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Secondo la bozza del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, l’obbligo per le imprese di dotarsi di una copertura assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali, originariamente fissato per il 31 marzo 2025, è stato rinviato.

La possibilità di posticipare l’entrata in vigore di questo obbligo era già stata discussa in sede di conversione del decreto-legge “Bollette”, ma un emendamento in tal senso era stato dichiarato inammissibile. Numerosi soggetti hanno sollecitato questa proroga, sottolineando come il 95% delle aziende interessate sia costituito da microimprese, le quali avrebbero avuto difficoltà a valutare e stipulare le polizze nei tempi previsti dalla normativa iniziale.

I soggetti coinvolti

L’obbligo riguarda le imprese con sede legale o operativa stabile in Italia, registrate nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, e appartenenti alla categoria delle micro, piccole o medie imprese. Le polizze dovranno coprire i danni subiti dalle immobilizzazioni materiali a seguito di eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come stabilito dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 30 dicembre 2023 n. 213).

Le medie imprese dovranno sottoscrivere le polizze contro i rischi catastrofali entro il 1° ottobre 2025, mentre le piccole e microimprese avranno tempo fino al 1° gennaio 2026. Per le grandi aziende, la scadenza resta fissata al 31 marzo; tuttavia, per un periodo di 90 giorni il mancato rispetto dell’obbligo non sarà considerato ai fini dell’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, comprese quelle destinate a far fronte a eventi calamitosi o catastrofali.

Incertezze applicative

Sussistono dei dubbi sulla definizione esatta dei soggetti obbligati: non è ancora chiaro se l’obbligo riguardi tutti gli iscritti al Registro delle imprese o solo chi è effettivamente qualificabile come impresa. Un altro elemento di incertezza riguarda quali beni siano oggetto dell’obbligo di assicurazione; va chiarito se anche quelli in locazione debbano essere coperti, il che potrebbe comportare implicazioni economiche rilevanti per i locatori. Per fare chiarezza su alcuni di questi aspetti, ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha pubblicato una serie di FAQ che forniscono interpretazioni sulle polizze richieste.

ANIA offre un’interpretazione riguardo agli obblighi relativi alle attività di Bed & Breakfast, precisando che, se l’attività è svolta all’interno della residenza principale del gestore e occupa solo una parte dell’immobile, la polizza debba coprire esclusivamente la porzione destinata all’attività imprenditoriale. Lo stesso principio dovrebbe valere per altri immobili in cui il proprietario risiede e svolge l’attività d’impresa.

ANIA ha indicato che, in quanto non previsti espressamente dalla norma, gli edifici in costruzione non rientrano tra quelli soggetti a obbligo assicurativo ai sensi della L.213/2023, che si riferisce ai beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile.