INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI UNDER 35
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L’art. 4 del D.L. 62/2026 introduce un nuovo incentivo destinato ai datori di lavoro privati che procedono alla trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato.
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa e delle indicazioni operative fornite dall’INPS.
REQUISITI PRINCIPALI
Per poter accedere al beneficio, la trasformazione del contratto deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026.
Alla data della trasformazione, il lavoratore:
- non deve aver compiuto 35 anni;
- non deve essere mai stato occupato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto a termine oggetto di trasformazione deve inoltre essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e deve avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi.
È pertanto opportuno verificare preventivamente sia la storia lavorativa del dipendente sia la data di instaurazione e la durata del rapporto a termine.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di ammissione all’incentivo deve essere trasmessa attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS, già denominato DiResCo, accedendo mediante SPID, CIE o CNS; all’interno del portale deve essere selezionato il modulo relativo alla misura prevista dall’articolo 4 del D.L. 62/2026.
Le istruzioni INPS disciplinano anche le modalità di esposizione dell’agevolazione nel flusso Uniemens e le operazioni di conguaglio dei contributi. Particolare attenzione deve essere prestata alle regole di cumulabilità con altre misure contributive, tra cui l’incentivo denominato “GECO”.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI MADRI CON ALMENO TRE FIGLI
A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni può essere riconosciuto un esonero contributivo totale.
L’agevolazione riguarda le lavoratrici che, al momento dell’assunzione, risultano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 8.000 euro annui. Restano esclusi gli eventuali premi e contributi dovuti all’INAIL e le ulteriori voci non ricomprese nell’esonero dalla disciplina applicabile.
DURATA DELL’AGEVOLAZIONE
La durata varia in funzione della tipologia contrattuale:
- in caso di assunzione a tempo determinato, anche mediante contratto di somministrazione, l’esonero può essere riconosciuto per un massimo di 12 mesi;
- in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il beneficio può essere fruito fino a un massimo complessivo di 18 mesi;
- in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato, la durata massima è pari a 24 mesi.
Il limite economico deve essere riproporzionato in funzione della durata del rapporto e, ove necessario, dell’orario di lavoro.
RAPPORTI ESCLUSI E CUMULABILITÀ
L’incentivo non trova applicazione per alcune tipologie contrattuali, tra cui:
- lavoro domestico;
- apprendistato;
- lavoro intermittente.
L’esonero non è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente.
PROCEDURA DI ACCESSO
Per ottenere il beneficio, il datore di lavoro deve presentare un’apposita domanda telematica all’INPS utilizzando il modulo online “ELM3”.
La fruizione dell’esonero è subordinata all’accoglimento della domanda e alla disponibilità delle risorse previste per la misura. Si raccomanda pertanto di trasmettere l’istanza prima dell’esposizione del beneficio nelle denunce contributive
SOSPENSIONE ESTIVA DELLE NOTIFICHE E DEGLI ATTI INPS
Anche per il 2026 l’INPS ha previsto una sospensione temporanea di alcune attività di notifica e verifica durante il periodo estivo. La sospensione può incidere sulle tempistiche di ricezione degli atti, ma non comporta automaticamente l’annullamento delle irregolarità contributive o delle somme eventualmente dovute.
NOTE DI RETTIFICA, DIFFIDE E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 sono sospese:
- la notifica delle Note di rettifica;
- le attività di verifica della regolarità contributiva;
- la notifica delle Diffide di adempimento.
La sospensione delle diffide non opera nei casi in cui l’invio dell’atto sia necessario per evitare la prescrizione del credito contributivo.
La temporanea interruzione delle verifiche non esclude che eventuali irregolarità possano essere contestate successivamente. Le imprese sono pertanto invitate a continuare a monitorare la propria posizione contributiva e a regolarizzare tempestivamente eventuali anomalie.
VERBALI ISPETTIVI E ATTI DI RECUPERO
Dal 1° al 31 agosto 2026 sono inoltre sospese:
- la notifica dei verbali ispettivi;
- la notifica degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;
- l’emissione degli Avvisi di addebito;
- la notifica degli atti di accertamento;
- la notifica delle ordinanze e ingiunzioni.
ECCEZIONI
La sospensione non si applica alla Gestione dipendenti pubblici.
Gli atti possono inoltre essere notificati anche nel periodo di sospensione quando ciò sia necessario per evitare la prescrizione dei crediti o la decadenza dai diritti dell’Istituto.
La sospensione estiva non deve quindi essere considerata come una proroga generalizzata dei termini di pagamento, di impugnazione o di regolarizzazione. In presenza di atti già notificati, occorre fare riferimento ai termini specificamente indicati nei singoli provvedimenti.
NUOVO SIMULATORE INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Dal mese di luglio 2026 è disponibile sul portale INPS un nuovo simulatore destinato ai soggetti che svolgono o intendono avviare un’attività autonoma rientrante nelle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.
Il servizio consente di stimare, in via orientativa, l’ammontare della contribuzione previdenziale dovuta.
Lo strumento può risultare particolarmente utile:
- in fase di apertura di una nuova attività;
- in caso di variazione del reddito previsto;
- per valutare il costo previdenziale complessivo dell’attività;
- per effettuare simulazioni preliminari relative alla convenienza economica di un’iniziativa imprenditoriale.
Il risultato fornito dal simulatore ha carattere indicativo e non sostituisce il calcolo contributivo definitivo, che dipende dalla posizione individuale, dal reddito effettivamente dichiarato, dalle aliquote applicabili e dalle eventuali agevolazioni spettanti.
RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA DELLE ACCISE SUI CARBURANTI
L’articolo 20 della Legge 8 luglio 2026, n. 126 prevede, per il periodo compreso tra il 30 luglio 2026 e il 6 agosto 2026, l’aliquota di accisa applicabile al gasolio utilizzato come carburante, nonché ai prodotti HVO e al biodiesel, è rideterminata in 532,90 euro per mille litri.
Considerata la durata limitata della misura, l’impatto economico deve essere valutato tenendo conto dei consumi effettuati nel periodo interessato e delle modalità con cui la variazione viene trasferita sui prezzi praticati alla clientela.
VALUTAZIONE DEGLI INCENTIVI SUL COSTO DEL PERSONALE
Nel corso del secondo semestre 2026, i datori di lavoro potranno valutare l’applicazione di due importanti misure di riduzione del costo del personale:
- l’esonero contributivo del 100% per la stabilizzazione dei lavoratori under 35, applicabile alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026;
- l’esonero contributivo per l’assunzione di madri con almeno tre figli, riconosciuto entro il limite massimo di 8.000 euro annui.
Le due agevolazioni rispondono a presupposti differenti e sono subordinate al rispetto di specifici requisiti normativi, che riguardano in particolare le caratteristiche soggettive del lavoratore, la tipologia contrattuale instaurata o trasformata, la durata del rapporto di lavoro e le condizioni previste per l’eventuale cumulo con altri incentivi contributivi già riconosciuti dalla normativa vigente.