FEBBRAIO 2021: NOVITÀ

1| Interventi EDILIZI, di riqualificazione energetica e antisismici – Spe­se sostenute nel 2020 – comunicazione dell’Opzione per la ces­sio­ne DELLA DETRAZIONE o lo sconto sul corrispettivo – pro­roga

Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374, è stato prorogato al 31.3.2021 il termine per l’invio della comunicazione dell’opzione per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese so­­stenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020 (il termine era originariamente fissato al 16.3.2021).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI “CEDIBILI”

Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli in­terventi di:

INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA

Ai fini dell’individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto:

OMESSA COMUNICAZIONE

Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle En­trate 12.10.2020 n. 326047) rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Ammini­stra­zio­ne finanziaria.

2 | CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI – NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI

Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.2.2021 n. 43058 è stato aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta locazioni, per rendere possibile la cessione del credito anche per i primi 4 mesi del 2021. Inoltre, con la risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla nozione di “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio” che consente di ac­ce­dere al credito d’imposta locazioni, seppur in misura ridotta, anche in presenza di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta sui canoni di lo­cazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività in­du­striale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo:

Il credito d’imposta viene riconosciuto:

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta ri­spet­tivamente nella misura “ridotta” del 20% o 10%.

IMPRESE AL DETTAGLIO – NOZIONE

Con riferimento a tale ultima disposizione, nella risposta a interpello 11.2.2021 n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può rientrare nella definizione di “impresa al dettaglio” anche chi, nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa multiple, eserciti il com­­­mercio al dettaglio quale attività secondaria.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che può accedere al credito d’imposta, nella mi­sura del 20% del canone di locazione corrisposto, la società che svolga come attività secondaria quella di commercio al dettaglio, ottenendone ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, per la locazione:

La medesima società non potrà invece usufruire del credito d’imposta al 20% con rife­rimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui sono svolte esclu­siva­mente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AI PRIMI 4 MESI DEL 2021

Si ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abi­ta­tivo, introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020:

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta può essere:

COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Affinché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che essa sia co­municata dal cedente all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello.
In proposito, si ricorda che:

NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE

Il modello per la comunicazione della cessione del credito d’imposta locazioni era stato originariamente approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739.
Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito d’imposta ha però compor­tato la necessità di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, sicché es­so è stato aggiornato:

In particolare, il modello approvato con il provv. 43058/2021 include tutti i 12 mesi del calendario tra quelli “cedibili” ed inserisce una casella per l’indicazione dell’anno di ri­fe­rimento (2020 o 2021). Pertanto, ove si intenda cedere il credito d’imposta relativo sia a mesi del 2020 che del 2021, è necessario presentare due comunicazioni.

3 | FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE MEDIANTE IL SISTEMA DI INTER­SCAM­BIO CHE NON RECANO l’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO – INTE­GRA­ZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il provv. 4.2.2021 n. 34958, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’as­solvi­men­to dell’imposta di bollo, per le quali, tuttavia, detta imposta risulti dovuta, nonché per la consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. Il provvedimento defi­ni­sce anche le modalità per la comunicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell’imposta dovuta e non versata. Il provv. 4.2.2021 n. 34958 dà attuazione alle misure contenute nel DM 4.12.2020.

PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell’inter­me­diario delegato, due distinti elenchi:

L’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali:

CONSULTAZIONE E MODIFICA DEGLI ELENCHI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento – o entro il 10 settembre per le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre (apri­le-giugno) – il contribuente che ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell’Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, comunicherà tale informazione all’Agenzia delle Entrate “spun­tan­do gli estremi delle singole fatture”.
Entro il medesimo termine, è altresì possibile integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali risulti dovuta l’imposta, che non sono state individuate dall’Amministrazione finanziaria.
Le modifiche possono essere operate “in modalità puntuale” o “massiva”. In quest’ul­timo caso il servizio web dell’Agenzia consente il download del file XML dell’Elenco B e il successivo upload del file modificato. Nel caso in cui il soggetto passivo non comunichi alcuna variazione, entrambi gli elenchi verranno ritenuti definitivi.

INVIO DEI DATI DEFINITIVI

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare – o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giu­gno) – l’Agenzia delle Entrate riporta, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dell’imposta di bollo dovuta, tenendo conto del­le eventuali modifiche apportate.

RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non proceda al versamento entro i termini previsti dall’art. 6 del DM 17.6.2014, potrà versare l’importo dovuto avvalendosi del servizio web dell’Agenzia del­le Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati auto­ma­ticamente dal sistema.

RECUPERO DELL’IMPOSTA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il provv. 4.2.2021 n. 34958 definisce, infine, le modalità per il recupero dell’imposta di bollo non versata e per l’irrogazione delle sanzioni (procedure stabilite dall’art. 2 del DM 4.12.2020). Al soggetto passivo verrà trasmessa una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l’anomalia riscontrata e l’ammontare dell’imposta, della sanzione e de­gli interessi dovuti.

4 | FATTURE ELETTRONICHE – ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE – ULTERIORE PROROGA

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2021 n. 56618, ha disposto che l’adesione al servizio che consente la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici potrà essere effettuata entro il 30.6.2021, rispetto al termine precedentemente previsto del 28.2.2021.
Si ricorda che tale servizio è distinto e indipendente rispetto a quello di conservazione, anch’esso proposto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Parere del Garante della privacy
L’ulteriore differimento del termine si è reso necessario in attesa dello svolgimento dell’interlocuzione con l’Autorità Garante della privacy per la definizione delle neces­sa­rie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, correlate all’ap­plicazione dell’art. 14 del DL 124/2019, in base al quale i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante il Sistema di Interscambio devono essere memorizzati nella loro in­terezza (ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”) per essere utilizzati dalla Guardia di Fi­nan­za e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività di controllo loro proprie.

5 | PRODUTTORI AGRICOLI – PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA – CESSIONI DI LEGNO – AUMENTO

Con il DM 5.2.2021, pubblicato sulla G.U. 23.2.2021 n. 45, è stato disposto l’in­nal­za­mento dal 6% al 6,4% delle percentuali di compensazione IVA applicabili da parte dei produttori agricoli alle cessioni di legno di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispettivamente:

Le disposizioni di cui al DM 5.2.2021 hanno effetto dall’1.1.2020.

QUADRO NORMATIVO

Il DM 5.2.2021 è stato emanato in attuazione dell’art. 1 co. 662 della L. 145/2018, il quale dispone che con decreto ministeriale da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere siano in­nalzate nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Per il 2019, le percentuali relative ai prodotti del legno di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 erano state innalzate dal 2% al 6% con il DM 27.8.2019. Ora, con il DM 5.2.2021, tali percentuali sono innalzate al 6,4% dall’1.1.2020.

FUNZIONE DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

Le percentuali di compensazione sono utilizzate dai produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 per determinare in modo forfetario l’ammontare dell’imposta detraibile in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al suddetto decreto.
In specifiche ipotesi, le percentuali sono applicate alle cessioni di beni agricoli in luogo delle aliquote IVA proprie dei prodotti ceduti.
È questo il caso dei:

Poiché l’aumento delle percentuali di compensazione relative al legname è stato di­sposto con decorrenza dall’1.1.2020, i produttori agricoli che nel 2020 hanno applicato la percentuale del 6% in luogo di quella del 6,4% per determinare la detrazione dell’im­posta o, negli specifici casi richiamati, hanno utilizzato la percentuale come aliquota IVA, dovranno operare le necessarie rettifiche, tenendo presente, tuttavia, che nel mo­del­lo IVA 2021 non è prevista la percentuale del 6,4%.

6 | DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE E PMI IN­NOVATIVE IN REGIME “DE MINIMIS” – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con il DM 28.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.2.2021 n. 38, sono state definite le mo­dalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis in relazione agli inve­sti­menti in start up innovative e in PMI innovative, previsti dall’art. 38 co. 7 e 8 del DL 3­4/2020 (che hanno introdotto, rispettivamente, l’art. 29-bis del DL 179/2012 e l’art. 4 co. 9-bis del DL 3/2015).

DECORRENZA

Le disposizioni in esame si applicano in relazione agli investimenti effettuati succes­si­va­mente all’1.1.2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

AGEVOLAZIONI

Con riferimento alle start up innovative, in alternativa alla detrazione ordinaria, il sog­getto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un im­por­to pari al 50% dell’investimento effettuato in start up innovative fino a un massimo di 100.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000,00 euro).
In merito alle PMI innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative fino a un massimo di 300.000,00 euro (per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000,00 euro). In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000,00 euro, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30%.
Se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei pe­riodi d’imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo am­mon­tare.

RISPETTO DEL LIMITE “DE MINIMIS

Il beneficio fiscale è concesso, per gli investimenti agevolati, ai sensi del regolamento della Commissione europea 1407/2013, per cui spetta fino a un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” a una medesima start up innovativa o PMI inno­va­tiva (considerando la nozione comunitaria di “impresa unica”) non superiore a 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

ISTANZA PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

Per accedere all’agevolazione l’impresa beneficiaria deve presentare un’istanza tele­ma­tica, tramite l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico.
Con la circ. 25.2.2021 n. 1, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le dispo­si­zioni operative per l’accesso e il funzionamento della suddetta piattaforma informatica, attiva dall’1.3.2021.
L’impresa beneficiaria deve presentare l’istanza:

L’istanza, nella forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e redatta secondo il fac-simile di cui all’Allegato A al DM 28.12.2020, contiene:

Il Ministero dello Sviluppo economico:

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una di­chia­razione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti (in base al fac-simile di cui all’Allegato B al DM 28.12.2020):

7 | CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il DPCM 30.12.2020 sono state definite le disposizioni attuative del credito d’im­posta per le sponsorizzazioni sportive previsto dall’art. 81 del DL 104/2020.

AGEVOLAZIONE

È riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le spon­so­riz­zazioni, nei confronti di:

Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e del rispetto del regime “de minimis”.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI AGEVOLABILI

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Attestazione delle spese
Ai fini dell’agevolazione è richiesta l’attestazione delle spese effettuate, rilasciata:

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Quanto alla procedura per l’accesso all’agevolazione:

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Di­par­ti­mento per lo sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei con­­tri­buti richiesti (non rileva quindi l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de).

8 | CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021

L’INPS, con la circ. 9.2.2021 n. 17, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2021 dagli iscritti alle Gestioni arti­gia­ni e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2020 nei confronti dei collaboratori di età non su­periore a 21 anni.Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota con­tributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24%.
Tale aliquota è ridotta al 22,35% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette ali­quo­te sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI

Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24,09%, poiché com­­­prende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’inden­niz­zo per la cessazione definitiva dell’attività.
Tale aliquota è ridotta al 22,44% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette ali­quote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

 RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021

Il minimale di reddito per il 2021, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei con­­tributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).

MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021

Il mas­si­ma­le di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

9 | SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALI­QUO­TE CONTRIBUTIVE PER IL 2021

Con la circ. 5.2.2021 n. 12, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori red­dituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimi­late, iscritti in via esclusiva alla Ge­stione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.
A tale valore vanno sommate:

Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al:

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione sepa­ra­ta e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si ap­pli­ca invece l’aumento dell’a­li­­quota dello 0,26% per l’anno 2021 e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023, previsto dall’art. 1 co. 398 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bi­lancio 2021), al fine di finanziare l’indennità straordinaria di continuità reddituale e ope­rativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2021 ri­sul­ta quindi pari al 25,98% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO).

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previ­den­ziali obbligatorie, per il 2021 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2021

Il mas­si­ma­le di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).

MINIMALE DI REDDITO PER IL 2021

Rimane altresì invariato a 15.953,00 euro il minimale di reddito valido per il 2021.
Conse­guen­temente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’ac­credito dell’in­tero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’ac­credito dell’intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

10 | BUONI PASTO CONCESSI AI DIPENDENTI IN SMART WORKING – TRATTA­MEN­TO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Con la risposta a interpello 22.2.2021 n. 123, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore nei limiti previsti dall’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, confer­mando in sostanza l’irrilevanza della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’applicazione del regime di favore per i buoni pasto.

NOZIONE DI BUONI PASTO

L’art. 4 del DM 7.6.2017 n. 122, pur non avendo natura tributaria, assume rilevanza anche ai fini fiscali. Tale disposizione prevede che il buono pasto possa essere corrisposto da parte del datore in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, secondo l’Agenzia delle Entrate, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

LIMITI DI ESENZIONE PER I BUONI PASTO

Si ricorda che, in deroga al principio di onnicomprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le prestazioni sostitutive delle sommini­strazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”.

11 | INVESTIMENTI PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI – CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.2.2021 n. 74, ha fornito alcuni chia­rimenti in relazione alla fruizione del credito d’imposta spettante a fronte degli au­men­ti di capitale agevolati ai sensi dell’art. 26 del DL 34/2020, al fine di conseguire il raf­forzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Per fruire dell’agevolazione, viene chiarito che è sufficiente che la società che ha de­libe­rato l’aumento di capitale rivesta la forma di società di capitali alla data limite fissata per l’esecuzione di tali aumenti, stabilita nel 31.12.2020. È stata così ammessa al beneficio una società di persone che, alla fine del 2020, si è trasformata in società di capitali, deliberando contestualmente un aumento di capitale che ha potuto così beneficiare delle agevolazioni.

CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETÀ

Limitatamente al credito d’imposta per le società commisurato alle perdite del 2020 (art. 26 co. 8 – 9 del DL 34/2020), gli aumenti di capitale possono essere agevolati anche se deliberati ed eseguiti entro il 30.6.2021 (in tali casi non spetta, invece, il credito d’imposta del 20% per i sottoscrittori dell’aumento). L’art. 26 co. 8 del DL 34/2020 prevede che tale credito spetti dopo la “approvazione” del bilancio del 2020. I principi della risposta a interpello 74/2021 dovrebbero, quindi, esten­dersi alle delibere di aumento eseguite nel primo semestre del 2021, se la società si è trasformata nel 2020; in caso di trasformazione avvenuta nel 2021, invece, non essen­dovi una approvazione assembleare del bilancio 2020, il beneficio risulterebbe dubbio.

12 | PATENT BOX – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE – EFFETTI SULLA DEDUZIONE FORFETTARIA DELL’IRAP DALL’IRES

Con la ris. 10.2.2021 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le variazioni in di­minuzione relative alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito degli accordi di ruling da Patent box per gli anni d’imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative, IRPEF/IRES e IRAP, relative al periodo d’imposta 2016, scon­tan­do le aliquote vigenti per tale anno, a condizione che non sia stata presentata istan­za di rimborso.
La presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a favore, a seguito della sotto­scrizione di un accordo di ruling da Patent box, comporta anche la necessità di ridurre la deduzione forfetaria dell’IRAP dall’IRES della quale il contribuente abbia even­tual­mente beneficiato.
Viene inoltre chiarito che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP “a favore”, ai fini della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall’IRES rileva il prin­cipio di cassa.

13 | BREXIT – IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DEI SOGGETTI DEL REGNO UNITO

La ris. Agenzia delle Entrate 1.2.2021 n. 7 ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

ALTERNATIVITÀ CON L’ISTITUTO DELLA RAPPRESENTANZA FISCALE

Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, dall’1.1.2021, i soggetti del Regno Unito possono continuare a scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31.12.2020.

RAPPORTI PREGRESSI

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale ai fini IVA o di un numero identificativo IVA, no­mi­nato o rilasciato antecedentemente all’1.1.2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

14 | RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRI­SPET­TIVO – NOTA DI VARIAZIONE IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.2.2021 n. 119, ha chiarito che nel caso di risoluzione contrattuale a fronte di un mancato pagamento del corrispettivo, il fornitore può emettere nota di credito senza osservare il limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione. Resta fermo il termine per emettere la nota dettato dall’art. 19 del DPR 633/72, corri­spondente al termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

NOTA DI CREDITO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate concerne una società che fornisce energia elettrica e gas la quale, a fronte dell’erogazione del servizio, non riceve il pa­ga­mento del corrispettivo. In alcune circostanze, i clienti cambiano fornitore senza prov­ve­dere al pagamento degli importi addebitati successivamente, mentre, in altre, non adem­piono al pagamento delle somme dovute per l’erogazione dell’energia esercitando successivamente il diritto di recesso al fine di modificare il proprio fornitore.
L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per la società fornitrice, di emettere nota di credito ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, a seguito dell’avvenuta risoluzione contrat­tuale, da individuarsi nel momento in cui avviene la materiale interruzione della fornitura nei confronti del cliente inadempiente.
Trattandosi di risoluzione riferita a un contratto a esecuzione continuata o periodica (for­nitura di energia elettrica e gas), ai sensi dell’art. 26 co. 9 del DPR 633/72, la risolu­zio­ne per inadempimento del cliente non investe le forniture già regolarmente poste in es­sere tra le parti.
L’Agenzia delle Entrate si conforma all’orientamento della Cassazione, che, nei casi in cui la risoluzione del contratto è conseguenza dell’inadempimento del cliente, ha sta­tui­to che la variazione in diminuzione dell’IVA può essere operata per tutte le fatture, ri­spetto alle quali non è stato pagato il corrispettivo, emesse anteriormente alla data di risoluzione (cfr. Cass. 10.5.2019 n. 12468).
Non rileva, inoltre, il fatto che il recesso dei clienti, che hanno cambiato il fornitore energetico, sia intervenuto prima o dopo il mancato pagamento del corrispettivo docu­men­tato mediante fattura. Essendosi verificata una causa di estinzione del contratto, il cedente/prestatore ha dirit­to di emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, “senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giu­di­ziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione” (Cass. 8.11.2002 n. 15696 e 17.6.96 n. 5568). Ne consegue che, una volta emessa la fattura ed assolto l’obbligo di versamento dell’IVA, il fornitore può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione “in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla riso­lu­zione” (Cass. 10.5.2019 n. 12468), che nella fattispecie è integrata, come detto, dalla materiale interruzione della fornitura.

TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO E PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, essendosi verificato il pre­supposto per la variazione in diminuzione nel 2019, la nota di credito avrebbe dovuto essere emessa entro il 30.6.2020, termine ordinario di presentazione della dichia­ra­zio­ne IVA riferita al 2019. L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che l’imposta detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del docu­men­to “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento (ossia, nella fat­ti­specie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

15 | CONCORDATO PREVENTIVO CON TERZO ASSUNTORE – NOTA DI VARIAZIONE IVA

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 9.2.2021 n. 4, ha stabilito che il cre­ditore ammesso ad un concordato in continuità con assuntore può emettere la nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti del debitore originario per la quota del cre­dito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologazione.

MOMENTO DI IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO

Secondo l’Agenzia delle Entrate il momento in cui il decreto di omologa del concordato diviene definitivo integra anche il momento di “irrecuperabilità” del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza di fallimento del debitore originario, lad­dove l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.

ISTANZA DI RIMBORSO

Dalla posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari deriva l’impossibilità per l’assuntore, anche se inadempiente o fallito, di essere destinatario delle note di varia­zio­ne ai fini IVA, sia quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato, sia quelle ri­feribili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale, in caso di fallimento, il creditore potrebbe essersi insinuato. In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile, per il creditore, pre­sen­tare istanza di restituzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72. Il ter­mine di 2 anni per la domanda di restituzione, nella fattispecie, decorre dalla data in cui diviene definitivo il piano di riparto dell’attivo del fallimento, o, in assenza di un pia­no, dalla data di chiusura della procedura fallimentare dell’assuntore.

16 | TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D’ACQUA – TRATTAMENTO IVA

Con la ris. Agenzia delle Entrate 2.2.2021 n. 8 sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua.

MERO TRASPORTO

L’esenzione IVA prevista per il trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza oppure l’imponibilità con l’aliquota del 5% (trasporto urbano di persone con altri mezzi abilitati) o del 10% (trasporto urbano di persone con mezzi diversi dai pre­cedenti e trasporto extraurbano), sono applicabili solo se le prestazioni rese dalle im­prese armatrici soddisfano la definizione civilistica di trasporto (artt. 1678 ss. c.c.), la quale implica lo spostamento materiale delle persone trasportate, e a condizione che il servizio reso si traduca effettivamente nel solo c.d. “mero trasporto”.
Tale conclusione è riferibile anche alle ipotesi in cui:

PRESTAZIONI “COMPLESSE”

Sussiste un’obbligazione di natura complessa soggetta a IVA con l’aliquota ordinaria, invece, se l’obbligo assunto dal prestatore riguarda l’esecuzione di un servizio diverso e più articolato, il quale comprende l’offerta di prestazioni differenti e ulteriori con fina­lità turistico ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appare meramente strumentale.

17 | RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA AP­PLI­CABILI AL PRIMO SE­MESTRE 2021

In relazione al primo semestre 2021, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritar­da­­to pa­gamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei con­fronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:

Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste mag­gio­razioni.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi
Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori auto­no­mi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato paga­men­to è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commer­ciali tra:

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera profes­sione”.

Deroghe contrattuali
Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

Tuttavia, occorre considerare che:

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

10.3.2021

Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli 770/2020

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2020 (eventualmente suddiviso in tre parti).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;
  • la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.

 

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2020 infedele, presentato entro il 10.12.2020:

  • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
  • con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.

 

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

10.3.2021

Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli REDDITI, IRAP e CNM 2020

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:

  • REDDITI 2020;
  • IRAP 2020 (se soggetto passivo);
  • MN 2020 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).

 La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;
  • a corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
  •  Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 10.12.2020:
  • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;
  • con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. 

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

10.3.2021

Redazione
inventario

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2019.

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 10.3.2021

Stampa
scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2019.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

10.3.2021

Conservazione
informatica dei
documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:

  • relativi all’anno 2019;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.

 Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

16.3.2021

Trasmissione telematica
Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2020:

  • utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2021”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. 

Possono essere inviate dopo il 16.3.2021 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2021 (2.11.2021) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
  • i redditi esenti.

16.3.2021

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2021

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2021.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2021”.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.

16.3.2021

Certificazione
redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2020:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2021”, approvato dall’Agenzia delle Entrate. 

Se la certificazione relativa al 2020 è già stata consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2020” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2020), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 2021”.

16.3.2021

Certificazione
dividendi

I soggetti che, nel 2020, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.

 La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021).

16.3.2021

Certificazione
capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2020.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.

16.3.2021

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2020, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.

16.3.2021

Trasmissione
dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2020 devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2020 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

16.3.2021

Trasmissione
dati bonifici spese
recupero edilizio e
riqualificazione
energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2020, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
  • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.

16.3.2021

Trasmissione
dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2020 degli interessi passivi e oneri accessori;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

16.3.2021

Trasmissione dati
contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2020 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni);
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

16.3.2021

Trasmissione dati
contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

16.3.2021

Trasmissione dati
previdenza
complementare

Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell’anno 2020, senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

16.3.2021

Comunicazione spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2020, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

16.3.2021

Trasmissione
dati rimborsi spese
sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2020, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;
  • ai contributi versati nell’anno 2020, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta.

16.3.2021

Trasmissione
dati spese
funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno 2020, con riferimento a ciascun decesso;
  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.

16.3.2021

Trasmissione
dati spese
asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sostenute dai genitori nel 2020, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2020, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido.

16.3.2021

Trasmissione
dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati:

  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno 2020 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
  • in relazione a ciascuno studente.

 La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2020, non contenuti nella Certificazione Unica.

16.3.2021

Trasmissione
dati spese
universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2020 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;
  • con riferimento a ciascuno studente.

16.3.2021

Trasmissione
dati rimborsi spese
universitarie

I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell’anno 2020;
  • con riferimento a ciascuno studente.

16.3.2021

Trasmissione dati
erogazioni liberali

Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2020 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2020, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.

16.3.2021

Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza Coronavirus

I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, che scadevano nei mesi di novembre e dicembre 2020, devono effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi:

  • in un’unica soluzione;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.3.2021.

16.3.2021

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.

16.3.2021

Versamento
saldo IVA 2020

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2021, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • oppure entro il 30.7.2021, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

16.3.2021

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2021;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.3.2021

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2021;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 non è di almeno 500,00 euro.


16.3.2021

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1º marzo.

19.3.2021

Domande contributi
formazione
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”;
  • utilizzando l’apposito modello;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.formazione2021@pec.it.

 Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

25.3.2021

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2021, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.

30.3.2021

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

    • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;
    • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2021.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.3.2021

Versamento somme sospese da riscossione coattiva

I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscossione devono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall’8.3.2020 al 28.2.2021 in relazione:

  • alle cartelle di pagamento;
  • agli accertamenti esecutivi;
  • agli avvisi di addebito INPS.

31.3.2021

Trasmissione
dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficientamento energetico;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

31.3.2021

Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore

Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, già costituite al 3.8.2017, possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assem-blea ordinaria, al fine:

  • di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore);
  • oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

31.3.2021

Adeguamento delle imprese sociali

Le imprese sociali, già costituite al 20.7.2017, devono adeguarsi alla nuova disciplina introdotta dal DLgs. 3.7.2017 n. 112.

Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine:

  • di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;
  • oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

31.3.2021

Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2020 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

31.3.2021

Regolarizzazione adempimenti IMU/TASI

I soggetti che, entro il 31.12.2020, non hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

 Se non è stata presentata la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2019 e non è stata altresì versata l’IMU/TASI dovuta per il 2019, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU/TASI dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

31.3.2021

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione relativa agli investimenti pubblicitari:

  • sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, effettuati o da effettuare nell’anno 2021, al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, effettuati o da effettuare nell’anno 2021, al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% sul valore incrementale degli analoghi investimenti effettuati nell’anno 2020.

31.3.2021

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2020 devono presentare la domanda:

  • per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall’1.1.2018, relativi alla quotazione;
  • al Ministero dello Sviluppo economico, all’indirizzo PEC dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, utilizzando l’apposito modulo e allegando la prevista documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.3.2021

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2020:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it;
  • comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati.

 Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.3.2021

Dichiarazione
per la “Tobin tax”

I contribuenti che, nel 2020, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

·     l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;

·     in via telematica.

 

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.

1.4.2021

Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

·     relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.7.2020 al 31.12.2020, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti;

·     al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%.

 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.