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FATTURAZIONE ELETTRONICA – CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL FILE XML

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in ordine alla compilazione della fattura elettronica in alcune particolari circostanze. 

Con l’aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5.3.2024), sono state illustrate le modalità di rettifica di alcune tipologie di file trasmessi via SdI, mentre nella risposta a interpello 4.3.2024 n. 58 è stata ammessa la possibilità di emettere documenti non rilevanti ai fini IVA via SdI, riportando, in luogo dell’imposta, il codice “Natura” N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”).

RETTIFICA DEL FILE XML MEDIANTE UTILIZZO DELLO STESSO CODICE TD 

La versione aggiornata della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” contiene una serie di importanti precisazioni in ordine alla modalità di variazione di alcune tipologie di file XML generati e trasmessi via SdI. 

In particolare, è stato specificato che al fine di modificare documenti contraddistinti dai codici TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 co. 9-bis1 del DLgs. 471/97), è possibile trasmettere un nuovo file con il medesimo codice “Tipo Documento”, indicando gli importi con segno negativo o positivo a seconda che si debba operare una rettifica in diminuzione o in aumento. La stessa procedura era già prevista per i codici TD16, TD17, TD18 e TD19. 

Il documento trasmesso secondo tali modalità ha in ogni caso il valore di una nota di variazione (in diminuzione o in aumento).

RETTIFICA DI INTEGRAZIONI O AUTOFATTURE 

Un ulteriore chiarimento contenuto nella Guida aggiornata concerne l’utilizzo del campo “Dati Fatture Collegate” nel caso di rettifica di file TD16, TD17, TD18 o TD19. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che all’interno del suddetto campo vanno fornite indicazioni in ordine al documento oggetto di rettifica. Ad esempio, in caso di inversione contabile interna, se è stata effettuata l’integrazione elettronica del documento ed è necessario rettificare il file TD16 attraverso emissione di un altro file del medesimo tipo con segno negativo, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati: 

• numero, data e identificativo IdSdI della nota di credito emessa dal cedente/prestatore, se la rettifica si è resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo; 

• numero, data e IdSdI del precedente file TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario/committente.

EMISSIONE DI UN DOCUMENTO NON RILEVANTE AI FINI IVA DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.3.2024 n. 58, ha chiarito che in presenza di operazioni rilevanti nel territorio dello Stato effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA ricadono su quest’ultimo; ciò, tuttavia, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell’imposta.

Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguardava l’importazione di beni in Italia da parte di un operatore sammarinese mediante il proprio rappresentante fiscale, cui faceva seguito la cessione nel territorio dello Stato a un soggetto nazionale. Quest’ultima operazione non “ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica”. Ciò nondimeno, il rappresentante fiscale può emettere un documento “fattura” in formato elettronico via SdI, riportando, oltre al codice N2.2, l’indicazione che l’imposta afferente all’operazione deve essere assolta dal cessionario ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72.

FATTURAZIONE ELETTRONICA – SERVIZIO DI CONSULTAZIONE – ESTENSIONE 

Con il provv. 8.3.2024 n. 105669, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il “libero accesso” è possibile, quindi, sia per i consumatori finali, come previsto dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”), sia per i soggetti passivi.

LIBERA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo). Nel provvedimento in esame, l’Amministrazione finanziaria precisa che: • i file delle fatture elettroniche restano disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI; • i “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) sono messi a disposizione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO PER ENTI NON COMMERCIALI 

I soggetti diversi da persona fisica non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari o committenti, possono avvalersi, analogamente a quanto già accade per i soggetti passivi, di un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare il canale e l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file mediante SdI.

FATTURAZIONE VERSO SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 viene eliminata la lett. d) del punto 3.4 contenuta nel precedente provv. 24.11.2022 n. 433608, in base alla quale veniva definita la modalità di predisposizione della fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), in “regime forfetario” (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o dei produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72. 

Secondo tale disposizione, il documento poteva essere redatto inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapitava la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (…)”. Dal canto suo, il cedente/prestatore era tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica era a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. 

Dall’abrogazione di tale previsione pare potersi dedurre che anche i soggetti in regime di franchigia – per i quali, dall’1.1.2024, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore fino al 31.12.2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 si applicano dal 20.3.2024.

LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO – APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2024 

Con il DM 6.3.2024, pubblicato sulla G.U. 19.3.2024 n. 66, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2024 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.

RILEVANZA AI FINI FISCALI 

Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni: 

• siano fiscalmente residenti in Italia; 

• prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri; 

• soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a cavallo” di 2 anni solari. 

La disciplina in esame non si applica, invece: 

• ai dipendenti in trasferta; 

• qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero; 

• ai dipendenti pubblici; 

• ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame. 

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 6.3.2024, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l’anno precedente, salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7, § 7.4).

RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI 

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero: 

• in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; 

• oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti. 

Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale 

Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, in quanto non è applicabile l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali. 

In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto: 

• tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “residenza” non rileva; 

• ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti. 

Regolarizzazioni contributive 

In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 6.3.2024, la circ. INPS 25.3.2024 n. 49 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024: 

• entro il 16.6.2024; 

• senza aggravio di oneri aggiuntivi.

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO 

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) conv. L. 122/2022 e dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

DECORRENZA 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la nuova procedura di correzione si appli ca agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi (che avrebbero, quindi, dovuto trovare riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023).

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE 

Le disposizioni in esame devono essere riferite agli errori che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro “rilevanza” e, quindi, sia agli errori rilevanti (corretti a Patrimonio netto) che a quelli non rilevanti (corretti a Conto economico). 

La procedura non trova, invece, applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE POSTE CORRETTIVE 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della nuova procedura, la disciplina in esame determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell’esercizio in cui viene operata la correzione (senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore), ma non incide sulla natura del componente reddituale. 

Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, i quali sono deducibili per l’importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso. Nel caso di specie, avente per oggetto canoni di leasing, la deducibilità subisce le limitazioni previste dall’art. 102 co. 7 del TUIR. 

La nuova disciplina implica, poi, che gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing oggetto di correzione siano deducibili, ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni disposte dall’art. 96 del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d’imposta in cui gli errori contabili vengono corretti. 

Resta fermo che anche i componenti rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorrono a determinare il ROL.

AIUTO PER LA CRESCITA ECONOMICA (ACE) 

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le poste conseguenti alla correzione di errori contabili sono irrilevanti ai fini ACE. Conseguentemente, occorre procedere alla determinazione della base ACE relativa ai singoli periodi d’imposta interessati dagli errori esclusivamente con il meccanismo delle dichiarazioni integrative.

RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – NOVITÀ DEL DL 145/2023 CONV. L. 191/2023 – APPROVAZIONE DI UN NUOVO MODELLO

L’art. 5 del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha apportato alcune modifiche alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinata dall’art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021. 

In attuazione della nuova disciplina, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2024 n. 169262 ha: 

• aggiornato il precedente provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987; 

• approvato un nuovo modello, unitamente alle relative istruzioni, che i contribuenti devono presentare per accedere alla procedura di riversamento. 

Occorre riversare per intero il credito d’imposta compensato e l’effetto consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e nella non punibilità per il reato di indebita compensazione. 

La procedura è riservata ai contribuenti che hanno realmente sostenuto le spese, ma che, a causa di questioni di natura interpretativa, non sono ritenute agevolabili dagli uffici (sono esclusi i contribuenti che non possiedono la documentazione giustificativa del credito o che hanno posto in essere condotte fraudolente o simulate).

TERMINI 

La domanda di riversamento va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio del 30.7.2024. 

Ove il contribuente scelga il pagamento in unica soluzione, questo deve avvenire entro il 16.12.2024. 

In alternativa, è possibile pagare in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il: 

• 16.12.2024; 

• 16.12.2025; 

• 16.12.2026.

REVOCA 

Il contribuente può revocare la domanda barrando l’apposita casella presente nel frontespizio del nuovo modello, sempre che non abbia già pagato le somme o la prima rata. 

La revoca deve avvenire entro il 30.6.2024. Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 30.7.2024.

CERTIFICAZIONI UNICHE 2024 – REDDITI DICHIARABILI SOLO MEDIANTE IL MODELLO REDDITI PF 2024 – INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31.10.2024

Con la ris. 4.3.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023, contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i redditi di lavoro autonomo “professionale”, possono anche per quest’anno essere inviate in via telematica alla stessa Agenzia entro il termine di presentazione del modello 770/2024, ossia entro il 31.10.2024.

ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ALLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA 

L’art. 19 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. 

Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2024 dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cadeva di sabato). 

Ai sensi dell’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, infatti, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre solo le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata. 

Con la ris. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le Certificazioni Uniche 2024 contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il 31.10.2024.

CERTIFICAZIONI UNICHE 2025 

A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024: 

• le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; 

• l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (es. redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

CERTIFICAZIONI CON SCADENZA AL 31 OTTOBRE 

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine del 31 ottobre le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio quelle dei soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento: 

• alle provvigioni; 

• ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2024 n. 125654 sono state apportate alcune modifiche alle informazioni presenti nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. “modello LIPE”). 

Le modifiche derivano, principalmente, dalla nuova soglia di 100,00 euro (anziché 25,82 euro) prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”). 

Anche le ulteriori lievi modifiche si sono rese necessarie per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente (es. la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali).

IVA INDETRAIBILE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO – MODALITÀ DI RECUPERO

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66, si è espressa in merito ai limiti per ottenere il rimborso dell’IVA corrisposta al fornitore, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, qualora tale soggetto non restituisca l’imposta che era stata indebitamente applicata in fattura e poi disconosciuta dall’Ufficio.

RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE IN SEDE ACCERTATIVA 

Una società ha effettuato operazioni, riconducibili a un contratto di appalto per servizi, applicando l’IVA secondo le modalità ordinarie e l’aliquota ordinaria. La società committente ha detratto l’imposta. 

A seguito di una diversa qualificazione delle operazioni, ricondotte a un contratto di somministrazione di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’IVA non fosse applicabile e disconosce la detrazione esercitata dalla società committente. 

A fronte del diniego della detrazione, il soggetto passivo chiede come poter recuperare l’imposta (considerando, tra l’altro, che il fornitore non è più operativo in quanto assoggettato a una procedura concorsuale).

CONDIZIONI PER LA RESTITUZIONE DELL’IVA 

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, anche laddove il prestatore non abbia restituito l’IVA indebitamente applicata e quindi detratta dal committente, quest’ultimo soggetto non può presentare istanza di rimborso per l’IVA assolta in rivalsa. 

L’istituto della restituzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, è esperibile solamente dal prestatore (in quanto soggetto obbligato al pagamento dell’imposta), entro il termine decadenziale di 2 anni dalla restituzione dell’IVA al committente. 

Per il committente, invece, è riconosciuta soltanto la possibilità di pretendere la restituzione dell’imposta dal fornitore ricorrendo agli strumenti civilistici (eventualmente anche mediante un’insinuazione tardiva al passivo fallimentare).

12.4.2024Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematograficheLe imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda: • per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2023; • tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’indirizzo http://doc.cultura.gov.it/. Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
15.4.2024Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda: • per richiedere il credito d’imposta relativo ai costi di funzionamento delle sale inerenti all’anno 2023; • tramite la piattaforma DGCOL disponibile all’indirizzo http://doc.cultura.gov.it/. Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di impor to non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.4.2024Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2024; • versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.4.2024Versamento rata saldo IVA 2023I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.4.2024Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento: • della quarta delle 5 rate mensili di pari importo; • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
16.4.2024Versamento ritenute e addizionaliI sostituti d’imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2024; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024 non è di almeno 500,00 euro.
16.4.2024Versamento ritenute sui dividendiI sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2024; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2024.
24.4.2024Comunicazione dati all’ENEAI contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi: • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili; • ultimati dall’1.1.2024 al 31.1.2024.La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it. Per gli interventi conclusi dall’1.2.2024, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
26.4.2024Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di marzo 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
29.4.2024Imposta di bollo documenti informaticiI contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo: • dovuta per l’anno 2023 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica; • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2024Dichiarazione annuale IVAI contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA: • relativa all’anno 2023 (modello IVA 2024); • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
30.4.2024Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVAI contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022 (modello IVA 2023); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2023. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. In relazione alle violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2022, è possibile avvalersi, entro il 31.5.2024, della riapertura del ravvedimento operoso speciale di cui alla L. 197/2022 (art. 7 co. 6 – 7 del DL 29.3.2024 n. 39).
30.4.2024Presentazione modelli TRI soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre gennaio-marzo 2024; • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2024Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell’imposta di registro anche per i innovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2024. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
30.4.2024Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantisticheLe associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto: • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; • in relazione all’anno 2023.