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Con uno specifico Decreto, emanato in attuazione di una Direttiva comunitaria, sono stati “adeguati” i parametri di riferimento che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata, del bilancio micro – imprese nonché di usufruire dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

Pur in mancanza di una espressa disposizione che stabilisce la decorrenza dei nuovi limiti, gli stessi risultano applicabili dai bilanci chiusi al 31.12.2024.

Nell’ambito del D.Lgs. n. 125/2024, pubblicato sulla G.U. 10.9.2024, n. 212, di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE, c.d. “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), che prevede l’obbligo per le imprese di rendicontare tutte le informazioni riguardanti l’impatto sulle questioni di sostenibilità, sono stati modificati le soglie di riferimento relative all’attivo di Stato patrimoniale e ai ricavi al cui mancato superamento sono collegati:

Non sono stati modificati i limiti individuati dall’art. 2477, C.c. il cui superamento comporta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (Collegio sindacale / Revisore).

In particolare, come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto, “premesso che l’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE stabilisce, per ogni categoria dimensionale (sia società individuali sia gruppi), dei valori minimi per attivo patrimoniale e ricavi, consentendo agli Stati membri una ulteriore predefinita flessibilità, in linea con la scelta effettuata in occasione del recepimento di quell’atto si è ritenuto opportuno preservare la decisione di attestarsi su valori intermedi (i.e. quelli in essere) adeguandoli, in aumento, aumentandole del 25% e arrotondandole per minima approssimazione”.

La modifica dei predetti limiti, finalizzata ad adeguare “i valori monetari ormai obsoleti all’effettiva

dinamica dei prezzi registratasi” nonchè a consentire “ad un maggior numero di società di accedere a regimi di reportistica contabile semplificati e confacenti alle loro dimensioni”, comporta, secondo quanto specificato nella citata Relazione:

Di fatto risulta ampliata la platea delle società potenzialmente interessate dalla redazione del bilancio micro-imprese.

Rispetto alla modifica dei limiti disposta con il D.Lgs. 173/2008 che prevedeva l’espressa decorrenza dei nuovi valori di riferimento, il D.Lgs. n. 125/2024 nulla dispone in merito.

Considerato che, in base alla Direttiva n. 2023/2775/UE, gli Stati membri:

è possibile desumere che i nuovi valori di riferimento sono applicabili dal bilancio dell’esercizio 2024 (da approvare nel 2025).

LIMITI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

I limiti di cui all’art. 2435-bis, C.c. entro i quali le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono così modificati.

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Il parametro richiesto dal n. 3) del comma 1 del citato art. 2435-bis (presenza media durante l’esercizio di un numero massimo di 50 dipendenti) non ha subìto modifiche e rimane pertanto invariato anche a seguito delle nuove disposizioni.

Al fine dell’individuazione dei predetti parametri:

Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:

Il comma 8 del citato art. 2435-bis dispone che il bilancio deve essere redatto nella forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo siano superati 2 dei 3 citati parametri.

Pertanto, la società che redige il bilancio in forma abbreviata e che per il secondo esercizio consecutivo non rispetta almeno 2 dei 3 parametri dimensionali, non necessariamente sempre gli stessi, è obbligata a redigere il bilancio in forma ordinaria già a partire da tale esercizio.

La redazione del bilancio in forma abbreviata, costituito da uno Stato patrimoniale di ridotte dimensioni, da una Nota integrativa sintetica e nella possibile omissione della Relazione sulla gestione, costituisce in ogni caso una facoltà e non un obbligo; è infatti comunque consentito adottare la forma ordinaria.

LIMITI BILANCIO MICRO-IMPRESE

Sono modificati i limiti di cui all’art. 2435-ter, C.c. il cui mancato superamento consente di qualificare la società “micro-impresa”.

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Il parametro richiesto dal n. 3) del comma 1 del citato art. 2435-ter, costituito dalla presenza media durante l’esercizio di un numero massimo di dipendenti non superiore a 5, non ha subìto modifiche e rimane pertanto invariato anche a seguito delle nuove disposizioni.

La società è considerata “micro-impresa”:

Le “micro-imprese”:

Si rammenta che alle micro-imprese non sono inoltre applicabili le disposizioni relative:

Le società in esame devono redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato 2 dei predetti limiti.

LIMITI BILANCIO CONSOLIDATO

Il Decreto in esame ha altresì aggiornato gli importi fissati dall’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 127/91, il cui superamento determina l’obbligo di redazione del bilancio consolidato che interessa le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, hanno superato, per almeno 2 esercizi consecutivi, 2 dei 3 parametri previsti.

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L’ulteriore parametro, costituito dalla presenza media durante l’esercizio di un numero massimo di dipendenti non superiore a 250, non ha subìto modifiche e rimane pertanto invariato anche a seguito delle nuove disposizioni.

L’incremento in esame si riflette anche sull’applicazione del comma 1-bis del citato art. 27 in base

al quale “la verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata

su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti

numerici indicati al comma 1 … sono maggiorati del 20 per cento”.

Di conseguenza, qualora sia utilizzato tale criterio, i limiti da considerare sono i seguenti.

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