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DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CIRCUITAZIONE
CINEMATOGRAFICA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELLA CULTURA DI CONCERTO COL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE DEL 10 LUGLIO 2024, N. 225
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
VISTO la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modifiche;
VISTO altresì l’articolo 2, comma 1, lettera b), della sopracitata legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i parametri e i requisiti per definire, con riguardo alle opere audiovisive, la prioritaria destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche;
VISTO il decreto del Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017 n. 303, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e dei requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;
VISTO l’articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che “con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie”;
VISTO il decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024 rep. 225 “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (di seguito anche “decreto tax credit produzione”);
VISTO, in particolare, l’art. 38, comma 1 del “decreto tax credit produzione”, che prevede che con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del “decreto tax credit produzione”, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d’imposta di cui al “decreto tax credit produzione”;
DECRETA
Articolo 1
Definizioni
- Ai fini del presente decreto direttoriale, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e nel “decreto tax credit produzione”.
- In particolare, ai fini del presente decreto direttoriale, si intende per:
a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
b. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
c. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
1. «film» ovvero «opera cinematografica»: l’opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
2. «opera televisiva e web»: l’opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera h), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera i), del presente articolo;
d. «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l’opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all’articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
e. «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera cinematografica e audiovisiva realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
f. «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l’opera cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
g. «documentario»: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
h. «opera di animazione»: l’opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
i. «cortometraggio»: l’opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti.
3. Ai fini del presente decreto direttoriale, le imprese sono così definite:
a. «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l’impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
b. «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l’impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un’impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
c. «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
d. «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
e. «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
Articolo 2
Disposizioni relative ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica
- I requisiti minimi di circuitazione cinematografica previsti all’art. 12, comma 1, del “decreto tax credit produzione”, si intendono soddisfatti:
a. per le opere con un costo complessivo di produzione superiore ad euro 3.500.000, se l’accordo di distribuzione prevede un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore ad euro 300.000 e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 600 proiezioni in almeno 80 sale cinematografiche con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30;
b. per le opere con un costo complessivo di produzione inferiore ad euro 3.500.000, se l’accordo di distribuzione prevede un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore ad euro 90.000 e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 300 proiezioni in almeno 50 sale cinematografiche.
- I requisiti minimi di circuitazione cinematografica previsti all’art. 12, comma 2, del “decreto tax credit produzione”, per le opere con un costo complessivo di produzione superiore ad euro 3.500.000, si intendono soddisfatti se l’accordo di distribuzione prevede un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore ad euro 200.000 e la previsione, entro due settimane dalla prima uscita, di almeno 300 proiezioni in almeno 50 sale cinematografiche con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30.
- Alle opere cinematografiche per le quali è presentata la richiesta definitiva in assenza della richiesta preventiva di credito di imposta, si applicano i requisiti minimi di circuitazione cinematografica previsti all’art. 12, comma 2, del “decreto tax credit produzione”, come integrati dal precedente comma 2 del presente decreto direttoriale.
- In caso di mancato rispetto del requisito del numero di proiezioni minimo richiesto dall’art. 12, commi 1 e 2, del “decreto tax credit produzione”, come integrato dai precedenti commi del presente articolo, in conseguenza di fatti sopravvenuti e imprevedibili o comunque di impedimenti oggettivi, ivi compresi gli inadempimenti del terzo, non direttamente imputabili alla società di produzione, il produttore può presentare istanza di deroga documentata, a cui può far seguito un procedimento in contraddittorio teso a verificare l’idoneità della documentazione presentata, nonché la buona fede del produttore.
Articolo 3
Festival di rilevanza internazionale e caratteristiche minime del fornitore di servizi media audiovisivi – opere cinematografiche
- Ai sensi dell’art. 12, comma 2, punto ii), del “decreto tax credit produzione”, per le opere cinematografiche con costo inferiore ad euro 1.500.000, per le quali è presentata la richiesta preventiva o definitiva (in assenza di preventiva) entro il 31 dicembre 2024, i requisiti minimi di circuitazione cinematografica sono soddisfatti se congiuntamente il produttore dimostra:
a. la partecipazione dell’opera cinematografica ad un festival di rilevanza internazionale di cui alla Tabella 6, fasce A e B, allegata al decreto ministeriale 15 luglio 2021, n. 251 attuativo degli articoli dal 23 al 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
b. la sottoscrizione per l’opera cinematografica di un accordo con un fornitore di servizi di media audiovisivi sottoposto agli obblighi di investimento e programmazione delle opere italiane ed europee ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
- Per le domande presentate successivamente al 31 dicembre 2024 è pubblicato, con apposito decreto direttoriale, l’elenco dei festival di rilevanza internazionale ai fini del possesso del requisito di circuitazione di cui al presente articolo.
Articolo 4
Festival di rilevanza internazionale e caratteristiche minime del fornitore di servizi media audiovisivi – documentari
1. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, lett. a), del “decreto tax credit produzione”, per i documentari cinematografici con costo inferiore ad euro 1.000.000, per i quali è presentata la richiesta preventiva o definitiva (in assenza di preventiva) entro il 31 dicembre 2024, i requisiti minimi di circuitazione cinematografica sono soddisfatti se congiuntamente il produttore dimostra:
- a. la partecipazione dell’opera di documentario ad un festival di rilevanza internazionale di cui alla Tabella 6, fasce A e B, allegata al decreto ministeriale 15 luglio 2021, n. 251 attuativo degli articoli dal 23 al 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
- b. la sottoscrizione per l’opera cinematografica di un accordo con un fornitore di servizi di media audiovisivi sottoposto agli obblighi di investimento e programmazione delle opere italiane ed europee ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
2. Per le domande presentate successivamente al 31 dicembre 2024 è pubblicato, con apposito decreto direttoriale, l’elenco dei festival di rilevanza internazionale ai fini del possesso del requisito di circuitazione di cui al presente articolo.
Articolo 5
Festival di rilevanza internazionale e caratteristiche minime del fornitore di servizi media audiovisivi – opere di animazione
- Ai sensi dell’art. 23, comma 4, lett. a), del “decreto tax credit produzione”, per le opere cinematografiche di animazione con costo inferiore ad euro 1.500.000, per le quali è presentata la richiesta preventiva o definitiva (in assenza di preventiva) entro il 31 dicembre 2024, i requisiti minimi di circuitazione cinematografica sono soddisfatti se congiuntamente il produttore dimostra:
a. la partecipazione dell’opera di documentario ad un festival di rilevanza internazionale di cui alla Tabella 6, fasce A e B, allegata al decreto ministeriale 15 luglio 2021, n. 251 attuativo degli articoli dal 23 al 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
b. la sottoscrizione per l’opera cinematografica di un accordo con un fornitore di servizi di media audiovisivi sottoposto agli obblighi di investimento e programmazione delle opere italiane ed europee ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
- Per le domande presentate successivamente al 31 dicembre 2024 è pubblicato, con apposito decreto direttoriale, l’elenco dei festival di rilevanza internazionale ai fini del possesso del requisito di circuitazione di cui al presente articolo.
Articolo 6
Festival di rilevanza internazionale e caratteristiche minime del fornitore di servizi media audiovisivi – cortometraggi
- Ai sensi dell’art. 27, comma 4, lett. a), del “decreto tax credit produzione”, per i cortometraggi con costo inferiore ad euro 200.000, per i quali è presentata la richiesta preventiva o definitiva (in assenza di preventiva) entro il 31 dicembre 2024, i requisiti minimi di circuitazione cinematografica sono soddisfatti se congiuntamente il produttore dimostra:
a. la partecipazione dell’opera di documentario ad un festival di rilevanza internazionale di cui alla Tabella 6, fasce A e B, allegata al decreto ministeriale 15 luglio 2021, n. 251 attuativo degli articoli dal 23 al 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
b. la sottoscrizione per l’opera cinematografica di un accordo con un fornitore di servizi di media audiovisivi sottoposto agli obblighi di investimento e programmazione delle opere italiane ed europee ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
- Per le domande presentate successivamente al 31 dicembre 2024 è pubblicato, con apposito decreto direttoriale, l’elenco dei festival di rilevanza internazionale ai fini del possesso del requisito di circuitazione di cui al presente articolo.