CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – cessazione della pluralità dei soci – superamento della soglia per dichiarazioni integrative
Scarica la circolare in formato PDF
Attraverso la pubblicazione di due FAQ datate 7 gennaio 2026 riguardanti il Concordato Preventivo Biennale (CPB), l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che:
- la trasformazione di natura atipica da società di persone a impresa individuale, derivante dalla mancata ricostituzione del numero minimo di soci, determina l’interruzione del concordato preventivo biennale a decorrere dal medesimo periodo d’imposta in cui si verifica tale mutamento;
- la verifica del limite del 30% per la decadenza dal CPB, nell’eventualità di una dichiarazione integrativa, va effettuata prendendo come riferimento il reddito concordato oggetto di originaria adesione.
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE A IMPRESA INDIVIDUALE
L’analisi ha riguardato la situazione di una società in nome collettivo formata da due partecipanti, la quale aveva aderito al CPB per il biennio 2024-2025; a causa del trasferimento delle quote di un componente, nel settembre 2025 il soggetto si è trasformato in ditta individuale, procedendo all’apertura di una nuova partita IVA.
L’istante ha espresso incertezze circa la possibilità di mantenere l’applicazione del CPB per l’annualità 2025, in relazione alla causa di interruzione prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 13/2024 (inerente alla cessazione dell’attività).
Nel valutare la fattispecie, l’Agenzia ha invece richiamato l’ipotesi di cessazione indicata alla lettera b-ter) del medesimo art. 21, comma 1; rifacendosi ai contenuti della Circolare n. 18 del 17 settembre 2024, è stato sottolineato che le variazioni sostanziali nell’identità dei soggetti aderenti al CPB ne causano la fine, poiché la proposta si riferisce a un contesto economico differente rispetto a quello risultante dopo le operazioni straordinarie.
L’Agenzia delle Entrate include tra le suddette variazioni sostanziali anche il caso esaminato, in cui una società di persone vede ridursi il numero dei soci e l’attività prosegue esclusivamente con il socio superstite tramite l’accensione di una nuova partita IVA; la trasformazione «atipica» da struttura societaria a impresa individuale comporta infatti lo scioglimento della compagine e, di conseguenza, configura una causa di cessazione del CPB già nella seconda annualità del concordato.
DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DEL 30% AI FINI DELLA DECADENZA DAL CPB
L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre fornito chiarimenti sulle procedure di calcolo per la soglia del 30%, necessaria a verificare l’insorgenza di specifiche cause di decadenza dal regime concordatario.
A tal proposito, si rammenta che con la Circolare n. 18/2024 era stato precisato che, affinché le rettifiche o le variazioni dei redditi dichiarati (o l’indicazione di informazioni difformi da quelle trasmesse per la definizione della proposta) comportino la decadenza dal CPB, esse devono generare un minor reddito o valore della produzione rispetto a quello concordato per una quota eccedente il 30%.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il computo del 30% deve basarsi sul valore del reddito concordato inizialmente accettato, come illustrato nel seguente esempio numerico.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – NUOVE IMPOSTE SOSTITUTIVE PER IL 2026 – VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 – CODICI TRIBUTO E MODALITÀ
Tramite le risoluzioni n. 2, 3 e 4 del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo necessari per il versamento, attraverso il modello F24, delle recenti imposte sostitutive stabilite dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199). Tali agevolazioni sono rivolte ai lavoratori dipendenti e risultano efficaci esclusivamente per l’annualità 2026.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE SOMME PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO O A TURNI DEI DIPENDENTI PRIVATI
In base a quanto disposto dall’art. 1, commi 10 e 11, della L. 199/2025, per il periodo d’imposta 2026 è prevista un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali (regionale e comunale) con aliquota al 15%. Tale tassazione agevolata si applica alle somme erogate ai dipendenti privati a titolo di:
- indennità e maggiorazioni correlate al lavoro notturno, come definito dal D.Lgs. 66/2003 (art. 1 co. 2) e dai contratti collettivi nazionali (CCNL);
- indennità e maggiorazioni spettanti per l’attività lavorativa svolta durante i giorni festivi o di riposo settimanale stabiliti dai CCNL;
- compensi per turnazione e altri emolumenti legati al lavoro a turni previsti dalla contrattazione collettiva.
L’accesso è subordinato alle seguenti condizioni:
- il lavoratore deve aver percepito, nell’anno 2025, un reddito da lavoro dipendente non eccedente i 40.000,00 euro;
- l’agevolazione opera entro un tetto massimo annuo di 1.500,00 euro per le suddette somme;
- è fatta salva la facoltà del dipendente di rinunciarvi espressamente per iscritto.
Codici tributo Per il versamento di questa imposta sostitutiva, i datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta) dovranno utilizzare i codici istituiti dalla risoluzione n. 2 del 29.1.2026:
- “1076”: relativo all’imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni;
- “1610”: per imposta dovuta in Sicilia e pagata fuori regione;
- “1929”: per imposta dovuta in Sardegna e pagata fuori regione;
- “1933”: per imposta dovuta in Valle d’Aosta e pagata fuori regione;
- “1311”: per imposta corrisposta in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta ma relativa a somme dovute extra-regione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI DEI DIPENDENTI PRIVATI
L’art. 1 comma 7 della L. 199/2025 ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) del 5% sugli incrementi di stipendio erogati nel 2026. Tale misura riguarda gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali firmati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
L’imposta al 5% si applica:
- ai dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente fino a 33.000,00 euro;
- sempreché il lavoratore non presenti rinuncia scritta.
Codici tributo
La risoluzione n. 3 del 29.1.2026 ha istituito i seguenti codici per il modello F24:
- “1075”: imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi dei lavoratori dipendenti;
- “1609” (Sicilia), “1926” (Sardegna), “1927” (Valle d’Aosta) per i versamenti effettuati fuori dalle rispettive regioni;
- “1310”: per versamenti eseguiti in tali regioni ma dovuti altrove.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’articolo 1, comma 237, della Legge n. 199/2025 ha introdotto, per l’annualità 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fissata al 15%, da applicare ai compensi erogati a titolo di trattamento economico accessorio. L’agevolazione include le indennità di tipo fisso e continuativo ed è destinata al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
L’applicazione della tassazione sostitutiva è vincolata ai seguenti parametri:
- spetta ai percettori di reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro;
- opera entro un massimale di spesa per i suddetti compensi pari a 800,00 euro;
- viene applicata a meno che il dipendente non presenti rinuncia formale per iscritto.
Si specifica che tale imposta sostitutiva non è applicabile al personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia che già beneficia delle riduzioni fiscali di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 95/2017.
Codici tributo per il versamento con modello F24
Qualora il versamento dell’imposta venga effettuato tramite il modello F24 ordinario, i sostituti d’imposta devono utilizzare i codici tributo definiti con la risoluzione n. 4 dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026:
- “1077”: denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1611”: per l’imposta di competenza della Sicilia versata fuori regione;
- “1934”: per l’imposta di competenza della Valle d’Aosta versata fuori regione;
- “1935”: per l’imposta di competenza della Sardegna versata fuori regione;
- “1314”: per l’imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta ma dovuta fuori dal territorio regionale.
Codici tributo per il versamento con modello F24 EP
Per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 Enti Pubblici (F24 EP), la medesima risoluzione n. 4/2026 ha istituito i seguenti codici:
- “179E”: denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 237, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “180E”: per l’imposta di competenza della Valle d’Aosta versata fuori regione;
- “181E”: per l’imposta versata in Valle d’Aosta ma di competenza extra-regionale.
FRINGE BENEFIT PER AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – IMPORTO TRATTENUTO ECCEDENTE IL VALORE CONVENZIONALE – TASSAZIONE
Con la risposta all’interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme trattenute al dipendente che risultino superiori al valore convenzionale del fringe benefit (calcolato secondo l’art. 51, comma 4 del TUIR) per l’auto concessa in uso promiscuo, contribuiscono alla determinazione del reddito imponibile.
Nella fattispecie esaminata, l’azienda richiedeva ad alcuni collaboratori di farsi carico integralmente dei costi sostenuti dalla società per l’attribuzione del veicolo in uso promiscuo.
In merito, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito quanto segue:
- il lavoratore ha la possibilità di partecipare alla spesa totale sostenuta dall’impresa per l’assegnazione dell’auto, azzerando l’imponibile del fringe benefit mediante una trattenuta mensile che, nell’arco dell’anno, sia pari al valore convenzionale stabilito dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR;
- le somme addizionali versate dal dipendente per coprire la parte rimanente dei costi aziendali devono essere prelevate dalla retribuzione variabile “netta”. Ciò in quanto la quota di corrispettivo che eccede il valore determinato in base ai criteri dell’art. 51, comma 4 del TUIR deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente complessivo, in conformità con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo.
REGIME DEGLI IMPATRIATI – FRONTALIERI E SMART WORKING – CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso diverse risposte a istanze di interpello concernenti la nuova disciplina per i lavoratori impatriati, introdotta dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
Tramite la risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato che può beneficiare delle agevolazioni per impatriati (ex art. 5 D.Lgs. 209/2023) il soggetto precedentemente qualificato come frontaliere il quale, dopo aver operato dall’estero a favore di un datore di lavoro italiano, ristabilisca la propria residenza in Italia proseguendo il rapporto professionale con la medesima società.
La fattispecie analizzata riguarda un lavoratore che, assunto da un’azienda italiana nel 2016 per mansioni da svolgere in sede, si era poi trasferito all’estero dal 2018 mantenendo il posto di lavoro come frontaliere. Il rientro in Italia è previsto per il 2026, sempre alle dipendenze della stessa realtà societaria.
Poiché l’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023 non stabilisce vincoli geografici in merito al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa durante gli anni di residenza estera che precedono il ritorno, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto legittima la fruizione degli sgravi fiscali, previo soddisfacimento degli altri requisiti di legge.
Con la risposta a interpello n. 2 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il regime degli impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 è accessibile anche a chi rientra nel territorio nazionale per operare in modalità di lavoro agile (smart working) alle dipendenze di un’azienda straniera.
Tale ammissibilità rimane vincolata alla condizione che, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, la prestazione lavorativa venga effettivamente ed in prevalenza svolta all’interno dei confini italiani.
DIRITTO D’AUTORE – INCASSO DA PARTE DI UN TERZO
Con la risposta a interpello n. 13 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la riscossione dei proventi derivanti dall’utilizzo economico di opere musicali effettuata da un soggetto terzo, sulla base di un mandato all’incasso, non modifica il regime fiscale applicabile a tali somme in capo al musicista.
Qualora l’autore mantenga la proprietà del diritto di sfruttamento economico delle proprie creazioni, l’intesa contrattuale raggiunta con un terzo per la gestione e la riscossione delle spettanze non comporta mutamenti nella qualificazione reddituale. In concreto, le somme dovute all’artista, anche se percepite materialmente da un intermediario, restano classificate come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR. Tali proventi sono pertanto assoggettati a tassazione seguendo il criterio di cassa.
Nella fattispecie analizzata, il mandatario si obbligava a corrispondere all’artista una somma a titolo di provvista temporanea, in attesa della liquidazione definitiva dei compensi per il diritto d’autore. Tale importo veniva poi recuperato dal terzo direttamente sui diritti d’autore incassati per conto dell’artista, attraverso una procedura di compensazione automatica.
Questa erogazione non assume rilevanza ai fini IRPEF per l’artista, in quanto il contratto tra le parti definiva tale somma come una semplice anticipazione finanziaria. Essa non rappresenta un compenso definitivo né un corrispettivo per attività lavorative prestate, e pertanto non è considerata imponibile.
IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICO – ULTERIORI CHIARIMENTI
Con la consulenza giuridica n. 1 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito nuovamente il tema dell’imposta di bollo versata “una tantum” dall’appaltatore, come previsto dal nuovo Codice degli appalti pubblici (art. 18, comma 10, del D.Lgs. 31.3.2023 n. 36).
IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM SUGLI APPALTI PUBBLICI
Nel quadro della riforma dei contratti pubblici, l’art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 ha variato le procedure per l’assolvimento dell’imposta di bollo. La norma stabilisce che, per tali contratti, l’onere sia a carico dell’appaltatore e venga corrisposto in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione dell’accordo, in misura proporzionale al valore del contratto stesso.
Gli importi da versare sono indicati nella Tabella A dell’Allegato I.4 al Codice degli appalti. Come evidenziato dalla Circolare n. 22/2023 dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di un modello semplificato basato su scaglioni crescenti, determinati in funzione del valore massimo previsto dal contratto.
NATURA SOSTITUTIVA
L’imposta di bollo “una tantum” ha una funzione sostitutiva: essa copre infatti il bollo dovuto per ogni atto o documento relativo alle fasi di selezione del contraente e di esecuzione dell’appalto. Restano tuttavia escluse da questa sostituzione le fatture, le note e i documenti analoghi indicati all’art. 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.
A tal riguardo, la circolare n. 22/2023 ha confermato che il pagamento effettuato dall’aggiudicatario alla stipula del contratto assorbe l’imposta di bollo ordinaria (prevista dal DPR 642/72) per l’intero iter procedurale — dalla scelta dell’operatore fino al completamento dell’esecuzione contrattuale — fatta eccezione per il bollo sulle fatture e documenti equiparati.
CONTRATTI ESCLUSI DAL CODICE DEGLI APPALTI
Il quesito posto all’Agenzia riguardava la possibilità di applicare l’imposta di bollo secondo i criteri dell’art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 anche a quelle tipologie contrattuali che non rientrano pienamente nel perimetro del Codice. Il riferimento specifico era ai contratti citati dall’art. 56, comma 1, lett. a), ovvero quelli relativi a servizi affidati da una stazione appaltante a un altro ente (anch’esso stazione appaltante o associazione di esse) in ragione di un diritto esclusivo derivante da norme o provvedimenti amministrativi.
APPLICABILITÀ DELL’IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM
Nella sua consulenza, l’Agenzia ha chiarito che i “contratti esclusi” menzionati dall’art. 56, comma 1, lett. a), non sono del tutto estranei alle regole del Codice. Essi devono infatti rispettare alcuni principi cardine, incluse le modalità di formalizzazione del contratto previste dall’articolo 18. Di conseguenza, l’Agenzia conclude che anche per questa tipologia di contratti l’imposta di bollo debba essere assolta secondo le modalità “una tantum” descritte al comma 10 del citato articolo 18.
ACCORDO DI CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN UN’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Il caso analizzato ha riguardato uno studio notarile, organizzato come associazione professionale e fondato nel 2008 da tre professionisti.
Nel giugno del 2025, uno dei componenti cessa la propria attività per pensionamento, perdendo di conseguenza lo status di associato. In base alle clausole contenute nei patti associativi, l’associato uscente matura il diritto a percepire dall’Associazione una specifica somma corrisposta a titolo di indennizzo.
In tale scenario, le parti interessate (l’associato uscente e i colleghi rimasti) hanno formalizzato, mediante uno scambio di corrispondenza, un accordo volto a definire l’entità dell’indennità spettante e la relativa rateizzazione dei pagamenti.
I soggetti coinvolti hanno richiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate per avere conferma che, per tale accordo, la registrazione fosse necessaria esclusivamente “in caso d’uso”.
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il documento con cui i membri dell’associazione professionale riconoscono al professionista uscente (per raggiunti limiti di età) un indennizzo monetario:
- deve essere inquadrato nell’articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che stabilisce un’imposta di registro nella misura del 3%. L’Agenzia esclude l’applicazione dell’articolo 4 della medesima Tariffa, il quale disciplina invece le “assegnazioni”;
- essendo stato redatto nella forma dello scambio di corrispondenza, resta soggetto a registrazione solo “in caso d’uso” (ai sensi dell’art. 6 del DPR 131/86), secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86.
Di conseguenza, l’imposta di registro al 3% sull’importo pattuito sarà dovuta soltanto qualora si proceda alla registrazione volontaria dell’atto, oppure nell’eventualità in cui si concretizzi il “caso d’uso”, rendendo a quel punto l’adempimento obbligatorio.
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| 15.2.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di gennaio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2026. La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 16.2.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2026;versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.2.2026 | Versamento IVA quarto trimestre 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025;versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell’eventuale acconto. |
| 16.2.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2026;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. |
| 16.2.2026 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025.È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. |
| 16.2.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2026;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. |
| 16.2.2026 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025.Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
| 16.2.2026 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026.Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei premi INAIL:in unica soluzione;oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi. |
| 25.2.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di gennaio 2026, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di gennaio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi al mese di gennaio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 28.2.2026 | Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti | Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2026 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2025.In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2025, l’agevolazione si applicherà anche nel 2026:ove permangano i requisiti;salvo espressa rinuncia del beneficiario. |
| 2.3.2026 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2025;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026). |
| 2.3.2026 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2025.L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. |
| 2.3.2026 | Trasmissione dati forniture documenti fiscali | Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all’anno 2025;direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 2.3.2026 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026. |
| 2.3.2026 | Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui scadenza del termine era l’1.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l’1,39%, oltre agli interessi legali. |
| 2.3.2026 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |