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OMESSA DICHIARAZIONE – IMPOSTE PAGATE DAL CONTRIBUENTE – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
L’omessa dichiarazione IVA è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro. Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata e diviene dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150,00 a 1.000,00 euro (art. 5 del DLgs. 471/97).
Mediante la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450 è stato specificato che qualora il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione proporzionale va irrogata nonostante le imposte siano state pagate. Lo stesso vale in caso di dichiarazione presentata dopo i 90 giorni dal termine, considerata omessa dall’art. 2 co. 7 del DPR 322/98, richiamato dal successivo art. 8 co. 6 in tema di dichiarazione IVA.
L’unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi una omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Comunque gli uffici possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell’art. 7 co. 4 del DLgs. 472/97.
DELEGHE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – NUOVE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.10.2023 n. 373040, ha previsto che ai fini dell’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, sia possibile l’utilizzo, in assenza della dichiarazione IVA, di ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno precedente.
AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI DELEGA E REVOCA
L’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante “nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega” (provv. Agenzia delle Entrate 5.11.2018 n. 291241). In considerazione dell’estensione del perimetro degli operatori economici obbligati alla trasmissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che comprenderà dal 2024 tutti i soggetti in regime di franchigia, si è reso necessario un aggiornamento del sistema di attivazione. Il provv. 17.10.2023 n. 373040 prevede, pertanto, la modifica del precedente provv. 291241/2018 e l’adeguamento delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.
ELEMENTI DI RISCONTRO PER L’ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE
Considerato che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, gli elementi di riscontro per l’attivazione delle deleghe verranno desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente (reddito lordo complessivo e reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché ammontare corrispondente al reddito complessivo). Laddove il soggetto delegante non abbia presentato né una dichiarazione IVA, né una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente a quello di conferimento o di revoca delle deleghe, l’invio del modulo potrà essere effettuato secondo una delle modalità alternative previste dal provv. 291241/2018:
• presentazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
• utilizzo dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi;
• trasmissione tramite PEC di un file contenente i dati previsti dal provvedimento.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – TERMINI PER IL VERSAMENTO – SEMPLIFICAZIONI – CHIARIMENTI
DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO PER IL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE
La Guida relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche aggiornata contiene un’indicazione che riguarda le semplificazioni relative ai termini di versamento. L’art. 17 co. 1-bis del DL 124/2019 ha, infatti, previsto che il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
• per il primo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000,00 euro;
• per il primo e secondo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 novembre), laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell’anno sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro.
CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI DIFFERITI DEL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE Nella nuova Guida, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero il “2521” per il primo trimestre e/o il “2522” per il secondo trimestre.
CERTIFICAZIONE UNICA – COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DEI “FAMILIARI A CARICO”
Con la ris. 3.10.2023 n. 55, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d’imposta di indicare nella futura Certificazione Unica 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto d’imposta nella CU.
AMBITO APPLICATIVO DEL CHIARIMENTO
Tale chiarimento rileva in relazione:
• alla sostituzione, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, delle detrazioni per carichi di famiglia con l’erogazione dell’assegno unico e universale; ai sensi dell’art. 12 del TUIR, come modificato dal DLgs. 230/2021, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
• alla determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico familiare;
• alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 del DL 48/2023, ai sensi del quale, limitatamente al 2023, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, fiscalmente a carico, ivi comprese le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche; il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali
dei figli fiscalmente a carico, anche se non hanno diritto alle detrazioni d’imposta ex art. 12 del TUIR.
COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ANCHE IN RELAZIONE AL MODELLO DI CU 2023 Quanto indicato vale anche per le Certificazioni uniche relative al 2023 rilasciate in corso d’anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023.
COMUNICAZIONE DEI DATI TRA L’INPS E L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Successivamente all’emanazione della ris. 55/2023, l’Agenzia delle Entrate, con la lettera 27.10.2023 n. 386245 inviata al Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha reso noto che è in via di definizione un accordo con l’INPS in base al quale l’Istituto previdenziale trasmetterà direttamente all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei figli per i quali è erogato l’assegno unico e universale.
Tale scambio di informazioni renderebbe non più obbligatoria l’indicazione nella Certificazione Unica dei dati dei figli fiscalmente a carico che beneficiano dell’assegno unico e universale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, qualora il sostituto d’imposta disponga di tali elementi o non abbia particolari difficoltà a reperirli, sarebbe comunque utile acquisirli tramite la Certificazione Unica al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – RATEIZZAZIONE DEL DEBITO IVA – MISURE PREMIALI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.10.2023 n. 443, in tema di misure premiali nella composizione negoziata della crisi ai sensi dagli artt. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019 e 38 del DL 13/2023 conv. L. 41/2023, ha ritenuto legittima, in ragione del co. 1-ter dell’art. 19 del DPR 602/73, la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
MISURE PREMIALI E RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE
L’art. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019 contempla una “misura premiale” per l’accesso alla composizione negoziata in presenza di debiti fiscali, prevedendo, al ricorrere di certe condizioni, che l’Agenzia delle Entrate possa concedere, su richiesta del debitore sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte non iscritte a ruolo e accessori. L’art. 38 del DL 13/2023 conv. L. 41/2023 ha, inoltre, esteso la rateazione, nell’ipotesi di cui all’art. 25-bis co. 4 del DLgs. 14/2019, fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, che deve essere rappresentata nell’istanza del debitore, sottoscritta anche dall’esperto. Nei limiti di compatibilità, trova applicazione anche l’art. 19 del DPR 602/73, ai fini della dilazione del debito fiscale del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il co. 1-ter l’art. 19 del DPR 602/73, in particolare, consente la rateazione del debito (prevista ai precedenti co. 1 e 1-bis), in luogo di rate costanti, in “rate variabili” di importo crescente per ciascun anno.
RATE VARIABILI DI IMPORTO CRESCENTE
Secondo l’Agenzia delle Entrate, alla “misura premiale” di cui al DLgs. 14/2019 può essere applicato l’art. 19 del DPR 602/73 nei limiti di compatibilità, conseguentemente, in assenza di una disciplina specifica circa la tipologia di rate (costanti o variabili) ai fini della composizione negoziata, è possibile chiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come consentito dal co. 1-ter dell’art. 19 del DPR 602/73. Resta di competenza dell’ufficio creditore, invece, la determinazione dell’importo delle rate e la valutazione di un eventuale parametro (nella specie, i flussi derivanti dall’attività), purché il piano di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.
FATTURAZIONE ELETTRONICA – ERRONEA DUPLICAZIONE DELLE FATTURE – NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DELLE FATTURE GIÀ EMESSE
Con la risposta a interpello 13.10.2023 n. 447, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se per una stessa operazione vengono trasmesse due fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno. L’orientamento risulta conforme a quello già espresso in passato (risposta a interpello 8.10.2019 n. 395).
CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguarda una società che si rendeva conto di avere duplicato l’emissione di fatture elettroniche nei confronti di un cliente non residente, non avendo revocato l’incarico affidato ad un intermediario.
STORNO MEDIANTE NOTA DI CREDITO
Il Sistema di Interscambio effettua alcune verifiche sull’unicità della fattura, scartando i documenti duplicati. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo si avvalga di intermediari per l’emissione del documento, il SdI potrebbe non essere in grado di intercettare l’errore di duplicazione a causa della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. Se le fatture elettroniche si riferiscono alle medesime operazioni, dopo avere annotato, nel periodo d’imposta corrente, tutti i duplicati emessi dall’intermediario alla controparte, è possibile stornare gli stessi emettendo una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72. La fattispecie in esame può, infatti, essere ricondotta alle figure “simili” alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo. Le note di credito possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascuno degli acquirenti, con l’indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.
NOVEMBRE 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.11.2023 | Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2023 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate; • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022; • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
15.11.2023 | Rivalutazione terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2023, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
15.11.2023 | Rivalutazione all’1.1.2022 delle partecipazioni non quotate o dei terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2022, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2022. |
16.11.2023 | Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 16.11.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
16.11.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023: • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2023. |
16.11.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
16.11.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2023; • versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.11.2023 | Versamento IVA terzo trimestre 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2023; • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. |
16.11.2023 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2023. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
27.11.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di ottobre 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi al mese di ottobre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
28.11.2023 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.11.2024; • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. S e entro il 30.8.2023 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 31.7.2023, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 30.11.2024; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. |
30.11.2023 | Trasmissione telematica delle dichiarazioni | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2023; • il modello IRAP 2023 (se soggetti passivi IRAP). |
30.11.2023 | Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023; il quadro AC del modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2023; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
30.11.2023 | Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF | Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: • del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario. La presentazione può avvenire: • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale. |
30.11.2023 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo: • all’IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011; • all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni; • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero); • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero); • all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”). Tali versamenti non possono essere rateizzati. L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi: • entro il 16.1.2024, in unica soluzione; • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile). |
30.11.2023 | Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2022, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2023 | Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2023 | I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo: • all’IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”; • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”); • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero; • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2023 | Versamento acconti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2023. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
30.11.2023 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio settembre 2023. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza. |
30.11.2023 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2023; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |