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REGIME DEGLI IMPATRIATI – RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE

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Con l’ordinanza n. 23526 del 19 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che un contribuente in possesso dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato per gli impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, può ottenere il rimborso delle imposte versate in eccesso anche in assenza di richiesta al datore di lavoro e di indicazione dell’imponibile ridotto nella dichiarazione dei redditi.

In presenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma, il contribuente può fruire del regime agevolato attraverso tre diverse modalità:

  1. presentando un’apposita istanza al datore di lavoro affinché applichi le ritenute in misura ridotta;
  2. qualora il datore di lavoro non sia in grado di applicare direttamente l’agevolazione, il contribuente può far valere il beneficio nella propria dichiarazione dei redditi;
  3. se il contribuente non ha usufruito dell’agevolazione né tramite il datore di lavoro né in dichiarazione, resta comunque la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso, presentando un’apposita istanza ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973, nel rispetto dei termini previsti.

UTILIZZO DEI SEVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI

Con il provvedimento del 2 ottobre 2024 n. 375356, successivamente modificato dal provvedimento del 20 maggio 2025 n. 225394, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità operative per il conferimento della delega unica agli intermediari, finalizzata all’utilizzo dei servizi online sia dell’Agenzia delle Entrate sia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’intervento attua quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 1/2024.

Con il successivo provvedimento del 7 agosto 2025 n. 321918, l’Agenzia ha:

I servizi on line che il contribuente può delegare sono i seguenti:

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i servizi digitali messi a disposizione dai propri portali, così come da quelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono essere delegati soltanto a intermediari abilitati Entratel, ovvero coloro che sono autorizzati all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali. Fanno eccezione alcuni servizi specifici, come quelli relativi alla fatturazione elettronica o alla gestione dei dispositivi, possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari Entratel.

Ogni contribuente può nominare al massimo due intermediari per gestire questi servizi in sua vece.

La delega può essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate in due modi:

Quando è l’intermediario a trasmettere la delega, può farlo inviando un file XML firmato digitalmente dal contribuente oppure trasmettendo un file firmato con firma elettronica avanzata (FEA), basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o su altri certificati digitali compatibili con le regole tecniche in vigore.

Nel caso in cui la firma utilizzata non sia una firma digitale qualificata, è comunque necessario che anche l’intermediario apponga la propria firma digitale prima dell’invio. In alternativa, l’intermediario può offrire al cliente un servizio di raccolta delle firme tramite FEA, purché conforme a quanto previsto da una specifica convenzione stipulata con l’Agenzia.

Se il contribuente è un titolare di partita IVA, oppure un soggetto non persona fisica (come una società, un ente, ecc.), allora la delega deve essere inviata dall’intermediario e deve essere firmata dal contribuente o dal legale rappresentante esclusivamente con firma digitale oppure firma elettronica avanzata (FEA) basata su CIE.

A partire dall’8 dicembre 2025 saranno disponibili le funzionalità che permettono di comunicare i dati relativi al conferimento della delega, sia direttamente da parte del contribuente, sia da parte dell’intermediario delegato attraverso l’invio del file XML previsto dalle nuove regole operative.

Con un successivo avviso, che sarà pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, verrà indicata la data a partire dalla quale sarà attivo anche il servizio web dedicato alla comunicazione delle deleghe da parte degli intermediari, secondo le modalità previste dalla convenzione.

Fino al 5 dicembre 2025 resteranno valide le modalità precedenti per attivare o rinnovare le deleghe in scadenza. In particolare, continueranno ad applicarsi le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2013 n. 92558 per il servizio “Cassetto fiscale”, quelle del provvedimento del 5 novembre 2018 n. 291241 per i servizi di fatturazione elettronica, nonché le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per quanto riguarda i servizi accessibili tramite l’area riservata del relativo portale.

Nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 è previsto un fermo tecnico dei servizi di comunicazione delle deleghe, necessario per consentire l’adeguamento alle nuove modalità operative.

Le deleghe conferite avranno una validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui sono state attivate, salvo revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell’intermediario. Le deleghe già in essere prima della data di attivazione delle nuove funzionalità resteranno valide fino alla loro naturale scadenza e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2027.

Nel caso in cui venga trasmessa una nuova delega a favore di un intermediario già destinatario di una precedente delega ancora valida, quest’ultima si intenderà automaticamente revocata al momento della nuova comunicazione.

BONUS CORRISPOSTI A SOGGETTI RESIDENTI PER LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO – MODALITÀ DI TASSAZIONE

Con la risposta a interpello n. 199 del 4 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione sul trattamento fiscale dei compensi legati a piani di incentivazione pluriennali, percepiti da lavoratori oggi residenti in Italia ma riferiti a periodi di attività svolta all’estero. La nuova interpretazione segna un’esplicita smentita rispetto a quanto precedentemente affermato nella risposta n. 81 del 25 marzo 2025, con riferimento allo stesso tipo di fattispecie.

Il caso in esame riguarda un lavoratore che ha operato nel Regno Unito fino alla fine del 2023, periodo in cui risultava fiscalmente residente all’estero. A partire dal 2024, si è trasferito in Italia, assumendo un nuovo incarico presso la stabile organizzazione italiana della medesima azienda. Nel corso del suo precedente impiego, aveva aderito a un piano che prevedeva l’erogazione di bonus legati alla performance, maturati su base pluriennale, alcuni dei quali collegati all’attività svolta nel Regno Unito.

Nel chiarire la disciplina applicabile, l’Agenzia richiama la Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni. Secondo quanto previsto dall’articolo 15, i redditi da lavoro dipendente sono tassati in via esclusiva nello Stato di residenza, salvo che l’attività sia stata svolta nell’altro Stato, nel qual caso è prevista una tassazione concorrente. Tale impostazione riflette gli standard OCSE e trova ulteriore conferma nel Commentario al modello di convenzione, dove si specifica che la tassazione è determinata in base al luogo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato, a prescindere dal momento in cui il reddito è stato corrisposto.

Applicando questi principi, l’Agenzia conclude che, se il lavoratore al momento della percezione dei bonus risulta residente in Italia, i relativi importi sono imponibili in Italia, anche se si riferiscono a prestazioni rese all’estero in anni precedenti. In compenso, laddove tali somme siano state già tassate nel Paese in cui il lavoro è stato svolto, il contribuente potrà richiedere il riconoscimento di un credito d’imposta secondo le regole dell’articolo 165 del TUIR.

cessione del marchio – trattamento ai fini iva

Con la risposta a interpello n. 210 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di un singolo marchio, accompagnata dai relativi diritti di proprietà intellettuale, non può essere qualificata come una cessione d’azienda e, pertanto, non rientra tra le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA. In casi come questo si è di fronte a un’operazione isolata avente a oggetto un bene immateriale, e non alla cessione di un complesso di beni e rapporti idonei a costituire un’entità produttiva autonoma. L’operazione, se effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo IVA, segue dunque il regime ordinario previsto per la cessione di marchi e insegne, trattandosi — ai fini dell’imposta — di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 2) del DPR 633/1972.

Nel caso esaminato, il marchio e i diritti IP trasferiti non costituiscono un ramo d’azienda né rappresentano un complesso organizzato idoneo a consentire lo svolgimento di un’attività economica. La cessione d’azienda, invece, come previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera b), del DPR 633/1972, è un’operazione esclusa da IVA, e si configura solo quando viene trasferito un insieme organico di beni e rapporti — materiali e immateriali — in grado di consentire l’esercizio di un’attività imprenditoriale. Questo principio è stato ribadito in più occasioni, anche nella circolare n. 320 del 19 dicembre 1997 e nella risoluzione n. 417 del 31 ottobre 2008.

Riprendendo quanto già affermato nella risposta a interpello n. 399 del 27 luglio 2023, l’Agenzia ribadisce che la semplice cessione di beni, anche strategici come un marchio, non integra un trasferimento d’azienda se i beni ceduti non sono di per sé sufficienti a proseguire un’attività produttiva.

Di conseguenza, trattandosi di un’operazione soggetta a IVA, si applica il principio di alternatività con l’imposta di registro, che è dovuta in misura fissa, pari a 200 euro, al momento della registrazione del contratto di cessione del marchio.

BENI DI TERZI OGGETTO DI IMPORTAZIONE – DETRAZIONE IVA

Con la risposta a interpello del 19 agosto 2025, n. 213, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’IVA pagata in Dogana può essere portata in detrazione anche quando i beni importati non appartengono giuridicamente all’importatore, purché questi li utilizzi nell’ambito della propria attività economica.

Il caso analizzato riguarda un’impresa italiana che introduce sul territorio nazionale principi attivi farmaceutici destinati a essere lavorati tramite un subappaltatore fino a ottenere il prodotto finito, che verrà poi esportato verso un cliente extra-UE. Sebbene il bene importato non risulti formalmente di sua proprietà, l’impresa può disporne liberamente e lo impiega come elemento essenziale del processo produttivo.

