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DISCIPLINA APPLICABILE AL REGIME FORFETTARIO – CHIARIMENTI

Con la circ. 5.12.2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. 190/2014. 

Le novità più rilevanti sono costituite, in particolare: 

∙ dall’innalzamento del limite dei ricavi e compensi ai fini dell’applicazione del regime, che a partire dal periodo d’imposta 2023 passa da 65.000,00 a 85.000,00 euro; 

∙ dall’introduzione di una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100.000,00 euro di ricavi o compensi percepiti (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). 

I maggiori dubbi interpretativi si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immediata, che ha effetti sulle imposte sui redditi, sull’IVA e sulle ritenute.

EFFETTI SULLE IMPOSTE DIRETTE 

Dal punto di vista delle imposte dirette, il superamento del limite di 100.000,00 euro provoca la cessazione del regime forfetario per il periodo d’imposta stesso nel quale si verifica detta condizione; a tal fine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la verifica del predetto limite è necessario adottare il criterio di cassa, in linea con i criteri di determinazione del reddito propri del regime forfetario e con il dato letterale della disposizione in commento.

EFFETTI SULL’IVA 

Il verificarsi della causa di decadenza rende dovuta l’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”; secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del fatto che il suddetto co. 71 fa riferimento ai ricavi o compensi “percepiti”, ciò che rileva è l’incasso dei medesimi, e non l’emissione della relativa fattura. 

Di conseguenza: 

∙ la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000,00 euro, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito; 

∙ se l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato; la relativa fattura dovrà inoltre essere integrata, anche se emessa in un momento antecedente all’incasso che causa la fuoriuscita dal regime. 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che deve essere assoggettata ad IVA l’intera operazione che supera la soglia di 100.000,00 euro, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione.

EFFETTI SULLE RITENUTE 

Il superamento della soglia di 100.000,00 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto di cui al titolo III del DPR 600/73; in linea generale, i contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, e non sono tenuti ad operare tali ritenute (salvo il caso in cui si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati). 

In merito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, tenuto conto del fatto che per espressa disposizione normativa le ritenute sono operate all’atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi; diversamente, le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite. 

Per quanto riguarda le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta.

RAGGUAGLIO AD ANNO 

La nuova causa di decadenza immediata ha generato alcuni dubbi anche in merito alla necessità di ragguagliare ad anno il limite di 100.000,00 euro, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno.

In merito, l’Agenzia delle Entrate osserva che la norma richiede espressamente il ragguaglio ad anno relativamente alla soglia degli 85.000,00 euro, ma nulla dice in merito a quella dei 100.000,00 euro; ciò porta a ritenere che il superamento di tale ultima soglia rappresenti “una fattispecie speciale di cessazione dal regime forfetario, da intendersi in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti” (in altre parole, il ragguaglio ad anno nel caso di specie non si applica).

USCITA IN CORSO D’ANNO E RELATIVI ADEMPIMENTI 

La fuoriuscita dal regime forfetario in corso d’anno, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria IRPEF sull’intero periodo d’imposta, porta con sé anche l’obbligo di assolvimento di diversi adempimenti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il superamento del limite di 100.000,00 euro comporta l’istituzione dei registri e delle scritture contabili previsti dal titolo II del DPR 600/73; le operazioni dovranno essere annotate: 

∙ con le modalità e i termini fissati dal citato titolo, se effettuate a decorrere dal momento in cui la soglia in esame è stata superata; 

∙ entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, se effettuate dall’inizio del periodo d’imposta e anteriormente al superamento della soglia in esame. 

Le operazioni che determinano il superamento del limite e quelle successive sono inoltre soggette agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti.

EFFETTI SUI VERSAMENTI 

L’applicazione della tassazione IRPEF ordinaria per l’intero periodo d’imposta ha effetti anche sui versamenti; in particolare: 

∙ le imposte a saldo relative all’anno in cui è stato superato il limite di 100.000,00 euro dovranno essere determinate nella relativa dichiarazione annuale, applicando le norme del TUIR in materia di reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa, e versate entro il termine ordinariamente previsto; 

∙ gli acconti dovranno essere determinati e versati con le modalità ordinarie (metodo storico o metodo previsionale), utilizzando i codici tributo “coerenti con le modalità di determinazione del reddito adottate”. 

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il soggetto fuoriuscito in corso d’anno dal regime forfetario adotta il metodo storico gli acconti devono essere determinati con le modalità proprie del forfetario, e versati con i relativi codici tributo; l’imposta dovrà essere poi determinata con le ordinarie regole IRPEF, versando a saldo quanto effettivamente dovuto.

FRINGE BENEFIT – USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI – APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2024 

CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020 

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/ collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.

CONTRATTI STIPULATI DALL’1.7.2020 

Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall’1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 632 – 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO2). 

Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2024 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali di emissione di anidride carbonica.

FATTURE D’ACQUISTO RICEVUTE – IVA NON DETRATTA – DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA

Con la risposta a interpello 18.12.2023 n. 479, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi della dichiarazione IVA integrativa qualora, per errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto

FATTURE ESCLUSE DALLA DICHIARAZIONE 

Nel caso oggetto di interpello, un soggetto passivo aveva riversato all’Erario l’IVA originariamente detratta mediante le liquidazioni periodiche ed effettuando tale operazione aveva assolto, mediante ravvedimento operoso, la sanzione per indebito esercizio della detrazione. 

Il suddetto soggetto aveva omesso di far confluire, nella dichiarazione IVA per il 2021, l’imposta relativa ad alcune operazioni di acquisto effettuate proprio nel 2021. 

Successivamente, emergeva che alcune fatture (correttamente ricevute e registrate), escluse dalla dichiarazione IVA per il 2021, per le quali era stata versata la sanzione con il ravvedimento, corrispondevano in realtà a operazioni per le quali sarebbe spettato il diritto alla detrazione dell’imposta.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE 

Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il suddetto diritto è sorto. 

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.1.2018 n. 1, il termine iniziale per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide con il momento in cui si realizzano, in capo al cessionario/committente, i due presupposti: 

∙ sostanziale (avvenuta esigibilità dell’imposta); 

∙ formale (possesso di una valida fattura d’acquisto). 

Dal suddetto momento è computato il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione che corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si realizzano entrambi i presupposti sopra riportati. 

L’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa, tramite cui è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggior debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. 

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria riconosce la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente riversata, in quanto è ormai decorso il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno di ricezione delle fatture (nella specie il 2021). Il termine finale di esercizio del suddetto diritto di presentazione della dichiarazione integrativa corrisponde con la decadenza dal potere di accertamento, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. 

L’Agenzia precisa, altresì, che la circostanza che il soggetto passivo abbia usufruito dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione precedente non influenza in alcun modo la procedura sopra descritta e il conseguente recupero dell’imposta non detratta.

ACQUISTI IN SPLIT PAYMENT – IVA VERSATA IN ECCESSO DAL CESSIONARIO – DIRITTO AL RIMBORSO

Con la risposta a interpello 22.12.2023 n. 482, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso da parte di un Comune su operazioni soggette al meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. 

Nel caso specifico, il Comune aveva definito in via transattiva debiti commerciali con alcuni fornitori, ricorrendo al contributo di cui all’art. 1 co. 567-580 della L. 234/2021, e a seguito dei pagamenti aveva versato l’IVA direttamente all’Erario in applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti. 

In mancanza dell’emissione di note di credito da parte dei fornitori, però, l’imposta era stata calcolata non sugli importi effettivamente pagati, bensì su quelli, più elevati, risultanti dalle fatture originarie. 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che: 

∙ l’obbligo di versamento dell’IVA mediante split payment sorge normalmente con il pagamento del corrispettivo (DM 23.1.2015), per cui il Comune avrebbe dovuto versare l’imposta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura;

∙ l’IVA versata in eccesso può essere recuperata presentando istanza di rimborso ex art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, ossia entro due anni dal versamento, posto che il termine annuale di emissione della nota di credito previsto dall’art. 26 co. 3 del DPR 633/72 non è spirato per colpevole inerzia del soggetto passivo (circostanza che escluderebbe il rimborso in parola); nel caso di specie, infatti, le tempistiche e le condizioni di stipula dell’atto transattivo erano stabilite dalla procedura di cui alla L. 234/2021, per cui l’accordo non poteva considerarsi scaturito dalla piena autonomia tra le parti.

RIVALSA IVA – ACCERTAMENTI CON ADESIONE E FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Con la risposta a interpello 22.12.2023 n. 481, l’Agenzia delle Entrate, in materia di esercizio del diritto alla rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, ha chiarito che: 

∙ il cedente può addebitare l’IVA nei confronti del cessionario, anche se il pagamento della medesima all’Erario sia stato effettuato a fronte dell’accertamento con adesione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35, § 2.1) e/o della definizione degli accertamenti con adesione (di cui all’art. 1 co. 179 della L. 197/2022); 

∙ il cedente può addebitare l’IVA nei confronti della società incorporante ove per effetto di una fusione per incorporazione l’originario cessionario/committente (incorporata) sia confluito nella società incorporante.

L’addebito dell’IVA nei confronti del cessionario, ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, mira a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa. Esso ha carattere facoltativo e natura privatistica, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni fra i contribuenti.

MODALITÀ DI RIVALSA 

Il cedente dovrà emettere nei confronti della società incorporante, a seguito del pagamento delle singole rate dell’accertamento con adesione e/o della definizione degli accertamenti con adesione: 

∙ una fattura (con le indicazioni previste dall’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72), che riporti sia l’imponibile che l’imposta e richiami, ove emessa/e, la/e fattura/e originaria/e e gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa (in alternativa, è consentita l’emissione di una nota di variazione in aumento, evidenziante anch’essa imponibile e imposta, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, che richiami la/e fattura/e precedentemente emessa/e); 

∙ una nota di variazione in aumento di sola IVA (ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72), consentita ove vi sia una fattura già emessa, seppur errata/incompleta, cui va fatto riferimento nel nuovo documento emesso per esercitare la rivalsa. 

I suddetti documenti andranno annotati nel registro IVA vendite solo per memoria, in quanto l’imposta recuperata non dovrà essere indicata né nella liquidazione periodica IVA, né nella dichiarazione annuale IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35, § 4.1).

TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE 

L’esercizio del diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente deve avvenire entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al proprio fornitore l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

PRESTAZIONI SANITARIE – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – PROROGA PER IL 2024

L’art. 3 co. 3 del DL 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe”) rinnova, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. 

Nello specifico, il divieto (già previsto per gli anni dal 2019 al 2023) opera:

∙ per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018); 

∙ per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).

Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti. 

Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a committenti diversi dalle persone fisiche. 

Tuttavia, laddove la prestazione sia materialmente eseguita su una persona fisica, ma la fattura sia emessa in formato elettronico nei confronti di un soggetto passivo (ad esempio la fattura emessa da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che si fa carico del pagamento della prestazione), il rispetto della normativa sulla privacy comporta che i nominativi dei pazienti non vadano indicati nel documento (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307; FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

15.1.2024Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: ∙ i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; ∙ in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: ∙ le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; ∙ gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7-7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.1.2024Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: ∙ liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2023; ∙ versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.1.2024Versamento ritenute e addizionaliI sostituti d’imposta devono versare: ∙ le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2023; ∙ le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, anche se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nel mese di dicembre non è di almeno 500,00 euro.
16.1.2024Versamento ritenute sui dividendiI sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: ∙ operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2023; ∙ corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2023.
25.1.2024Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: ∙ relativi al mese di dicembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;∙ ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di dicembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: ∙ i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; ∙ mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.1.2024Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere: ∙ alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; ∙ al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2024. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
31.1.2024Comunicazione spese sanitarieI medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2023, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:∙ al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze; ∙ ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024. Gli infermieri pediatrici iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2023.
31.1.2024Versamento contributo revisori legaliI soggetti che all’1.1.2024 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2024, pari a 35,00 euro.
31.1.2024Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2024Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di: ∙ non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; ∙ non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per “suggellamento”. L’autocertificazione va presentata: ∙ compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;∙ mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121, Torino; ∙ oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). La presentazione dell’autocertificazione: ∙ entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2024, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone; ∙ dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024, ha effetto solo per il secondo semestre 2024.