D.L. 21 OTTOBRE 2021 N.146 CONV. L. 17 DICEMBRE 2021: AUTONOMI OCCASIONALI

La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale), ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il contratto di lavoro autonomo occasionale va ricondotto nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 e seguenti del codice civile.

In particolare, è lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale.

La norma ha contenuto nozionistico, infatti fornisce la definizione di contratto d’opera delineandone i caratteri essenziali quali:

  1. Prestazione di lavoro prevalentemente personale
  2. Assenza di vincolo di subordinazione
  3. Corresponsione di un corrispettivo

A bene vedere, quindi, da un punto di vista civilistico non vi è alcuna distinzione tra lavoro autonomo abituale e lavoro autonomo occasionale.

È infatti nella normativa tributaria e previdenziale che viene effettuato un distinguo tra le due fattispecie; in particolare:

Le disposizioni del Tuir in tema di Irpef, laddove agli artt. 54 e 67 si distingue tra il lavoro autonomo “abituale” (art. 54) e il lavoro autonomo “non esercitato abitualmente” ossia occasionale (art. 67, co. 1, lett. l);
L’art. 44, co. 2 del decreto-legge n. 269/2003 ove ha disposto l’iscrizione alla gestione Separata INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono classificati ai fini fiscali fra i “redditi diversi” (art. 67, co. 1, lett. l del TUIR).

L’art. 71, co. 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione: pertanto, l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

Il committente residente, che corrisponde a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente deve operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso corrisposto, al lordo della eventuale ritenuta previdenziale a carico del prestatore pari ad 1/3 di quella complessivamente dovuta.

Se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) supera l’ammontare complessivo di €. 5.000, il prestatore ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare l’importo eccedente al contributo previdenziale.

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.

Il lavoratore autonomo occasionale deve infatti iscriversi alla Gestione Separata, mentre il committente deve trattenere 1/3 dei contributi dai compensi in quanto a carico del lavoratore, versare i contributi dovuti all’INPS e inserirli nella denuncia mensile Uniemens.

NOVITÁ DECRETO FISCALE

La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale) ha inserito, all’articolo 13, un ulteriore periodo in forza del quale, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Si segnalano novità anche per quanto concerne la disciplina del provvedimento di sospensione sempre con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali.

NOTA BENE – Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa “requisito necessario” per lo svolgimento dell’attività: il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La nuova disposizione prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d’acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.