DICEMBRE 2021: NOVITÀ

01 | COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (C.D. “ESTEROMETRO”) – modifica delle specifiche tecniche – rinvio all’1.7.2022

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.12.2021 n. 374343, ha abrogato il precedente provv. 28.10.2021 n. 293384 (che modificava le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica e all’esterometro, allegate sub A al provv. 30.4.2018 n. 89757), per recepire le modifiche dell’art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, con il quale è stato previsto che le nuove regole in materia di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applichino a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022.

1.1 MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO

Con il provv. 28.10.2021 n. 293384, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole tecniche per la trasmissione dei Dati delle operazioni transfrontaliere per adeguarle alle novellate disposizioni di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, che avrebbero dovuto applicarsi con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022. L’art. 5 co. 14-ter del DL 146/2021, inserito in sede di conversione nella L. 215/2021, ha disposto che le novità in materia di esterometro saranno applicabili a partire dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022. Si è conseguentemente reso necessario modificare ulteriormente le regole tecniche al fine di recepire tale proroga.

1.2 NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Le nuove specifiche tecniche allegate sub A al provv. 30.4.2018 n. 89757 prevedono, pertanto, che, con riferimento alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate a decorrere dall’1.7.2022:

La comunicazione resta facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.

02 | Redditi dei terreni – Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all’AGEA nel 2021

Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 29.12.2021 n. 308, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:

L’aggiornamento riguarda 6.856 Comuni.

2.1 PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE

Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità  catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:

2.2 Efficacia delle nuove rendite

I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all’uso dei suoli presentate all’AGEA nel 2021, producono effetti fiscali dall’1.1.2021.

2.3 Ricorso e reclamo/mediazione contro le nuove rendite

Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:

Si ricorda che, dall’1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

2.4 Istanza di autotutela

Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell’attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.

Nell’istanza dovrà essere indicata:

Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.

03 | Fringe benefit – Uso promiscuo dei VEICOLI aziendali – Approvazione delle tabelle ACI per il 2022

Sono state pubblicate, sulla G.U. 28.12.2021 n. 307, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (fringe benefit) per il 2022 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.

3.1 Contratti stipulati fino al 30.6.2020

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontati eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.

3.2 Contratti stipulati dall’ 1.7.2020

Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall’1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 632 – 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:

Veicoli immatricolati prima dell’1.7.2020

Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall’1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha stabilito che il fringe benefit deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

3.3 Tabelle ACI

Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2022 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%).

Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.

04 | CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF – differimenti relativi agli enti del terzo settore

In base all’art. 1 del DPCM 23.7.2020, il cinque per mille dell’IRPEF può essere destinato, tra l’altro, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Tale previsione diventa efficace a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del nuovo registro.

In conseguenza delle tempistiche di attivazione del RUNTS (avvenuta il 23.11.2021), l’art. 9 co. 6 del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “milleproroghe”) ha differito per alcuni enti i termini per accedere al beneficio del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2022.

4.1 ONLUS

Per gli enti con la qualifica fiscale di ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro.

Conseguentemente, fino al 31.12.2022, le ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

4.2 Organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS)

Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022 entro il 31.10.2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPCM 23.7.2020, ossia attraverso il portale del RUNTS.

4.3 Altri enti del volontariato

Nessuna disposizione interessa le associazioni e le fondazioni, prive delle predette qualifiche, operative nei medesimi settori previsti per le ONLUS. Per esse, l’operatività della nuova disciplina del cinque per mille per gli enti del Terzo settore continua a decorrere dal periodo successivo a quello dell’operatività del RUNTS.

05 | Credito d’imposta per le locazioni e soglie degli aiuti di Stato

Nella risposta a interpello 1.12.2021 n. 797, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’applicazione delle soglie di compatibilità degli aiuti di Stato al credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.

5.1 Soglie di compatibilità e credito locazioni

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del DL 34/2020,   soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final e successive modifiche).

In particolare, tale aiuto rientra, ai sensi dell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021, tra quelli di cui alla Sezione 3.1, per i quali il massimale   passato, dal 28.1.2021, da 800.000,00 euro a 1.800.000,00 euro per ciascuna impresa (da intendersi come “impresa unica”).

Inoltre, per tali aiuti è richiesta un’autodichiarazione al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti.

5.2 Applicabilità delle soglie sulla base della concessione dell’aiuto

L’Agenzia rileva che, come specificato nella decisione della Commissione UE “Aiuto di Stato SA.626668 (2021/N)”, l’applicazione delle diverse soglie di compatibilità dipende dalla data di concessione dell’aiuto, se anteriore o successiva al 28.1.2021.

In particolare, con riferimento alle misure complessive rientranti nella Sezione 3.1, opera:

5.3 Caso di specie

Nel caso di specie, posto che si trattava di un credito d’imposta locazioni “concesso” prima del 28.1.2021, operava, quindi, la soglia di 800.000,00 euro.

5.4 Data di concessione dell’aiuto

Per l’individuazione della “data di concessione”, secondo le indicazioni della citata decisione comunitaria,   necessario fare riferimento:

Pertanto, nel caso del credito d’imposta locazioni, la data di concessione dovrebbe coincidere con la “data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione”.

06 | Contributo a fondo perduto “start up” – determinazione dell’ammontare riconosciuto, utilizzo in compensazione e restituzione spontanea

Con il provv. 17.12.2021 n. 365798, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la percentuale del contributo a fondo perduto “start up” riconosciuto ai sensi dell’art. 1-ter del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”) e del DM 10.9.2021, le cui istanze dovevano essere presentate entro il 9.12.2021.

6.1 Ammontare del contributo

Considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario è riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i previsti controlli.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.

6.2 Utilizzo in compensazione

Con la ris. 21.12.2021 n. 75, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre istituto il codice tributo “6956” per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del contributo a fondo perduto per le start-up, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

6.3 Restituzione spontanea del contributo non spettante

La ris. Agenzia delle Entrate 21.12.2021 n. 75 ha inoltre fornito indicazioni in merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione.

Compilazione del modello F24 ELIDE

La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo:

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:

07 | Contributo per il sostegno delle attività economiche chiuse – determinazione dell’ammontare riconosciuto e restituzione spontanea

Con il provv. 29.12.2021 n. 379919, l’Agenzia delle Entrate ha determinato, sulla base delle istanze presente entro il 21.12.2021, i contributi a fondo perduto per le attività chiuse previsti dall’art. 2 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) e dal DM 9.9.2021.

7.1 Ammontare del contributo

Sulla base delle risorse disponibili e dei previsti vincoli di destinazione, viene stabilito che:

7.2 Restituzione spontanea del contributo non spettante

La ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2022 n. 2 ha invece stabilito le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente.

Compilazione del modello F24 ELIDE

La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo:

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:

08 | Contributo a fondo perduto “perequativo” – utilizzo in compensazione e restituzione spontanea

Con la ris. 16.12.2021 n. 73, l’Agenzia delle Entrate:

8.1 Utilizzo in compensazione

Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del contributo a fondo perduto “perequativo” occorre utilizzare il codice tributo “6957”, appositamente istituito.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

8.2 Restituzione spontanea del contributo non spettante

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione.

Compilazione del modello F24 ELIDE

La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo:

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:

09 | Credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso – disposizioni attuative

Con il DM 6.10.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso di cui all’art. 26-ter del DL 34/2019.

In particolare, il decreto definisce:

9.1 Soggetti Beneficiari

Il credito d’imposta spetta alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano, nell’esercizio dell’attività economica o professionale, determinati prodotti derivanti da riciclo e riuso.

9.2 Prodotti agevolabili

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione all’acquisto, nell’anno 2020, di:

I suddetti prodotti devono possedere i requisiti tecnici previsti dal DM in esame.

9.3 Credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta è pari al 25% del costo di acquisto dei suddetti prodotti, fino ad un importo massimo di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario.

9.4 Attestazione delle spese sostenute

L’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei suddetti prodotti nell’esercizio dell’attività economica e professionale devono risultare da un’apposita attestazione rilasciata:

9.5 Modalità e termini di presentazione dell’istanza

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020, i soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta al Ministero della Transizione ecologica:

9.6 Riconoscimento del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto, da parte del Ministero della Transizione ecologica:

Il Ministero della Transizione ecologica:

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Il credito d’imposta deve essere indicato:

9.7 Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

9.8 Regime fiscale del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame:

10 | Credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive – Utilizzo in compensazione

Con la ris. Agenzia delle Entrate 10.12.2021 n. 69, è stato istituito il codice tributo “6954” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 81 del DL 104/2020 e al DPCM 30.12.2020.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

11 | ACE innovativa (c.d. “super ACE”) – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 10.12.2021 n. 70 sono state definite le modalità per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta derivante dalla c.d. “super ACE” (art. 19 del DL 73/2021).

L’importo del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno presentato le istanze può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.

Codice tributo

Per la compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in esame deve essere utilizzato il codice tributo “6955”, istituito dalla suddetta risoluzione.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

12 | Perdite su crediti prescritti – Momento di imputazione temporale

Con il principio di diritto 29.12.2021 n. 16, l’Agenzia delle Entrate si sofferma:

12.1 Requisiti per la deducibilità

Ai fini IRES, la prescrizione costituisce evento idoneo a consentire la deducibilità della perdita su crediti dal reddito d’impresa.

Infatti, da un lato, l’art. 101 co. 5 del TUIR dispone che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono “in ogni caso” quando, tra l’altro, il diritto alla riscossione del credito è prescritto (stando al documento OIC 15, la prescrizione rientra tra le ipotesi di stralcio del credito dal bilancio).

Dall’altro, la medesima norma dispone che la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita.

Per quanto sopra, il principio di diritto in commento conferma la deducibilità ex legge delle perdite su crediti prescritti, senza che il debitore debba fornire ulteriori elementi di prova.

12.2 Momento di imputazione temporale della perdita

Secondo il principio di diritto 16/2021, l’avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa. A fondamento di tale conclusione, viene richiamato l’art.

101 co. 5-bis del TUIR, a norma del quale la deduzione delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi o vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati non è  più consentita quando l’imputazione in bilancio avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del medesimo.

13 | Sopravvenienze da rinuncia dei soci ai crediti nel concordato preventivo – Determinazione dell’importo detassato

Con la risposta a interpello 30.12.2021 n. 887, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla detassazione delle sopravvenienze da rinuncia dei soci ai crediti nell’ambito delle procedure concorsuali e degli istituti a esse assimilati.

Si ricorda che, per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti emerse nell’ambito, tra l’altro, di un concordato preventivo, l’importo detassato è pari alla parte di sopravvenienza che eccede la somma (art. 88 co. 4-ter del TUIR):

Quanto sopra si applica anche per le operazioni di cui al medesimo art. 88 co. 4-bis del TUIR, a norma del quale la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Questa disposizione si applica anche nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni. In tale ipotesi, il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.

13.1 Calcolo dell’importo detassato

Ove a rinunciare al credito sia un socio della società sottoposta a concordato preventivo, occorre:

13.2 Conversione del credito in strumenti finanziari similari alle azioni

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’art. 88 co. 4-bis del TUIR si applica anche quando il credito sia convertito non in azioni o partecipazioni, bensì in strumenti finanziari similari alle azioni. Infatti, ad avviso dell’Agenzia, il richiamo operato dal co. 4-ter al co. 4-bis dell’art. 88 del TUIR va interpretato nel senso di ricomprendere tutte le ipotesi di riduzione di debiti nell’ambito di procedure concorsuali, ivi compresi i casi in cui tale riduzione avvenga mediante conversione di crediti in strumenti finanziari che attribuiscano al detentore diritti sul patrimonio societario.

14 | Controlled Foreign Companies (cfc) – Nuova disciplina – Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

La circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18 analizza l’art. 167 del TUIR in materia di regime delle controlled foreign companies (CFC) e che risulta in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs. 142/2018.

Nella circolare vengono analizzati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione del regime e le modalità di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) interno.

Inoltre, vengono fornite indicazioni:

14.1 Applicazione del regime CFC

La disciplina delle controlled foreign companies di cui all’art. 167 del TUIR prevede, anche in assenza di effettiva distribuzione, l’imputazione diretta dei redditi prodotti da imprese, società o enti a regime fiscale privilegiato in capo ai soggetti residenti che detengono partecipazioni di controllo in tali imprese, società o enti.

Secondo il regime CFC, l’imputazione per trasparenza del reddito della controllata non residente si applica se, congiuntamente (art. 167 co. 4 del TUIR):

– interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

– canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

– dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

– redditi da leasing finanziario;

– redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

– proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

– proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute in materia di prezzi di trasferimento dal DM 14.5.2018.

14.2 CONTROLLO DELLA SOCIETÀ ESTERA

Ai fini della qualifica di soggetti “controllati” non residenti rilevante per il regime CFC è necessario, in alternativa:

Per quanto concerne le persone fisiche, la circolare 18/2021 conferma l’applicazione dell’art. 1 co. 3 del DM 21.11.2001 n. 429 (decreto attuativo delle disposizioni CFC), secondo cui, per la verifica del requisito del controllo civilistico, rilevano i criteri indicati nell’art. 2359 co. 1 e 2 c.c. e ai fini del computo dei voti occorre includere anche quelli spettanti ai familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) del soggetto residente.

Possono quindi essere soggetti alla disciplina CFC i componenti della medesima famiglia che, congiuntamente, possiedono la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea di una società estera che integra i requisiti in materia di passive income e tassazione effettiva inferiore alla met  di quella applicabile in Italia.

A titolo di esempio, viene illustrata una situazione rappresentata da due familiari, entrambi residenti, che detengono quote di partecipazioni nella medesima entità estera senza che nessuno dei due ne possieda formalmente il controllo né civilistico né economico.

In merito, la circolare chiarisce che entrambi devono essere considerati controllanti dell’entità estera.

14.3 Distribuzione degli utili da parte della CFC

Ai sensi dell’art. 167 co. 10 del TUIR, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti CFC non concorrono alla formazione del reddito del socio italiano fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione per trasparenza, anche nei periodi d’imposta precedenti.

Analizzando l’attuale disposizione in vigore, la circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18 (§10) ha chiarito che i dividendi distribuiti dalla CFC non sono assoggettati a imposizione nei limiti dell’importo già tassato per trasparenza in Italia, mentre all’eventuale eccedenza si applica il regime ordinario dei dividendi percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Ne consegue che si considera superato quanto precedentemente affermato nelle circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2010 n. 51 (§8.3) e 26.5.2011 n. 23 (§7.5).

In sostanza, nell’ipotesi in cui la quota dell’utile della CFC di un dato anno riferibile al soggetto partecipante risulti superiore (per effetto di variazioni in diminuzione) rispetto al corrispondente reddito imputato per trasparenza, l’eccedenza sconterà l’imposizione ordinaria riguardante i dividendi “ordinari” (nella misura del 26% nel caso in cui il partecipante sia persona fisica oppure con l’applicazione dell’IRES sulla quota imponibile del 5% del dividendo stesso ex art. 89 del TUIR).

15 | Controlled Foreign Companies (cfc) – Nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione ESTERA

Secondo il regime CFC, l’imputazione per trasparenza del reddito della controllata non residente si applica se, congiuntamente (art. 167 co. 4 del TUIR):

Il primo elemento idoneo a determinare l’imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalla partecipata estera, quindi, è la soggezione, nello Stato di localizzazione, ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta se residente in Italia.

Per individuare il tax rate della controllata estera, occorre confrontare la tassazione effettiva estera (pari al rapporto tra l’imposta estera e l’utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata estera) e la tassazione “virtuale interna” (pari al rapporto tra l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa, e l’utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata).

Il provv. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 376652 ha stabilito i criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione del soggetto controllato non residente ai fini della rilevanza del regime CFC.

16 | Inerenza del Costo relativo alla chiusura anticipata di un punto vendita di società estera controllata

Con la risposta a interpello 30.12.2021 n. 882, l’Agenzia delle Entrate si esprime in ordine all’inerenza, o meno, del costo sostenuto da una società controllante a favore di una propria controllata per concludere anticipatamente e in via transattiva un contratto di locazione immobiliare.

16.1 Fattispecie oggetto di interpello

Nel caso di specie, la controllante è titolare di alcuni marchi aventi rilievo su scala internazionale e opera nel mercato statunitense attraverso la suddetta controllata, che gestisce in loco, direttamente o per il tramite di sue controllate locali, i punti vendita a marchio “X”.

A seguito dei risultati deludenti della gestione di tali punti vendita e nell’ambito di una rinnovata strategia commerciale a livello di gruppo, viene deliberato di dismetterli, recedendo anticipatamente dai contratti di locazione in essere per poi procedere alla liquidazione volontaria della controllata.

Poste, da un lato, l’impossibilità di quest’ultima di far fronte al corrispettivo richiesto per fronteggiare la risoluzione anticipata del contratto e, dall’altro, la necessità di evitare l’assoggettamento della medesima a procedure concorsuali o istituti assimilati, la controllante si fa direttamente carico di tale onere, domandando all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulla relativa inerenza e conseguente deducibilità.

Come evidenziato nell’istanza, la controllante interverrebbe a favore della controllata non al fine di patrimonializzarla (vista l’intenzione di porla in liquidazione volontaria), bensì di tutelare e salvaguardare indirettamente il prestigio del marchio. Infatti, essendo la chiusura dei punti vendita accompagnata da una notevole risonanza mediatica, la controllante, attraverso il proprio intervento, intenderebbe evitare il presumibile danno reputazionale che deriverebbe dall’assoggettamento della controllata a procedure concorsuali.

16.2 Parere dell’agenzia delle Entrate

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate considera insussistenti i requisiti d’inerenza, sulla base delle seguenti considerazioni:

17 | IVA – note di variazione in diminuzione – Esercizio del diritto alla detrazione- Termini

Nella risposta a interpello 17.12.2021 n. 832, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la variazione in diminuzione può  essere operata, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, “solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata”, nelle situazioni indicate dalla norma ed entro precisi limiti temporali che, in caso di errori e/o di accordo tra le parti, sono stabiliti in “un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile”.

Quanto al cessionario o committente, ove risultino integrati il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione e quello formale del possesso di una valida fattura, il diritto alla detrazione dell’IVA può comunque essere esercitato “al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno”.

17.1 Limiti temporali delle note di variazione in diminuzione

L’emissione delle note di variazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, costituisce lo strumento “principale e generale” per rimediare agli errori compiuti in sede di fatturazione. In particolare, la variazione in diminuzione:

Nel caso esaminato, le fatture erano state emesse dal prestatore nel 2017 e spedite, a mezzo raccomandata, ad un indirizzo errato; la copia conforme delle stesse risultava consegnata al committente soltanto nel 2020.

In tali circostanze, considerando le fatture emesse al momento della spedizione e che, nella specie, era trascorso più di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione in base all’art. 6 del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di “emettere ora una nota di variazione in diminuzione riferita ad operazioni e relative fatture del 2017”.

17.2 Limiti temporali per la detrazione IVA

Per quanto riguarda il committente, viene chiarito che, sussistendo il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione e quello formale del possesso di una valida fattura, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato “al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, tale soggetto passivo potrà registrare le suddette fatture e procedere “al recupero dell’imposta di rivalsa da versare al prestatore, con presentazione (…) di una dichiarazione integrativa” per l’anno 2020.

18 | Note di variazione IVA in diminuzione – Procedure concorsuali – nuova disciplina – chiarimentib

Con la circ. 29.12.2021 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità introdotte dall’art. 18 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, alla disciplina delle variazioni IVA in diminuzione dipendenti da procedure concorsuali. In particolare, l’Agenzia si è soffermata sui termini iniziali e finali per operare le rettifiche e sul ricorso ad altri istituti nel caso in cui i termini siano spirati.

18.1 Quadro normativo

Per effetto delle modifiche introdotte dal DL 73/2021, in caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali, non occorre più attendere la conclusione delle stesse per operare la variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72.

Il nuovo impianto normativo riguarda le procedure avviate dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021) ed è finalizzato a sanare l’incompatibilità del previgente art. 26 del DPR 633/72 rispetto ai principi comunitari di cui alla direttiva 2006/112/CE.

18.2 Termine iniziale per le variazioni in diminuzione

L’Agenzia delle Entrate osserva che la variazione in diminuzione può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza che sia necessario attenderne l’esito.

La variazione è dunque possibile dalla data:

Inoltre, l’emissione della nota e la detrazione dell’imposta non incassata non sono precluse al cedente o prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo (deve perciò considerarsi superato il precedente orientamento dell’Amministrazione finanziaria; cfr. C.M. 17.4.2000 n. 77 e ris. 16.5.2008 n. 195).

18.3 Termine finale per le variazioni e la detrazione dell’imposta

La nota di variazione in diminuzione pu  essere emessa, al pi  tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale riferita all’anno di apertura della procedura. La detrazione dell’imposta non incassata potr  poi essere esercitata, al pi  tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

Ad esempio, in presenza di una dichiarazione di fallimento avviata nel 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il 30.4.2022 (termine posticipato al 2.5.2022, in quanto cadente di sabato). Per quanto concerne la detrazione dell’imposta, poi:

18.4 Recupero dell’imposta oltre il termine per la variazione

L’Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di mancata emissione della nota di variazione nei termini previsti:

19 | Riqualificazione di fabbricati – Termine per la rettifica della detrazione IVA

Con la risposta a interpello 21.12.2021 n. 844, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA assolta in relazione all’acquisto di fabbricati abitativi destinati ad essere trasformati in fabbricati strumentali, nonché quella assolta sui relativi lavori di demolizione o ristrutturazione, non detratta dal soggetto passivo IVA in ragione della norma di indetraibilità di cui art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72, può essere successivamente recuperata mediante rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del medesimo decreto, ma soltanto una volta completati i lavori e operata la riclassificazione catastale dei fabbricati come strumentali.

19.1 Fattispecie

Il caso specifico attiene a una società di servizi che, nell’ambito delle attività connesse a quella principale, acquista complessi immobiliari costituiti da unità abitative per poi demolirli o ristrutturarli, ricavando unità immobiliari strumentali per natura.

Nel rispetto dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72, tale società non detrae l’IVA assolta sull’acquisto dei fabbricati abitativi e sui relativi lavori di recupero, ma ipotizza di recuperare l’imposta assolta mediante rettifica della detrazione al momento della demolizione, ovvero in presenza di un titolo abilitativo per la ristrutturazione da cui sia possibile evincere la futura natura strumentale dei fabbricati.

19.2 Rettifica della detrazione dopo la riclassificazione catastale

L’Agenzia delle Entrate ha rigettato la soluzione del contribuente.

Premettendo che la natura abitativa o strumentale degli immobili deve basarsi sulla relativa classificazione catastale, a prescindere dall’effettivo utilizzo, nonché dalla classificazione degli stessi in categoria F, l’Agenzia ha affermato che l’imposta relativa all’acquisto dei fabbricati abitativi e ai relativi lavori non può essere recuperata già al momento della demolizione o ristrutturazione degli immobili. Per operare la rettifica della detrazione, infatti, occorre attendere che le unità immobiliari siano accatastate come strumentali.

20 | Reverse charge – Cessioni di laptop, tablet e console da gioco – Ambito applicativo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 31.12.2021 n. 894, ha affermato che alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, si applica il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, qualora il cessionario sia un soggetto passivo, a nulla rilevando l’utilizzo del bene da parte di quest’ultimo.

L’inversione contabile trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia un esportatore abituale, posto che, data la finalità antifrode, tale regime “costituisce la regola prioritaria”.

Sono, infine, esclusi dall’ambito dello split payment gli acquisti per i quali l’ente risulta debitore d’imposta, come, appunto, nel caso del reverse charge.

20.1 Iva all’importazione accertata in dogana

Richiamando la propria precedente prassi sul tema, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che il regime di inversione contabile deve applicarsi in via prioritaria nei seguenti casi.

In particolare:

20.2 Esclusione dello split payment

Non rientrano nel novero delle operazioni soggette a scissione dei pagamenti (split payment) gli acquisti per i quali l’ente è “debitore d’imposta”, come nel caso del reverse charge (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15); spetterà alla Pubblica Amministrazione l’onere di comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, posto che, solo in questo caso, sarà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (circ. 15/2015).

21 | Vendite a distanza – Regime “One Stop Shop” e plafond iva

Con la risposta a interpello 9.12.2021 n. 802, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le vendite a distanza intra-UE effettuate nell’ambito del regime “One Stop Shop” (OSS), ai sensi dell’art. 74-sexies del DPR 633/72, possono:

Ci è, tuttavia, a condizione che per le suddette operazioni il fornitore assolva gli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dalla normativa interna.

21.1 Quadro normativo

Ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, di regola, le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono cessioni non imponibili in Italia (e rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni).

Il regime “OSS UE” consente di assolvere l’IVA dovuta in relazione a tali vendite identificandosi ai fini IVA in un solo Stato membro e prevede altresì l’esonero dagli adempimenti di cui al Titolo II del DPR 633/72, tra cui l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dagli artt. 21 e ss. del DPR 633/72.

21.2 Obbligo di documentazione per le altre agevolazioni

Con la risposta 802/2021, l’Agenzia chiarisce che le semplificazioni previste ai fini del regime “OSS UE” non possono estendersi anche ai soggetti che intendono avvalersi, contestualmente, di “regimi agevolativi interni” caratterizzati da esigenze di controllo differenti rispetto al regime “OSS”.

Pertanto, sebbene l’applicazione di tale regime implichi l’esonero, per le vendite a distanza, dagli adempimenti di cui al Titolo II del DPR 633/72, qualora il soggetto passivo intenda fruire, per le medesime operazioni, anche di altre “agevolazioni interne”, quali il plafond IVA e il rimborso trimestrale dell’imposta, tale soggetto sarà comunque tenuto a:

22 | IVA percentuali di compensazione – legno e legna da ardere

Con il DM 19.12.2021, pubblicato sulla G.U. 29.12.2021 n. 308, il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha confermato, anche per l’anno 2021, l’applicazione delle percentuali di compensazione IVA nella misura del 6,4% per il legno e la legna da ardere.

Nello specifico, le suddette percentuali si applicano ai prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire:

La misura del 6,4% era stata fissata dal DM 5.2.2021 per le cessioni effettuate dall’1.1.2020.

Ora, il nuovo decreto stabilisce che la medesima misura si applica alle cessioni effettuate dall’1.1.2021.

Si ricorda che tali percentuali sono utilizzate dai produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 per determinare la detrazione forfettizzata dell’imposta in relazione alle cessioni dei prodotti in esame.

23 | Proroga della trasformazione agevolata per le società di mutuo soccorso

Secondo l’art. 43 del DLgs. 117/2017, le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto (ossia al 3.8.2017) che, entro il 31.12.2021, si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono il proprio patrimonio, in deroga all’obbligo di devoluzione previsto dall’art. 8 co. 3 dalla L. 15.4.1886 n. 3818.

L’art. 9 co. 1 del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “milleproroghe”) proroga al 31.12.2022 il predetto termine per le trasformazioni agevolate delle società di mutuo soccorso.

GENNAIO 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

15.1.2022

Assistenza fiscale
per il 2022

I sostituti d’imposta che intendono prestare as­sisten­za fi­sca­­le in relazione alla presentazione dei modelli 730/2022 (re­­lativi all’anno 2021) devo­no darne co­mu­­ni­­­ca­zione ai pro­pri di­­pendenti, pensio­nati, col­la­boratori coordinati e conti­nua­tivi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro di­pendente.

In assenza di comunicazione il sostituto d’impo­sta è tenuto so­lo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2022 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un profes­sio­nista o diret­ta­mente dal contribuente.

17.1.2022

Regolarizzazione
saldo IMU 2021

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’im­po­­sta mu­ni­cipale propria (IMU) dovu­ta per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.12.2021, possono rego­la­riz­­zare le vio­la­zio­ni applicando:

·    la sanzione ridotta dell’1,5%;

·    gli interessi legali dello 0,01% fino al 31.12.2021 e dell’1,25% a decorrere dall’1.1.2022.

17.1.2022

Versamento
IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­­vono:

·    liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2021;

·    versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel li­qui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­rimento al­­­l’IVA di­ve­nuta esigibile nel se­condo mese prece­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne de­­­­gli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

·        in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;

·        oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

17.1.2022

Versamento
ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

·        le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di dicem­­­bre 2021;

·        le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicem­bre 2021 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di ope­re o servizi può non effettuare il versa­mento delle ri­te­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

·    in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;

·    oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

17.1.2022

Versamento
ritenute
sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

·       operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre ottobre-dicembre 2021;

·       corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2021.

17.1.2022

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­ver­timento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

·       sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­bi­liti per le singole categorie di appa­recchi;

·       in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati a di­cembre 2021.

20.1.2022

Comunicazione
verifiche
apparecchi
misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­di­ca abi­litati de­vo­no comunicare all’Agenzia delle En­tra­te i dati relativi alle ope­razioni di verifi­ca­zione effet­­tuate nel trimestre ottobre-di­cem­bre 2021.

La comunicazione deve avvenire:

·       in via telematica;

·       direttamente, o avvalendosi degli interme­diari abi­li­ta­ti.

24.1.2022

Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi

Gli esercenti commerciali devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, la richiesta per il riconoscimento del contributo a fondo perduto:

·       in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020 per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamen­te alla vendita di prodotti sfusi;

·       in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).


25.1.2022

Presentazione modelli
INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

·       relativi al mese di dicembre 2021, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa;

·       ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2021, in via ob­bli­ga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di dicembre 2021, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

·       i modelli relativi ai mesi di ot­to­bre, novembre e di­cembre 2021, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;

·       mediante trasmissione telematica.

26.1.2022

Regolarizzazione
acconto IVA 2021

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trime­stra­li, che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­fi­cien­te o tar­diva il versamento dell’ac­conto IVA dovu­to per il 2021, la cui scadenza del termine era il 27.12.2021, possono rego­la­riz­zare la violazione ap­plicando:

·        la sanzione ridotta dell’1,5%;

·        gli interessi legali dello 0,01% fino al 31.12.2021 e dell’1,25% a decorrere dall’1.1.2022.

31.1.2022

Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli 770/2021

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, me­dian­te il rav­­­ve­dimento operoso, l’omessa presen­tazione del mo­­­­­­­del­­lo 770/2021 (eventualmente sud­diviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

·        la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tra­mite un intermediario abilitato, della dichia­ra­­zio­ne omessa;

·        la corresponsione delle previste sanzioni, ridot­te ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­zare il mo­dello 770/2021 infedele, presentato entro il 2.11.2021:

·        mediante la presentazione in via telema­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un intermediario abili­ta­to, della dichia­ra­zione integrativa;

·        con la corresponsione delle previste sanzioni, ri­dotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­ti de­­vono essere oggetto di separata rego­la­rizza­zione.

31.1.2022

Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019
e primo acconto

IRAP 2020

I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versa­mento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:

·       non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del­la Commis­sione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco­­nomia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni;

·        senza applicazione di sanzioni e interessi.

31.1.2022

Versamento
importi residui
del modello 730/2021

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e con­ti­nuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al la­vo­ro di­pendente devono versare:

·        gli importi derivanti dalla liquidazione del mo­del­­lo 730/2021, che il sostituto d’impo­sta non ha potuto trattenere per incapienza delle retri­bu­zio­ni, pensioni o compensi cor­risposti;

·        applicando gli interessi dello 0,4% mensile.

31.1.2022

Variazioni redditi
dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari de­vo­­no de­nunciare al competente ufficio provin­ciale – Territorio dell’A­­­gen­­zia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni veri­ficatesi nel­l’an­no 2021.

Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le va­ria­­zioni colturali sono desumibili dalle dichiara­zioni re­­lati­ve all’uso del suolo presentate nel 2021 all’AGEA per ottenere l’ero­gazione dei contributi agricoli comunitari.

31.1.2022

Comunicazione
spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut­ture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, de­vono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2021, non­ché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2021 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

·       al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze;

·       ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022.

Gli esercenti professioni sa­­ni­tarie iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9.8.2019, op­pure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2021.

31.1.2022

Comunicazione spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i sog­get­ti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lema­tica i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel semestre luglio-dicembre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva:

·        al Sistema Tessera sanitaria del Ministero del­l’Eco­no­mia e delle Finanze;

·        ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022.

31.1.2022

Versamento
contributo
revisori legali

I soggetti che all’1.1.2022 risultano iscritti nel Re­gi­stro dei revisori legali, anche nella Sezione dei re­vi­sori inattivi, de­vo­no versare il contributo an­nuale per la tenuta del re­gistro, relativo al 2022:

·        pari a 35,00 euro;

·        mediante pagamento elet­tronico tramite il ser­vi­zio “PagoPA” o altri strumenti di paga­mento offerti dagli intermediari autorizzati.

31.1.2022

Versamento
contributo
amministratori
giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giu­diziari dei be­ni sequestrati o confiscati devono ver­sare il con­tributo an­­­nuale per la tenuta dell’Al­bo:

·        pari a 100,00 euro;

·        mediante bonifico bancario.

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Mini­stero della Giustizia entro il 30.4.2022.

31.1.2022

Comunicazione
erogazioni liberali
effettuate

I soggetti che nell’anno 2021 hanno effettuato eroga­zioni li­berali per programmi culturali devono co­mu­ni­ca­­re all’A­gen­zia delle Entrate, in via tele­matica:

·        le proprie complete generalità, compren­sive dei dati fiscali;

·        l’ammontare delle erogazioni effettuate;

·        i soggetti beneficiari.

31.1.2022

Comunicazione
erogazioni liberali
ricevute

I soggetti che nell’anno 2021 hanno ricevuto ero­ga­zioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali:

·        l’ammontare delle erogazioni ricevute;

·        le generalità complete del soggetto ero­gatore;

·        le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono sta­te elargite, ovvero la riferibilità delle predette ero­ga­zioni ai compiti istitu­zionali.

31.1.2022

Credito d’imposta
gasolio

per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agen­­­zia delle Dogane e dei Mono­poli la do­man­da per ottenere il cre­dito d’imposta:

·       in relazione alle accise sul gasolio per autotra­zio­ne;

·       con riferimento al trimestre ottobre-dicem­bre 2021.

Il credito d’imposta può essere:

·       chiesto a rimborso;

·       oppure destinato all’utilizzo in compensa­zione nel mo­dello F24.

31.1.2022

Trasmissione
dati operazioni
con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di presta­zione di servizi:

·       effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in re­la­­­­zione ai documenti emessi nel trimestre ottobre-dicem­bre 2021;

·       ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’ope­razio­ne ri­ce­vuti nel tri­mestre ottobre-dicembre 2021.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le qua­li:

·       è stata emessa una bolletta doganale;

·       siano state emesse o ricevute fatture elettroni­che.

31.1.2022

Dichiarazione e versamento IVA
regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2021 riguardante:

·       le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di com­mittenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri del­l’Unione europea diversi da quello del prestatore;

·       le vendite a distanza intracomunitarie di beni sog­gette ad imposta nello Stato membro di arrivo;

·       talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’o­pe­razione.

31.1.2022

Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

·       non soggetti ad accisa;

·       spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;

·       destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancan­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.1.2022

Fatturazione
imballaggi

I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fat­tura globale per tutte le consegne di imballaggi e reci­pien­ti ef­fet­tua­te nell’anno 2021 con obbligo di re­stit­u­zione, ma non restituiti.

31.1.2022

Registrazione contratti
di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

·       alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di gen­naio 2022 e al pagamento della relativa im­­­posta di re­gi­stro;

·       al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­­ne con decorrenza inizio mese di gennaio 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­del­lo RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

31.1.2022

Dichiarazione
imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2021, al fine di:

·       liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2021;

·       procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2022.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

·       utilizzando il modello approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 29.12.2017 n. 306346;

·       esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.

31.1.2022

Dichiarazione
imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese

I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi da­gli im­­prenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, de­­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiara­zio­ne:

·       contenente il numero degli atti presentati nel­l’an­­no 2021 al Registro delle imprese su sup­por­to infor­ma­tico o mediante tra­smis­sione te­le­matica;

·       al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a sal­­do per l’anno 2021 e in acconto per l’anno 2022.

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nel­l’ap­posita dichiarazione, sopra indicata.

31.1.2022

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2022

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta, in caso di:

·       non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­­­­­gra­fi­­ca, in al­cu­na delle abitazioni per le qua­­li il di­chia­­rante è tito­lare di utenza di for­nitura di ener­gia elettrica;

·       non detenzione, da parte di alcun com­ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­nitura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­levisivo ulte­rio­re rispetto a quel­lo per cui è sta­ta presentata una de­nunzia di cessazione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­levi­sivo per “suggella­men­to”.

L’autocertificazione va presentata:

·       compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;

·       mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;

·       oppure mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, di­ret­tamente o tramite un interme­diario abi­litato, o me­diante posta elettro­nica certi­fi­ca­ta (PEC).

La presentazione dell’autocertificazione:

·       entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2022, ma potrebbe compor­tare la ri­chie­sta di rim­bor­so dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­no­ne;

·       dall’1.2.2022 ed entro il 30.6.2022, ha effetto solo per il secondo semestre 2022.

31.1.2022

Pagamento
del canone RAI per l’anno 2022
non addebitato
in bolletta

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del ca­none RAI relativo al 2022, mediante il modello F24, nei casi in cui:

·       nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con adde­bito in fattura;

·       oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’e­nergia elettrica avviene nell’ambito di reti non inter­connesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero me­diante suddivisione:

·       in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2022 e il 31.7.2022;

·       oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2022, il 30.4.2022, il 31.7.2022 e il 31.10.2022.