CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – CAUSE DI ESCLUSIONE E ACCONTI – ULTERIORI CHIARIMENTI
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In merito al concordato preventivo biennale (CPB), l’Amministrazione Finanziaria ha pubblicato, con le FAQ del 3.6.2026 e del 8.6.2026, ulteriori delucidazioni relative alle ipotesi di esclusione e al calcolo dei versamenti in acconto.
NON APPLICABILITÀ DELLE ESCLUSIONI CPB PER SOCI E ASSOCIATI
Alcuni motivi di esclusione dal CPB hanno lo scopo di legare l’accesso e il mantenimento dell’accordo con il Fisco tra i professionisti che producono autonomamente reddito di lavoro autonomo e, contemporaneamente, le associazioni professionali, le STP e le associazioni tra avvocati a cui gli stessi soggetti partecipano.
L’Agenzia delle Entrate aveva già specificato che il verificarsi di una causa di esclusione dagli ISA in capo alla società o associazione, pur bloccando l’accesso al CPB per l’ente, non preclude la facoltà di aderire al concordato da parte dei singoli soci o associati professionisti.
Attraverso la FAQ n. 3 del 3.6.2026 viene confermato che in questa circostanza (ovvero quando l’ente collettivo è escluso dal CPB poiché non applica gli ISA) il professionista associato o socio ha la facoltà di aderire al CPB in autonomia, senza subire l’influenza delle decisioni prese dagli altri membri della struttura societaria, i quali resteranno liberi di scegliere se aderire o meno senza che ciò incida sulle posizioni altrui.
CALCOLO DEGLI ACCONTI D’IMPOSTA
Per quanto riguarda il computo degli acconti d’imposta, viene evidenziato quanto segue:
- Nella quantificazione degli acconti non rileva in alcun modo il guadagno reale ottenuto nelle annualità coperte dal concordato (FAQ 8.6.2026 n. 1); di conseguenza, per chi ha sottoscritto il CPB 2024-2025, la base imponibile da considerare per il calcolo degli acconti 2026 tramite criterio storico è unicamente quella basata sul reddito concordato del 2025, indicato nei relativi righi del modello dichiarativo.
- Il conteggio dell’acconto 2026 in presenza di plusvalenze ottenute nel 2025 e rateizzate va rideterminato anche se il contribuente partecipa al CPB, dato che i proventi da plusvalenza restano fuori dal reddito concordato proposto all’interno del quadro P (FAQ 3.6.2026 n. 1).
- Il versamento della maggiorazione degli acconti prevista per il primo anno di CPB non scatta qualora il contribuente, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, si iscriva anche al CPB 2026-2027 in modo continuativo (FAQ 3.6.2026 n. 2).
SPLIT PAYMENT – PROPOSTA DI PROROGA SINO AL 30.06.2029 – CONTINUITÀ APPLICATIVA
Con il comunicato stampa 30.6.2026 n. 77, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment sino al 30.6.2029 è all’esame del Consiglio dell’Unione europea, con conclusione prevista il 10.7.2026.
Il via libera formale sarà efficace a decorrere dall’1.7.2026; di conseguenza, il meccanismo dello split payment rimarrà attivo, in totale continuità temporale, superando la scadenza del 30.6.2026 fissata in precedenza.
CONTROLLI PREVENTIV SUI MODELLI 730/2026 CON RIMBORSI – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
Tramite il provv. n. 182408 del 17.6.2026, l’Amministrazione Finanziaria ha fissato le linee guida per intercettare i fattori di anomalia da impiegare nei blocchi di controllo sui modelli 730/2026 che generano un credito a favore del cittadino, dando continuità alle procedure già adottate nelle passate stagioni dichiarative (a partire dai modelli 730/2017).
CASISTICHE CHE FANNO SCATTARE GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI 730
In base a quanto stabilito dall’art. 5 co. 3-bis del D.Lgs. 175/2014, le Entrate hanno il potere di bloccare la dichiarazione per accertamenti qualora il modello 730 venga inoltrato dal contribuente in autonomia, oppure per il tramite del datore di lavoro/ente pensionistico, presentando variazioni rispetto al testo precompilato che modificano l’imposta o il reddito imponibile e che:
- evidenziano discordanze rispetto a specifici indicatori individuati da appositi provvedimenti della medesima Agenzia;
- in alternativa, danno origine a un credito da rimborsare di valore superiore a 4.000,00 euro.
PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DISCORDANZE
Sempre all’interno del provv. 17.6.2026 n. 182408, il Fisco ha quindi tracciato i criteri cardine per rilevare le citate incongruenze nei modelli 730/2026 con esito a rimborso, stabilendo di monitorare:
- lo scostamento di entità rilevante nel confronto con i dati presenti nei modelli F24, nelle Certificazioni Uniche o nelle dichiarazioni dell’annualità precedente;
- oppure la sussistenza di ulteriori forti difformità rispetto alle informazioni trasmesse da soggetti terzi o a quelle indicate nelle medesime CU.
Viene inoltre considerata, per le finalità in oggetto, la ricorrenza di profili di rischio legati ad anomalie riscontrate nelle annualità passate.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE
La procedura di blocco preventivo può svilupparsi in forma digitale automatizzata oppure attraverso l’esame delle pezze d’appoggio documentali, entro il limite di 4 mesi dalla data di scadenza per l’invio del modello 730/2026 (o dalla data di effettivo inoltro, se successiva).
Rimangono comunque impregiudicati i consueti controlli ordinari previsti sulle imposte sui redditi.
LIQUIDAZIONE DEL CREDITO AL CONTRIBUENTE
Una volta ultimate le attività di ispezione preventiva, l’Agenzia delle Entrate provvede al pagamento delle somme spettanti entro e non oltre il sesto mese successivo al termine ultimo di trasmissione del modello 730/2026 (o dalla data dell’invio telematico, se questo avviene in ritardo rispetto alla scadenza).
MODELLI 730 TRASMESSI TRAMITE CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE E PROFESSIONISTI
Per via di quanto disposto dall’art. 1 co. 4 del D.Lgs. 175/2014, le sopra citate regole sui controlli preventivi trovano applicazione anche per i modelli 730/2026 presentati:
- per il tramite di CAF o intermediari abilitati che offrono assistenza fiscale;
- a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia una precompilata (con o senza modifiche) o un modello compilato secondo i canali tradizionali.
Presentazione del modello 730 con l’INPS come sostituto d’imposta
Ai fini delle verifiche preliminari in oggetto, i medesimi controlli si applicano anche alle dichiarazioni 730/2026 trasmesse a un CAF o a un professionista indicando l’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
CONSEGUENZE SULLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Qualora il modello 730/2026 venga sottoposto a controllo preventivo:
- l’Agenzia delle Entrate blocca l’invio del prospetto contabile utile ai conguagli (modello 730-4) e provvede a informare l’intermediario (professionista, CAF o datore di lavoro) o direttamente il contribuente in caso di invio autonomo;
- il cittadino dovrà provvedere di tasca propria al pagamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o della cedolare secca sulle locazioni, entro il termine del 30.11.2026, utilizzando il modello F24 (vedasi circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI – TRASFORMAZIONE DA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – NEUTRALITÀ FISCALE
In base a quanto specificato dalla risposta a interpello n. 123 del 15.6.2026 dell’Agenzia delle Entrate, in forza del principio di neutralità fiscale previsto dall’art. 177-bis del TUIR, il valore delle partecipazioni in uno studio associato, rivalutato secondo l’art. 5 della L. 448/2001, può essere mantenuto come nuovo costo fiscale dai professionisti anche dopo l’evoluzione in società tra professionisti (STP).
RIVALUTAZIONE DEL VALORE FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI
La disciplina facoltativa introdotta dall’art. 5 della L. 448/2001 permette a privati, società semplici, enti non commerciali e soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia di aggiornare il valore di acquisto di una quota posseduta alla data del 1° gennaio, utile per il calcolo dei capital gain tassabili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 21% entro la scadenza del 30 novembre dello stesso anno.
Relativamente alle quote, occorre rammentare che l’innalzamento della tassazione dal 18% al 21% si applica per i procedimenti di rivalutazione agganciati all’1.1.2026 e conclusi entro la data del 30.11.2026.
Il perimetro operativo del beneficio coincide con quello tracciato dall’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR e investe, di conseguenza, i redditi diversi, ossia i proventi derivanti dalla “vendita a titolo oneroso di azioni e di qualsiasi altra quota di partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni indicate nell’articolo 5 e dei soggetti indicati nell’articolo 73”.
Per via della correzione inserita nel testo dal DL 84/2025 convertito, si considerano a tutti gli effetti redditi diversi anche i guadagni o le perdite derivanti dalla cessione onerosa di quote societarie possedute all’interno di associazioni tra professionisti.
NEUTRALITÀ FISCALE NEL PASSAGGIO DA STUDIO ASSOCIATO A SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
L’art. 177-bis del TUIR (denominato “Operazioni straordinarie e attività professionali”) è stato inserito in esecuzione dell’art. 5 co. 1 lett. f) n. 2.4 della L. 111/2023 (legge delega di riforma del Fisco), allo scopo di garantire la “neutralità fiscale per i processi di fusione, scissione e riorganizzazione delle realtà professionali, inclusi i passaggi da studi associati a società tra professionisti”.
Di conseguenza, la regola della neutralità fiscale si estende pure alle trasformazioni societarie che determinano il mutamento del regime reddituale da lavoro autonomo a reddito d’impresa, a condizione che venga garantita la prosecuzione dei valori fiscali storici delle attività e passività trasferite da un sistema all’altro.
Per motivi di coerenza logica e normativa, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123 evidenzia che “la regola della «neutralità fiscale» stabilita per gli asset principali trova applicazione anche per il valore fiscale delle quote in mano ai partner della STP, le quali, dopo l’operazione straordinaria, manterranno l’identico costo fiscalmente riconosciuto che avevano nella preesistente associazione professionale”.
Da ciò deriva che i componenti della STP (già associati dello studio professionale) hanno il diritto di avvalersi della rivalutazione del valore fiscale della quota, ex art. 5 della L. 448/2001, parametrata all’1.1.2026 nonostante tale momento temporale sia precedente rispetto alla data della trasformazione stessa.
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| 15.7.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di giugno 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di giugno 2026. La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 16.7.2026 | Versamento rata saldo IVA 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2025 è avvenuto entro il 30.6.2026, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi. |
| 16.7.2026 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2026, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. |
| 16.7.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2026;versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.7.2026 | Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2026;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;le imposte sostitutive applicate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 non supera 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. |
| 16.7.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2026;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. |
| 16.7.2026 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2026;corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2026. |
| 16.7.2026 | Ravvedimento acconto IMU 2026 | I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2026, la cui scadenza era il 16.6.2026, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,25%, oltre agli interessi legali. |
| 20.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale pri-mo acconto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sul valore delle cripto- attività;del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 dell’addizionale comunale;del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del:saldo dei contributi per l’anno 2025;primo acconto dei contributi per l’anno 2026. La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 | Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:del saldo IRAP per l’anno 2025;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 20.7.2026 | Versamento saldo IVA 2025 | I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,8%.Tale versamento può essere rateizzato. |
| 23.7.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
| 23.7.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
| 27.7.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa;ovvero al trimestre aprile-giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di giugno 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026. |
| 30.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale pri-mo acconto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sul valore delle cripto- attività;del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 dell’addizionale comunale;delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:saldo dei contributi per l’anno 2025;primo acconto dei contributi per l’anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 | Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2025;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamento saldo IVA 2025 | I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 1-sexies co. 1 – 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l’art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2026 – 30.7.2026.Tale versamento può essere rateizzato. |
| 30.7.2026 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026.In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.7.2026 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);le imposte liquidate nel quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel quadro T;l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 31.7.2026 | Versamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli” | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023, che entro il 30.4.2026 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS (c.d. “rottamazione-quinquies”), devono provvedere al versamento:del totale delle somme dovute o della relativa prima rata;secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. |
| 31.7.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 31.7.2026 | Versamenti IRAP | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2025;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 31.7.2026 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.Tale versamento può essere rateizzato. |
| 31.7.2026 | Comunicazioni di completamento per il credito d’imposta investimenti 4.0 | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti 4.0 ultimati entro il 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, siano state presentate le previste comunicazioni preventive e sia stata comunicata dal GSE la nuova disponibilità di risorse, devono presentare l’apposita comunicazione di completamento:in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del relativo sito internet (www.gse.it), accessibile tramite SPID:utilizzando il modello editabile ivi disponibile. |
| 31.7.2026 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:relativo al trimestre aprile-giugno 2026;utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).La presentazione del modello deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 31.7.2026 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |