CIRCOLARE N.18/2022 – CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0

Bonus investimenti in beni strumentali

L’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), come modificato dall’art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”, che differisce per alcuni aspetti dal precedente credito d’imposta previsto dall’art. 1 co. 184 – 197 della L.160/2019.


La seguente tabella sintetizza le principali caratteristiche del credito d’imposta ex L. 178/2020, con indicazione anche della precedente misura ex L. 160/2019.

 Credito d’imposta
L. 
160/2019
Credito d’imposta
L. 
178/2020
Soggetti beneficiariImprese
Esercenti arti e professioni (solo beni “ordinari”)
Imprese
Esercenti arti e professioni (solo beni “ordinari”)
Ambito temporaleInvestimenti effettuati dall’1.1.2020 al 15.11.2020, anticipato rispetto all’originario termine del 31.12.2020 (termine “lungo” 30.6.2021)Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (termine “lungo” 30.6.2026).
Per i beni “ordinari”, investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (termine “lungo” 30.6.2023)
Ambito oggettivoSono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: materiali “ordinari”; materiali “4.0”; immateriali “4.0”.Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: materiali “ordinari”; immateriali “ordinari”; materiali “4.0”; immateriali “4.0”.
Misura del credito d’impostaPer i beni materiali “ordinari”, il credito d’imposta è riconosciuto: nella misura del 6% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per i beni materiali “4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. Per i beni immateriali “4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto: nella misura del 15% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.    Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione (si veda oltre)
Modalità di fruizioneIl credito d’imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (codici tributo “6932”, “6933”, “6934”);  spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in 3 quote annuali; nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.Il credito d’imposta: è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (codici tributo “6935”, “6936”, “6937”); spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; spetta in un’unica quota annuale per tutti i soggetti, a prescindere dal limite di ricavi/compensi pari a 5 milioni di euro, che hanno effettuato investimenti in beni materiali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nonchè per i soli soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni immateriali “ordinari” nel medesimo periodo;       nel caso degli investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.  
Adempimenti documentaliIndicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo.
Perizia tecnica semplice per i beni “4.0” (costo superiore a 300.000 euro).
Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo.
Perizia tecnica “asseverata” per i beni “4.0” (costo superiore a 300.000 euro).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

Esercenti arti e professioni

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta sui beni strumentali “ordinari”.

Soggetti in regime forfettario

L’agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.

Esclusioni

Sono escluse:

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, sono quindi inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d’imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016.

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Sono esclusi dall’agevolazione:

Istanze al MISE

Eventuali richieste in merito alla riconducibilità dei beni tra quelli agevolati possono essere trasmesse dal contribuente direttamente alla competente Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo sviluppo economico (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 603/2021).

Profili temporali

In linea generale, sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (termine così prorogato dall’art. 1 co. 44 della L. 324/2021).
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025:

Coordinamento con le precedenti agevolazioni

La decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta previste dalla L. 178/2020 è stata fissata retroattivamente al 16.11.2020.
In altri termini, per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2020 risulterebbe già applicabile la nuova agevolazione (con misure maggiorate rispetto alla precedente).
Ne consegue che per il suddetto periodo (16.11.2020 – 31.12.2020) coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e l’agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.
La norma agevolativa della legge di bilancio 2021 non reca però alcuna disposizione di coordinamento con il precedente credito d’imposta di cui alla L. 160/2019.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che (circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 3.1, e risposte interpello 17.9.2021 nn. 602 e 603): 

In sostanza, a livello temporale, rileva quanto riportato nella seguente tabella.

Periodo di effettuazione degli investimentiCondizioni da rispettareAgevolazione spettante
Dall’1.1.2020 al 31.12.2020Entro il 31.12.2019: ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%.Super-ammortamenti
DL 34/2019
Dall’1.1.2020 al 31.12.2020Entro il 31.12.2019: ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%.Iper-ammortamenti
L. 145/2018
Dall’1.1.2020 al 15.11.2020Assenza di una delle due condizioni sopra riportateCredito d’imposta ex L. 160/2019
Dall’1.1.2021 al 30.6.2021Entro il 15.11.2020 (anticipato rispetto all’originario 31.12.2020): ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%.Credito d’imposta ex L. 160/2019
Dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (o termine “lungo” del 30.6.2026)A regime
(assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2021 – 30.6.2021)
Credito d’imposta ex L. 178/2020 
(con misure differenziate a seconda della tipologia di beni e del momento di effettuazione)

Proroga dell’agevolazione limitata ai beni “4.0”

L’art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato l’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento ai beni materiali e immateriali “4.0”.
Per gli investimenti in beni “ordinari”, l’agevolazione spetta invece fino al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.6.2023).

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.

Credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0” (beni c.d. “ordinari”), il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (art. 1 co. 1054 e 1055 della L. 178/2020):

InvestimentiDal 16.11.2020 al 31.12.2021
(o termine “lungo” del 30.6.2022)
Dall’1.1.2022 al 31.12.2022
(o termine “lungo” del 30.6.2023)
Beni materiali “ordinari”Credito d’imposta 10% (15% lavoro agile),
costi ammissibili max 2 milioni di euro.
Credito d’imposta 6%,
costi ammissibili max 2 milioni di euro.
Beni immateriali “ordinari”Credito d’imposta 10% (15% lavoro agile),
costi ammissibili max 1 milione di euro.
Credito d’imposta 6%,
costi ammissibili max 1 milione di euro.

Credito per investimenti in beni materiali “Industria 4.0”

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti (art. 1 co. 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020).

InvestimentiDal 16.11.2020 al 31.12.2021
(o termine “lungo” del 30.6.2022)
Dall’1.1.2022 al 31.12.2022
(o termine “lungo” del 30.6.2023)
Dall’1.1.2023 al 31.12.2025
(o termine “lungo del 30.6.2026)
Beni materiali “4.0”
(Allegato A alla L. 232/2016)
Credito d’imposta nella misura del: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.Credito d’imposta nella misura del: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Credito d’imposta nella misura del: 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Con riferimento agli “investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica” individuati con apposito decreto, il credito d’imposta 2023 – 2025 è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (art. 10 del DL 4/2022, che ha integrato l’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020)

Credito per investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (alle imprese) in misura distinta in base al periodo di riferimento (art. 1 co. 1058, 1058-bis e 1058-ter della L. 178/2020).

InvestimentiDal 16.11.2020 al 31.12.2023 
(o termine “lungo” del 30.6.2021)
Dall’1.1.2024 al 31.12.2024
(o termine “lungo” del 30.6.2025)
Dall’1.1.2025 al 31.12.2025
(o termine “lungo” del 30.6.2026)
Beni immateriali “4.0”
(Allegato B alla L. 232/2016)
Credito d’imposta 20%,
costi ammissibili max 1 milione di euro annuale.
Credito d’imposta 15%,
costi ammissibili max 1 milione di euro.
Credito d’imposta 10%,
costi ammissibili max 1 milione di euro.

Tabella di sintesi

La seguente tabella riassume la misura del credito d’imposta per tutti gli investimenti in beni strumentali (ordinari e “4.0”) dal 2022 al 2025.

PeriodoBeni materiali
“ordinari”
Beni immateriali
“ordinari”
Beni materiali
“4.0”
Beni immateriali
“4.0”
2022Credito d’imposta 6%
Costi ammissibili max 2 milioni di euro
Credito d’imposta 6%
Costi ammissibili max 1 milione di euro
Credito d’imposta nella misura del: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.Credito d’imposta 20%
Costi ammissibili max 1 milione di euro
2023(solo investimenti con prenotazione nel
termine “lungo” del 30.6.2023)
(solo investimenti con prenotazione nel
termine “lungo” del 30.6.2023)
Credito d’imposta nella misura del: 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.Credito d’imposta 20%
Costi ammissibili max 1 milione di euro
2024Credito d’imposta nella misura del: 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.Credito d’imposta 15%
Costi ammissibili max 1 milione di euro
2025Credito d’imposta nella misura del: 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.Credito d’imposta 10%
Costi ammissibili max 1 milione di euro

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

Utilizzo in un’unica quota annuale

Il credito d’imposta spetta in un’unica quota annuale (art. 1 co. 1059 e 1059-bis della L. 178/2020, modificato dall’art. 20 del DL 73/2021; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, § 5):

L’utilizzabilità in un’unica quota, quindi, non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione (ai sensi dell’art. 1 co. 1055 della L. 178/2020), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” (effettuati ai sensi dell’art. 1 co. 1056 – 1058 della legge di bilancio 2021), per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.
L’Agenzia ha inoltre precisato che l’utilizzo del credito in un’unica quota rappresenta una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente utilizzerà il credito in tre quote annuali di pari importo.
Anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Interconnessione successiva

Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” per la parte spettante.
In tal caso, l’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.4).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d’imposta in commento non è soggetto:

Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni agevolati (sia “ordinari” che “4.0”; cfr. risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020):

Il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Investimenti sostitutivi

Per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l’art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

Tale disposizione rileva solo per i beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni “ordinari” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 7).

Documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058” (art. 1 co. 1062 della L. 178/2020).
La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito ex L. 160/2019, determina la revoca dell’agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439 e circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 8).
Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.
Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo o, in alternativa, “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso”; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, “da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa”, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2018 e 14/2019).

Perizia tecnica asseverata

In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più “semplice” come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative sono state definite con DM 6.10.2021. 
Tale comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina agevolativa.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso:

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 1059 della L. 178/2020; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2021, § 6).
L’agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposte interpello Agenzia delle Entrate 360/2020 e 600/2021).

Finanziamento con fondi PNRR

Posto che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” (materiali e immateriali) e immateriali “ordinari” è finanziato con i fondi PNRR (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 68/2021), erano stati sollevati alcuni dubbi in merito alla cumulabilità con altre agevolazioni per effetto del divieto di “doppio finanziamento” previsto dall’allegato alla circ. Min. Economia e Finanze 14.10.2021 n. 21/RGS.
Al riguardo, la circ. Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. 33/RGS, precisando che i concetti di “doppio finanziamento” e di “cumulo” si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili, ha affermato che sussiste, “tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l’assenza di doppio finanziamento, ovvero una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale, lasciando invece aperta, per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziare”.
Pertanto “le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato”.

Bonus ricerca e sviluppo e innovazione

L’art. 1 co. 198 – 209 della L. 160/2019, come modificato dall’art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 e dell’art. 1 co. 45 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), e il DM 26.5.2020 prevedono un credito d’imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell’impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR).

Ambito temporale

Il credito d’imposta opera per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2019 (2020 per i soggetti “solari”) e fino a (così prorogato dall’art. 1 co. 45 della L. 234/2021):

Si ricorda che le nuove aliquote e i massimali introdotti dalla L. 178/2020 si applicano alle spese sostenute dall’1.1.2021 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.5.2021 n. 323).

Momento di sostenimento dei costi

Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR (art. 6 co. 1 del DM 26.5.2020).

Determinazione dell’agevolazione

La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.
La seguente tabella riepiloga le misure dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione dal 2021 al 2031.

Credito d’imposta2021 e 2022202320242025dal 2026 al 2031
R&S20%,  max 4 milioni10%, max 5 milioni10%, max 5 milioni10%, max 5 milioni10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica10%, max 2 milioni10%, max 2 milioni5%,  max 2 milioni5%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica10%, max 2 milioni10%, max 2 milioni5%, max 2 milioni5%, max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green15%,  max 2 milioni10%, max 4 milioni5%, max 4 milioni5%,  max 4 milioni

Attività di ricerca e sviluppo

Il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 200 della L. 160/2019 è riconosciuto:

Al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al 2022, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 conv. e art. 1 co. 185 della L. 178/2020):

In linea di massima, sono ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
L’art. 2 del DM 26.5.2020 definisce le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella seguente tabella.

Spese agevolabiliDeterminazione
PersonaleSpese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO; assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.
Beni materiali mobili e softwareQuote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota): per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
Contratti di ricerca extra-murosSpese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start up innovative, residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (cfr. risposta a interpello 454/2020).
Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al DM 4.9.96.
Privative industrialiQuote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale: nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro; a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nella white list di cui al DM 4.9.96.
Sono escluse le operazioni infragruppo.
Servizi di consulenzaSpese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista).
Materiali per la realizzazione di prototipiSpese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali contratti.

Innovazione tecnologica

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto:

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente miglio-rati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Gli artt. 3 e 5 del DM 26.5.2020 definiscono le attività di innovazione agevolate, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.

La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella seguente tabella.

Spese agevolabiliDeterminazione
PersonaleSpese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni.
Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO; assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica.
Beni materiali mobili e softwareQuote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota): per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili.
Contratti per attività da parte del commissionarioSpese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
Il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.
Servizi di consulenzaSpese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero a quelle relative a contratti stipulati per attività svolte direttamente da parte del commissionario.
Materiali per la realizzazione di prototipiSpese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.

Design e ideazione estetica

Il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto:

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. art. 4 del DM 26.5.2020).
La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella seguente tabella.

Spese agevolabiliDeterminazione
PersonaleSpese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività.
Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili; assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica.
Beni materiali mobili e softwareQuote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e di ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (compresa la progettazione e realizzazione dei campionari): per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili.
Contratti per attività da parte del commissionarioSpese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
Il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.
Servizi di consulenzaSpese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o alle spese relative ai suddetti contratti.
Materiali per la realizzazione di prototipiSpese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.

Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile:

Impossibilità di cedere/trasferire il credito d’imposta

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

Obblighi documentali

Certificazione della documentazione contabile

Come anticipato, l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione.
L’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate 8/2019, § 3.1, ancorchè con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Sono quindi tenute all’adempimento anche le imprese con bilancio certificato.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Relazione tecnica asseverata

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione (art. 1 co. 206 della L. 160/2019; l’art. 1 co. 1064 lett. g) della L. 178/2020 ha introdotto l’obbligo di asseverazione).
Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione:

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero (…) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” legate a Industria 4.0 (art. 1 co. 204 della L. 160/2019). Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso.
Il DM 6.10.2021 ha previsto che il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso:

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Bonus formazione 4.0

L’art. 1 co. 46 – 55 della L. 205/2017, come modificato dall’art. 1 co. 210 ss. della L. 160/2019, riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0, prorogato dall’art. 1 co. 1064 lett. i) e l) della L. 178/2020 alle spese sostenute fino al 31.12.2022.
Le disposizioni attuative sono definite, per quanto compatibili, dal DM 4.5.2018.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

Sono escluse le imprese soggette a procedure concorsuali e le imprese in difficolta secondo la normativa comunitaria.

Condizioni

L’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa:

Obbligo di disciplinare l’attività di formazione nei contratti collettivi – Eliminazione

La disciplina originaria del credito d’imposta richiedeva, fino al 2019, che l’impresa assumesse espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente (cfr. anche circ. Min. Sviluppo economico 3.12.2018 n. 412088).
Con riferimento all’agevolazione dal 2020, le disposizioni previste dal DM 4.5.2018 restano ferme per quanto compatibili, ad eccezione, per espressa disposizione, della condizione prevista dall’art. 3 co. 3 del DM 4.5.2018, concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente (art. 1 co. 215 della L. 160/2019).
Pertanto dal 2020 non è più necessario osservare tale adempimento ai fini del riconoscimento del credito d’imposta (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.3.2019 n. 79 e 13.5.2021 n. 343).

Attività di formazione agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0” (cfr. art. 3 del DM 4.5.2018).

E-learning

È possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning”, vale a dire attraverso corsi e lezioni “on line”. Tale modalità di svolgimento dell’attività impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (cfr. circ. Min. Sviluppo economico 3.12.2018 n. 412088).

Esclusioni

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Spese ammissibili

Dal 2020 sono ammessi all’agevolazione (ai sensi dell’art. 1 co. 1064 lett. l) della L. 178/2020, sono ampliati i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dall’art. 31 co. 3 del regolamento UE 651/2014) i seguenti costi:

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della L. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili (art. 4 del DM 4.5.2018).

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta spetta in misura differente a seconda della dimensione dell’impresa, come riportato nella seguente tabella (agevolazione dal 2020).

Dimensione dell’impresaAliquota del credito d’imposta “ordinaria”Aliquota del credito d’imposta “lavoratori svantaggiati”Limite massimo annuale
Piccola impresa50%60%300.000 euro
Media impresa40%60%250.000 euro
Grande impresa30%60%250.000 euro

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

Non si applicano i limiti alla compensazione di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.

Obblighi documentali

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. 
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte di tali imprese sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000,00 euro.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione devono effettuare anche una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Il DM 6.10.2021 ha previsto che il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso:

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 651/2014.

Credito d’imposta per la formazione di alto livello dei dipendenti

L’art. 48-bis del DL 73/2021 convertito prevede un nuovo credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti “solari”).
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo complessivo delle risorse pari a 5 milioni di euro per il 2021.
Le disposizioni attuative di tale agevolazione saranno definite con apposito decreto.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione:

Caratteristiche dell’agevolazione

Tale credito d’imposta: