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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – ULTERIORI CHIARIMENTI

nuove cause di esclusione

Il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto nuove condizioni che impediscono o fanno cessare l’adesione al CPB, riguardanti i professionisti che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 54, comma 1, del TUIR e che sono anche membri di associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati. In questi casi, l’adesione al CPB è possibile solo se la scelta viene condivisa da tutti i soci o associati e dall’ente collettivo di appartenenza.

La circolare n. 9 del 24 giugno 2025 aveva già precisato che tale causa di esclusione non trova applicazione se uno dei due soggetti coinvolti (professionista singolo o società/associazione) opera in un ambito per cui non sono stati approvati gli ISA. Tuttavia, nel corso della videoconferenza è stato chiarito che questa eccezione non si riferisce all’assenza di ISA per un certo codice ATECO, ma ai casi in cui, ad esempio, una società di professionisti dichiara redditi d’impresa mentre l’ISA previsto è approvato solo per attività professionali. In situazioni come questa – già trattata nella FAQ n. 2 del 17 ottobre 2024 – la società non può aderire al CPB perché l’ISA non è coerente con la natura dell’attività dichiarata.

Presenza di cause di esclusione da ISA

In una delle risposte fornite il 25 settembre 2025, l’Agenzia ha anche specificato che la presenza, in capo a un associato, di una causa di esclusione dagli non attiva automaticamente l’esclusione dal CPB.

Periodi d’imposta non coincidenti

Un altro chiarimento riguarda la possibilità che i bienni di validità del CPB non coincidano tra l’associazione professionale e i singoli associati. Anche in questo caso, l’Agenzia ha confermato che è possibile aderire al CPB, purché nel medesimo periodo temporale entrambi – società e professionista – applichino il regime.

Questa precisazione si è resa necessaria considerando situazioni in cui, ad esempio, un’associazione abbia aderito al CPB per il biennio 2024-2025, mentre i suoi associati intendano farlo per il 2025-2026.

CESSIONE D’AZIENDA

Nel corso dell’incontro del 18 settembre, è stato ribadito che il CPB perde efficacia sia in caso di vendita dell’azienda sia in caso di acquisizione. Questo perché viene meno la corrispondenza tra la proposta di concordato, basata su specifiche caratteristiche del contribuente, e la nuova realtà economica determinata dal passaggio aziendale.

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato anche la questione del legame tra la riduzione di un anno dei termini di accertamento prevista dal regime premiale ISA (disponibile anche per chi aderisce al CPB) e le eventuali violazioni che fanno decadere dal concordato. È stato chiarito che, in presenza di dati non veritieri, l’Amministrazione finanziaria può accertare le violazioni anche dopo il termine ridotto, purché entro i termini ordinari, richiamando i principi consolidati in materia di studi di settore e ISA.

A supporto, è stato citato un orientamento della Cassazione (ordinanza n. 28457 del 5 novembre 2024), secondo cui il beneficio della riduzione dei termini accertativi non si applica quando, anche successivamente, emergano dichiarazioni infedeli, perché la riduzione è subordinata alla corretta esposizione dei dati.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Una FAQ del 25 settembre 2025 ha chiarito che la causa di cessazione prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 13/2024, relativa a operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti o variazioni della compagine sociale, non si applica alle imprese individuali. Infatti, la norma fa esplicito riferimento a “società ed enti”, escludendo quindi gli imprenditori individuali, che sono giuridicamente distinti da questi soggetti collettivi.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Cause di cessazione – Variazione dell’attività – Modifica del codice ATECO 2025 

Con la risposta all’interpello n. 236 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concordato preventivo biennale non decade nel caso in cui, per effetto della revisione della classificazione ATECO avvenuta nel 2025, si verifichi un semplice aggiornamento del codice identificativo dell’attività. Ciò vale anche se il cambiamento comporta l’adozione di un diverso ISA, a condizione che non vi siano modifiche sostanziali nell’attività svolta.

Per quanto riguarda il biennio 2025-2026, la questione non si pone: i modelli REDDITI 2025 prevedono infatti già l’indicazione del nuovo codice ATECO e l’applicazione del relativo ISA. Pertanto, in assenza di variazioni sostanziali nell’attività esercitata, la continuità è garantita tra codice ATECO e indice sintetico di affidabilità applicabile.

