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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – BENEFICI DERIVANTI DALL’ADESIONE – CREDITI IVA – ESONERO DALL’APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ENTRO IL LIMITE DI 70.000 EURO ANNU
Con una FAQ pubblicata il 15 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono usufruire, con un anno di anticipo rispetto a chi applica il regime premiale ISA ordinario, dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA fino a un importo massimo di 70.000 euro all’anno.
L’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 13/2024 ha infatti esteso ai soggetti che partecipano al CPB i vantaggi previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017 (regime premiale ISA). Tali benefici spettano anche a chi accetta la proposta del Fisco, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale (come chiarito dalla FAQ del 25 ottobre 2024), a differenza di quanto avviene nel regime ISA ordinario.
Tra le agevolazioni previste dal regime premiale rientra l’esonero dall’obbligo del visto di conformità o della garanzia per la compensazione o il rimborso di crediti IVA entro il limite di 70.000 euro annui.
Ambito di applicazione
Per chi aderisce al concordato preventivo biennale, il beneficio si applica sempre nel limite massimo di 70.000 euro e si anticipa di un anno rispetto al regime premiale ISA ordinario. Ciò vale sia per il credito IVA annuale (come precisato nella FAQ del 24 febbraio 2025), sia per i crediti infrannuali (FAQ del 15 ottobre 2025).
In concreto, i contribuenti che hanno aderito nel 2024 al concordato preventivo riferito al biennio 2024-2025 possono beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA, nel limite di 70.000 euro annui, relativamente:
- al credito annuale maturato nel 2024 (indicato nella dichiarazione IVA 2025) e in quello maturato nel 2025 (dichiarazione IVA 2026);
- ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 e del 2026, risultanti dai corrispondenti modelli TR.
CERTIFICAZIONI UNICHE – ACCESSO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELEGATI ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEI CONTRIBUENTI – MODALITÀ ATTUATIVE
Con il provvedimento n. 390142 del 20 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative attraverso le quali gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere e ottenere, anche in modalità massiva, i dati delle Certificazioni Uniche (CU) dei contribuenti che li hanno delegati alla consultazione del proprio Cassetto fiscale.
Tale provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, che ha introdotto un rafforzamento del patrimonio informativo disponibile all’interno del Cassetto fiscale.
Modalità di richiesta delle Certificazioni Uniche
Gli intermediari – ossia professionisti, CAF o altri soggetti abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 – possono inviare all’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio Entratel, un file di richiesta contenente:
- il codice fiscale dell’intermediario richiedente;
- l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti per i quali si intende acquisire la CU e l’anno di riferimento dei dati richiesti.
Il file deve essere predisposto con l’apposito software fornito dall’Agenzia o con altri strumenti che rispettino le specifiche tecniche allegate al provvedimento. Prima dell’invio, è necessario effettuare la verifica del file mediante il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia stessa.
Una volta ricevuto il file, il sistema telematico attribuisce un protocollo identificativo e restituisce un messaggio di esito, che può confermare o meno l’avvenuta acquisizione. Entro tre giorni dal rilascio dell’esito positivo, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata viene reso disponibile un file di ricevuta (riconducibile al medesimo protocollo), contenente l’esito dei controlli relativi a ciascuna richiesta inclusa nel file.
Verifiche e controlli
L’Agenzia fornisce i dati di ogni Certificazione Unica richiesta solo dopo aver verificato che, alla data di acquisizione, la delega alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente sia attiva. In caso contrario, la CU non viene resa disponibile all’intermediario.
File di risposta
Per ogni richiesta acquisita correttamente, l’Agenzia genera un file di risposta che:
- contiene i dati delle Certificazioni Uniche relative ai contribuenti per cui sono stati superati i controlli;
- viene reso disponibile nell’area riservata entro cinque giorni dalla richiesta;
- resta consultabile per un periodo di dieci giorni.
Sicurezza e tracciabilità
L’acquisizione dei dati, anche in forma massiva, è tutelata da specifiche misure di sicurezza che garantiscono l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione degli intermediari abilitati.
Tutti gli accessi ai sistemi dell’Agenzia vengono tracciati con indicazione dei tempi e delle operazioni svolte, e sono oggetto di monitoraggi e verifiche periodiche.
Il contribuente, tramite il proprio Cassetto fiscale, può:
- visualizzare l’elenco degli intermediari ai quali sono stati resi disponibili i dati delle CU;
- ricevere una notifica tramite l’App IO che lo informa dell’avvenuta richiesta di acquisizione delle sue Certificazioni Uniche.
Avvio della procedura
In via sperimentale, la procedura sarà operativa per il primo anno solo con riferimento alle Certificazioni Uniche 2025, relative al periodo d’imposta 2024.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà, mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data di attivazione delle funzionalità per l’invio delle richieste e per la consultazione dei dati acquisiti.
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| 10.11.2025 | Consegna modelli 730/2025 integrativi | I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2025 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:modello 730/2025 integrativo elaborato;relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). |
| 10.11.2025 | Trasmissione telematica modelli 730/2025 integrativi | I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2025 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:i modelli 730/2025 integrativi elaborati;la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2025 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. |
| 15.11.2025 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di ottobre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2025. La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 17.11.2025 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato). |
| 17.11.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2025;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non supera il limite di 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025 non è di almeno 500,00 euro. |
| 17.11.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2025;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. |
| 17.11.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025. |
| 17.11.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2025;versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 17.11.2025 | Versamento IVA terzo trimestre 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025;versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 17.11.2025 | Versamento IVA terzo trimestre 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025;versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro. |
| 17.11.2025 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2025.Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
| 18.11.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:va effettuato entro il 31.10.2026;comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025;entro il 31.10.2026;con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. |
| 25.11.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di ottobre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi al mese di ottobre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 30.11.2025 | Trattenuta acconti da 730/2025 | In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%. |
| 1.12.2025 | Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2024, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2025, nei limiti del previsto massimale.Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2025, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2024, nei limiti del previsto massimale.Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025:dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero;dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2025 | I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2025, relativo:all’IRES;alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”;all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero;all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Versamento acconti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2025. Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 1.12.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:va effettuato entro il 31.10.2026;comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro l’1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;entro il 31.10.2026;con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. |
| 1.12.2025 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2025;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
| 1.12.2025 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025.L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza. |
| 1.12.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |