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ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI AI FINI DEGLI ISA E DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

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Per determinare il punteggio di affidabilità fiscale (ISA) e calcolare le basi imponibili necessarie alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB), è indispensabile utilizzare i dati “precalcolati” elaborati direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Queste informazioni possono essere acquisite con diverse modalità, a seconda del soggetto che effettua l’operazione:

INTERMEDIARI CON DELEGA AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DELEGATO

Gli incaricati, al fine di ottenere massivamente i dati ISA supplementari per i contribuenti che abbiano rilasciato loro il mandato per il cassetto fiscale o l’autorizzazione unica per l’impiego del servizio di consultazione, inoltrano alle Entrate, tramite il portale Entratel, un documento digitale contenente la lista dei soggetti rappresentati per i quali si inoltra l’istanza.

In tale file va riportato l’identificativo fiscale del richiedente e, per ogni assistito, la conferma di possedere l’autorizzazione al cassetto fiscale o la delega universale per l’uso dei servizi web di consultazione della scrivania fiscale delegata.

L’erogazione del pacchetto informativo è vincolata alla corretta verifica dell’esistenza del mandato per il cassetto fiscale o della delega unica per la fruizione dei servizi telematici di consultazione.

Qualora venissero rilevate anomalie nelle istanze trasmesse, i dati ISA non saranno forniti per le anagrafiche interessate dall’errore. In siffatte circostanze, occorrerà caricare un nuovo file con le informazioni rettificate.

Il termine iniziale entro cui i consulenti possono inviare i flussi e il momento a partire dal quale è consentito scaricare i documenti contenenti i dati ISA extra sono comunicati dall’Agenzia delle Entrate; quest’ultima garantisce la disponibilità dei file all’interno dell’area riservata per un arco di 20 giorni feriali.

INTERMEDIARI CON DELEGA AL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DEI DATI ISA E DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CPB

Analogamente, i consulenti che effettuano l’acquisizione collettiva o puntuale dei dati integrativi per gli assistiti dai quali hanno ricevuto la delega specifica per l’uso del servizio web di prelievo dati ISA e delle variabili per la definizione della proposta di concordato preventivo biennale, trasmettono al sistema Entratel un file con l’elenco dei contribuenti deleganti per i quali si richiede l’invio.

Nella fornitura telematica è inserito il codice fiscale del soggetto istante e, per ogni cliente, l’attestazione di possesso del mandato unico per l’utilizzo del servizio online finalizzato al recupero dei parametri ISA e degli elementi per la formulazione della proposta di concordato.

Le fasi operative per la messa a disposizione dei contenuti seguono i medesimi criteri sopra descritti.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI

BLOCCO DELL’ATTIVITÀ DELL’UNICO COMMITTENTE

Tramite la risoluzione n. 98 del 1° aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, tra le circostanze di interruzione del CPB previste dall’art. 19 comma 2 del DLgs. 13/2024, può figurare il fermo dei lavori edilizi dovuto a decisioni della magistratura presso il cantiere dell’unico cliente di un intermediario immobiliare. Ciò è valido a patto che il blocco sia strettamente riconducibile all’impossibilità fisica di accesso all’area da parte dell’impresa costruttrice appaltante.

In questo contesto, la risoluzione dell’accordo non avviene d’ufficio, ma richiede la prova del legame diretto tra il fermo del cantiere e:

Inoltre, è fondamentale accertare che l’agente immobiliare abbia operato, sia nel corso del biennio concordatario che nell’annualità antecedente (ovvero il triennio 2023-2025), in via esclusiva per quel singolo interlocutore.

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Con il parere n. 100 del 2 aprile 2026, l’Agenzia ha illustrato che l’accesso al CPB per i professionisti inseriti in studi associati o società tra avvocati/professionisti è consentito anche qualora le annualità di validità dell’intesa non coincidano tra loro. Resta fermo l’obbligo che, nel medesimo lasso temporale, sia l’entità collettiva che il singolo componente adottino il regime concordatario.

Il semplice sfasamento temporale dei periodi di adesione (tra la struttura e i suoi membri) non rappresenta, di per sé, un motivo di rigetto dal CPB.

Nel caso analizzato, uno studio associato con due professionisti ha sottoscritto il CPB per gli anni 2025-2026; il partecipante con quota maggioritaria ha aderito per il medesimo arco temporale, mentre il socio di minoranza ha rifiutato l’accordo ed è uscito dalla compagine il 1° gennaio 2025.

In pari data, è subentrato un nuovo componente che aveva già un concordato attivo per il periodo 2024-2025.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, poiché lo studio e entrambi i soci attuali risultano coperti dal regime, la mancanza di sincronia nei bienni non inficia l’accordo. Tuttavia, qualora il nuovo socio non dovesse prolungare l’adesione per il successivo step (2026-2027), tale scelta provocherà la decadenza dal CPB per l’intero studio a partire dal 2026.

OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Con la risposta n. 103 del 2 aprile 2026, è stato chiarito che l’acquisizione di un ramo d’azienda nel settore informatico da parte di un agente di commercio vincolato al CPB 2025-2026 non interrompe l’efficacia del contratto. In tale fattispecie, non trova infatti applicazione il dettato dell’art. 11 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024.

Questa specifica causa di risoluzione non riguarda le ditte individuali, poiché la norma richiama esplicitamente “società ed enti”, escludendo quindi dal proprio perimetro l’imprenditore persona fisica o la figura giuridica individuale che ha sottoscritto il patto fiscale.

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.5.2026Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di aprile 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2026.
La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
18.5.2026









Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2026;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
18.5.2026Versamento IVA
primo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026;versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
18.5.2026Versamento IVA
primo trimestre 2026
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2026;versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
18.5.2026Versamento rata
saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
18.5.2026









Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2026;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non supera 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 non è di almeno 500,00 euro.
18.5.2026Contributi
INPS artigiani e
commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2026.Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
18.5.2026Rata premi INAILI datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026;con applicazione dei previsti interessi.
25.5.2026Presentazione
modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di aprile 2026, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di aprile 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli
INTRASTAT presentano:i modelli relativi al mese di aprile 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
1.6.2026Versamento
imposta di bollo
fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2026.L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2026.
1.6.2026Trasmissione
dati liquidazioni
periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2026;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
1.6.2026Registrazione
contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2026.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.