La questione posta riguarda proprio la possibilità di detrarre l’IVA versata al momento dell’importazione, non essendo il soggetto formalmente proprietario della merce. L’Agenzia delle Entrate, nel suo chiarimento, si rifà agli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui il diritto alla detrazione sorge quando esiste una connessione diretta tra l’onere IVA sostenuto in fase di acquisto o importazione e le successive operazioni attive che generano IVA.

Non si tratta quindi di un criterio formale, legato alla proprietà del bene, ma di una valutazione sostanziale: ciò che conta è che i beni importati vengano effettivamente utilizzati nell’ambito di un’attività imponibile. A conferma di ciò, l’Agenzia richiama anche la propria prassi consolidata, secondo cui l’inerenza del bene all’attività economica è sufficiente per giustificare la detrazione, a condizione che l’operazione sia regolarmente documentata e registrata.

Diverso sarebbe il caso di soggetti che, pur sostenendo il costo dell’importazione, non abbiano alcun ruolo operativo o economico nella destinazione commerciale del bene.

Nel caso in esame, invece, l’azienda italiana partecipa attivamente alla filiera produttiva e integra il bene importato nel ciclo economico aziendale, contribuendo alla realizzazione del prodotto finale. Questo utilizzo operativo è sufficiente, per l’Agenzia, a fondare il diritto alla detrazione dell’IVA doganale.

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.9.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati
ad un professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
15.9.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati
al sostituto
d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
15.9.2025Ravvedimento
acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:va effettuato entro il 30.6.2026;comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
15.9.2025


Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di agosto 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2025.La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2025Versamento rata
saldo IVA 2024
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.9.2025Versamento rate
imposte e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l’1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.9.2025














Versamento IVA
mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2025;versare l’IVA a debito.I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.9.2025Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2025;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro.
25.9.2025Presentazione
modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
26.9.2025Rendicontazione
per contributi
formazione
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore “RAM spa”, ai fini dell’erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209, sulla base delle domande presentate dal 10.12.2024 al 23.1.2025:la relazione di fine attività, unitamente all’elenco dei partecipanti e alla prevista documentazione;la rendicontazione dei costi sostenuti, dettagliata per singole voci;mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ram.formazione2025@pec.it, specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15”.
29.9.2025









Comunicazione
dati all’ENEA
I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili;ultimati dall’1.1.2025 al 29.6.2025, oppure con lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.Per gli interventi conclusi dal 30.6.2025, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
29.9.2025Regolarizzazione
versamento imposte
da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:va effettuato entro il 31.10.2026;comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.9.2025Regolarizzazione adempimenti IMUI soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:presentando la dichiarazione omessa;versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2024 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:la presentazione della dichiarazione omessa;il versamento dell’IMU dovuta;la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2025























Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revocaI soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, compilando l’apposito modello CPB 2025-2026.La presentazione del modello CPB 2025-2026 può avvenire, alternativamente:in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024 (modello REDDITI 2025), allegandolo al modello ISA;in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice “1 – Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB” inserita nel suddetto frontespizio.
Entro il termine in esame è possibile revocare l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all’Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026:in cui sono compilati esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”;esclusivamente in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice “2 – Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.
30.9.2025
Comunicazione
dati aggiuntivi
sulle ritenute e
trattenute in sostituzione del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24 entro il 16.9.2025, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2025;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.


30.9.2025



Presentazione
modelli 730/2025
ad un professionista
o CAF


I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” (eventualmente già compilato);unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.È possibile utilizzare il modello 730/2025 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2025Presentazione
modelli 730/2025
al sostituto d’imposta
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:al sostituto d’imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2025, l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato;unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
30.9.2025Presentazione diretta modelli 730/2025I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:avvalendosi della dichiarazione precompilata;unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.Il modello 730/2025 può essere presentato direttamente anche:in forma congiunta;con la modalità “senza sostituto d’imposta” ancorché vi sia un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.È inoltre possibile:presentare il modello 730/2025 avvalendosi di una persona di fiducia;utilizzare il modello 730/2025 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.


30.9.2025


Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista
o CAF


I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
30.9.2025Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.9.2025Trasmissione
dati liquidazioni
periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2025;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
30.9.2025





Registrazione
contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2025.Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
30.9.2025Versamento
imposta di bollo
fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025.L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2025.