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OMESSA DICHIARAZIONE – IMPOSTE PAGATE DAL CONTRIBUENTE – DETERMINAZIONE  DELLA SANZIONE 

L’omessa dichiarazione IVA è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute,  con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00  euro. Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo  d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata  e diviene dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Se non sono  dovute imposte la sanzione è da 150,00 a 1.000,00 euro (art. 5 del DLgs. 471/97).  

Mediante la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450 è stato specificato che  qualora il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione  proporzionale va irrogata nonostante le imposte siano state pagate. Lo stesso vale in caso di  dichiarazione presentata dopo i 90 giorni dal termine, considerata omessa dall’art. 2 co. 7 del  DPR 322/98, richiamato dal successivo art. 8 co. 6 in tema di dichiarazione IVA.  

L’unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi una omessa dichiarazione dalla  quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90  giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Comunque gli uffici possono valutare di  applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell’art. 7 co. 4 del DLgs.  472/97. 

DELEGHE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NUOVE  MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.10.2023 n. 373040, ha previsto che ai fini dell’attivazione  delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, sia possibile  l’utilizzo, in assenza della dichiarazione IVA, di ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla  dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno precedente. 

AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI DELEGA E REVOCA 

L’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è  subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella  dichiarazione IVA presentata dal delegante “nell’anno solare antecedente a quello di  conferimento/revoca della delega” (provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241). In  considerazione dell’estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione  di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che comprenderà dal 2024 tutti i  soggetti in regime di franchigia, si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione.  Il provv. 17.10.2023 n. 373040 prevede, pertanto, la modifica del precedente provv. 291241/2018 e l’adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati  essenziali per l’attivazione delle deleghe. 

ELEMENTI DI RISCONTRO PER L’ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE  

Considerato che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA,  gli elementi di riscontro per l’attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei  redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente (reddito lordo complessivo e reddito  soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché ammontare corrispondente al  reddito complessivo). Laddove il soggetto delegante non abbia presentato né una dichiarazione  IVA, né una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente a quello di conferimento o di revoca  delle deleghe, l’invio del modulo potrà essere effettuato secondo una delle modalità alternative  previste dal provv. 291241/2018:  

• presentazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate; 

• utilizzo dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi;  

• trasmissione tramite PEC di un file contenente i dati previsti dal provvedimento. 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – TERMINI PER IL VERSAMENTO – SEMPLIFICAZIONI – CHIARIMENTI 

DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO PER IL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 

La Guida relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche aggiornata contiene un’indicazione  che riguarda le semplificazioni relative ai termini di versamento. L’art. 17 co. 1-bis del DL  124/2019 ha, infatti, previsto che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza  applicazione di interessi e sanzioni:  

• per il primo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo  trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare  per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000,00  euro; 

• per il primo e secondo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al  terzo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 novembre), laddove l’ammontare dell’imposta  da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell’anno  sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro. 

CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI DIFFERITI DEL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE  Nella nuova Guida, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il  pagamento dell’ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al  30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero il “2521”  per il primo trimestre e/o il “2522” per il secondo trimestre. 

CERTIFICAZIONE UNICA – COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DEI “FAMILIARI A CARICO” 

Con la ris. 3.10.2023 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti  d’imposta di indicare nella futura Certificazione Unica 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel  2023 sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire  delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR e indipendentemente dal fatto che  gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto d’imposta nella CU. 

AMBITO APPLICATIVO DEL CHIARIMENTO 

Tale chiarimento rileva in relazione:  

• alla sostituzione, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, delle detrazioni per carichi di  famiglia con l’erogazione dell’assegno unico e universale; ai sensi dell’art. 12 del TUIR, come  modificato dal DLgs. 230/2021, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta limitatamente  ai figli di età pari o superiore a 21 anni;  

• alla determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che  prevedono particolari agevolazioni correlate al carico familiare;  

• alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 del DL 48/2023, ai sensi del quale,  limitatamente al 2023, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite  complessivo di 3.000,00 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori  dipendenti con figli, fiscalmente a carico, ivi comprese le somme erogate o rimborsate ai  medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche; il lavoratore  dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali 

dei figli fiscalmente a carico, anche se non hanno diritto alle detrazioni d’imposta ex art. 12 del  TUIR.  

COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ANCHE IN RELAZIONE AL MODELLO DI CU 2023  Quanto indicato vale anche per le Certificazioni uniche relative al 2023 rilasciate in corso d’anno  a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023. 

COMUNICAZIONE DEI DATI TRA L’INPS E L’AGENZIA DELLE ENTRATE  

Successivamente all’emanazione della ris. 55/2023, l’Agenzia delle Entrate, con la lettera  27.10.2023 n. 386245 inviata al Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha  reso noto che è in via di definizione un accordo con l’INPS in base al quale l’Istituto previdenziale  trasmetterà direttamente all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei figli per i quali è erogato  l’assegno unico e universale. 

Tale scambio di informazioni renderebbe non più obbligatoria l’indicazione nella Certificazione  Unica dei dati dei figli fiscalmente a carico che beneficiano dell’assegno unico e universale.  Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, qualora il sostituto d’imposta disponga di tali  elementi o non abbia particolari difficoltà a reperirli, sarebbe comunque utile acquisirli tramite la  Certificazione Unica al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un  confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS. 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – RATEIZZAZIONE DEL DEBITO IVA – MISURE  PREMIALI 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.10.2023 n. 443, in tema di misure premiali  nella composizione negoziata della crisi ai sensi dagli artt. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019 e 38  del DL 13/2023 conv. L. 41/2023, ha ritenuto legittima, in ragione del co. 1-ter dell’art. 19 del DPR  602/73, la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per  ciascun anno. 

MISURE PREMIALI E RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE  

L’art. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019 contempla una “misura premiale” per l’accesso alla  composizione negoziata in presenza di debiti fiscali, prevedendo, al ricorrere di certe condizioni,  che l’Agenzia delle Entrate possa concedere, su richiesta del debitore sottoscritta anche  dall’esperto, un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a  titolo di imposte non iscritte a ruolo e accessori. L’art. 38 del DL 13/2023 conv. L. 41/2023 ha,  inoltre, esteso la rateazione, nell’ipotesi di cui all’art. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019, fino a 120  rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, che deve essere  rappresentata nell’istanza del debitore, sottoscritta anche dall’esperto. Nei limiti di compatibilità,  trova applicazione anche l’art. 19 del DPR 602/73, ai fini della dilazione del debito fiscale del  contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il co. 1-ter  l’art. 19 del DPR 602/73, in particolare, consente la rateazione del debito (prevista ai precedenti  co. 1 e 1-bis), in luogo di rate costanti, in “rate variabili” di importo crescente per ciascun anno. 

RATE VARIABILI DI IMPORTO CRESCENTE  

Secondo l’Agenzia delle Entrate, alla “misura premiale” di cui al DLgs. 14/2019 può essere  applicato l’art. 19 del DPR 602/73 nei limiti di compatibilità, conseguentemente, in assenza di una  disciplina specifica circa la tipologia di rate (costanti o variabili) ai fini della composizione  negoziata, è possibile chiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili  di importo crescente per ciascun anno, come consentito dal co. 1-ter dell’art. 19 del DPR 602/73.  Resta di competenza dell’ufficio creditore, invece, la determinazione dell’importo delle rate e la  valutazione di un eventuale parametro (nella specie, i flussi derivanti dall’attività), purché il piano  di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.

FATTURAZIONE ELETTRONICA – ERRONEA DUPLICAZIONE DELLE FATTURE – NOTE DI  VARIAZIONE A STORNO DELLE FATTURE GIÀ EMESSE 

Con la risposta a interpello 13.10.2023 n. 447, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se per  una stessa operazione vengono trasmesse due fatture elettroniche al Sistema di Interscambio  (SdI), l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione  di una nota di variazione in diminuzione a storno. L’orientamento risulta conforme a quello già  espresso in passato (risposta a interpello 8.10.2019 n. 395). 

CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguarda una società che si rendeva conto  di avere duplicato l’emissione di fatture elettroniche nei confronti di un cliente non residente, non  avendo revocato l’incarico affidato ad un intermediario. 

STORNO MEDIANTE NOTA DI CREDITO  

Il Sistema di Interscambio effettua alcune verifiche sull’unicità della fattura, scartando i documenti  duplicati. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo si avvalga di intermediari per l’emissione  del documento, il SdI potrebbe non essere in grado di intercettare l’errore di duplicazione a causa  della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. Se le fatture elettroniche si  riferiscono alle medesime operazioni, dopo avere annotato, nel periodo d’imposta corrente, tutti i  duplicati emessi dall’intermediario alla controparte, è possibile stornare gli stessi emettendo una  nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72. La fattispecie in esame può, infatti, essere  ricondotta alle figure “simili” alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione  che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo. Le note di credito possono  essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascuno degli acquirenti, con l’indicazione  degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle  fatture per errato invio tramite SdI”.

