FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL DEBITORE ISCRITTO A RUOLO – UTILIZZO STRUMENTALE AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
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Con il provvedimento n. 153611 del 22 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle norme previste dall’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del D.Lgs. 127/2015. Tali disposizioni regolano la condivisione delle informazioni ricavate dalla fatturazione elettronica, una misura finalizzata a ottimizzare e rendere più efficaci le procedure di pignoramento presso terzi.
QUADRO NORMATIVO
L’articolo 1, comma 5-bis del D.Lgs. 127/2015 concede all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la possibilità di impiegare i file delle fatture elettroniche archiviati per svolgere controlli fiscali e valutazioni del rischio. Tale utilizzo è consentito fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, o comunque fino alla conclusione di eventuali contenziosi giudiziari.
Successivamente, l’articolo 1, comma 117 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la nuova lettera b-ter), estendendo queste stesse prerogative all’Agenzia delle Entrate per supportare l’Agente della Riscossione. Nello specifico, l’ente può ora trasmettere i dati relativi al totale dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse – nei 6 mesi antecedenti alla condivisione – da debitori iscritti a ruolo (o dai loro coobbligati) verso un medesimo soggetto. Questa condivisione è mirata alle attività di analisi utili a far partire le esecuzioni forzate presso terzi.
MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI
La condivisione delle informazioni avviene attraverso canali informatici protetti, nel pieno rispetto delle procedure tecniche e organizzative stabilite d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione, e in totale accordo con le norme vigenti sulla tutela della privacy e sulla sicurezza dei dati.
MODALITÀ NELLA PRIMA FASE DI AVVIO
Durante la fase iniziale di implementazione del servizio:
- la trasmissione dei dati avverrà tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);
- i dati verranno inseriti in file cifrati con una password complessa, la quale sarà inviata attraverso un canale di comunicazione separato.
La consultazione delle informazioni ricevute sarà riservata esclusivamente al personale espressamente autorizzato, deputato alle attività di analisi e, qualora sussistano i presupposti, all’attivazione delle tutele esecutive presso terzi.
MODALITÀ A REGIME
Una volta che il sistema sarà pienamente operativo, lo scambio dei dati verrà gestito tramite un servizio informatico completamente automatizzato.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Attraverso questo flusso informativo, l’Agente della Riscossione potrà individuare rapidamente l’ammontare complessivo dei corrispettivi fatturati nell’ultimo semestre nei confronti di un determinato soggetto.
Sotto il profilo tecnico, vengono considerati “terzi pignorabili” i clienti o committenti titolari di partita IVA (siano essi ditte individuali, professionisti o società) che hanno ricevuto fatture elettroniche da parte dei soggetti debitori o dei loro coobbligati.
In questo modo, diventa più semplice intercettare i crediti da sottoporre a esecuzione, attivando i pignoramenti presso terzi attraverso la modalità snella disciplinata dall’articolo 72-bis del DPR 602/73.
Questo meccanismo speciale permette all’Agente della Riscossione di non citare il terzo in giudizio, ordinandogli invece direttamente di versare a proprio favore le somme dovute, fino alla copertura del debito complessivo. L’ordine riguarda:
- i crediti già esigibili, che vanno versati entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di pignoramento;
- i restanti crediti, da corrispondere alle rispettive scadenze naturali.
Qualora il terzo non rispetti l’ordine di pagamento stabilito, l’Agente della Riscossione procederà a citare in giudizio sia il terzo creditore che il debitore seguendo le vie ordinarie.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI (C.D. “BONUS GIOVANI 2026”) – ISTRUZIONI DELL’INPS
Con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, l’INPS ha pubblicato le prime linee guida relative allo sgravio contributivo per l’inserimento occupazionale dei giovani, previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 62 del 30 aprile 2026 (denominato comunemente “bonus giovani 2026”).
AMBITO APPLICATIVO
I candidati da inserire in azienda devono avere un’età inferiore ai 35 anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- non disporre di un lavoro regolarmente pagato da un periodo minimo di 24 mesi (in questo caso l’agevolazione copre al massimo 24 mesi);
- non disporre di un lavoro regolarmente pagato da un periodo minimo di 12 mesi ed rientrare in una delle classi previste dalle lettere c), e), f) e g) della nozione di “lavoratore svantaggiato”, stabilita dall’articolo 2 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 (l’agevolazione copre al massimo 24 mesi);
- far parte di una delle classi previste dalle lettere a), b), c), e), f) e g) della nozione di “lavoratore svantaggiato” definite dal medesimo regolamento dell’Unione Europea n. 651/2014 (in questo caso l’agevolazione copre al massimo 12 mesi).
Il beneficio è escluso in caso di contratti legati al lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato e alle figure dirigenziali.
ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO
L’agevolazione per i giovani per il 2026 prevede l’azzeramento totale (pari al 100%) dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro del settore privato (sono invece esclusi i premi e i contributi INAIL) per i contratti a tempo indeterminato stipulati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
Lo sgravio sui contributi viene concesso entro una soglia massima mensile di 500,00 euro; tale tetto viene innalzato a 650,00 euro qualora l’assunzione avvenga presso una sede aziendale o uno stabilimento produttivo situato nei territori di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
CONDIZIONI
La fruizione del beneficio economico è vincolata al rispetto di specifici requisiti, che riguardano in particolare:
- la crescita occupazionale netta dell’azienda;
- il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi sia nei 6 mesi antecedenti la nuova assunzione che nei 6 mesi successivi (la restrizione si applica al neoassunto o a figure con la stessa qualifica impiegate nella medesima sede produttiva);
- l’osservanza del cosiddetto “salario giusto” previsto dall’articolo 7 dello stesso D.L. 62/2026, del regolamento UE 651/2014, dei criteri generali sulle agevolazioni all’assunzione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015 e delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006;
- l’inserimento dell’offerta d’impiego sulla piattaforma SIISL (tale adempimento diverrà obbligatorio soltanto dopo l’emanazione del corrispondente decreto attuativo).
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO
Le aziende che intendono usufruire dello sgravio devono presentare un’apposita richiesta all’INPS. Per farlo, dovranno utilizzare esclusivamente l’apposita procedura telematica, aggiornata per l’occasione, accessibile sul portale internet dell’istituto (www.inps.it) all’interno dell’area “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE (C.D. “BONUS DONNE 2026”) – ISTRUZIONI DELL’INPS
Con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, l’INPS ha diffuso i primi chiarimenti in merito allo sgravio contributivo per l’inserimento lavorativo delle donne, introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 62 del 30 aprile 2026 (noto anche come “bonus donne 2026”).
AMBITO APPLICATIVO
L’agevolazione spetta per l’assunzione di lavoratrici che, al momento dell’ingresso in azienda, soddisfino uno dei seguenti requisiti alternativi:
- risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da un periodo minimo di 24 mesi, a prescindere dal loro luogo di residenza (in questa ipotesi il beneficio dura al massimo 24 mesi);
- risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da un periodo minimo di 12 mesi e rientrino in una delle categorie specificate dalle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 (in questa ipotesi il beneficio dura al massimo 24 mesi);
- facciano parte di una delle categorie richiamate dalle lettere da a) a g) della nozione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del citato regolamento UE n. 651/2014 (in questa ipotesi il beneficio dura al massimo 12 mesi).
Lo sgravio non è applicabile nel caso di assunzioni che riguardino collaboratrici domestiche o apprendiste.
ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO
Il bonus donne 2026 prevede l’esonero totale (pari al 100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato (escludendo i premi e i contributi previsti dall’INAIL), a fronte di assunzioni con contratto a tempo indeterminato perfezionate tra l’1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
L’agevolazione sulla contribuzione è riconosciuta fino a una soglia massima mensile di 650,00 euro. Tale massimale sale a 800,00 euro qualora la dipendente sia residente all’interno dei territori compresi nella ZES unica del Mezzogiorno (ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).
CONDIZIONI
Il diritto all’agevolazione è legato all’osservanza di specifici vincoli normativi, che includono in particolare:
- il raggiungimento di un incremento occupazionale netto in azienda;
- l’assenza di licenziamenti sia individuali che collettivi nei 6 mesi che precedono l’assunzione e nei 6 mesi successivi (il divieto interessa sia la specifica dipendente assunta, sia altri lavoratori con la medesima qualifica all’interno della stessa unità produttiva);
- l’applicazione del cosiddetto “salario giusto” secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del medesimo D.L. 62/2026, dal regolamento UE 651/2014, dai criteri generali in materia di incentivi all’assunzione indicati dall’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015 e da quanto disposto dall’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006;
- l’inserimento dell’annuncio per la posizione lavorativa vacante sul sistema SIISL (questo adempimento scatterà formalmente solo in seguito all’emanazione del relativo decreto attuativo).
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO
Il datore di lavoro che intende accedere al bonus deve presentare una richiesta formale di ammissione all’INPS. La trasmissione può avvenire unicamente per via telematica, utilizzando la modulistica on-line appositamente aggiornata sul sito internet dell’istituto (www.inps.it), all’interno della sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”.
Ecco la parafrasi del testo, elaborata mantenendo rigorosamente inalterati i titoli e la struttura originale.
DEBITI NEI CONFRONTI DI INPS E INAIL – PAGAMENTO RATEALE – NUOVA DISCIPLINA – ISTRUZIONI OPERATIVE
Attraverso la circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 e la circolare INAIL n. 19 dell’8 maggio 2026, sono state pubblicate le linee guida per l’applicazione delle nuove regole sulla rateizzazione dei debiti connessi a contributi, premi e somme aggiuntive. Tali disposizioni interessano le pendenze non ancora trasmesse agli Agenti della Riscossione per le procedure di recupero coattivo, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge n. 203 del 13 dicembre 2024.
QUADRO NORMATIVO
L’articolo 23 della Legge n. 203/2024 ha integrato l’articolo 2 del Decreto Legge n. 338 del 9 ottobre 1989 inserendovi il comma 11-bis. Questa norma dà facoltà a INPS e INAIL di accordare la dilazione dei debiti per contributi, premi e oneri accessori non ancora affidati agli agenti della riscossione, estendendo il piano fino a un massimo di 60 mensilità. Le casistiche specifiche sono individuate da un decreto del Ministero del Lavoro, mentre i requisiti, i parametri e i dettagli operativi sono definiti dai Consigli di Amministrazione dei due enti.
In attuazione di questa previsione è stato emanato il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2025, che ha strutturato due differenti percorsi di rateizzazione, entrambi vincolati alla sola attestazione da parte del debitore di una momentanea e oggettiva crisi economico-finanziaria:
- per le pendenze di importo complessivo non superiore a 500.000,00 euro, si può ottenere una dilazione fino a un massimo di 36 mensilità;
- per le pendenze di importo pari o superiore a 500.001,00 euro, il piano di ammortamento può estendersi fino a 60 mensilità.
Qualora vi sia un piano di ammortamento già attivo, gli Istituti hanno la facoltà di concedere una seconda dilazione.
ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPS
Con la circolare n. 60 del 21 maggio 2026, l’INPS ha illustrato le procedure pratiche collegate alla riforma della Legge n. 203/2024, analizzando le disposizioni del “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con la delibera n. 20 del 25 febbraio 2026.
Ambito applicativo e disciplina
La dilazione può essere richiesta per sanare le posizioni debitorie derivanti da omissione o evasione contributiva, comprensive degli oneri accessori, a patto che alla data di invio dell’istanza non sia ancora stato emesso il formale avviso di addebito regolato dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 78/2010.
I nuovi criteri trovano applicazione per le richieste di rateizzazione:
- inviate a partire dal 21 maggio 2026 (giorno di emanazione della circolare n. 60/2026);
- inviate a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data in cui è entrata in vigore la Legge n. 203/2024) e non ancora definite alla data del 21 maggio 2026; per queste ultime il contribuente può domandare una revisione del numero di rate (in base all’articolo 3, comma 2 del D.M. 24 ottobre 2025).
In questa seconda situazione, il soggetto debitore deve trasmettere una specifica “istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso” entro la scadenza del 20 giugno 2026 (ovvero entro 30 giorni dalla diffusione della circolare n. 60/2026).
La trasmissione di tale istanza deve avvenire tramite le funzionalità telematiche presenti nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Nella comunicazione andranno indicati:
- gli estremi della domanda di dilazione già attiva per la quale si richiede la variazione delle rate;
- il nuovo numero di mensilità in cui si intende frazionare il piano;
- le Gestioni previdenziali interessate dalla procedura.
Presentazione della domanda e definizione del procedimento
La richiesta di rateizzazione deve essere inoltrata dal contribuente, anche avvalendosi di un intermediario abilitato, esclusivamente online attraverso le funzioni dedicate all’interno del “Cassetto previdenziale del Contribuente”, accedendo dal sito internet dell’istituto.
L’istanza, nella quale va specificato il numero di mensilità desiderato, deve includere l’integralità dei debiti contributivi ancora in fase amministrativa maturati verso tutte le Gestioni dell’INPS, dettagliando i singoli importi.
Il richiedente deve dichiarare di riconoscere pienamente e senza riserve il credito vantato dall’INPS per contributi e somme accessorie, rinunciando contestualmente a qualsiasi contestazione che possa inficiare l’esistenza o la riscuotibilità del credito stesso.
A conclusione dell’esame istruttorio, la domanda viene definita tramite un provvedimento motivato di accoglimento o di diniego.
In caso di esito positivo, l’atto amministrativo – comprensivo del piano di ammortamento – diventa efficace a condizione che il debitore provveda al versamento della prima rata prevista per tutte le posizioni contributive collegate al proprio codice fiscale. Tale pagamento va eseguito entro 10 giorni solari dalla data di emissione del piano stesso.
Il mancato o incompleto versamento della quota iniziale entro la scadenza stabilita comporta l’automatico annullamento del provvedimento di approvazione.
Revoca della dilazione
Il beneficio della rateizzazione decade nei seguenti casi:
- in caso di omesso o parziale versamento di 3 rate mensili successive alla prima, anche se non consecutive;
- qualora, passati 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata fissata dal piano di ammortamento, rispulti non versato o versato solo in parte un numero di rate inferiore a 3.
ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INAIL
Con la circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’INAIL ha pubblicato le proprie linee guida per l’applicazione delle norme introdotte dall’articolo 23 della Legge n. 203/2024, recependo la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 15 gennaio 2026, successivamente integrata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026.
Ambito applicativo e disciplina
La rateizzazione è concessa per i debiti legati a premi assicurativi e somme accessorie scaturiti da omissione o evasione, sia di natura corrente che pregressa, a condizione che non siano ancora stati iscritti a ruolo.
L’istanza può essere inoltrata, anche tramite un intermediario autorizzato, sfruttando l’applicazione web “Istanza di rateazione” accessibile sul portale www.inail.it.
Per le domande di rateizzazione presentate nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2025 (entrata in vigore della Legge n. 203/2024) e l’8 maggio 2026 (pubblicazione della circolare n. 19/2026), i contribuenti hanno tempo fino al 7 giugno 2026 (30 giorni dall’uscita della circolare) per chiedere la rimodulazione del numero di rate precedentemente stabilito (ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.M. 24 ottobre 2025).
Presentazione della domanda e definizione del procedimento
All’interno dell’istanza occorre specificare la somma che si intende dilazionare e il numero di quote mensili, costanti e consecutive, scelte per estinguere il debito, differenziando tra pendenze correnti o già scadute.
La singola quota mensile, calcolata comprensiva degli interessi, non può scendere sotto la soglia di 150,00 euro.
Sottoscrivendo la richiesta, il debitore si impegna a:
- attestare in modo chiaro e incondizionato il debito per i premi e gli oneri accessori oggetto della dilazione;
- rinunciare a qualunque eccezione che possa compromettere la sussistenza e l’esigibilità del credito dell’istituto, nonché alle azioni legali di opposizione eventualmente avviate in sede civile.
La pratica si conclude con un atto formale motivato, che può essere di rigetto o di approvazione. In questo secondo caso, la rateizzazione si perfeziona con il versamento della prima quota entro il termine perentorio fissato dall’INAIL e indicato nel piano di ammortamento allegato al provvedimento.
La mancata o parziale corresponsione della prima rata causa l’annullamento della dilazione precedentemente concessa.
Revoca della dilazione
Il piano di dilazione viene annullato:
- in caso di mancato o parziale pagamento di 3 mensilità, anche non consecutive, successive alla prima quota;
- qualora, trascorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata del piano, risulti non pagato o pagato parzialmente un numero di rate inferiore a 3.
CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2026 – CHIARIMENTI
La circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026 ha riassunto le regole per la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026. Questa sezione deve essere utilizzata dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, al fine di calcolare i contributi previdenziali dovuti a saldo per l’anno 2025 e in acconto per il 2026.
ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
L’Istituto ha fornito specifiche istruzioni destinate ai contribuenti che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale (CPB).
In linea generale, chi aderisce al CPB calcola sia le imposte sia i contributi previdenziali basandosi sulle cifre concordate con il fisco. Ciononostante, qualora il guadagno effettivo risulti più alto rispetto a quello concordato, il contribuente ha la facoltà di calcolare e versare i contributi previdenziali prendendo come riferimento il reddito reale.
Questa decisione del contribuente si riflette sulle procedure di compilazione del modello. Nel caso in cui si scelga di calcolare la contribuzione sul reddito effettivo, occorrerà infatti compilare delle caselle specifiche.
Se invece i contributi vengono calcolati sul reddito concordato, nella base imponibile previdenziale andrà inclusa anche la quota di reddito eventualmente assoggettata all’imposta sostitutiva del CPB (tale regola si applica anche in presenza di quote di partecipazione in società che hanno aderito al concordato).
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – PROROGA DEI TERMINI
La medesima circolare n. 62/2026 ricorda le scadenze ordinarie per il pagamento dei contributi previdenziali a saldo per il 2025 e come prima quota di acconto per il 2026, fissate per:
- il 30 giugno 2026;
- oppure il 30 luglio 2026, applicando un incremento dello 0,40%.
Tuttavia, per effetto dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 89 del 22 maggio 2026, tali scadenze sono state differite a beneficio dei contribuenti soggetti agli ISA e di coloro che applicano il regime di vantaggio o il regime forfettario. Per queste categorie, i nuovi termini sono stabiliti:
- al 20 luglio 2026;
- oppure al 20 agosto 2026, applicando un incremento dello 0,8%.
L’estensione dei termini di pagamento si applica inoltre a:
- coloro che detengono quote in società, associazioni e imprese interessate dagli ISA e che sono tenuti a dichiarare i propri redditi seguendo il principio di “trasparenza”;
- i soci di società a responsabilità limitata operanti nei settori dell’artigianato o del commercio coinvolte negli ISA, a prescindere dall’adozione del regime di “trasparenza fiscale” (come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 173 del 16 luglio 2007).
Il pagamento della seconda quota di acconto per l’anno 2026 dovrà invece essere effettuato entro il 30 novembre 2026.
ENTI DEL TERZO SETTORE ESERCENTI ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE O PRINCIPALMENTE IN FORMA DI IMPRESA COMMERCIALE – ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE – CHIARIMENTI
Tramite la nota n. 7741 del 15 maggio 2026, il Ministero del Lavoro ha offerto alcune precisazioni riguardo alla correlazione tra l’iscrizione al RUNTS e quella al Registro delle Imprese per quanto concerne gli Enti del Terzo Settore (ETS) la cui attività viene svolta in modo totale o prevalente con modalità d’impresa commerciale.
DOPPIA ISCRIZIONE AL RUNTS E AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Fatta eccezione per le organizzazioni che possiedono la qualifica formale di impresa sociale, gli altri ETS hanno la facoltà di condurre le proprie attività in via esclusiva o principale seguendo un modello di impresa commerciale. Tale condizione determina l’obbligo di una “doppia iscrizione”, sia nel RUNTS sia nel Registro delle Imprese, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
L’inserimento nel Registro delle Imprese serve a metterne in luce il profilo imprenditoriale, mentre l’inserimento nel RUNTS permette alla collettività di verificarne lo status giuridico di ETS.
Occorre comunque considerare che, tra le varie forme che un ETS può assumere, talune risultano strutturalmente incompatibili, in linea teorica, con l’adozione di un assetto organizzativo di tipo imprenditoriale (ne sono un esempio le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici).
MANCATA COINCIDENZA DELLA NOZIONE DI IMPRESA AI FINI CIVILISTICI E FISCALI
Il documento ministeriale evidenzia come il concetto civilistico di natura imprenditoriale di un ETS non coincida necessariamente con la sua classificazione fiscale di ente commerciale.
Sotto l’aspetto fiscale, la natura commerciale di un ETS viene determinata dall’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017 attraverso due verifiche essenziali. Per prima cosa, occorre valutare se le attività di interesse generale siano di tipo commerciale basandosi sul fatto che i guadagni superino i costi di gestione, elemento che presuppone una conduzione orientata a criteri economici. In seconda battuta, è necessario appurare se i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale di stampo commerciale e dalle attività differenti risultino complessivamente superiori alle entrate generate dalle attività non commerciali.
Al contrario, la qualifica di impresa sotto il profilo civilistico richiede, oltre all’adozione del metodo economico, la presenza di una struttura organizzata dei fattori produttivi e lo svolgimento sistematico dell’attività economica; di conseguenza, non basta aver conseguito un margine di profitto in modo occasionale o circoscritto a un’unica annualità.
Il Ministero del Lavoro conclude quindi che l’iscrizione al Registro delle Imprese non sorge in automatico per qualunque ETS classificato fiscalmente come ente commerciale per il solo fatto di aver oltrepassato le soglie “quantitative” di non commercialità fissate dall’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017. Tale adempimento diventa invece vincolante esclusivamente per quegli enti che, oltre a ciò, soddisfino pienamente anche i criteri “qualitativi” propri della figura dell’imprenditore.
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| 15.6.2026 | Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
| 15.6.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di maggio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di maggio 2026. La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 16.6.2026 | Acconto IMU 2026 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2026, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”. |
| 16.6.2026 | Saldo IMU 2025 e acconto IMU 2026 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2025;della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2026, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2025. |
| 16.6.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2026;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026 non supera 100,00 euro. |
| 16.6.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l’apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:applicarla in relazione all’intero anno 2026;presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. |
| 16.6.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2026;versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.6.2026 | Versamento rata saldo IVA 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi. |
| 25.6.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di maggio 2026, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di maggio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026. |
| 29.6.2026 | Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS | Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all’anno 2025;i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’anno 2025;il bilancio sociale relativo all’anno 2025, per gli enti che superano un milione di euro di entrate |
| 30.6.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sul valore delle cripto-attività;del saldo per l’anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2026 dell’addizionale comunale;del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;del saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:saldo dei contributi per l’anno 2025;primo acconto dei contributi per l’anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026 | Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2025;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamento saldo IVA 2025 | I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026.Tale versamento può essere rateizzato. |
| 30.6.2026 | Versamento diritto camerale | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali. |
| 30.6.2026 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2026 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti:l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);le imposte liquidate nel quadro M, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel quadro T;l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);l’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 30.6.2026 | Dichiarazione IMU 2025 | I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2025, qualora obbligatoria:mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi;utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2025:esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024. |
| 30.6.2026 | Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni | Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa;le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta). |
| 30.6.2026 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2026 possono:presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2026 cui era obbligato il defunto;regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025 e degli anni precedenti. In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso. |
| 30.6.2026 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2026 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2026, in caso di:non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. L’autocertificazione va presentata:compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC). |
| 30.6.2026 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
| 30.6.2026 | Comunicazione contratti di locazione breve | Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2025 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;per i quali non siano state operate ritenute. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata |
| 30.6.2026 | Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno | I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:con riferimento all’anno 2025;in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022. |