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DISPOSIZIONI ATTUATIVE AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1,

DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA DI CONCERTO COL

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10 LUGLIO 2024, N.225

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e, in particolare, l’articolo 15, che prevede un credito d’imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO l’articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che “con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (di seguito anche “decreto tax credit produzione”);

VISTO, in particolare, l’art. 38, comma 1, del “decreto tax credit produzione”, che prevede che con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del “decreto tax credit produzione”, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d’imposta di cui al “decreto tax credit produzione”;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto direttoriale, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e nel “decreto tax credit produzione”.
  2. In particolare, ai fini del presente decreto direttoriale, si intende per:

a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;

b. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;

c. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:

1. «film» ovvero «opera cinematografica»: l’opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;

2. «opera televisiva e web»: l’opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera h), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera i), del presente articolo;

d. «documentario»: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;

e. «opera di animazione»: l’opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

f. «cortometraggio»: l’opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;

g. «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l’impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

h. «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l’impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un’impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;

i. «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei

diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

j. «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:

1. la scelta di un soggetto e l’acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell’opera audiovisiva;

2. l’affidamento dell’incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;

3. l’individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all’acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;

k. «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell’AGCOM;

l. «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

m. «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

n. «primaria società di distribuzione cinematografica» di cui all’art. 1, comma 3, lett. j) del “decreto tax credit produzione”: la società di distribuzione cinematografica, avente codice Ateco 59.13, che risulti essere una delle prime venti società di distribuzione in termini di incassi realizzati dalle opere da essa distribuite nelle sale cinematografiche nelle due annualità che precedono l’anno di riferimento, secondo le ulteriori specifiche previste nel presente decreto direttoriale, che disciplina anche le modalità con cui, ai fini del “decreto tax credit produzione”, sono considerate equiparabili alle predette venti società ulteriori società di distribuzione di nuova costituzione aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa;

o. «impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria»: l’impresa cinematografica e audiovisiva che rientri in almeno una delle seguenti fattispecie: 1) l’impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione di uno dei Paesi membri; 2) l’impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5 milioni di euro in Italia; 3) sulla base dell’ultimo bilancio depositato, l’impresa cinematografica o audiovisiva che abbia conseguito, contemporaneamente, un totale attivo di bilancio e un totale del valore di produzione, rispettivamente superiori a euro 100.000.000 ovvero sia parte di un gruppo di imprese che superi detti valori; 4) l’impresa cinematografica o audiovisiva non europea di cui al precedente comma 3, lettera c) del presente articolo;

p. «impresa di nuova costituzione»: le imprese costituite nei precedenti ventiquattro mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa cinematografica;

q. «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;

r. «service» di cui all’art. 3, comma 6, del “decreto tax credit produzione”: contratto di prestazione di servizi stipulato dal produttore con terzi per l’esecuzione di singole parti di lavorazione dell’opera;

s. «distribuzione»: l’insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;

t. «opera in associazione produttiva»: l’opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente originario con altro produttore indipendente originario, ovvero in associazione con un fornitore di servizi di media audiovisivi;

u. «opera in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto»: l’opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare o a richiesta per un periodo di tempo determinato.

Articolo 2

Primaria società di distribuzione cinematografica

1.   La primaria società di distribuzione cinematografica, prevista all’art. 1, comma 2, lett. n) del presente decreto direttoriale, è la società di distribuzione cinematografica, avente codice Ateco 59.13, che risulti essere, in uno dei due anni solari antecedenti l’anno di riferimento, una delle prime venti società di distribuzione in termini di incassi realizzati dalle opere da essa distribuite nelle sale cinematografiche, come risultanti dai dati SIAE.

2.   Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, l’anno di riferimento corrisponde all’anno di invio della prima richiesta di tax credit, come risultante dal codice domanda.

3.   Con successivo decreto direttoriale, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto direttoriale, sono definiti i requisiti relativi alle società di distribuzione di nuova costituzione equiparabili alle primarie società di distribuzione cinematografica.

Articolo 3

Rendicontazione delle singole prestazioni eseguite dal service

  1. Le prestazioni eseguite nell’ambito di un contratto di service, come definito dall’art. 1, comma 2, lett. r), del presente decreto direttoriale, dovranno essere rendicontate dal produttore in sede di richiesta definitiva, con indicazione dei seguenti elementi:

a. dati anagrafici del fornitore (denominazione, Codice fiscale e Partita IVA, sede);

b. descrizione analitica di ciascuna prestazione eseguita;

c. elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del Codice fiscale e del relativo costo;

d. documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore;

e. dichiarazione del fornitore, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

i. l’assenza di sub-contrattazione a soggetti terzi in modalità cd “a cascata”;

ii. l’eleggibilità delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del “decreto tax credit produzione”.

Articolo 4

Credito d’imposta massimo per singolo soggetto

1.   Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del “decreto tax credit produzione”, il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito, per ciascuna prestazione resa nella medesima opera, al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore e attore, rientrante tra i costi “sopra la linea”, non può eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.   L’importo massimo previsto al precedente comma 1 è ridotto all’80 per cento qualora il compenso si riferisca ad opere audiovisive, anche seriali, di durata complessiva non superiore a 180 minuti.

3.   Non rientrano nei limiti di cui ai commi 1 e 2, emolumenti non riferiti, anche indirettamente, alle prestazioni artistiche di cui al comma 1. 

Articolo 5

Copertura finanziaria

  1. Sono ammissibili al credito d’imposta, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett a), art. 16, comma 1, lett a), art. 20, comma 1, lett a), art. 23, comma 1, lett a) ed art. 27, comma 1, lett a) del “decreto tax credit produzione”, le opere per le quali il richiedente è in grado di comprovare la copertura finanziaria del costo di produzione dell’opera secondo le percentuali ivi previste.
  2. Per le imprese non ad elevata capacità produttiva e finanziaria, come definite all’art. 1, comma 2, lett. o) del presente decreto direttoriale, il costo di produzione è da intendersi come costo complessivo di produzione nel quale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c), del “decreto tax credit produzione”, sono ricompresi il compenso per la produzione (“producer fee”) e le spese generali dell’impresa nella misura massima complessiva del 15% del medesimo costo.
  3. Concorrono, altresì, alla copertura finanziaria di cui al comma 1, secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica:

a. apporto diretto del produttore, comprovato da lettera bancaria recente o estratto conto che dettaglia la liquidità disponibile sul conto;

b. apporto di eventuali produttori associati, anche da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi, comprovato dal relativo contratto o documentazione equivalente;

c. risorse derivanti da sponsor, accordi di associazione in partecipazione, product placement, comprovate da relativi contratti o documentazione equivalente;

d. prevendite e vendite di diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera, ivi inclusi gli accordi sottoscritti con i fornitori di servizi di media audiovisivi e minimi garantiti accordati dalle società di distribuzione, comprovate da relativi contratti o documentazione equivalente;

e. altri proventi, contabilizzati nel rispetto di corretti principi contabili e che hanno concorso alla formazione del risultato di esercizi precedenti ovvero sono destinati a concorrere alla formazione del risultato dell’esercizio in corso, finalizzati alla medesima opera per cui si richiede il credito d’imposta, quali, ad esempio, contributi selettivi, contributi regionali, reinvestimento autorizzato di contributi automatici, sempre riferibili alla medesima opera;

f. deferrals non relativi ad autori o persone fisiche, per i quali va fornita la documentazione comprovante il differimento del pagamento delle spese indicate nel piano dei costi dell’opera.

Articolo 6

Società di distribuzione cinematografica specializzate in documentari

  1. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), n. 1 del “decreto tax credit produzione”, ai fini dell’accesso al beneficio per le opere di documentario, si intendono equiparate alle primarie società di distribuzione cinematografica, di cui all’art. 2 del presente decreto direttoriale, le società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di documentari, aventi i seguenti requisiti:

a. codice Ateco primario o secondario 59.13;

b. siano costituite in forma di società di capitali;

c. abbiano un capitale sociale versato ed un patrimonio netto non inferiori ad euro 10.000;

d. abbiano distribuito negli ultimi due anni almeno tre documentari cinematografici.

Articolo 7

Società di distribuzione cinematografica specializzate in opere di animazione

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), n. 1 del “decreto tax credit produzione”, ai fini dell’accesso al beneficio per le opere di animazione, si intendono equiparate alle primarie società di distribuzione cinematografica, di cui all’art. 2 del presente decreto direttoriale, le società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di opere di animazione, aventi i seguenti requisiti:

a. codice Ateco primario o secondario 59.13;

b. siano costituite in forma di società di capitali;           

c. abbiano un capitale sociale versato ed un patrimonio netto non inferiori ad euro 40.000;

d. abbiano distribuito negli ultimi due anni almeno tre opere di animazione.

Articolo 8

Società di distribuzione cinematografica specializzate in cortometraggi

  1. Ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1 del “decreto tax credit produzione”, ai fini dell’accesso al beneficio per le opere di cortometraggio, si intendono equiparate alle primarie società di distribuzione cinematografica, di cui all’art. 2 del presente decreto direttoriale, le società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di cortometraggi, aventi i seguenti requisiti:

a. codice Ateco primario o secondario 59.13;

b. siano costituite in forma di società di capitali;

c. abbiano un capitale sociale versato ed un patrimonio netto non inferiori ad euro 10.000;

d. abbiano distribuito negli ultimi due anni almeno tre cortometraggi cinematografici.

Articolo 9

Modalità di presentazione istanze e requisiti per l’idoneità

  1. Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del “decreto tax credit produzione”, la richiesta dell’idoneità al credito d’imposta, esclusivamente ai fini dell’ammissibilità ad altri incentivi e contributi pubblici anche internazionali, può essere presentata dai produttori che, alla data di presentazione della richiesta, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a. sede legale nello Spazio Economico Europeo;

b. essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;

c. essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori ad euro 40.000; tali limiti sono ridotti all’importo di euro 10.000 in relazione ai cortometraggi;

d. essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;

e. essere in possesso di classificazione ATECO J 59.11;

f. dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante di:

i. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

ii. non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;

iii. non avere in corso procedure concorsuali di liquidazione;

iv. operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

v. aver presentato o di voler presentare domanda di partecipazione per l’ammissione ad altri incentivi e contributi pubblici anche internazionali, con specifica evidenza dell’Amministrazione concedente.

Articolo 10

Elementi e documentazione per la richiesta preventiva

  1. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. c) del “decreto tax credit produzione”, la richiesta preventiva per le opere con diffusione cinematografica, in conformità a quanto indicato agli articoli 12, 14, 22, 25 e 29 del “decreto tax credit produzione”, deve contenere:

a. la comprova del versamento delle spese di istruttoria;

b. il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;

c. per le opere che accedono al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del “decreto tax credit produzione”:

i. la documentazione comprovante la copertura finanziaria con risorse di origine privata, prevista dagli articoli 12, comma 1, lettera a), 20, comma 1, lettera a), 23, comma 1, lettera a), 27, comma 1, lettera a) del “decreto tax credit produzione”, come specificata all’articolo 5 del presente decreto direttoriale;

ii. un accordo vincolante con primaria società di distribuzione cinematografica, come definita agli articoli 2, 6, 7 ed 8 del presente decreto direttoriale, e come previsto dall’art. 12, comma 1, lettera b) del “decreto tax credit produzione”;

d. per le opere che accedono al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera b), del “decreto tax credit produzione”, la documentazione comprovante l’ottenimento di un contributo da parte di organismi sovranazionali nell’ambito di programmi gestiti dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea;

e. il piano di lavorazione dell’opera con indicazione delle giornate di ripresa previste ovvero, con riferimento alle opere di animazione, delle giornate di lavorazione;

f. gli elementi necessari per la verifica dell’eleggibilità culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata al “decreto tax credit produzione”;

g. il piano finanziario preventivo, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto da parte dell’impresa di produzione cinematografica;

h. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

i. l’osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

ii. l’applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;

iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

i. la seguente documentazione comprovante l’avvio delle riprese o delle lavorazioni e la loro prosecuzione per almeno quattro settimane o per il 50 per cento delle giornate di lavorazione, da presentare al momento di invio della richiesta o al massimo entro 120 giorni dall’invio della medesima:

i. il modello UNILAV, riguardante il collocamento dei lavoratori dello spettacolo relativo alle prime quattro settimane di riprese, ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione, ai sensi della circolare 22/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del mercato del lavoro, nei casi in cui, in relazione all’opera per la quale si chiede il beneficio, tale adempimento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;

ii. il certificato di agibilità, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, da richiedere entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi in cui, in relazione all’opera per la quale si chiede il beneficio, tale documento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;

iii. esclusivamente nel caso in cui il richiedente, in relazione all’opera per la quale chiede il credito d’imposta, non sia soggetto agli obblighi di cui ai precedenti punti i) e ii), dalla copia della polizza assicurativa del materiale e del personale impiegato ovvero della polizza infortuni e della polizza mezzi tecnici, nella quale sia evidenziato lo svolgimento di due settimane di riprese, ovvero del 50 per cento delle giornate di lavorazione;

iv. la comunicazione di collegamento telematico e credenziali di accesso per la visualizzazione di almeno 5 minuti di girato giornaliero dell’opera ovvero materiale equivalente in caso di opere in animazione (a titolo di esempio, videoboard/animatic) relativo alle prime quattro settimane di riprese, ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione;

j. la dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità e la pertinenza all’opera per la quale viene presentata la richiesta di credito d’imposta della documentazione di cui al presente comma;

k. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all’interno della modulistica.

a. la comprova del versamento delle spese di istruttoria;

b. per le opere che accedono al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del “decreto tax credit produzione”:

i. la documentazione comprovante la copertura finanziaria con risorse di origine privata, prevista dagli articoli 16, comma 1, lettera a), 20, comma 1, lettera a), 23, comma 1, lettera a), 27, comma 1, lettera a) del “decreto tax credit produzione”, come specificata all’articolo 5 del presente decreto direttoriale;

ii. un accordo vincolante con un fornitore di servizi media audiovisivi rientrante nelle fattispecie previste dall’articolo 16, comma 1, lettere b) e c) del “decreto tax credit produzione”;

c. per le opere che accedono al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera b), del “decreto tax credit produzione”, la documentazione comprovante l’ottenimento di un contributo da parte di organismi sovranazionali nell’ambito di programmi gestiti dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea;

d. gli elementi necessari per la verifica dell’eleggibilità culturale sulla base dei parametri contenuti nella Tabella A allegata al “decreto tax credit produzione”;

e. il piano di lavorazione dell’opera, con indicazione delle giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione previste;

f. l’attestazione del possesso della qualifica di “produttore indipendente” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera k), del presente decreto direttoriale e di “produttore audiovisivo originario” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera j), del presente decreto direttoriale;

g. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

i. l’osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

ii. l’applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;

iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

h. la seguente documentazione comprovante l’avvio delle riprese o delle lavorazioni e la loro prosecuzione per almeno quattro settimane o per il 50 per cento delle giornate di lavorazione, da presentare al momento di invio della richiesta o al massimo entro 120 giorni dall’invio della medesima:

i. il modello UNILAV, riguardante il collocamento dei lavoratori dello spettacolo relativo alle prime quattro settimane di riprese, ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione, ai sensi della circolare 22/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del mercato del lavoro, nei casi in cui, in relazione all’opera per la quale si chiede il beneficio, tale adempimento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;

ii. il certificato di agibilità, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, da richiedere entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi in cui, in relazione all’opera per la quale si chiede il beneficio, tale documento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;

iii. esclusivamente nel caso in cui il richiedente, in relazione all’opera per la quale chiede il credito d’imposta, non sia soggetto agli obblighi di cui ai precedenti punti i) e ii), dalla copia della polizza assicurativa del materiale e del personale impiegato ovvero della polizza infortuni e della polizza mezzi tecnici, nella quale sia evidenziato lo svolgimento di due settimane di riprese, ovvero del 50 per cento delle giornate di lavorazione;

iv. la comunicazione di collegamento telematico e credenziali di accesso per la visualizzazione di almeno 5 minuti di girato giornaliero dell’opera ovvero materiale equivalente in caso di opere in animazione (a titolo di esempio, videoboard/animatic) relativo alle prime quattro settimane di riprese, ovvero al 50 per cento delle giornate di lavorazione;

i. la dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità e la pertinenza all’opera per la quale viene presentata la richiesta di credito d’imposta della documentazione di cui al presente comma;

j. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all’interno della modulistica.

Articolo 11

Elementi e documentazione per richiesta definitiva

  1. Ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. b) del “decreto tax credit produzione”, la richiesta definitiva per le opere con diffusione cinematografica, in conformità con quanto previsto agli articoli 12, 15, 22, 26 e 29 del “decreto tax credit produzione”, deve essere presentata:

a. successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;

b. successivamente, ma non oltre il termine di centottanta giorni, alla conferma della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;

c. nel caso in cui sia stata presentata la richiesta preventiva, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione di detta richiesta.

a. la rendicontazione delle eventuali singole prestazioni eseguite dal service, come dettagliate all’art. 3 del presente decreto direttoriale;

b. la certificazione dei costi di cui all’articolo 11 del “decreto tax credit produzione”. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto direttoriale, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo;

c. il piano finanziario definitivo, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell’impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell’impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;

d. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

i. l’osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

ii. l’applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;

iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

e. il contratto di distribuzione cinematografica con una primaria società di distribuzione cinematografica, come definita nel presente decreto direttoriale, e documentazione attestante l’uscita in sala;

f. i diari di lavorazione dell’intera opera, redatti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dalla segretaria di edizione, ove presente, e dal produttore;

g. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all’interno della modulistica.

a. successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;

b. successivamente, ma non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di consegna alla medesima DGCA della copia campione dell’opera;

c. nel caso in cui sia stata presentata la richiesta preventiva, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta stessa.

a. la rendicontazione delle eventuali singole prestazioni eseguite dal service, come dettagliate all’art. 3 del presente decreto direttoriale;

b. la certificazione dei costi di cui all’art 11 del “decreto tax credit produzione”;

c. il contratto sottoscritto con gli autori del soggetto e della sceneggiatura, con allegata quietanza di pagamento del compenso, nonché apposita dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;

d. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

i. l’osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché

in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

ii. l’applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche

amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;

iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

e. i diari di lavorazione dell’intera opera, redatti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dalla segretaria di edizione, ove presente, e dal produttore;

f. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all’interno della modulistica.

a. la rendicontazione delle eventuali singole prestazioni eseguite dal service, come dettagliate all’art. 3 del presente decreto direttoriale;

b. l’accordo di diffusione di cui all’art. 30, comma 1, lett b), del “decreto tax credit produzione”;

c. la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

i. l’osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

ii. l’applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

iii. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;

iv. di operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

d. ogni altra ulteriore documentazione e informazione richieste all’interno della modulistica.

Articolo 12

Elementi e documentazione per richiesta definitiva in assenza di preventiva

  1. In caso di presentazione della richiesta definitiva in assenza di preventiva, prevista dall’articolo 15, comma 4 e dall’articolo 19, comma 4 del “decreto tax credit produzione”, alla richiesta deve essere allegata la documentazione elencata agli articoli 10 e 11 del presente decreto direttoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute all’interno della modulistica.
  2. In caso di presentazione della richiesta definitiva in assenza di preventiva per le opere con diffusione mediante fornitore di servizi di media audiovisivi, la consegna della copia campione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data della prima diffusione dell’ultimo episodio dell’opera, e la richiesta definitiva dovrà essere presentata entro centottanta giorni dalla consegna della copia campione, ovvero entro la prima sessione utile.

Articolo 13

Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive

  1. Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del “decreto tax credit produzione”, le tempistiche e le modalità di presentazione delle richieste di credito d’imposta sono disciplinate in apposito decreto direttoriale da emanarsi prima dell’avviso di presentazione delle domande di credito d’imposta.
  2. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande previsto nel decreto direttoriale di cui al comma 1 e, in ogni caso, non prima dell’avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana, la DGCA comunica ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, l’importo del credito spettante.