CESSAZIONE PER MODIFICA DELL’ATTIVITà

Secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13/2024, il CPB perde efficacia se, nel periodo di validità dell’accordo, l’attività esercitata viene modificata rispetto a quella del periodo d’imposta precedente. Tuttavia, se la nuova attività rientra nello stesso ambito di applicazione dell’ISA già utilizzato, il concordato rimane valido.

Nel 2025, la revisione della classificazione ATECO ha creato situazioni particolari: attività rimaste sostanzialmente identiche si sono viste attribuire nuovi codici ATECO, talvolta accompagnati da un diverso ISA. In questi casi, non si tratta di un cambiamento effettivo dell’attività, ma di una ridefinizione formale a livello classificatorio.

VARIAZIONE ATECO 2025 – EFFETTI SUL CONCORDATO PREVENTIVO 2024-2025

In una FAQ pubblicata il 28 maggio 2025, l’Agenzia ha specificato che, per il concordato riferito al biennio 2024-2025, il semplice aggiornamento del codice ATECO a seguito della nuova classificazione non comporta la cessazione dell’accordo. Questo vale sia quando resta invariato l’ISA, sia quando l’ISA applicato cambia rispetto a quello dell’anno precedente.

L’elemento determinante per la prosecuzione del CPB è la continuità sostanziale dell’attività, indipendentemente dai cambiamenti formali del codice o dell’ISA.

VARIAZIONE ATECO 2025 – EFFETTI SUL CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026

L’Agenzia ha confermato che, per il biennio 2025-2026, non si configura alcuna causa di decadenza dal CPB, a condizione che l’attività effettivamente esercitata rimanga immutata nella sostanza. La risposta si allinea a quanto chiarito anche nella risoluzione n. 24/2025, dove è precisato che, nella dichiarazione dei redditi per il 2024 (modello REDDITI 2025) e per i periodi successivi oggetto del CPB, dovrà essere indicato il nuovo codice 77.51.00, con il relativo ISA EG61U.

FRINGE BENEFIT PER VEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – OPTIONAL A CARICO DEI DIPENDENTI E RICARICHE ELETTRICHE PRESSO COLONNINE PUBBLICHE CON CARD “AZIENDALE”

Con le risposte agli interpelli n. 233 del 9 settembre 2025 e n. 237 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito al trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti per uso sia lavorativo sia personale, in particolare per quanto riguarda gli optional aggiuntivi e le ricariche elettriche.

Optional pagati dal dipendente: nessun impatto sul valore del fringe benefit

L’Agenzia ha chiarito che gli importi eventualmente trattenuti dal datore di lavoro al dipendente per accessori extra, richiesti volontariamente da quest’ultimo su veicoli concessi in uso promiscuo, non possono essere sottratti dal valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione secondo l’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Questo perché tali importi non rientrano nella stima effettuata tramite le tabelle ACI.

La norma citata prevede sì la possibilità di detrarre le somme eventualmente corrisposte dal dipendente, ma tale possibilità riguarda esclusivamente gli importi versati per l’utilizzo privato del veicolo, calcolati in base ai valori standard ACI. Non rientrano invece le somme versate per scelte opzionali o personalizzazioni richieste dal lavoratore.

Ricarica elettrica con card aziendale: nessuna tassazione per il dipendente

Con la risposta all’interpello n. 237/2025, l’Agenzia si è espressa sul tema della ricarica elettrica dei veicoli aziendali ad uso promiscuo. Nello specifico, è stato chiarito che le ricariche effettuate presso colonnine pubbliche tramite una carta intestata alla società, con spese a carico del datore di lavoro, non generano un fringe benefit imponibile in capo al dipendente.

Il principio generale è che l’energia fornita dal datore di lavoro per la ricarica delle auto date in uso promiscuo non costituisce un’ulteriore componente reddituale, poiché tale spesa è già inclusa nel calcolo forfettario effettuato mediante le tabelle ACI per determinare il valore del benefit.

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ – CONSECUZIONE TRA PROCEDURE – MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO 

Con la risposta all’interpello n. 234 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui tempi entro i quali può essere emessa una nota di credito nel contesto di un concordato preventivo in continuità, avviato nel 2023, dopo la revoca di una precedente procedura.

Assenza di continuità tra le procedure

L’Agenzia ha precisato che non si configura una “consecuzione” tra il primo concordato (revocato) e quello successivo. Di conseguenza, trova applicazione la disciplina relativa alle procedure concorsuali iniziate dal 26 maggio 2021, in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 18 del DL 73/2021.

Momento in cui può essere emessa la nota di variazione

Nel caso in cui il corrispettivo pattuito non sia stato versato, in tutto o in parte, il fornitore (cedente o prestatore) ha la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui il cliente (cessionario o committente) entra ufficialmente in procedura concorsuale.

Possibilità di emissione anche in una fase successiva

Qualora il fornitore scelga di non esercitare subito questa facoltà, la nota di credito può essere comunque emessa in un secondo momento, ossia quando il piano di riparto dimostri l’infruttuosità della procedura, cioè l’impossibilità di recuperare integralmente il credito.Va ricordato che tale emissione non è più consentita una volta scaduti i termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DETRAZIONE IVA – PRO RATA – BENI AMMORTIZZABILI – ESCLUSIONE

Con la risposta all’interpello n. 231 dell’8 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla determinazione della percentuale di detrazione IVA (cosiddetto pro rata) da parte di una fondazione che gestisce principalmente un’attività commerciale di casa di riposo e che intende vendere un immobile strumentale.

Esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili

Nel calcolo del pro rata, le cessioni di beni ammortizzabili, come gli immobili strumentali, non devono essere considerate, in quanto operazioni di natura straordinaria e non ricorrente. L’inclusione di tali operazioni altererebbe infatti in modo anomalo la percentuale di detrazione, andando a influenzare un indicatore che dovrebbe invece riflettere l’attività ordinaria del soggetto passivo.

Natura dell’attività esercitata

Nel caso in esame, la fondazione non svolge attività di compravendita immobiliare, né in via esclusiva né abituale. La vendita di uno dei due immobili strumentali detenuti è dunque da considerarsi un’operazione eccezionale, e per questo non rileva ai fini del calcolo del pro rata di detrazione.

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.10.2025Modifica acconti
da 730/2025
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2025.
15.10.2025Trasmissione
dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di settembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2025.
La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2025Versamento rate
imposte
e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.10.2025Versamento
ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2025;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2025






Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute
in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2025;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.10.2025Versamento
ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2025;corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2025.
16.10.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.10.2025Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2025;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
27.10.2025Presentazione modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;ovvero al trimestre luglio-settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
28.10.2025Regolarizzazione
versamento
imposte da
modelli
REDDITI 2025
e IRAP 2025
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:va effettuato entro il 31.10.2026;comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;entro il 31.10.2026;con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.10.2025Regolarizzazione versamento
imposte da
modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:va effettuato entro il 31.10.2026;comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
31.10.2025Trasmissione
telematica
Certificazioni
Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uniche 2025”, relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire:utilizzando il modello “ordinario”;nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
31.10.2025Presentazione
modelli 770/2025
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:il modello 770/2025;in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Ai fini dell’invio, il modello 770/2025 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
31.10.2025Regolarizzazione
modelli 770/2024
I sostituti d’imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:l’infedele presentazione dei modelli 770/2024, relativi al 2023;le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2024;gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2024.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2025Trasmissione
telematica
delle dichiarazioni
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:il modello REDDITI 2025;il modello IRAP 2025 (se soggetti passivi IRAP).
31.10.2025Trasmissione
telematica di
alcuni quadri
del modello
REDDITI PF 2025
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica:alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025; il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2025;direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025Spedizione
modello REDDITI PF 2025 dall’estero
Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025:in forma cartacea;mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
31.10.2025Presentazione schede 2-5-8
per mille IRPEF
Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico;del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria;dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.La presentazione può avvenire:direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
31.10.2025Regolarizzazione
modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via telematica entro il 31.10.2025, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024, relative al 2023;gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:nell’anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2025Registro beni
ammortizzabili
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2025Annotazioni
contribuenti
in contabilità
semplificata
I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
31.10.2025





Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:relativo al trimestre luglio-settembre 2025;utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).La presentazione del modello deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025Registrazione contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2025.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.