Scarica la circolare in versione PDF

TITOLARE EFFETTIVO – INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI – CHIARIMENTI 

Il 20.11.2023 sono state pubblicate 14 FAQ, predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), contenenti chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi.

ESCLUSIONE PER SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI 

Viene ribadito come le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità siano le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). Tali obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali. 

PROPRIETÀ INDIRETTA 

Viene confermato come, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi sia una gerarchia dei metodi previsti dalla norma e che la soglia del 25% + 1 rilevi in caso di proprietà sia diretta che indiretta. Di sicura rilevanza in tale contesto è la precisazione secondo cui la soglia in questione vada “considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.”. Ulteriori indicazioni sono fornite per le ipotesi in cui al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (questo è il caso, ad esempio, di una società ad azionariato diffuso o di una cooperativa). In tali circostanze, ove i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente (ovvero con il metodo residuale).

USUFRUTTO E PEGNO 

Nelle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si evidenzia come debbano essere considerati titolari effettivi, rispettivamente, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, “quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea”. Nella fattispecie, invece, dove il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi sia tale soggetto che l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, essendo entrambi beneficiari sostanziali dell’operazione. In tali circostanze, infatti, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile). 

PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI 

Nell’ambito di rapporti od operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, tenendo presente la norma di riferimento che richiede di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva è da individuarsi nel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui lo stesso sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale. Inoltre, viene precisato come il soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria all’apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad es. il professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, il curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore) debba essere identificato come “esecutore”, ovvero come “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”. 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Nel caso in cui il cliente sia una pubblica amministrazione trova applicazione il criterio residuale di cui all’art. 20 co. 5 del DLgs. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo occorrerà, pertanto, verificare gli assetti organizzativi o statutari dell’ente. 

CONTRIBUTI ENERGIA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

In relazione agli aumenti dei costi per l’energia registrati nel 2022, gli enti del Terzo settore e le ONLUS, a prescindere dal settore in cui operano, possono presentare la richiesta per il contributo energia previsto dall’art. 8 co. 2 del DL 144/2022 e dal DPCM 8.2.2023. 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è calcolato: 

∙ sull’incremento dei costi energetici e per gas naturale nei primi tre trimestri dell’anno 2022 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2021; 

∙ applicando una percentuale di riconoscimento determinata in misura variabile tra l’80% (se l’incremento del costo è pari o maggiore del 100%) e il 40% (se l’incremento del costo si colloca tra il 39,99% e il 20%).

Non sono riconosciuti contributi per incrementi inferiori al 20%. Inoltre, l’importo massimo del rimborso per ciascun ente non potrà eccedere in ogni caso 30.000,00 euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande sono trasmesse: 

∙ esclusivamente tramite la piattaforma telematica disponibile sul sito di Invitalia spa (www.invitalia.it), accessibile utilizzando SPID o la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

∙ dalle ore 12.00 dell’8.11.2023 e fino alle ore 12.00 del 12.12.2023. 

Ai fini della compilazione del modulo di richiesta è necessario un indirizzo PEC attivo e intestato al soggetto richiedente in quanto le comunicazioni relative all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica saranno trasmesse esclusivamente via PEC. 

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è concesso ed erogato in base alla percentuale di incremento dei costi, ossia secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto. 

CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Tale contributo è cumulabile sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime “de minimis”. 

CONTROLLI

Sono previsti controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse al contributo, volti ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, pena la revoca delle stesse.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICOALBERGHIERE – DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON DEBITO IVA NON SUSSISTENTE 

Con la risposta a interpello 13.11.2023 n. 460, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di compensare il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 del DL 152/2021, con un debito IVA non sussistente. 

TERMINE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA IN ESAME 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il 31.12.2025. Pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione del credito entro il 31.12.2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso. 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON UN DEBITO IVA INSUSSISTENTE 

Secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile compensare tramite il modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 del DPR 100/98. Tale espediente, sottolinea l’Agenzia, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’“invenzione’’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

CONTRIBUTO PER IL SUPERBONUS AL 90% – EROGAZIONE INTEGRALE 

L’art. 9 co. 3 del DL 18.11.2022 n. 176 (conv. L. 13.1.2023 n. 6) e il DM 31.7.2023 hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che nel periodo dall’1.1.2023 al 31.10.2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi agevolati con il superbonus al 90% e che si trovano in particolari condizioni reddituali. 

L’istanza per accedere al contributo doveva essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo dal 2.10.2023 al 31.10.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648). 

In considerazione del fatto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziate, con il provv. 24.11.2023 n. 411179, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contributo erogato sarà pari al 100% dell’importo richiesto nell’istanza. Il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, il cui IBAN è stato indicato nell’istanza presentata.

NOTE DI VARIAZIONE IVA – DECORRENZA DEL TERMINE – CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2023 n. 471, è intervenuta sul termine di emissione delle note di variazione IVA, come regolato dall’art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021, stabilendo che il dies a quo non coincide con la chiusura del fallimento, ai sensi dell’art. 118 del RD 267/42, quando siano pendenti giudizi che coinvolgono la procedura, ma occorre attenderne l’esito, con l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto. In tale momento si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori. L’infruttuosità della procedura, e quindi il termine di emissione della nota, presuppone, pertanto, la conclusione dei giudizi che investono il fallimento, sebbene ormai terminato. 

NOTE DI VARIAZIONE E INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA 

In base agli orientamenti della prassi, maturati in vigore dell’art. 26 del DPR 633/72 nella formulazione ante DL 73/2021 – ferma la necessaria partecipazione del creditore al concorso – il momento iniziale per l’emissione della nota veniva individuato, in presenza di piano di riparto, a seguito della ripartizione finale dell’attivo (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120) o trascorso il termine per le “osservazioni” dei creditori ex art. 110 del RD 267/42 (C.M. 17.4.2000 n. 77 e risposta a interpello 2.8.2019 n. 328). In assenza del piano di riparto, invece, era necessario guardare alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura ex artt. 119 e 26 del RD 267/42 (ris. 12.10.2001 n. 155 e 16.5.2008 n. 195; cfr. Cass. 27.1.2014 n. 1541). Occorreva, in definitiva, attendere la conclusione della procedura con il decreto ex art. 119 del RD 267/42, che si verifica nelle ipotesi di cui all’art. 118 del RD 267/42. 

CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI 

La chiusura, quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo ai sensi dell’art. 118 co. 1 n. 3) del RD 267/42, non è impedita dalla pendenza dei giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Proprio in relazione a tale ipotesi di chiusura, l’Agenzia delle Entrate, applicando ratione temporis l’art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021 (trattandosi di procedura avviata prima del 26.5.2021), ha ritenuto che la “ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore” (ris. 195/2008) possa verificarsi solo quando si siano conclusi i giudizi pendenti: da tale momento si avrà contezza delle somme distribuite in via definitiva ai creditori. 

NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE 

L’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate ha un’efficacia temporalmente ridotta ed è destinata a operare solo per le procedure avviate prima del 26.5.2021. 

Per le procedure aperte da tale data e regolate dal RD 267/42, ovvero, dal 15.7.2022, dal DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, troverà, invece, applicazione la nuova disciplina dell’art. 26 co. 3-bis lett. a) del DPR 633/72 che anticipa i termini per la variazione IVA dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato. 

A tali fini, secondo l’art. 26 co. 10-bis del DPR 633/72, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (o liquidazione giudiziale ex DLgs. 14/2019) o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Il provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2023 n. 396213 ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, per conformarsi al “nuovo” orientamento in tema di coacervo, accolto dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 19.10.2023 n. 29, adeguandosi a quanto affermato dalla Cassazione. 

ABROGAZIONE DEL COACERVO 

Con la circ. 29/2023, Agenzia delle Entrate, modificando il proprio precedente orientamento, ha ammesso che, nell’ambito dell’imposta sulle successioni, come disciplinata dall’art. 2 co. 47-53 del DL 262/2006, il coacervo (art. 8 del DLgs. 346/90) delle donazioni precedenti deve ritenersi implicitamente abrogato, non essendo compatibile con il sistema di aliquote proporzionali e franchigie fisse oggi applicabile. 

Quindi, non è necessario sommare all’asse ereditario le donazioni precedenti ricevute da eredi e legatari da parte del defunto mentre era in vita: 

∙ né al fine di definire la base imponibile dell’imposta di successione; 

∙ né per determinare le aliquote; 

∙ ma neppure per valutare l’erosione delle franchigie.

ELIMINAZIONE DEL QUADRO ES 

Prendendo atto del nuovo orientamento, il provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2023 n. 396213 ha modificato il modello di dichiarazione di successione, eliminando il quadro ES (“Donazioni e atti a titolo gratuito”), che era dedicato all’indicazione delle donazioni e degli atti a titolo gratuito ricevuti da eredi e legatari, da parte del defunto. 

A seguito dell’abrogazione implicita del coacervo (che, però, non è avvenuta ora, bensì con l’entrata in vigore del DL 262/2006, ma di cui solo ora l’Agenzia delle Entrate ha preso atto), infatti, non vi è motivo per indicare in dichiarazione di successione il valore delle donazioni precedenti. 

In conseguenza dell’eliminazione dell’intero quadro ES, vengono adeguate anche le istruzioni di compilazione del modello e le specifiche tecniche per l’invio telematico.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO IRPEF O IRES – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI – AGGIORNAMENTO 

L’art. 14 co. 1 – 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dall’art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute: 

∙ aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; 

∙ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla G.U. 17.11.2023 n. 269) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.

Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento: 

∙ sostituisce quello approvato dal DPCM 29.7.2019 (pubblicato sulla G.U. 6.9.2019 n. 209);

∙ contiene 11 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 236 a 247); 

∙ può essere soggetto a revisione annuale. 

Abrogazione dell’agevolazione 

L’art. 14 co. 1 – 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (periodo d’imposta 2018, per i soggetti “solari”) e fino alla sua abrogazione prevista dall’art. 102 co. 2 lett. h) dello stesso DLgs. 117/2017, che decorrerà, in base a quanto disposto dal successivo art. 104 co. 2, dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101 co. 10 (non ancora intervenuta). Pertanto, la disciplina in esame è ancora applicabile almeno fino al periodo d’imposta 2023 compreso.

18.12.2023Saldo IMU 2023I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023: ∙ sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023;∙ con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata; Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.
18.12.2023Seconda rata IMU 2023 enti non commercialiGli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2022. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2023 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2024.
18.12.2023Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: ∙ liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2023; ∙ versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
18.12.2023Versamento ritenute e addizionaliI sostituti d’imposta devono versare: ∙ le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2023; ∙ le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.
18.12.2023Versamento acconti da 730/2023In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023, i sostituti d’imposta devono versare: ∙ il secondo o unico acconto, dovuto per il 2023, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; ∙ che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
27.12.2023Versamento acconto IVAI soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2023.
27.12.2023Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: ∙ relativi al mese di novembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa; ∙ mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di novembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: ∙ i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; ∙ mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.12.2023Adeguamento statuti degli enti del Terzo settoreLe ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine: ∙ di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore); ∙ oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.