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LOCAZIONI BREVI – AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA
Con la circ. 10.5.2024 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità in materia di locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), introdotte dall’art. 1 co. 63 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).
Novità della legge di bilancio 2024 in materia di locazioni brevi
Si ricorda che, in relazione alle locazioni brevi, la legge di bilancio 2024 ha:
- previsto l’aumento dell’aliquota della cedolare secca, che passa dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21% (art. 4 co. 2 del DL 50/2017);
- modificato le norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario (art. 4 co. 5-bis del DL 50/2017).
CARATTERISTICHE DELLE LOCAZIONI BREVI
L’Agenzia delle Entrate ricorda le caratteristiche delle locazioni brevi; si tratta di contratti di locazione (art. 4 del DL 50/2017):
- aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
- di durata non superiore a 30 giorni;
- inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
- stipulati direttamente, oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Si ricorda che la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi è esclusa a priori, in forza di una presunzione legale assoluta di imprenditorialità prevista dall’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, nel caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti nel periodo d’imposta. In tal caso è quindi esclusa in radice la possibilità di applicare la cedolare secca.
AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA
Con riferimento all’aliquota, l’art. 1 co. 63 della L. 213/2023, intervenendo sull’art. 4 co. 2 del DL 50/2017, ha disposto che, dall’1.1.2024:
- la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26%, in caso di opzione sulle locazioni brevi;
- l’aliquota resti pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
A regime, la nuova aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi è quindi pari al 26%, anche se viene prevista una situazione in cui l’aliquota può essere ridotta al 21%, in presenza di richiesta del locatore. In proposito, la circ. 10/2024 precisa che “l’individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse”.
Si precisa che l’aumento riguarda, in ogni caso, solo le locazioni brevi ed i contratti assimilati. Restano applicabili senza mutamenti:
- l’aliquota del 21% alle locazioni abitative ordinarie (aventi durata superiore a 30 giorni);
- l’aliquota del 10% per le locazioni abitative “a canone concordato”.
DECORRENZA DELL’AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA
Con riferimento alla decorrenza della nuova aliquota del 26%, l’Agenzia delle Entrate rileva che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l’aliquota si applica ai redditi maturati dall’1.1.2024.
Pertanto, non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l’aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari, per i quali è stata scelta la cedolare, maturati pro rata temporis, ai sensi dell’art. 26 del TUIR, dall’1.1.2024.
RITENUTA AL 21% A TITOLO DI ACCONTO
La circ. 10/2024 rileva inoltre che l’aumento dell’aliquota della cedolare secca non ha mutato la misura della ritenuta (che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento o incassino i canoni di locazione breve), che resta al 21%.
Viene, invece, modificato l’art. 4 co. 5 del DL 50/2017, stabilendo, per ragioni di semplificazione,
che la ritenuta sia effettuata sempre a titolo di acconto.
Fino al 31.12.2023, invece, la ritenuta avveniva:
- a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca;
- a titolo di acconto, in caso contrario.
In base alla nuova norma, entrata in vigore l’1.1.2024, in caso di intervento di intermediari, “il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Al riguardo, i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi”.
OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI
L’Agenzia evidenzia che, allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C- 83/21), la legge di bilancio 2024 ha ridefinito gli obblighi degli intermediari.
Va ricordato che, limitatamente a quanto oggetto della circ. 10/2024, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, gli intermediari:
- se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati a essi relativi (art. 4 co. 4 del DL 50/2017);
- se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare la ritenuta, effettuare il relativo versamento e rilasciare la certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98 (art. 4 co. 5 del DL 50/2017).
La legge di bilancio 2024 è intervenuta in relazione alle modalità di adempimento di tali obblighi da parte degli intermediari non residenti. Per effetto delle modifiche:
- resta immutata la disposizione per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono gli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione;
- viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale, ma potranno scegliere se adempiere direttamente agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall’art. 4 el DL 50/2017, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73;
- viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di cui all’art. 4 del DL 50/2017 mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; in caso contrario, dovranno nominare un rappresentante fiscale.
CEDOLARE SECCA – APPLICAZIONE ANCHE ALLE LOCAZIONI CON CONDUTTORE UN’IMPRESA
Con la sentenza 7.5.2024 n. 12395, la Corte di Cassazione ammette, per la prima volta, la possibilità di applicare la cedolare secca a contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio dell’impresa, come avviene, ad esempio, nel caso di locazione di immobili ad uso foresteria o da fornire in uso ai propri dipendenti.
La Corte di Cassazione si esprime in senso contrario rispetto a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate fin dalla circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 1.2), nella quale si escludeva la possibilità di applicare la cedolare secca ove il conduttore fosse un’impresa.
ESCLUSIONE DELLA CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI NELL’ESERCIZIO
D’IMPRESA
La questione nasce dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, che esclude l’applicabilità della cedolare secca per le locazioni di “unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa”.
Questa disposizione, che impedisce chiaramente di applicare la cedolare secca qualora il locatore agisca nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è stata interpretata dall’Agenzia delle Entrate (con la citata circ. 26/2011, § 1.2) come una limitazione da applicare anche con riferimento “all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato”.
Da allora, l’Agenzia delle Entrate ha quindi escluso dal campo di applicazione dell’imposta sostitutiva “i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”.
IRRILEVANZA DELLA NATURA DEL CONDUTTORE
La sentenza della Corte di Cassazione 7.5.2024 n. 12395 rappresenta il primo pronunciamento
della giurisprudenza di legittimità su questo tema: la Corte afferma di non condividere l’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo la Corte di Cassazione il “locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi
in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale”, atteso che l’esclusione prevista dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 “si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni”.
Locatore beneficiario principale della cedolare
Tale conclusione, spiega la sentenza, è necessitata da una lettura coordinata di tutti i commi della norma che regola la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).
La disposizione riconosce solo al locatore la possibilità di optare per la cedolare secca “senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta”. Per questo motivo, la limitazione fissata dal co. 6 riguarda solo il locatore (che per accedere alla cedolare non deve agire nell’esercizio dell’attività di impresa), “mentre resta irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione” alla sua attività professionale o imprenditoriale.
Infine – aggiunge la Corte – questa lettura dell’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 trova riscontro, oltre che nella lettera normativa, anche nella ratio della legge, che non è rivolta solo a contrastare l’evasione fiscale, ma anche a facilitare il reperimento di abitazioni da locare, esigenza che può sorgere anche nell’esercizio “delle attività imprenditoriali, arti e professioni”.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – ACQUISTO DI UN BENE PRECEDENTEMENTE UTILIZZATO IN NOLEGGIO – ESCLUSIONE DEL REQUISITO DELLA NOVITÀ
Con la risposta a interpello 21.5.2024 n. 109, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’acquisto di un bene agevolato precedentemente utilizzato, senza soluzione di continuità, mediante un contratto di noleggio non può fruire del credito d’imposta investimenti 4.0, non essendo soddisfatto il requisito della novità richiesto dall’art. 1 co. 1051 della L. 178/2020.
L’utilizzo del bene in data precedente all’acquisto, in base al contratto di noleggio, comporta infatti che il bene debba ritenersi già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto dell’investimento.
L’Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che la fattispecie in esame non è assimilabile a quella della risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, relativa a un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, per il quale è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità.
CERTIFICAZIONI UNICHE – TARDIVA O ERRATA TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con la circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, qualora l’invio telematico alla stessa Agenzia della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, dichiarando espressamente superato quanto indicato nella precedente circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), che aveva invece escluso tale possibilità in quanto non compatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.
Il cambiamento di orientamento viene giustificato sulla base:
- delle successive modifiche intervenute in relazione al regime sanzionatorio riguardanti le violazioni relative all’omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate;
- dell’esigenza di consentire un’applicazione generalizzata del ravvedimento operoso, in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario.
UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE TARDIVE O RETTIFICATIVE
L’Agenzia delle Entrate precisa che, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia stessa e rilascia al percipiente una Certificazione Unica tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al professionista abilitato o al CAF affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ALL’INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 23.5.2022 n. 22, aveva già riconosciuto la possibilità di regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso, gli inadempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, anch’essi funzionali ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.
| 15.6.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un Professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
| 15.6.2024 | Adempimentimodelli 730/2024 presentati alsostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
| 15.6.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7- octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 17.6.2024 | Acconto IMU 2024 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2024, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023.Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobilimerce”. |
| 17.6.2024 | Saldo IMU 2023 e acconto IMU 2024 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2023;della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2023. |
| 17.6.2024 | Versamento ritenutee addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2024;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 non supera 100,00 euro. |
| 17.6.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2024;versare l’IVA a debito.I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 17.6.2024 | Versamento rata saldo IVA 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi. |
| 25.6.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di maggio 2024, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.I soggetti che, nel mese di maggio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 30.6.2024 | Proroga regime agevolatoLavoratori “impatriati” | I lavoratori dipendenti o autonomi “impatriati”, già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta 2023, per prorogare di ulteriori cinque periodi d’imposta l’applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta. |
| 30.6.2024 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2024 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energiaelettrica per uso domestico residenziale devono presentareun’apposita autocertificazione, al fine di essereescluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2024, in caso di:non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.L’autocertificazione va presentata:compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC). |
| 1.7.2024 | Dichiarazione IMU 2023 | I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2023, qualora obbligatoria:mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi;utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024.Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2023:esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; utilizzando lo specifico nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024. |
| 1.7.2024 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazionedello 0,4%:del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività; del saldo per l’anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2024 dell’addizionale comunale;del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 1.7.2024 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:saldo dei contributi per l’anno 2023; primo acconto dei contributi per l’anno 2024.Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 1.7.2024 | Versamenti imposte da modello REDDITISP 2024 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 1.7.2024 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 1.7.2024 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2023;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2024.Tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 1.7.2024 | Versamento saldo IVA 2023 | I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024.Tale versamento può essere rateizzato. |
| 1.7.2024 | Versamento diritto camerale | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
| 1.7.2024 | Versamentiderivanti daimodelli 730/2024 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024.In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
| 1.7.2024 | Versamentiderivanti daimodelli 730/2024 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8);l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W).I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |