SUPER ACE
Imposte dirette
L’art 19 co. 2 – 7 del DL 73/2021 ha introdotto la c.d. “super ACE”, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell’1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare della “super ACE” tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE, e quindi sia i soggetti IRES sia i soggetti IRPEF (in contabilità ordinaria).
Ambito temporale
La “super ACE” spetta con solo riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (art. 19 co. 2 del DL 73/2021), vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Base di calcolo dell’agevolazione
La base di calcolo della “super ACE” è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente”.
In prima approssimazione, per i soggetti “solari” la base di calcolo è quindi pari alla differenza tra:
- la base ACE al 31.12.2021;
- la base ACE al 31.12.2020.
Incrementi rilevanti
In assenza di una disciplina specifica per la “super ACE”, gli incrementi rilevanti sono quelli menzionati dall’art. 5 del DM 3.8.2017, vale a dire:
- i conferimenti in denaro dei soci;
- le rinunce dei soci ai crediti:
- gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, gli incrementi rilevano per l’intero ammontare, quale che sia la data di versamento.
Limite di 5 milioni di euro
La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super ACE” rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro.
Secondo la Relazione al DL 73/2021, ove sia superato il limite di 5 milioni di euro, l’eccedenza non viene persa, ma è agevolata con le regole ordinarie, e quindi con il coefficiente di remunerazione dell’1,3%. Analogamente, è agevolata con il coefficiente dell’1,3% la base ACE pregressa.
Calcolo della “super ACE”
Il beneficio fiscale corrispondente alla “super ACE” è fruito dall’impresa, alternativamente:
- secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
- quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020 (art. 19 co. 3 del DL 73/2021).
Nel primo caso, le regole sono quelle ordinarie previste dall’art. 1 co. 1 del DL 201/2011 e dall’art. 3 del DM 3.8.2017 (fatta salva la possibilità di computare gli incrementi per l’intero importo, senza ragguaglio ad anno), per cui il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente di legge (per la “super ACE”, il 15%).
Se una srl può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000 euro, il beneficio è computato come segue:
Parametro | Importo |
Base di calcolo | 340.000 + 500.000 = 840.000 |
Rendimento nozionale | 840.000 × 15% = 126.000 |
Risparmio d’imposta (IRES) | 126.000 × 24% = 30.240 |
A seguito di un reddito detassato di 126.000 euro, si realizza un risparmio in termini di IRES di 30.240 euro in sede di versamento del saldo IRES relativo al 2021 (giugno/luglio del 2022).
Per le imprese che sfruttano la “super ACE” sotto forma di credito d’imposta, il beneficio è computato applicando al rendimento nozionale “le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi (…) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020″.
Si tratta di una metodologia similare a quella prevista dall’art. 3 co. 3 del DM 3.8.2017 in tema di trasformazione delle eccedenze ACE in un credito d’imposta da utilizzare a riduzione dei versamenti dell’IRAP. Per le società di persone, si dovrebbe prescindere dal numero dei soci e dalle rispettive aliquote marginali IRPEF.
Le istruzioni al modello da presentare per le “comunicazioni ACE” precisano inoltre che, se l’istante è un intermediario finanziario tenuto all’assolvimento della maggiorazione IRES del 3,5%, il credito d’imposta è calcolato applicando al rendimento nozionale l’aliquota del 27,5% (IRES + addizionale).
Per il calcolo del credito è possibile riprendere l’esempio della srl che può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000 euro.
Il beneficio è computato come segue:
Parametro | Importo |
Base di calcolo | 340.000 + 500.000 = 840.000 |
Rendimento nozionale | 840.000 × 15% = 126.000 |
Credito d’imposta | 126.000 × 24% = 30.240 |
A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000 euro, il credito d’imposta ammonta a 30.240 euro (importo ottenuto applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES del 24%).
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere, alternativamente (art.19 co. 6 del DL 73/2021):
- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’art. 19 co. 3 e 7 del DL 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate (c.d. “comunicazione ACE”) per avvalersi del credito d’imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235. In particolare:
- la comunicazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, dal 20.11.2021;
- essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.
Data dalla quale è possibile utilizzare il credito d’imposta
A norma dell’art. 19 co. 3 ultimo periodo del DL 73/2021, il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:
- in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
- in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti;
- della delibera con cui l’assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, la riserva all’utile d’esercizio.
Resta ferma, però, la necessità del riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale può riservarsi il termine di 30 giorni allo scopo.
Irrilevanza fiscale del credito d’imposta
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata delle spese generali di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR (art. 19 co. 6 del DL 73/2021).
Indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Recupero dell’agevolazione
L’art. 19 co. 4 e 5 del DL 73/2021 prevedono il recupero dell’agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (anno di fruizione della “super ACE”) e, quindi nel 2022 e/o nel 2023 (soggetti “solari”).
La norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).