DECRETO SOSTEGNI-TER (DECRETO LEGGE N. 4/2022)

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza 

Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n.4/2022 presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato in allegato alla presente, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a: 

a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese; 

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese; 

c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica. 

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge n.4/2022, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza. 

Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d); 

b) ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021; 

c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. 

A tal fine, i citati importi sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi; 

d) l’importo del contributo richiesto; 

e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione. 

Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza, è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.

A pena di improcedibilità, l’istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati. 

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. 

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

MODULISTICA

Di seguito viene riportato il fac-simile del modulo da compilare per la presentazione dell’istanza: