Novità di Gennaio 2022

1 Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione – Locazioni già
rinegoziate 2

2 Credito d’imposta sui canoni di locazione – Locazione di una “galleria commerciale” 2

3 Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Chiarimenti ufficiali 3

4 Credito d’imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico – Disposizioni attuative 4

5 Contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali – Disposizioni attuative 5

6 Credito d’imposta per l’acquisto nel 2020 di monopattini con rottamazione di veicoli – Presentazione delle istanze 6

7 Credito d’imposta per la costituzione o trasformazione in “società benefit” – Disposizioni attuative 7

8 Cartella di pagamento – Approvazione del nuovo modello – Abolizione dell’aggio
di riscossione 8

9 Lavoro dipendente prestato all’estero – Approvazione delle retribuzioni convenzionali
per il 2022 9

10 Cessione di scatole contenenti ingredienti per la preparazione di pasti – Aliquota IVA –
Spese di trasporto – Accessorietà 10

11 Procedure concorsuali – Disciplina previgente al DL 73/2021 – Infruttuosità 10

12 Rivalsa IVA successiva all’accertamento – Riapertura della partita IVA – Ammissibilità –
Note di variazione in aumento 11

13 Ricarica del “borsellino elettronico” – Cessione di denaro – Applicazione dell’imposta
di bollo 11

14 Acquisto di veicoli adattati da parte di invalidi – Aliquota IVA del 4% – Condizioni 12

15 Canone speciale RAI – Credito d’imposta relativo al canone 2021 – Utilizzo in
compensazione nel modello F24 13

16 Ritardi nei pagamenti – Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo
semestre 2022 13

17 Contrasto all’elusione internazionale – “Disallineamenti da ibridi” – Chiarimenti 14

FEBBRAIO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 15

1CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – LOCAZIONI GIÀ RINEGOZIATE
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 11.1.2022 n. 13 e 20.1.2022 n. 38, ha chiarito le modalità di accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione (art. 9-quater del DL 137/2020) per il contribuente che si sia visto rigettare l’istanza dalla procedura web in ragione di una precedente rinegoziazione del canone.
1.1AMBITO APPLICATIVO DEL CONTRIBUTOIl contributo in oggetto, il cui termine per l’invio delle istanze è scaduto il 6.10.2021, spetta al locatore di immobile ad uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020, relativo a un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e adibito dal conduttore ad abitazione principale.La riduzione del canone deve riguardare tutto l’anno 2021 o parte di esso; la rinegoziazione deve avere una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e deve essere stata comunicata, entro il 31.12.2021, all’Agenzia delle Entrate.
1.2PROBLEMI NELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZALa domanda per accedere al contributo, da presentare tra il 6.7.2021 e il 6.10.2021, come stabilito a seguito della proroga del termine ad opera del provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227358, doveva essere inoltrata attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.Come evidenziato dagli interpelli in commento, si sono registrate criticità relative, in particolare, al riconoscimento dell’avvenuta riduzione del canone, nel caso in cui questa seguisse una precedente rinegoziazione, in quanto la procedura web non rilevava la riduzione rispetto al canone stabilito in contratto, bensì rispetto alla rinegoziazione precedente.
1.3SOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATEL’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se la procedura web per la presentazione dell’istanza di ottenimento del contributo non riconosce la seconda diminuzione del canone (la quale rispetti i requisiti richiesti dalla norma), il contribuente ha diritto ad essere ammesso al beneficio, posto che, in assenza di questa seconda rinegoziazione, il canone sarebbe tornato ad essere dovuto in misura piena.Poiché il termine di presentazione delle domande è spirato, il contribuente, per accedere al beneficio, deve presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, sulla scorta di quanto chiarito con la ris. 11.10.2020 n. 65.L’istanza in autotutela, in caso di soggetto residente, va presentata alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale:via PEC, firmata digitalmente e contenente i dati richiesti dal provv. Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n. 180139 (tra cui i dati del contratto, il codice fiscale del locatore, l’IBAN del conto corrente intestato al locatore), con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione e di una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell’errore;oppure in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, alla documentazione probatoria nonché alla suddetta nota contenente la specificazione dell’errore.
2CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE – LOCAZIONE DI UNA “GALLERIA COMMERCIALE”
Nella risposta a interpello 21.1.2022 n. 43, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, in relazione alla locazione di una “galleria commerciale”.
2.1
CASO DI SPECIEIl caso di specie riguardava la società Alfa srl, il cui capitale è interamente detenuto da Beta SGR, per conto di un Fondo di investimento alternativo riservato (FIA). Alfa loca, in qualità di conduttrice, una “galleria commerciale”, occupandosi della “gestione e commercializzazione degli spazi e dei punti vendita presenti nell’immobile”, posto che, poi, a sua volta, Alfa subloca gli spazi o li concede con contratti di affitto di azienda a terzi, che vi esercitano gli esercizi commerciali ubicati nella galleria.In particolare, Alfa, avendo subito il calo del fatturato richiesto per il beneficio, era interessata al credito d’imposta locazione con riferimento ai canoni pagati per la locazione del centro commerciale, ma si domandava se, nel caso di specie, potesse ritenersi sussistente la condizione oggettiva relativa alla destinazione dell’immobile locato “allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico”, come richiesto dalla norma agevolativa.In secondo luogo, Alfa domandava se il credito potesse essere richiesto da essa a prescindere dal fatto che, poi, anche i vari sub-conduttori (cui essa loca o affitta i singoli locali o esercizi commerciali) potessero a loro volta accedere al credito per i canoni pagati.Infine, l’ultima questione riguardava la nozione di “impresa unica” su cui verificare il raggiungimento delle soglie per gli aiuti di Stato, tenendo conto del fatto che, nel caso di specie, Alfa è controllata dalla SGR, per conto del Fondo di investimento.
2.2SPETTANZA DEL BONUS LOCAZIONISecondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie si deve ritenere sussistente la condizione oggettiva relativa alla destinazione dell’immobile, in quanto nella galleria commerciale viene svolta una delle attività indicate dalla norma (“attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”).Inoltre, l’Agenzia ribadisce (cfr. risposta a interpello 15.9.2020 n. 356 e ris. 20.10.2020 n. 68) che il credito può spettare (in presenza delle condizioni) sia alla società istante, in qualità di conduttore dell’immobile, che ai singoli sub-conduttori che da essa sublocano i singoli negozi.Invece, per quanto concerne la nozione di “impresa unica”, l’Agenzia ritiene di non poter fornire una risposta, in quanto essa implicherebbe una valutazione tecnica ad essa preclusa.
3CREDITO D’IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CHIARI-MENTI UFFICIALI
Con la circ. 7.1.2022 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, dovuto nell’anno 2021, disciplinato dall’art. 67-bis del DL 73/2021 e dal provv. Agenzia delle Entrate 29.10.2021 n. 295258.
3.1SOGGETTI BENEFICIARIIl credito d’imposta spetta ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, per un periodo non superiore a 6 mesi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta non spetta ai soggetti che effettuano la pubblicità all’esterno di veicoli, in quanto i veicoli non sono configurabili come impianti pubblicitari.
3.2CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTEL’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021, per un ammontare corrispondente a non più di 6 mesi;l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato.
3.3EFFETTUAZIONE DI UN’APPOSITA COMUNICAZIONE ALL’AGENZA DELLE ENTRATEI soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo versato a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, dovuto per l’anno 2021:in via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato;dal 10.2.2022 al 10.3.2022;sulla base del modello approvato con il suddetto provvedimento.
3.4RISPETTO DEI LIMITI “DE MINIMISL’agevolazione spetta nei limiti del regime comunitario degli aiuti “de minimis”.Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta determina il superamento dei limiti massimi previsti per gli aiuti “de minimis”, nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.
3.5DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTEDopo aver ricevuto le comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili (pari a 20 milioni di euro).Tale percentuale sarà resa nota con un successivo provvedimento della stessa Agenzia, da emanare entro il 21.3.2022.
3.6UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta spettante è utilizzabile dai beneficiari:esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che individua la quota percentuale fruibile;presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
3.7REGIME FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTAL’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta in esame è riconducibile agli aiuti erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 10-bis del DL 137/2020, con la conseguenza che lo stesso risulta fiscalmente irrilevante.
4CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO – DISPOSIZIONI ATTUATIVE


segue
L’art. 65-bis del DL 73/2021, conv. L. 106/2021, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.Con il DM 6.10.2021 n. 346 sono state emanate le disposizioni attuative dell’agevolazione, compresi i termini e le modalità di presentazione delle istanze. 
4.1SOGGETTI BENEFICIARIIl credito d’imposta in esame è riconosciuto alle persone fisiche:che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela di cui al DLgs. 42/2004, non utilizzati nell’esercizio di impresa;per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi volti alla manutenzione, protezione o restauro dei suddetti immobili.
4.2ammontare del credito d’impostaIl credito d’imposta è riconosciuto:nella misura del 50% degli oneri rimasti a carico per i suddetti interventi;fino a un importo massimo complessivo di 100.000,00 euro per ciascun immobile;nel limite delle risorse disponibili, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
Divieto di cumuloIl credito d’imposta in esame non è cumulabile con:qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico;la detrazione IRPEF prevista dall’art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR.
4.3presentazione delle istanzeLe istanze per il riconoscimento del credito d’imposta vanno presentate al Ministero della cultura:dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo (per le spese sostenute nel 2021, l’istanza va quindi presentata dall’1.2.2022 al 28.2.2022);tramite PEC, all’indirizzo fondorestauro@mailcert.beniculturali.it;mediante l’apposito modulo, unitamente alla documentazione richiesta.
Con un apposito provvedimento del Ministero della cultura il credito d’imposta sarà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
4.4UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dello stesso.Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.Cessione del creditoI beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.
5Contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali – disposizioni attuative

Con il DM 23.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 3.1.2022 n. 1) e il DM 12.1.2022 sono state definite le modalità attuative del contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali, di cui all’art. 68-quater del DL 73/2021.
5.1Soggetti beneficiariPossono beneficiare dell’agevolazione i birrifici in possesso delle seguenti condizioni:che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi altro birrificio;che utilizzino impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;che non operino sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;con una produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri, includendo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.
Per poter beneficiare dell’agevolazione, i suddetti birrifici, alla data di presentazione dell’istanza, devono inoltre:essere costituiti, regolarmente iscritti e “attivi” al Registro delle imprese;non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Sono esclusi i soggetti:in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;che, alla data del 31.12.2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, in base al regolamento comunitario 17.6.2014 n. 651, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lett. c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020. 
5.2AGEVOLAZIONE CONCEDIBILEL’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto:in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’art. 8 co. 2 del DM 4.6.2019, così come risultante dai dati acquisiti dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli;nei limiti della prevista dotazione finanziaria, pari a 10 milioni di euro;ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020.
5.3PRESENTAZIONE DELL’ISTANZAAi fini dell’accesso all’agevolazione, occorre presentare al Ministero dello Sviluppo economico un’apposita istanza:a decorrere dalle ore 12.00 del 20.1.2022 e fino alle ore 12.00 del 18.2.2022;mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo contributobirrifici@pec.
mise.gov.it;utilizzando il modulo allegato al citato DM 12.1.2022.
Nell’istanza occorre indicare anche l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento del contributo.
Imposta di bolloL’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento dell’imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
5.4CONCESSIONE DEL CONTRIBUTOIl Ministero dello Sviluppo economico verifica le istanze presentate ed emana il provvedimento di concessione dell’agevolazione.Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo spettante.La concessione delle agevolazioni resta, comunque, subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione stessa.Il Ministero procede all’erogazione del contributo spettante mediante accredito sul conto corrente indicato in sede di istanza.
5.5REGIME FISCALE DEL CONTRIBUTOIl contributo a fondo perduto in esame:non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, ai sensi dell’art. 10-bis del DL 137/2020;non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
6CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO NEL 2020 DI MONOPATTINI CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLI – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2022 n. 28363 ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del c.d. “credito d’imposta monopattini” disciplinato dall’art. 44 co. 1-septies del DL 34/2020 e dal DM 21.9.2021.
6.1

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI MONOPATTINIIl credito d’imposta in esame è riconosciuto alle persone fisiche che, dall’1.8.2020 al 31.12.2020:contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km;hanno consegnato per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall’art. 1 co. 1032 della L. 145/2018.Il credito d’imposta spetta, nella misura massima di 750,00 euro, per le spese sostenute dall’1.8.2020 al 31.12.2020 per l’acquisto di:monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari;abbonamenti al trasporto pubblico;servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
6.2PRESENTAZIONE DELLE ISTANZEL’istanza per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate:dal 13.4.2022 al 13.5.2022;utilizzando il modello allegato al presente provvedimento.
L’istanza può essere presentata direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato, mediante:il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
6.3CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTEIl credito d’imposta spetta nel rispetto del previsto limite di spesa erariale pari a 5 milioni di euro.Sulla base delle istanze ricevute, un ulteriore provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà la misura percentuale del credito spettante a ciascun beneficiario, sulla base del rapporto tra le suddette risorse e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili.
6.4UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito spettante è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
7CREDITO D’IMPOSTA PER LA COSTITUZIONE O TRASFORMAZIONE IN “SOCIETÀ BENEFIT” – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con il DM 12.11.2021, pubblicato sulla G.U. 14.1.2022 n. 10, sono state definite le modalità operative del credito d’imposta per la costituzione o la trasformazione in “società benefit”, di cui all’art. 38-ter del DL 34/2020.
7.1SOGGETTI BENEFICIARIPossono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” al registro delle imprese;disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Sono escluse le imprese:in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001.
7.2SPESE AGEVOLABILISono agevolabili le spese sostenute dall’impresa, dal 19.7.2020 al 31.12.2021, per la costituzione o la trasformazione in “società benefit”.In particolare, rientrano tra le spese ammissibili:le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in “società benefit”.
Non sono invece ammesse le spese relative a imposte e tasse.L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
7.3misura del credito d’impostaIl credito d’imposta è pari al 50% delle spese ammissibili ed è riconosciuto:nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;nei limiti delle risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro;nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regime “de minimis”.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo economico procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa.
7.4PRESENTAZIONE DELL’ISTANZAPer fruire dell’agevolazione, occorre infatti presentare una specifica istanza, esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it). I termini e le modalità di presentazione delle istanze saranno definiti con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
7.5MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
7.6CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONIIl credito d’imposta in esame:può essere cumulato con altri aiuti “de minimis”, nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa europea;è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell’intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
8CARTELLA DI PAGAMENTO – APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO – ABOLIZIONE DELL’AGGIO DI RISCOSSIONE
Con il provv. 17.1.2022 n. 14113, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento.
8.1DECORRENZAIl nuovo modello di cartella di pagamento si applica in relazione alla riscossione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2022.
Per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della Riscossione fino al 31.12.2021 resta fermo l’utilizzo del precedente modello.
8.2MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTOLa nuova modulistica si è resa necessaria a seguito della modifica dell’art. 17 del DLgs. 112/99, operata con l’art. 1 co. 15 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha abolito la quota degli oneri di riscossione precedentemente stabilita a carico del debitore (c.d. “aggio”), in misura pari:al 3% delle somme iscritte a ruolo, per i pagamenti eseguiti entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di adempimento oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento;all’1% delle somme iscritte a ruolo applicabile in caso di riscossione spontanea (art. 32 del DLgs. 46/99).
8.3ESPOSIZIONE DELLE SOMME DOVUTENella cartella di pagamento vengono riportate le somme che:“Spettano all’Ente creditore”: si tratta degli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore e degli interessi di mora;“Spettano all’Agente della riscossione”: sono le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.
8.4ONERI A CARICO DEL DEBITOREPer i carichi affidati dall’1.1.2022, restano a carico del debitore:una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione;le spese “vive” per le attività di riscossione e cautelari.
L’ammontare delle suddette quote e spese sarà determinato con un apposito decreto ministeriale non ancora emanato.
8.5CARTELLA DI PAGAMENTO CON ONERI DI RISCOSSIONEIl precedente modello di cartella di pagamento, nel quale compare la richiesta di oneri di riscossione ai debitori, continuerà ad essere utilizzato per i carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31.12.2021.Per verificare la corretta applicazione degli oneri di riscossione:rileva la data di consegna del ruolo o la data di trasmissione del flusso credi-torio, in caso di riscossione conseguente ad atti di accertamento esecutivo o ad avviso di addebito;non rileva quindi la data di notifica della cartella.
9LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO – APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2022
Con il DM 23.12.2021, pubblicato sulla G.U. 18.1.2022 n. 13, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2022 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.
9.1RILEVANZA AI FINI FISCALIAi fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:siano fiscalmente residenti in Italia;prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri;soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a cavallo” di 2 anni solari.
La disciplina in esame non si applica, invece:ai dipendenti in trasferta;qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;ai dipendenti pubblici;ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.
Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 23.12.2021Se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l’anno precedente, salvo conguaglio (circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 7, § 7.4).
9.2




RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVIAi fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero:in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza socialeSi ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, in quanto non è applicabile l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto:tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “residenza” non rileva;ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.Regolarizzazioni contributiveLa circ. INPS 26.1.2022 n. 12 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi al mese di gennaio 2022:entro il 16.4.2022;senza aggravio di oneri aggiuntivi.
10CESSIONE DI SCATOLE CONTENENTI INGREDIENTI PER LA PREPARAZIONE DI PASTI – ALIQUOTA IVA – SPESE DI TRASPORTO – ACCESSORIETÀ 
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2022 n. 35, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all’individuazione della base imponibile e dell’aliquota IVA da applicare alla cessione, per un corrispettivo unico, di scatole che contengono gli ingredienti per la preparazione di pasti.
10.1ALIQUOTA IVACome precisato dalla prassi amministrativa precedente, nel caso di più operazioni per le quali è pattuito un corrispettivo unico, occorre avere riguardo all’aliquota IVA più elevata tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, a prescindere dall’eventuale prevalenza dei beni/servizi con aliquota inferiore.Di conseguenza, l’operazione in esame deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota del 10%, vale a dire con quella più elevata tra le aliquote astrattamente applicabili agli ingredienti che compongono la confezione, assumendo che gli stessi siano tutti riconducibili ai prodotti indicati nella Tabella A, Parte II, II-bis e III, allegata al DPR 633/72.
10.2SPESE DI TRASPORTOIl servizio di trasporto non è stato qualificato come accessorio all’operazione principale, ossia alla cessione della scatola contenente il kit di ingredienti. Pertanto, si tratta di due operazioni distinte da trattare fiscalmente in modo autonomo.
11PROCEDURE CONCORSUALI – Disciplina previgente al DL 73/2021 – Infruttuosità
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.1.2022 n. 50, ha affermato che per le procedure concorsuali avviate prima del 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), deve intendersi confermata la recente prassi secondo cui l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’art. 26 del DPR 633/72, il quale subordina il diritto all’emissione della nota di variazione in diminuzione all’avvenuto accertamento dell’infruttuosità della procedura.
11.1INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALENel caso oggetto di interpello, la società istante, a fronte di un ingente credito per fatture emesse e rimaste insolute a seguito del fallimento del committente, chiede all’Agenzia delle Entrate di definire la data a partire dalla quale è ammissibile emettere la relativa nota di variazione, essendo in dubbio se ritenere che l’infruttuosità debba individuarsi nello spirare del termine di notifica ai creditori del progetto di riparto o nel momento di intervenuta esecutività del piano di riparto finale.L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alla normativa vigente per le procedure concorsuali ante DL 73/2021, la nota di variazione può essere emessa soltanto “dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito, ritenendosi che tale comportamento debba essere successivo alla definitività del piano di riparto dell’attivo predisposto dal curatore (…), poiché è solo in tale momento che il creditore ha la certezza giuridica della quantificazione del proprio credito” (circ. 17.4.2000 n. 77).L’Amministrazione finanziaria individua, pertanto, nella definitività del riparto finale il presupposto per l’emissione della nota di credito (dies a quo).
11.2DIRITTO ALLA DETRAZIONECon riferimento al termine per l’esercizio del diritto alla detrazione trova conferma la posizione anticipata nei recenti documenti di prassi (circ. 19.12.2021 n. 20, risposte a interpello 24.6.2020 n. 192 e 17.2.2021 n. 119), secondo cui la nota va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, mentre la detrazione è operata “nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.
12rivalsa IVA successiva all’accertamento – riapertura della partita IVA – ammissibilità – NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.1.2022 n. 41, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità, per un soggetto passivo, di riaprire la partita IVA al solo fine di esercitare la rivalsa dell’imposta, corrisposta in sede di adesione, nei confronti del committente persona fisica. Nel caso di specie, quest’ultimo aveva chiuso la partita IVA e poi ne aveva aperta una nuova per svolgere la medesima attività di prima.
12.1rivalsa IVAÈ possibile aprire la partita IVA anche in un momento successivo all’attività di controllo, al solo fine di esercitare la rivalsa. Nel caso di specie, inoltre, la rivalsa può essere esercitata nonostante la partita IVA del committente sia diversa da quella indicata nella fattura originaria, in quanto sussiste una continuità soggettiva.
12.2NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTOIl soggetto passivo può chiedere la riapertura della partita IVA ed emettere note di variazione in aumento, al fine di esercitare la rivalsa dell’imposta versata in sede di adesione, intestando il documento alla nuova partita IVA del committente. A tale proposito, nelle note di variazione in aumento è necessario indicare, fra l’altro:il codice fiscale del committente;i riferimenti della fattura originaria;gli estremi identificativi dell’avviso di accertamento.
13RICARICA DEL “BORSELLINO ELETTRONICO” – CESSIONE DI DENARO – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.1.2022 n. 52, ha chiarito che la ricarica di un “borsellino elettronico”, che permette l’acquisizione di titoli di sosta e di trasporto, non costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA, qualora, al momento della generazione della provvista di denaro, non si conosca ancora quale bene verrà acquistato. Ciò premesso, la ricevuta emessa a fronte della ricarica è soggetta a imposta di bollo, nel caso in cui l’importo superi 77,47 euro.
13.1TRATTAMENTO AI FINI IVAL’operazione in esame non può essere soggetta alla disciplina dei c.d. “buoni-corrispettivo” (voucher). L’art. 6-bis del DPR 633/72 identifica, infatti, come tali gli strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo (o parziale corrispettivo) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, l’operazione sottostante all’emissione o trasferimento del buono abbia a oggetto i titoli di trasporto, non è applicabile la disciplina dei voucher.Per la corretta valutazione del trattamento IVA della ricarica del borsellino elettronico, occorre, quindi, individuare il fatto generatore d’imposta, dal quale discende l’esigibilità dell’IVA.L’art. 6 del DPR 633/72 stabilisce che nel caso in cui sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. La Corte di Giustizia UE ha affermato, tuttavia, che qualora il pagamento dell’acconto sia avvenuto anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, è, comunque, necessario che siano conosciuti “tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore” e, in particolare, che siano specificamente individuati i beni e servizi oggetto dell’operazione (cause C-419/02, C-270/09 e C-549/11).Considerato che al momento della ricarica del “borsellino elettronico” non sono noti i titoli di sosta o trasporto che verranno acquisiti e che le somme anticipate potrebbero essere restituite all’utente su sua richiesta, l’Agenzia ritiene che l’operazione non sia rilevante ai fini IVA, ma debba considerarsi come una mera cessione di denaro, fuori del campo di applicazione dell’imposta ex art. 2 del DPR 633/72.
13.2TRATTAMENTO AI FINI DELL’IMPOSTA DI BOLLOLe ricevute emesse dalla società a fronte delle singole ricariche sono, quindi, soggette ad imposta di bollo pari a 2,00 euro, qualora l’importo versato sia superiore a 77,47 euro, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72, che esonera dal tributo “le fatture ed altri documenti […] riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
14acquisto di veicoli adattati da parte di invalidi – Aliquota IVA del 4% – condizioni




Con il DM 13.1.2022, pubblicato sulla G.U. 29.1.2022 n. 23, sono state previste semplificazioni per il riconoscimento dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto o l’importazione di veicoli da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.Il nuovo decreto, in attuazione dell’art. 1-bis co. 2 del DL 121/2021, modifica il precedente DM 16.5.86, il quale definisce la documentazione che deve essere prodotta dall’acquirente per accedere all’agevolazione.
14.1DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AGEVOLAZIONEIn particolare, l’art. 1 co. 1 del DM 16.5.86 stabilisce che i soggetti dotati di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, per poter beneficiare dell’agevolazione IVA prevista dalla L. 9.4.86 n. 97 (IVA al 4%) in relazione all’acquisto dei veicoli, devono produrre al cedente, anteriormente alla cessione:fotocopia della patente di guida;certificato rilasciato dalle commissioni mediche attestante le ridotte o impedite capacità motorie;atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato effettuato altro acquisto di veicolo con IVA agevolata (ovvero, in caso di cancellazione dal pubblico registro automobilistico nel predetto periodo, un certificato rilasciato da detto ente).
14.2SEMPLIFICAZIONICon il DM 13.1.2022 viene ora stabilito che, in sostituzione della documentazione sopra richiamata, l’acquirente può limitarsi a produrre copia semplice della patente, purché essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, prescritti per il veicolo agevolabile dalle commissioni mediche locali (art. 119 co. 4 del DLgs. 285/92). Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di presentare l’atto notorio di cui sopra.
15Canone speciale RAI – credito d’imposta relativo al canone 2021 – utilizzo in compensazione nel modello F24
L’art. 6 co. 5 del DL 22.3.2021 n. 41 dispone che, per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone RAI speciale.Nei confronti di coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro il 22.3.2021, cioè anteriormente all’entrata in vigore del DL 41/2021, il successivo co. 6 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100% del canone versato.
15.1utilizzo IN COMPENSAZIONE nel modello f24Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.Codice tributoPer consentire l’utilizzo in compensazione nel modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 25.1.2022 n. 6 ha istituto il codice tributo “6958”.Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.Presentazione del modello F24Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
15.2

VERIFICA DELL’IMPORTO DISPONIBILEIl credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 
16Ritardi nei pagamenti – individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2022
In relazione al primo semestre 2022, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;dell’8%, per le altre transazioni commerciali.
Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.Estensione a tutti i lavoratori autonomiPer effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:lavoratori autonomi e imprese;lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;lavoratori autonomi.In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.
Deroghe contrattualiLe parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.Tuttavia, occorre considerare che:nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
17CONTRASTO ALL’ELUSIONE INTERNAZIONALE – “DISALLINEAMENTI DA IBRIDI” – CHIARIMENTI
Con la circ. 26.1.2022 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina fiscale dei c.d. “disallineamenti da ibridi” (artt. 8, 9 e 10 del DLgs. 142/2018), ovvero dei fenomeni di elusione che emergono nei rapporti internazionali per effetto delle diverse regole esistenti negli Stati dei soggetti coinvolti. Tali fenomeni sono, tipicamente, legati:alla diversa qualificazione degli strumenti finanziari nei due Stati (ad esempio, un titolo può essere considerato similare alle obbligazioni in Italia, con deducibilità degli interessi per il pagatore italiano, e similare alle azioni nell’altro Stato, con esenzione dei proventi per il beneficiario estero);alla diversa qualificazione dei soggetti coinvolti nei due Stati (ad esempio, una società di persone può essere considerata autonomo soggetto d’imposta in uno Stato e fiscalmente trasparente nell’altro);alle diverse norme che regolano l’attribuzione della residenza fiscale nei due Stati;ad altre forme di interazione tra il sistema fiscale italiano e quello dell’altro Stato, suscettibile di determinare fenomeni di perdita di gettito.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI FEBBRAIO 2022

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
8.2.2022Comunicazione
spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2021, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2021 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze;ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022.
10.2.2022Presentazione
domande per il
bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati nell’anno 2021;al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
Non rileva l’ordine temporale di presentazione.
10.2.2022    Credito
d’imposta compensi avvocati/arbitri
I soggetti che, nell’anno 2021, hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo;al Ministero della Giustizia, mediante l’apposita modalità telematica.
15.2.2022Comunicazione rapporti finanziariGli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all’anno 2021;mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
16.2.2022Comunicazione opzioni per bonus “edilizi”I fornitori e i cessionari, o loro intermediari, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i crediti relativi a “bonus edilizi” oggetto di sconto in fattura o di una o più cessione, per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di poter beneficiare di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121 del DL 34/2020 e art. 28 del DL 4/2022).
16.2.2022Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2022;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza inte-ressi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
16.2.2022Versamento IVA quarto trimestre 2021I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2021;versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell’eventuale acconto.
16.2.2022












Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 non è di almeno 500,00 euro.A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
16.2.2022Imposta sostitutiva
rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2021.È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
16.2.2022Contributi INPS artigiani e commerciantiI soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2021.Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
16.2.2022Premi INAILPresentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2022.Versamento in autoliquidazione 2021/2022 dei premi INAIL:in unica soluzione;oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.
21.2.2022Credito d’imposta per acquisto di prodotti riciclatiLe imprese e i lavoratori autonomi devono inviare in via telematica al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00:la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati, in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020;tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it).
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili, nel limite delle risorse disponibili.
25.2.2022









Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di gennaio 2022, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di gennaio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi al mese di gennaio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sem-plificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
28.2.2022Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli REDDITI, IRAP e CNM 2021
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:REDDITI 2021;IRAP 2021 (se soggetto passivo);CMN 2021 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 30.11.2021:mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
28.2.2022Redazione
inventario
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2020.
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
28.2.2022






Stampa
scritture contabili
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2020.Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
28.2.2022Conservazione
informatica dei
documenti
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:relativi all’anno 2020;mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
28.2.2022Regolarizzazione secondo o unico acconto 2021I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2021, la cui scadenza del termine era il 30.11.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
28.2.2022Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commerciantiGli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2022 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2021.In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2021, l’agevolazione si applicherà anche nel 2022:ove permangano i requisiti;salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.2.2022Premi INAILPresentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022.
28.2.2022












Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVAI soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2021;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2021.
28.2.2022






segue
Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
28.2.2022Versamento
imposta di
bollo fatture
elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2021.L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
28.2.2022Trasmissione
dati forniture
documenti fiscali
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all’anno 2021;direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
28.2.2022Comunicazione
spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:alle spese sanitarie sostenute nel mese di gennaio 2022;ai rimborsi effettuati nello stesso mese per pre-stazioni non erogate o parzialmente erogate.
28.2.2022Comunicazione spese veterinarieGli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:alle spese veterinarie sostenute nel mese di gennaio 2022;riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
28.2.2022Presentazione
domande per il
bonus acqua potabile”
Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e gli enti non commerciali devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:le spese sostenute nel 2021 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, al fine di beneficiare del previsto credito d’imposta;mediante la compilazione dell’apposito modello.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
28.2.2022Credito d’imposta per la promozione della musicaLe imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d’imposta per la promozione della musica:al Ministero della Cultura, in via telematica;in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell’anno precedente.
28.2.2022Registrazione
cumulativa contratti
di affitto terreni
I soggetti che, nel 2021, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:effettuare la loro registrazione cumulativa;versare la relativa imposta.
2.3.2022Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.