NOVEMBRE 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
15.11.2023 Rivalutazione  partecipazioni quotate e  non quotateLe persone fisiche, le società semplici e gli enti non  commerciali, che possiedono all’1.1.2023  partecipazioni non quotate oppure partecipazioni  negoziate in mercati regolamentati o in sistemi  multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito  d’impresa, possono rideterminare il loro costo o  valore fiscale di acquisto:  
• facendo redigere e asseverare un’apposita perizia  di stima da parte di un professionista abilitato, se si  tratta di partecipazioni non quotate; 
• oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in  mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione, assumendo il loro valore normale  determinato in base alla media aritmetica dei prezzi  rilevati nel mese di dicembre 2022;  
• versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta,  pari al 16% sia per le partecipazioni quotate che per  quelle non quotate, oppure la prima di tre rate  annuali di pari importo.
15.11.2023 Rivalutazione terreni Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non  commerciali, che possiedono terreni agricoli o  edificabili all’1.1.2023, al di fuori dell’ambito  d’impresa, possono rideterminare il loro costo o  valore fiscale di acquisto: 
• facendo redigere e asseverare un’apposita perizia  di stima da parte di un professionista abilitato; 
• versando il totale dell’imposta sostitutiva del 16%  dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari  importo.
15.11.2023 Rivalutazione  all’1.1.2022 delle  partecipazioni non  quotate o dei terreniLe persone fisiche, le società semplici e gli enti non  commerciali, che hanno rideterminato il costo o  valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non  quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2022, con  versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%,  devono versare la seconda delle tre rate annuali  dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3%  annuo a decorrere dal 16.11.2022.
16.11.2023 Utilizzo dei crediti  d’imposta energia  elettrica e gas relativi al  primo e secondo  trimestre 2023Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per  l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi  al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio  a giugno 2023), oppure i soggetti a cui tali crediti  d’imposta sono stati ceduti, entro il 16.11.2023  devono utilizzarli esclusivamente in compensazione  nel modello F24, presentato tramite i servizi  telematici dell’Agenzia delle Entrate.
16.11.2023 Versamento rate  imposte e contributiI soggetti titolari di partita IVA devono versare, con  applicazione dei previsti interessi, in relazione ai  saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti  dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023: 
• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro  il 30.6.2023; 
• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro  il 20.7.2023 o il 31.7.2023;  
• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro  il 30.8.2023.
16.11.2023 Versamento ritenute e  addizionaliI sostituti d’imposta devono versare:  
• le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre  2023;  
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre  2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.  Il condominio che corrisponde corrispettivi per  appalti di opere o servizi può non effettuare il  versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del  DPR 600/73, entro il termine in esame, se  l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei  mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre  2023 non è di almeno 500,00 euro.
16.11.2023 Versamento IVA  mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile  devono:  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2023; • versare l’IVA a debito.  I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a  terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle  Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far  riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo  mese precedente.  È possibile il versamento trimestrale, senza  applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad  operazioni derivanti da contratti di subfornitura,  qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito  un termine successivo alla consegna del bene o alla  comunicazione dell’avvenuta esecuzione della  prestazione di servizi.
16.11.2023 Versamento IVA terzo  trimestre 2023I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale  trimestrale devono:  
• liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre  2023;  
• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione  dell’1% a titolo di interessi.
16.11.2023 Contributi INPS  artigiani e commerciantiI soggetti iscritti alla Gestione artigiani o  commercianti dell’INPS devono effettuare il  versamento della terza rata dei contributi  previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d.  “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2023. Le  informazioni per il versamento della contribuzione  dovuta possono essere prelevate dal Cassetto  previdenziale per artigiani e commercianti,  attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
27.11.2023 Presentazione modelli  INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni  intracomunitarie presentano all’Agenzia delle  Entrate i modelli INTRASTAT: 
• relativi al mese di ottobre 2023, in via obbligatoria  o facoltativa;  
• mediante trasmissione telematica.  I soggetti che, nel mese di ottobre 2023, hanno  superato la soglia per la presentazione trimestrale  dei modelli INTRASTAT presentano:  
• i modelli relativi al mese di ottobre 2023,  appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o  facoltativa;  
• mediante trasmissione telematica.  Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati  i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste  ulteriori semplificazioni per la presentazione dei  modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli  elenchi relativi al 2022.
28.11.2023 Regolarizzazione  versamento imposte da  modelli REDDITI 2023  e IRAP 2023I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente  con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti  versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022  o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI  2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con  la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2023,  possono regolarizzare le violazioni applicando la  sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.  Successivamente alla scadenza in esame, il  ravvedimento:  
• va effettuato entro il 30.11.2024;  
• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del  3,75%, oltre agli interessi legali. S e entro il 30.8.2023 non è stato effettuato alcun  versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 
• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del  31.7.2023, per il versamento senza la  maggiorazione dello 0,4%;  
• entro il 30.11.2024;  
• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli  interessi legali.
30.11.2023 Trasmissione  telematica delle  dichiarazioniLe persone fisiche, le società di persone e i soggetti  equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta  coincidente con l’anno solare devono presentare in  via telematica, direttamente o avvalendosi degli  intermediari abilitati:  
• il modello REDDITI 2023;  
• il modello IRAP 2023 (se soggetti passivi IRAP).
30.11.2023 Trasmissione  telematica di alcuni  quadri del modello  REDDITI PF 2023Le persone fisiche che hanno presentato il modello  730/2023 devono presentare in via telematica: 
• alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT,  RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non  sono previsti dal modello 730/2023; il quadro AC del  modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato  se non è già stato compilato il quadro K del modello  730/2023; 
• direttamente o avvalendosi degli intermediari  abilitati.
30.11.2023 Presentazione schede  2-5-8 per mille IRPEFLe persone fisiche esonerate dall’obbligo di  presentazione della dichiarazione dei redditi  possono presentare le schede per la destinazione: 
• del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico; 
• del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non  commerciali, degli enti della ricerca scientifica e  dell’università e degli enti della ricerca sanitaria; 
• dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione  religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità  di interesse sociale o umanitario. La presentazione  può avvenire:  
• direttamente in via telematica, o avvalendosi degli  intermediari abilitati; 
• oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
30.11.2023 Versamento acconti  imposte da modello  REDDITI PF 2023Le persone fisiche devono effettuare il versamento  del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno  2023, relativo:  
• all’IRPEF;  
• alla cedolare secca sulle locazioni; 
• all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d.  “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011; 
• all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i  contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex  L. 190/2014;  
• all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi  derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni; 
• all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero); 
• all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie  all’estero);  
• all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il  materiale pornografico e di incitamento alla violenza  (c.d. “tassa etica” o “pornotax”).  Tali versamenti non possono essere rateizzati. L’art.  4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le  persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022,  dichiarano ricavi o compensi non superiori a  170.000,00 euro, possono effettuare il versamento  della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in  base alla dichiarazione dei redditi:  
• entro il 16.1.2024, in unica soluzione;  
• oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il  giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,  aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla  prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4%  annuo (0,33% mensile).
30.11.2023 Versamento acconti  contributi INPS da  modello REDDITI PF  2023Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o  commercianti dell’INPS devono effettuare il  versamento del secondo acconto dei contributi  dovuti per l’anno 2023, calcolati sul reddito  d’impresa dichiarato per l’anno 2022, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2023, nei limiti  del previsto massimale.  Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata  INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi,  devono effettuare il versamento del secondo  acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, pari al  40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo  dichiarato per l’anno 2022, nei limiti del previsto  massimale.  Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2023 Versamento acconti  imposte da modelli  REDDITI SC ed ENC  2023I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente  con l’anno solare, devono effettuare il versamento  del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno  2023, relativo:  
• all’IRES;  
• alla maggiorazione IRES prevista per le società “di  comodo”;  
• all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti  creditizi e finanziari;  
• all’addizionale IRES sul reddito riguardante il  materiale pornografico e di incitamento alla violenza  (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);  
• all’IVIE, per gli enti non commerciali che  possiedono immobili all’estero;  
• all’IVAFE, per gli enti non commerciali che  detengono attività finanziarie all’estero.  Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2023 Versamento acconti  IRAPLe società di persone e i soggetti equiparati e i  soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con  l’anno solare devono effettuare il versamento del  secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno  2023.  Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2023 Versamento imposta di  bollo fatture  elettronicheI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia,  devono versare l’imposta di bollo dovuta per le  fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio settembre 2023.  L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito  dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto  dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del  portale “Fatture e Corrispettivi”.  Entro il termine in esame occorre versare anche  l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e  aprile-giugno 2023, qualora complessivamente di  importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata  in precedenza.
30.11.2023 Trasmissione dati  liquidazioni periodiche  IVAI soggetti passivi IVA, non esonerati  dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla  presentazione della dichiarazione IVA annuale,  devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:  
• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al  trimestre luglio-settembre 2023; 
• in via telematica, direttamente o tramite un  intermediario abilitato.  I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo  per ciascun trimestre; quelli mensili, invece,  presentano più moduli, uno per ogni liquidazione  mensile effettuata nel trimestre.