OTTOBRE 2021: NOVITÀ
01 | CREDITI D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI RELATIVI ALL’ULTIMO TRIMESTRE 2020 – RILEVANZA DEL PASSAGGIO IN “ZONA ROSSA”
Con le risposte a interpello 15.10.2021 n. 711 e 27.10.2021 n. 747, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al credito d’imposta locazioni, come previsto dall’art. 8-bis del DL 137/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del DL (nonché per le imprese che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020.
AMBITO TERRITORIALE DEL CREDITO D’IMPOSTA RISTORI-BIS
La norma sul credito d’imposta per l’ultimo trimestre 2020, introdotta dall’art. 8-bis del DL 137/2020, aveva a suo tempo destato dubbi nei commentatori, con riferimento alla condizione soggettiva di accesso al credito d’imposta. La norma, infatti, oltre a riservare il credito solo a soggetti operanti con i codici ATECO individuati dall’allegato 2 al decreto “Ristori”, richiedeva che si trattasse di imprese aventi la sede operativa nelle c.d. “zone rosse” individuate a norma dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 19-bis del medesimo DL 137/2020. La maggioranza dei commentatori aveva rilevato, in proposito, come la stessa entrata in vigore delle “zone rosse” fosse avvenuta a novembre, cioè successivamente al mese di ottobre, per il quale era prevista l’applicazione del credito. Pertanto, si era ipotizzato che il semplice passaggio in “zona rossa”, anche per un solo giorno nell’ultimo trimestre 2020, autorizzasse l’applicazione del credito (in presenza delle altre condizioni) per l’intero trimestre.
INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nelle risposte in esame, l’Agenzia delle Entrate assume una posizione più restrittiva, affermando che il credito d’imposta può spettare “per i canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in «zona rossa» per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020”.
Ad esempio – afferma l’Agenzia – “per il mese di ottobre 2020, la società istante potrà beneficiare del credito d’imposta in esame con riferimento ai canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai punti vendita che, in tale mese, siano stati situati in zona rossa per almeno un giorno”. Tuttavia, posto che la possibilità di istituire le prime “zone rosse” è stata introdotta soltanto con il DPCM 3.11.2020, per il mese di ottobre 2020 si dovrebbe fare riferimento alle “aree soggette ad analoghe restrizioni adottate sulla base di appositi provvedimenti di carattere regionale” che potrebbero, quindi, essere assimilate alle “zone rosse” istituite successivamente.
IMPRESE MULTIPUNTO
Le risposte contengono altresì precisazioni sulle modalità di applicazione del credito d’imposta alle c.d. “imprese multipunto”, aventi più sedi sul territorio nazionale. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il riferimento normativo alla “sede operativa” consenta a tali imprese di accedere al credito d’imposta per tutte le singole sedi operative situate in “zone rosse”. In tal caso, però, il requisito del calo del fatturato deve essere valutato con riferimento all’intera attività svolta dall’impresa.
DETTAGLIANTI CON RICAVI SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che il credito d’imposta per l’ultimo trimestre 2020 sia applicabile, per i dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro, nella misura ridotta del 20% e 10% come previsto dall’art. 28 co. 3-bis del DL 34/2020. Tale conclusione sembra contrastare con il tenore letterale dell’art. 8-bis del DL 137/2020 che, richiamando espressamente il credito d’imposta di cui al precedente art. 8, dovrebbe applicarsi “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente”.
02 | CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI 2021 PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO – DEROGHE AL CALO DEL FATTURATO
Con la risposta a interpello 15.10.2021 n. 713, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al credito d’imposta locazioni, spettante, per i primi 7 mesi del 2021, alle imprese del settore turismo.
CREDITO LOCAZIONI PER IL SETTORE TURISMO
L’art. 28 co. 5 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall’art. 4 co. 1 del DL 73/2021 (“Sostegni-bis”), dispone che il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, spetta fino al 31.7.2021. Si tratta di una proroga dell’originario credito d’imposta previsto dall’art. 28 del DL 34/2020 (inizialmente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ovvero aprile, maggio e giugno 2020 per gli stagionali, a più riprese prorogato), che si distingue, per alcuni aspetti, dal “nuovo” credito d’imposta previsto per i mesi da gennaio a maggio 2021 dall’art. 4 co. 2 del DL 73/2021 convertito.
CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO
In linea di principio, il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, spetta ai soggetti che abbiano:
- ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”);
- subito un calo del fatturato di almeno il 50% (in caso di soggetti esercenti attività economica).
Ai sensi dell’art. 28 co. 3 del DL 34/2020, tuttavia, in deroga alla regola generale sopra esposta, il credito d’imposta locazioni spetta “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente”, per:
- le strutture alberghiere, termali e agrituristiche;
- le agenzie di viaggio e turismo;
- i tour operator.
Invece, per quanto concerne la condizione del calo del fatturato, non erano previste specifiche deroghe per i soggetti operanti nel settore turismo ma, a norma dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020, tale condizione non era richiesta per:
- i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
- i “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19” (31.1.2020).
Pertanto, i soggetti aventi sede in Comuni calamitati ed operanti nel settore turismo, hanno usufruito continuativamente del credito d’imposta locazioni, a partire dal mese di marzo 2020 (aprile 2020 se stagionali), a prescindere dal limite di ricavi e senza dover provare il calo del fatturato.
MANCATO COORDINAMENTO NORMATIVO
La stratificazione di interventi normativi modificativi dell’art. 28 del DL 34/2020 ha, però, comportato un difetto di coordinamento normativo quando il credito d’imposta per il settore turismo è stato esteso al 2021.
Infatti, in sede di conversione del DL 172/2020, è stato inserito nel co. 5 dell’art. 28 un ultimo periodo, al fine di precisare che il calo del fatturato, per accedere al credito d’imposta sul 2021, va verificato confrontando il 2021 con il 2019. Tuttavia, il legislatore ha dimenticato di coordinare la nuova disposizione con la parte precedente della norma, che contemplava le eccezioni alla condizione del calo del fatturato per i soggetti “neocostituiti” ed i “calamitati”. Ciò ha fatto sorgere il dubbio che le deroghe al calo del fatturato non potessero applicarsi in relazione alla “nuova” condizione del calo del fatturato richiesta, dall’ultimo periodo del co. 5 dell’art. 28 del DL 34/2020, per i primi 7 mesi del 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator.
PERMANENZA DELLE DEROGHE
Risolvendo i dubbi in senso favorevole ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta 713/2021, chiarisce che le deroghe al calo del fatturato (per i soggetti neocostituiti e per i “calamitati”) si possono applicare anche al credito d’imposta per i primi 7 mesi del 2021, spettante alle imprese del settore turismo.
Infatti, “nonostante manchi nell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28 un riferimento espresso al periodo precedente (i.e., terzo periodo) non può ritenersi che il legislatore ne abbia voluto escludere l’applicazione con riferimento ai mesi del 2021”. Pertanto, il soggetto istante, essendo una impresa turistico-ricettiva con sede in un Comune “calamitato” può accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo in relazione ai canoni da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla condizione del calo del fatturato (nonché a prescindere dal volume di ricavi).
03 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – CORRESPONSIONE IN MISURA PIENA
Con il provv. 27.10.2021 n. 291082, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, di cui all’art. 9-quater del DL 137/2020, specificando che, a ciascun beneficiario, spetta il 100% dell’importo erogabile.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Il contributo in oggetto, il cui termine per l’invio delle istanze è scaduto il 6.10.2021, spetta al locatore di un immobile ad uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020, relativo a un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e adibito dal conduttore ad abitazione principale. La riduzione del canone deve riguardare tutto l’anno 2021 o parte di esso; la rinegoziazione deve avere una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e deve essere comunicata, entro il 31.12.2021, all’Agenzia delle Entrate.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, per un massimo di 1.200,00 euro annui.
Il provv. Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n. 180139 aveva chiarito che, qualora le risorse stanziate fossero state inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia avrebbe provveduto al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Con il provv. 27.10.2021 n. 291082, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che tale rideterminazione non si è resa necessaria, con la conseguenza che l’importo teorico massimo del contributo, esposto al termine della procedura di presentazione dell’istanza e a disposizione del soggetto richiedente nell’area riservata del sito dell’Agenzia, spetta per intero.
04 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E SUPER/IPER-AMMORTAMENTI – ULTERIORI CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate, con numerose risposte a interpello, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione ai super/iper-ammortamenti e al credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali.
