Novità di Febbraio 2022

1.Riforma dell’IRPEF – Novità in materia di aliquote e detrazioni d’imposta – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate……………………………….. 2

2. Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali a partire dal 2022 – Chiarimenti…………………………………………………………………… 3

3. Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo per beni immateriali – Disposizioni attuative………………………………………………………………………………… 4

4. Settore dello sport – Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 – Chiarimenti…………………………….. 5

5. Contributi INPS artigiani e commercianti – Aliquote contributive per il 2022……………………………………………………………………………………………………………… 6

6. Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 – Aliquote contributive per il 2022……………………………………………………………………………… 7

7. Anomalie sulle attività estere relative ai periodi d’imposta 2018 e successivi – Comunicazioni
ai contribuenti – Regolarizzazione……………………………………………………………. 8

8. Contributo a fondo perduto per enti gestori di impianti natatori – Presentazione delle domande……………………………………………………………………. 9

9. Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in materiali riciclati ed imballaggi biodegradabili – Provvedimento attuativo…………………………… 10

10. Credito d’imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale – Provvedimento attuativo…………………………………………………………………………. 11

11. Credito d’imposta per imprese che sostengono iniziative formative su competenze
manageriali – Provvedimento attuativo………………………………………………….. 12

12. Corrispettivi telematici – Modalità di rilevazione e documentazione – Chiarimenti……………………………………………………………………………………………….. 13

13. Vending machine – Invio dei corrispettivi – Emissione contestuale della fattura………………………………………………………………………………………………………… 14

14. Operazioni non imponibili IVA – Trasporti internazionali – Chiarimenti……………………………………………………………………………………………………………………. 14

15. Iper-ammortamenti – Interconnessione “tardiva” o perizia “tardiva”.. 15

16. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Requisito della novità – Beni già utilizzati in comodato…………………………………………………. 15

17. Contributo a fondo perduto per le imprese turistico-ricettive – Restituzione del contributo
non spettante – Modalità………………………………………………………………………….. 15

MARZO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI…………………………………………………… 17

1Riforma dell’IRPEF – Novità in materia di aliquote e detrazioni d’im­posta – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
 Con la circ. 18.2.2022 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di IRPEF introdotte: dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), riguardanti la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni d’imposta, la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, le modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione” e alle addizionali regionali e comunali;dal DLgs. 29.12.2021 n. 230, istitutivo dell’assegno unico e universale per i figli, in relazione alle detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR.
1.1Ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni Le novità della L. 234/2021 sono entrate in vigore l’1.1.2022. La circ. 4/2022 chiarisce però che, tenuto conto dei necessari adeguamenti informatici per la lavorazione delle buste paga e delle modifiche alla disciplina delle detrazioni per figli a carico che entrano in vigore dall’1.3.2022, i sostituti d’imposta che non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, possono applicarle entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.
1.2modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali La L. 234/2021 ha modificato le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR. Parametrazione della detrazione al periodo di lavoro La circ. 4/2022 chiarisce che, ai fini del calcolo delle detrazioni “base” per lavoro dipen­dente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”). Detrazioni d’imposta “aggiuntive” In relazione alle ulteriori detrazioni d’imposta previste per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o di redditi di pensione (d’importo pari rispettivamente a 65,00 e 50,00 euro), spettanti ai contribuenti con determinate soglie di reddito complessivo, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che sono da intendersi quali correttivi in aumento e devono essere corrisposte per intero nel corso del 2022, senza parametrazione al periodo di lavoro o di pensione. Il sostituto d’imposta alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rappor­to, deve però ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’am­montare delle retribuzioni o dei trattamenti pensionistici complessivamente erogati nel periodo d’imposta.
1.3                             seguemodifiche al Trattamento integrativo della retribuzione La L. 234/2021 ha modificato la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”). Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. “Clausola di salvaguardia” per soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000,00 euro Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, è stata invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”. Il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciu­to per un ammontare determinato in misura pari alla differenza: tra la somma di determinate detrazioni d’imposta, cioè per familiari a carico (art. 12 del TUIR), per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 13 del TUIR), per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 e per spese sostenute fino al 31.12.2021 ma con rilevanza anche negli anni 2022 e successivi per effetto della prevista rateizzazione (ai sensi dell’art. 15 del TUIR e di altre disposizioni);e l’IRPEF lorda. Al riguardo, è stato chiarito che: l’imposta lorda va determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati;il sostituto d’imposta è tenuto a verificare l’“incapienza” sulla base delle detrazioni di cui ha conoscenza, vale a dire quelle degli artt. 12 e 13 del TUIR, e ad effettuare un conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto; l’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore.   L’importo del trattamento integrativo spettante in base alla “clausola di salvaguardia” non può comunque essere superiore a 1.200,00 euro annui, come per i contribuenti con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro.  
1.4Nuovo assegno unico e modifiche alle detrazioni per figli a carico L’art. 1 del DLgs. 230/2021 ha istituito, con decorrenza dall’1.3.2022, l’assegno unico e universale per i figli, modificando la disciplina delle detrazioni IRPEF per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Con riferimento agli adempimenti in capo al sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le detrazioni per figli a carico sono da computare applicando: per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio), l’art. 12 del TUIR nella versione vigente al 28.2.2022;per il restante periodo dell’anno, la nuova versione dell’art. 12 del TUIR, come modificata a decorrere dall’1.3.2022, ferma restando la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Abolizione delle detrazioni per i figli con meno di 21 anni di età A de­correre dall’1.3.2022, a seguito dell’applicazione a regime dell’assegno unico e universale per i figli, le detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all’art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, sono applicabili solo più con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni. La circ. 4/2022 precisa che le detrazioni per i figli con età superiore a 21 anni si applicano dal mese di compimento del 21° anno di età. Ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli a carico A decorrere dall’1.3.2022 è abrogata anche l’ulteriore detrazione IRPEF per famiglie con almeno quattro figli a carico, di cui all’art. 12 co. 1-bis del TUIR. Al riguardo, la circ. 4/2022 precisa che: la condizione dell’esistenza di almeno quattro figli a carico va verificata nel corso di tutto l’anno 2022;la detrazione spettante deve però essere rapportata ai soli due mesi (gennaio e febbraio) di vigenza.   Il sostituto d’imposta deve quindi procedere ad effettuare i relativi conguagli.
1.5Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni IRPEF Per quanto riguarda l’adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF, che deve avvenire rispettivamente entro il 31.3.2022 o il 31.5.2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel frattempo, i sostituti d’imposta devono applicare: l’aliquota unica, se deliberata entro il 31.12.2021;ovvero l’aliquota di base, se entro il 31.12.2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale secondo la precedente articolazione degli scaglioni IRPEF.
2Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali a partire dal 2022 – chiarimenti
 Con la circ. 18.2.2022 n. 4 (§ 3), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’esclusione da IRAP prevista dalla L. 234/2021, a decorrere dal 2022, per le persone fisiche esercenti: attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
2.1Definizione di attività commerciali Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle seguenti attività, anche se non organizzate in forma d’im­presa: attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti (di cui all’art. 2195 c.c.);attività agricole eccedenti i limiti di potenzialità del terreno ai sensi dell’art. 32 co. 2 lett. b) e c) del TUIR.   Riguardo al secondo punto, l’esclusione da IRAP opera con riferimento al valore della produzione ritratto dall’attività eccedente, posto che il valore della produzione rientrante nei limiti è già escluso da IRAP dal 2016.
2.2Imprese familiari In quanto soggetti individuali, dal 2022 sono escluse da IRAP anche le imprese familiari, indipendentemente dal numero di collaboratori familiari e dipendenti impiegati.
2.3Aziende coniugali Dal 2022 non sono più soggette ad IRAP nemmeno le aziende coniugali se non sono gestite in forma societaria. Continuano, invece, a scontare l’IRAP le aziende coniugali equiparate alle società di fatto, circostanza che ricorre quando l’azienda coniugale sia, nel contempo: costituita dopo il matrimonio;gestita da entrambi i coniugi.   Nelle istruzioni alla dichiarazione IRAP si legge, infatti, che le aziende coniugali sono tenute alla compilazione del quadro IP (riservato alle società di persone e ai soggetti ad esse assimilati, quali le società di fatto) “se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori)”.
2.4Associazioni professionali e studi associati Atteso che l’esclusione in esame interessa solo chi esercita l’attività in forma individuale, l’Amministrazione finanziaria conferma che gli studi associati e le associazioni professionali continueranno a essere soggetti ad IRAP anche dopo il 2021.
2.5ultimi adempimenti per i soggetti esclusi L’esclusione dall’ambito soggettivo dell’IRAP dei soggetti sopra individuati determina altresì, a partire dal 2022, il venir meno degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento del tributo. Permangono, invece, tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi e di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2022. In altre parole, se soggette a IRAP nel 2021 perché autonomamente organizzate, nel 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa e arti e professioni dovranno ancora: presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).   Non sono invece più dovuti gli acconti d’imposta relativi al 2022.
3super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo per beni immateriali – disposizioni attuative
 Con il provv. 15.2.2022 n. 48243, l’Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative della nuova super deduzione del 110% introdotta dall’art. 6 del DL 146/2021 in sostituzione del Patent box.
3.1soggetti beneficiari Possono beneficiare della nuova opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa che rivestono la qualifica di “investitore”.
3.2  attività rilevanti Ai fini dell’agevolazione rilevano: le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, come definite dal DM 26.5.2020 (relativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo);le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
3.3spese agevolabili Il provvedimento elenca anche le spese agevolabili a cui applicare la maggiorazione. Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo d’imposta in applicazione dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi con­tabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.
3.4modalità di esercizio dell’opzione L’opzione per la super deduzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce. Tale opzione: ha durata quinquennale;è irrevocabile;è rinnovabile.
3.5documentazione Il provvedimento definisce anche la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso di recupero, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta. Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia della maggiorazione.
4Settore dello sport – Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 – chiarimenti
 Con la circ. 4.2.2022 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo della sospensione dei versamenti fiscali prevista dall’art. 1 co. 923 e 924 della L. 234/2021 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 in favore di specifici soggetti operanti nel settore dello sport.
4.1BENEFICIARI Possono accedere alla sospensione le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che: hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all’1.1.2022, ai sensi del DPCM 24.10.2020.
4.2                            versamenti sospesi La sospensione riguarda i termini relativi ai versamenti: delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dall’1.1.2022 al 30.4.2022;dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché degli adempimenti), dall’1.1.2022 al 30.4.2022;dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;delle imposte sui redditi, in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.   L’Agenzia ha precisato che non rientrano nella sospensione i versamenti: relativi all’IRAP;dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione.   Possono invece essere sospesi: i versamenti in autoliquidazione (compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie);i versamenti delle rate relative alle rateizzazioni riguardanti l’applicazione delle sospensioni dei versamenti previste dal DL “Cura Italia” (art. 61 co. 5 del DL 18/2020) e dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 36 e 37 della L. 178/2020), in scadenza nel periodo dall’1.1.2022 al 30.4.2022.
4.3effettuazione dei versamenti sospesi I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e, per il restante 50%, entro il 16.12.2022.
5Contributi INPS artigiani e commercianti – aliquote contributive per il 2022
 L’INPS, con la circ. 8.2.2022 n. 22, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2022 dagli iscritti alle Gestioni arti­gia­ni e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2021 nei confronti dei collaboratori di età non su­pe­riore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota con­tri­butiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.   Dal 2022 aumenta anche l’aliquota aggiuntiva per i commercianti destinata al finanziamento dell’inden­niz­zo per la cessazione definitiva dell’attività.
5.1Aliquote contributive artigiani Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2022 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 22,80% (prima 22,35%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.   Per il reddito eccedente l’importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.379,00 euro), le suddette ali­quo­te sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: al 25%;ovvero al 23,80%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
5.2Aliquote contributive commercianti Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’inden­niz­zo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stata incrementata dallo 0,09% allo 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L’aliquota contributiva per il 2022 è quindi pari al 24,48%. Tale aliquota è ridotta al 23,28% (prima 22,44%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.   Per il reddito eccedente l’importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.379,00 euro), le suddette ali­quote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: al 25,48%;ovvero al 24,28%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
5.3Riduzione per i soggetti già pensionati Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
5.4Contributo di maternità Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
5.5Minimale di reddito per il 2022 Il minimale di reddito per il 2022, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei con­­tributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 16.243,00 euro (prima 15.953,00 euro).
5.6Massimale di reddito per il 2022 Il mas­si­ma­le di reddito per il 2022, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: a 80.465,00 euro (prima 78.965,00 euro), per coloro che hanno anzianità contri­butiva al 31.12.95;ovvero a 105.014,00 euro (prima 103.055,00 euro), per coloro che non han­no an­zia­nità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successiva­men­te a tale data.
5.7Modalità e termini di versamento dei contributi I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: il 16.5.2022, il 22.8.2022, il 16.11.2022 e il 16.2.2023, per quanto concerne il ver­­samento delle quattro ra­te dei contributi dovuti sul minimale di reddito; i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi do­vuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo ac­conto 2022 e saldo 2022.
6soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 – ali­quo­te contributive per il 2022
 Con la circ. 11.2.2022 n. 25, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori red­dituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2022 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
6.1Aliquote per i collaboratori e soggetti assimilati Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimi­late, iscritti in via esclusiva alla Ge­stione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate: l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31% rispetto al precedente 0,51%.   Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2022 sono pari al: 35,03% (prima 34,23%), in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;33,72% (come in precedenza), in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.   Con il comunicato stampa 14.2.2022, l’INPS ha chiarito che: i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 potevano essere inviati applicando l’aliquota del 34,23% vigente fino al 31.12.2021; tali denunce saranno modificate dall’INPS in fase di elaborazione;la differenza di contribuzione derivante dall’applicazione dell’aliquota del 34,23% rispetto all’aliquota del 35,03%, potrà essere versata entro l’11.5.2022 (tre mesi dalla pubblicazione della suddetta circ. 11.2.2022 n. 25), senza oneri aggiuntivi. Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
6.2          Aliquote per i professionisti Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione sepa­ra­ta e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, nel 2022 si ap­pli­ca invece l’aumento dell’a­li­­quota dallo 0,26% allo 0,51% (art. 1 co. 398 della L. 178/2020) prevista per finanziare l’indennità straordinaria di continuità reddituale e ope­rativa (ISCRO).   Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2022 ri­sul­ta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% ISCRO). Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previ­den­ziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
6.3Massimale di reddito per il 2022 Il mas­si­ma­le di reddito per il 2022, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 105.014,00 euro (prima 103.055,00 euro).
6.4Minimale di reddito per il 2022 Il minimale di reddito valido per il 2022 è invece pari a 16.243,00 euro (prima 15.953,00 euro). Conse­guen­temente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’ac­credito dell’in­tero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’ac­credito dell’intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi: 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che ap­plicano l’aliquota del 26,23%;5.477,14 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le fi­gure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le fi­gure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
7ANOMALIE sulle attività estere relative ai periodi d’imposta 2018 e successivi – comunicazioni ai contribuenti – REGOLARIZZAZIONE
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.2.2022 n. 40601 è stato disciplinato l’invio ai contribuenti delle lettere di compliance relative alle attività finanziarie estere su cui si ravvisano irregolarità, sul fronte reddituale e/o su quello del monitoraggio fiscale (quadro RW), per gli anni 2018 e successivi. L’obiettivo delle lettere di compliance è quello di: favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero e oggetto di monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90;promuovere la regolarizzazione spontanea delle violazioni.
7.1QUADRO NORMATIVO Secondo l’art. 8, paragrafo 3-bis della direttiva del Consiglio 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE (c.d. “DAC2”), gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dall’1.1.2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari. Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede poi, sempre a de­correre dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra-UE. Tramite questa procedura vengono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso in cui il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che esercitano il controllo, qualora ne ricorrano i presupposti.
7.2            CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Secondo quanto previsto dal provvedimento, ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti viene inviata una comunicazione che contiene le seguenti informazioni: il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente;il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;il codice atto;la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;la possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;le istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;le modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’ef­fet­tiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
7.3REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO I contribuenti che ricevono la comunicazione in esame possono regolarizzare la propria posizione mediante il rav­ve­di­men­to operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97: presentando una dichiarazione dei redditi integrativa;versando le maggiori imposte dovute unitamente agli interessi;beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
8contributo a fondo perduto per enti gestori di impianti natatori – presentazione delle domande
 Il DPCM 28.1.2022 ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto riservato alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, previsto dall’art. 10-bis del DL 73/2021. Il DPCM è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport il 17.2.2022. Da tale data decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande.
8.1requisiti soggettivi Possono accedere al contributo le associazioni e le società sportive che: risultavano iscritte alla data del 23.2.2020 nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva alla data di pubblicazione del decreto;hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.

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8.2requisiti oggettivi Per fruire del contributo è necessario che l’ente sportivo: gestisca, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, un impianto sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq.;abbia un numero di tesserati alla data di pubblicazione del decreto pari ad almeno 50 unità;presenti una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato attestante il possesso delle precedenti condizioni.
8.3    Presentazione delle domande Gli enti devono presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate) entro 30 giorni dalla pubblicazione del DPCM (ossia entro il 19.3.2022). Tali organismi, a loro volta, presenteranno al Dipartimento per lo Sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione dell’apposita modulistica. La definizione dell’ammontare dei contributi, determinati proporzionalmente al numero di richieste pervenute, è successivamente operata dal citato Dipartimento.
9Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in materiali riciclati eD imballaggi biodegradabili – provvedimento attuativo
 Con il DM 14.12.2021, pubblicato sulla G.U. 9.2.2022 n. 33, sono stati definiti i criteri e le modalità per fruire del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in materiali riciclati ed imballaggi biodegradabili, di cui all’art. 1 co. 73 – 77 della L. 30.12.2018 n. 145. Sono stati inoltre forniti alcuni chiarimenti con le risposte del Ministero per la Transizione ecologica 21.2.2022.
9.1Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che acquistano: prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
9.2Profili temporali Il credito d’imposta spetta per le spese agevolabili sostenute negli anni 2019 e 2020.
9.3Misura del credito d’imposta Il credito d’imposta spetta: nella misura del 36% delle spese sostenute per ciascuno degli anni 2019 e 2020;fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario;nel limite complessivo di un milione di euro per ciascun anno.
9.4Divieto di cumulo con altre agevolazioni Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spe­­sa, con ogni altra agevolazione nazionale, regionale o europea.
9.5         SEGUEprocedura per l’accesso all’agevolazione Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, occorre presentare un’apposita istanza: (https://padigitale.invitalia.it); Le istanze saranno riconosciute secondo l’ordine di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
9.6modalità di utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;nei limiti dell’importo indicato nella comunicazione di riconoscimento;dalla data indicata nella comunicazione di riconoscimento.   Ai fini dell’utilizzo in compensazione: il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;non si applica il limite annuo di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
9.7Regime fiscale del credito d’imposta Il credito d’imposta: non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
10CREDITO D’IMPOSTA PER erogazioni liberali per bonifica ambientale – provvedimento attuativo
 Con il DPCM 10.12.2021, pubblicato sulla G.U. 8.2.2022 n. 32, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nei periodi d’im­po­sta successivi a quello in corso al 31.12.2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fi­ni della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idro­geo­lo­gi­co, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (art. 1 co. 156 – 161 della L. 30.12.2018 n. 145).
10.1SOGGETTI BENEFICIARI Il credito d’imposta è riconosciuto: alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;agli enti non commerciali;ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.
10.2Misura del credito d’imposta Il credito d’imposta: è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi agevolabili;spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del red­dito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui;è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
10.3Divieto di cumulo con altre agevolazioni Il credito d’imposta non è cumulabile con ogni agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
10.4Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario;bollettino postale;assegni bancari e circolari;carte di credito, di debito e prepagate.
10.5                                    Procedura di accesso all’agevolazione Ai fini dell’accesso al beneficio: il soggetto che intende effettuare un’erogazione liberale individua l’intervento da sostenere sul portale web gestito dal Ministero della transizione ecologica e contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale;successivamente, il soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale prenota il contributo comunicando al Ministero della Transizione ecologica l’ammontare dell’e­rogazione liberale e i termini di effettuazione concordati con l’amministra­zione proprietaria del bene;nei 10 giorni successivi a tale prenotazione, il Ministero della Transizione ecologica comunica al soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale l’ammis­sione al contributo, sotto forma di credito d’imposta, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili;entro i 10 giorni successivi alla comunicazione, il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, effettua il versamento; l’operazione deve indicare la causale “Bonus Ambiente”, seguita dalla denominazione dell’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione;entro 30 giorni dall’avvenuto versamento, le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento verificano il buon fine del pagamento e, mediante l’accesso al portale gestito dal Ministero della transizione ecologica, inseriscono i dati relativi all’intervento finanziato, l’esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi del codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione;successivamente, il soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale, al fine di usu­fruire del credito d’imposta, accede al portale gestito dal Ministero della transizione ecologica per scaricare l’apposita dichiarazione prodotta dal portale attestante la donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti pubblici.
10.6                           SEGUEUtilizzo del credito d’imposta Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;in relazione alla prima quota annuale, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo all’acquisizione della suddetta dichiarazione;con riferimento alle altre due quote annuali, rispettivamente, a decorrere dal pri­mo giorno di ciascuno dei due anni successivi.   Ai fini dell’utilizzo in compensazione: il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;non si applicano i limiti annui di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007. Soggetti non titolari di reddito d’impresa Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La prima quota annuale del credito d’imposta è fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa all’annualità in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
10.7Regime fiscale del credito d’imposta Il credito d’imposta: non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
11CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE CHE SOSTENGONO INIZIATIVE FORMATIVE SU COMPETENZE MANAGERIALI – provvedimento attuativo
 Con il DM 19.11.2021, pubblicato sulla G.U. 9.2.2022 n. 33, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le imprese che sostengono finan­zia­ria­men­te, tra­mite donazioni, effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di stu­dio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze ma­nageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avan­zata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private (art. 1 co. 536 – 539 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 60-bis del DL 73/2021).
11.1Comunicazione delle donazioni ricevute dalle università L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’Università e della ricerca, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nel rispetto del limite di spesa previsto. A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata e le scuole di formazione manageriale pubbliche o private devono comunicare al Ministero del­l’U­niversità e della ricerca ogni iniziativa formativa ammissibile, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, finalizzate all’ac-quisizione di competenze manageriali. Tali comunicazioni devono pervenire al Ministero dell’Università e della ricerca: per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28.2.2022;per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28.2.2023.
11.2Elenco delle imprese che possono richiedere l’agevolazione Il Ministero dell’Università e della ricerca controllerà la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisi­zio­ne di competenze manageriali, il Ministero emanerà un decreto di individuazione del­le imprese che potranno richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.
11.3Istanza da parte delle imprese e concessione dell’agevolazione Le imprese, successivamente al suddetto decreto, formulano al Ministero dell’Univer­sità e della ricerca istanza di accesso all’agevolazione, fornendo tutti i documenti giustificativi necessari. In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero predispone l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari della concessione dell’agevolazione.
11.4Cumulabilità del credito d’imposta Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti della Commissione europea n. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.
11.5Utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il Ministero del­l’Uni­versità e della ricerca ha dato comunicazione al beneficiario del riconoscimento dell’agevolazione.

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corrispettivi telematici – modalità di rilevazione e documentazione – chiarimenti
 Con la consulenza giuridica 14.2.2022 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti riguardanti la modalità di rilevazione e documentazione dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto. In particolare, sono state chiarite le modalità di compilazione di alcuni campi del tracciato 7.0 per l’invio dei dati dei corrispettivi.
12.1Utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato L’adozione della versione 7.0 del tracciato XML per l’invio dei dati dei corrispettivi è obbligatoria dall’1.1.2022. Viene perciò chiarito che eventuali file trasmessi nel 2022 mediante la versione 6.0 del tracciato non sono accettati dal sistema dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, posto che i corrispettivi siano stati correttamente memorizzati e che l’imposta sia stata correttamente liquidata, troverebbe applicazione la sanzione amministrativa pari a 100,00 euro per ciascuna mancata trasmissione (cfr. risposta a interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Camera dei deputati 24.2.2022 n. 5-07580). Corrispettivi 2021 inviati nel 2022 I file riferiti a operazioni realizzate fino al 31.12.2021, generati mediante il tracciato pre­ce­dente e inviati nel 2022 risultano accettati dal sistema purché trasmessi entro 12 gior­ni dall’effettuazione dell’operazione. Diversamente, la trasmissione dei corrispettivi si intende omessa.
12.2      Modalità di rilevazione delle operazioni Per quanto concerne le modalità di compilazione del tracciato, l’Agenzia chiarisce: l’utilizzo dei codici natura per alcuni tipi di operazioni escluse, non soggette, non imponibili o esenti da IVA;l’applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi;l’utilizzo di specifici campi del tracciato (es. “Codice attività”, “Non riscosso fatture”, “Non riscosso omaggio”, “Sconto a pagare”).   Vengono esaminate, fra l’altro, le modalità di rilevazione degli omaggi, delle operazioni con corrispettivo non riscosso, e di quelle effettuate mediante voucher monouso e multiuso. Ulteriori chiarimenti riguardano l’attuazione della lotteria degli scontrini.
12.3Guasto del server-RT Quanto all’ipotesi di mancato funzionamento del Server-RT, viene chiarito che l’eser­cente può limitarsi a memorizzare i corrispettivi nelle memorie dei singoli punti cassa anziché dotarsi del registro di emergenza, a patto che siano rispettate le ulteriori previsioni normative (es. tenuta di un’ordinata contabilità, richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione del guasto, corretto versamento delle imposte, ecc.). In presenza di tali adempimenti (memorizzazione mediante punti cassa o adozione del re­gistro di emergenza) nel periodo di mancato funzionamento dell’apparecchio, non è necessario l’invio dei dati mediante la procedura web di emergenza.

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Vending machine – invio dei corrispettivi – emissione contestuale della fattura
 Con la risposta a interpello 22.2.2022 n. 88, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità per registrare operazioni che siano state certificate sia mediante l’invio di corrispettivi, sia mediante l’emissione di fattura elettronica. Fattispecie Il caso specifico riguarda un esercente che svolge attività di lavanderia a gettoni e che vende tessere ricaricabili tramite vending machine, memorizzando e trasmettendo i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. Poiché le tessere sono vendute anche a clienti “business”, emettendo su loro richiesta fattura elettronica, l’istante chiede se sia possibile registrare tali fatture soltanto nella contabilità generale, al fine di evitare una duplicazione dell’imposta nella liquidazione IVA calcolata mediante i propri sistemi gestionali, dato che gli importi sono già stati memorizzati e trasmessi tramite la vending machine. Modalità di registrazione delle fatture L’Agenzia delle Entrate ammette che le fatture in parola possano essere registrate nella sola contabilità generale, purché l’esercente sia sempre in grado di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati dalla vending machine e di quelli documentati mediante fattura elettronica. Nel caso specifico, viene suggerito di adottare alcuni accorgimenti, tra cui: l’annotazione, nel blocco “Altri dati gestionali” della fattura elettronica, che l’im­po­nibile e l’imposta sono già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi tramite il flusso dei corrispettivi;la compilazione di un report dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche, che consenta di riconciliare l’imposta evidenziata nei corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse, e l’imposta indicata al rigo VP2 “totale delle operazioni attive” di cui alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
14Operazioni non imponibili iva – trasporti internazionali – chiarimenti
 La circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di IVA introdotte dal DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), tra cui il nuovo regime per i trasporti internazionali di beni (art. 5-septies).
14.1    Quadro normativo Con effetti dall’1.1.2022, il regime di non imponibilità IVA per le prestazioni di trasporto di beni in importazione, esportazione, transito, è stato circoscritto alle sole prestazioni rese nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni, nonché del prestatore di servizi di spedizione di cui al n. 4) dell’art. 9 del DPR 633/72. In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità IVA solamente se prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati.
14.2Chiarimenti Tra i chiarimenti forniti dalla circolare, viene precisato che, in ragione della nuova disciplina, sono soggette ad IVA le prestazioni di trasporto di beni che un vettore principale – incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa – affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (subvettore). Viene specificato che il regime di imponibilità si applica anche qualora il vettore principale, committente del servizio, sia un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i subvettori, incaricati di svolgere il trasporto dei beni. Inoltre, viene evidenziato che la nuova disciplina esplica i suoi effetti alle prestazioni rese a partire dall’1.1.2022, da individuarsi secondo il momento di effettuazione stabilito per i servizi “generici”, il quale è differente per i servizi resi da prestatori stabiliti in Italia rispetto ai servizi resi da prestatori non stabiliti nel territorio dello Stato.
15iper-ammortamenti – interconnessione “tardiva” o perizia “tardiva”
 Con le risposte a interpello 3.2.2022 n. 62 e 71, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di iper-ammortamenti.
15.1INTERCONNESSIONE “TARDIVA” Secondo quanto affermato nella risposta a interpello 3.2.2022 n. 71, il fatto che l’inter-connessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta. La tardiva interconnessione deve infatti dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
15.2PERIZIA “TARDIVA” Con la risposta a interpello 3.2.2022 n. 62, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’iper-ammortamento può essere utilizzato dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò avviene “tardivamente”, fermo restando che l’individuazione della disciplina age­vo­lativa applicabile è legata al momento di effettuazione dell’investimento.
16Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – requisito della novità – beni già utilizzati in comodato
 Con la risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di un bene precedentemente utilizzato in comodato gratuito dal medesimo soggetto può beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. L’Agenzia delle Entrate, in virtù del fatto che il macchinario risulta essere stato utilizzato senza soluzione di continuità sempre dal medesimo soggetto (prima in qualità di co­mo­datario e poi in qualità di acquirente), ha ritenuto che, nel caso di specie, l’u­tiliz­zazione del bene in seno al contratto di comodato non influisca, ai fini agevolativi, sul requisito della “novità” del bene acquistato.
17Contributo a fondo perduto per le imprese turistico-ricettive – restituzione del contributo non spettante – modalità
             Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2022 n. 7 sono state stabilite le modalità per la re­stituzione spontanea del contributo a fondo perduto per le imprese turistico-ricettive, di cui all’art. 182 co. 1 del DL 34/2020, non spettante ed erogato mediante accredito su conto corrente. Compilazione del modello F24 ELIDE La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”: “8140”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;“8141”, in relazione agli interessi;“8142”, in relazione alla sanzione.   Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”;nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

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MARZO 2022: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

 SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
 10.3.2022Presentazione
domande per il credito d’imposta per manifesti pubblicitari
I titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati al­l’af­fissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, devono inviare in via telematica al­l’A­genzia delle Entrate: l’apposita comunicazione dell’importo versato a titolo di canone patrimoniale di concessione, auto­rizzazione o esposizione pubblicitaria, dovuto per l’anno 2021, ai fini della concessione del previsto credito d’imposta;direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.
 16.3.2022Trasmissione
telematica
Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2021: utilizzando il modello “ordinario” della “Certifica­zio­­ne Uni­ca 2022”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;nel rispetto delle previste specifiche tecniche.   Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista): le certificazioni dei dati relativi ai redditi di la­vo­ro di­pendente e assimilati;rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la­vo­ro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi di­ver­­­­­­si e delle locazioni brevi.   Possono essere inviate dopo il 16.3.2022 ed entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2022 (31.10.2022) le certificazioni che non con­ten­­gono dati da uti­­liz­­zare per l’elaborazione dei mo­delli 730/2022 e RED- DITI PF 2022 pre­com­­pi­lati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguar­danti: i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’eser­ci­zio abituale di arti o professioni;le provvigioni;i corrispettivi erogati dal condominio per con­trat­ti di appalto;i redditi esenti.
 16.3.2022                       segueComunicazione
“sede telematica” per conguagli 730/2022
I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2022. La comunicazione deve avvenire: in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­­tati.   Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Uni­ca 2022”. Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.
 16.3.2022Certificazione
redditi da lavoro
I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri oc­casionali, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2021: delle somme e valori corrisposti;delle ritenute operate;delle detrazioni d’imposta effettuate;dei contributi previdenziali trattenuti.   Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della “Certificazione Unica 2022”, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.   Se la certificazione relativa al 2021 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2021” (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2021), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova “Certificazione Unica 2022”.
 16.3.2022               segueCertificazione
dividendi
I soggetti che, nel 2021, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione: dei dividendi corrisposti;delle relative ritenute operate o delle imposte so­stitutive applicate.   La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021).
 16.3.2022Certificazione
capital gain
I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2021. L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.
 16.3.2022        Altre certificazioniI sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2021, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare: delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;delle ritenute operate.
 16.3.2022Trasmissione
dati spese per
interventi su parti
comuni condominiali
Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2021 devono co­municare in via te­le­matica all’A­­­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2021 con riferimento: agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di riqualificazione energe­tica, antisismici, di si­ste­mazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.
 16.3.2022             segueTrasmissione
dati bonifici spese
recupero edilizio e
riqualificazione
energetica
Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2021, per il pagamento delle spese per: gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.
 16.3.2022Trasmissione
dati mutui
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli intermediari abilitati: i dati relativi all’anno 2021 degli interessi passivi e oneri accessori;in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
 16.3.2022Trasmissione dati
contratti assicurativi
Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID): i dati relativi all’anno 2021 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
 16.3.2022Trasmissione dati
contributi previdenziali
Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati: i dati relativi all’anno 2021 dei contributi previ­den­­­ziali ed assisten­ziali;in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
 16.3.2022          Trasmissione dati
previdenza
complementare
Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati: i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2021, senza il tramite del sostituto d’imposta;in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
 16.3.2022Trasmissione
dati rimborsi spese
sanitarie
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi: alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2021, com­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;ai contributi versati nell’anno 2021, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.
 16.3.2022           segue    Trasmissione
dati spese
funebri
I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­nagrafe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati: l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2021, con riferimento a ciascun decesso;i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.
 16.3.2022Trasmissione
dati spese
asili nido
Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­cevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi: alle spese sostenute dai genitori nel 2021, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;ai rimborsi delle rette, erogati nel 2021, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.
 16.3.2022Trasmissione
dati spese scolastiche
Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali possono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, in via facoltativa, i dati: delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2021 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;in relazione a ciascuno studente.   La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2021, non contenuti nella Certificazione Unica.
 16.3.2022Trasmissione
dati spese
universitarie
Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati: i dati relativi all’anno 2021 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;con riferimento a ciascuno studente.
 16.3.2022Trasmissione
dati rimborsi spese
universitarie
I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati: i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2021;con riferimento a ciascuno studente.
 16.3.2022           segueTrasmissione dati
erogazioni liberali
Le ONLUS, le associazioni di promozione so­ciale, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle: erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2021 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;erogazioni liberali restituite nell’anno 2021, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.
 16.3.2022Trasmissione dati
spese veterinarie
Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica: i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.
 16.3.2022Tassa numerazione e bollatura libri e registriLe società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di: 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do­ta­­zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.   L’importo della tassa prescinde: dal numero dei libri e registri;dalle relative pagine.
 16.3.2022                                     segueVersamento
saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti: entro il 30.6.2022, maggiorando le somme da ver­sare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;oppure entro il 22.8.2022 (in considerazione dei differimenti dei termini cadenti di sabato e del periodo feriale), maggiorando le som­me da versare, comprensive della suddetta mag­gio­ra­zio­ne, del­l’ul­­te­riore maggiorazione dello 0,4%.   A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.   A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021).
 16.3.2022                                                         segueVersamento IVA
mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono: liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2022;versare l’IVA a debito.   I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te.   È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.   A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.   A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021).
 16.3.2022        Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare: le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di febbraio 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb­bra­io 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.   Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio e feb­bra­­io 2022 non è di almeno 500,00 euro.   A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.   A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021).
 
16.3.2022
Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.
 25.3.2022                     seguePresentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT: relativi al mese di febbraio 2022, in via obbliga­toria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.   I soggetti che, nel mese di febbraio 2022, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di gen­na­io e febbraio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.   Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.
 30.3.2022Variazione richiesta
di rimborso
in compensazione
Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2021 e IRAP 2021, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.
 30.3.2022Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di mar­zo 2022 e al pagamento della relativa im­posta di re­gistro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con de­correnza inizio mese di marzo 2022.   Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.
 31.3.2022                   segueModello “EAS”Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”: se nell’anno 2021 sono intervenute variazioni ri­spet­to a quanto già comunicato;al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con­­tributi. La presentazione deve avvenire: in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­l­i­tati.
 31.3.2022Presentazione
domande per il
bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comu­nicazione: relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emit­tenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2022;al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
 31.3.2022Presentazione
domande per il
bonus quotazione”
Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2021 devono presen­tare la domanda: per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall’1.1.2018, relativi alla quotazione;al Ministero dello Sviluppo economico, all’in­­di­riz­­zo PEC dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.   Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
 31.3.2022Presentazione
domande per il “bonus impianti calcistici”
Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2021: al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it;comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.   Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
31.3.2022                 segueDichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati: non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.   La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. 
 31.3.2022Dichiarazione
per la “Tobin tax
I contribuenti che, nel 2021, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate: l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;in via telematica.   In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.