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RIFORMA DELL’IRPEF PER IL 2024 – NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI D’IMPOSTA E “TRATTAMENTO INTEGRATIVO” – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circ. 6.2.2024 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di IRPEF e relative addizionali, introdotte dal DLgs. 30.12.2023 n. 216.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le novità del DLgs. 216/2023 si applicano per il solo periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025). Per il periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2024, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

MODIFICA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

L’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, l’incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR. Resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore:

∙ in generale, a 690 euro;

∙ per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro.

MODIFICA AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE”

Per effetto della modifica alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, l’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, per il solo periodo d’imposta 2024, l’importo di tali detrazioni debba essere diminuito di 75 euro ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

Al fine di beneficiare del suddetto “trattamento integrativo della retribuzione”, infatti, è necessario che l’IRPEF lorda, generata dai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dai previsti redditi assimilati, sia superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR.

L’importo di 75 euro rappresenta, infatti, l’incremento della detrazione previsto dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880 a 1.955 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo”, in quanto avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio nei confronti di alcuni contribuenti.

La circ. 2/2024 ha chiarito che tale riduzione di 75 euro deve essere apportata solo alla detrazione

indicata nel primo periodo dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR (1.955 euro) e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera (960 euro e 1.380 euro), che non sono state oggetto di modifica da parte del DLgs. 216/2023.

DETERMINAZIONE DEL “REDDITO COMPLESSIVO”

Sia in relazione alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del TUIR che al “trattamento integrativo della retribuzione”, la circ. 2/2024 ha ribadito che il “reddito complessivo” del contribuente al quale fare riferimento è assunto al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR e che si deve tener conto anche: 

∙ dei redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014;

∙ della quota di agevolazione ACE, di cui all’art. 1 del DL 201/2011.

Quanto all’ACE, infatti, anche se l’art. 5 del DLgs. 216/2023 ha abrogato l’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale, fino a esaurimento dei relativi effetti.

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con il DM 21.2.2024, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state definite le disposizioni attuative della certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23 co. 2 – 5 del DL 73/2022 e DPCM 15.9.2023).

In particolare, il DM 21.2.2024 ha definito:

∙ le modalità e i termini di iscrizione all’Albo dei certificatori;

∙ le modalità informatiche mediante le quali le imprese interessate ad ottenere la certificazione devono inoltrare la relativa richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

∙ le modalità informatiche mediante le quali i certificatori devono inviare la certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo.

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CERTIFICATORI

Le domande di iscrizione all’Albo dei certificatori possono essere inviate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 mediante l’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Strumentazione necessaria

Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti interessati devono essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva, della firma digitale, della carta di identità elettronica (CIE), SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica.

Contenuto della domanda

Nella domanda di iscrizione è necessario dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 e dall’art. 4 del DM 21.2.2024. Tra questi, è richiesto:

∙ il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;

∙ l’aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Versamenti

I soggetti richiedenti devono effettuare il pagamento:

∙ dell’imposta di bollo di 16 euro, esclusivamente a mezzo PagoPa;

∙ della tassa di concessione governativa di 168 euro sul conto corrente postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative”, con codice causale 8617.

Termini

Per il 2024, le domande possono essere presentate dal 21.2.2024 e per un semestre (quindi fino al 21.8.2024). A partire dall’1.1.2025, le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 marzo nonché dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno.

Controlli

Nel 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy verificherà, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti e, nei successivi 15 giorni, disporrà l’iscrizione all’Albo dei certificatori. Dal 2025, la verifica della domanda avverrà entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre previsto per la sua presentazione.

Mantenimento dell’iscrizione

A partire dall’1.1.2025, gli iscritti sono tenuti a comunicare al Ministero delle Imprese e del made in Italy la volontà di rimanere iscritti all’Albo e la sussistenza dei requisiti:

∙ tra il 1° gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno;

∙ tramite le modalità indicate dalla procedura informatica.

In mancanza della suddetta comunicazione si decade dall’iscrizione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Le imprese che intendono avvalersi dalla procedura di certificazione devono inviare un’apposita richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A tal fine, l’impresa deve accedere alla procedura informatica tramite SPID o CIE (o altra modalità indicata nella procedura), compilare la domanda e la scheda progetto e selezionare il soggetto certificatore tra quelli iscritti all’Albo.

È necessario, inoltre, caricare la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore e versare, per ogni certificazione, l’importo di 252 euro a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica.

INVIO DELLA CERTIFICAZIONE

Entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, il certificatore è tenuto a trasmettere la certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la procedura informatica, dandone notizia all’impresa, al fine dello svolgimento dei controlli da parte del Ministero.

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2024

L’INPS, con la circ. 7.2.2024 n. 33, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2023 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 23,70% (prima 23,25%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età. Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

∙ al 25%;

∙ ovvero al 24,70%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).

L’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24,48%. Tale aliquota è ridotta al 24,18% (prima 23,73%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età. Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

∙ al 25,48%;

∙ ovvero al 25,18%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

MINIMALE DI REDDITO PER IL 2024

Il minimale di reddito per il 2024, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.415 euro (prima 17.504 euro).

MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2024

Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: 

∙ a 91.680 euro (prima 86.983 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;

∙ ovvero a 119.650 euro (prima 113.520 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

∙ il 16.5.2024, il 20.8.2024, il 18.11.2024 e il 17.2.2025, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

∙ i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2024 e saldo 2024.

MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – PROROGA DELL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO – CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.2.2024 n. 3, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità introdotte dall’art. 16 co. 2-bis del DL 145/2023 in tema di imposta di registro.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la norma in esame, avendo esteso al 30.6.2024 il termine per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici alle novità introdotte dalla riforma dello sport, ha conseguentemente prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro.

Viene inoltre affermato che sono incluse nel regime di esenzione non solo le modifiche espressamente elencate dall’art. 7 del DLgs. 36/2021, ma anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I del DLgs. 36/2021, concernenti in particolare:

∙ l’esercizio di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali;

∙ la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.

NOTA DI VARIAZIONE – SOGGETTO EMITTENTE – CESSIONARIO O COMMITTENTE – ESCLUSIONE

Con la risposta a interpello 2.2.2024 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta è rimessa esclusivamente al cedente del bene o al prestatore del servizio e non può essere esercitata dal cessionario o dal committente.

EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO

L’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”.

SOGGETTO LEGITTIMATO

La possibilità di procedere autonomamente alla rettifica della fattura è concessa al solo cedente o prestatore e risulta, quindi, “legislativamente preclusa” al cessionario o al committente, anche nell’ipotesi in cui la stessa “risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)”. Il cessionario o committente, se soggetto passivo, laddove dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON RUOLI SCADUTI – ESCLUSIONE

Con la risposta a interpello 28.2.2024 n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”) rende il debitore adempiente e, pertanto, non opera il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all’art. 31 del DL 78/2010.

In base a tale disposizione, la compensazione dei crediti, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Quanto stabilito dalla risposta a interpello 54/2024 opera solamente in relazione ai carichi oggetto della domanda di rottamazione, che non concorrono a formare la soglia dei 1.500 euro che fa scattare il suddetto divieto di compensazione, a partire dalla data di presentazione della domanda e a condizione che essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti.

Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DEI RUOLI

Il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate deve ritenersi applicabile anche alle procedure di “rottamazione dei ruoli” precedenti a quella di cui alla L. 197/2022.

NUOVO DIVIETO DI COMPENSAZIONE DALL’1.7.2024

La non rilevanza dei ruoli oggetto di domanda di rottamazione deve ritenersi estensibile anche al nuovo divieto di compensazione applicabile a decorrere dall’1.7.2024, introdotto dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

15.3.2024Pagamento rate scadutedella “rottamazione-quater” dei ruoliI soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazionequater”), possono effettuare il pagamento tardivo delle rate scadute fino al 28.2.2024, senza che si determini la decadenza dalla definizione.La proroga in esame si applica anche ai soggetti dell’Emilia- Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alle rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024.I suddetti versamenti possono avvenire con un ritardo non superiore a 5 giorni (saranno quindi ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024).In ogni caso, alle restanti rate del piano di rateizzazione rimangono applicabili le scadenze originarie.
15.3.2024Presentazione domande credito d’impostafunzionamento sale cinematograficheLe imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:∙ per richiedere il credito d’imposta relativo ai costidi funzionamento delle sale inerenti all’anno 2023;∙ tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’indirizzo http://doc.cultura.gov.it/.Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
15.3.2024Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:∙ i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;∙ in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.La comunicazione non riguarda:∙ le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;∙ gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.
16.3.2024Certificazioneredditi da lavoroI sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2023:∙ delle somme e valori corrisposti;∙ delle ritenute operate;∙ delle detrazioni d’imposta effettuate;∙ dei contributi previdenziali trattenuti.Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2024”, approvato dall’Agenzia delle Entrate.Se la certificazione relativa al 2023 è già stata consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2023” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2023), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 2024”.
16.3.2024CertificazionedividendiI soggetti che, nel 2023, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione: ∙ dei dividendi corrisposti;∙ delle relative ritenute d’acconto operate.La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).
16.3.2024Altre certificazioniI sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2023, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:∙ delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e alnetto di eventuali deduzioni spettanti;∙ delle ritenute operate.
18.3.2024TrasmissionetelematicaCertificazioni UnicheI sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2023:∙ utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2024”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;∙ nel rispetto delle previste specifiche tecniche.Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):∙ le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;∙ rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.Possono essere inviate dopo il 18.3.2024 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2024 (31.10.2024) le certificazioni contenenti redditi esenti o dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:∙ i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizioabituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014) o ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011);∙ le provvigioni;∙ i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
18.3.2024Trasmissione datierogazioni liberaliLe ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamenteo tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:∙ erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;∙ erogazioni liberali restituite nell’anno 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
18.3.2024Tassa numerazione ebollatura libri e registriLe società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:∙ 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;∙ ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondodi dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.L’importo della tassa prescinde:∙ dal numero dei libri e registri;∙ dalle relative pagine.
18.3.2024Versamentosaldo IVA 2023I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024).Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:∙ entro l’1.7.2024 (poiché il 30.6.2024 cade di domenica), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo;∙ oppure entro il 31.7.2024, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare il versamento del saldo IVA entro il 31.7.2024, senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.La suddetta disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
18.3.2024Versamento IVAmensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:∙ liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2024;∙ versare l’IVA a debito.I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2024, non supera il limite di 100 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
18.3.2024Versamento ritenutee addizionaliI sostituti d’imposta devono versare:∙ le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio2024;∙ le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2024 non supera 100 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenuteoperate nei mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 non è di almeno 500 euro.
18.3.2024Versamento rata acconti imposte da modelloREDDITI PF 2023Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:∙ della terza delle 5 rate mensili di pari importo;∙ con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
25.3.2024Presentazione modelliINTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:∙ relativi al mese di febbraio 2024, in via obbligatoria o facoltativa;∙ mediante trasmissione telematica.I soggetti che, nel mese di febbraio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:∙ i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;∙ mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.3.2024Adesioneal ravvedimentooperoso “speciale”per il periodod’imposta 2022Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.A tali fini, entro il 31.3.2024:∙ deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 4 rate di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo);∙ devono essere rimosse le irregolarità od omissioniravvedute.La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:∙ le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);∙ le violazioni formali.
31.3.2024Modello “EAS”Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:∙ se nell’anno 2023 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;∙ al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.La presentazione deve avvenire:∙ in via telematica;∙ direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.Sono esentati dall’obbligo in esame:∙ gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94co. 4 del DLgs. 117/2017);∙ le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).
2.4.2024Presentazione domande per il “bonus pubblicità”Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:∙ relativa agli investimenti in campagne pubblicitarieesclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati o da effettuare nell’anno 2024;∙ al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2023.
2.4.2024Registrazione contrattidi locazioneLe parti contraenti devono provvedere:∙ alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;∙ al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2024.Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
4.4.2024Trasmissione datierogazioni liberaliGli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:∙ erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;∙ erogazioni liberali restituite nell’anno 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.