MARZO 2021: NOVITÀ
1 | INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI – SPESE SOSTENUTE NEL 2020 – COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO IN FATTURA – ULTERIORE PROROGA
Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933, è stato ulteriormente differito al 15.4.2021 il termine (originariamente fissato al 16.3.2021 e successivamente prorogato al 31.3.2021) entro cui i contribuenti, che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per determinati interventi edilizi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione per optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto sul corrispettivo (c.d. “sconto in fattura”) o per la cessione del credito relativo alla detrazione.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI “CEDIBILI”
Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020.
AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 30.3.2021, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni in esame.
Con l’aggiornamento, in particolare, l’Agenzia è intervenuta sui seguenti punti:
- per individuare gli interventi effettuati sui fabbricati danneggiati da eventi sismici (per i quali l’art. 119 co. 4-quater del DL 34/2020 ha previsto limiti di spesa aumentati del 50%) è stato istituito il nuovo valore “S” (Sisma). Se, dunque, viene barrata la casella “superbonus” con contestuale indicazione nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del valore “S” e la comunicazione riguarda gli interventi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27, i limiti di spesa/detrazione risulteranno incrementati del 50% (nel caso di interventi condominiali il valore “S” dovrà essere indicato per tutte le unità immobiliari);
- per gli interventi trainati 19 e 20 – qualora sia stata barrata la casella “super-bonus” e l’intervento trainante sia di tipo “sismabonus” – la compilazione della sezione “asseverazione efficienza energetica” è ora facoltativa (ferma restando la necessità del visto di conformità);
- per gli interventi condominiali, viene specificato che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) deve essere diverso dal codice fiscale del con-dominio;
- con riguardo all’intervento 12 (Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto – Sistemi building automation) viene introdotto il limite di detrazione pari a 15.000,00 euro, mentre per gli interventi condominiali 16 e 17 è stato precisato che il limite di spesa che può essere indicato è pari a 96.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DI COMUNICAZIONI INVIATE
Entro il 15.4.2021 devono essere altresì inviate eventuali richieste di annullamento, o comunicazioni sostitutive, di comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, inviate dall’1.4.2021 al 15.4.2021.
INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
Ai fini dell’individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione, in quanto:
- se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, il periodo d’imposta del loro sostenimento va individuato in base al principio di cassa; a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa;
- se, invece, le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento va individuato avendo riguardo al principio di competenza; a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4).
OMESSA COMUNICAZIONE
Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2020 n. 326047) rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
2 | CORRISPETTIVI TELEMATICI – UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL NUOVO TRACCIATO – RINVIO
Con il provv. 30.3.2021 n. 83884, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato dall’1.4.2021 all’1.10.2021 l’obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In tal modo, sono stati concessi agli operatori 6 mesi aggiuntivi per l’aggiornamento dei registratori telematici.
MOTIVI DEL DIFFERIMENTO DEL TERMINE
Il rinvio è stato disposto sia in considerazione delle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica in corso, sia tenendo conto del fatto che anche i termini per la messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA sono stati recentemente prorogati dal DL “Sostegni” (art. 1 co. 10 del DL 41/2021). Si ricorda, infatti, che il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi consente di fornire informazioni più dettagliate sulle operazioni effettuate dagli esercenti e che tali dati verranno utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per la predisposizione dei suddetti documenti precompilati.
UTILIZZO ESCLUSIVO DEL NUOVO TRACCIATO DALL’1.10.2021
Per effetto del rinvio, gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possono ancora inviare i dati secondo le specifiche di cui all’allegato tecnico “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – VERSIONE 6.0”. Soltanto a partire dall’1.10.2021, infatti, saranno tenuti a utilizzare in via esclusiva il nuovo tracciato di cui all’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – VERSIONE 7.0”. Resta comunque ferma, fino al 30.9.2021, la possibilità di utilizzare il nuovo tracciato su base facoltativa.
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI REGISTRATORI
Il provv. 83884/2021 ha altresì rinviato dal 31.3.2021 al 30.9.2021 i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici dei modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, punto 1.5.2).
3 | COMMERCIO ELETTRONICO – REGIMI IVA “OSS” E “IOSS” – REGISTRAZIONE SUL SITO DELLE ENTRATE
Con un comunicato stampa pubblicato il 29.3.2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, a partire dall’1.4.2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “One Stop Shop” (OSS) e “Import One Stop Shop” (IOSS) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Agenzia ha implementato le necessarie funzioni telematiche.
QUADRO NORMATIVO
I nuovi regimi OSS e IOSS sono previsti dalla direttiva comunitaria 5.12.2017 n. 2455 e diverranno applicabili dall’1.7.2021. Essi sono stati introdotti nell’ambito di un complesso di misure denominato “VAT e-commerce package”, volte a semplificare gli obblighi IVA previsti a carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere nei confronti di privati consumatori.
One Stop Shop
Una delle novità previste dal “VAT e-commerce package” riguarda l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro, al di sopra della quale tali vendite si considerano rilevanti nello Stato del committente.
Parallelamente, per agevolare gli operatori, è stata prevista l’estensione dell’attuale regime del MOSS (Mini One Stop Shop), che quindi verrà ridenominato OSS (One Stop Shop), al fine di ricomprendervi sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia la generalità delle prestazioni di servizi rese a privati nell’Unione europea.
In tal modo, i soggetti che decidono di avvalersi del regime speciale non sono tenuti a identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro per assolvere l’imposta sulle suddette operazioni, ma possono assolvere i relativi obblighi IVA mediante il c.d. “sportello unico”, nello Stato membro di identificazione.
Analogamente a quanto previsto per l’attuale MOSS, anche l’OSS si declina in un regime “UE” e in un regime “Non UE”, riservato, quest’ultimo, ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella Unione europea.
Import One Stop Shop
In base alle nuove disposizioni unionali, a partire dall’1.7.2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’Unione europea, indipendentemente dal loro valore. È stato perciò istituito il regime dell’Import One Stop Shop (IOSS), che consentirà ai soggetti che effettuano nei confronti di acquirenti UE vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro, di riscuotere l’IVA su tali operazioni presso l’acquirente e di dichiararla e versarla tramite lo sportello unico per le importazioni.
Recepimento in ambito nazionale Le novità descritte verranno recepite in ambito nazionale con il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26.2.2021 e attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari.
REGISTRAZIONE AI REGIMI DALL’1.4.2021
Conformemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE 21.11.2019 n. 2026, l’Agenzia delle Entrate ha implementato le funzionalità telematiche necessarie a consentire ai soggetti interessati la registrazione ai regimi OSS e IOSS già a partire dall’1.4.2021, in modo da rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dall’1.7.2021. In particolare, dall’1.4.2021, possono registrarsi:
- al regime OSS “Non UE”, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
- al regime OSS “UE”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
- al regime IOSS, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea (inoltre, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito delle Entrate come intermediari IOSS).
Sotto il profilo operativo:
- per il regime “OSS UE” la registrazione implica l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- per il regime OSS “Non UE” e il regime IOSS, invece, la registrazione implica la compilazione di un modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia.
4 | CEDOLARE SECCA – RIDUZIONE DEL CANONE PER EMERGENZA SANITARIA – EFFETTI
Con la risposta a interpello 9.3.2021 n. 165, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di applicare la cedolare secca con riferimento a contratti di locazione a canone concordato per i quali, a livello di accordo territoriale tra associazioni degli inquilini e dei locatori, sia stata prevista una forma di “riduzione” del canone massimo, per tenere conto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.
DIVIETO DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Va rammentato che l’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, con norma inderogabile:
- da un lato, “sospende”, per il locatore che abbia espresso l’opzione per la cedolare secca, la possibilità di “chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente”;
- dall’altro, subordina l’efficacia dell’opzione per l’imposta sostitutiva all’invio, mediante raccomandata all’inquilino, della comunicazione della rinuncia all’aggiornamento dei canoni.
ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE A CANONE CONCORDATO
Nel caso di specie, il nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative stipulato, a livello locale, dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini, prevedeva una particolare e complessa clausola secondo cui, in breve, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il valore massimo del canone di locazione dovesse subire una riduzione, eccezionale e temporanea (della durata massima di 6 mesi).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale clausola non comporta l’inapplicabilità della cedolare secca, a norma dell’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, in quanto l’adeguamento del contratto alla clausola definita in sede di accordo territoriale è un obbligo per le parti, sicché la riduzione del canone di locazione che ne consegue non deriva dalla volontà delle parti, ma è obbligatoria e temporanea. In questo contesto, la particolare situazione emergenziale che giustifica l’inserimento automatico e temporaneo di tale clausola nei contratti di locazione, avendo lo scopo di tutelare entrambe le parti contrattuali, non impedisce l’applicazione della cedolare secca.
5 | CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE – APPLICABILITÀ AGLI ENTI NON COMMERCIALI – CONDIZIONI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.3.2021 n. 160, ha chiarito, ribadendo i principi già espressi nella ris. 20.10.2020 n. 68 e nella circ. 6.6.2020 n. 14, che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, spetta all’ente non commerciale che:
- svolge attività istituzionale in immobili locati, traendone proventi superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
- svolge anche “occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali trae importi non significativi, dichiarati ai fini IRES come redditi diversi”.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI
Si ricorda che l’art. 28 co. 4 del DL 34/2020 ha esteso il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”.
In tal modo – spiega l’Agenzia delle Entrate – il legislatore ha voluto estendere il credito d’imposta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR.
Di conseguenza, gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
CASO DI SPECIE
Nel caso di specie, un ente non commerciale chiedeva se potesse accedere al credito d’imposta locazioni, tenendo conto che l’ente medesimo:
- non ha partita IVA;
- svolge attività istituzionale, riconducibile alle attività di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR, traendone proventi superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
- svolge anche “occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali trae importi non significativi, dichiarati ai fini IRES come redditi diversi”.
VERIFICA DELLE CONDIZIONI
Alla luce della situazione descritta, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già resi nella circ. 6.6.2020 n. 14, ricorda che possono accedere al credito d’imposta per le locazioni anche gli enti che svolgono, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
In tal caso, ai fini della verifica del limite di 5 milioni di ricavi, rilevano solo i ricavi con rilevanza ai fini IRES, restando, invece, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui all’art. 148 co. 3, 5, 6 e 7 del TUIR (cfr. ris. 68/2020). Pertanto, nel caso di specie, in presenza delle condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020, l’ente istante potrà beneficiare, per i canoni di locazione relativi agli immobili adibiti a sede istituzionale, del credito d’imposta per le locazioni.
MISURA DEL CREDITO
Per quanto concerne la misura del credito, atteso che l’ente non commerciale svolge solo occasionalmente attività commerciale e che, quindi, non dispone di partita IVA, il credito d’imposta va determinato sui canoni di locazione al lordo dell’IVA, atteso che in questa particolare ipotesi l’imposta sul valore aggiunto rappresenta per l’ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.
6 | CREDITI D’IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE MEDIE IMPRESE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il provv. Agenzia delle Entrate 11.3.2021 n. 67800 ha approvato la modulistica, con il relativo tracciato telematico, per la trasmissione all’Agenzia stessa delle istanze riferite ai crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese danneggiate dalla pandemia COVID-19 (art. 26 del DL 34/2020).
SOGGETTI INTERESSATI
Le agevolazioni riguardano le società di capitali che:
- hanno dichiarato per il 2019 ricavi delle vendite e delle prestazioni compresi tra 5 e 50 milioni di euro;
- hanno subìto, nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020, a causa dell’emergenza da COVID-19, una riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% rispetto al cor-rispondente periodo dell’anno precedente.
CREDITI D’IMPOSTA PREVISTI
Ove tali società abbiano deliberato ed eseguito, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, un aumento di capitale, sono previsti:
- un credito d’imposta del 20%, per i sottoscrittori dell’aumento;
- un credito d’imposta commisurato alle perdite del 2020, per le società stesse (in questo caso l’aumento può essere deliberato ed eseguito entro il 30.6.2021).
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le istanze necessarie per la prenotazione del credito d’imposta devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate:
- dal 12.4.2021 al 3.5.2021, per gli investitori;
- dall’1.6.2021 al 2.11.2021, per le società.
Le istanze sono presentate in forma esclusivamente telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato, utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Rilevanza dell’ordine cronologico di presentazione In entrambi i casi, i crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine di presentazione delle istanze e sino ad esaurimento delle risorse previste per legge (in pratica, si applica il criterio del “click day”).
7 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE
Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.3.2021 n. 65238, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per i soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). L’aggiornamento si è reso necessario alla luce della proroga delle agevolazioni.
DECORRENZA
Il modello è utilizzabile, in sostituzione del precedente, a partire dal 31.3.2021
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso telematicamente utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, anch’esso dal 31.3.2021. L’Agenzia delle Entrate rilascia poi in via telematica, per ogni comunicazione presentata, un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato:
- solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
8 | CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, DI SVILUPPO E INNOVAZIONE – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE- ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO
Con la ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2021 n. 13, sono stati istituiti i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019, modificato dall’art. 1 co. 1064 della L. 178/2020.
CODICE TRIBUTO
Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “6938”, relativo al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019);
- “6939”, relativo al credito d’imposta in ricerca e sviluppo per la misura incrementale sugli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 244 co. 1 del DL 34/2020);
- “6940”, relativo al credito d’imposta in ricerca e sviluppo per la misura incrementale sugli investimenti nelle Regioni del sisma del Centro Italia (art. 244 co. 1 del DL 34/2020).
I codici tributo “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno e del sisma del Centro Italia.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
- i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” (o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”);
- l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito.
9 | EMERGENZA COVID-19 – CONTRIBUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE TITOLARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il DM 14.12.2020, pubblicato sulla G.U. 28.1.2021 n. 22, ha individuato le modalità di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui all’art. 40 del DL 34/2020.
Con il successivo DM 9.3.2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande. Per approfondimenti sull’agevolazione in esame, si veda la Circolare Mensile di gennaio 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data dell’1.3.2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
- svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
SOGGETTI ESCLUSI
Sono escluse dall’agevolazione:
- le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attività petrolifere e ristorazione;
- le medie imprese che, alla data del 31.12.2019, si trovavano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” in base alla disciplina comunitaria.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni i contributi previdenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto.
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio:
- commisurato alle spese ammissibili;
- nei limiti delle risorse disponibili (pari a 4 milioni di euro) e del quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato nell’emergenza COVID-19.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo economico procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate al Ministero dello Sviluppo economico:
- esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile, mediante SPID, dal sito https://padigitale.invitalia.it e trasmettendo la prevista documentazione a pena di inammissibilità;
- a partire dalle ore 12.00 del 30.3.2021 e fino alle ore 12.00 del 18.5.2021.
In caso di PMI amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, per accedere alla procedura informatica è necessario il preventivo accreditamento da richiedere inviando una specifica richiesta via PEC all’indirizzo contributodistributori@pec.mise.gov.it, allegando l’apposito modulo opportunamente compilato e firmato digitalmente. Ciascun soggetto proponente può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione al contributo; in caso di invio di più domande per il medesimo impianto, verrà presa in considerazione l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico nell’arco temporale in cui lo sportello agevolativo è aperto.
10 | EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO AI SOGGETTI OPERANTI NELLE “ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI” – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il DM 27.11.2020, pubblicato sulla G.U. 15.1.2021 n. 11, ha stabilito le modalità di concessione ed erogazione del contributo straordinario in favore dei soggetti operanti nelle “zone economiche ambientali” (ZEA), o nelle aree marine protette, per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui all’art. 227 del DL 34/2020.
Con i successivi DM 15.2.2021 e 12.3.2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande. Per approfondimenti sull’agevolazione in esame, si veda la Circolare Mensile di gennaio 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare la domanda di concessione del contributo le seguenti tipologie di soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19:
- le micro e piccole imprese, come definite dal regolamento UE 17.6.2014 n. 651;
- le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all’art. 2 della L. 14.1.2013 n. 4;
- le guide del parco riconosciute ai sensi della L. 6.12.91 n. 394.
I suddetti soggetti devono risultare attivi alla data del 31.12.2019 e possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- avere sede operativa all’interno di una zona economica ambientale o operare all’interno di un’area marina protetta;
- essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;
- avere sofferto una riduzione del fatturato nel periodo tra gennaio e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Le micro e piccole imprese, alla data di presentazione della domanda, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgere attività economiche eco-compatibili, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DM 27.11.2020;
- non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi del regolamento UE 651/2014;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo straordinario spettante è dato dalla ripartizione tra tutti i beneficiari che ne facciano richiesta delle risorse finanziarie previste, considerando però che non può risultare superiore alla perdita di fatturato subita.
Il presente contributo straordinario:
- è cumulabile, nei limiti del tetto massimo della perdita subita, con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS;
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis”.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la concessione del contributo straordinario va presentata:
- al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;
- in via telematica, accedendo al portale https://www.contributozea.it mediante le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate;
- entro il 14.4.2021.
La domanda deve essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel manuale “Istruzioni per la compilazione” pubblicato sul suddetto portale.
11 | REGIME DEGLI IMPATRIATI – PROLUNGAMENTO DELLA DURATA – MODALITA’ E TERMINI DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Con il provv. 3.3.2021 n. 60353, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio dell’opzione ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d’imposta del regime previsto per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, come modificato dall’art. 1 co. 50 della L. 30.12.2020 n. 178.
PROLUNGAMENTO DEL REGIME AGEVOLATO
In aggiunta alla durata ordinaria di cinque periodi d’imposta, è stata prevista la possibilità, anche per i “vecchi” lavoratori impatriati, di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta.
Per accedere ai benefici in esame, i soggetti interessati devono:
- essere stati iscritti all’AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
- avere trasferito la residenza prima del 2020;
- essere già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.
Tale disposizione non si applica agli sportivi professionisti ex L. 91/81.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPORTO RICHIESTO
L’estensione è subordinata al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’importo deve essere
versato:
- mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97;
- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31.12.2020, il versamento è effettuato entro il 30.8.2021 (180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame).
12 | CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES ALL’INTERNO DEL CONSOLIDATO – PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 201 ha ammesso la possibilità di trasferire l’eccedenza IRES, maturata ante consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR, attraverso la presentazione di una dichiarazione c.d. “integrativa”.
Una società partecipante
al consolidato, in relazione alle eccedenze IRES emergenti dalla dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio antecedente a quello da cui ha effetto la
tassazione consolidata, può infatti:
- utilizzare in proprio l’eccedenza IRES (sia quella propria sia quella ricevuta ex art. 43-ter del DPR 602/73) per compensare eventuali altri tributi e/o contributi;
- cedere l’eccedenza IRES, tutta o in parte, alla consolidante per l’utilizzo in compensazione dell’IRES dovuta sul reddito complessivo del consolidato;
- cedere l’eccedenza IRES ad altre società del gruppo (partecipanti o meno al consolidato) secondo la procedura dettata dall’art. 43-ter del DPR 602/73, nel rispetto di tutti i presupposti e condizioni ivi previste.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI E DEL MODELLO CNM INTEGRATIVI
La risposta in commento precisa che la cessione della propria eccedenza IRES maturata anteriormente all’adesione al consolidato fiscale:
- possa avvenire anche in sede di presentazione di una dichiarazione integrativa;
- a condizione che il credito maturato prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo sia ancora disponibile al momento di effettuazione dell’integrazione.
Risulta, quindi, possibile presentare le dichiarazioni integrative dei modelli REDDITI SC e CNM con l’obiettivo di:
- trasferire al gruppo la maggiore base imponibile rideterminata e il credito IRES maturato ante consolidato;
- compensare la maggiore imposta dovuta dal consolidato con il credito IRES trasferito, senza corresponsione di interessi.
APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate precisa anche che è necessario apporre il visto di conformità sul modello REDDITI SC, al fine di “certificare” il credito IRES di importo superiore a 5.000,00 euro maturato dal soggetto consolidante prima dell’esercizio dell’opzione e successivamente trasferito al consolidato per il pagamento dell’IRES del gruppo.
Allo stesso modo, viene richiesto che il soggetto consolidante sia provvisto del visto di conformità anche sul modello CNM, qualora proceda a compensare il credito ricevuto per un ammontare superiore a 5.000,00 euro.
Tale impostazione è
coerente con quanto chiarito dalle risposte a interpello 25.10.2018 n. 49, 50 e
51, secondo cui il visto è necessario anche laddove il soggetto cedente sia la
società capogruppo che presenta il modello CNM e anche nel caso in cui detti
crediti abbiano la stessa “natura” (IRES) del debito che estinguono per effetto
della compensazione (IRES del gruppo).
13 | PATENT BOX -POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL REGIME DI DETERMINAZIONE – DEL REDDITO AGEVOLABILE CON RIFERIMENTO AI DIVERSI BENI.
Con la risposta a interpello 5.3.2021 n. 153, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura di autoliquidazione disciplinata dall’art. 4 del DL 34/2019 (c.d. opzione “oneri documentali”) può coesistere con la procedura ordinaria Patent box con accordo di ruling, purché le stesse siano riferite a diverse opzioni (ad esempio, a diversi beni immateriali tra loro non complementari). È quindi facoltà del contribuente scegliere il regime di determinazione del reddito agevolabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà.
14 | CESSIONI TRAMITE CARTE REGALO – TRATTAMENTO IVA
Con la risposta a interpello 3.3.2021 n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile alle cessioni effettuate mediante una carta regalo emessa da una società italiana e utilizzabile per acquisti di beni sia on line, sia presso i punti vendita di altre società italiane facenti parte del medesimo gruppo multinazionale.
QUALIFICAZIONE COME BUONO MULTIUSO
In base all’analisi delle condizioni contrattuali previste per l’utilizzo della carta regalo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la stessa fosse qualificabile come buono-corrispettivo ai sensi dell’art. 6-bis del DPR 633/72, in quanto la carta era “spendibile” presso i punti vendita delle controllate del gruppo, situati in Italia, per l’acquisto di prodotti a scelta tra capi di abbigliamento, accessori e casalinghi, entro i limiti dell’importo della carta medesima. Nello specifico, poiché all’atto dell’emissione della carta regalo non era possibile individuare con esattezza né la tipologia di beni acquistabili, né la quantità di beni o l’aliquota applicabile all’operazione, l’Agenzia ha chiarito che la carta doveva qualificarsi come buono-corrispettivo “multiuso” ai sensi dell’art. 6-quater del DPR 633/72.
MOMENTO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
Dalla qualificazione della carta regalo come buono “multiuso” deriva che le cessioni dei beni acquistati mediante la carta medesima si considerano effettuate ai fini IVA non nel momento in cui viene emessa la carta, bensì nel momento in cui la carta viene utilizzata presso i punti vendita per i vari acquisti.
15 | SERVIZI SU BENI DI TERZI – DETRAZIONI IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 26.3.2021 n. 219, ha riconosciuto il diritto alla detrazione anche per l’IVA assolta sulle spese sostenute per lavori realizzati su beni di proprietà di terzi non utilizzati dal committente nell’esercizio della propria attività caratteristica e sui quali lo stesso non vanta alcun titolo di detenzione o possesso.
DETRAZIONE IVA E INERENZA
Il documento di prassi ribadisce che, ai fini del sindacato di inerenza di un determinato costo per la detrazione dell’IVA, non è necessariamente richiesto un “nesso diretto e immediato” con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le “spese generali” del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti. Pertanto, il diritto alla detrazione è da ritenersi ammesso anche “per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all’impresa e, quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta. Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene o servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell’operatore economico”.
DETRAZIONE IVA SU BENI DI TERZI
Secondo la prassi, non è ostativo al riconoscimento del diritto alla detrazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa. Come precisato dalla Corte di Giustizia UE 1.10.2020, causa C-405/19, il diritto alla detrazione non può essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”. Tale elemento è stato valutato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, riconoscendo il diritto alla detrazione con riferimento ai costi sostenuti da un soggetto passivo per lavori di risanamento acustico eseguiti su edifici di proprietà di un terzo.
16 | SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO – TRATTAMENTO IVA
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 145 è stato chiarito il trattamento IVA applicabile alle somme riconosciute nell’ambito di un accordo transattivo.
FATTISPECIE
Nel caso specifico, una società (Alfa) aveva acquisito in locazione un impianto produttivo da altra società (Beta) e, avendo riscontrato, in un determinato periodo, una serie di malfunzionamenti nello stesso, aveva avanzato a quest’ultima una richiesta di risarcimento per i danni subiti. In seguito, tuttavia, le parti hanno risolto le contestazioni con un accordo transattivo, in base al quale Beta si impegnava a versare ad Alfa una somma “a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa”.
FUNZIONE ECONOMICA DELLA SOMMA PATTUITA
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, per determinare il trattamento IVA delle somme in parola, occorre individuarne la “funzione economica”, ossia valutare:
- se siano corrisposte a titolo di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate, con conseguente rilevanza ai fini IVA;
- ovvero se le stesse abbiano mero carattere risarcitorio, e siano perciò escluse dalla sfera impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo (art. 15 co. 1 n. 1 e 2 del DPR 633/72).
OBBLIGAZIONE DI NON FARE RILEVANTE AI FINI IVA
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nel valutare la funzione economica delle somme in argomento occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DPR 633/72, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA anche quelle rese in dipendenza di un obbligo di “non fare o permettere”, purché si collochino all’interno di un rapporto sinallagmatico, ossia un rapporto giuridico nell’ambito del quale tra prestatore e ricevente avviene uno scambio di reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza 31.7.2018 n. 20233) e, precisa l’Agenzia, non deve ritenersi contrastante con le pronunce della Corte di Giustizia UE relative alle cause C-215/94 e C-384/95. In tali occasioni i giudici comunitari hanno escluso che l’impegno negativo assunto da un imprenditore dietro corresponsione di un’indennità configurasse di per sé una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale interpretazione è stata fornita in relazione a fattispecie del tutto particolari.
RILEVANZA DELL’OBBLIGO DI RINUNCIA AD ULTERIORI PRETESE
In conclusione, con riferimento al caso oggetto della risposta a interpello 145/2021, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme pattuite nell’accordo transattivo siano da assoggettare ad IVA, poiché esse costituiscono il corrispettivo di un obbligo di non fare rilevante ai fini del tributo, consistente nell’impegno della parte danneggiata a rinunciare all’esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte. Inoltre, secondo l’Agenzia, il nesso di sinallagmaticità rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti dalle parti, conferma che queste ultime hanno inteso “transigere con effetto novativo” le controversie insorte.
17 | PRESTAZIONE DI SERVIZI – CESSIONE DI CREDITO – MOMENTO IMPOSITIVO IVA E FATTURAZIONE
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.3.2021 n. 163, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al momento impositivo IVA e alla fatturazione di una prestazione di servizi resa, ma non ancora fatturata, qualora il relativo credito sia ceduto.
CASO ESAMINATO
Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda una società, in procedura fallimentare, che intende cedere il credito per prestazioni di servizi rese nei confronti di un’altra società sottoposta a fallimento.
MOMENTO IMPOSITIVO
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, di regola, all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 3 del DPR 633/72). Tale momento impositivo non muta, se il prestatore cede il credito sorto a fronte dello svolgimento dei servizi, in quanto la cessione del credito non realizza il pagamento del corrispettivo della prestazione.
FATTURAZIONE
In merito all’eventualità che il fallimento del cedente del credito possa estinguersi prima del riparto dell’attivo e della chiusura del fallimento del debitore ceduto, occorre valutare se, in detta ipotesi, la società cedente sarà cancellata o meno dal Registro delle imprese con conseguente chiusura della partita IVA. In particolare:
- se la cancellazione dal Registro delle imprese non avverrà, il curatore fallimentare potrà assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie;
- se la cancellazione dal Registro delle imprese sarà avvenuta, a seguito del pagamento al cessionario del credito delle somme dovute dal debitore ceduto, il curatore fallimentare dovrà procedere all’apertura di una nuova partita IVA per la società che ha ceduto il credito, al fine di ottemperare ai predetti obblighi.
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
9.4.2021 |
Variazione richiesta |
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2020 e IRAP 2020, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito. |
12.4.2021 |
Presentazione istanze per il credito d’imposta aumenti di capitale |
I soggetti che, dal 20.5.2020 al 31.12.2020, hanno effettuato aumenti di capitale in denaro in società di medie dimensioni danneggiate dalla pandemia da COVID-19, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “Istanza investitori”: · per il riconoscimento del previsto credito d’imposta; · in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato; · utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile sul sito dell’Agenzia.
L’istanza deve essere presentata entro il 3.5.2021. Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. |
12.4.2021 |
Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri |
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2020: · nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; · di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.1.2020 – 30.6.2020; · ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2020.
La comunicazione deve avvenire: · in via telematica; · direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; · utilizzando il “modello polivalente”. |
12.4.2021 |
Presentazione domande per il |
Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF: · in caso di prima iscrizione; · oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; · oppure se non si è stati inseriti nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2021. Non deve più essere presentata all’Agenzia delle Entrate, successivamente alla domanda di iscrizione, entro il 30 giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei previsti requisiti. |
12.4.2021 |
Presentazione domande per il |
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF: · in caso di prima iscrizione; · oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione; · oppure se non si è stati inseriti nell’elenco pubblicato dal CONI entro il 31.3.2021.
A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.
Non deve più essere presentata al CONI, successivamente alla domanda di iscrizione, entro il 30 giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei previsti requisiti. |
15.4.2021 |
Trasmissione |
I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020 relative agli interventi di: · recupero del patrimonio edilizio; · efficientamento energetico; · adozione di misure antisismiche; · recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; · installazione di impianti solari fotovoltaici; · installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. |
15.4.2021 |
Documentazione |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare la documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi: · al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”; · tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ram.formazione2019@pec.it; · al fine della concessione dei previsti contributi le cui domande dovevano essere presentate entro il 13.12.2019. |
16.4.2021 |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: · liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2021; · versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.4.2021 |
Versamento rata saldo IVA 2020 |
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi. |
16.4.2021 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare: · le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2021; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio e marzo 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
16.4.2021 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: · operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2021; · corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2021. |
16.4.2021 |
Tributi apparecchi |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: · sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; · in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2021. |
20.4.2021 |
Ricorso contro |
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2020, i titolari di redditi dominicali e agrari possono: · presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione); · oppure presentare istanza di autotutela. |
20.4.2021 |
Comunicazione |
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2020: · nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; · di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.1.2020 – 30.6.2020; · ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2020.
La comunicazione deve avvenire: · in via telematica; · direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; · utilizzando il “modello polivalente”. |
20.4.2021 |
Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali |
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2021. La comunicazione deve avvenire: · in via telematica; · direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
20.4.2021 |
Dichiarazione e |
I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell’Unione europea, devono: · presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre gennaio-marzo 2021; · versare la relativa imposta.
La dichiarazione deve essere presentata: · in via telematica; · anche in mancanza di operazioni.
Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell’Unione europea. |
26.4.2021 |
Presentazione |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: · relativi al mese di marzo 2021, in via obbligatoria o facoltativa; · ovvero al trimestre gennaio-marzo 2021, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di marzo 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
30.4.2021 |
Effettuazione versamenti in |
I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti in acconto (es. IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE) che scadevano il 30.11.2020, devono effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi: · in un’unica soluzione; · oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 30.4.2021. |
30.4.2021 |
Versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 |
I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020: · non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni; · senza applicazione di sanzioni e interessi. |
30.4.2021 |
Imposta di bollo documenti informatici |
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo: · dovuta per l’anno 2020 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica; · mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; · secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106. |
30.4.2021 |
Dichiarazione |
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA: · relativa all’anno 2020 (modello IVA 2021); · esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). |
30.4.2021 |
Opzione liquidazione IVA di gruppo |
Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2021 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione: · all’Agenzia delle Entrate; · mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2020 (modello IVA 2021). |
30.4.2021 |
Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA |
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: · l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020); · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2020.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
30.4.2021 |
Trasmissione |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: · effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021; · ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali: · è stata emessa una bolletta doganale; · siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. |
30.4.2021 |
Trasmissione |
I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza: · di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea; · effettuate dall’1.1.2021 al 31.3.2021. |
30.4.2021 |
Presentazione |
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: · relativo al trimestre gennaio-marzo 2021; · utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere: · chiesto a rimborso; · oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire: · in via telematica; · direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
30.4.2021 |
Credito d’imposta gasolio per autotrazione |
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con-to proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta: · in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; · con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2021.
Il credito d’imposta può essere: · chiesto a rimborso; · oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. |
30.4.2021 |
Documentazione |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica: · la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020; · al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall’1.10.2020 al 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione). |
30.4.2021 |
Registrazione |
Le parti contraenti devono provvedere: · alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
30.4.2021 |
Presentazione |
Le start up innovative e le PMI innovative devono presentare al Ministero dello sviluppo economico l’apposita istanza: · relativa ai conferimenti in denaro a titolo di capitale sociale effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino al 28.2.2021, ai fini del riconoscimento in capo al soggetto investitore della detrazione IRPEF al 50%; · utilizzando il modello approvato dal Ministero; · tramite l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero. |
30.4.2021 |
Rendiconto annuale delle ONLUS |
Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento: · che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; · in relazione all’anno 2020.
L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali. |
30.4.2021 |
Rendiconto |
Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto: · dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; · in relazione all’anno 2020. |
30.4.2021 |
Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche |
Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto: · dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; · in relazione all’anno 2020. |
30.4.2021 |
Correzione elenchi |
Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono richiedere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2021, a seguito delle domande presentate entro il 12.4.2021. |
30.4.2021 |
Correzione elenchi |
Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere al CONI la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2021, a seguito delle domande presentate entro il 12.4.2021. |
30.4.2021 |
Comunicazione compensi attività mediche e paramediche |
Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2020: · l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture; · il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.
La comunicazione deve avvenire: · in via telematica; · utilizzando il modello “SSP”. |
30.4.2021 |
Comunicazione |
I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale: · intervenute nell’anno 2020; · acquisite nell’ambito dell’attività di gestione. |
30.4.2021 |
Comunicazioni all’Anagrafe tributaria |
Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.). Le comunicazioni: · riguardano i dati relativi al 2020; · devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati). |
30.4.2021 |
Versamento contributo revisori |
I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono: · versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale; · inserire le coordinate del proprio versamento nell’apposito sito Internet. |
30.4.2021 |
Compensazione crediti verso lo Stato |
Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: · esercitare l’opzione, per l’anno 2021, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti; · dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.
L’esercizio dell’opzione avviene: · attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; · con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa. |