BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI CON ESENZIONE IMU. ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2021 PER COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.
Un emendamento al Ddl. di conversione del decreto “Sostegni”, approvato dalle Commissioni Bilancio e Tesoro del Senato, potrebbe prevedere l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16 giugno 2021, per alcuni soggetti. Il Ddl. è oggi all’ordine del giorno dell’Aula.
La norma stabilirebbe testualmente che “in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.”
Alla luce della citata disposizione, quindi, i possessori di immobili che hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art 1 del DL n. 41/2021 (c.d. “Sostegni”), sarebbero esclusi dal versamento della prima rata dell’IMU, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.
In ogni caso, l’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
Dall’interpretazione letterale della norma emerge, quindi, che per poter beneficiare dell’esenzione IMU sia sufficiente che per i possessori degli immobili ricorrano le condizioni per poter ottenere il contributo a fondo perduto, a prescindere, parrebbe, dal fatto che sia stato effettivamente richiesto o sia stato ottenuto.
I soggetti interessati all’esenzione dall’imposta municipale, che sono anche quelli che possono richiedere detto contributo, sono quindi i “Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario”. Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.
Tali soggetti possono richiedere il contributo (e quindi possono fruire dell’esenzione della prima rata dell’IMU 2021) a condizione che:
- I ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 41/2021);
- L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).
L’agevolazione ai fini IMU introdotta dalla norma in commento parrebbe quindi prescindere sia dall’accatastamento degli immobili, sia dalla tipologia degli stessi, essendo prevista quale unica condizione quella secondo cui negli stessi debba essere esercitata l’attività da parte dei soggetti passivi.
Si ricorda che altre norme di esenzione dell’IMU dovuta per l’anno 2021 sono contenute:
- nell’art 78 comma 3 del DL 104/2020 per gli immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- nell’art 1 comma 599 della L. 178/2020 per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali, gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Viene da chiedere se i Comuni sono a conoscenza della sussistenza dei requisiti per poter richiedere il contributo a fondo perduto o se, invece glielo si debba comunicare in qualche modo al fine di non ricevere in futuro un avviso di accertamento IMU nel quale viene preteso il versamento dell’imposta.