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DISCIPLINA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE E DEL CONTENUTO DELLE CERTIFICAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, n. 341 e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura dell’8 ottobre 2024, n. 345, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e i relativi bandi;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2024 n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

CONSIDERATO che la richiesta definitiva di liquidazione dei contributi precitati deve contenere, inter alia, il consuntivo dei costi e la certificazione contabile, con attestazione di effettività e stretta inerenza all’opera e al progetto delle spese sostenute, come previsto dai decreti sopra citati;

RITENUTO, pertanto, necessario fissare le ulteriori indicazioni e modalità di certificazione dei costi a cui i decreti attuativi e i rispettivi bandi rimandano;

 

DECRETA

Articolo 1

Requisiti della certificazione

  1. La certificazione contabile dei costi da presentare ai fini della richiesta di erogazione dei benefici di cui in premessa deve:
    1. attestare il costo complessivo del progetto e il costo ammissibile del progetto, nonché ogni altro elemento di costo specificatamente richiesto per lo schema di aiuto;
    1. attestare l’effettività dei costi ammissibili, la stretta inerenza degli stessi rispetto al progetto oggetto del beneficio e l’avvenuto pagamento ai sensi delle disposizioni citate in premessa. Al fine di garantire una maggiore tracciabilità dei costi, per le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore ad euro 1.000,00, emessi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto direttoriale, il certificatore deve obbligatoriamente verificare la presenza dell’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo;
    1. attestare la spesa effettuata sul territorio italiano, come definita nello specifico schema di aiuto;
    1. contenere la dichiarazione di aver applicato idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti;
    1. essere rilasciata e firmata digitalmente da un soggetto avente i requisiti di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2

Requisiti del certificatore

  1. La certificazione di cui all’articolo 1, deve essere rilasciata da un soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
    1. essere un revisore legale dei conti, oppure una società di revisione legale dei conti, iscritto da almeno tre anni consecutivi nella sezione A del registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni;
    1. non aver in corso procedimenti penali, né procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno della Pubblica Amministrazione;
    1. essere in possesso di idonea polizza assicurativa professionale, rilasciata da un intermediario assicurativo autorizzato, con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000 annui per responsabilità civile nell’espletamento dell’attività professionale, ridotto ad euro 1.500.000 annui per le certificazioni relative alle domande di contributo ad attività ed iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva, di cui all’articolo 27 della legge n. 220 del 2016. La predetta riduzione si applica anche alle opere destinatarie di un beneficio concesso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo inferiore o pari ad euro 200.000; in caso di più benefici assegnati alla medesima opera, la detta soglia è riferita alla somma di tutti i benefici;
    1. essere registrato, con le modalità operative di cui all’articolo 3 del presente decreto direttoriale, presso l’apposita sezione della piattaforma telematica DGCOL per le domande di benefici della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Articolo 3

Modalità operative

  1. Il soggetto incaricato della certificazione di cui al presente decreto direttoriale ha l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma DGCOL (https://www.doc.beniculturali.it/login.php).
  2. La richiesta di registrazione deve contenere:
    1. l’attestazione, da parte del certificatore, del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del presente decreto direttoriale;
    1. copia della polizza assicurativa professionale, in corso di validità, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), del presente decreto direttoriale.
  3. Il soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui in premessa può presentare l’attestazione dei costi sottoscritta dal certificatore incaricato solo dopo la sua avvenuta registrazione, ai sensi del precedente comma 1.
  4. La cancellazione della registrazione può avvenire d’ufficio per la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto direttoriale oppure a seguito di richiesta scritta motivata del certificatore, firmata digitalmente e da inviare tramite piattaforma DGCOL.

Articolo 4

Obblighi del certificatore

  1. Il certificatore incaricato, dopo la registrazione, è tenuto a:
    1. comunicare, entro i termini di presentazione della richiesta definitiva del contributo, l’onorario concordato con l’impresa committente per l’attestazione di effettività delle spese;
    1. validare i dati sintetici di ogni certificazione commissionata e comunicati dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione riconosciuta, comprendenti la denominazione dell’impresa committente, il titolo del progetto beneficiario dell’agevolazione, l’ammontare dei costi certificati e gli onorari professionali concordati, conformi a quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n.140 e, in particolare, nell’articolo 21. Per i progetti di costo complessivo non superiore ad euro    3.500.000, i parametri previsti nel succitato decreto, fatte salve le riduzioni ivi previste, sono derogabili nella misura massima ulteriore del 30%;
    1. comunicare tempestivamente l’eventuale perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2 del presente decreto direttoriale, con particolare riferimento ad eventuali variazioni dello stato di iscrizione al registro e ad aggiornare gli estremi della nuova polizza assicurativa professionale tramite la piattaforma DGCOL.
  2. In caso di più incarichi di certificazione per la medesima opera, in relazione alle agevolazioni previste dalla legge n. 220 del 2016, ai fini del presente decreto è ritenuto conforme il riconoscimento di un compenso unico ai sensi dell’art. 21 del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n.140.
  3. La Direzione generale Cinema e audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente decreto direttoriale.

Articolo 5

Disposizioni finali

  1. Il presente decreto direttoriale si applica:
    1. alle domande di contributo selettivo di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, a partire dai bandi pubblicati in data successiva al 1° gennaio 2022;
    1. alle domande di contributo alle opere cinematografiche realizzate in regime di coproduzione o di compartecipazione, a partire dai bandi pubblicati in data successiva al 1° gennaio 2022;
    1. alle domande di contributo ad attività ed iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva, di cui all’articolo 27 della legge n. 220 del 2016, a partire dai bandi pubblicati in data successiva al 1° gennaio 2023;
    1. alle domande di credito d’imposta o sviluppo e alla produzione cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, a partire dalle domande presentate ai sensi del decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2022, n. 368.

Articolo 6

Abrogazioni

1. Il presente decreto direttoriale sostituisce il decreto direttoriale del 22 ottobre 2022, n. 3373.