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DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE
ISTRUTTORIE PREVISTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA
LEGGE DEL 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modifiche;
VISTI, in particolare, gli articoli da 15 a 20 in materia di crediti di imposta, gli articoli da 23 a 25 in materia di contributi automatici, l’articolo 26 in materia di contributi selettivi e l’articolo 27 in materia di contributi alla promozione;
VISTO il decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;
VISTA la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026“, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;
VISTI, in particolare, gli artt. 21, comma 5, 25, comma 1-ter, 26, comma 4-ter, 27 comma 4-ter, della sopra citata legge 14 novembre 2016, n. 220 secondo cui i decreti attuativi possono prevedere il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie;
VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) che disciplina l’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche a beneficio delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art. 15 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 inerente ai pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni;
DECRETA
Articolo 1
Oggetto
- Il presente decreto direttoriale definisce, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, il contributo per le spese istruttorie relative ai procedimenti di concessione dei benefici di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, come individuato nell’allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto direttoriale.
- Il contributo è individuato sulla base di criteri di proporzionalità dell’attività istruttoria svolta e del beneficio richiesto ed è quantificato da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
Articolo 2
Ambito di applicazione
- Il contributo per le spese istruttorie è dovuto al momento della presentazione della domanda per i benefici di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto direttoriale.
- Il mancato integrale versamento del contributo comporta l’inammissibilità della domanda e non si procederà alla relativa istruttoria.
- La mancata definizione positiva della domanda per i benefici, per motivi diversi dal mancato versamento del contributo per le spese istruttorie, non comporta la restituzione del contributo versato.
Articolo 3
Soggetti tenuti al versamento
- Il contributo per le spese istruttorie è dovuto da tutti i soggetti privati, imprese, associazioni o ditte, che agiscono in proprio ovvero in qualità di soggetto capofila al momento della presentazione della domanda per i benefici di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto direttoriale.
- Per le eventuali domande presentate dai soggetti associati in produzione, che non implicano un diretto riconoscimento del beneficio in loro favore, non è dovuto il contributo per le spese istruttorie.
Articolo 4
Versamento
1. Il contributo per le spese istruttorie dovrà essere corrisposto esclusivamente tramite il servizio online “PagoPA”, all’atto dell’invio della prima domanda per i benefici di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto direttoriale.
Articolo 5
Irregolarità
- In caso di versamento effettuato con diverse modalità rispetto a quelle indicate all’articolo 4, la richiesta per i benefici sarà dichiarata inammissibile e non si procederà alla relativa istruttoria.
- La Direzione generale Cinema e audiovisivo non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non riconducibili a problemi tecnici dell’Amministrazione.
- In caso di impedimenti tecnici non imputabili all’Amministrazione è possibile inviare un ticket di segnalazione; le richieste saranno valutate dall’Amministrazione.
Articolo 6
Rimborso del contributo per le spese istruttorie
- Il rimborso del contributo per le spese istruttorie è previsto unicamente nei seguenti casi:
a. presentazione della domanda per mero errore;
b. errato versamento della somma dovuta.
- La richiesta di rimborso, adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione, può essere presentata entro un termine massimo di 15 giorni dall’inoltro della domanda per i benefici.
- La sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta di rimborso sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale Cinema e audiovisivo.
