Novità di Giugno 2022

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GIUGNO 2022

1 Superbonus del 110% – Ulteriori chiarimenti 3

2 Opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo relative alle detrazioni edilizie – Disposizioni attuative – Modifiche 4

3 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – Comunicazione della cessione – Disposizioni attuative 5

4 Modalità di annullamento degli avvisi bonari relativi al saldo IRAP 2019 6

5 Comunicazioni di anomalie nei dati ISA per il triennio 2018-2020 7

6 Autotrasportatori – Deduzione forfetaria per spese non documentate – Misura per il periodo d’imposta 2021 8

7 Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei marchi e dell’avviamento – Istituzione del codice tributo 8

8 Rinuncia dei soci ai crediti da leasing finanziari – Rilevanza ai fini ACE 9

9 Imprese agricole – Attività di produzione e vendita di energia fotovoltaica – Chiarimenti 9

10 Inapplicabilità della ritenuta sulle provvigioni per rapporti diversi da quelli previsti

dalla legge 10

11 Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti – Regime fiscale 11

12 Crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale – Chiarimenti – Istituzione del codice tributo

per le imprese gasivore per il primo trimestre 2022 12

13 Credito d’imposta relativo agli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti – Utilizzo

in compensazione 12

14 Credito d’imposta per i settori tessile e moda – Percentuale fruibile con riferimento al 2021 13

15 Credito d’imposta per l’attività fisica adattata – Disposizioni attuative 13

16 Credito d’imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili –

Disposizioni attuative 14

17 Credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi – Utilizzo in compensazione – Istituzione del codice tributo 15

18 Zone franche urbane (ZFU) – Agevolazioni a favore di imprese e professionisti localizzati

nella ZFU del Centro Italia colpita dal sisma del 2016 – Istituzione del codice tributo 15

19 Credito d’imposta per le Zone economiche speciali (ZES) – Chiarimenti 16

20 Credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) e

nei Comuni terremotati del Centro Italia – Aggiornamento del modello di comunicazione 16

21 Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, “4.0”, “green” e “Sud” – Disposizioni attuative 17

22 Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Determinazione dell’ammontare spettante 17

23 Bonus investimenti – Momento di effettuazione degli investimenti in beni complessi

con diverse ed autonome acquisizioni 18

24 Contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti – Compilazione del quadro RR

del modello REDDITI PF 2022 – Chiarimenti 18

25 Strumenti di pagamento elettronico – Comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate – Provvedimento attuativo 18

26 Linee Guida per la raccolta fondi degli enti del Terzo settore 19

27 Dichiarazione IVA integrativa – Posticipazione dei termini di accertamento – Irrilevanza 19

28 Compensazione dei crediti IVA trasferiti al gruppo – Prestazione della garanzia 

– Franchigia …………………………………………………………………………… 20

LUGLIO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 21

1SUPERBONUS DEL 110% – ULTERIORI CHIARIMENTI
In materia di superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23 ha riorganizzato per materia molti dei chiarimenti precedentemente forniti nell’ambito di risposte a interpello su specifiche questioni o di altre circolari.Il documento, in particolare, si sofferma sui seguenti aspetti inerenti il superbonus:i soggetti beneficiari, siano essi proprietari o detentori degli immobili, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, associazioni e società sportive dilettantistiche, comunità energetiche rinnovabili o amministrazioni ed enti pubblici;gli edifici interessati dagli interventi;le tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione;le spese ammesse alla detrazione.
Conclude l’analisi un riepilogo della disciplina delle opzioni per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (che non tiene conto però delle novità introdotte, da ultimo, dal DL 50/2022 – c.d. DL “Aiuti” – oggetto di chiarimenti nella circ. 27.5.2022 n. 19), nonché degli adempimenti necessari al fine di beneficiare del superbonus (visto di conformità e asseverazioni), compresi quelli da espletare in presenza di un general contractor.
Di seguito vengono riassunti i principali nuovi chiarimenti contenuti nella circ. 23/2022.
1.1SOGGETTI BENEFICIARI – CONDUTTORE DI UN IMMOBILE LOCATO DA UNA SOCIETÀSecondo la circ. 23/2022 è precluso l’accesso al superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 al detentore dell’immobile oggetto degli interventi che sia socio della società commerciale che possiede l’immobile (e che glielo concede in locazione o in comodato), in quanto tale immobile:rientra tra i beni patrimoniali della società;o, comunque, ne costituisce al contempo l’oggetto dell’attività imprenditoriale.
La detrazione, quindi, non compete:ai soci di una società a responsabilità limitata per gli interventi su immobili della società detenuti dai soci stessi, anche sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione o di comodato), in quanto l’immobile è un bene patrimoniale della società;ai soci di una società commerciale che esercita l’attività di gestione immobiliare per gli interventi realizzati su immobili detenuti dagli stessi soci (anche sulla base di un titolo idoneo), in quanto gli immobili rientrano tra i beni patrimoniali della società o, comunque, ne costituiscono l’oggetto dell’attività imprenditoriale.
In applicazione di un criterio “oggettivo” che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile, inoltre, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile (proprietario, possessore o detentore), il superbonus:non spetta al proprietario persona fisica di un immobile “residenziale” affittato ad una società che lo utilizza per la propria attività;spetta al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di una società.
1.2INTERVENTI AGEVOLATILa detrazione nella misura elevata al 110% può competere a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, diversi dai precedenti, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”).Ai fini della spettanza del superbonus è irrilevante che le spese per gli interventi “trainati” siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi “trainanti”.
1.3INTERVENTI EFFETTUATI DA ONLUS, ODV O APSIl co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 reca alcune disposizioni “integrative” per il calcolo dei tetti massimi di spese ammesse alla detrazione del 110%, con riguardo a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati di cui ai precedenti co. 1 – 8, quando il soggetto che effettua gli interventi è una ONLUS, una organizzazione di volontariato (ODV) o una associazione di promozione sociale (APS), di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, che sia anche in possesso di determinati requisiti.La circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23 (§ 1.4) ha affermato che, ai fini dell’applicazione di tali regole particolari di calcolo dei tetti massimi di spese agevolate, rileva la destinazione d’uso (e la conseguente categoria di inquadramento catastale) risultante all’inizio dei lavori e non alla fine.Così, ad esempio, un immobile accatastato nella categoria D/8, che al termine dei lavori rientra nella categoria catastale B/2, non potrebbe rientrare nell’ambito applicativo del co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
1.4IMMOBILI AD USO PROMISCUOQualora siano realizzati interventi “trainanti” o “trainati” ammessi al superbonus, su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spetta limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.Tale limitazione sussiste anche nel caso in cui le spese siano sostenute dal coniuge del soggetto che adibisce l’immobile ad uso promiscuo, perché ciò che conta non è che le spese siano sostenute da un soggetto che utilizza l’immobile in modo promiscuo, ma che le spese siano sostenute in relazione ad un immobile oggetto di uso promiscuo.
2OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO SUL CORRISPETTIVO RELATIVE ALLE DETRAZIONI EDILIZIE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – MODIFICHE 
Il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205 ha modificato le disposizioni di attuazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o di c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle detrazioni edilizie, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, recate dal precedente provv. 3.2.2022 n. 35873.Le modifiche recepiscono le novità normative che hanno interessato la disciplina regolante tali opzioni.
2.1ULTERIORI CESSIONI DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE E SOGGETTI QUALIFICATITra le modifiche delle disposizioni attuative, viene recepita la possibilità (prevista dell’art. 28 del DL 4/2022, conv. L. 25/2022) di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti (successive alla prima) a favore dei seguenti soggetti “qualificati”:banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.
Se la comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 è avvenuta entro il 16.2.2022:il primo cessionario può cedere il credito nei confronti di chiunque; successivamente, possono avere luogo due ulteriori cessioni a favore dei soggetti “qualificati”. 
Se le cessioni del credito successive alla prima sono state comunicate tramite la piattaforma entro il 16.2.2022: il cessionario titolare del credito in tale data può cedere il credito nei confronti di chiunque; successivamente, possono avere luogo due ulteriori cessioni a favore dei soggetti “qualificati”.
2.2DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITIQuale ulteriore novità normativa recepita nelle modifiche della disciplina di attuazione, il medesimo art. 28 del DL 4/2022 (come convertito dalla L. 25/2022) ha disposto il divieto, per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni comunicate dall’1.5.2022, di formare oggetto di cessioni parziali successive alla prima. A tal fine, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.Il divieto di cessione parziale dei crediti ex art. 121 co. 1-quater del DL 34/2020: deve intendersi riferito alle singole rate annuali in cui è stato suddiviso (in fase di caricamento sulla piattaforma) il credito ceduto dal titolare della detrazione (così la FAQ Agenzia delle Entrate 19.5.2022); non si applica ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate entro il 30.4.2022, comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13.5.2022, come previsto dalla ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. 21.
Per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni comunicate dall’1.5.2022 è inoltre necessario comunicare preventivamente, tramite la piattaforma di cessione, con riferimento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione.
2.3CESSIONE “FINALE” DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DI BANCHE E SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO L’art. 14 del DL 50/2022 ha previsto, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”, la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’Albo ex art. 64 del DLgs. 385/93, di effettuare una cessione del credito:a favore di cessionari che siano correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario);purché tali correntisti rientrino nel novero dei clienti professionali privati di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98.
Nel provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205 viene precisato che le funzionalità della piattaforma di cessione crediti per comunicare dette cessioni saranno disponibili dal 15.7.2022.
2.4TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE Con riferimento ai termini di trasmissione della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205 dispone che: tali comunicazioni devono essere inviate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;le predette comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
3CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI energia elettrica e gas – comunicazione della cessione – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, sono state definite le modalità attuative della cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
3.1AMBITO DI APPLICAZIONELe disposizioni del provvedimento in esame riguardano i crediti:a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per il primo trimestre 2022 (art. 15 del DL 4/2022) e al 25% per il secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 17/2022);a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 10% delle spese sostenute per il primo trimestre 2022 (art. 15.1 del DL 4/2022) e al 25% per il secondo trimestre 2022 (art. 5 del DL 17/2022);a favore delle imprese non energivore, pari al 15% delle spese sostenute per il secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022);a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute per il secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute per il primo trimestre 2022 (art. 18 del DL 21/2022).
3.2MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONELa cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate:dal 7.7.2022 al 21.12.2022;dal soggetto che appone il visto di conformità, ove richiesto; in alternativa, direttamente dal beneficiario o tramite intermediari abilitati;mediante l’apposito modello approvato con il presente provvedimento;utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Per ciascun credito d’imposta il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare dello stesso.
A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a causa del mancato rispetto delle disposizioni e delle specifiche tecniche.
La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta e, sempre nello stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.
3.3UTILIZZO DA PARTE DEI CESSIONARI I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:entro il 31.12.2022;esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Ente, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.Accettazione dei cessionariI cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).

3.4

ULTERIORI CESSIONI A SOGGETTI QUALIFICATILe comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d’inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la “Piattaforma cessione crediti”.
4MODALITÀ DI ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL SALDO IRAP 2019
Con la nota informativa 30.6.2022 n. 58, il CNDCEC ha reso nota la procedura per ottenere l’annullamento degli avvisi bonari che stanno pervenendo ai contribuenti che, in applicazione dell’art. 24 del DL 34/2020, hanno omesso il pagamento del saldo IRAP relativo al 2019.
4.1NORMA DI RIFERIMENTOAi sensi dell’art. 24 del DL 34/2020, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, assicurazioni e Pubbliche Amministrazioni) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”) erano esclusi dall’obbligo di versamento: del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i “solari”).
4.2IRREGOLARITÀ OGGETTO DI CONTESTAZIONELa Direzione Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate, interpellata dal medesimo CNDCEC, ha affermato che l’invio delle comunicazioni di irregolarità è dovuto al mancato adeguamento, da parte dei contribuenti interessati, alle indicazioni rese dalla stessa Agenzia con la circ. 20.8.2020 n. 25 e la ris. 29.9.2021 n. 58.In particolare, con il primo documento di prassi, era stato precisato che, ai fini della fruizione dell’incentivo in esame, occorreva compilare la sezione XVIII (“Aiuti di Stato”) del quadro IS del modello IRAP 2020, per verificare il rispetto della normativa comunitaria.A ben vedere, le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2020 nulla disponevano in merito all’adempimento, ma ciò solo perché l’approvazione del modello e delle relative istruzioni, nonché delle specifiche tecniche, era intervenuta anteriormente all’emanazione dell’art. 24 del DL 34/2020.Le istruzioni specificavano comunque che l’indicazione degli aiuti di Stato nell’apposita sezione era “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”, allo scopo di consentirne la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.Tale impostazione è stata ribadita anche dalla citata ris. 58/2021, nella quale è stato altresì chiarito che l’omessa compilazione del suddetto prospetto era sanabile tramite la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro prevista per la dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97), potendo peraltro fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere.
4.3MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONEGli uffici, in sede di assistenza tramite il canale CIVIS, per poter sanare la posizione riconosciuta “irregolare” verificano la presenza della dichiarazione integrativa con l’esposizione dei dati nel quadro IS, originariamente omesso. In assenza della dichiarazione integrativa, l’esito della lavorazione CIVIS è negativo.Per rimediare all’irregolarità, il contribuente deve quindi:presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando il quadro IS sezione “Aiuti di Stato” secondo le precisazioni rese dai citati documenti di prassi;dopo aver trasmesso telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, utilizzando la funzionalità che si attiva all’interno dell’area CIVIS, nella sezione “Consultazione delle richieste”, successivamente alla chiusura della pratica CIVIS.
Nell’istanza andrà comunicata l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L’ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l’esito all’utente.
5COMUNICAZIONI DI ANOMALIE NEI DATI ISA PER IL TRIENNIO 2018-2020
Il provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2022 n. 237932 ha definito le modalità con cui sono rese disponibili ai contribuenti:le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni.
5.1MODALITÀ DI COMUNICAZIONELe comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
5.2SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONIA fronte della comunicazione ricevuta, è possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
5.3CORREZIONE DEGLI ERRORI OD OMISSIONISe sono ravvisati errori oppure omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.Un comportamento inerte invece potrebbe dar luogo ad una verifica.
6AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2021
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 28.6.2022 n. 125, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2021 (modello REDDITI 2022).
6.1MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIEGli importi delle deduzioni forfetarie sono stati fissati nella misura di:55,00 euro (prima 48,00 euro), per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);19,25 euro (prima 16,80 euro), per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
6.2INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 2022La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2022, utilizzando, come indicato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 28.6.2022 n. 64:nel rigo RF55, i codici “43” e “44”;nel rigo RG22, i codici “16” e “17”.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
7IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI MARCHI E DELL’AVVIAMENTO – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
La ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2022 n. 31 ha istituito il codice tributo “1862”, da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 110 co. 8-quater del DL 104/2020.Tale imposta è dovuta da parte delle imprese che hanno rivalutato o riallineato nel bilancio 2020 marchi o avviamento, al fine di mantenere in 18 anni il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riferiti a tali beni. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono quelle previste dall’art. 176 co. 2-ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), dedotta l’imposta sostitutiva del 3% a suo tempo assolta per la rivalutazione o per il riallineamento.
Ove tale imposta sostitutiva “a scaglioni” non sia versata, le imprese interessate possono, alternativamente:ammortizzare i maggiori valori dei marchi e dell’avviamento in 50 anni;rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento, con conseguente restituzione dell’imposta sostitutiva del 3% a suo tempo assolta (le relative disposizioni attuative non sono ancora state emanate).
8RINUNCIA DEI SOCI AI CREDITI DA LEASING FINANZIARI – RILEVANZA AI FINI ACE
Con la risposta a interpello 21.6.2022 n. 333, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tra i crediti oggetto di rinuncia, rilevanti in quanto tali ai fini dell’incremento della base di calcolo dell’ACE (e della “super ACE” limitatamente al periodo d’imposta 2021), rilevano anche i crediti derivanti da leasing finanziari.
8.1RINUNCE AI CREDITI RILEVANTI AI FINI ACESecondo l’art. 5 co. 3 del DM 3.8.2017, le rinunce incondizionate da parte dei soci alla restituzione dei crediti vantati verso la società sono assimilate ai conferimenti in denaro e, pertanto, rilevano quali incrementi della base di calcolo ACE. Il successivo co. 5, circa i profili temporali, prevede che gli incrementi derivanti dalla rinuncia ai crediti rilevano dalla data dell’atto di rinuncia. Per tale ragione, le rinunce occorse nel corso dell’esercizio 2021 possono beneficiare del regime “super ACE” di cui all’art. 19 co. 2 del DL 73/2021.
8.2NATURA DEI CREDITI OGGETTO DI RINUNCIASecondo la relazione al DM 14.3.2012 (i cui chiarimenti restano validi per espressa previsione della relazione al successivo DM 3.8.2017) i crediti oggetto di rinuncia devono avere natura finanziaria. In altri termini, i crediti devono derivare da un precedente finanziamento in denaro.L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale orientamento nelle circ. 23.5.2014 n. 12 e 3.6.2015 n. 21.Per contro, sono esclusi i c.d. “crediti da funzionamento”, i quali originano da dilazioni di pagamento concesse all’esito di operazioni di compravendita.
8.3Orientamento della giurisprudenza di meritoLa giurisprudenza di merito, tuttavia, fornisce un’interpretazione più ampia, stabilendo che non occorre provare la natura finanziaria del credito oggetto di rinuncia (C.T. Reg. Lazio 18.9.2019 n. 5103/4/19).
9IMPRESE AGRICOLE – attività di PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA fotovoltaica – CHIARIMENTI
Con la risposta a interpello 1.6.2022 n. 319, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti di connessione all’attività agricola per la produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche eccedenti la franchigia di 260.000 kWh anno, nel caso in cui tale energia sia ritratta da due impianti fotovoltaici.
9.1determinazione dei redditi dell’imprenditore agricolo derivanti dalla cessione di energia fotovoltaicaAi sensi dell’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, la produzione e la cessione, effettuate dall’imprenditore agricolo, di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno costituiscono attività connesse a quella agricola ai sensi dell’art. 2135 co. 3 c.c., e si considerano produttive di reddito agrario.Oltre la suddetta franchigia, per le persone fisiche e le società semplici, nonché per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, tali attività danno invece luogo a redditi d’impresa, la cui determinazione:avviene in via forfetaria, applicando un coefficiente di redditività del 25%, nel caso in cui sussista un legame di connessione tra la produzione di energia e l’attività agricola;in mancanza di tale legame, o qualora sia stata esercitata apposita opzione, avviene secondo le ordinarie regole dei redditi d’impresa.
9.2requisiti di connessione all’attività agricolaCon la circ. 6.7.2009 n. 32, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la connessione all’attività agricola per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica eccedente la predetta soglia si riscontri qualora:la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’art. 2 del DM 19.2.2007, realizzati su strutture aziendali esistenti (lett. a);il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) sia superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente la franchigia (lett. b);entro il limite di un MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore dimostri di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola (lett. c).
9.3riscontro dei requisiti di connessione in presenza di due impianti fotovoltaiciCon la risposta a interpello 1.6.2022 n. 319, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di due impianti fotovoltaici, è possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso all’attività agricola se al contempo: entrambi gli impianti soddisfino almeno uno dei requisiti indicati dalla circ. Agenzia delle Entrate 32/2009;sia rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia.
Pertanto, in relazione a due impianti fotovoltaici è possibile riscontrare la connessione all’attività agricola: per il primo, adottando il criterio indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 32/2009 sub lett. c);per il secondo, adottando il criterio indicato nella citata circolare sub lett. a).
10Inapplicabilità della ritenuta sulle provvigioni per rapporti diversi da quelli previsti dalla legge
Con la risposta a interpello 27.6.2022 n. 346, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo della ritenuta sulle provvigioni prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73, confermando il proprio precedente orientamento.
10.1AMBITO OGGETTIVO La ritenuta prevista dall’art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73 si applica con riferimento alle prestazioni, anche occasionali, inerenti ad uno dei seguenti rapporti:commissione;agenzia;mediazione;rappresentanza di commercio;procacciamento di affari;vendita a domicilio.
10.2RAPPORTI DIVERSI DA QUELLI CITATI DALLA NORMAL’elencazione dei suddetti rapporti è da considerare tassativa e, pertanto, anche se altri rapporti presentano affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile ad essi (si veda anche la C.M. 10.6.83 n. 24/8/845).
10.3CASO OGGETTO DI INTERPELLONella fattispecie oggetto di interpello, la società istante intende attivare, presso propri punti convenzionati (tabaccai), alcuni servizi a favore di due operatori.In particolare, la società si impegnerebbe ad acquisire dai clienti finali di tali operatori l’adesione a determinati servizi con la consegna di SIM o dispositivi. In tale ipotesi, gli operatori svolgerebbero direttamente le attività di definizione dell’offerta, di marketing, di promozione del servizio nonché di sviluppo della applicazione utilizzata per il processo di attivazione della clientela, attraverso il quale viene scelto il punto convenzionato appartenente alla rete attraverso cui opera la medesima istante.Inoltre, la società istante si occuperebbe di gestire l’infrastruttura tecnologica per la prestazione del servizio, definendo e sviluppando l’interfacciamento con i sistemi degli operatori per la gestione transnazionale del servizio, manutenendo la piattaforma informatica presente verso i vari punti convenzionati.Le eventuali attività di incasso e di pagamento saranno invece affidate ad una società del gruppo di cui è parte anche la società istante.Il cliente finale, informato da ciascun operatore, avrà la possibilità di aderire al regolamento di offerta presso i vari punti convenzionati, ricercherà sulla app o sul web il punto convenzionato di proprio interesse e ad esso richiederà di trasmettere l’atto di adesione e la consegna dell’eventuale dotazione (dispositivo o SIM).Il punto convenzionato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:attraverso l’interfaccia di servizio, raccogliere i dati del cliente e acquisire il relativo documento di identità;associare la SIM all’anagrafica del cliente;acquisire l’IBAN del cliente per l’addebito del servizio;stampare lo scontrino con i dati identificativi del cliente e acquisire la sua firma;consegnare la SIM o il dispositivo al cliente.
Al punto convenzionato saranno invece precluse le seguenti attività:sollecitazione e promozione del servizio;ogni tipo di trattativa con i clienti degli operatori;qualunque attività promozionale verso i clienti degli operatori;l’assunzione, in generale, di qualsiasi iniziativa autonoma in merito al business degli operatori.
Proprio per l’impossibilità di ricondurre il caso rappresentato a uno dei rapporti elencati dall’art. 25-bis del DPR 600/73, sul compenso corrisposto dalla società istante al punto convenzionato a fronte dei suddetti servizi, non deve essere operata la ritenuta d’acconto prevista da tale disposizione
11SERVIZIO DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE PRIVATE DEI DIPENDENTI – REGIME FISCALE
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 329 è stato chiarito che il servizio di ricarica offerto gratuitamente ai dipendenti che acquistano auto elettriche entro un determinato periodo di tempo – utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove non praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche – può beneficiare del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR nell’ipotesi in cui il servizio:sia soggetto a limiti (di importo e/o di kW totali di ricariche effettuabili) che ne impediscono un utilizzo abusivo;soddisfi il requisito della finalità educativa.
11.1REGIME FISCALE DELLE OPERE E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALEL’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
11.2FINALITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALENel caso oggetto di interpello, la società istante è parte di un gruppo che da diversi anni si impegna nell’informazione e nella sensibilizzazione, sia interna che esterna all’azienda, della sostenibilità ambientale, effettuando anche investimenti per aumentare l’efficienza energetica.Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR può applicarsi anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica. In tale contesto, infatti, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda.
12CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE – CHIARIMENTI – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LE IMPRESE GASIVORE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022
Con la circ. 16.6.2022 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a favore delle imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 co. 2 del DL 21/2022 e art. 2 co. 2 del DL 50/2022) e di quelle diverse dalle precedenti (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022).
12.1COSTI AGEVOLABILIAi fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), abitualmente indicati in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”.Sono invece escluse:le spese di trasporto, di stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. “servizi di rete”); ogni altro onere accessorio diretto/indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas.
12.2Utilizzo del gas come carburante per motoriPosto che, secondo quanto previsto dalla norma, deve trattarsi di gas consumato “per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici”, il beneficio fiscale copre anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo un “uso energetico” del gas stesso.
12.3istituzione del codice tributo per le imprese gasivore per il primo trimestre 2022Con la ris. Agenzia delle Entrate 13.6.2022 n. 28, è stato istituito il codice tributo “6966” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas nel primo trimestre solare del 2022.
13credito d’imposta relativo agli incentivi per l’acquisto di veicoli NON inquinanti – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 
Con la ris. 23.6.2022 n. 30, l’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti delle categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici, previsti dall’art. 2 del DPCM 6.4.2022: ha rinominato i codici tributo “6903” e “6904”;ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
13.1FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI E RELATIVI CREDITI D’IMPOSTA Per la fruizione degli incentivi: il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l’acquirente di uno sconto sul prezzo);i venditori dei veicoli sono rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi;queste ultime recuperano detti importi quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. 
13.2CODICI TRIBUTOCon la ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 30, il codice tributo: “6903” è stato rinominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 elettrici – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020 e articolo 2, comma 1, lettera f) del DPCM 6 aprile 2022”;“6904” è stato rinominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e, elettrici, ibridi e non elettrici – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018 e articolo 2, comma 1, lettera d) del DPCM 6 aprile 2022”.
13.3COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:i predetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
13.4MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTAAi sensi dell’art. 6 co. 10 del DM 20.3.2019, tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24;dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.
14CREDITO D’IMPOSTA PER I SETTORI TESSILE E MODA – PERCENTUALE FRUIBILE CON RIFERIMENTO AL 2021
Il provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 236366 ha fissato al 100% la percentuale del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (di cui all’art. 48-bis del DL 34/2020) effettivamente fruibile con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”).Pertanto, sarà utilizzabile in compensazione l’intero importo del credito d’imposta risultante dall’istanza presentata entro il 10.6.2022.
14.1MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONEAi sensi dell’art. 48-bis co. 3 del DL 34/2020, l’incentivo è utilizzabile in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione. Inizialmente, era stato previsto che l’utilizzo dovesse avvenire soltanto nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.Pertanto, il credito maturato con riferimento al 2020 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d’imposta 2021, mentre il credito maturato con riferimento al 2021 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d’imposta 2022, nel rispetto dei limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione.
14.2PERCENTUALE FRUIBILE CON RIFERIMENTO AL 2020Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”), la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile era stata stabilita al 64,2944% dal precedente provv. 26.11.2021 n. 334506.
15CREDITO D’IMPOSTA PER L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con il DM 5.5.2022, pubblicato sulla G.U. 16.6.2022 n. 139, sono state individuate le modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, di cui all’art. 1 co. 737 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
15.1ambito applicativoPossono beneficiare del credito d’imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:dall’1.1.2022 al 31.12.2022; per lo svolgimento di attività fisica adattata;entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.Nozione di “attività fisica adattata”Per “attività fisica adattata” si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le “palestre della salute”, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione (art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 28.2.2021 n. 36).
15.2presentazione dellE domandEAi fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate:in via telematica;entro il termine che sarà definito con un successivo provvedimento della stessa Agenzia;indicando l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per fruire di attività fisica adattata.
15.3determinazione della percentuale del credito spettanteL’Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
15.4modalità di utilizzo del credito d’impostaIl credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.
15.5INCumulabilitàIl credito d’imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
16credito d’imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili – disposizioni attuative
Con il DM 6.5.2022, pubblicato sulla G.U. 17.6.2022 n. 140, sono state individuate le modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
16.1ambito applicativoPossono beneficiare del credito d’imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto;dall’1.1.2022 al 31.12.2022;entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022.
16.2presentazione dellE domandEAi fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate:in via telematica;entro il termine che sarà definito con un successivo provvedimento della stessa Agenzia;indicando l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
16.3determinazione del credito spettanteL’Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
16.4modalità di utilizzo del credito d’impostaIl credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.
16.5INCumulabilitàIl credito d’imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
17credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
Con la ris. Agenzia delle Entrate 8.6.2022 n. 26, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione di videogiochi, di cui all’art. 15 della L. 14.11.2016 n. 220 e al DM 12.5.2021.Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
17.1codice tributoPer consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del suddetto credito d’imposta, è stato istituito il codice tributo “6977”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.
17.2modalità di compilazione del modello f24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
17.3modalità di presentazione del modello f24Il modello F24 contenente il credito d’imposta utilizzato in compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
18Zone Franche Urbane (ZFU) – Agevolazioni a favore di imprese e professionisti localizzati nella ZFU del Centro Italia colpita dal sisma del 2016 – Istituzione del codice tributo
Con la ris. 27.6.2022 n. 32, l’Agenzia delle Entrate:ha istituito il codice tributo “Z165” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle agevolazioni previste dall’art. 46 del DL 50/2017, come modificato dall’art. 57 co. 6 del DL 104/2020, a favore delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo localizzati nella Zona franca urbana (ZFU) istituita nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24.8.2016, per la riduzione dei versamenti relativi all’anno 2022;ha ridenominato il codice tributo “Z164” in “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”, istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2021 n. 47.Elenchi dei soggetti ammessiGli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento sono stati approvati con il DM 24.6.2022.Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24:i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
19credito d’imposta per le zone economiche speciali (zes) – chiarimenti
Con la risposta a interpello 21.6.2022 n. 332, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al credito d’imposta per le Zone economiche speciali (ZES), di cui all’art. 5 del DL 91/2017.
19.1AMBITO APPLICATIVOIl credito d’imposta ZES spetta:per gli investimenti effettuati dall’1.5.2022, per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali;per gli investimenti effettuati sino al 30.4.2022, esclusivamente per l’acquisto di immobili.
19.2CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTIIl credito d’imposta ZES è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 co. 1059 della L. 178/2020, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.La disciplina del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1 co. 102 della L. 208/2015) – applicabile anche agli investimenti nelle ZES – prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale (come il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali).
20Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) E nei comuni terremotati del Centro Italia – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni terremotati del Centro Italia, nelle Zone economiche speciali (ZES) e nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
20.1CREDITO D’IMPOSTA ZLS Con il provv. 6.6.2022 n. 193276, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione della comunicazione per fruire del credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 61 – 65-bis della L. 205/2017 per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate ZLS), modificando il modello di comunicazione per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro Italia e nelle Zone economiche speciali (ZES).Il nuovo modello di comunicazione sostituisce il precedente dal 7.6.2022.La presentazione della comunicazione per il credito d’imposta in ogni ZLS è, tuttavia, consentita a decorrere dal 20° giorno lavorativo successivo alla data di adozione del DPCM di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.  
20.2CREDITO D’IMPOSTA SISMACon il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253453 è stato ulteriormente modificato il suddetto modello, per consentire la presentazione della comunicazione relativa alla fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 18-quater del DL 8/2017, come modificato dall’art. 43-ter del DL 152/2021, per gli investimenti effettuati dall’1.1.2021 al 31.12.2021 nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici a partire dal 24.8.2016.
La comunicazione aggiornata può essere presentata a partire dal 14.7.2022.
21nuova sabatini per investimenti in beni strumentali, “4.0”, “green” e “sud” – disposizioni attuative
Con il DM 22.4.2022, pubblicato sulla G.U. 16.6.2022 n. 139, è stata definita la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. “Nuova Sabatini”), al fine di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all’art. 2 del DL 69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.
21.1MISURA DEL CONTRIBUTOA fronte del finanziamento, è concessa un’agevolazione nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d’interesse annuo pari al:2,75%, per gli investimenti in beni strumentali;3,575%, per gli investimenti “4.0” e gli investimenti “green”;5,5%, per gli investimenti “4.0” delle PMI del Mezzogiorno (c.d. “Nuova Sabatini Sud”).
21.2PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEL’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico.Per la “Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green”, le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo.
Per la “Nuova Sabatini Sud”, l’impresa deve compilare la domanda, in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud. La piattaforma attribuirà un codice identificativo per ciascuna domanda, con validità di 60 giorni. Entro tale termine, ai fini del perfezionamento della domanda, l’impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma, confermi il finanziamento abbinandolo al codice identificativo della domanda.
22Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – determinazione dell’ammontare spettante
Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2022 n. 244635, è stato fissato in misura pari a 22.002,00 euro per ciascun beneficiario l’importo del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4, riconosciuto alle attività economiche chiuse (discoteche, sale da ballo, night club e simili), sulla base delle istanze presentate entro il 20.6.2022. 
23Bonus investimenti – Momento di effettuazione degli investimenti in beni complessi con Diverse ed autonome acquisizioni 
Con la risposta a interpello 21.6.2022 n. 336, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di investimento complesso per il quale sono state effettuate acquisizioni di beni diverse ed autonome, i costi sostenuti dalla società devono essere ripartiti tra i diversi periodi d’imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina pro tempore vigente, facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come “onere accessorio”), secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.
24CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022 – CHIARIMENTI
La circ. INPS 9.6.2022 n. 66 ha riepilogato le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022, nel quale sono determinati i contributi previdenziali dovuti da:artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale;professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.Esonero contributivo parzialeLa principale novità nel modello dichiarativo di quest’anno riguarda l’inserimento di appositi campi in cui riportare i contributi oggetto dell’esonero contributivo parziale di cui all’art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 178/2020. I righi dedicati all’indicazione dell’importo oggetto dell’esonero sono:l’RR2/RR3, colonne 23 e 37, per gli artigiani e i commercianti;l’RR9, per i professionisti iscritti alla Gestione separata.
Le istruzioni alla compilazione del quadro RR indicano che, in sede di versamento dei contributi tramite il modello F24, l’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero, così come comunicato dall’INPS sul cassetto previdenziale.
25STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO – COMUNICAZIONE DEI DATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253155 sono state emanate le disposizioni attuative dell’obbligo comunicativo previsto dall’art. 22 co. 5 ultimo periodo del DL 124/2019, in relazione agli strumenti di pagamento elettronico.
25.1Soggetti interessatiL’obbligo comunicativo riguarda i prestatori di servizi di pagamento autorizzati, di cui all’art. 1 co. 1 lett. g) del DLgs. 27.1.2010 n. 11 (es. banche, Poste, istituti di moneta elettronica, ecc.), che:svolgono la propria attività nel territorio nazionale;mettono a disposizione degli esercenti, mediante un contratto di convenzionamento, sistemi di pagamento elettronico.
Ai fini in esame:per “esercente” si intende il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;per “contratto di convenzionamento” si intende il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo per la cessione di beni e la prestazione di servizi.
25.2Dati da comunicareI suddetti operatori finanziari devono comunicare:il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;la data contabile delle operazioni;l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
25.3Modalità e termini di comunicazioneI soggetti obbligati alla comunicazione trasmettono le suddette informazioni alla società PagoPA spa:direttamente;ovvero tramite la società Bancomat spa, in relazione ai pagamenti effettuati con carte sui circuiti PagoBancomat e BancomatPay. 
L’invio dei dati deve essere effettuato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite mediante apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.La prima trasmissione delle informazioni, riferita alle transazioni contabilizzate dall’1.9.2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5.9.2022.Per le transazioni contabilizzate nel periodo dall’1.1.2022 al 31.8.2022, invece, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31.10.2022.
PagoPA provvede poi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo modalità definite con apposito accordo tra i due enti.
26Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il DM 13.6.2022, che definisce le Linee Guida in materia di raccolta fondi per gli enti del Terzo settore (ETS). Il documento è volto ad orientare gli enti nella realizzazione di tale attività coerentemente con i principi di verità, trasparenza e correttezza indicati dall’art. 7 co. 2 del DLgs. 117/2017 ed è rivolto a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione come ETS commerciale o non commerciale.
Il documento offre un quadro di massima, non esaustivo né cogente, delle diverse tecniche di raccolta fondi (che possono essere realizzate in forma privata, ossia dirette ad un singolo potenziale donatore, oppure in forma pubblica) e ricapitola gli obblighi di rendicontazione per le raccolte aventi carattere abituale e continuativo e per quelle occasionali. 
27dichiarazione iva integrativa – posticipazione dei termini di accertamento – irrilevanza 
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.6.2022 n. 328, sono stati forniti chiarimenti in merito al termine entro il quale è possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa.
27.1presentazione della dichiarazione iva integrativaI soggetti passivi che intendono rettificare o integrare una dichiarazione IVA possono trasmettere un’integrativa non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento previsti dall’art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98).
27.2posticipazione dei termini di accertamentoIn caso di domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è maturato il credito IVA chiesto a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna (art. 57 co. 3 del DPR 633/72).Poiché si tratta di una misura posta a presidio dei poteri dell’ufficio, tale posticipazione non comporta, però, l’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione IVA integrativa.
28COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRASFERITI AL GRUPPO – PRESTAZIONE DELLA GARANZIA – FRANCHIGIA
Nella risposta a interpello 21.6.2022 n. 330, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il mancato deposito nel registro delle imprese del bilancio consolidato integra una causa ostativa all’assunzione diretta, da parte della capogruppo, dell’obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite dalle società e compensate nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo. Per quanto riguarda l’esonero dalla garanzia entro la franchigia di cui all’art. 21 del DM 567/93, viene ricordato che, ai fini del calcolo di quest’ultima, il conto fiscale da considerare è quello della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale società che va calcolato il 10% “dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati”.
28.1PRESUPPOSTI PER LA GARANZIA NELLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPONell’ambito dei gruppi societari, è prevista la possibilità di prestare la garanzia, ai sensi dell’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, mediante l’assunzione dell’impegno, da parte della società capogruppo o controllante, alla restituzione all’Amministrazione finanziaria della somma rimborsata, comprensiva di interessi. La C.M. 22.6.98 n. 164/E ha precisato che la predetta garanzia può essere rilasciata “anche per le eccedenze di credito compensate nell’ambito di procedure di liquidazione Iva di gruppo”, ritenendosi abilitato “il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato” ed essendo necessaria, allo scopo, la presenza “dell’ultimo bilancio consolidato, depositato presso il registro delle imprese”.
Nel caso di specie, tale possibilità è stata negata con riguardo alle garanzie da prestare in sede di dichiarazione IVA 2022, in quanto l’ultimo bilancio depositato dall’istante è risultato quello chiuso al 31.12.2018.
28.2APPLICABILITÀ DELLA FRANCHIGIAPer quanto concerne l’esonero dalla garanzia ai sensi dell’art. 21 del DM 567/93, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini del calcolo della franchigia, rileva il conto fiscale della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale società che va calcolato il 10% “dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta” (cfr. risposta a interpello 25.11.2021 n. 792).Nell’ipotesi esaminata, si è pertanto ritenuto che l’esistenza di tale franchigia debba essere verificata considerando il conto fiscale della controllante e di una delle controllate, in proporzione al rispettivo credito utilizzato nella predetta procedura.Infine, posto che la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale “rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni Iva infragruppo”, è stato ricordato che, in caso di tardiva prestazione della stessa, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i relativi effetti, “ma solo dalla data in cui l’obbligo (…) è stato adempiuto”.

LUGLIO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
5.7.2022Domande
agevolazioni imprese settore creativo
Le imprese del settore creativo possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande:di concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati, per la realizzazione di programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative;utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”.Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
15.7.2022Domande
agevolazioni
per attività di internazionalizzazione
Le micro imprese del settore manifatturiero, nonché le relative reti e consorzi, devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, le domande:di concessione di un contributo per sviluppare l’attività di esportazione e internazionalizzazione, mediante l’impiego di soluzioni digitali;tramite l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione “Bonus Export Digitale” del sito di Invitalia (www.invitalia.gov.it).Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
18.7.2022Versamento
rata saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2021 è avvenuto entro il 30.6.2022, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
18.7.2022Versamento rate imposte e contributiI soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2022, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
18.7.2022Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2022;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.    A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
18.7.2022Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
18.7.2022Versamento ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2022;corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2022.
18.7.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2022.

18.7.2022

Imposta
di bollo speciale

Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2021, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
18.7.2022Ravvedimento
acconto IMU 2022
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2022, la cui scadenza era il 16.6.2022, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
20.7.2022Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscaliI fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2022.La comunicazione deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.7.2022Domanda rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatoriLe persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, entro le ore 14.00, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali:in relazione all’anno 2021;sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 6.6.2022 ed entro le ore 14.00 del 12.6.2022.
23.7.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
ad un professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 21.6.2022 al 15.7.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
23.7.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 21.6.2022 al 15.7.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.7.2022 (*)Versamento
saldo IVA 2021
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2022 – 30.7.2022.
Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello
REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale;del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2022 (*)Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:saldo dei contributi per l’anno 2021;primo acconto dei contributi per l’anno 2022.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello
REDDITI SP 2022
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2022 (*)Versamenti imposte
da modello REDDITI SC ed ENC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).Tali versamenti possono essere rateizzati.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
30.7.2022 (*)Versamenti IRAPLe persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2022 (*)Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2022 (*)Versamento
diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.7.2022 (*)Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
30.7.2022 (*)Dichiarazione e versamento “exit tax”Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.7.2022 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
30.7.2022 (*)Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

(*) Poiché il 30.7.2022 cade di sabato, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché anche il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022.

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
31.7.2022 (**)Versamenti
imposte da modello REDDITI SC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
Tali versamenti possono essere rateizzati. 
31.7.2022 (**)Versamenti IRAPI soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2022 (**)Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
31.7.2022 (**)Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2022 (**)Versamento
diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2022 (**)Dichiarazione e versamento “exit tax”Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2022 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
31.7.2022 (**)Versamento rate
da modelli
REDDITI 2022
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31.7.2022 (**)Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2022 (**)Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa;ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di giugno 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione è stato differito, a regime, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi sono riferiti.
31.7.2022 (**)Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:relativo al trimestre aprile-giugno 2022;utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).La presentazione del modello deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2022 (**)Trasmissione dati operazioni con l’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
La comunicazione non riguarda le operazioni:per le quali è stata emessa una bolletta doganale;per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione, effettuate dal 22.6.2022.
31.7.2022 (**)Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2022 riguardante:le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
31.7.2022 (**)Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.7.2022 (**)Credito d’imposta gasolio per autotrazioneGli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;con riferimento al trimestre aprile-giugno 2022.
Il credito d’imposta può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

(**) Poiché il 31.7.2022 cade di domenica, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022.

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
1.8.2022Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA
per il 2021
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022).La regolarizzazione si perfeziona mediante:la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022):mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione