CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI – SUCCESSIVE PROROGHE – CHIARIMENTI
Scarica la circolare in formato PDF
Attraverso la risposta all’interpello n. 34 dell’11 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha offerto nuovi rilievi in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) per gli affitti di locali commerciali come negozi o botteghe.
Si rammenta che l’art. 1 comma 59 della Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) aveva introdotto la facoltà di optare per l’aliquota agevolata del 21%, rispettando precisi requisiti, per le locazioni:
- relative a immobili accatastati come C/1 (negozi e botteghe) comprese le pertinenze;
- con una metratura complessiva non superiore a 600 mq (escludendo dal calcolo le pertinenze stesse);
- sottoscritte nel corso del 2019, tra parti che al 15 ottobre 2018 non avessero già attivo un contratto per il medesimo immobile, poi risolto anticipatamente.
Tale normativa rappresentava una misura eccezionale, non più riproposta dal legislatore e rimasta circoscritta esclusivamente ai contratti commerciali siglati nell’anno 2019.
CASO DI SPECIE
Il parere n. 34/2026 prende in esame un contratto di affitto relativo a un immobile C/1, avviato nel 2013 e rinnovato alla prima scadenza naturale (2019) per altri 6 anni. In quella fase di rinnovo nel 2019, il locatore aveva beneficiato della novità legislativa, scegliendo la cedolare secca per il canone commerciale.
Giunti al 2025, il medesimo contratto è arrivato a una nuova scadenza. In vista dell’ulteriore rinnovo di 6 anni, il contribuente ha interpellato l’Amministrazione Finanziaria per sapere se potesse mantenere il regime della “flat tax” confermando l’opzione in sede di proroga.
OPZIONE SULLA SECONDA PROROGA
L’Agenzia delle Entrate ha espresso parere negativo, precisando che la possibilità di scegliere la cedolare secca per i locali commerciali in fase di rinnovo contrattuale è limitata solo a:
- contratti stipulati ex novo durante il 2019;
- contratti che hanno effettuato la proroga nel 2019.
Di conseguenza, nel 2025, l’opzione prevista dalla Legge 145/2018 può essere validamente esercitata (se sussistono i requisiti di legge) solo:
- per la prima proroga dei contratti commerciali nati nel 2019;
- mentre restano esclusi i contratti nati prima del 2019 che hanno già usufruito della tassazione agevolata grazie alla proroga avvenuta nell’anno 2019.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – UTILIZZO CON COMUNICAZIONI IRREGOLARI – MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE E SANZIONI
L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta all’interpello n. 40 del 16 febbraio 2026, ha delineato i criteri per sanare l’indebito utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in presenza di anomalie nelle comunicazioni obbligatorie.
RILEVANZA DELLE COMUNICAZIONI PER LA FRUIZIONE
L’invio preventivo e la successiva comunicazione di completamento costituiscono adempimenti amministrativi essenziali. Sebbene il diritto al credito d’imposta 4.0 maturi con l’effettiva realizzazione dell’investimento, la mancanza di tali passaggi burocratici impedisce legalmente la fruizione del credito tramite compensazione.
RIMEDI PER L’AVVENUTO UTILIZZO CON COMUNICAZIONI ERRATE
Il caso analizzato riguarda una società che ha compensato due tranches del credito (una nel 2024 e una nel 2025) omettendo la comunicazione preventiva e trasmettendo in modo errato quella finale.
L’Amministrazione Finanziaria ha così distinto le modalità di intervento:
- Compensazione della quota di gennaio 2025: La violazione può essere sanata ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97. Il termine ultimo coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuto l’errore (quindi il periodo d’imposta 2025). Per regolarizzare la posizione, è necessario inviare correttamente le comunicazioni (preventiva e di completamento) e versare una sanzione fissa di 250,00 euro.
- Compensazione della quota di dicembre 2024: In questo caso, essendo già scaduto il termine per la dichiarazione dei redditi del 2024, la situazione è più grave. Si configura un’ipotesi di compensazione indebita di credito non spettante (ex art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97). Ciò comporta una sanzione proporzionale del 25% sull’importo compensato, oltre all’obbligo di restituire la quota utilizzata maggiorata degli interessi.
In entrambe le circostanze, resta salva la facoltà per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) per ottenere una riduzione delle sanzioni, fermo restando il pagamento degli interessi calcolati al tasso legale.
SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO – SUPERAMENTO DEL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI
Attraverso la risposta all’interpello n. 26 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della verifica del limite di 85.000,00 euro previsto dalla Legge 190/2014, rilevano tutti i compensi o i ricavi incassati dal contribuente forfettario. Questo vale anche qualora tali importi siano stati ricevuti per errore e poi rimborsati al cliente.
Nella fattispecie esaminata, un professionista ha oltrepassato il tetto degli 85.000,00 euro nel corso del 2024 a causa dell’incasso di somme non spettanti. Sebbene la restituzione di tali somme sia avvenuta solo nell’anno 2025, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato che il superamento della soglia nell’annualità 2024 comporta inevitabilmente l’uscita dal regime agevolato a partire dal 2025.
Nonostante la fuoriuscita dal regime, al contribuente è riconosciuto il diritto di presentare istanza di rimborso per la quota di imposta versata in eccedenza sulle somme che sono state effettivamente restituite al committente.
REGIME FORFETTARIO E CONTRATTO DI RETE – COMPATIBILITÀ
Con la risposta all’interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini della partecipazione di un professionista aderente al regime forfettario (L. 190/2014) a un contratto di rete. Nello specifico, l’adesione alla cosiddetta “rete-contratto” non configura automaticamente una causa di esclusione dal regime agevolato.
IMPUTAZIONE DEI COMPENSI AL PROFESSIONISTA
La partecipazione a questa tipologia di rete non è equiparabile alla qualità di socio in società di persone, srl o associato in studi professionali. Tale compatibilità deriva dal fatto che la rete-contratto:
- Non possiede soggettività giuridica propria.
- Prevede che i risultati economici dell’attività siano attribuiti direttamente ai singoli partecipanti.
Pertanto, non venendo a crearsi un’entità giuridica distinta, non scatta il divieto di partecipazione previsto dalla normativa sui forfettari.
SOCIETÀ DI FATTO
L’Agenzia pone tuttavia un’importante condizione: l’operatività concreta della rete. Qualora l’attività svolta tramite il contratto di rete dovesse essere configurata come l’esercizio di una società di fatto, si verificherebbe l’immediata esclusione dal regime forfettario.
Ciò accade perché, ai fini fiscali, la società di fatto è parificata a una società in nome collettivo (Snc), rientrando così pienamente tra le fattispecie incompatibili con il regime di favore.
DETRAZIONE PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE IN “DE MINIMIS” – CREDITO D’IMPOSTA SULL’ECCEDENZA – SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 29 del 10 febbraio 2026, ha confermato un’importante apertura per chi applica il regime forfettario (L. 190/2014). Nello specifico, i contribuenti che risultano incapienti ai fini IRPEF possono beneficiare del credito d’imposta derivante dall’eccedenza della detrazione “de minimis” per investimenti in start-up e PMI innovative.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 della Legge n. 162/2024, la quota di detrazione spettante (ai sensi dell’art. 29-bis del DL 179/2012 e dell’art. 4 comma 9-ter del DL 3/2015) che supera l’imposta lorda dovuta può essere convertita in un credito d’imposta.
Le condizioni fondamentali per questa operazione sono:
- Presupposto dell’incapienza: La trasformazione avviene quando la detrazione spettante è maggiore dell’IRPEF lorda.
- Limiti di utilizzo ordinari: Poiché la detrazione non può essere fruita direttamente da chi possiede solo redditi soggetti a tassazione sostitutiva, il meccanismo del credito d’imposta diventa lo strumento per non perdere il beneficio.
L’Agenzia ha chiarito che l’art. 2 della L. 162/2024 ha portata generale e non prevede restrizioni soggettive.
CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026
L’INPS, con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, ha confermato gli importi e le percentuali contributive per l’anno in corso. Dal 2025, le aliquote hanno raggiunto la misura definitiva a regime (24%), pertanto non sono previsti ulteriori incrementi strutturali.
Aliquote contributive
- Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota del 24% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, come nel 2025. Per il reddito eccedente l’importo di 56.224,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.448,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25%.
- Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L’aliquota contributiva per il 2026 rimane quindi pari al 24,48%. Tale aliquota del 24,48% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, come nel 2025. Per il reddito eccedente l’importo di 56.224,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.448,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25,48%.
- La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 186) ha introdotto un importante beneficio fiscale consistente nella riduzione del 50% dei contributi per chi ha intrapreso un’attività nel corso del 2025, iscrivendosi per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani o Commercianti. Possono accedere allo sconto contributivo titolari di imprese individuali (compresi coloro che aderiscono al regime forfettario); soci di società di persone (Snc, Sas) o di società a responsabilità limitata (Srl); coadiuvanti e coadiutori familiari che supportano il titolare dell’impresa.
L’agevolazione è strettamente legata a due condizioni temporali:
- Avvio attività: L’impresa o la partecipazione societaria deve essere iniziata nel 2025.
- Prima iscrizione: Il soggetto deve essersi iscritto per la prima volta alla gestione previdenziale di riferimento nello stesso anno. Nota: Per i collaboratori familiari, il beneficio spetta anche se l’impresa era già operativa prima del 2025, purché il loro ingresso e la loro prima iscrizione avvengano nel corso del 2025.
La riduzione del 50% si applica sia ai contributi fissi sul minimale sia a quelli calcolati a percentuale sull’eccedenza di reddito.
Il taglio riguarda esclusivamente l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). Restano invece da pagare per intero il contributo di maternità e l’addizionale per la cessazione dell’attività commerciale.
Il bonus è valido per 36 mesi consecutivi, calcolati a partire dalla data di inizio dell’attività o dall’ingresso nella compagine societaria avvenuti nel 2025.
- Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà
- Contributo di maternità: sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2026
Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
- a 93.707,00 euro (92.413,00 euro per il 2025), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
- ovvero a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.
ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
L’adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 del citato DLgs. 13/2024.
ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
L’adesione al concordato non esonera dagli obblighi previdenziali. La base imponibile per i contributi coincide, in linea di principio, con il reddito concordato. Tuttavia, il contribuente ha sempre la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo, qualora questo risulti superiore a quello proposto dal fisco.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
- il 18.5.2026, il 20.8.2026, il 16.11.2026 e il 16.2.2027, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2026 e saldo 2026.
SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2026
Con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha confermato per l’anno in corso le aliquote contributive e i valori di riferimento per i soggetti iscritti alla Gestione Separata (L. 335/95).
ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI
Per i collaboratori e le categorie affini, iscritti solo alla Gestione separata e non titolari di pensione, l’aliquota base è del 33%.
A questa si aggiungono:
- lo 0,72% per le prestazioni di maternità, malattia e assegni familiari;
- l’1,31% per il finanziamento della DIS-COLL (indennità di disoccupazione).
Le aliquote totali per il 2026 risultano quindi le medesime dell’anno precedente:
- 35,03% in presenza dell’obbligo DIS-COLL;
- 33,72% nei casi in cui non sia dovuta la DIS-COLL (es. lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite).
Collaboratori sportivi (settore dilettantistico)
L’obbligo di iscrizione riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi dello sport dilettantistico (DLgs. 36/2021). Se non hanno altre coperture previdenziali o pensioni:
- l’aliquota previdenziale è del 25%;
- si applica sulla quota di compenso eccedente i 5.000,00 euro annui.
Fino al 31.12.2027, i contributi si calcolano solo sul 50% dell’imponibile. Rimangono dovute le aliquote aggiuntive (0,72% e 1,31%) sul totale dei compensi oltre la franchigia di 5.000,00 euro. Tale disciplina è estesa dal 2025 anche agli addetti al controllo delle corse ippiche.
Soggetti pensionati o con altra cassa
Per i collaboratori già pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota per il 2026 resta fissata al 24%.
Professionisti con Partita IVA
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e privi di altra copertura o pensione, sono confermate:
- l’aliquota previdenziale del 25%;
- l’aliquota dello 0,72% (maternità, malattia, assegni familiari);
- l’aliquota dello 0,35% per l’indennità ISCRO.
L’aliquota complessiva per il 2026 è pari al 26,07%.
Professionisti sportivi (settore dilettantistico)
Per i professionisti dello sport senza altra cassa o pensione:
- l’aliquota del 25% si applica sul 50% dei compensi (fino al 2027) oltre i 5.000,00 euro;
- si aggiunge l’aliquota dell’1,07% (maternità, malattia e ISCRO) sull’intero compenso eccedente la franchigia.
Per i professionisti già pensionati o iscritti altrove, l’aliquota è del 24%, calcolata sul 50% dei ricavi (fino al 2027) oltre la soglia dei 5.000,00 euro.
MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2026
Il massimale di reddito per il 2026, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 122.295,00 euro (120.607,00 euro per il 2025).
MINIMALE DI REDDITO PER IL 2026
Il minimale di reddito valido per il 2026, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.808,00 euro (18.555,00 euro per il 2025).
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| 15.3.2026 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di febbraio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2026. La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 16.3.2026 | Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi | I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2025:delle somme e valori corrisposti;delle ritenute operate;delle detrazioni d’imposta effettuate;dei contributi previdenziali trattenuti. Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate.Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.Se la certificazione relativa al 2025 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2025 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2025), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2026. |
| 16.3.2026 | Certificazione dividendi | I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:dei dividendi corrisposti;delle relative ritenute d’acconto operate. La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023). |
| 16.3.2026 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2025:utilizzando il modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate;nel rispetto delle previste specifiche tecniche. Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.Se le Certificazioni Uniche 2026 riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 30.4.2026.Possono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2026 (2.11.2026, poiché il 31.10.2026 cade di sabato) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). |
| 16.3.2026 | Trasmissione dati contributi previdenziali | Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:i dati relativi all’anno 2025 dei contributi previdenziali ed assistenziali;in relazione a tutti i soggetti del rapporto. |
| 16.3.2026 | Trasmissione dati previdenza complementare | Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell’anno 2025, senza il tramite del sostituto d’imposta;in relazione a tutti i soggetti del rapporto. |
| 16.3.2026 | Tassa numerazione e bollatura libri e registri | Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro. L’importo della tassa prescinde:dal numero dei libri e registri;dalle relative pagine. |
| 16.3.2026 | Versamento saldo IVA 2025 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2025 (modello IVA 2026).Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:entro il 30.6.2026, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;oppure entro il 30.7.2026, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%. |
| 16.3.2026 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2026;versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.3.2026 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2026;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non supera 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 non è di almeno 500,00 euro. |
| 25.3.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di febbraio 2026, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di febbraio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026. |