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In base a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio D.lgs 25 maggio 2017, n 90 a breve le società di capitale, i trust e le persone giuridiche private saranno chiamate a comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui scatta il termine di 60 giorni per l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati.
Il termine decorre dalla data di pubblicazione di questo decreto in Gazzetta Ufficiale e termina, pertanto, il giorno 11 dicembre 2023.
Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 – emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio – il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o
ne è beneficiaria.
I soggetti obbligati ad assolvere l’adempimento sono: le imprese dotate di personalità giuridica, anche se costituite in forma consortile, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’applicativo DIRE, con la presentazione di una pratica sottoscritta digitalmente, da almeno un amministratore dell’impresa, dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, dal fiduciario, nel caso dei Trust; dai liquidatori, dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.
Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione del titolare effettivo. Solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono solo provvedere alla trasmissione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella distinta di accompagnamento ai fini della domiciliazione.
Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data del 10 ottobre 2023, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei
rispettivi registri.
Una volta iscritte nelle due sezioni appositamente create nel Registro delle Imprese , le informazioni sul Titolare Effettivo saranno consultabili secondo diverse modalità e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa, ossia: autorità, oggetti obbligati a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, altri soggetti privati per i quali la conoscenza della titolarità effettiva si rende necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata.
Le eventuali variazioni dei dati relativi al titolare effettivo che risultano già iscritti nel registro delle imprese devono essere comunicate entro il termine di 30 giorni dalla variazione.
Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c.