MARZO 2021: NOVITÀ

1 | INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI – SPE­SE SOSTENUTE NEL 2020 – COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CES­SIO­NE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO IN FATTURA – ULTERIORE PRO­ROGA

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933, è stato ulteriormente differito al 15.4.2021 il termine (originariamente fissato al 16.3.2021 e successivamente prorogato al 31.3.2021) entro cui i contribuenti, che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per determinati interventi edilizi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, devono in­viare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione per optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei red­di­ti, per lo sconto sul corrispettivo (c.d. “sconto in fattura”) o per la cessione del credito relativo alla detrazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI “CEDIBILI”

Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli in­terventi di:

AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 30.3.2021, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comuni­ca­zioni in esame.
Con l’aggiornamento, in particolare, l’Agenzia è intervenuta sui seguenti punti:

ANNULLAMENTO O SOSTITUZIONE DI COMUNICAZIONI INVIATE

Entro il 15.4.2021 devono essere altresì inviate eventuali richieste di annullamento, o co­municazioni sostitutive, di comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, in­via­te dall’1.4.2021 al 15.4.2021.

INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA

Ai fini dell’individuazione del momento in cui la spesa può considerarsi sostenuta oc­cor­re effettuare una distinzione, in quanto:

OMESSA COMUNICAZIONE

Il mancato invio della comunicazione con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 (successivamente modificato dal provv. Agenzia delle En­trate 12.10.2020 n. 326047) rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Ammini­stra­zio­ne finanziaria.

2 | CORRISPETTIVI TELEMATICI – UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL NUOVO TRAC­CIA­TO – RINVIO

Con il provv. 30.3.2021 n. 83884, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato dall’1.4.2021 all’1.10.2021 l’obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In tal modo, sono stati concessi agli operatori 6 mesi ag­giuntivi per l’aggiornamento dei registratori telematici.

MOTIVI DEL DIFFERIMENTO DEL TERMINE

Il rinvio è stato disposto sia in considerazione delle difficoltà legate all’emergenza epi­de­miologica in corso, sia tenendo conto del fatto che anche i termini per la messa a di­sposizione delle bozze precompilate dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e del­la dichiarazione IVA sono stati recentemente prorogati dal DL “Sostegni” (art. 1 co. 10 del DL 41/2021). Si ricorda, infatti, che il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi consente di fornire infor­mazioni più dettagliate sulle operazioni effettuate dagli esercenti e che tali dati verran­no utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per la predisposizione dei suddetti docu­menti precompilati.

UTILIZZO ESCLUSIVO DEL NUOVO TRACCIATO DALL’1.10.2021

Per effetto del rinvio, gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti alla memoriz­zazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possono ancora inviare i dati secondo le specifiche di cui all’allegato tecnico “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – VERSIONE 6.0”. Soltanto a partire dall’1.10.2021, infatti, saranno tenuti a utilizzare in via esclusiva il nuovo tracciato di cui all’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – VERSIONE 7.0”. Resta comunque ferma, fino al 30.9.2021, la possibilità di utilizzare il nuovo tracciato su base facoltativa.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI REGISTRATORI

Il provv. 83884/2021 ha altresì rinviato dal 31.3.2021 al 30.9.2021 i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici dei modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, punto 1.5.2).

3 | COMMERCIO ELETTRONICO – REGIMI IVA “OSS” E “IOSS” – REGISTRAZIONE SUL SITO DELLE ENTRATE

Con un comunicato stampa pubblicato il 29.3.2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che, a partire dall’1.4.2021, è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “One Stop Shop” (OSS) e “Import One Stop Shop” (IOSS) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’Agenzia ha implementato le necessarie funzioni telematiche.

QUADRO NORMATIVO

I nuovi regimi OSS e IOSS sono previsti dalla direttiva comunitaria 5.12.2017 n. 2455 e diverranno applicabili dall’1.7.2021. Essi sono stati introdotti nell’ambito di un com­ples­so di misure denominato “VAT e-commerce package”, volte a semplificare gli obblighi IVA previsti a carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere nei confronti di privati consumatori.

One Stop Shop
Una delle novità previste dal “VAT e-commerce package” riguarda l’abolizione delle at­tuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro, al di sopra della quale tali ven­dite si considerano rilevanti nello Stato del committente.
Parallelamente, per agevolare gli operatori, è stata prevista l’estensione dell’attuale re­gime del MOSS (Mini One Stop Shop), che quindi verrà ridenominato OSS (One Stop Shop), al fine di ricomprendervi sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia la generalità delle prestazioni di servizi rese a privati nell’Unione europea.
In tal modo, i soggetti che decidono di avvalersi del regime speciale non sono tenuti a identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro per assolvere l’imposta sulle suddette operazioni, ma possono assolvere i relativi obblighi IVA mediante il c.d. “sportello uni­co”, nello Stato membro di identificazione.
Analogamente a quanto previsto per l’attuale MOSS, anche l’OSS si declina in un regime “UE” e in un regime “Non UE”, riservato, quest’ultimo, ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nella Unione europea.

Import One Stop Shop
In base alle nuove disposizioni unionali, a partire dall’1.7.2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’Unione europea, indipendentemente dal loro valore. È stato perciò istituito il regime dell’Import One Stop Shop (IOSS), che consentirà ai sog­getti che effettuano nei confronti di acquirenti UE vendite a distanza di beni impor­tati da territori o Paesi terzi, in spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro, di ri­scuotere l’IVA su tali operazioni presso l’acquirente e di dichiararla e versarla tramite lo sportello unico per le importazioni.
Recepimento in ambito nazionale Le novità descritte verranno recepite in ambito nazionale con il decreto legislativo ap­pro­vato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26.2.2021 e attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari.

REGISTRAZIONE AI REGIMI DALL’1.4.2021

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE 21.11.2019 n. 2026, l’Agenzia delle Entrate ha implementato le funzionalità telematiche necessarie a consentire ai soggetti interessati la registrazione ai regimi OSS e IOSS già a partire dall’1.4.2021, in modo da rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dall’1.7.2021. In particolare, dall’1.4.2021, possono registrarsi:

Sotto il profilo operativo:

4 | CEDOLARE SECCA – RIDUZIONE DEL CANONE PER EMERGENZA SANITARIA – EFFETTI

Con la risposta a interpello 9.3.2021 n. 165, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chia­ri­menti sulla possibilità di applicare la cedolare secca con riferimento a contratti di loca­zio­ne a canone concordato per i quali, a livello di accordo territoriale tra associazioni degli inquilini e dei locatori, sia stata prevista una forma di “riduzione” del canone mas­simo, per tenere conto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

DIVIETO DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Va rammentato che l’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, con norma inderogabile:

ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE A CANONE CON­COR­DATO

Nel caso di specie, il nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative stipulato, a li­vel­lo locale, dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini, prevedeva una par­tico­lare e complessa clausola secondo cui, in breve, in considerazione dell’emergenza sa­nitaria da Coronavirus, il valore massimo del canone di locazione dovesse subire una riduzione, eccezionale e temporanea (della durata massima di 6 mesi).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale clausola non comporta l’inapplicabilità della cedo­lare secca, a norma dell’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, in quanto l’adeguamento del contratto alla clausola definita in sede di accordo territoriale è un obbligo per le parti, sicché la riduzione del canone di locazione che ne consegue non deriva dalla volontà delle parti, ma è obbligatoria e temporanea. In questo contesto, la particolare situazione emergenziale che giustifica l’inserimento au­­tomatico e temporaneo di tale clausola nei contratti di locazione, avendo lo scopo di tutelare entrambe le parti contrattuali, non impedisce l’applicazione della cedolare sec­ca.

5 | CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE – APPLICABILITÀ AGLI ENTI NON COMMERCIALI – CONDIZIONI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.3.2021 n. 160, ha chiarito, riba­den­do i principi già espressi nella ris. 20.10.2020 n. 68 e nella circ. 6.6.2020 n. 14, che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, spetta all’ente non commerciale che:

CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Si ricorda che l’art. 28 co. 4 del DL 34/2020 ha esteso il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”.
In tal modo – spiega l’Agenzia delle Entrate – il legislatore ha voluto estendere il credito d’imposta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclu­siva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR.
Di conseguenza, gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta in re­lazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e de­sti­nati allo svolgimento dell’attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, mag­gio e giugno 2020.

CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, un ente non commerciale chiedeva se potesse accedere al credito d’imposta locazioni, tenendo conto che l’ente medesimo:

VERIFICA DELLE CONDIZIONI

Alla luce della situazione descritta, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già resi nella circ. 6.6.2020 n. 14, ricorda che possono accedere al credito d’imposta per le locazioni anche gli enti che svolgono, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività com­merciale, in modo non prevalente o esclusivo.
In tal caso, ai fini della verifica del limite di 5 milioni di ricavi, rilevano solo i ricavi con rilevanza ai fini IRES, restando, invece, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i re­quisiti di cui all’art. 148 co. 3, 5, 6 e 7 del TUIR (cfr. ris. 68/2020). Pertanto, nel caso di specie, in presenza delle condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020, l’ente istante potrà beneficiare, per i canoni di locazione relativi agli immobili adibiti a sede istituzionale, del credito d’imposta per le locazioni.

MISURA DEL CREDITO

Per quanto concerne la misura del credito, atteso che l’ente non commerciale svolge solo occasionalmente attività commerciale e che, quindi, non dispone di partita IVA, il credito d’imposta va determinato sui canoni di locazione al lordo dell’IVA, atteso che in questa particolare ipotesi l’imposta sul valore aggiunto rappresenta per l’ente non com­merciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.

6 | CREDITI D’IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE MEDIE IMPRESE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il provv. Agenzia delle Entrate 11.3.2021 n. 67800 ha approvato la modulistica, con il relativo tracciato telematico, per la trasmissione all’Agenzia stessa delle istanze riferite ai crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese danneggiate dalla pandemia COVID-19 (art. 26 del DL 34/2020).

SOGGETTI INTERESSATI

Le agevolazioni riguardano le società di capitali che:

CREDITI D’IMPOSTA PREVISTI

Ove tali società abbiano deliberato ed eseguito, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, un aumento di capitale, sono previsti:

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Le istanze necessarie per la prenotazione del credito d’imposta devono essere pre­sen­tate all’Agenzia delle Entrate:

Le istanze sono presentate in forma esclusivamente telematica, direttamente o me­dian­­te un intermediario abilitato, utilizzando il software “CreditoRaffor­zamentoPa­tri­mo­nia­le”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Rilevanza dell’ordine cronologico di presentazione In entrambi i casi, i crediti d’imposta sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secon­do l’ordine di presentazione delle istanze e sino ad esaurimento delle risorse previste per legge (in pratica, si applica il criterio del “click day”).

7 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.3.2021 n. 65238, è stato approvato il nuovo mo­dello di comunicazione, con le relative istruzioni, per i soggetti che intendono benefi­ciare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). L’aggiornamento si è reso necessario alla luce della proroga delle agevolazioni.

DECORRENZA

Il modello è utilizzabile, in sostituzione del precedente, a partire dal 31.3.2021

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello di comunicazione deve essere trasmesso telematicamente utilizzando la ver­sione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mez­zo­giorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, anch’esso dal 31.3.2021. L’Agenzia delle Entrate rilascia poi in via telematica, per ogni comunicazione pre­sen­tata, un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato:

8 | CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA, DI SVILUPPO E INNOVAZIONE UTILIZZO IN COMPENSAZIONE- ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO

Con la ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2021 n. 13, sono stati istituiti i codici tributo ne­cessari per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’impo­sta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019, modificato dall’art. 1 co. 1064 della L. 178/2020.

CODICE TRIBUTO

Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

I codici tributo “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per com­pen­sa­re il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevola­zione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno e del sisma del Centro Italia.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

9 | EMERGENZA COVID-19 – CONTRIBUTO ALLE MICRO, PICCOLE E ME­DIE IM­PRE­SE TITOLARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NEL­LE AUTO­STRADE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il DM 14.12.2020, pubblicato sulla G.U. 28.1.2021 n. 22, ha individuato le modalità di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie im­pre­se titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui all’art. 40 del DL 34/2020.
Con il successivo DM 9.3.2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande. Per approfondimenti sull’agevolazione in esame, si veda la Circolare Mensile di gennaio 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese classificate di dimensione micro, pic­co­la e media, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali al­la data dell’1.3.2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in pos­ses­so dei seguenti requisiti:

SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dall’agevolazione:

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni i contributi previdenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto.

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio:

Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’am­­montare della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo economico proc­ede al ri­par­to delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richie­sto da cia­scuna impresa, senza alcuna priorità connessa al momento della presen­tazione della domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate al Ministero dello Sviluppo economico:

In caso di PMI amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, per accedere alla procedura informatica è necessario il preventivo accreditamento da ri­chie­dere inviando una specifica richiesta via PEC all’indirizzo contributodistri­buto­ri@pec.­mi­se.gov.it, allegando l’apposito modulo opportunamente compilato e firmato digitalmente. Ciascun soggetto proponente può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione al contributo; in caso di invio di più domande per il mede­simo impianto, verrà presa in considerazione l’ultima domanda trasmessa in ordine cro­no­logico nell’arco temporale in cui lo sportello agevolativo è aperto.

10 | EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SOSTEGNO AI SOGGETTI OPERANTI NELLE “ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI” – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il DM 27.11.2020, pubblicato sulla G.U. 15.1.2021 n. 11, ha stabilito le modalità di con­cessione ed erogazione del contributo straordinario in favore dei soggetti operanti nelle “zone economiche ambientali” (ZEA), o nelle aree marine protette, per il periodo di emergenza da COVID-19, di cui all’art. 227 del DL 34/2020.
Con i successivi DM 15.2.2021 e 12.3.2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande. Per approfondimenti sull’agevolazione in esame, si veda la Circolare Mensile di gennaio 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda di concessione del contributo le seguenti tipologie di soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19:

I suddetti soggetti devono risultare attivi alla data del 31.12.2019 e possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

Le micro e piccole imprese, alla data di presentazione della domanda, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo straordinario spettante è dato dalla ripartizione tra tutti i beneficiari che ne facciano richiesta delle risorse finanziarie previste, considerando però che non può ri­sultare superiore alla perdita di fatturato subita.

Il presente contributo straordinario:

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione del contributo straordinario va presentata:

La domanda deve essere compilata seguendo le indicazioni riportate nel manuale “Istruzioni per la compilazione” pubblicato sul suddetto portale.

11 | REGIME DEGLI IMPATRIATI – PROLUNGAMENTO DELLA DURATA – MODALITA’ E TERMINI DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Con il provv. 3.3.2021 n. 60353, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio dell’opzione ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d’imposta del regime previsto per i lavoratori impatriati di cui all’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, come modificato dall’art. 1 co. 50 della L. 30.12.2020 n. 178.

PROLUNGAMENTO DEL REGIME AGEVOLATO

In aggiunta alla durata ordinaria di cinque periodi d’imposta, è stata prevista la pos­sibilità, anche per i “vecchi” lavoratori impatriati, di estendere il beneficio per ulte­riori cinque periodi d’imposta.
Per accedere ai benefici in esame, i soggetti interessati devono:

Tale disposizione non si applica agli sportivi professionisti ex L. 91/81.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPORTO RICHIESTO

L’estensione è subordinata al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’importo deve essere versato:

12 | CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES ALL’INTERNO DEL CONSOLIDATO – PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 201 ha ammesso la possi­bi­lità di trasferire l’eccedenza IRES, maturata ante consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR, attraverso la presentazione di una dichiarazione c.d. “integrativa”.
Una società partecipante al consolidato, in relazione alle eccedenze IRES emergenti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio antecedente a quello da cui ha effetto la tassazione consolidata, può infatti:

PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI E DEL MODELLO CNM INTEGRATIVI

La risposta in commento precisa che la cessione della propria eccedenza IRES matu­rata anteriormente all’adesione al consolidato fiscale:

Risulta, quindi, possibile presentare le dichiarazioni integrative dei modelli REDDITI SC e CNM con l’obiettivo di:

APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate precisa anche che è necessario apporre il visto di conformità sul modello REDDITI SC, al fine di “certificare” il credito IRES di im­porto superiore a 5.000,00 euro maturato dal soggetto consolidante prima dell’esercizio dell’op­zione e successivamente trasferito al consolidato per il pagamento dell’IRES del gruppo.
Allo stesso modo, viene richiesto che il soggetto consolidante sia provvisto del visto di conformità anche sul modello CNM, qualora proceda a compensare il credito ricevuto per un ammontare superiore a 5.000,00 euro.
Tale impostazione è coerente con quanto chiarito dalle risposte a interpello 25.10.2018 n. 49, 50 e 51, secondo cui il visto è necessario anche laddove il soggetto cedente sia la società capogruppo che presenta il modello CNM e anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa “natura” (IRES) del debito che estinguono per effetto della compen­sazione (IRES del gruppo).

13 | PATENT BOX -POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL REGIME DI DETERMINAZIONE – DEL REDDITO AGEVOLABILE CON RIFERIMENTO AI DIVERSI BENI.

Con la risposta a interpello 5.3.2021 n. 153, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la pro­cedura di autoliquidazione disciplinata dall’art. 4 del DL 34/2019 (c.d. opzione “oneri do­cumentali”) può coesistere con la procedura ordinaria Patent box con accordo di ruling, purché le stesse siano riferite a diverse opzioni (ad esempio, a diversi beni im­materiali tra loro non complementari). È quindi facoltà del contribuente scegliere il regime di determinazione del reddito age­volabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà.

14 | CESSIONI TRAMITE CARTE REGALO – TRATTAMENTO IVA

Con la risposta a interpello 3.3.2021 n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile alle cessioni effettuate mediante una carta regalo emessa da una società italiana e utilizzabile per acquisti di beni sia on line, sia presso i punti vendita di altre società italiane facenti parte del medesimo gruppo multinazionale.

QUALIFICAZIONE COME BUONO MULTIUSO

In base all’analisi delle condizioni contrattuali previste per l’utilizzo della carta regalo, l’A­gen­­zia delle Entrate ha ritenuto che la stessa fosse qualificabile come buono-cor­ri­spet­tivo ai sensi dell’art. 6-bis del DPR 633/72, in quanto la carta era “spendibile” presso i pun­ti vendita delle controllate del gruppo, situati in Italia, per l’acquisto di pro­dotti a scel­ta tra ca­pi di abbigliamento, accessori e casalinghi, entro i limiti dell’importo della carta medesima. Nello specifico, poiché all’atto dell’emissione della carta regalo non era possibile indi­vi­duare con esattezza né la tipologia di beni acquistabili, né la quantità di beni o l’ali­quota applicabile all’operazione, l’Agenzia ha chiarito che la carta doveva quali­ficarsi come buono-corrispettivo “multiuso” ai sensi dell’art. 6-quater del DPR 633/72.

MOMENTO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

Dalla qualificazione della carta regalo come buono “multiuso” deriva che le cessioni dei beni acquistati mediante la carta medesima si considerano effettuate ai fini IVA non nel momento in cui viene emessa la carta, bensì nel momento in cui la carta viene utiliz­zata presso i punti vendita per i vari acquisti.

15 | SERVIZI SU BENI DI TERZI – DETRAZIONI IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 26.3.2021 n. 219, ha riconosciuto il diritto alla detrazione anche per l’IVA assolta sulle spese sostenute per lavori realizzati su beni di proprietà di terzi non utilizzati dal committente nell’esercizio della propria at­tività caratteristica e sui quali lo stesso non vanta alcun titolo di detenzione o possesso.

DETRAZIONE IVA E INERENZA

Il documento di prassi ribadisce che, ai fini del sindacato di inerenza di un determinato costo per la detrazione dell’IVA, non è necessariamente richiesto un “nesso diretto e immediato” con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stes­so rientri tra le “spese generali” del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un ele­mento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti. Pertanto, il diritto alla detrazione è da ritenersi ammesso anche “per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all’impresa e, quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta. Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene o servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da parte dell’ope­ra­tore economico”.

DETRAZIONE IVA SU BENI DI TERZI

Secondo la prassi, non è ostativo al riconoscimento del diritto alla detrazione la cir­costanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa. Come precisato dalla Cor­te di Giustizia UE 1.10.2020, causa C-405/19, il diritto alla detrazione non può es­sere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”. Tale elemento è stato valutato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, ricono­scen­do il diritto alla detrazione con riferimento ai costi sostenuti da un soggetto passivo per lavori di risanamento acustico eseguiti su edifici di proprietà di un terzo.

16 | SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO – TRATTAMENTO IVA

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 145 è stato chiarito il trat­tamento IVA applicabile alle somme riconosciute nell’ambito di un accordo tran­sattivo.

FATTISPECIE

Nel caso specifico, una società (Alfa) aveva acquisito in locazione un impianto produt­tivo da altra società (Beta) e, avendo riscontrato, in un determinato periodo, una serie di malfunzionamenti nello stesso, aveva avanzato a quest’ultima una richiesta di risar­cimento per i danni subiti. In seguito, tuttavia, le parti hanno risolto le contestazioni con un accordo transattivo, in base al quale Beta si impegnava a versare ad Alfa una somma “a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa”.

FUNZIONE ECONOMICA DELLA SOMMA PATTUITA

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, per determinare il trattamento IVA delle somme in parola, occorre individuarne la “funzione economica”, ossia valutare:

OBBLIGAZIONE DI NON FARE RILEVANTE AI FINI IVA

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nel valutare la funzione econo­mi­ca delle somme in argomento occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DPR 633/72, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA anche quelle rese in dipendenza di un obbligo di “non fare o permettere”, purché si collochino all’interno di un rapporto sinallagmatico, ossia un rapporto giuridico nell’ambito del quale tra pre­sta­tore e ricevente avviene uno scambio di reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza 31.7.2018 n. 20233) e, precisa l’Agenzia, non deve ritenersi contrastante con le pronunce della Corte di Giustizia UE relative alle cause C-215/94 e C-384/95. In tali occasioni i giudici comunitari hanno escluso che l’impegno negativo assunto da un imprenditore dietro corresponsione di un’indennità configurasse di per sé una pre­stazione di servizi rilevante ai fini IVA. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale interpre­ta­zione è stata fornita in relazione a fattispecie del tutto particolari.

RILEVANZA DELL’OBBLIGO DI RINUNCIA AD ULTERIORI PRETESE

In conclusione, con riferimento al caso oggetto della risposta a interpello 145/2021, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme pattuite nell’accordo transattivo siano da assoggettare ad IVA, poiché esse costituiscono il corrispettivo di un obbligo di non fare rilevante ai fini del tributo, consistente nell’impegno della parte danneggiata a rinun­cia­re all’esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte. Inoltre, secondo l’Agenzia, il nesso di sinallagmaticità rinvenibile dagli impegni recipro­ca­mente assunti dalle parti, conferma che queste ultime hanno inteso “transigere con ef­fetto novativo” le controversie insorte.

17 | PRESTAZIONE DI SERVIZI – CESSIONE DI CREDITO – MOMENTO IMPOSITIVO IVA E FATTURAZIONE

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.3.2021 n. 163, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al momento impositivo IVA e alla fatturazione di una pre­stazione di servizi resa, ma non ancora fatturata, qualora il relativo credito sia ceduto.

CASO ESAMINATO

Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda una società, in procedura falli­men­tare, che intende cedere il credito per prestazioni di servizi rese nei confronti di un’altra società sottoposta a fallimento.

MOMENTO IMPOSITIVO

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, di regola, all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 3 del DPR 633/72). Tale momento impositivo non muta, se il pre­statore cede il credito sorto a fronte dello svolgimento dei servizi, in quanto la ces­sione del credito non realizza il pagamento del corrispettivo della prestazione.

FATTURAZIONE

In merito all’eventualità che il fallimento del cedente del credito possa estinguersi prima del riparto dell’attivo e della chiusura del fallimento del debitore ceduto, occorre valu­tare se, in detta ipotesi, la società cedente sarà cancellata o meno dal Registro delle imprese con conseguente chiusura della partita IVA. In particolare:

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

9.4.2021

Variazione richiesta
di rimborso
in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2020 e IRAP 2020, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

12.4.2021

Presentazione istanze per il credito d’imposta aumenti di capitale

I soggetti che, dal 20.5.2020 al 31.12.2020, hanno ef­fettuato aumenti di capitale in denaro in società di me­die dimensioni danneggiate dalla pandemia da COVID-19, possono iniziare a presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “Istanza investitori”:

·       per il riconoscimento del previsto credito d’impo­sta;

·       in via telematica, direttamente o mediante un in­ter­me­diario abilitato;

·       utilizzando il software “CreditoRaffor­zamento­Pa­tri­moniale”, disponibile sul sito dell’Agenzia.

 

L’istanza deve essere presentata entro il 3.5.2021. Ri­le­va l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

12.4.2021

Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e as­­similati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono co­muni­care all’Agenzia delle Entrate le operazioni in con­­­­tanti le­ga­te al turismo, effettuate nel 2020:

·       nei confronti delle persone fisiche di cit­tadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­denza fuori dal territo­rio italiano;

·       di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.1.2020 – 30.6.2020;

·       ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2020.

 

La comunicazione deve avvenire:

·       in via telematica;

·       direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­li­tati;

·       utilizzando il “modello polivalente”.

12.4.2021

Presentazione domande per il
5 per mille

Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di pro­­­mo­zione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che ope­ra­no in determinati settori devono presentare in via tele­ma­ti­ca all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un in­termediario abilitato, la ri­chie­sta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:

·       in caso di prima iscrizione;

·       oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­ce­dente iscrizione;

·       oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco pubbli­cato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2021.

Non deve più essere presentata all’Agenzia delle En­tra­te, successivamente alla domanda di iscrizione, entro il 30 giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la per­si­stenza dei previsti requisiti.

12.4.2021

Presentazione domande per il
5 per mille

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via tele­ma­ti­ca al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:

·       in caso di prima iscrizione;

·       oppure in presenza di variazioni rispetto alla pre­ce­dente iscrizione;

·       oppure se non si è stati inseriti nell’e­lenco pubbli­cato dal CONI entro il 31.3.2021.

 

A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.

 

Non deve più essere presentata al CONI, successi­va­men­te alla domanda di iscrizione, entro il 30 giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei pre­visti requisiti.

15.4.2021

Trasmissione
dati cessione detrazione o sconto
sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli in­termediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020 relative agli interventi di:

·       recupero del patrimonio edilizio;

·       efficientamento energetico;

·       adozione di misure antisismiche;

·       recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

·       installazione di impianti solari fotovoltaici;

·       installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici.

15.4.2021

Documentazione
spese per contributi formazione autotrasportatori

Le imprese di autotraspor­­to di merci per conto di terzi devono presentare la documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli opera­to­ri del settore dell’autotrasporto di merci per conto di ter­zi:

·       al soggetto gestore “Rete autostrade me­diter­ra­nee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”;

·       tramite posta elettronica certificata all’in­dirizzo ram.formazione2019@pec.it;

·       al fine della concessione dei previsti contributi le cui domande dovevano essere presentate entro il 13.12.2019.

16.4.2021

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

·       liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2021;

·       versare l’IVA a debito.

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­trate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

 

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­ri­van­­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine succes­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta esecu­­zione del­la prestazione di servizi.

16.4.2021

Versamento rata saldo IVA 2020

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell’imposta de­­ri­­vante dalla dichiarazione per l’anno 2020, devono ver­sa­re la seconda rata, con applicazione dei previsti inte­res­si.

16.4.2021

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

·       le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di marzo 2021;

·       le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mar­zo 2021 sui redditi di lavoro dipendente e as­similati.

 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi può non effettuare il versamento del­le rite­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nute ope­ra­te nei mesi di dicembre 2020, gennaio, feb­bra­io e marzo 2021 non è di almeno 500,00 euro.

16.4.2021

Versamento ritenute
sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

·       operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre gennaio-marzo 2021;

·       corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2021.

16.4.2021

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impos­ta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

·       sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

·       in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2021.

20.4.2021

Ricorso contro
le nuove rendite
dei terreni

In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attri­buite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, pre­sen­tate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2020, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:

·       presentare ricorso innanzi alla Commissione tri­bu­­­taria provinciale competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione);

·       oppure presentare istanza di autotutela.

20.4.2021

Comunicazione
operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o an­nual­men­te, devono comunicare all’Agenzia delle Entra­te le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2020:

·       nei confronti delle persone fisiche di cit­­tadi­nanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za fuori dal territorio ita­liano;

·       di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fi­no a 15.000,00 euro, per il periodo 1.1.2020 – 30.6.2020;

·       ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 eu­ro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2020.

 

La comunicazione deve avvenire:

·       in via telematica;

·       direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­tati;

·       utilizzando il “modello polivalente”.

20.4.2021

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abi­litati devo­no comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­me­stre gennaio-marzo 2021.

La comunicazione deve avvenire:

·       in via telematica;

·       direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­li­tati.

20.4.2021

Dichiarazione e
versamento IVA
per servizi di
telecomunicazione
o elettronici

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione euro­pea, identificati in Italia, che prestano servizi di te­le­­co­municazione, teleradiodiffusione o elettronici a com­­­­­mit­tenti non soggetti passivi IVA domici­liati o resi­denti nel­l’Unione europea, devo­no:

·       presentare all’Agenzia delle Entrate la dichia­ra­zio­ne per i servizi resi, rela­tiva al trimestre gen­naio-marzo 2021;

·       versare la relativa imposta.

 

La dichiarazione deve essere presentata:

·       in via telematica;

·       anche in mancanza di operazioni.

 

Tale regime può essere applicato anche dai soggetti pas­­­sivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, op­pu­re da­­gli operatori extracomunitari con stabile orga­nizza­zione in Italia, per i suddetti servizi resi a commit­tenti non sog­­get­ti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell’Unio­ne europea.

26.4.2021

Presentazione
modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­rie presentano in via telematica all’Agenzia del­­le En­trate i mo­delli INTRASTAT:

·       relativi al mese di marzo 2021, in via obbliga­toria o facoltativa;

·       ovvero al trimestre gennaio-marzo 2021, in via obbliga­toria o facoltativa.

 

I soggetti che, nel mese di marzo 2021, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

·       i modelli relativi ai mesi di gen­na­io, febbraio e marzo 2021, appositamente contrassegnati, in via obbliga­toria o facoltativa;

·       mediante trasmissione telematica.

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 so­no state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

30.4.2021

Effettuazione versamenti in
acconto sospesi
per l’emergenza Coronavirus

I soggetti colpiti dall’e­mer­genza sanitaria da COVID-19 che hanno beneficiato della sospensione dei ver­sa­men­­­­­­ti in acconto (es. IRPEF, IRES, IRAP, cedolare sec­ca, IVIE e IVAFE) che scadevano il 30.11.2020, devono effet­tua­re, senza applicazione di san­zioni e interessi, i versamenti so­spesi:

·       in un’unica soluzione;

·       oppure mediante rateizzazione fino a un mas­si­mo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 30.4.2021.

30.4.2021

Versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020

I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versa­mento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:

·       non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del­la Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco­­nomia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni;

·       senza applicazione di sanzioni e interessi.

30.4.2021

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare devono versare l’imposta di bollo:

·       dovuta per l’anno 2020 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;

·       mediante il modello F24, da presentare con mo­da­lità esclusivamente telematiche;

·       secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia del­le Entrate 2.12.2014 n. 106.

30.4.2021

Dichiarazione
annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

·       relativa all’anno 2020 (modello IVA 2021);

·       esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalen­dosi degli intermediari abilitati).

 

Gli eventuali crediti IVA pos­so­no essere utilizzati in com­­pensazione nel modello F24, per un importo su­pe­riore a 5.000,00 euro, a decor­rere dal decimo giorno successivo a quello di pre­sentazione della di­chiara­zio­ne con il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’or­gano di revisione legale (salvo esonero in base al re­gime premiale ISA).

30.4.2021

Opzione liquidazione IVA di gruppo

Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2021 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono co­muni­care l’opzione:

·       all’Agenzia delle Entrate;

·       mediante la compilazione del quadro VG della di­chia­razione IVA relativa al 2020 (modello IVA 2021).

30.4.2021

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regola­rizzare, me­diante il rav­ve­dimento operoso, con la riduzione del­le san­zioni ad un ottavo del minimo:

·       l’infedele presentazione della dichiarazione IVA rela­tiva al 2019 (modello IVA 2020);

·       gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2020.

 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

·       nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;

·       nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

 

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

·       il versamento degli importi non versati, degli inte­ressi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;

·       la presentazione delle eventuali dichiarazioni in­te­­gra­­tive.

30.4.2021

Trasmissione
dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vono tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle En­trate i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

·       effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti emessi nei mesi di gen­naio, febbraio e marzo 2021;

·       ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’operazione ri­ce­vuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

 

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

·       è stata emessa una bolletta doganale;

·       siano state emesse o ricevute fatture elet­troni­che.

30.4.2021

Trasmissione
dati operazioni
di commercio
elettronico

I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tra­mite un’interfaccia elet­tronica (quale un mer­cato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmet­tere in via telematica all’A­genzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza:

·       di beni importati o di beni all’interno dell’Unio­ne europea;

·       effettuate dall’1.1.2021 al 31.3.2021.

30.4.2021

Presentazione
modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

·       relativo al trimestre gennaio-marzo 2021;

·       utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia del­le Entrate.

 

Il credito IVA trimestrale può essere:

·       chiesto a rimborso;

·       oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

 

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un im­porto superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bligatorio ap­porre sul modello TR il visto di con­formità o la sot­toscri­zione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).

 

La presentazione del modello deve avvenire:

·       in via telematica;

·       direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­tati.

30.4.2021

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con-to proprio o di terzi devono presentare alla competente Agen­­zia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

·       in relazione alle accise sul gasolio per auto­tra­zione;

·       con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2021.

 

Il credito d’imposta può essere:

·       chiesto a rimborso;

·       oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

30.4.2021

Documentazione
spese per contributi
investimenti
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma in­formatica:

·       la documentazione comprovante l’avvenuto per­fe­zionamento degli investimenti per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l’acquisizione di beni strumentali per il tra­sporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020;

·       al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall’1.10.2020 al 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione).

30.4.2021

Registrazione
contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

·       alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2021 e al paga­mento della relativa imposta di re­gistro;

·       al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2021.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

30.4.2021

Presentazione
istanze agevolazioni investimenti in start up e PMI innovative

Le start up innovative e le PMI innovative devono pre­sen­tare al Ministero dello sviluppo economico l’ap­po­sita istanza:

·       relativa ai conferimenti in denaro a titolo di ca­pitale sociale effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino al 28.2.2021, ai fini del ricono­scimento in capo al soggetto investitore della detrazione IRPEF al 50%;

·       utilizzando il modello approvato dal Ministero;

·       tramite l’apposita piattaforma informatica dispo­ni­­bi­le sul sito del Ministero.

30.4.2021

Rendiconto annuale delle ONLUS

Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con pe­rio­do d’imposta coincidente con l’anno solare, devono re­­di­ge­re un apposito documento:

·       che rappresenti adeguatamente la situazione pa­tri­­­mo­niale, economica e finanziaria dell’ente, di­stin­­guendo le attività direttamente connesse da quel­le istituzionali;

·       in relazione all’anno 2020.

 

L’omissione dell’adempimento in esame comporta la de­ca­denza dai benefici fiscali.

30.4.2021

Rendiconto
sulle raccolte pubbliche di fondi

Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coin­ci­den­te con l’anno solare, che effettuano raccolte pub­bli­che di fon­di, devono redigere, in aggiunta al rendi­con­to an­nua­le econo­mico e finanziario, un appo­sito e sepa­rato rendiconto:

·       dal quale devono risultare le entrate e le spese re­la­tive a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

·       in relazione all’anno 2020.

30.4.2021

Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’im­­­­­posta coincidente con l’anno solare, devono redi­ge­­re un apposito rendiconto:

·       dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;

·       in relazione all’anno 2020.

30.4.2021

Correzione elenchi
5 per mille

Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di pro­­­mo­zione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che ope­rano in determinati settori devono richiedere al­la Dire­zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate ter­­ri­to­rial­men­­te competente la correzione degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’A­gen­zia del­le Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2021, a seguito delle domande presentate entro il 12.4.2021.

30.4.2021

Correzione elenchi
5 per mille

Le associazioni sportive dilettanti­stiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere al­ CONI la cor­rezione degli errori contenuti nel­l’e­len­co dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2021, a seguito delle domande presentate entro il 12.4.2021.

30.4.2021

Comunicazione compensi attività mediche e paramediche

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’A­genzia delle Entrate, in relazione all’anno 2020:

·       l’ammontare dei compensi complessivamente ri­scos­si in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e parame­diche, per le prestazioni rese all’interno delle pro­prie strutture;

·       il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun eser­cente attività di lavoro autonomo mediche e para­mediche.

 

La comunicazione deve avvenire:

·       in via telematica;

·       utilizzando il modello “SSP”.

30.4.2021

Comunicazione
dati catastali

I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle En­tra­te, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli im­mobili insistenti sul territorio comunale:

·       intervenute nell’anno 2020;

·       acquisite nell’ambito dell’attività di gestione.

30.4.2021

Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri sog­getti obbligati devono provvedere ad effettuare le pre­viste comunicazioni di dati all’Ana­grafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, con­tratti di servizi di telefonia fissa, mobile e sa­tel­litare, ecc.).

Le comunicazioni:

·       riguardano i dati relativi al 2020;

·       devono essere effettuate in via telematica (diret­ta­men­te oppure, ove previsto, avvalendosi degli inter­mediari abilitati).

30.4.2021

Versamento contributo revisori
enti locali

I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:

·       versare il contributo annuale per la tenuta del­l’E­len­­co, pari a 25,00 euro, mediante bollettino po­stale;

·       inserire le coordinate del proprio versamento nel­l’ap­posito sito Internet.

30.4.2021

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

·       esercitare l’opzione, per l’anno 2021, per l’utiliz­zo dei cre­diti in compensazione nel modello F24, per il paga­mento dei propri debiti fiscali e dei con­­tributi previdenziali per i dipendenti;

·       dichiarare la sussistenza dei requisiti per la sud­detta compensazione.

 

L’esercizio dell’opzione avviene:

·       attraverso la piattaforma elettronica di certifica­zione;

·       con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero im­porto della stessa.