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UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.
Contenuto della delega
Il contenuto minimo della delega, riportato anche nel fac-simile di modello allegato al provvedimento in esame, è il seguente:
- il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
- i servizi on line oggetto di delega o revoca;
- la data di conferimento o di revoca della delega.
Servizi delegabili
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:
- consultazione del proprio Cassetto fiscale;
- uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;
- acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;
- servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Soggetti delegabili
I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi.
Conferimento della delega
La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.
Comunicazione della delega all’Agenzia delle Entrate
Ai fini dell’attivazione, i dati della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia;
- oppure dallo stesso intermediario delegato.
L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.
L’intermediario può comunicare la delega anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un’apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle Entrate.
Obblighi dell’intermediario delegato
Gli intermediari utilizzano i servizi delegati previa accettazione, nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate, delle condizioni di utilizzo dei predetti servizi.
Durata della delega
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.
Revoca della delega
La delega può essere revocata in qualsiasi momento, mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente o per il tramite di un intermediario.
La variazione di uno o più dati di una delega attiva comporta la revoca di quest’ultima e, contestualmente, l’attivazione della nuova delega con i dati variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa.
Rinuncia alla delega
La rinuncia ad una delega attiva è effettuata in relazione a tutti i servizi delegati ed è comunicata dall’intermediario delegato, in qualunque momento, utilizzando una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
La rinuncia è immediatamente efficace.
Rinnovo della delega
È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, comunicandola a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria.
Il rinnovo non determina la revoca della delega, ma prolunga la sua efficacia dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.
Registrazione e conservazione delle deleghe e delle revoche
Le deleghe acquisite dagli intermediari devono essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l’indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega o della revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.
Gli intermediari devono:
- conservare le deleghe acquisite, fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza, unitamente alla documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante legale;
- individuare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite, anche presso le sedi degli intermediari.
Qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche si procede alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica, ferme restando la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
Disposizioni transitorie
Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30.6.2026.
Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata.
società cooperative – ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, VALORE NOMINALE MASSIMO DI UN’AZIONE E VALORE NOMINALE MASSIMO DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA – adeguamento dei limiti all’inflazione
Con il DM 8.8.2024, pubblicato sulla G.U. 18.10.2024 n. 245, sono stati adeguati alcuni limiti riguardanti le società cooperative, al fine di tenere conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (tasso di inflazione), calcolate dall’ISTAT, intervenute dal 2004, pari complessivamente al 43,80%.
Limite dell’attivo dello stato patrimoniale per l’applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata
L’art. 2519 co. 2 c.c. stabilisce che l’atto costitutivo della società cooperativa può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata (invece di quelle sulla società per azioni), a condizione che si tratti di una cooperativa con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
Per effetto dell’adeguamento all’inflazione, viene stabilito che il nuovo limite è pari a 1.438.000,00 euro.
Valore nominale massimo di un’azione e valore nominale massimo della partecipazione posseduta
In relazione al capitale delle società cooperative, l’art. 2525 co. 1 e 2 c.c. stabilisce che:
- il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25,00 euro, né per le azioni essere superiore a 500,00 euro;
- ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a 100.000,00 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Per effetto dell’adeguamento all’inflazione anche di tali limiti, viene stabilito che:
- il valore nominale massimo di una azione di società cooperativa è elevato da 500,00 a 719,00 euro;
- il limite massimo del valore nominale della partecipazione in una società cooperativa (quota o somma delle azioni) è elevato da 100.000,00 a 143.800,00 euro.
OPERATORI FINANZIARI – COMUNICAZIONI ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI – ESTENSIONE AI DATI RELATIVI AL VALORE DEI TITOLI DI STATO POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE
L’art. 1 co. 183 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha stabilito che non rientrano nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE del nucleo familiare i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di 50.000,00 euro.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2024 n. 398752 sono state quindi modificate le precedenti disposizioni riguardanti la comunicazione dei dati all’Archivio dei rapporti finanziari, al fine di controllare l’applicazione della nuova norma relativa alla parziale esclusione dall’ISEE del valore dei titoli di Stato.
Comunicazione dei dati relativi al valore dei titoli di Stato
È stato quindi introdotto l’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari del valore dei titoli di Stato:
- intestati a persone fisiche;
- rilevato alla fine dell’anno di riferimento della comunicazione.
La comunicazione dei suddetti dati si aggiunge quindi alle informazioni già previste relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari.
Soggetti obbligati alla comunicazione
Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda gli operatori finanziari indicati all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche, Poste italiane, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, ecc.).
Modalità di comunicazione
La comunicazione dei dati all’Archivio dei rapporti finanziari deve avvenire secondo le modalità e sulla base delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Termini di comunicazione
A regime, il termine per la comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei dati relativi al valore dei titoli di Stato è lo stesso già previsto in relazione alla comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti, vale a dire entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo) dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
Disposizioni transitorie per i dati relativi al 2023
In via transitoria, in relazione ai dati relativi al valore dei titoli di Stato riferiti all’anno 2023, la comunicazione deve avvenire:
- entro il 31.12.2024;
- solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione).
Split payment – Fattura non incassata – nota di credito – termine di emissione annuale – inapplicabilità
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. 210 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, qualora non sia stata incassata una fattura relativa ad un’operazione in split payment.
note di credito
L’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 riconosce al cedente o prestatore la possibilità di operare una variazione IVA in diminuzione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:
- di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
In base al successivo co. 3, la predetta disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT
Ai sensi dell’art. 3 del DM 23.1.2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti.
In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l’esigibilità dell’IVA:
- al momento della ricezione della fattura;
- oppure, al momento della registrazione del documento.
fattura insoluta
In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore che non abbia incassato l’importo fatturato può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall’emissione della fattura, a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l’esigibilità dell’IVA.
iva di gruppo – fusione per incorporazione – subentro dell’incorporante in una seconda procedura
Con la risposta a interpello 15.10.2024 n. 202, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società che partecipa al regime IVA di gruppo ex art. 73 co. 3 del DPR 633/72 in veste di controllata e che, a seguito di una fusione per incorporazione, subentra in una seconda liquidazione di gruppo in veste di controllante, può scegliere quale procedura proseguire, cessando l’altra.
Non è possibile, infatti, accedere contestualmente a due distinte procedure di liquidazione IVA di gruppo, l’una in qualità di “controllante” e l’altra in qualità di “controllata”.
FATTISPECIE
Il caso specifico riguarda la società Alfa la quale è:
- controllata al 100% da Beta;
- controllante di Delta al 100% e di Epsilon al 98,03%.
Alfa partecipa con Beta a una procedura di liquidazione IVA di gruppo e a seguito dell’incorporazione delle sue controllate (Delta e Epsilon) subentra anche in una seconda procedura, posta in essere tra Epsilon e la sua controllata Omega.
SCELTA DELLA PROCEDURA DA PROSEGUIRE
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, Alfa può scegliere di proseguire, alternativamente, l’una o l’altra procedura. Qualora, in particolare, decida di mantenere l’opzione in essere con Beta, Alfa potrà far confluire nella propria liquidazione, e quindi trasferire al gruppo, solo il debito o credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate Delta e Epsilon nel mese o trimestre in corso alla data dell’incorporazione, interrompendo con riferimento allo stesso periodo la procedura in essere tra l’incorporata Epsilon e la sua controllata Omega.
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Sotto il profilo dichiarativo, l’incorporante Alfa dovrà presentare, per l’anno della fusione, sia la propria dichiarazione IVA, sia quella per conto dell’incorporata-ex controllante Epsilon:
- nella prima dovrà indicare le proprie operazioni ante e post fusione, nonché, in apposito modulo intestato alla incorporata Delta, le operazioni da questa effettuate nel periodo ante fusione (il credito IVA eventualmente evidenziato nel rigo VL39 del modulo dell’incorporata, restando nella disponibilità dell’incorporante, andrà riportato nel rigo VX2, campo 1, e quindi considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6); Alfa dovrà, altresì, compilare nel proprio modulo il quadro VK, al fine di indicare i debiti e i crediti trasferiti al gruppo nel corso dell’anno (tale quadro, invece, non andrà compilato nel modulo dell’incorporata, che non partecipava ad alcuna procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo);
- nella dichiarazione presentata per l’incorporata Epsilon, Alfa dovrà indicare le operazioni effettuate da questa nel periodo ante fusione, e compilare:
- sia il quadro VK, indicando nel rigo VK1 campo 2 l’ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di gruppo tra Epsilon e Omega;
- sia il prospetto IVA 26 PR per riepilogare le liquidazioni di gruppo effettuate fino alla data di interruzione.
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 15.11.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di ottobre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2024. La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 18.11.2024 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024. |
| 18.11.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2024;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 non supera il limite di 100,00 euro.Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 non è di almeno 500,00 euro. |
| 18.11.2024 | Versamento rata saldo IVA 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024. |
| 18.11.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2024;versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 18.11.2024 | Versamento IVA terzo trimestre 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2024;versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 18.11.2024 | Versamento IVA terzo trimestre 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2024;versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro. |
| 18.11.2024 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2024.Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
| 18.11.2024 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024;con applicazione dei previsti interessi |
| 25.11.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di ottobre 2024, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi al mese di ottobre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 30.11.2024 | Presentazione modelli REDDITI PF 2022 integrativi | Gli imprenditori e i professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono presentare i modelli REDDITI PF 2022 integrativi, relativi al periodo d’imposta 2021, per regolarizzare:le omissioni nella compilazione del quadro RS (righi da RS375 a RS 381) riguardanti le informazioni relative all’attività svolta, ai sensi dell’art. 1 co. 73 della suddetta L. 190/2014 (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. 325550);senza il versamento di sanzioni, ai sensi dell’art. 6 del DL 132/2023. |
| 2.12.2024 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2024, relativo:all’IRPEF;alla cedolare secca sulle locazioni;all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero);all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”). Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRPEF (o dell’imposta sostitutiva del regime forfetario) è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 2.12.2024 | Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2024, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2023, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2024, nei limiti del previsto massimale.Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2024, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale.Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 2.12.2024 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2024 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2024:dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero;dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 2.12.2024 | Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2024 | I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2024, relativo:all’IRES;alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”;all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero;all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 2.12.2024 | Versamento acconti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2024. Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
| 2.12.2024 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2024;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
| 2.12.2024 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2024.L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza. |
| 2.12.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2024. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |