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CONTRIBUTI CONCESSI PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI – DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Con la risposta a interpello 3.11.2025 n. 277, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi in conto impianti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, alla luce del principio di onnicomprensività introdotto con la disciplina dal 2024.
CONTRIBUTO PERCEPITO DAL 2024 IN UN PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO
Qualora l’acquisto del bene strumentale avvenga in un determinato esercizio (come nel caso indicato, il 2022) e il contributo venga liquidato solo in un periodo d’imposta seguente (nel caso esaminato, il 2025), il relativo importo deve essere trattato come sopravvenienza attiva.
In concreto, l’ammontare imponibile corrisponde alla differenza tra:
- le quote di ammortamento già dedotte nei periodi precedenti l’incasso (2022–2024);
- le quote di ammortamento che sarebbero state deducibili se il costo fiscale del bene fosse stato fin dall’inizio al netto del contributo.
Dal periodo in cui il contributo viene incassato (2025), gli ammortamenti devono essere determinati prendendo a riferimento il costo del bene già ridotto dell’agevolazione ricevuta.
CONTRIBUTO PERCEPITO DAL 2024 NELLO STESSO ESERCIZIO DI ACQUISTO
Quando il contributo in conto impianti viene riconosciuto nello stesso anno in cui il bene è acquistato, la disciplina vigente dal 2024 impone di assumere, ai fini dell’ammortamento, il costo del bene già decurtato del contributo.
Ciò perché il costo fiscalmente rilevante coincide con il costo effettivo sostenuto, che è pari al prezzo di acquisto meno il contributo (art. 54, co. 1, TUIR).
CONTRIBUTI INCASSATI PRIMA DEL 2024
Per i contributi a fondo perduto ricevuti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole (quindi prima del 2024), tali importi non rilevavano come componenti positivi del reddito di lavoro autonomo: non erano infatti qualificabili come “compensi” ai sensi dell’art. 54 TUIR.
Questa impostazione era stata confermata, tra l’altro, dalla risoluzione n. 163 del 22.10.2001, riferita ai contributi concessi per l’acquisto di beni strumentali o per spese di avviamento nell’ambito del cosiddetto prestito d’onore.
Anche nel sistema previgente, tuttavia, le spese finanziate da tali contributi non risultavano deducibili, poiché non rappresentavano costi effettivamente sostenuti (art. 54, co. 1, TUIR).
ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE – CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – OBBLIGO DI COLLEGAMENTO DEI POS – ESCLUSIONE
Con la risposta a interpello 27.11.2025 n. 298, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un’associazione impegnata nell’organizzazione di fiere ed esposizioni, che emette ricevute fiscali prestampate per certificare i corrispettivi, non è tenuta – per tale specifica attività – ad applicare quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del DLgs. 127/2015. Tale disposizione, applicabile dall’1.1.2026, introduce l’obbligo di integrazione tra POS e sistemi di trasmissione telematica dei corrispettivi.
ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI
Le attività riconducibili alla Tabella C allegata al DPR 633/72, tra cui rientra anche l’organizzazione di fiere ed esposizioni, devono certificare i corrispettivi tramite titoli di accesso ai sensi dell’art. 74-quater dello stesso decreto.
Come già indicato nella risposta a interpello n. 506 del 10.12.2019, i dati relativi agli incassi sono trasmessi alla SIAE, che li mette poi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. Questo flusso informativo sostituisce, per tali soggetti, la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi attraverso registratori telematici o tramite l’apposita procedura web prevista dall’art. 2 del DLgs. 127/2015.
Per i cosiddetti “soggetti minori” che esercitano attività spettacolistiche – ossia coloro che nell’anno precedente non hanno superato 50.000 euro di volume d’affari – restano valide le agevolazioni previste dall’art. 8 del DPR 544/99. In tali casi è ammesso certificare i corrispettivi con ricevute fiscali, scontrini manuali o moduli prestampati a importo fisso, in alternativa ai titoli di accesso.
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA SISTEMI DI CASSA E POS
In conclusione, poiché l’art. 2, comma 3, del DLgs. 127/2015 prevede, a partire dal 2026, l’obbligo di integrare i dispositivi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con i sistemi di pagamento elettronico, l’Agenzia ritiene che le attività comprese nella Tabella C del DPR 633/72 non siano assoggettate a tale vincolo.
ATTIVITÀ DIDATTICHE – REGIME DI ESENZIONE IVA – CONDIZIONI
Con la risposta a interpello 6.11.2025 n. 287, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una ditta individuale che svolge corsi di lingua straniera e che ha usufruito degli incentivi “Resto al Sud” non può fruire dell’esenzione IVA prevista per le attività didattiche.
CONDIZIONI PER L’ESENZIONE IVA
L’art. 10, comma 1, n. 20 del DPR 633/72 riconosce il regime di esenzione soltanto quando ricorrono contemporaneamente due presupposti:
- natura dell’attività: le prestazioni devono rientrare tra quelle educative o didattiche, comprese formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
- soggettività del prestatore: le attività devono essere rese da scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Con riguardo al secondo requisito, l’Agenzia ha ricordato che la norma non intende estendere l’esenzione a chiunque svolga attività didattica, ma solo ai soggetti che lo Stato considera idonei a garantire standard analoghi a quelli degli organismi pubblici (idoneità dei docenti, strutture adeguate, materiali didattici conformi, ecc.; cfr. ris. 26.9.2005 n. 134).
Il riconoscimento può avvenire anche in forma implicita, quando le prestazioni educative risultano approvate e finanziate da enti pubblici, circostanza che viene considerata equiparabile a un riconoscimento formale (circ. 18.3.2008 n. 22).
EFFETTI DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO
Secondo l’Amministrazione finanziaria, un finanziamento pubblico connesso a un’attività formativa può rappresentare, in linea di principio, una forma di controllo pubblico sull’attività didattica e, quindi, soddisfare la condizione del “riconoscimento” richiesta dalla norma agevolativa.
Il finanziamento implica infatti, normalmente, una verifica da parte dell’ente erogatore sulla qualità dell’attività formativa e sulla coerenza con finalità di interesse pubblico (circ. 18.3.2008 n. 22).
Nel caso oggetto dell’interpello, tuttavia, l’Agenzia ha osservato che il contributo ricevuto non riguarda un progetto didattico specifico.
L’incentivo “Resto al Sud” è destinato a favorire la creazione di nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni agevolate, attraverso la presentazione di un progetto che dimostri la sostenibilità economico-finanziaria dell’intera attività svolta.
Di conseguenza, il finanziamento non costituisce una valutazione dell’attività formativa in sé, ma un supporto all’avvio di un progetto imprenditoriale complessivo.
Mancando un riconoscimento diretto o implicito dell’attività didattica, non risultano soddisfatti i requisiti per beneficiare dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20 del DPR 633/72.
| 15.12.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di novembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di novembre 2025. La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 16.12.2025 | Rata riversamento crediti d’imposta per ricerca e sviluppo | Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, in caso di opzione per il versamento rateale devono procedere al versamento della seconda delle 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.La terza e ultima rata scade il 16.12.2026. |
| 16.12.2025 | Saldo IMU 2025 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025:sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025;con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”. |
| 16.12.2025 | Seconda rata IMU 2025 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2025, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2024. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026. |
| 16.12.2025 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato). |
| 16.12.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025. |
| 16.12.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2025;versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.12.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2025;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza. |
| 16.12.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di novembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2025;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. |
| 16.12.2025 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2025.L’acconto è commisurato:al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2024;oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2025. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2026. |
| 16.12.2025 | Versamento acconti da 730/2025 | In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono versare:il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre. |
| 20.12.2025 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2026 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2026, in caso di:non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. L’autocertificazione va presentata:compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121, Torino. L’autocertificazione può inoltre essere presentata:mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC);entro il 31.12.2025. La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone. |
| 29.12.2025 | Versamento acconto IVA | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2025. |
| 29.12.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di novembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 31.12.2025 | Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali | Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., nonché le imprese della pesca e dell’acquacoltura indipendentemente dalle dimensioni, devono stipulare un’assicurazione a copertura dei danni: relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa; direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Per individuare le “micro” e le “piccole” imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. |
| 31.12.2025 | Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori | Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione.La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società. |
| 31.12.2025 | Rimborsi modelli 730/2025 integrativi | I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025 integrativo, i relativi rimborsi. |
| 31.12.2025 | Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2025, la cui scadenza del termine era l’1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali. |
| 31.12.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
| 1.1.2026 | Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026 | I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono iniziare ad aderire al regime del ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, di cui all’art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all’attività di accertamento a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l’IRAP.Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d’imposta oggetto di sanatoria. L’opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.L’opzione può essere esercitata fino al 15.3.2026, termine stabilito per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive dovute. In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. |