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OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI – CHIARIMENTI OPERATIVI

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L’Agenzia delle Entrate, con avviso del 5 marzo 2026, ha reso operativa la funzionalità all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” per la sincronizzazione tra terminali POS e Registratori Telematici (RT), o in alternativa con la procedura “Documento commerciale on line”. Il quadro applicativo è stato ulteriormente delineato dalle FAQ aggiornate al 25 marzo 2026.

L’obbligo di interconnessione tra gli strumenti di pagamento tracciabile e i dispositivi di certificazione dei corrispettivi deriva dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, con decorrenza 1° gennaio 2026.

In base al Provvedimento n. 424470/2025, i soggetti che certificano le operazioni tramite documento commerciale sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione Finanziaria l’abbinamento univoco tra l’ID del terminale di pagamento e i dati identificativi dello strumento di certificazione fiscale.

TEMPI DI COMUNICAZIONE

La finestra temporale per l’invio della comunicazione di abbinamento è differenziata in base all’attivazione del dispositivo:

CHIARIMENTI OPERATIVI

Errata esclusione di un POS dall’elenco

Il portale propone un elenco precompilato di terminali associati al contribuente. Qualora compaiano dispositivi non riconducibili all’attività o non soggetti all’obbligo, l’esercente deve procedere alla “chiusura del POS”. In caso di esclusione erronea, è prevista la possibilità di ripristino tramite inserimento manuale delle credenziali identificative.

Franchising

Nei rapporti di affiliazione commerciale, qualora il POS sia contrattualizzato dal franchisor ma l’RT sia intestato alla partita IVA dell’affiliato, l’obbligo di collegamento persiste. Poiché il sistema potrebbe non rilevare automaticamente il terminale, l’esercente deve procedere con l’inserimento manuale.

Pagamento tramite assegno o bonifico

L’Agenzia specifica la corretta codifica da adottare nel documento commerciale:

Pagamento successivo alla consegna dei beni

In caso di cessione di beni con regolamento del corrispettivo differito rispetto alla consegna (pagamento elettronico posticipato), è necessario emettere un documento commerciale con la dicitura “NonPagato”.

Dispositivi ambulanti

La classificazione come “Dispositivo ambulante” è riservata esclusivamente ai Registratori Telematici stabilmente utilizzati in modalità itinerante, privi di un’unità locale fissa. Al contrario, l’esercente che opera presso il domicilio del cliente ma dispone di un RT fisico presso la sede aziendale deve indicare l’ubicazione di quest’ultima, indipendentemente dal numero di POS mobili utilizzati.

REGIME FORFETARIO – LIMITE DI RICAVI E COMPENSI – SOMME RESTITUITE – EFFETTI

I guadagni o i fatturati ottenuti da lavoratori autonomi e imprese non influiscono sul limite degli 85.000,00 euro necessario per restare nel regime forfettario (Legge 190/2014), qualora tali importi siano il frutto di un pagamento errato poi rimborsato al cliente. Questo principio resta valido anche se il conguaglio o la restituzione avvengono nell’annualità fiscale successiva. Tale precisazione giunge dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 68 del 6 marzo 2026, la quale corregge drasticamente la posizione precedentemente assunta dalla stessa Amministrazione nella risposta n. 26 del 10 febbraio 2026.

Il nuovo indirizzo interpretativo

Attraverso la risoluzione n. 68/2026, l’autorità fiscale rivede quanto espresso nel precedente documento di prassi (n. 26/2026). Nello specifico, viene stabilito che, se un professionista riceve somme non dovute a causa di una svista del committente, il calcolo per la soglia degli 85.000,00 euro deve basarsi esclusivamente sulle competenze realmente spettanti al contribuente forfettario. Sarà fondamentale analizzare le singole fattispecie per accertare la presenza di errori materiali (ad esempio nelle fatture) e la reale volontà delle parti di correggere l’anomalia.

In sintesi, i proventi incassati per sbaglio a causa di una valutazione errata del rapporto contrattuale da parte del cliente, e poi integralmente restituiti l’anno seguente, sono irrilevanti nel computo del limite di ricavi e compensi. Pertanto, se lo sforamento della soglia dei forfettari è determinato soltanto da queste somme percepite indebitamente e poi riaccreditate, il contribuente non decade dal regime agevolato.

DISCIPLINA DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC) – REGIME OPZIONALE DI CALCOLO SEMPLIFICATO – NUOVO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 106520 del 31 marzo 2026 ha definito i nuovi criteri applicativi per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 167, comma 4-ter, del TUIR. Le recenti disposizioni sostituiscono le precedenti indicazioni del Provv. n. 213637/2024, recependo le innovazioni normative introdotte dall’art. 4 del D.L. 84/2025 (convertito con modificazioni dalla Legge 108/2025).

REGIME OPZIONALE PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI TASSAZIONE EFFETTIVA

Ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell’art. 167 del TUIR, i soggetti controllanti possono optare per un criterio alternativo al calcolo analitico dell’ETR (Effective Tax Rate) previsto dalla lettera a) del comma 4. Tale regime, conforme agli standard degli artt. 7 e 8 della Direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD), prevede il versamento di un importo calcolato nella misura del 15% dell’utile contabile netto d’esercizio.

Nella determinazione della base imponibile per tale calcolo, non si tiene conto delle imposte correnti, delle svalutazioni di attivi né degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Si configura dunque come un regime di semplificazione procedurale che investe sia la base imponibile che l’aliquota, permettendo al contempo di neutralizzare l’imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla partecipata estera.

Secondo il nuovo dettato normativo post-2025, tale onere economico:

NUOVA DEFINIZIONE DI OPZIONE

Il nuovo provvedimento modifica sostanzialmente la definizione di “opzione”. Mentre la prassi previgente la inquadrava come una mera imposta sostitutiva del 15% svincolata dalla verifica dell’ETR estero, l’art. 1 n. 5 del Provv. 106520/2026 la qualifica come la facoltà di adottare un metodo semplificato di calcolo della tassazione effettiva della controllata, perfezionato mediante il versamento del suddetto importo proporzionale all’utile.

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’accesso alla semplificazione è subordinato alla verifica congiunta di due requisiti in capo alle controllate estere:

L’opzione deve essere espressa dal soggetto controllante di ultimo livello tramite la compilazione del quadro FC del modello REDDITI, con decorrenza dal medesimo periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

DURATA DELL’OPZIONE

L’opzione è irrevocabile per un triennio, condizionatamente alla permanenza del rapporto di controllo. Al termine del primo periodo, si attiva un meccanismo di rinnovo tacito triennale, salvo espressa revoca da comunicarsi secondo le medesime scadenze e modalità previste per l’opzione originaria.

UTILI DELLE CONTROLLATE

Il regime di tassazione dei dividendi provenienti dalle CFC opzionate subisce una revisione integrale:

MONITORAGGIO DEI VALORI FISCALI

Il monitoraggio dei tax attributes (perdite fiscali, eccedenze di ROL, ecc.) consente di tracciare i valori fiscali della CFC per un eventuale futuro utilizzo in abbattimento dei redditi imputati per trasparenza.

Il Provvedimento 106520/2026 segna una discontinuità rispetto al passato eliminando la clausola che esonerava dal monitoraggio chi esercitava l’opzione semplificata. Viene tuttavia confermato che, in caso di mancato tracciamento durante il periodo di vigenza dell’opzione, il contribuente potrà riattivare il monitoraggio alla cessazione della stessa; in tal caso, il valore di partenza delle perdite fiscali estere pregresse sarà convenzionalmente assunto pari a zero.

REGISTRO DELLE IMPRESE – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI – IMPOSTA DI BOLLO

Con la risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento di natura tributaria, confermando che la comunicazione della Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese da parte degli amministratori societari gode del regime di esenzione dall’imposta di bollo.

QUADRO NORMATIVO

L’assetto normativo delineato dall’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012 (come recentemente integrato dall’art. 13 del D.L. 159/2025) ha ampliato il novero dei soggetti tenuti alla comunicazione di un domicilio digitale presso il Registro delle Imprese. L’obbligo grava ora sulle seguenti figure apicali di imprese costituite in forma societaria:

È fondamentale sottolineare che l’indirizzo PEC comunicato deve essere strettamente riconducibile alla persona fisica del titolare della carica e, pertanto, non può coincidere con la casella PEC già in uso alla società stessa.

ISTANZA DI INTERPELLO

Il quesito posto all’Amministrazione Finanziaria mirava a stabilire se l’agevolazione prevista dall’art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008 — originariamente dettata per l’iscrizione e la variazione del domicilio digitale delle società — fosse applicabile anche agli adempimenti prescritti agli amministratori dal citato D.L. 179/2012.

L’Agenzia delle Entrate, adottando un’esegesi logico-sistematica, ha espresso parere favorevole all’estensione del beneficio. La ratio della decisione risiede nell’identità di finalità tra l’obbligo previsto per l’ente e quello previsto per l’organo gestore, oltre che nell’omogeneità della tipologia di iscrizione pubblicitaria effettuata presso il Registro delle Imprese.

ESTENSIONE DELL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’Amministrazione ha tuttavia precisato che il beneficio dell’esenzione non è assoluto, ma è subordinato a rigidi criteri:

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – ERRORE COMMESSO DA SOCIETÀ SUCCESSIVAMENTE INCORPORATA – MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA CORREZIONE

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.3.2026 n. 89 ha confermato che, in virtù degli effetti giuridici e fiscali della fusione (art. 2504-bis c.c. e art. 172, comma 4 del TUIR), la società incorporante eredita la facoltà di sanare eventuali anomalie contabili commesse dalla società fusa o incorporata prima dell’operazione straordinaria.

NOVITÀ DEL DLGS. 192/2025

Nel caso in esame, relativo a un’omessa rilevazione di costi nell’esercizio 2024 (perfezionata dall’incorporante nel 2025), trova applicazione la novella normativa introdotta dal D.Lgs. 192/2025. Tale decreto ha riformulato il regime della correzione degli errori ai fini IRES (art. 83, comma 1-ter, TUIR) e IRAP (art. 5, comma 5-bis, D.Lgs. 446/97), con decorrenza dai periodi d’imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2025.

Poiché la posta contabile è stata qualificata come “errore rilevante” secondo i criteri del principio contabile OIC 29 (§ 46), risulta preclusa la facoltà di ricorrere alla “procedura semplificata di correzione”. Tale meccanismo, che consentirebbe il riconoscimento fiscale dei componenti reddituali direttamente nell’esercizio della rilevazione contabile (senza obbligo di emendare i periodi d’imposta precedenti), non è esperibile in presenza di errori che superano le soglie di materialità previste.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO FISCALE DELLA CORREZIONE   

In assenza dei requisiti per la semplificazione, l’incorporante deve necessariamente attivare la procedura di variazione in diminuzione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per conto della società dante causa, relativamente all’annualità 2024. Tale adempimento, disciplinato dall’art. 2, comma 8, del DPR 322/98, deve essere assolto entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.

L’eventuale eccedenza d’imposta che scaturisce dal ricalcolo può essere portata in compensazione o scomputo nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’errore viene materialmente rimosso (esercizio 2025), in ossequio all’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/98. Tale iter procedurale trova applicazione omogenea sia nel perimetro IRES che in quello IRAP.

REGIME SANZIONATORIO

Sotto il profilo sanzionatorio, l’Amministrazione Finanziaria ribadisce che la presentazione di una dichiarazione integrativa esclusivamente a favore del contribuente, volta a rettificare un errore meramente contabile, non integra alcuna violazione punibile (cfr. Risoluzione 82/2020).

In ipotesi differenti, si renderebbe applicabile la sanzione per dichiarazione infedele ex art. 1, comma 4, del D.Lgs. 471/97. Tuttavia, qualora l’istanza integrativa comprenda la correzione di errori sia di segno positivo che negativo, originando comunque un credito finale, è dovuta la sanzione in misura fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro) ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 471/97. Resta salva la possibilità di mitigare l’esborso sanzionatorio avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/97).

GRUPPO IVA – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO ANNUALE

Attraverso la risposta a interpello n. 88 del 30 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha delineato il perimetro operativo riguardante l’utilizzo delle eccedenze creditorie emerse dalla dichiarazione annuale di un Gruppo IVA.

Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione riguardava un ente che cumulava la qualifica di rappresentante del Gruppo IVA e quella di società consolidante nell’ambito di un consolidato fiscale IRES.

A fronte di una rilevante posizione creditoria IVA maturata dal Gruppo per il periodo d’imposta 2025, il rappresentante ipotizzava di trasferire una quota di tale credito al consolidato fiscale IRES (mediante l’indicazione nel rigo VX6 del modello dichiarativo), al fine di abbattere il debito d’imposta sul reddito.

L’Agenzia delle Entrate ha rigettato tale prospettazione, ribadendo la natura di soggetto passivo autonomo riconosciuta al Gruppo IVA. In virtù del principio di alterità soggettiva, è preclusa la compensazione “orizzontale” tra il credito IVA del Gruppo e le passività tributarie dei singoli partecipanti, incluso il rappresentante di gruppo (come sancito dall’art. 4, comma 4, del DM 6 aprile 2018). La disciplina fiscale ammette infatti la compensazione solo in presenza di identità tra il creditore e il debitore; nel caso di specie, il Gruppo IVA e il singolo partecipante mantengono posizioni giuridiche distinte verso l’Erario.

L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’eccedenza creditoria annuale del Gruppo IVA può essere gestita esclusivamente attraverso due canali:

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – TRACCIABILITÀ DI INCASSI E PAGAMENTI

Attraverso la risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’accesso alla riduzione biennale dei termini di decadenza per l’accertamento a un contribuente che ha perfezionato l’acquisto di valori bollati, per un importo eccedente i 500,00 euro, tramite l’utilizzo di valuta contante.

CONDIZIONI PER IL REGIME AGEVOLATO

L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 127/2015 stabilisce che la riduzione di due anni dei termini di accertamento, valevole sia per le imposte dirette che per l’IVA, sia subordinata alla coesistenza di specifiche condizioni:

L’inapplicabilità della riduzione dei termini scatta, con riferimento al singolo periodo d’imposta, qualora venga eseguito o ricevuto anche un solo pagamento con modalità non tracciate per operazioni sopra soglia.

L’Agenzia chiarisce che il regime premiale impone il monitoraggio finanziario della totalità delle movimentazioni inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa o professionale. Non sono ammesse deroghe basate sulla natura del bene acquistato o sulla tipologia di fornitore.

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
13.4.2026Ricorso contro
le nuove rendite
dei terreni
In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2025, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:presentare ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;oppure presentare istanza di autotutela.
15.4.2026Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di marzo 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di marzo 2026.
La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 –
7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.4.2026













Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2026;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.4.2026Versamento rata
saldo IVA 2025
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.4.2026Versamento
ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2026;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non supera 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 non è di almeno 500,00 euro.
16.4.2026Versamento
ritenute sui
dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2026;corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2026.
16.4.2026Comunicazione
dati aggiuntivi sulle ritenute
e trattenute
in sostituzione
del modello 770
I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025
n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2026;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
20.4.2026Collegamento tra POS e registratori telematiciGli esercenti che certificano i corrispettivi mediante il documento commerciale devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’abbinamento tra i dati identificativi dei POS e i dati identificativi degli strumenti di certificazione, in relazione ai POS già attivi alla data del 31.1.2026. La procedura di collegamento si differenzia a seconda che siano utilizzati registratori telematici o la procedura web dell’Agenzia delle Entrate:per chi utilizza RT o Server RT, il servizio web da utilizzare si trova nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (Corrispettivi > Gestore ed esercente > Collegamento dispositivi-POS);per chi utilizza la procedura “Documento commerciale on line”, il servizio è presente nella procedura medesima.
Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, la comu-nicazione dell’abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
20.4.2026Comunicazione
verifiche
apparecchi
misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2026.La comunicazione deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.4.2026Comunicazione
dati all’ENEA
I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili;ultimati dall’1.1.2026 al 22.1.2026, oppure con lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.Per gli interventi conclusi dal 23.1.2026, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
27.4.2026Presentazione
modelli
INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di marzo 2026, in via obbligatoria o facoltativa;ovvero al trimestre gennaio-marzo 2026, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di marzo 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomu-nitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
30.4.2026Domande
per la nuova
“rottamazione”
dei ruoli
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quinquies”).La definizione riguarda solo i carichi derivanti: da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;da violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.La domanda va presentata:esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC.
Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma sono successivamente decaduti per mancato pagamento delle rate.
Entro il 30.6.2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.7.2026.
30.4.2026Trasmissione
telematica
Certificazioni
Uniche relative
ai professionisti, agenti e mediatori
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2026, relative al 2025:contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”);utilizzando il modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate;nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
30.4.2026
Dichiarazione
annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:relativa all’anno 2025 (modello IVA 2026);esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
30.4.2026Opzione
liquidazione IVA
di gruppo
Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2026 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:all’Agenzia delle Entrate;mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).
30.4.2026Regolarizzazione dichiarazioni e
versamenti IVA
I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025);gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2025.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:nell’anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.4.2026










Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:relativo al trimestre gennaio-marzo 2026;utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
La presentazione del modello deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2026Imposta di bollo
documenti
informatici
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:dovuta per l’anno 2025 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2026










Registrazione
contratti di
locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2026.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.