PARTE MURARIA DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Con la risposta a interpello 15.10.2021 n. 712, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le opere destinate alla realizzazione della parte muraria (vasche in cemento) di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue sembrano assumere la natura di “costruzioni”, per cui i relativi costi saranno esclusi dall’iper-ammortamento e dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
Con la risposta a interpello 15.10.2021 n. 715, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile fruire dell’iper-ammortamento per gli acquisti di registratori di cassa telematici, non risultando riconducibili, sulla base del parere del Ministero dello Sviluppo economico, ad alcuna voce dell’Allegato A alla L. 232/2016. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di applicare a tali beni le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli “4.0”.
BENI CONCESSI IN COMODATO D’USO
Relativamente alla concessione in comodato d’uso a terzi dei beni oggetto dell’investimento, le risposte a interpello 15.10.2021 n. 718 e 18.10.2021 n. 726 hanno confermato che anche ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante (circ. Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo economico 30.3.2017 n. 4).
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 719, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accordo di ristrutturazione di debiti finanziari di cui all’art. 182-bis del RD 267/42, diverso dalle procedure concorsuali, non preclude al debitore l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (e nemmeno al credito d’imposta ricerca e sviluppo e a quello per attività di formazione 4.0).
SCAFFALATURE DEI MAGAZZINI AUTOMATIZZATI
Con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 720, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che rientrano nell’ambito del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1056 della L. 178/2020 anche le scaffalature dei magazzini automatizzati agevolati, trovando applicazione anche in tal caso la norma interpretativa di cui all’art. 3-quater co. 4 del DL 135/2018.
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI
Con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, fermi restando gli altri requisiti richiesti, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 721, ha chiarito che:
- è possibile applicare il credito d’imposta per i beni non rientranti nel perimetro concessorio, per i quali non sussiste alcun obbligo di devoluzione finale all’ente concedente ovvero al soggetto subentrante;
diversamente, i beni rientranti nel perimetro della concessione devono ritenersi esclusi dall’ambito oggettivo delle nuove misure agevolative, in forza dell’esclu-sione disposta dall’art. 1 co. 187 della L. 160/2019 e dall’art. 1 co. 1053 della L. 178/2020.
INVESTIMENTI TRAMITE CONTRATTI COMPLESSI – MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
Con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 723, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, in caso di contratti complessi non è sufficiente la consegna del bene mobile, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della “certezza” previsto dall’art. 109 co. 1 del TUIR.
ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO
Con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 725, l’Agenzia delle Entrate, in relazione al rilascio dell’attestato di conformità entro la fine del periodo d’imposta, ha ritenuto che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, laddove rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, sia idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell’ente di certificazione accreditato, dell’attestato di conformità.
05 | FRODI IVA REALIZZATE CON L’UTILIZZO DI FALSO PLAFOND PER LE ESPORTAZIONI – RAFFORZAMENTO DEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO – MODALITÀ OPERATIVE
L’art. 1 co. 1079 – 1083 della L. 30.12.2020 n. 178 ha previsto il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi IVA realizzate con l’utilizzo di falso plafond per le esportazioni.
In
attuazione di tale presidio antifrode, il provv. Agenzia delle Entrate
28.10.2021
n. 293390 ha definito:
- i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali;
- le procedure di invalidazione delle dichiarazioni d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- le modalità di emissione delle fatture elettroniche, relative a operazioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Decorrenza
Le disposizioni del provvedimento in esame hanno effetto a decorrere dall’1.1.2022.
PROCEDURE DI ANALISI DI RISCHIO E DI CONTROLLO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI
Sono previste specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo per i soggetti che intendono avvalersi del plafond per gli esportatori abituali per acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA e che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento.
Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio dei dati delle dichiarazioni d’intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
La valutazione del rischio è fondata, in via prioritaria:
- sull’analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse;
- su specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- sull’individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- sull’individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita su tutte le dichiarazioni d’intento presentate; inoltre, sono disposti controlli periodici sulle lettere d’intento già trasmesse, anche sulla base di elementi sopravvenuti.
INVALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO TRASMESSE
In caso di esito irregolare delle predette attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione delle stesse.
Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia, a mezzo PEC:
- al soggetto emittente, una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni;
- al soggetto cedente o fornitore destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
Il soggetto passivo può presentare all’ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale. Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all’invalidazione della lettera d’intento, il predetto ufficio procede, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento.
INIBIZIONE AL RILASCIO DI NUOVE DICHIARAZIONI D’INTENTO
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al soggetto è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Qualora la dichiarazione d’intento sia trasmessa, è rilasciata dal sistema una ricevuta di scarto contenente le motivazioni dell’inibizione. Anche in questo caso, il soggetto passivo può presentare all’Ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.
EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE VERSO ESPORTATORI ABITUALI
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, da trasmettere al Sistema di Interscambio, nei confronti di un esportatore abituale, occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, riportando:
- nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
- nei singoli campi del blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” (per ogni dichiarazione d’intento), la dicitura “INTENTO”, il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo, nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il predetto titolo di non imponibilità IVA e il numero di protocollo di ricezione di una lettera d’intento invalidata.
06 | OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN PRESENZA DI FATTURE, CORRISPETTIVI OD OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – AVVISI DI ANOMALIA
Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.10.2021 n. 257775 sono state individuate le modalità attraverso le quali sono messe a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA da parte del soggetto passivo.
A tale fine, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati:
- delle fatture elettroniche emesse, dei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi, nonché delle operazioni transfrontaliere comunicate dal soggetto passivo;
- in relazione a ciascun trimestre di riferimento.
TRASMISSIONE E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI
La comunicazione è inviata dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo PEC del contribuente e contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto, da riportare nel modello F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure intenda fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Informazioni di dettaglio
All’interno del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:
- numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
- tipo fattura;
- tipo documento;
- numero fattura/documento;
- data di emissione;
- identificativo cliente/fornitore;
- imponibile/importo;
- aliquota IVA e imposta;
- natura operazione;
- esigibilità IVA;
- dati relativi al flusso di trasmissione:
- identificativo SdI/file;
- data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file;
- data di consegna della fattura;
- dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente:
- numero documenti commerciali;
- data e ora di rilevazione;
- matricola del dispositivo;
- identificativo dell’invio telematico;
- imponibile/ammontare;
- aliquota IVA e imposta;
- natura dell’operazione;
- ventilazione IVA;
- importo resi/annulli;
- dati del pagamento.
SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE
A fronte della comunicazione, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Cause ostative al ravvedimento
Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:
- un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.
07 | COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE – OPERAZIONI EFFETTUATE DALL’1.1.2022 – AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 29.10.2021 n. 293384, ha aggiornato le specifiche tecniche di cui all’allegato A al provv. 30.4.2018 n. 89757, al fine di adeguarle alle disposizioni in materia di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, come modificato dall’art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178.
DECORRENZA
Le nuove disposizioni in materia di “esterometro” sono applicabili a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dall’1.1.2022.
MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DEI FILE XML
Le nuove specifiche tecniche prevedono che:
- i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dall’1.1.2022, verso soggetti non stabiliti in Italia, devono essere comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne comprovano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario “XXXXXXX”;
- i dati relativi alle operazioni ricevute, a decorrere dall’1.1.2022, da soggetti non stabiliti in Italia devono essere comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione della stessa.
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta fattura elettronica e per quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale.
Con riferimento alle operazioni passive, si ricorda che:
- il codice TD17 deve essere utilizzato per il caso di acquisto di servizi dall’estero;
- il codice TD18 deve essere utilizzato in caso di acquisto di beni intra-UE;
- il codice TD19 deve essere utilizzato per gli acquisti di beni già presenti in Italia (per i quali si rende necessaria l’integrazione/autofattura ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72).
08 | IMMOBILI CON SFRATTO PER MOROSITÁ – RIMBORSO DELLA PRIMA RATA DELL’IMU 2021 – MODALITÀ ATTUATIVE
Con il DM 30.9.2021, pubblicato sulla G.U. 29.10.2021 n. 259, sono state definite le modalità attuative per la richiesta di rimborso della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’anno 2021, per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.
SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESENZIONE IMU 2021
L’esenzione dal versamento dell’IMU relativa all’anno 2021 è riconosciuta, ai sensi dell’art. 4-ter co. 1 del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:
- entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30.6.2021;
- successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o al 31.12.2021.
RIMBORSO DELLA PRIMA RATA DELL’IMU 2021
I soggetti beneficiari dell’esenzione dal versamento dell’IMU relativa all’anno 2021, che hanno versato la prima rata dell’imposta entro il 16.6.2021, hanno diritto al rimborso della stessa, ai sensi dell’art. 4-ter co. 2 del DL 73/2021. Coloro che hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16.6.2021 hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto.
PRESENTAZIONE AL COMUNE DELL’ISTANZA DI RIMBORSO
I soggetti aventi diritto al rimborso devono presentare al Comune competente un’istanza nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, i seguenti elementi:
- possesso dell’immobile;
- concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
- estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30.6.2021, oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o al 31.12.2021;
- estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU relativa all’anno 2021;
- importo di cui si richiede il rimborso;
- coordinate bancarie.
ATTESTAZIONE DELL’ESENZIONE NELLA DICHIARAZIONE IMU
I medesimi soggetti devono altresì attestare in sede di dichiarazione IMU relativa all’anno 2021, da presentare entro il 30.6.2022, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione e l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.
09 | SCIOGLIMENTO DI SOCIETÁ SEMPLICI IMMOBILIARI E HOLDING – EFFETTI AI FINI REDDITUALI
Con le risposte a interpello 8.10.2021 n. 689 e 691, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di immobili detenuti da più di 5 anni da parte di società semplici e la successiva devoluzione ai soci delle somme in sede di scioglimento delle società non determina tassazione in capo ai soci. In tali casi, infatti:
- la cessione degli immobili non dà luogo a plusvalenze in capo alla società semplice;
- non si verifica, quindi, alcun fenomeno di imputazione per trasparenza del reddito ai soci;
- conseguentemente, la devoluzione delle somme è neutra anche in sede di liquidazione.
Le due risposte a interpello confermano tale principio indipendentemente dal fatto che il socio sia una persona fisica non imprenditore, ovvero un’altra società (nella fattispecie, una società in accomandita semplice).
L’Agenzia delle Entrate precisa che tali principi valgono anche se i redditi prodotti dalla società semplice sono esenti, o tassati con ritenute a titolo d’imposta o imposte sostitutive. In questi casi, essi non concorrono alla formazione del reddito complessivo della società semplice e, quindi, una volta distribuiti non concorrono alla formazione del reddito dei soci.
Il caso dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva riguarda le società semplici holding che, all’atto della cessione di partecipazioni, scontano l’imposta sostitutiva del 26% (e non imputano, quindi, per trasparenza il reddito ai soci). In questi casi:
- la società semplice holding che cede le partecipazioni e si scioglie con riparto in denaro ai soci del ricavato paga il 26% sulla plusvalenza, mentre i soci non sono più soggetti ad alcuna forma di imposizione sulle somme assegnate;
- la stessa società, se decidesse di rivalutare le partecipazioni, pagherebbe l’imposta sostitutiva sul valore di perizia (11%), mentre non assolverebbe più alcuna imposta sulle plusvalenze all’atto della cessione delle partecipate e, in questo modo, anche i soci non subirebbero più alcuna imposizione (questa seconda ipotesi è confermata dalla successiva risposta a interpello 28.10.2021 n. 754).
10 | BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONI BREVI
Con il decreto 29.9.2021 n. 1782, il Ministero del Turismo ha individuato le modalità per la realizzazione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevista dall’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019).
DISCIPLINA DEL DECRETO CRESCITA
L’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 (c.d. “decreto crescita”) ha istituito una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017, con l’obiettivo di raccogliere i codici identificativi regionali delle strutture, ove adottati dalle Regioni, al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica e consentire la verifica della corrispondenza dell’offerta proposta a quella dichiarata in banca dati. La norma delegava il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ad adottare un decreto contenente le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali, nonché le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute.
INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI
La banca dati raccoglierà informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, quali:
- la tipologia di alloggio;
- l’ubicazione;
- la capacità ricettiva;
- il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento dell’attività;
- il soggetto che esercita l’attività;
- il codice identificativo regionale.
Per le strutture ubicate in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha ancora istituito il codice identificativo regionale, la banca dati genererà un codice alfanumerico recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione. I dati contenuti nella banca dati saranno pubblicati sul sito del Ministero del Turismo e accessibili agli utenti previa registrazione.
GESTIONE DELLA BANCA DATI
La banca dati sarà realizzata e gestita attraverso un’apposita piattaforma informatica, nella quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a far confluire i dati in loro possesso. Per definire le modalità di accesso alla piattaforma, il Ministero del Turismo concluderà un protocollo di intesa con le Regioni e le Province autonome entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto; tale protocollo determinerà anche le macro-tipologie entro cui far confluire le diverse fattispecie, tenendo conto di criteri quali l’accessibilità per i soggetti disabili, il numero dei posti letto e le relative dotazioni, le attrezzature e le strutture a carattere ricreativo, la possibilità di fruire di attività legate al benessere della persona nonché la presenza di aree di sosta e assistenza per le autovetture e le imbarcazioni.
OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del decreto, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici, sono tenuti a indicare, in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi turistici, il codice identificativo regionale dell’immobile o, in mancanza, il codice alfanumerico generato dalla stessa banca dati.
Decorrenza
Il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice identificativo sarà determinato nel protocollo d’intesa tra Ministero del Turismo, Regioni e Province autonome, da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Sanzioni Per la mancata indicazione del codice, l’art. 13-quater co. 8 del DL 34/2019 prevede una sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.
11 | INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
Con il DM 25.8.2021, pubblicato sulla G.U. 20.10.2021 n. 251, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126.
INTERVENTI AGEVOLATI
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
IMPRESE BENEFICIARIE
Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, come definita dal regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse in base al presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
PROFESSIONISTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell’IVA:
- relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;
- sostenute successivamente al 4.11.2021 (data di entrata in vigore del presente decreto).
Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l’applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal presente decreto:
- l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- i costi per la connessione alla rete elettrica;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo:
- le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica;
- le spese devono essere oggetto di fatturazione elettronica.
SPESE ESCLUSE
Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all’acquisto di servizi diversi da quelli sopra indicati, anche se funzionali all’istallazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti:
- dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”;
- delle risorse finanziarie disponibili, pari a 90 milioni di euro.
DIVIETO DI CUMULO
Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ad esempio le detrazioni d’imposta previste dall’art. 16-ter del DL 63/2013 e dall’art. 119 del DL 34/2020.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare un’apposita domanda con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento del Ministero della Transizione ecologica. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
A seguito del controllo delle domande presentate, il Ministero della Transizione ecologica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati:
- dal soggetto gestore “Invitalia spa”;
- in un’unica soluzione, previa presentazione di un’apposita richiesta da parte del beneficiario.
MANTENIMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RICARICA
I soggetti beneficiari del contributo devono mantenere l’infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione dello stesso, pena la sua revoca.
12 | INTERVENTI PER IL RISPARMIO DI RISORSE IDRICHE – CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO (BONUS IDRICO) – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
Con il DM 27.9.2021, pubblicato sulla G.U. 23.10.2021 n. 254, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, alle persone fisiche, di un contributo per determinati interventi finalizzati al risparmio di risorse idriche (bonus idrico), ai sensi dell’art. 1 co. 61 – 65 della L. 30.12.2020 n. 178.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare all’istanza. L’istanza per il bonus idrico può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.
INTERVENTI AGEVOLATI
Il bonus idrico spetta per interventi di sostituzione di:
- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo le spese:
- per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- per la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2021.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il bonus idrico è riconosciuto, per ciascun beneficiario:
- nel limite massimo di 1.000,00 euro;
- per un solo immobile e per una sola volta.
DIVIETO DI CUMULO
Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Per ottenere il bonus idrico, i soggetti beneficiari devono presentare un’apposita istanza di rimborso registrandosi sulla “Piattaforma bonus idrico”, che sarà accessibile:
- dal sito del Ministero della Transizione ecologica;
- previa autenticazione con SPID o carta d’identità elettronica.
Nell’istanza presentata tramite la suddetta Piattaforma devono essere indicati, in particolare:
- il nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
- l’importo della spesa sostenuta, per la quale si richiede il rimborso;
- le quantità dei beni sostituiti e le relative specifiche tecniche;
- l’identificativo catastale dell’immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per il quale viene presentata istanza di rimborso;
- l’indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario, ecc.);
- le coordinate del conto corrente bancario o postale del beneficiario (IBAN), su cui accreditare il rimborso.
All’istanza di rimborso deve essere allegata la copia della fattura elettronica o del documento commerciale (di cui al DM 7.12.2016) in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il bonus.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche:
- l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene agevolabile;
- la copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (di cui all’art. 23 del DLgs. 241/97), accompagnata dalla documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato.
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il bonus idrico è erogato in relazione alle istanze correttamente compilate, secondo l’ordine temporale di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (20 milioni di euro).
IRRILEVANZA DEL BONUS IDRICO
Il bonus idrico:
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
13 | SPAZI O NEGOZI DEDICATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA – CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
Con il DM 22.9.2021, pubblicato sulla G.U. 23.10.2021 n. 254, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione di un contributo per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina, di cui all’art. 7 del DL 14.10.2019 n. 111 conv. L. 14.12.2019 n. 141, al fine di ridurre la produzione di rifiuti.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo spetta:
- agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina;
- oppure per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
Il contributo spetta a condizione che il contenitore offerto dall’esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti; ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purchè riutilizzabili, puliti e idonei per l’uso alimentare (l’esercente può rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei).
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari all’ammontare della spesa sostenuta e documentata, nell’anno 2020 e/o 2021, per ciascun punto vendita:
- per un importo massimo di 5.000,00 euro per ciascun soggetto;
- nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
DIVIETO DI CUMULO
Il contributo è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale o europea.
SPESE AMMISSIBILI
Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per:
- l’adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
- l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa.
Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.
Attestazione delle spese sostenute
L’effettività e l’attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
- dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o in quello dei consulenti del lavoro;
- ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Ai fini del riconoscimento del contributo, le imprese interessate devono presentare un’apposita domanda al Ministero della Transizione ecologica:
- accedendo all’apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul relativo sito Internet (www.mite.gov.it);
- allegando la prevista documentazione (es. fatture o ricevute attestanti la spesa, attestazione dell’effettività e attinenza delle spese sostenute).
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda deve essere presentata:
- in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news del sito del Ministero della Transizione ecologica;
- in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30.4.2022.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il Ministero della Transizione ecologica riconosce il contributo spettante:
- previa verifica del rispetto dei previsti requisiti;
- secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili;
- sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
MANTENIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA
L’attività di vendita deve essere mantenuta per un periodo minimo di 3 anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
A tali fini, i soggetti beneficiari devono presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000:
- al Ministero della Transizione ecologica, mediante la piattaforma informatica disponibile sul relativo sito Internet;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi 3 anni dalla concessione del contributo.
14 | CREDITO D’IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – PROVVE-DIMENTO ATTUATIVO
Con il provv. 29.10.2021 n. 295258, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del credito d’imposta previsto dall’art. 67-bis del DL 73/2021 per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, dovuto nell’anno 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta spetta ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, per un periodo non superiore a 6 mesi.
EFFETTUAZIONE DI UN’APPOSITA COMUNICAZIONE ALL’AGENZA DELLE ENTRATE
I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo dovuto nell’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
- in via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato;
- dal 10.2.2022 al 10.3.2022;
- sulla base del modello approvato con il presente provvedimento.
RISPETTO DEI LIMITI “DE MINIMIS”
L’agevolazione spetta nei limiti del regime comunitario degli aiuti “de minimis”. Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta determina il superamento dei limiti massimi previsti per gli aiuti “de minimis”, nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Dopo aver ricevuto le comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili (pari a 20 milioni di euro). Tale percentuale sarà resa nota con un successivo provvedimento della stessa Agenzia, da emanare entro il 21.3.2022.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile dai beneficiari:
- esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che individua la quota percentuale fruibile;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
15 | DEMATERIALIZZAZIONE DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Con la risposta a interpello 20.10.2021 n. 740, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la validità della procedura informatica per la gestione completamente digitalizzata delle note spese dei dipendenti trasfertisti realizzata mediante l’accesso online al servizio aziendale con un’utenza univoca e personale, cui è associata una password da cambiare periodicamente. In linea generale, nessun ostacolo si pone all’adozione di tali procedure nella misura in cui garantiscano l’immodificabilità, l’integrità e l’autenticità dei documenti dematerializzati, nel rispetto del DM 17.6.2014, del DLgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale, CAD) e dei relativi decreti attuativi.
PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DA PARTE DI UN DELEGATO
La nota spese digitale è valida anche quando sia generata da un delegato che agisce su procura, in nome e per conto del delegante, in base agli artt. 1387 ss. c.c. Nella fattispecie oggetto di interpello, il sistema informatico teneva traccia della generazione della nota da parte del delegato.
NECESSITÀ DELLA FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA – ESCLUSIONE
Viene precisato che l’apposizione della firma digitale, di altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica avanzata sulle note spese non è richiesta ai fini della corretta formazione del documento informatico o ai fini della sua rilevanza fiscale, ma solo allo scopo di riconoscerne l’efficacia e la validità probatoria di scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (art. 20 co. 1-bis del DLgs. 82/2005).
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA NOTA SPESE
I giustificativi allegati alle note spese hanno, generalmente, natura di documenti analogici originali “non unici” in quanto trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. Ne consegue che le copie per immagine di documenti analogici, se realizzate con processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, sostituiscono gli originali ad ogni effetto di legge e, dunque, anche ai fini tributari. Tuttavia, ove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale “unico”, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 4 co. 2 del DM 17.6.2014.
16 | PERIODO DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA PROROGA DEI C.D. “VECCHI” IMPATRIATI – CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 12.10.2021 n. 703, è tornata sul tema della proroga del regime dei c.d. “vecchi” impatriati, prevista dall’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, precisando che l’opzione per estendere di ulteriori 5 anni l’agevolazione può essere esercitata solamente una volta decorso il primo quinquennio agevolato.
ISCRIZIONE ALL’AIRE
Nel riepilogare i requisiti di accesso alla proroga, l’Agenzia delle Entrate ribadisce come, ai sensi dell’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, risultino esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione i cittadini italiani che non siano stati iscritti all’AIRE; la medesima prescrizione è richiamata dal provv. 3.3.2021 n. 60353. Si tratta di un mancato coordinamento normativo della disciplina in esame rispetto a quanto previsto dalla norma agevolativa primaria (l’art. 16 co. 5-ter del DLgs. 147/2015), la quale, prendendo atto della prevalenza dei criteri convenzionali di residenza rispetto a quelli previsti dalla normativa interna, ha consentito l’accesso al regime anche in mancanza di iscrizione all’AIRE, ove sia comunque possibile dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. In linea con tale impostazione, la circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 33 (§ 5) ha riconosciuto tale principio in modo generalizzato, anche per i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 2019.
PERIODO DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
In merito al periodo di esercizio dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate precisa che quest’ultima non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, dal momento che, nel caso di specie, l’anno 2023 rappresenta il periodo di imposta in cui si conclude il primo quinquennio agevolato (2019-2023), l’opzione dovrà essere esercitata, al ricorrere dei requisiti di legge, a partire dall’1.1.2024 ed entro il 30.6.2024. In altre parole, a regime, l’opzione per la proroga dei c.d. “vecchi” impatriati va esercitata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.
17 | ERRATA FATTURAZIONE – MANCATA EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO – IRRECUPERABILITÀ DELL’IVA
Con la risposta a interpello 5.10.2021 n. 663, l’Agenzia delle Entrate, negando a una società di leasing la possibilità di emendare l’errata fatturazione di canoni periodici, a cui era stata applicata l’IVA in misura ordinaria in luogo di quella ridotta, e di recuperare l’imposta versata in eccesso mediante presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore”, ha chiarito il rapporto tra quest’ultimo strumento e quelli individuati dalle disposizioni di cui agli artt. 26 co. 3 e 30-ter del DPR 633/72 relativi rispettivamente alla nota di variazione in diminuzione e al c.d. rimborso anomalo.
RAPPORTO TRA GLI ISTITUTI FINALIZZATI A SANARE ERRORI DI FATTURAZIONE E AL RECUPERO DELL’IMPOSTA
Nelle ipotesi in cui un soggetto passivo intenda rettificare l’errata fatturazione e recuperare l’imposta versata in eccesso, occorre tenere in considerazione i principi che seguono:
- il ricorso all’emissione delle note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del DPR 633/72 deve considerarsi quale principale strumento ai fini della regolarizzazione di errori compiuti in sede di fatturazione;
- in assenza della tempestiva emissione della nota di variazione in diminuzione, non è possibile avvalersi della richiesta di rimborso di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72, in quanto istituto residuale ed eccezionale a cui un soggetto passivo può ricorrere solamente laddove, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere il documento di rettifica a norma dell’art. 26 del DPR 633/72;
- non può ritenersi valida la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” in base all’art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98, laddove l’imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali trasmesse sia conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell’anno, non è consentita l’emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72.
CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO ANOMALO
In subordine, l’Agenzia delle Entrate, con specifico riguardo all’istituto di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72, precisa che, indipendentemente dalla determinazione del dies a quo per il computo del termine, fissato entro 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’imposta pagata a titolo di rivalsa, il ricorso al richiamato strumento può essere ammesso solo previo accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
18 | CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI – NON APPLICABILITÀ DELL’ESENZIONE IVA – ALIQUOTA IVA APPLICABILE
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2021 n. 736, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA che una società deve applicare alla cessione di un fabbricato strumentale, qualora il precedente proprietario abbia eseguito sullo stesso alcuni interventi di regolarizzazione edilizia su delega della predetta società.
IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE
Ai fini dell’applicazione del regime di imponibilità IVA per le cessioni di fabbricati strumentali effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori (art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72), nell’ambito delle imprese di costruzione o ristrutturazione rientrano non solo quelle a cui risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile, ma anche quelle che, in modo occasionale, si avvalgono di imprese terze per la realizzazione dei lavori. Nel caso di specie, alla società che ha acquistato il fabbricato è stata riconosciuta la qualifica di impresa costruttrice o di ripristino, per gli interventi edilizi realizzati dal precedente proprietario dell’immobile su delega di tale società.
ALIQUOTA IVA
Alla cessione del fabbricato strumentale effettuata dalla predetta società entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori si applica l’aliquota IVA del 10%, di cui al n. 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, qualora sull’immobile siano stati eseguiti gli interventi di recupero previsti da tale disposizione.
19 | CORRISPETTIVI TELEMATICI – ERRATA INSTALLAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO
Con la risposta a interpello 19.10.2021 n. 737, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati dei corrispettivi giornalieri si considerano non memorizzati e non trasmessi dall’esercente qualora gli stessi siano stati rilevati e inviati mediante un registratore telematico che, a causa di un errore tecnico commesso in fase di installazione, risulta associato a una partita IVA diversa da quella del soggetto tenuto all’adempimento.
Anche in tale ipotesi, perciò, trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 6 co. 2-bis e 3 del DLgs. 471/97.
Nel caso specifico, l’esercente si era accorto dell’errore dopo oltre un anno, nonostante lo stesso fosse riscontrabile molto prima. Ad esempio, l’esercente avrebbe potuto verificare i dati associati al registratore mediante il QRCODE rilasciato al termine della messa in servizio dell’apparecchio. Viene tuttavia riconosciuto che, in assenza di ravvedimento operoso, qualora sia accertata la buona fede del contribuente, gli Uffici possono comunque “valutare la presenza dei presupposti per applicare gli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della condotta”, come gli istituti di cui agli artt. 6 co. 1, 7 co. 4 e 12 del DLgs. 472/97.
20 | APPARECCHI NON QUALIFICABILI COME DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Secondo quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 1.10.2021 n. 14, le prestazioni di servizi erogate tramite un apparecchio collocato in un luogo aperto al pubblico, non qualificabile come “distributore automatico” ai fini dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, devono essere certificate:
- mediante fattura, qualora questa sia richiesta dal cliente, ovvero qualora il cliente sia un soggetto passivo d’imposta che agisce nell’esercizio dell’attività economica (art. 22 del DPR 633/72);
- in assenza della fattura, mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, rilasciando il documento commerciale, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e del DM 7.12.2016.
Ciò salvo che ricorrano le ipotesi di esonero dagli obblighi certificativi previste dal DM 10.5.2019. Il documento commerciale deve essere emesso “non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione” in modalità analogica o elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente.
21 | PAGAMENTO DELL’IVA ACCERTATA – IVA ACCERTATA IN DOGANA – DIRITTO ALLA DETRAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 1.10.2021 n. 644, ha affermato che il diritto alla detrazione dell’IVA di cui all’art. 60 del DPR 633/72 spetta anche nel caso in cui l’imposta sia liquidata in sede di accertamento doganale e venga anticipata dallo spedizioniere.
PAGAMENTO DELL’IVA ACCERTATA
L’art. 60 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo IVA possa rivalersi, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica; ciò può avvenire soltanto “a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”. In questa circostanza, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
IVA ALL’IMPORTAZIONE ACCERTATA IN DOGANA
L’Agenzia delle Entrate, confermando il principio già espresso nella circ. 17.12.2013 n. 35, ha precisato che il diritto alla detrazione sussiste “anche con riferimento all’IVA liquidata in sede di accertamento «doganale» divenuto definitivo”.
In particolare, viene chiarito che l’importatore (nella specie trattasi di soggetto stabilito in Germania e identificato ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72) può detrarre l’imposta a condizione che:
- l’IVA accertata in dogana, oltre agli interessi e alle sanzioni, siano stati versati, anche mediante anticipazione delle somme da parte dello spedizioniere, il quale ha titolo per chiederne la restituzione all’importatore;
- il contenzioso che il suddetto importatore ha in essere con l’Agenzia delle Dogane sia definitivamente concluso;
- sia predisposto un documento, che deve essere annotato nel registro degli acquisti, dal quale si possa evincere l’ammontare dell’imposta versata a seguito di accertamento e il titolo giustificativo della detrazione (art. 60 co. 7 del DPR 633/72);
- siano rispettati i principi di inerenza ed afferenza, intesi nel senso che l’importazione o l’acquisto siano effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione (inerenza), e che i beni siano concretamente utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate (afferenza).
22 | CHIUSURA DELLA PARTITA IVA – FATTURE A ESIGIBILITÀ DIFFERITA – COMPUTO DELL’IVA NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.10.2021 n. 666, è stato affermato che, se un fornitore ha emesso fatture con esigibilità differita dell’IVA nei confronti di un ente pubblico e intende chiudere la partita IVA nonché cancellare l’attività dal Registro delle imprese, tale soggetto deve computare l’IVA differita nella dichiarazione annuale relativa all’ultimo periodo d’imposta prima della chiusura dell’attività.
COMPUTO DELL’IMPOSTA IN CASO DI CHIUSURA DELLA PARTITA IVA
Ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, “l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi”.
Nell’ipotesi in cui il cedente o prestatore cessi l’attività, occorre tuttavia considerare che il termine per la presentazione della dichiarazione di fine attività “decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda” e che, nell’ultima dichiarazione annuale, va computata l’IVA dovuta in relazione alle suddette operazioni ad esigibilità differita, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’imposta (art. 35 co. 4 del DPR 633/72). Per quanto precede, nella fattispecie considerata, in cui il fornitore ha reso le relative prestazioni nei confronti di un ente locale, per le quali è stata emessa fattura con IVA ad esigibilità differita, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, malgrado la chiusura anticipata della partita IVA e la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese, lo stesso fornitore deve computare l’imposta nella dichiarazione annuale, da presentare con riferimento all’ultimo periodo d’imposta prima della chiusura dell’attività.
RIAPERTURA DELLA PARTITA IVA DA PARTE DEL CURATORE FALLIMENTARE
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che tale soluzione non contrasta con i chiarimenti forniti dalla precedente risposta a interpello 8.3.2021 n. 163, nella quale è stata ammessa, solo in via residuale, la possibilità per il curatore fallimentare di riaprire la partita IVA all’atto dell’incasso dei corrispettivi, in considerazione della peculiarità del caso esaminato, mancando un coordinamento tra le norme fiscali summenzionate e quelle che disciplinano le procedure concorsuali.
23 | ATTIVITÀ NON ESERCITATA – DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2021 n. 643 ha esaminato l’ambito di applicazione del reverse charge per le cessioni di tablet, laptop e console da gioco, ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 (sino al 30.6.2022).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Come chiarito in precedenti documenti di prassi, il reverse charge nella fattispecie in esame si applica alle sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, non è ammissibile condizionare l’applicazione del reverse charge alla dichiarazione del cessionario in merito all’uso che farà del bene acquistato. Inoltre, viene specificato che lo speciale meccanismo non vale per le cessioni dei prodotti connessi (es. cavi, adattatori, monitor) a quelli individuati dalla norma.
CESSIONARIO NON RESIDENTE
Qualora il cessionario sia un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, è tenuto a identificarsi ai fini IVA o a nominare un rappresentante fiscale per assolvere l’imposta.
Il destinatario della cessione territorialmente rilevante in Italia, se soggetto passivo IVA, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. L’Agenzia delle Entrate ritiene che tale principio valga e che il cessionario sia obbligato all’assolvimento dell’IVA anche qualora tale soggetto non sia stabilito in Italia.
24 | CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DALL’ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI USATI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
Con la ris. 27.10.2021 n. 61, l’Agenzia delle Entrate:
- ha istituito l’apposito codice tributo da indicare nel modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta che derivano dalla concessione dei previsti contributi per l’acquisto di veicoli ecologici usati;
- ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI USATI
L’art. 73-quinquies co. 2 lett. d) del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, prevede la concessione alle persone fisiche:
- di un contributo per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a 25.000,00 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 160 grammi per chilometro, variabile da 750,00 a 2.000,00 euro a seconda della fascia di emissioni;
- a condizione che venga contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria, immatricolato da almeno 10 anni.
Il venditore del veicolo usato riconosce il contributo all’acquirente mediante riduzione del prezzo e recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- senza applicazione dei limiti annui di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del suddetto credito d’imposta è stato istituito il codice tributo “6929”, denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
25 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZES E NEL MEZZOGIORNO – NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE
Con il provv. 27.10.2021 n. 291090, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione degli investimenti per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES).
L’aggiornamento si è reso necessario a fronte delle modifiche apportate alla disciplina del credito d’imposta ZES dall’art. 57 co. 1 lett. b) n. 4 del DL 77/2021, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dall’1.6.2021.
Decorrenza
Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata, sostituisce il precedente modello a decorrere dal 28.10.2021, giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES).
26 | ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI – COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 – ISTITUZIONE DI UN APPOSITO CODICE IDENTIFICATIVO
Con il provv. 24.9.2021 n. 244683, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative dell’art. 1 del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157), in materia di accollo del debito d’imposta altrui e di divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante. Mediante la ris. 6.10.2021 n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un apposito codice identificativo da utilizzare nel modello F24 contenente l’accollo.
PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI L’ACCOLLO
Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui (accollante) procede al relativo pagamento mediante il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento e lo scarto del modello F24. La delega è parimenti rifiutata (e il modello F24 scartato) qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante.
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere indicati:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato;
- nel campo “codice identificativo”, il codice “80”, denominato “Accollante del debito d’imposta”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 6.10.2021 n 59.
Come chiarito dalla suddetta risoluzione:
- il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante;
- nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e i crediti compensati.
VERSAMENTI EFFETTUATI IN VIOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ACCOLLO
I versamenti effettuati in violazione delle modalità individuate nel suddetto provv. 24.9.2021 n. 244683 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.
Sanzioni per l’accollato
Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 (di regola il 30%).
L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.
Sanzioni per l’accollante
In caso di accollo tramite compensazione con un credito d’imposta dell’accollante, a quest’ultimo si applica:
- la sanzione di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97 (30%), qualora il credito utilizzato sia esistente;
- la sanzione di cui all’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200%), qualora il credito utilizzato sia inesistente.
ATTO DI RECUPERO
Per la riscossione dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute in caso di violazione, l’Agenzia delle Entrate emette un apposito atto:
- ai sensi dell’art. 1 co. 421 della L. 30.12.2004 n. 311;
- da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.
27 | COINVOLGIMENTO DI OPERATORI E UTENTI NELL’IMPRESA SOCIALE
In attuazione dell’art. 11 co. 3 del DLgs. 112/2017, il DM 7.9.2021 (pubblicato sulla G.U. 4.10.2021 n. 237) ha adottato le linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale.
NOZIONE DI COINVOLGIMENTO
Per “coinvolgimento” si intende il meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi erogati.
INFORMAZIONE
Una prima forma di coinvolgimento si realizza mediante la diffusione alle diverse categorie di soggetti interessati di informazioni sull’attività dell’impresa (es. relative a beni e servizi, alla situazione economica e occupazionale, ad eventi che possono incidere in modo rilevante sull’attività).
La diffusione delle informazioni si realizza:
- almeno con cadenza annuale, oppure con cadenze più ravvicinate in presenza di eventi particolarmente rilevanti;
- mediante la loro pubblicazione presso la sede legale o attraverso sistemi telematici idonei ad assicurare un accesso libero e incondizionato (es. sito Internet dell’impresa, newsletter informativa periodica rivolta agli appartenenti alle varie categorie o ai loro rappresentanti);
- eventualmente, in modo differenziato in base alle caratteristiche e agli interessi dei gruppi di riferimento.
CONSULTAZIONE
Una seconda forma di coinvolgimento si realizza mediante la consultazione regolare (ossia, stabile nel tempo) ed effettiva (ossia, idonea ad assicurare la partecipazione all’attività delle categorie interessate).
Tale consultazione può concretizzarsi in diversi modi quali:
- la costituzione di comitati o di assemblee rappresentative dei lavoratori o degli utenti;
- l’adozione di procedure che garantiscano il coinvolgimento attivo dei lavoratori e degli utenti cui affidare determinati compiti (es. esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione, nominare un rappresentante ai fini della partecipazione all’organo assembleare, nominare un rappresentante nell’organo di amministrazione e nell’organo di controllo).
MONITORAGGIO
L’organo di controllo dell’impresa sociale esercita il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e delle ulteriori categorie di soggetti interessati previste dagli statuti e/o dai regolamenti aziendali. Gli esiti del monitoraggio sono diffusi anche attraverso il bilancio sociale.
NOVEMBRE 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
4.11.2021 |
Credito d’imposta |
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale devono inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione relativa alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto dei dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi, al fine di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19. La comunicazione deve essere inviata: · direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato; · mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure i canali telematici della stessa Agenzia. |
8.11.2021 |
Contributo fondo perduto Comuni con santuari religiosi |
Gli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici turistici di Comuni con santuari religiosi devono presentare all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto: · per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; · mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
10.11.2021 |
Consegna modelli 730/2021 integrativi |
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2021 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: · modello 730/2021 integrativo elaborato; · relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). |
10.11.2021 |
Trasmissione telematica modelli 730/2021 integrativi |
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2021 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate: · i modelli 730/2021 integrativi elaborati; · la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2021 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. |
15.11.2021
segue |
Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo |
Le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione: · relativa alle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo; · al fine di accedere all’apposito credito d’imposta. |
15.11.2021
|
Rivalutazione partecipazioni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: · facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; · versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
15.11.2021 |
Rivalutazione terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: · facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; · versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
15.11.2021 |
Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020. |
16.11.2021 |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021: · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; · la quinta rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021; · la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.9.2021. |
16.11.2021 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare: · le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2021; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
16.11.2021
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Versamento rata |
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021): · la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; · la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021. |
16.11.2021 |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: · liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2021; · versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.11.2021
segue |
Versamento IVA terzo trimestre 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: · liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021; · versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.11.2021 |
Versamento IVA terzo trimestre 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: · liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021; · versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. |
16.11.2021 |
Contributi INPS artigiani e commercianti |
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2021. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.11.2021 |
Rata premi INAIL |
I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: · dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021; · con applicazione dei previsti interessi. |
16.11.2021 |
Versamento contributo |
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, dovuto per il biennio 2021-2022. Il versamento deve avvenire: · mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza; · con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate. |
16.11.2021 |
Tributi apparecchi |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: · sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; · in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2021. |
18.11.2021
segue |
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: · va effettuato entro il 30.11.2022; · comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. |
20.11.2021
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Inizio presentazione istanze per la “super ACE” |
Le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione: · per il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, rinunce a crediti, accantonamento di utili a riserva) intervenuti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (anno 2021, per i soggetti “solari”), c.d. “super-ACE”; · utilizzando il modello approvato; · in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato. La comunicazione può essere presentata fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (30.11.2022, in relazione al periodo d’imposta 2021 dei soggetti “solari”). L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d’imposta sono però condizioni necessarie per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24. |
20.11.2021 |
Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici |
Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisizione di servizi digitali: · in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; · attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
22.11.2021 |
Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda |
I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, devono inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione: · relativa alla concessione del credito d’imposta sul-l’incremento delle rimanenze finali di magazzino; · in relazione all’anno 2020.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
25.11.2021 |
Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: · relativi al mese di ottobre 2021, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di ottobre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi al mese di ottobre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
30.11.2021 |
Versamento rate sospese |
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell’anno 2020, il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
30.11.2021 |
Trasmissione |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: · il modello REDDITI 2021; · il modello IRAP 2021 (se soggetti passivi IRAP). |
30.11.2021 |
Trasmissione |
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021 devono presentare in via telematica: · alcuni quadri del modello REDDITI 2021 PF (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2021; il quadro AC del modello REDDITI 2021 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2021; · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
30.11.2021 |
Spedizione modello REDDITI 2021 PF dall’estero |
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2021 PF: · in forma cartacea; · mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. |
30.11.2021 |
Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF |
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: · del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico o ad un’associazione culturale; · del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria; · dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta.
La presentazione può avvenire: · direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; · oppure mediante consegna ad un ufficio postale. |
30.11.2021
segue |
Trasmissione |
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
· in allegato alla dichiarazione dei redditi; · mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
30.11.2021 |
Trasmissione |
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2021: · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; · in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2021. |
30.11.2021 |
Opzione per il |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca dell’opzione è possibile decorso: · ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; · il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale. |
30.11.2021 |
Opzione per la trasparenza fiscale |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Opzione per la |
Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Opzione |
Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello IRAP 2021.
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Regolarizzazione |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: · l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020, relative al 2019; · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
30.11.2021
segue |
Adempimenti |
Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2021:
· devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 cui era obbligato il defunto; · possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020 e degli anni precedenti. |
30.11.2021 |
Registro beni |
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. |
30.11.2021 |
Annotazioni |
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: · le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); · il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore. |
30.11.2021 |
Remissione |
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali: · in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; · con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE. |
30.11.2021 |
Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 |
I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020: · non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni; · senza applicazione di sanzioni e interessi. |
30.11.2021 |
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: · la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; · l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. |
30.11.2021 |
Versamento |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2021. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza. |
30.11.2021 |
Compensazione credito d’imposta per aumenti di capitale |
Le società di medie dimensioni danneggiate dalla pandemia, che hanno effettuato aumenti di capitale a pagamento dal 20.5.2020 al 30.6.2021, entro il termine in esame devono completare l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle istanze presentate dall’1.6.2021 al 2.11.2021. |
30.11.2021 |
Documentazione contributi investimenti |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica: · la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 355 e del DM 21.10.2020; · al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall’1.6.2021 al 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione). |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2021 PF |
Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021, relativo: · all’IRPEF; · alla cedolare secca sulle locazioni; · all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011; · all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex · all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero); · all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero); · all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”). Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI |
Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2020, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2021, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2020, nei limiti del previsto massimale. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2021 SP |
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021: · dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”); · dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero; · dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2021 |
I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021, relativo: · all’IRES; · alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo” o in perdita sistematica; · all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; · all’addizionale IRES prevista nei confronti dei concessionari del settore dei trasporti, di cui all’art. 1 co. 716 – 718 della L. 27.12.2019 n. 160; · all’addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7; · all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”); · all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero; · all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero.
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento |
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2021.
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Trattenuta acconti |
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2021, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%. |
30.11.2021 |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021: · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021. |
30.11.2021 |
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA |
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate: · i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2021; · in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
30.11.2021 |
Dichiarazione e versamento IVA |
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati: · non soggetti ad accisa; · spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; · destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera |
30.11.2021 |
Registrazione contratti di locazione |
Le parti contraenti devono provvedere: · alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
4.11.2021 |
Credito d’imposta |
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale devono inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione relativa alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto dei dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi, al fine di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19. La comunicazione deve essere inviata: · direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato; · mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure i canali telematici della stessa Agenzia. |
8.11.2021 |
Contributo fondo perduto Comuni con santuari religiosi |
Gli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici turistici di Comuni con santuari religiosi devono presentare all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto: · per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; · mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
10.11.2021 |
Consegna modelli 730/2021 integrativi |
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2021 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: · modello 730/2021 integrativo elaborato; · relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). |
10.11.2021 |
Trasmissione telematica modelli 730/2021 integrativi |
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2021 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate: · i modelli 730/2021 integrativi elaborati; · la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2021 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. |
15.11.2021
segue |
Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo |
Le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione: · relativa alle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo; · al fine di accedere all’apposito credito d’imposta. |
15.11.2021
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Rivalutazione partecipazioni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: · facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; · versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
15.11.2021 |
Rivalutazione terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: · facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; · versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
15.11.2021 |
Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020. |
16.11.2021 |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021: · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; · la quinta rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021; · la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.9.2021. |
16.11.2021 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare: · le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2021; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
16.11.2021
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Versamento rata |
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021): · la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; · la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021. |
16.11.2021 |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: · liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2021; · versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.11.2021
segue |
Versamento IVA terzo trimestre 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: · liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021; · versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.11.2021 |
Versamento IVA terzo trimestre 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: · liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021; · versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. |
16.11.2021 |
Contributi INPS artigiani e commercianti |
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2021. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.11.2021 |
Rata premi INAIL |
I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: · dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021; · con applicazione dei previsti interessi. |
16.11.2021 |
Versamento contributo |
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, dovuto per il biennio 2021-2022. Il versamento deve avvenire: · mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza; · con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate. |
16.11.2021 |
Tributi apparecchi |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: · sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; · in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2021. |
18.11.2021
segue |
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: · va effettuato entro il 30.11.2022; · comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. |
20.11.2021
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Inizio presentazione istanze per la “super ACE” |
Le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione: · per il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, rinunce a crediti, accantonamento di utili a riserva) intervenuti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (anno 2021, per i soggetti “solari”), c.d. “super-ACE”; · utilizzando il modello approvato; · in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato. La comunicazione può essere presentata fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (30.11.2022, in relazione al periodo d’imposta 2021 dei soggetti “solari”). L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d’imposta sono però condizioni necessarie per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24. |
20.11.2021 |
Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici |
Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisizione di servizi digitali: · in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; · attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
22.11.2021 |
Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda |
I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, devono inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione: · relativa alla concessione del credito d’imposta sul-l’incremento delle rimanenze finali di magazzino; · in relazione all’anno 2020.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
25.11.2021 |
Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: · relativi al mese di ottobre 2021, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di ottobre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi al mese di ottobre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
30.11.2021 |
Versamento rate sospese |
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell’anno 2020, il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
30.11.2021 |
Trasmissione |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: · il modello REDDITI 2021; · il modello IRAP 2021 (se soggetti passivi IRAP). |
30.11.2021 |
Trasmissione |
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021 devono presentare in via telematica: · alcuni quadri del modello REDDITI 2021 PF (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2021; il quadro AC del modello REDDITI 2021 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2021; · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
30.11.2021 |
Spedizione modello REDDITI 2021 PF dall’estero |
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2021 PF: · in forma cartacea; · mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. |
30.11.2021 |
Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF |
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: · del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico o ad un’associazione culturale; · del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria; · dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta.
La presentazione può avvenire: · direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; · oppure mediante consegna ad un ufficio postale. |
30.11.2021
segue |
Trasmissione |
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
· in allegato alla dichiarazione dei redditi; · mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
30.11.2021 |
Trasmissione |
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2021: · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; · in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2021. |
30.11.2021 |
Opzione per il |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca dell’opzione è possibile decorso: · ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; · il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale. |
30.11.2021 |
Opzione per la trasparenza fiscale |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Opzione per la |
Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Opzione |
Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello IRAP 2021.
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Regolarizzazione |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: · l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020, relative al 2019; · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
30.11.2021
segue |
Adempimenti |
Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2021:
· devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 cui era obbligato il defunto; · possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020 e degli anni precedenti. |
30.11.2021 |
Registro beni |
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. |
30.11.2021 |
Annotazioni |
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: · le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); · il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore. |
30.11.2021 |
Remissione |
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali: · in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; · con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE. |
30.11.2021 |
Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 |
I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020: · non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni; · senza applicazione di sanzioni e interessi. |
30.11.2021 |
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: · la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; · l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. |
30.11.2021 |
Versamento |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2021. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza. |
30.11.2021 |
Compensazione credito d’imposta per aumenti di capitale |
Le società di medie dimensioni danneggiate dalla pandemia, che hanno effettuato aumenti di capitale a pagamento dal 20.5.2020 al 30.6.2021, entro il termine in esame devono completare l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle istanze presentate dall’1.6.2021 al 2.11.2021. |
30.11.2021 |
Documentazione contributi investimenti |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica: · la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 355 e del DM 21.10.2020; · al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall’1.6.2021 al 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione). |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2021 PF |
Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021, relativo: · all’IRPEF; · alla cedolare secca sulle locazioni; · all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011; · all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex · all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero); · all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero); · all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”). Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI |
Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2020, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2021, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2020, nei limiti del previsto massimale. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2021 SP |
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021: · dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”); · dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero; · dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2021 |
I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021, relativo: · all’IRES; · alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo” o in perdita sistematica; · all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; · all’addizionale IRES prevista nei confronti dei concessionari del settore dei trasporti, di cui all’art. 1 co. 716 – 718 della L. 27.12.2019 n. 160; · all’addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7; · all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”); · all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero; · all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero.
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento |
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2021.
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Trattenuta acconti |
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2021, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%. |
30.11.2021 |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021: · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021. |
30.11.2021 |
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA |
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate: · i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2021; · in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
30.11.2021 |
Dichiarazione e versamento IVA |
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati: · non soggetti ad accisa; · spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; · destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera |
30.11.2021 |
Registrazione contratti di locazione |
Le parti contraenti devono provvedere: · alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
4.11.2021 |
Credito d’imposta |
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale devono inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione relativa alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto dei dispositivi di protezione e la somministrazione di tamponi, al fine di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19. La comunicazione deve essere inviata: · direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato; · mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure i canali telematici della stessa Agenzia. |
8.11.2021 |
Contributo fondo perduto Comuni con santuari religiosi |
Gli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici turistici di Comuni con santuari religiosi devono presentare all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto: · per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; · mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
10.11.2021 |
Consegna modelli 730/2021 integrativi |
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2021 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: · modello 730/2021 integrativo elaborato; · relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). |
10.11.2021 |
Trasmissione telematica modelli 730/2021 integrativi |
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2021 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate: · i modelli 730/2021 integrativi elaborati; · la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2021 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. |
15.11.2021
segue |
Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo |
Le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione: · relativa alle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo; · al fine di accedere all’apposito credito d’imposta. |
15.11.2021
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Rivalutazione partecipazioni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: · facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; · versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
15.11.2021 |
Rivalutazione terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: · facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; · versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
15.11.2021 |
Rivalutazione all’1.7.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2020. |
16.11.2021 |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021: · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; · la quinta rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021; · la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.9.2021. |
16.11.2021 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare: · le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2021; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
16.11.2021
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Versamento rata |
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021): · la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; · la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021. |
16.11.2021 |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: · liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2021; · versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.11.2021
segue |
Versamento IVA terzo trimestre 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: · liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021; · versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.11.2021 |
Versamento IVA terzo trimestre 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: · liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2021; · versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. |
16.11.2021 |
Contributi INPS artigiani e commercianti |
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2021. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.11.2021 |
Rata premi INAIL |
I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: · dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021; · con applicazione dei previsti interessi. |
16.11.2021 |
Versamento contributo |
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, dovuto per il biennio 2021-2022. Il versamento deve avvenire: · mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza; · con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate. |
16.11.2021 |
Tributi apparecchi |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: · sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; · in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2021. |
18.11.2021
segue |
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: · va effettuato entro il 30.11.2022; · comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. |
20.11.2021
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Inizio presentazione istanze per la “super ACE” |
Le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione: · per il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, rinunce a crediti, accantonamento di utili a riserva) intervenuti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (anno 2021, per i soggetti “solari”), c.d. “super-ACE”; · utilizzando il modello approvato; · in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato. La comunicazione può essere presentata fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (30.11.2022, in relazione al periodo d’imposta 2021 dei soggetti “solari”). L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d’imposta sono però condizioni necessarie per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24. |
20.11.2021 |
Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editrici |
Le imprese editrici di quotidiani e periodici devono presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisizione di servizi digitali: · in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; · attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
22.11.2021 |
Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda |
I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, devono inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione: · relativa alla concessione del credito d’imposta sul-l’incremento delle rimanenze finali di magazzino; · in relazione all’anno 2020.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. |
25.11.2021 |
Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: · relativi al mese di ottobre 2021, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di ottobre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi al mese di ottobre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
30.11.2021 |
Versamento rate sospese |
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell’anno 2020, il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
30.11.2021 |
Trasmissione |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: · il modello REDDITI 2021; · il modello IRAP 2021 (se soggetti passivi IRAP). |
30.11.2021 |
Trasmissione |
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021 devono presentare in via telematica: · alcuni quadri del modello REDDITI 2021 PF (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2021; il quadro AC del modello REDDITI 2021 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2021; · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
30.11.2021 |
Spedizione modello REDDITI 2021 PF dall’estero |
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2021 PF: · in forma cartacea; · mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. |
30.11.2021 |
Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF |
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: · del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico o ad un’associazione culturale; · del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria; · dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta.
La presentazione può avvenire: · direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; · oppure mediante consegna ad un ufficio postale. |
30.11.2021
segue |
Trasmissione |
I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
· in allegato alla dichiarazione dei redditi; · mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
30.11.2021 |
Trasmissione |
La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2021: · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; · in forma “autonoma” rispetto al modello REDDITI SC 2021. |
30.11.2021 |
Opzione per il |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca dell’opzione è possibile decorso: · ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; · il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale. |
30.11.2021 |
Opzione per la trasparenza fiscale |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Opzione per la |
Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello REDDITI 2021.
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Opzione |
Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca: · a decorrere dall’anno 2021; · nell’ambito del modello IRAP 2021.
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.
La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
30.11.2021 |
Regolarizzazione |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e CNM 2021 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: · l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020, relative al 2019; · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
30.11.2021
segue |
Adempimenti |
Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2021:
· devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 cui era obbligato il defunto; · possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020 e degli anni precedenti. |
30.11.2021 |
Registro beni |
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. |
30.11.2021 |
Annotazioni |
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: · le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); · il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore. |
30.11.2021 |
Remissione |
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali: · in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; · con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE. |
30.11.2021 |
Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 |
I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020: · non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni; · senza applicazione di sanzioni e interessi. |
30.11.2021 |
Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: · la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; · l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. |
30.11.2021 |
Versamento |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2021. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021, qualora complessivamente di importo non superiore a 250,00 euro, se non già versata in precedenza. |
30.11.2021 |
Compensazione credito d’imposta per aumenti di capitale |
Le società di medie dimensioni danneggiate dalla pandemia, che hanno effettuato aumenti di capitale a pagamento dal 20.5.2020 al 30.6.2021, entro il termine in esame devono completare l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle istanze presentate dall’1.6.2021 al 2.11.2021. |
30.11.2021 |
Documentazione contributi investimenti |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica: · la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 355 e del DM 21.10.2020; · al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall’1.6.2021 al 21.6.2021 (secondo periodo di incentivazione). |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2021 PF |
Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021, relativo: · all’IRPEF; · alla cedolare secca sulle locazioni; · all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011; · all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex · all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero); · all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero); · all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”). Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI |
Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2020, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2021, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2020, nei limiti del previsto massimale. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2021 SP |
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021: · dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”); · dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero; · dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2021 |
I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2021, relativo: · all’IRES; · alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo” o in perdita sistematica; · all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; · all’addizionale IRES prevista nei confronti dei concessionari del settore dei trasporti, di cui all’art. 1 co. 716 – 718 della L. 27.12.2019 n. 160; · all’addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7; · all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”); · all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero; · all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero.
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Versamento |
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2021.
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2021 |
Trattenuta acconti |
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2021, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%. |
30.11.2021 |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021: · la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021. |
30.11.2021 |
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA |
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate: · i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2021; · in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
30.11.2021 |
Dichiarazione e versamento IVA |
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati: · non soggetti ad accisa; · spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; · destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera |
30.11.2021 |
Registrazione contratti di locazione |
Le parti contraenti devono provvedere: · alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |