SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA – DISCIPLINA E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ – CHIARIMENTI
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Con la circolare 22 dicembre 2025 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle recenti modifiche alla disciplina delle trasferte dei lavoratori dipendenti. L’analisi riguarda sia le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024, nell’ambito della riforma IRPEF e IRES, sia le regole sulla tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.
Trasferte nel territorio comunale
Con specifico riferimento alle trasferte effettuate all’interno del Comune, disciplinate dall’art. 51, comma 5, quarto periodo, del TUIR – come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 192/2024 – i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto, purché adeguatamente comprovati e documentati, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Di conseguenza, anche per le trasferte comunali, resta fiscalmente irrilevante il rimborso riconosciuto al lavoratore sotto forma di indennità chilometrica per l’utilizzo del mezzo proprio, calcolata sulla base delle tabelle ACI, a condizione che sia supportata da idonea documentazione.
Non assumono rilevanza reddituale, se debitamente documentate, anche le spese rimborsate per:
- pedaggi;
- parcheggi.
Tracciabilità dei pagamenti per le trasferte dei dipendenti e soggetti assimilati
A partire dal 1° gennaio 2025, ai fini della non imponibilità dei rimborsi relativi alle trasferte o missioni dei dipendenti e dei soggetti assimilati, è richiesto che le spese sostenute nel territorio dello stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente (ncc), siano effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili.
L’agenzia delle entrate ha inoltre precisato che la tracciabilità non è richiesta per i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025 relativi a spese sostenute in periodi precedenti.
L’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, previsto dall’art. 51, comma 5, del tuir (nonché dall’art. 95, comma 3-bis, del tuir ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa), si applica:
- Alle trasferte effettuate sia all’interno che all’esterno del comune;
- Ai servizi di trasporto resi tramite piattaforme di mobilità;
- Alle spese per l’imposta di soggiorno sostenute dal dipendente in trasferta.
Restano invece escluse dall’obbligo di tracciabilità:
- Le spese di viaggio e trasporto diverse da taxi e ncc, come ad esempio biglietti di autobus, treni, aerei o navi;
- I rimborsi corrisposti sotto forma di indennità chilometrica.
La dimostrazione dell’utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile può avvenire mediante evidenza della transazione, quali:
- Ricevuta di pagamento con carta di debito o credito;
- Copia del bollettino postale o mav;
- Attestazione di pagamento tramite pagopa.
L’estratto conto può essere utilizzato solo in via facoltativa e residuale, non come documentazione principale aggiuntiva.
Richiamando la risposta a interpello del 4 dicembre 2025 n. 302, l’agenzia delle entrate ha ribadito che, qualora il servizio taxi utilizzato nel territorio nazionale sia pagato in contanti, il relativo rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Spese di rappresentanza
In materia di spese di rappresentanza, la circolare n. 15/2025 conferma che gli obblighi di tracciabilità:
- A differenza delle trasferte, si estendono anche alle spese sostenute all’estero;
- Per quanto riguarda il lavoro autonomo professionale, trovano applicazione esclusivamente per le spese sostenute dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del d.l. 84/2025.
CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026 – REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2019-2023 – VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE – CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Con la risoluzione 18 dicembre 2025 n. 72, l’agenzia delle entrate ha introdotto i codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’irap da parte dei soggetti isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale (cpb) 2025-2026 e che scelgono di avvalersi del ravvedimento speciale per le annualità dal 2019 al 2023, in applicazione dell’art. 12-ter del dl 17 giugno 2025 n. 84, convertito dalla l. 30 luglio 2025 n. 108.
Termini di versamento delle imposte sostitutive
Le imposte sostitutive dovute per ciascun periodo d’imposta devono essere versate:
- A partire dal 1° gennaio 2026;
- Entro il 15 marzo 2026, alternativamente:
- In un’unica soluzione, oppure
- Mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale dell’1,6%, calcolati a decorrere dal 15 marzo 2026.
In caso di pagamento dilazionato, il ravvedimento si considera perfezionato solo con il versamento integrale di tutte le rate. Il ritardo nel pagamento di una rata successiva alla prima, se effettuato entro la scadenza della rata seguente, non comporta la perdita del beneficio della rateazione.
Codici tributo
Per il versamento delle imposte sostitutive devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- “4089” – ravvedimento anni pregressi ex art. 12-ter dl 84/2025 – imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – persone fisiche aderenti al cpb;
- “4090” – ravvedimento anni pregressi ex art. 12-ter dl 84/2025 – imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – soggetti diversi dalle persone fisiche aderenti al cpb;
- “4091” – ravvedimento anni pregressi ex art. 12-ter dl 84/2025 – imposta sostitutiva irap – soggetti aderenti al cpb.
Compilazione del modello f24
In fase di compilazione del modello f24:
- I codici “4089” e “4090” devono essere indicati nella sezione “erario”, nella colonna “importi a debito versati”;
- Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “aaaa”;
- In caso di versamento in unica soluzione, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” Deve essere valorizzato con “0101”.
Il codice “4091” va invece indicato nella sezione “regioni”, unitamente al codice della regione, nella colonna “importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento nel formato “aaaa”. Anche in questo caso, se il pagamento avviene in un’unica soluzione, il campo “rateazione/mese rif.” È compilato con “0101”.
Versamento rateale
In caso di pagamento rateizzato, il campo:
- “rateazione/regione/prov./mese rif.” (sezione “erario”), oppure
- “rateazione/mese rif.” (sezione “regioni”),
Deve essere compilato nel formato “nnrr”, dove:
- “nn” indica il numero della rata versata;
- “rr” rappresenta il numero complessivo delle rate previste.
Gli interessi dovuti sulla rateazione devono essere versati utilizzando i seguenti codici tributo già in uso:
- “1668”, per i versamenti effettuati con i codici “4089” e “4090”;
- “3805”, per i versamenti effettuati con il codice “4091”.
Soggetti in regime di trasparenza fiscale
Per i soggetti che applicano il regime di trasparenza fiscale, il versamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e relative addizionali può essere effettuato direttamente dalla società o associazione, in luogo dei singoli soci o associati.
In tale ipotesi, la risoluzione n. 72/2025 stabilisce che deve essere utilizzato il codice tributo “4090”, a prescindere dalla natura della compagine sociale.
Qualora, invece, il versamento venga effettuato pro quota dai singoli soci o associati, nel modello f24 devono essere indicati:
- Nella sezione “contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato che effettua il pagamento;
- Nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della società o associazione;
- Nel campo “codice identificativo”, il codice “73” (“contribuente – società”);
- Il codice tributo “4089”.
FRINGE BENEFIT – USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI – APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2026
Nel supplemento ordinario n. 40 alla gazzetta ufficiale 23 dicembre 2025 n. 297 sono state pubblicate le tabelle nazionali aci dei costi chilometrici di esercizio per autoveicoli e motoveicoli. Tali tabelle sono utilizzate per la determinazione, per l’anno 2026, del compenso in natura (fringe benefit) attribuito ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.
Contratti stipulati dal 1° gennaio 2025
Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo sulla base di contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit è determinato assumendo il 50% del costo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolata sulla base dei costi chilometrici risultanti dalle tabelle aci, al netto di eventuali somme trattenute al lavoratore.
La percentuale del 50% è ridotta nei seguenti casi:
- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in.
Con la circolare 3 luglio 2025 n. 10, l’agenzia delle entrate ha chiarito che la nuova disciplina trova applicazione esclusivamente per i veicoli che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- Immatricolazione a partire dal 1° gennaio 2025;
- Concessione in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti in forza di contratti stipulati dall’1.1.2025, rilevando, a tal fine, la data di sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente (in linea con quanto già precisato dalla risoluzione n. 46/2020);
- Effettiva assegnazione e consegna del veicolo al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.
Regime precedente
In base alle disposizioni transitorie, continua ad applicarsi la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 per la determinazione del fringe benefit relativamente:
- Ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- Ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025.
Tabelle ACI
Le tabelle ACI valide per il 2026 riportano, per ciascun modello di veicolo, i valori del fringe benefit suddivisi in colonne distinte, in funzione delle percentuali previste dalla normativa.
Le tabelle sono consultabili anche sul sito internet dell’ACI, nella sezione servizi online – fringe benefit.
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – REQUISITI – MODIFICHE
Con l’art. 1, comma 24, della legge 18 dicembre 2025 n. 190 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), pubblicata nella gazzetta ufficiale 19 dicembre 2025 n. 294, il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle società tra professionisti (STP), modificando l’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
La legge n. 190/2025 è entrata in vigore il 3 gennaio 2026, ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Requisiti per la qualifica di società tra professionisti
La riforma incide sull’art. 10, comma 4, della legge n. 183/2011, che individua le condizioni necessarie affinché una società possa essere qualificata come STP.
In particolare, la nuova formulazione della lettera b) stabilisce che, all’interno della STP, il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da garantire ai professionisti una maggioranza qualificata dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, nel rispetto delle regole previste per il tipo societario adottato.
Viene espressamente precisato che patti sociali o parasociali in deroga a tali regole non producono alcun effetto.
La disposizione chiarisce quindi che, in presenza di soci non professionisti, i requisiti del numero dei soci professionisti e della quota di capitale da essi detenuta, non devono più concorrere congiuntamente, ma possono sussistere in via alternativa, purché in ogni caso sia assicurata ai soci professionisti la possibilità di esprimere una maggioranza dei due terzi nelle decisioni sociali.
In questo modo viene superato l’orientamento interpretativo formatosi sulla previgente versione della norma, che richiedeva la contemporanea presenza di entrambi i requisiti (numerico e patrimoniale) per il riconoscimento della qualifica di STP.
La nuova previsione mira inoltre a evitare elusioni della disciplina, escludendo qualsiasi rilevanza a clausole statutarie o accordi parasociali che, pur in presenza di una maggioranza qualificata di soci professionisti in termini numerici o di capitale, attribuiscano di fatto il potere decisionale ai soci non professionisti, anche se minoritari.
Effetti della perdita della maggioranza qualificata
Le modifiche introdotte dalla legge n. 190/2025 non incidono sulle conseguenze già previste in caso di venir meno, in capo ai soci professionisti, della maggioranza dei due terzi nelle decisioni sociali.
In particolare, la perdita di tale requisito continua a determinare:
- Lo scioglimento della società;
- La cancellazione della STP dall’albo professionale presso cui è iscritta.
Tali effetti non si producono qualora la società provveda a ripristinare la condizione richiesta entro il termine perentorio di sei mesi.
La nuova formulazione dell’art. 10, comma 4, lettera b), conferma infatti che il venir meno del requisito costituisce causa di scioglimento e legittima la cancellazione dall’albo da parte del consiglio dell’ordine o collegio professionale competente, salvo il tempestivo adeguamento entro il termine previsto.
Resta infine ferma l’applicazione delle norme speciali eventualmente previste dagli ordinamenti delle singole professioni.
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| 15.1.2026 | Regolarizzazione saldo IMU 2025 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando:la sanzione ridotta dell’1,25%;gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell’1,6% a decorrere dall’1.1.2026. |
| 15.1.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di dicembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di dicembre 2025.La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 16.1.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2025;versare l’IVA a debito.I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Il versamento dell’IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.1.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2025;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2025, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro. |
| 16.1.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di dicembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2025;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. |
| 16.1.2026 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2025;corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2025. |
| 26.1.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di dicembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 28.1.2026 | Regolarizzazione acconto IVA 2025 | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono regolarizzare la violazione applicando:la sanzione ridotta dell’1,25%;gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell’1,6% a decorrere dall’1.1.2026. |
| 29.1.2026 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2025 | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:REDDITI 2025;IRAP 2025 (se soggetto passivo);CMN 2025 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale). La regolarizzazione si perfeziona mediante:la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2025:mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
| 29.1.2026 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2025 | I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2025 (eventualmente suddiviso in tre parti).La regolarizzazione si perfeziona mediante:la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
| 31.1.2026 | Redazione inventario | Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2024.Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
| 31.1.2026 | Stampa scritture contabili | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2024.Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. |
| 31.1.2026 | Conservazione informatica dei documenti | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:relativi all’anno 2024;mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
| 31.1.2026 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. L’autocertificazione va presentata:compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121, Torino;oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). La presentazione dell’autocertificazione:entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;dall’1.2.2026 ed entro il 30.6.2026, ha effetto solo per il secondo semestre 2026. |
| 31.1.2026 | Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche | Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante:l’aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione;l’aggiornamento degli amministratori in carica;i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa;ogni altra modifica intervenuta nell’anno 2025. Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro. |
| 31.1.2026 | Comunicazione erogazioni liberali ricevute | I soggetti che nell’anno 2025 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:l’ammontare delle erogazioni ricevute;le generalità complete del soggetto erogatore;le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali. |
| 31.1.2026 | Versamento contributo revisori legali | I soggetti che all’1.1.2026 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2026, pari a 57,00 euro. |
| 31.1.2026 | Versamento contributo gestori crisi d’impresa | I soggetti iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo, pari a 50,00 euro. |
| 31.1.2026 | Versamento contributo amministratori giudiziari | I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo:pari a 100,00 euro;mediante bonifico bancario. L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2026. |
| 2.2.2026 | Comunicazione spese sanitarie | I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, gli ottici, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025, nonché ai rimborsi effettuati nell’anno 2025 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze;ai fini della precompilazione dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026. |
| 2.2.2026 | Variazioni redditi dei terreni | I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2025.Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2025 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari. |
| 2.2.2026 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
| 2.2.2026 | Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese | I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:contenente il numero degli atti presentati nell’anno 2025 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2025 e in acconto per l’anno 2026. I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata. |
| 2.2.2026 | Comunicazione erogazioni liberali effettuate | I soggetti che nell’anno 2025 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;l’ammontare delle erogazioni effettuate;i soggetti beneficiari. |
| 2.2.2026 | Versamento importi residui del modello 730/2025 | I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2025, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;applicando gli interessi dello 0,4% mensile. |
| 2.2.2026 | Pagamento del canone RAI per l’anno 2026 non addebitato in bolletta | Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:in due rate semestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato) e il 31.7.2026;oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato), il 30.4.2026, il 31.7.2026 e il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato). |