Novità di Marzo 2022

MARZO 2022

1 Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 3

2 Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Disciplina transitoria per le delibere fino al 31.12.2022 3

3 Accreditamento al cinque per mille dell’IRPEF per il 2022 – Chiarimenti 4

4 Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio – Disposizioni attuative 5

5 Dati derivanti dallo “spesometro” e dalle fatture elettroniche – Anomalie con le dichiarazioni
IVA – Comunicazioni ai contribuenti 6

6 Credito d’imposta sui canoni di locazione – Applicazione dei massimali per gli aiuti di Stato – Ulteriori chiarimenti 7

7 Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione – Restituzione spontanea 8

8 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle locazioni brevi – Modifiche 9

9 Detrazioni “edilizie” – Crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati – Utilizzo in compensazione 10

10 Detrazioni “edilizie” – Attestazione di congruità delle spese – Massimali unitari 12

11 Superbonus del 110% – IVA indetraibile per effetto del pro rata – Modalità di fruizione dell’agevolazione 12

12 Conservazione dei registri tenuti con sistemi elettronici 13

13 Autotrasportatori – Concessione di contributi per le attività formative – Presentazione delle domande 13

14 Ritenute e IVA – Proroga dei termini di versamento per le imprese di allevamento
avicunicolo e suinicolo – Chiarimenti 16

15 Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2022 – Comunicazione per l’accesso – Proroga all’8.4.2022 17

16 Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria – Percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione 18

17 Credito d’imposta per le imprese energivore per il primo trimestre 2022 – Utilizzo in compensazione 18

18 Credito d’imposta per il filtraggio dell’acqua potabile – Percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione 19

19 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Momento di effettuazione degli investimenti – Chiarimenti 19

20 Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – Spese rimborsate dalla capogruppo 20

21 Sconto riconosciuto ai dipendenti che corrispondono il valore normale – Regime fiscale 20

22 Regime agevolato per docenti e ricercatori – Proroga – Disposizioni attuative 20

23 Nota di variazione IVA – Procedure concorsuali – Ambito applicativo – Prescrizione del credito 21

24 Pubblicazione dell’elenco degli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS 22

25 Organizzazioni di volontariato – Passaggio al RUNTS – Regime IVA 22

26 Cessioni intracomunitarie tramite commissionario – Regime di non imponibilità IVA 22

27 Cessioni intracomunitarie di beni sottoposti ad accisa – Mezzi di prova 23

28 IVA – Operazioni relative alla navigazione in “alto mare” – Regime di non imponibilità 24

APRILE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 25

1RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la circ. 1.3.2022 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le norme in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell’art. 110 del DL 104/2020 (c.d. “rivalutazione generale”) e nell’art. 6-bis del DL 23/2020 (c.d. “rivalutazione alberghiera”).
1.1RIVALUTAZIONE GENERALE E RIALLINEAMENTO DEI VALORISul tema, i principali chiarimenti riguardano: la possibilità di rivalutare con efficacia ai fini fiscali i beni immateriali mai iscritti in bilancio (es. marchi), a condizione che gli stessi siano tutelati giuridicamente;la previsione per cui, ai fini delle discipline di ricostituzione delle riserve contenute negli artt. 172 e 173 del TUIR, il saldo attivo di rivalutazione ha natura di riserva tassabile solo in caso di distribuzione ai soci;il riconoscimento del saldo attivo netto, così come espresso dal bilancio, quale base imponibile dell’imposta del 10% per l’affrancamento;l’indicazione per cui, se in sede di riallineamento è stato apposto un vincolo di sospensione d’imposta su una riserva di capitali (es. riserva sovrapprezzo azioni o quote), la riserva, se distribuita, non genera imposizione sui soci (essa, però, è tassata in capo alla società);l’indicazione per cui l’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC.
1.2RIVALUTAZIONE ALBERGHIERACon riferimento alla rivalutazione (gratuita) per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano:i criteri di individuazione di tali settori (si fa riferimento, in sostanza, alle imprese i cui codici ATECO sono rispettivamente ricompresi nella divisione 55 o rappresentati dal codice 96.04.20, a cui si aggiungono le imprese che esercitano le attività alberghiera o termale in forza di autorizzazioni amministrative);la possibilità di ammettere al beneficio anche gli immobili posseduti dalle imprese “non alberghiere” (es. holding) che li locano ad un’impresa diversa, la quale esercita l’attività alberghiera;la possibilità di ammettere al beneficio, per le imprese che esercitano due attività, delle quali quella alberghiera rappresenta l’attività secondaria, gli immobili (o la porzione di essi) adibiti all’attività alberghiera;la possibilità di fare valere ai fini fiscali gli ammortamenti sui maggiori valori stanziati nel bilancio al 31.12.2020.
1.3EFFICACIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLATELa circ. 6/2022 conferma il consolidato principio secondo cui l’efficacia della rivalutazione e del riallineamento è legata all’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati o riallineati e della relativa imposta sostitutiva (si tratta del prospetto del quadro RQ della dichiarazione REDDITI 2021).È ammessa, a tali fini, l’integrazione ex post della dichiarazione priva del prospetto, a condizione che ciò avvenga entro i 90 giorni successivi al termine di legge (il termine in questione è però scaduto il 28.2.2022).
2DIVIDENDI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE – DISCIPLINA TRANSITORIA PER LE DELIBERE FINO AL 31.12.2022






segue
Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero importo percepito ex art. 27 del DPR 600/73.Dall’1.1.2018, la L. 205/2017 ha introdotto l’equiparazione tra dividendi qualificati e dividendi non qualificati, prevedendo per entrambi l’applicazione di tale ritenuta e dell’im-posizione al 26%.È stata prevista anche un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito IRPEF ai sensi del DM 26.5.2017:nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;nel limite del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016;nel limite del 58,14%, per gli utili formatisi nell’esercizio in corso al 31.12.2017.
2.1PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI FINO AL 2017La concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate che si applicava prima della riforma operata dalla L. 205/2017 risulta disciplinata dal DM 26.5.2017, il quale resta ancora valido in vigenza della disciplina transitoria.Oltre alle norme sull’imposizione IRPEF del dividendo, tale decreto prevede, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati:con utili prodotti dalla società fino al 31.12.2007 (imponibili per il 40%);poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (imponibili per il 49,72%);e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 (imponibili per il 58,14%).
Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai soci (ad esempio, per la copertura delle perdite), possono considerarsi utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risultava inferiore (circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2009 n. 8, § 1.2).
2.2APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE E DEL REGIME TRANSITORIO PER I DIVIDENDIIn merito all’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili ex DM 26.5.2017, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 30.3.2022 n. 163, ha chiarito che:tale presunzione, secondo l’ordine previsto dal DM 26.5.2017, “opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili”;la medesima presunzione si applica qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) posseduta dal percettore degli utili.
Si tratta quindi di una presunzione che si applica, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione al regime fiscale applicabile dai soggetti percettori.
3ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER IL 2022 – CHIARIMENTI
Con l’avviso del 31.3.2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni in merito all’accreditamento al cinque per mille dell’IRPEF per il 2022 per alcune categorie di enti del Terzo settore (ETS).In linea generale, viene precisato che gli enti presenti nell’elenco permanente dei beneficiari del cinque per mille di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 potranno accedere al beneficio del cinque per mille 2022 solo se, entro l’anno 2022, risultino iscritti al RUNTS. Conseguentemente, gli enti che non vi abbiano ancora provveduto dovranno attivarsi tempestivamente in modo tale da ottenere l’iscrizione al RUNTS (con l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore) entro tale anno.
3.1



ENTI ISCRITTI AL RUNTSGli enti iscritti al RUNTS e inclusi nell’elenco permanente predetto non devono fare nulla in quanto sono considerati già accreditati al beneficio anche per l’anno 2022.
Gli enti iscritti al RUNTS, che non sono inclusi nell’elenco permanente e che non hanno valorizzato la voce “Accreditamento al 5×1000” in sede di iscrizione al nuovo registro, possono accreditarsi:presentando tramite il portale del RUNTS una pratica di modifica delle informazioni;dal 4.4.2022 (a partire dalle ore 15.00) e fino all’11.4.2022. 
Dopo tale data i medesimi enti potranno accreditarsi al beneficio con le stesse modalità e fino al 30.9.2022, previo versamento dell’importo di 250,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).
Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie del contributo in quanto operanti nei settori di attività delle ONLUS.
3.2COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALILe cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione “Imprese sociali” del Registro delle imprese e incluse nell’elenco permanente dei beneficiari del cinque per mille, non devono fare nulla in quanto sono considerate già accreditate al beneficio anche per l’anno 2022.
Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese ma non incluse nell’elenco permanente dei beneficiari del cinque per mille, possono accreditarsi:presentando una pratica di modifica delle informazioni tramite il portale del RUNTS e valorizzando la voce “Accreditamento al 5 x 1000”;dal 4.4.2022 (a partire dalle ore 15.00) e fino all’11.4.2022. 
Dopo tale data i medesimi enti potranno accreditarsi al beneficio con le stesse modalità e fino al 30.9.2022, previo versamento dell’importo di 250,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).
3.3ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALELe ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari del cinque per mille non devono fare nulla in quanto sono considerate già accreditate al beneficio anche per l’anno 2022.
Le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e non iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari del cinque per mille possono, a seguito dell’iscrizione nel RUNTS, accreditarsi presentando la pratica di modifica tramite il portale del RUNTS entro il 31.10.2022 e senza necessità di effettuare alcun versamento (art. 9 co. 6 del DL 30.12.2021 n. 228, conv. L. 25.2.2022 n. 15).
4CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con il DM 24.3.2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso al contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio di cui all’art. 2 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. “Sostegni-ter”), fornendo altresì le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione.
4.1CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONEPossono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante i seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
4.2MISURA DEL CONTRIBUTOIl contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro.
4.3MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZALe imprese interessate devono presentare un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico:redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 al suddetto DM 24.3.2022;esclusivamente in via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito internet del Ministero;dalle ore 12.00 del 3.5.2022 alle ore 12.00 del 24.5.2022.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale sulla base delle previste risorse e delle istanze pervenute.
4.4EROGAZIONE DEL CONTRIBUTOLe agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito della pubblicazione di apposito provvedimento, sul conto corrente indicato in sede di istanza.
5DATI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO” E DALLE FATTURE ELETTRONICHE – ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA – COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
Con il provv. 25.3.2022 n. 97188, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni da cui risulterebbe che i medesimi soggetti abbiano omesso di dichiarare, in tutto o in parte, il volume d’affari relativo al periodo d’imposta 2018.Tali informazioni derivano dal confronto con:i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010);i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (SdI).
5.1






























segue
CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONILe comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro”, le fatture elettroniche e le dichiarazioni annuali IVA contengono:il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente;il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;il codice atto;il totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso, ai sensi del suddetto art. 21 del DL 78/2010;il totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 127/2015;le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate.Informazioni di dettaglioAll’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, nonché nell’interfaccia “Fatture e Corrispettivi”, sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della suddetta dichiarazione;l’importo della somma delle operazioni imponibili relative:-     alle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi del suddetto art. 21 del DL 78/2010;-    alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi del citato art. 21 del DL 78/2010;-     alle cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche trasmesse;l’ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nella suddetta dichiarazione IVA;i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);l’ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei suddetti clienti soggetti passivi IVA;l’ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei suddetti consumatori finali;l’ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti (soggetti passivi IVA o consumatori finali).
5.2MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONILe suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti:al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC), comunicato dagli stessi;ovvero, in assenza di domicilio digitale, per posta ordinaria.
Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
5.3SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONIIl contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:richiedere informazioni;ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
5.4REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSEI contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.Cause ostative al ravvedimentoSi ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72;un atto di accertamento.
6CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE – APPLICAZIONE DEI MASSIMALI PER GLI AIUTI DI STATO – ULTERIORI CHIARIMENTI
Con la risposta 23.3.2022 n. 153, l’Agenzia delle Entrate, rettificando parzialmente il contenuto della risposta 1.12.2021 n. 797, chiarisce che è rimessa alla scelta del contribuente l’individuazione della data di fruizione del credito d’imposta locazioni (art. 28 del DL 34/2020 e successive modifiche) ai fini dell’applicazione dei massimali previsti per la maturazione degli aiuti di Stato. 
6.1






segue
LIMITI AGLI AIUTI DI STATO APPLICABILI AL CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONISi ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).Con riferimento agli aiuti italiani indicati nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (tra i quali il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 del DL 34/2020), a norma dell’art. 2 del DM 11.12.2021, i massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo devono essere rispettati in ciascun momento, come di seguito riportato:per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021, 800.000,00 euro per impresa unica;per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021, 1.800.000,00 euro per impresa unica.
6.2DATA DI RIFERIMENTOL’applicabilità dell’uno o dell’altro limite, quindi, dipende dalla data in cui l’aiuto si intende “ricevuto”.A tal proposito, in applicazione dell’art. 2 co. 3 del DM 11.12.2021 e del punto 95 della decisione della Commissione europea 15.10.2021 n. C (2021) 7521 final, per i crediti d’imposta, la “data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” può essere individuata, alternativamente, a discrezione del contribuente, nella:data di presentazione della dichiarazione dei redditi;data di approvazione della compensazione.
Inoltre, trovano applicazione anche al credito d’imposta locazioni i chiarimenti forniti, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 16-27 del DL 73/2021, nelle Istruzioni per la compilazione dell’istanza relativa al citato contributo, ove è stato chiarito che, con riferimento ai crediti d’imposta, la data di concessione dell’aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti: data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021;data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:data della maturazione;data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte del-l’Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;data di presentazione del modello F24.
6.3SCELTA SULLA DATA Pertanto, nel caso di specie (che riguardava un credito maturato nel 2020 in capo ad una società che lo cede ad un’altra società nell’ottobre 2020), il credito locazioni maturato dalla società cedente può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:dal 19.3.2020 al 27.1.2021, se si ha riguardo alla “data di approvazione della compensazione”, con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000,00 euro;dal 28.1.2021 al 31.12.2021, se si ha riguardo alla “data di presentazione della dichiarazione dei redditi” relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiace al nuovo limite di 1.800.000,00 euro.
6.4LIMITI ALLA MATURAZIONEIn ogni caso, il raggiungimento della soglia per gli aiuti di Stato deve essere valutato in capo al beneficiario originario e il cessionario non può goderne oltre quanto a questo spettante, atteso che il predetto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta ma un limite alla maturazione dell’aiuto.Inoltre, nel caso di specie, posto che la cessione era avvenuta nel 2020, il cessionario non avrebbe comunque potuto utilizzare il credito residuo nel modello F24 nel 2021.
7CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – RESTITUZIONE SPONTANEA
Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 14, sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 ELIDE”, del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, non spettante, di cui all’art. 9-quater DL 137/2020.
7.1CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO Il contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione è stato istituito dall’art. 9-quater co. 1 del DL 137/2020. Tale norma riconosce, per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.Il contributo spetta a condizione che il locatore conceda una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e che tali rinegoziazioni:abbiano data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020;siano state comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2021 (registrazione mediante “RLI web”, mediante i c.d. “servizi agili” dell’Agenzia o presso gli sportelli).
Per accedere al contributo, i locatori interessati dovevano presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate tra il 6.7.2021 e il 6.10.2021, come stabilito a seguito della proroga prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227358.Con il provv. 27.10.2021 n. 291082, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’importo teorico massimo del contributo, esposto al termine della procedura di presentazione dell’istanza e a disposizione del soggetto richiedente nell’area riservata del sito dell’Agenzia, spetta per intero, poiché non si è resa necessaria la rideterminazione del contributo spettante in proporzione alle risorse stanziate.
7.2RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTELa ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 14 ha stabilito le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente.Compilazione del modello F24 ELIDELa restituzione avviene mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo:“8143”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;“8144”, in relazione agli interessi;“8145”, in relazione alla sanzione.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:nel campo “tipo”, la lettera “R”;nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.
8COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE LOCAZIONI BREVI – MODIFICHE
Il provv. Agenzia delle Entrate 17.3.2022 n. 86984, modificando il precedente provv. 12.7.2017 n. 132395 (concernente l’obbligo, in capo agli intermediari, di comunicare i dati delle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017), ha previsto che, nella citata comunicazione, gli intermediari dovranno inserire anche l’anno di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili locati. 
8.1





segue
LOCAZIONI BREVIAi sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, configurano locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve ed assimilati (sublocazione e locazione del comodatario) si può applicare la cedolare secca, in presenza delle condizioni di legge e a seguito di apposita opzione espressa dal locatore.Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art. 1 co. 595 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal periodo d’imposta 2021, si presume la natura imprenditoriale dell’attività, in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. In tal caso, quindi, è esclusa la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi.
8.2OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATIIn capo agli “intermediari” (soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare) che risultino coinvolti nella locazione breve o nei contratti assimilati gravano:un obbligo di comunicazione (art. 4 co. 4 del DL 50/2017), specificamente sanzionato;un obbligo di ritenuta (art. 4 co. 5 del DL 50/2017).
Il contenuto dell’obbligo di comunicazione era stato definito dal provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, che viene modificato dal provv. 17.3.2022 n. 86984.I dati che gli “intermediari” (residenti e non residenti nel territorio dello Stato) devono comunicare attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, riguardano:il nome, il cognome e il codice fiscale del locatore;la durata del contratto;l’indirizzo dell’immobile locato;l’importo del corrispettivo lordo.
Ora, per effetto del provv. 86984/2022, si aggiungono:l’anno di riferimento;i dati catastali dell’immobile locato.Decorrenza delle novitàL’indicazione dell’anno di riferimento si applica a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2021, da presentare entro il 30.6.2022.L’indicazione dei dati catastali, invece, è attualmente facoltativa; sarà obbligatoria “a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2023”, da presentare entro il 30.6.2024.Modalità di presentazioneLa comunicazione dei dati delle locazioni brevi deve essere predisposta e trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provv. 86984/2022, che devono essere utilizzate a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2021.Eventuali modifiche alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dandone apposita comunicazione.
9DETRAZIONI “EDILIZIE” – CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALLE DETRAZIONI CEDUTE E AGLI SCONTI PRATICATI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 



Con la ris. 14.3.2022 n. 12, l’Agenzia delle Entrate: ha istituito i nuovi codici tributo, da indicare nel modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ex art. 121 del DL 34/2020;ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
9.1



CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALLE OPZIONI PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del DL 34/2020, come novellato dall’art. 1 co. 2 del DL 13/2022 (recante modifiche successivamente trasfuse nell’art. 28 del DL 4/2022, nella formulazione risultante dalla conversione disposta con la L. 25/2022), prevede due ulteriori modalità di godimento del beneficio:un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti “vigilati” (banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005);la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei “soggetti vigilati” di cui sopra. 
9.2






















segue
CODICI TRIBUTOPoiché l’art. 1 co. 2 del DL 13/2022 (e poi l’art. 28 del DL 4/2022 conv. L. 25/2022) ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:“7701”, denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7702”, denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;“7703”, denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7704”, denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7705”, denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7706”, denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;“7707”, denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7711”, denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7712”, denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;“7713”, denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7714”, denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7715”, denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;“7716”, denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;“7717”, denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.DecorrenzaTali codici tributo devono essere utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 comunicate dal 17.2.2022. Per le opzioni comunicate fino al 16.2.2022 restano utilizzabili i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 83.
9.3




COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate: i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
10DETRAZIONI “EDILIZIE” – ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE – MASSIMALI UNITARI
Con il decreto del Ministero della Transizione ecologica 14.2.2022, pubblicato sulla G.U. 16.3.2022 n. 63, sono stati fissati i nuovi massimali unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di efficientamento energetico degli edifici, previsto dal co. 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020. Ai “valori massimi” definiti dal suddetto DM 14.2.2022, quindi, occorre fare riferimento, “per talune categorie di beni”, ai fini del rilascio delle attestazioni di congruità delle spese agevolate con il superbonus, oppure, ancorché agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus, oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (qualora non siano esclusi da detto adempimento ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, fatta eccezione per il “bonus facciate”).Dai valori massimi di spesa ammissibile sono esclusi l’IVA, le spese per le prestazioni professionali, le spese per opere relative all’installazione e i costi di manodopera per la messa in opera dei beni.DecorrenzaI nuovi valori si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, sia presentata dal 16.4.2022.
11SUPERBONUS DEL 110% – IVA INDETRAIBILE PER EFFETTO DEL PRO RATA – MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Con la risposta a interpello 15.3.2022 n. 118, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione di favore prevista nell’ambito del “superbonus del 110%” dall’art. 119 co. 9-ter del DL 34/2020, in base alla quale l’IVA indetraibile per effetto del pro rata può essere computata come costo agevolabile ai fini del beneficio in parola, non trova applicazione in via analogica per le restanti detrazioni “edilizie”, non essendovi un’analoga previsione normativa in tal senso.
11.1OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURAPer le spese che accedono al superbonus del 110%, nel caso in cui il contribuente che determina l’IVA in base al meccanismo del pro rata intenda optare per lo sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020, lo stesso potrà esercitare la sola opzione per il c.d. sconto “parziale”, prendendo esclusivamente in considerazione il corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA.Per quanto riguarda, invece, la quota parte di IVA indetraibile (così come determinata in base al pro rata definitivo dell’anno), il beneficiario potrà fruire del superbonus del 110% direttamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto.
11.2

DETRAZIONI “EDILIZIE” DIVERSE DAL SUPERBONUSPer le detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus del 110%, non appare, dunque, superato il chiarimento di prassi contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 5.3.2 (reso sempre in ambito superbonus del 110%, ma antecedentemente all’entrata in vigore della previsione del co. 9-ter dell’art. 119 del DL 34/2020), in base al quale l’IVA indetraibile per effetto del meccanismo del pro rata non rientrerebbe tra i costi agevolabili, non riguardando singole operazioni d’acquisto, bensì una massa globale.
12CONSERVAZIONE DEI REGISTRI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI
Con la ris. 28.3.2022 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha indicato l’obbligo di conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici, ribadendo quanto già affermato nella risposta a interpello 9.4.2021 n. 236.
12.1TENUTA DI REGISTRI CON SISTEMI ELETTRONICIL’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94 stabilisce l’obbligo di stampa per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, entro il terzo mese dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Analoga scadenza è prevista dall’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014 per la conservazione elettronica.In deroga a tale disposizione, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro:risulti aggiornato sui supporti elettronici;sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza (art. 7 co. 4-quater del DL 357/94).
12.2STAMPA O CONSERVAZIONE ELETTRONICACon la ris. 28.3.2022 n. 16, l’Agenzia Entrate ha ribadito che la disposizione richiamata non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei registri restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:ai fini della loro regolarità, non hanno l’obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al 2019 ai sensi dell’art. 5 co. 16 del DL 41/2021) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17.6.2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
13Autotrasportatori – Concessione di contributi per le attività formative – presentazione delle domande
Con il DM 4.2.2022, pubblicato sulla G.U. 19.3.2022 n. 66:è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2021;sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.
13.1Soggetti beneficiari dei contributiPossono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove tecnologie;allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
13.2Iniziative formative agevolabiliLe iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività formativa sia:avviata dal 19.4.2022;terminata entro il 6.8.2022.
Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 19.4.2022, purché successivi al 19.3.2022.EsclusioniSono invece esclusi:i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto;la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.Formazione a distanzaIn considerazione dello stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale, ma non esclusiva, dei corsi.I corsi che sono svolti con strumenti informatici devono avere i seguenti requisiti: l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;l’intero corso deve essere videoregistrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza; le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione; al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
13.3
















Ammontare dei contributiI contributi sono concessi:entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall’art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro;sulla base dei previsti massimali.
Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).
I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 400.000,00 euro.
Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.
13.4Modalità e termini di presentazione delle domandeLe domande di contributo devono essere presentate:esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 12”; al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, all’indirizzo dg.ss.@pec.mit.gov.it e al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni” all’indirizzo ram.formazione2022@pec.it;utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/sites/default/files/media/domanda_incentivi_formazione_12_editabile.pdf), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;a partire dal 19.3.2022 ed entro il 17.5.2022.Dati da indicare nella domandaIn sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:i dati identificativi del richiedente;il soggetto attuatore delle azioni formative;il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento;il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso se svolto in videoconferenza);il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della formazione, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato); sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.
13.5























segue
Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenutiEntro 60 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere presentata:una relazione di fine attività;una rendicontazione dei costi sostenuti.
Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:l’elenco dei partecipanti;la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;la documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di piccola o media impresa;se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall’ente attuatore, da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;il dettaglio dei costi per singole voci.Certificazione della documentazione contabileLa documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali.Il relativo costo:potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;non concorrerà però a determinare le previste soglie.Modalità di presentazioneLa presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 12”; al soggetto gestore all’indirizzo ram.formazione2022@pec.it e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, all’indirizzo dg.ss.@pec.mit.gov.it.
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.
13.6Valutazione delle domande e delle rendicontazioni presentateLe domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita Commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione.
13.7Erogazione dei contributiL’erogazione dei contributi avverrà:al termine della realizzazione del progetto formativo;previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.
Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.
13.8Revoca dei contributiI contributi sono revocati in caso di:accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.Restituzione del contributo già erogatoQualora il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
14ritenute e IVA – PROROGA dei termini di versamento per le imprese di allevamento avicunicolo e suinicolo – chiarimenti 




L’art. 3 co. 6-quater del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15, ha previsto la proroga al 31.7.2022 di alcuni versamenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 30.6.2022, in favore delle imprese che operano in aree soggette a particolari restrizioni.L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 29.3.2022 n. 8 (§ 2), ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga in esame.
14.1SOGGETTI INTERESSATILa proroga riguarda le imprese che, alla data dell’1.1.2022, esercitano l’attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze relative all’influenza aviaria e alla peste suina africana, disposte dalle autorità competenti.L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:la proroga riguarda i soggetti che svolgono, ad esempio, le attività di cui ai codici Ateco 01.47.00 – Allevamento di pollame, 01.49.10 – Allevamento di conigli e 01.46.00 – Allevamento di suini;tali attività devono essere svolte “in via non marginale” rispetto all’attività complessivamente esercitata; tale requisito si ritiene sussistente nell’ipotesi in cui le previste attività abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10% di quello complessivo;qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva all’1.1.2022, la proroga può trovare applicazione solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30.6.2022.
14.2VERSAMENTI PROROGATILa proroga al 31.7.2022 riguarda i termini di versamento che scadono nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 30.6.2022, relativi:alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i soggetti interessati operano in qualità di sostituti d’imposta;alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale IRPEF, effettuate in qualità di sostituti d’imposta;all’IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie;sono, quindi, esclusi dal beneficio i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche qualora si tratti di somme dovute a seguito dell’applicazione di istituti deflattivi del contenzioso (es. accertamento con adesione, conciliazione);sono altresì esclusi i versamenti effettuati dal contribuente avvalendosi del ravvedimento operoso.
14.3EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI PROROGATIIn relazione ai versamenti prorogati al 31.7.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono dovuti interessi.
14.4VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATIL’Agenzia delle Entrate ha chiarito che eventuali versamenti già effettuati, che rientrerebbero nella proroga, non potranno essere oggetto di rimborso.
15CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2022 – COMUNICAZIONE PER L’ACCESSO – PROROGA ALL’8.4.2022



Con il provv. Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2022, è stato prorogato dal 31.3.2022 all’8.4.2022 il termine per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2022 (art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017).La proroga è stata disposta tenendo conto dei problemi tecnici che hanno interessato la piattaforma informatica per l’invio delle comunicazioni.
16CREDITO D’IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – PERCENTUALE DI FRUIZIONE E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Con il provv. 18.3.2022 n. 88902, l’Agenzia delle Entrate ha fissato la percentuale effettiva di fruizione del credito d’imposta riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, in relazione al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto nell’anno 2021, di cui all’art. 67-bis del DL 25.5.2021 n. 73.
16.1RICONOSCIMENTO INTEGRALEConsiderato che l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa, il credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
16.2CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZABILECiascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, 
16.3UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24Il credito d’imposta spettante è utilizzabile dai beneficiari:esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.Codice tributoPer consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 22.3.2022 n. 15 è stato istituito il codice tributo “6973”.Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’age-volazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
17credito d’imposta per le imprese energivore per il primo trimestre 2022 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 
Con la ris. 21.3.2022 n. 13, l’Agenzia delle Entrate: ha istituito l’apposito codice tributo, da indicare nel modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per le imprese energivore per il primo trimestre del 2022, di cui all’art. 15 del DL 4/2022; ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
17.1







segue
credito d’imposta per le imprese energivore per il primo trimestre del 2022L’art. 15 del DL 4/2022 riconosce un credito d’imposta per le imprese energivore ex DM 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.Il credito è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Ai sensi dell’art. 9 del DL 21/2022, il credito d’imposta: è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.
17.2CODICe TRIBUTO e COMPILAZIONE DEL MODELLO F24Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il codice tributo “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24: il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
18Credito d’imposta per il filtraggio dell’acqua potabile – percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione
Con il provv. 31.3.2022 n. 102326, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 30,3745% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d. “bonus acqua potabile”), disciplinato dall’art. 1 co. 1087 – 1088 della L. 178/2020.
18.1CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILEL’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
18.2CASSETTO FISCALECiascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
18.3







segue
CODICe TRIBUTO e COMPILAZIONE DEL MODELLO F24Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in esame, con la ris. Agenzia delle Entrate 1.4.2022 n. 17 è stato istituito il codice tributo “6975”.Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24: il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
19credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – momento di effettuazione degli investimenti – chiarimenti



Con la risposta a interpello 14.3.2022 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento (necessario per determinare il credito d’imposta per investimenti applicabile), rileva il momento della consegna del bene qualora nel contratto le parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente (es. montaggio, collaudo).Secondo l’Agenzia delle Entrate, queste ultime, seppur importanti ai fini del funzionamento dell’impianto, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.
20CREDITO D’IMPOSTA PER investimenti pubblicitari – spese rimborsate dalla capogruppo
Con la risposta a interpello 21.3.2022 n. 143, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, il ribaltamento delle spese ad altri soggetti del gruppo non incide sul loro riconoscimento nell’ambito dell’agevolazione. Nel caso di specie, le spese in questione rilevano ai fini della determinazione del reddito d’impresa in quanto inerenti all’attività della società che ne beneficia in termini di incremento dei propri ricavi, assumendosene, per converso, contrattualmente l’onere nei confronti del fornitore del servizio, in quanto nella sottoscrizione del contratto agisce in nome proprio sia pur su incarico della capogruppo.Nonostante l’onere dal punto di vista economico di tali spese è sostanzialmente sostenuto dalla capogruppo, la società ne assume formalmente i rischi e ne ritrae direttamente benefici in termini di maggiori vendite.L’Agenzia rileva inoltre che il rimborso del costo da parte della capogruppo concorre alla determinazione del reddito della stessa società.
21Sconto riconosciuto ai dipendenti che corrispondono il valore normale – Regime fiscale
Con la risposta a interpello 25.3.2022 n. 158, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul regime fiscale degli sconti riconosciuti ai lavoratori per l’acquisto dei prodotti commercializzati dalla società di cui sono dipendenti.
21.1REGIME FISCALELa rilevanza reddituale, in questo caso, deve essere considerata tenuto conto di quanto previsto dall’art. 51 co. 1 del TUIR.Come chiarito con la C.M. 23.12.97 n. 326 (§ 2.3.1), il reddito da assoggettare a tassazione è pari:al valore normale, se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente;alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme.
21.2FATTISPECIENel caso di specie, una società di commercio all’ingrosso riconosce ai propri dipendenti la possibilità di acquistare, mediante il badge aziendale, propri prodotti commercializzati con uno sconto del 5% sul prezzo di vendita (non cumulabile con altri sconti applicati alla clientela in altri periodi dell’anno), entro il limite della retribuzione netta. Inoltre, seppur scontato, il prezzo pagato dai dipendenti per tali prodotti rimane comunque superiore al costo sostenuto dalla società per l’acquisto dei prodotti.Considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli “sconti d’uso”, l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto imponibile l’importo corrispondente a tale sconto.
22REGIME AGEVOLATO PER DOCENTI E RICERCATORI – proroga – disposizioni attuative
Con il provv. 31.3.2022 n. 102028, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio della facoltà, per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, di prolungare la durata del regime agevolativo previsto dall’art. 44 del DL 78/2010, in presenza di specifiche condizioni, legate al numero di figli minorenni o all’acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (art. 5 co. 5-ter e 5-quater del DL 34/2019, inseriti dall’art. 1 co. 763 della L. 30.12.2021 n. 234).
22.1modalità di fruizione per i lavoratori dipendentiI lavoratori dipendenti presentano apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; per i lavoratori per i quali tale periodo si è concluso il 31.12.2021, la presentazione deve essere effettuata entro il 27.9.2022.
22.2VERSAMENTO DELL’“ONERE DI INGRESSO”Entro gli stessi termini sopra indicati va effettuato il versamento, mediante il modello F24, del c.d. “onere di ingresso” (di importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione).
22.3modalità di fruizione per i lavoratori autonomiI soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento del suddetto onere.
23NOTA DI VARIAZIONE IVA – PROCEDURE CONCORSUALI – ambito applicativo – PRESCRIZIONE del credito
Con la risposta a interpello 9.3.2022 n. 100, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di operare la variazione in diminuzione dell’IVA, secondo la nuova disciplina di cui all’art. 26 del DPR 633/72, anche per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 15 del DL 98/2011.L’Agenzia delle Entrate, con la successiva risposta a interpello 10.3.2022 n. 102, ha inoltre chiarito che la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure “simili” all’estinzione dell’operazione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto consegue all’inerzia ingiustificata del creditore.
23.1LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVASecondo la risposta a interpello 9.3.2022 n. 100, la liquidazione coatta amministrativa, contemplata all’art. 26 del DPR 633/72, non è riconducibile esclusivamente alla procedura di cui al RD 267/42, comprendendo anche quella regolata dall’art. 15 del DL 98/2011.Nota di variazione e diritto di detrazioneL’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che, in ragione della nuova disciplina di cui all’art. 26 del DPR 633/72 – introdotta dall’art. 18 del DL 73/2021, con efficacia per le procedure “avviate dal 26 maggio 2021 compreso” (DL 228/2021 conv. L. 15/2022) – la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene emanata – tra gli altri – la sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero è pronunciato il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa. Il momento entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuato nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota è emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota (circ. 20/2021).
23.2





INSINUAZIONE AL PASSIVO E PRESCRIZIONE DEL CREDITONella risposta a interpello 10.3.2022 n. 102, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due rilevanti chiarimenti, osservando che:per le procedure aperte prima del 26.5.2021 (ante DL 73/2021), non ricorre il requisito dell’infruttuosità della procedura ai fini dell’emissione della nota di variazione IVA quando la pretesa creditoria risulti insoddisfatta non per l’accertata incapienza del patrimonio del debitore, ma per l’intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l’ammissione al passivo del creditore;la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure “simili” all’estinzione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, pur determinando l’estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell’operazione resa, così alterando il rapporto tra le parti, consegue – diversamente dalla risoluzione o dal recesso – all’inerzia ingiustificata del creditore (cfr. Corte di Giustizia UE 11.6.2020, causa C-146/19).
24PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ENTI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
Con il comunicato stampa del 28.3.2022, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione sul proprio sito Internet dell’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021. L’elenco è stato contestualmente comunicato al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
24.1AVVIO DELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL RUNTSIn base all’art. 34 co. 2 del DM 106/2020, la pubblicazione dell’elenco era strumentale all’avvio delle procedure di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS. Conseguentemente, a decorrere dal 28.3.2022, gli enti con qualifica di ONLUS possono presentare la domanda di iscrizione tramite il portale del RUNTS. Gli enti che, al 22.11.2021, risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale non devono effettuare la richiesta di iscrizione al RUNTS, in quanto rientrano nella procedura di migrazione automatica.
24.2TERMINE FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEIl termine finale per la presentazione delle domande di iscrizione al RUNTS è fissato al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea (art. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017). Ove la domanda non sia presentata entro tale ultimo termine, l’ente che non proceda allo scioglimento sarebbe obbligato a devolvere il proprio patrimonio nei limiti dell’incremento maturato durante il periodo in cui è stato iscritto all’anagrafe unica (art. 34 co. 14 del DM 106/2020).
25ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – PASSAGGIO AL RUNTS – REGIME IVA







segue
Con la risposta a interpello 3.3.2022 n. 92, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività di trasporto sanitario svolta da un’organizzazione di volontariato a favore di una ASL non è soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 8 co. 2 della L. 266/91, a condizione che:le somme ricevute dall’ente costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute;l’ente abbia conservato la qualifica di organizzazione di volontariato anche a seguito dell’avvio delle procedure di trasmigrazione dei dati dai registri regionali e provinciali al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nel caso specifico, ipotizzando sussistenti le condizioni richiamate, viene precisato che l’organizzazione di volontariato non è tenuta ad aprire la partita IVA, né ad emettere fattura verso la ASL, purché l’attività rientri tra quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017 (escluse quelle diverse di cui al successivo art. 6 del medesimo decreto).
26cessioni intracomunitarie tramite commissionario – Regime di non imponibilità IVA
Secondo quanto chiarito con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.3.2022 n. 101, le cessioni intracomunitarie dirette e le vendite a distanza UE sono non imponibili IVA, ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93, anche quando sono poste in essere tramite un commissionario alla vendita.
26.1
FATTISPECIENel caso specifico, una società (X) stipula con un’azienda olandese (Z) un contratto di commissione nell’ambito del quale:i beni e la proprietà della merce vengono trasferiti direttamente dal magazzino italiano di X al cliente finale estero;la società X emette fattura nei confronti della società Z, mentre quest’ultima, con la posizione IVA aperta nello Stato membro di destinazione, emette a sua volta il documento nei confronti del cliente finale con applicazione dell’IVA locale.
26.2INQUADRAMENTO AI FINI IVAL’Agenzia afferma che nella nozione di “cessione di beni” sono compresi anche i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (art. 2 co. 1 n. 3 del DPR 633/72). Pertanto, anche tali operazioni rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93.Poiché nel contratto di commissione l’operazione effettuata mantiene, ai fini IVA, la stessa natura oggettiva nel rapporto tra committente e commissionario, l’Agenzia afferma che il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93 si applica anche nel caso di specie, ossia alla cessione che intercorre tra il committente X e il commissionario Z.Si considera dunque superata l’interpretazione fornita con ris. Agenzia delle Entrate 9.7.2001 n. 115.
26.3PROVA DEL TRASFERIMENTO DELLA MERCEPer quanto attiene alla prova del trasferimento della merce a destinazione ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, l’Agenzia ritiene idoneo il set documentale rappresentato dall’istante, che comprende:il c.d. “AWB” (Airwaybill) di presa in carico della merce da parte del trasportatore;un report in cui vengono riportate le informazioni relative alle cessioni effettuate;un “SBI” (self bill invoice), contenente una dichiarazione circa l’avvenuta spedizione a destino.
Da tali documenti, infatti, sembra possibile ricavare con sufficiente evidenza che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 12.5.2020 n. 12).
27cessioni intracomunitarie di beni sottoposti ad accisa – mezzi di prova
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.3.2022 n. 146 ha riconosciuto la legittimità dell’e-AD (documento amministrativo elettronico) quale mezzo di prova delle cessioni intracomunitarie per i beni soggetti ad accisa.Il documento di prassi ha, più in generale, esaminato i mezzi di prova richiesti per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 41 co. 1 del DL 331/93, tra i quali vi è la spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato membro dell’UE. La spedizione o il trasporto possono peraltro essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto.
27.1prova del trasporto intra-ueL’art. 41 co. 1 del DL 331/93 non contiene alcuna specifica previsione in merito alla documentazione che il fornitore deve produrre per comprovare il trasporto intracomunitario dei beni. A tal fine, è stata introdotta una presunzione relativa all’avvenuto trasporto (art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011), diversa a seconda che i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (paragrafo 1 lettera a) o che siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (paragrafo 1 lettera b).In merito al rapporto tra la presunzione di cui al citato art. 45-bis e la prassi nazionale, emanata nel corso degli anni, in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità per i soggetti passivi di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta (circ. 12/2020).
27.2prova per i prodotti soggetti ad accisaAnche sulla base del suddetto chiarimento, la risposta 146/2022 conferma che, nel caso in cui siano ceduti beni soggetti ad accisa, vi sia la possibilità di fornire prova del trasporto intracomunitario mediante il documento e-AD, eventualmente in alternativa rispetto al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o ad altro documento di trasporto della merce.
28IVA – operazioni relative alla navigazione in “alto mare” – regime di non imponibilità
Con le risposte a interpello 8.3.2022 n. 97 e 17.3.2022 n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al regime di non imponibilità IVA delle navi adibite alla navigazione in “alto mare”, di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72.
28.1ambito applicativo del regime di non imponibilità ivaLa risposta a interpello 17.3.2022 n. 120, rettificando la precedente risposta 8.3.2022 n. 97, ha individuato l’ambito di applicazione del requisito della navigazione in “alto mare”, da rispettare ai fini del regime di non imponibilità IVA.L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la condizione della navigazione in “alto mare” si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.
28.2navi avviate alla demolizioneLa risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.3.2022 n. 97 ha stabilito che il requisito della navigazione in “alto mare”, ai fini del regime di non imponibilità IVA, deve sussistere anche per le operazioni di demolizione.In tal caso, occorrerà fare riferimento alla percentuale di navigazione in “alto mare” effettuata nell’ultimo anno di utilizzo della nave.
28.3





segue
procedura per i fornitori indirettiAi fini procedurali, il cessionario o committente in possesso dei requisiti per la navigazione in “alto mare”, come nel caso delle imprese di demolizione, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate un apposito modello di dichiarazione.Nel caso in cui vi siano anche rapporti di subfornitura, il fornitore “diretto” deve comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, ai propri cedenti e prestatori (c.d. fornitori “indiretti”), i quali abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità IVA.Ciascun fornitore (diretto o indiretto) è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate nelle fatture emesse in base al predetto regime.

APRILE 2022: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
7.4.2022Trasmissione
dati spese per
interventi su parti
comuni condominiali
Gli amministratori di condominio (o i condòmini incaricati in caso di condominio “minimo” senza amministratore) devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2021 con riferimento: agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rifacimento delle facciate, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
8.4.2022Presentazione
domande per il
bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell’anno 2022;al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
11.4.2022Effettuazione adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo 2022I soggetti che non hanno potuto effettuare gli adempimenti e le formalità riguardanti imposte e tasse a favore dell’Erario, che scadevano nelle giornate del 30 e 31 marzo 2022, a causa del malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle Entrate, possono provvedervi entro il termine in esame, senza aggravi di sanzioni e interessi.
11.4.2022Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieriI soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2021:nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.La comunicazione deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;utilizzando il “modello polivalente”.
11.4.2022
Presentazione domande per il
5 per mille
Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:in caso di prima iscrizione;oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;oppure se non si è stati inseriti nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2022.
11.4.2022Presentazione domande per il
5 per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:in caso di prima iscrizione;oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;oppure se non si è stati inseriti nell’elenco pubblicato dal CONI entro il 31.3.2022.
A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.
11.4.2022Presentazione domande per il
5 per mille
Gli enti già iscritti nel RUNTS, comprese le associazioni o fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, diverse dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), nonché le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:se non sono inclusi nell’elenco permanente;se non l’hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.
L’accreditamento avviene presentando, tramite il portale del RUNTS, una pratica di modifica.
19.4.2022



Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2022;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
19.4.2022Versamento rata saldo IVA 2021I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
19.4.2022Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
19.4.2022Versamento ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2022;corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2022.
19.4.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2022.
20.4.2022Comunicazione
operazioni in contanti con turisti stranieri
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2021:nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
La comunicazione deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;utilizzando il “modello polivalente”.
20.4.2022Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscaliI fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2022.La comunicazione deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.4.2022Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi da materiali riciclatiLe imprese devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta:in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali riciclati;in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
26.4.2022



Presentazione
modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di marzo 2022, in via obbligatoria o facoltativa;ovvero al trimestre gennaio-marzo 2022, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti che, nel mese di marzo 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
27.4.2022




segue
Ricorso contro
le nuove rendite
dei terreni
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2021, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione);oppure presentare istanza di autotutela.
29.4.2022Trasmissione
dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi
I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:recupero del patrimonio edilizio;efficientamento energetico;adozione di misure antisismiche;recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;installazione di impianti solari fotovoltaici;installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
30.4.2022Versamento rate della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell’anno 2020, qualora non ancora effettuato.
30.4.2022


Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazioneI soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione.Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta.
30.4.2022Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusiGli esercenti commerciali devono presentare al Ministero della Transizione ecologica la richiesta per il riconoscimento del contributo a fondo perduto:in relazione alle spese sostenute nell’anno 2021 per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi;in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).
30.4.2022Rendiconto annuale delle ONLUSLe ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;in relazione all’anno 2021.L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.
30.4.2022Rendiconto
sulle raccolte pubbliche di fondi
Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;in relazione all’anno 2021.
30.4.2022Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantisticheLe associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;in relazione all’anno 2021.
30.4.2022Versamento contributo revisori
enti locali
I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale;inserire le coordinate del proprio versamento nell’apposito sito Internet.
30.4.2022
Compensazione crediti verso lo StatoGli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:esercitare l’opzione, per l’anno 2022, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti;dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.L’esercizio dell’opzione avviene:attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa.
2.5.2022Dichiarazione
annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022);esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
2.5.2022Opzione liquidazione IVA di gruppoLe società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2022 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:all’Agenzia delle Entrate;mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2021 (modello IVA 2022).
2.5.2022Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVAI contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020 (modello IVA 2021);gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2021.Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.5.2022









segue
Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:relativo al trimestre gennaio-marzo 2022;utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.Il credito IVA trimestrale può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).La presentazione del modello deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.5.2022Trasmissione
dati operazioni con l’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:è stata emessa una bolletta doganale;siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
2.5.2022Dichiarazione e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2022 riguardante:le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
2.5.2022









segue
Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
2.5.2022Imposta di bollo documenti informaticiI contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:dovuta per l’anno 2021 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
2.5.2022Credito d’imposta gasolio per autotrazioneGli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2022.Il credito d’imposta può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
2.5.2022Registrazione
contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2022.Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
2.5.2022





segue
Comunicazione compensi attività mediche e paramedicheLe strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2021:l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture;il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.La comunicazione deve avvenire:in via telematica;utilizzando il modello “SSP”.
2.5.2022Comunicazione
dati catastali
I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:intervenute nell’anno 2021;acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.
2.5.2022Comunicazioni all’Anagrafe tributariaLe imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.). Le comunicazioni:riguardano i dati relativi al 2021;devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
2.5.2022Correzione elenchi
5 per mille
Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2022.
2.5.2022Correzione elenchi
5 per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2022.
2.5.2022





segue
Correzione elenchi
5 per mille
Gli enti già iscritti nel RUNTS, comprese le associazioni o fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS, diverse dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), nonché le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2022, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2022.

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