Novità di Settembre 2022

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1 Dividendi su partecipazioni qualificate – Delibere adottate fino al 31.12.2022 –
Regime applicabile 2

2 Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori – Ulteriori chiarimenti 2

3 Credito d’imposta locazioni ceduto al locatore – Utilizzo in compensazione – Codice tributo…………………………………………. 3

4 Credito d’imposta per il comparto turistico relativo alla seconda rata dell’IMU 2021 –
Utilizzo in compensazione – Codice tributo 4

5 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti nel secondo trimestre 2022 per le imprese
della pesca – Codice tributo per l’utilizzo in compensazione 5

6 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti per il terzo trimestre
2022 – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione 5

7 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per ottobre e novembre 2022
e di carburanti nel quarto trimestre 2022 per le imprese agricole e della pesca –
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione 6

8 Credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Riapertura dei termini di presentazione delle istanze – Presentazione delle richieste
di fruizione del credito 6

9 Industria conciaria – Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ……………………………………..7

10 Incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione
del motore termico 10

11 Disciplina IRPEF dei rimborsi delle spese inerenti all’esercizio della professione 11

12 Fruizione del regime forfettario nel periodo di rientro in Italia – Successivo accesso
al regime degli impatriati – Esclusione 11

13 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Interconnessione “tardiva” –
Compilazione del modello REDDITI 2022 12

14 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Applicazione per il settore
della nautica da diporto 12

15 Credito d’imposta per cuochi professionisti (c.d. “bonus chef”) – Disposizioni attuative 13

16 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Momento di effettuazione
degli investimenti – Irrilevanza del nomen iuris del contratto 14

17 Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini – Codice tributo
per l’utilizzo in compensazione 14

18 Strumenti di pagamento elettronico – Comunicazione dei dati da parte degli operatori
finanziari – Proroghe 14

19 Comunicazione relativa ai rimborsi intestati ad un contribuente deceduto –
Provvedimento attuativo 16

20 Servizi relativi alla raccolta delle giocate – Trattamento IVA 17

21 Attività di formazione intra-UE e prestazioni organizzative – Territorialità – Esenzione IVA…………………….. 18

OTTOBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 20

1DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE – DELIBERE ADOTTATE FINO AL 31.12.2022 – REGIME APPLICABILE
Con la risposta a interpello 16.9.2022 n. 454, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 1 co. 1006 della L. 205/2017.
1.1IMPOSIZIONE DEI DIVIDENDI E REGIME TRANSITORIO FINO AL 31.12.2022Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero importo percepito, ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/73.Con l’introduzione dell’art. 1 co. 999 della L. 205/2017, anche gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dall’1.1.2018.È però prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ai sensi del DM 26.5.2017.In sostanza, applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR sono tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori:nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;nel limite del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016;nel limite del 58,14%, per gli utili formatisi fino all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
1.2DISTRIBUZIONI DI UTILI EFFETTUATE DALL’1.1.2023La risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall’art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dall’1.1.2018 al 31.12.2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.Si ritiene, quindi, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dall’1.1.2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.Questa impostazione vale anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31.12.2022.
2RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI – ULTERIORI CHIARIMENTI
Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato:le modalità di regolarizzazione delle operazioni di riallineamento non “rendicontate” nei modelli REDDITI 2021;le modalità di ammortamento dei costi per reti vendita oggetto di rivalutazione o di riallineamento. 
2.1








OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ DEL MODELLO REDDITI 2021 – REGOLARIZZAZIONESecondo la risposta a interpello 2.9.2022 n. 443, se l’impresa ha versato l’imposta sostitutiva del 3% per il riallineamento dei valori civili e fiscali, ma non ha compilato la sezione del quadro RQ del modello REDDITI dove sono indicati i predetti valori:l’operazione non è inefficace ai fini fiscali;l’impresa può, invece, rimuovere la violazione con la remissione in bonis.
La regolarizzazione, dal punto di vista pratico:deve essere operata entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile (è tale il modello REDDITI 2022);avviene presentando il modello REDDITI 2021 completo del quadro RQ correttamente compilato.Il chiarimento in esame è riferito al riallineamento dei valori civili e fiscali, ma dovrebbe estendersi alla rivalutazione dei beni e all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
2.2aMMORTAMENTO DEI COSTI DELLE RETI VENDITACon la risposta a interpello 9.9.2022 n. 447, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività immateriali riferibili alla valorizzazione economica di reti contrattuali (rapporti contrattuali in essere con i punti vendita) e reti fisiche (rete di punti vendita sul territorio) non rientrano nell’ambito di applicazione dell’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale a fronte del riallineamento.Tali costi non sono, infatti, assimilabili ai marchi e all’avviamento, per i quali vale invece la predetta penalizzazione.
3credito d’imposta locazioni ceduto al locatore – UTILIZZO IN compensazione – CODICE TRIBUTO
La ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2022 n. 51 ha istituito il codice tributo “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta locazioni 2022 (art. 5 del DL 4/2022), acquistato dai locatori cessionari del credito medesimo.
3.1credito d’imposta locazioni 2022Si ricorda che l’art. 5 del DL 4/2022 ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, con riferimento ai canoni di gennaio, febbraio e marzo 2022:limitatamente alle imprese del “settore turismo” e alle imprese operanti con codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”;che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell’anno 2022, pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Per accedere al credito d’imposta, è necessario che gli aventi diritto presentino l’autodichiarazione approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253466, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, in materia di aiuti di Stato, dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo. Nella FAQ dell’11.7.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in ottemperanza dell’art. 3 co. 2 della L. 212/2000, sono ammessi al credito i canoni pagati entro il 29.8.2022 (applicando la moratoria di 60 giorni prevista dallo Statuto del contribuente al termine del 30.6.2022 fissato dalla disciplina del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato e ripreso nel provv. 253466/2022).Utilizzo del creditoIl credito d’imposta locazioni 2022 può essere utilizzato con le stesse modalità previste per il credito 2020, ovvero può:essere utilizzato dal beneficiario in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi;essere ceduto al locatore.
3.2







CESSIONE DEL CREDITO al locatoreIl credito d’imposta locazioni 2022 può essere ceduto solo al locatore (ai sensi dell’art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020), posto che la cessione a terzi era contemplata dall’art. 122 del DL 34/2020 solo fino al 31.12.2021 (e, pertanto, non è applicabile al credito locazioni 2022).Per questo motivo, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253466 e le istruzioni al modello di autodichiarazione fanno riferimento alla sola possibilità di cessione “al locatore” prevista dall’art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020.Ai sensi dell’art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020, la cessione del credito al locatore:richiede la “previa sua accettazione”;si realizza “in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.Autodichiarazione per comunicare la cessione al locatoreIl modello di autodichiarazione approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253466 va utilizzato anche per comunicare la cessione del credito locazioni 2022 (dal 15.9.2022).La comunicazione della cessione del credito d’imposta può essere effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente, compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione.Non è ammessa la cessione parziale, di modo che, per ogni contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, deve essere ceduto l’intero importo del credito spettante.Inoltre, come chiarito dal provv. 30.6.2022 n. 253466, “l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di presentare un’ulteriore Autodichiarazione sostitutiva per comunicare la cessione del credito”.Accettazione Il cessionario del credito è tenuto a comunicare l’accettazione del credito attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Piattaforma cessione crediti).
3.3codice tributo e compilazione del modello F24Dopo l’accettazione il cessionario può utilizzare il credito ceduto con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e nei limiti dell’importo ceduto. In questo contesto, la ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2022 n. 51 ha istituito il codice tributo “7741”, che i locatori cessionari possono utilizzare per compensare nel modello F24 il credito locazioni 2022, dopo il perfezionamento della cessione (comunicazione della cessione tramite autodichiarazione da parte del conduttore e accettazione da parte del cessionario).Modalità di compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
4Credito d’imposta per il comparto turistico relativo alla seconda rata DELL’IMU 2021 – utilizzo in compensazione – codice tributo
Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.9.2022 n. 53, è stato istituito il codice tributo “6982” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021, riconosciuto alle imprese turistico-ricettive dall’art. 22 del DL 21.3.2022 n. 21, conv. L. 20.5.2022 n. 51 (rilevano anche i versamenti a titolo di IMIS e IMI, rispettivamente, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano).
4.1PRESENTAZIONE DELL’AUTODICHIARAZIONE PER IL RISPETTO DEI MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATOPer beneficiare del credito d’imposta in esame i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate:l’apposita autodichiarazione per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (c.d. Temporary Framework);utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato;nel periodo dal 28.9.2022 al 28.2.2023.
4.2UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con la quale il credito viene riconosciuto ai richiedenti, a seguito della presentazione della suddetta autodichiarazione.Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.Il modello F24 va presentato unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base alla suddetta autodichiarazione, tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.
4.3MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo “6982” va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
5Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti nel secondo trimestre 2022 per le imprese della pesca – codice tributo per l’utilizzo in compensazione
Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2022 n. 48, è stato istituito il codice tributo “6967” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti nel secondo trimestre 2022 per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis del DL 50/2022 convertito (c.d. “Aiuti”).Modalità di compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
6crediti d’imposta per l’acquisto DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTi per il terzo trimestre 2022 – codici tributo per l’utilizzo in compensazione
Con la ris. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 49, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta relativi all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 6 e 7 del DL 115/2022 convertito, c.d. “Aiuti-bis”).
6.1





CODICI TRIBUTOPer consentire l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “6968”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il terzo trimestre 2022;“6969”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore per il terzo trimestre 2022;“6970”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore per il terzo trimestre 2022;“6971”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle gasivore per il terzo trimestre 2022;“6972”, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il terzo trimestre 2022.
6.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24:il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
7crediti d’imposta per l’acquisto DI ENERGIA ELETTRICA e GAS per ottobre e novembre 2022 E di carburanti nel quarto trimestre 2022 per le imprese agricole e della pesca – codici tributo per l’utilizzo in compensazione
Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.9.2022 n. 54, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta relativi all’acquisto di:energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022, c.d. “Aiuti-ter”).carburanti nel quarto trimestre 2022, da parte delle imprese esercenti attività agricole, agromeccaniche (codice ATECO 1.61) e della pesca, compresi il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (art. 2 del suddetto DL 144/2022).
7.1CODICI TRIBUTOPer consentire l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “6983”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore per i mesi di ottobre e novembre 2022;“6984”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore per i mesi di ottobre e novembre 2022;“6985”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore per i mesi di ottobre e novembre 2022;“6986”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle gasivore per i mesi di ottobre e novembre 2022;“6987”, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, agromeccanica e della pesca, per il quarto trimestre 2022.
7.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24:il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
8Credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – riapertura dei termini di presentazione delle istanze – presentazione delle richieste di fruizione del credito






In relazione al credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, disciplinato dall’art. 4 del DL 152/2021 convertito e dal DM 29.12.2021, il Ministero del Turismo, con appositi Avvisi:ha previsto la presentazione di ulteriori domande per accedere all’agevolazione, in considerazione delle residue risorse disponibili;ha stabilito i termini di presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, in relazione ai soggetti che rientrano nell’elenco dei beneficiari, a seguito delle domande presentate ai sensi dell’Avviso 18.2.2022 n. 2613.
8.1Riapertura della piattaforma per la presentazione delle domandeIl Ministero del Turismo, con l’Avviso 14.9.2022 n. 11677, ha previsto la presentazione di ulteriori domande per accedere all’agevolazione, considerando che la procedura espletata a seguito della pubblicazione dell’Avviso 18.2.2022 n. 2613 non ha consentito di erogare tutte le risorse a disposizione.Possono presentare la nuova domanda anche i soggetti che abbiano già partecipato alla precedente procedura, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dal citato art. 4 del DL 152/2021.Le domande di concessione del credito d’imposta devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la piattaforma on line disponibile sul sito di Invitalia S.p.a. (www.invitalia.it).Con il successivo Avviso 23.9.2022, Il Ministero del Turismo ha comunicato le seguenti date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:a partire dalle ore 12:00 del 5.10.2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il fac-simile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;a partire dalle ore 12:00 del 12.10.2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format on line, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
Entro 60 giorni dal termine di chiusura della piattaforma per l’invio delle domande, fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, il Ministero del Turismo procede alla concessione del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

8.2Presentazione delle richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’impostaCon l’Avviso 21.9.2022 n. 12031, il Ministero del Turismo ha fissato i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta da parte dei soggetti che rientrano negli elenchi dei beneficiari, a seguito delle domande presentate ai sensi dell’Avviso 18.2.2022 n. 2613, approvati con i decreti 28.6.2022 n. 8228 e 2.8.2022 n. 9925.I soggetti beneficiari possono presentare la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta:solo dopo la conclusione dell’investimento;utilizzando il modulo approvato dall’Avviso 21.9.2022 n. 12031 e allegando la prevista documentazione (tra cui le fatture di acquisto, l’attestazione dei pagamenti e la relazione finale);dalle ore 12:00 del 30.9.2022 alle ore 17:00 del 30.9.2025;esclusivamente tramite posta elettronica certificata, inviando tutta la documentazione all’indirizzo PEC segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it.
Invitalia S.p.a. procede all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta:sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste di autorizzazione, salvo richieste al soggetto beneficiario di integrazioni documentali o chiarimenti;nel rispetto degli stanziamenti annuali.
9INDUSTRIA CONCIARIA – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
In attuazione dell’art. 10 co. 2 del DM 30.12.2021, il DM 6.9.2022 ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per le imprese operanti nell’industria conciaria. L’incentivo è stato previsto dall’art. 8 co. 2-bis – 2-sexies del DL 73/2021, che ha, allo scopo, istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
9.1Imprese beneficiarieLe imprese beneficiarie devono svolgere, presso la sede oggetto della domanda di agevolazione, l’attività economica di “preparazione e concia del cuoio e pelle” (codice ATECO 15.11.00), come comunicato al Registro delle imprese.
9.2Ambito territoriale di interventoGli incentivi sono concedibili per la realizzazione dei progetti ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto, riportati nell’Allegato 1 al DM 6.9.2022.
9.3Natura delle agevolazioniGli incentivi:assumono la forma del contributo a fondo perduto;sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 50% delle spese ammissibili, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE 1407/2013 (c.d. regolamento “de minimis”).
9.4pROCEDURA DI CONCESSIONE DEGLI INCENTIVIGli incentivi in esame sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.Se le risorse disponibili non consentiranno l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni saranno concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte del soggetto gestore (Invitalia), della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.Esaurimento delle risorseIl Ministero dello Sviluppo economico comunica l’avvenuto esaurimento delle risorse, con avviso del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato sulla G.U., sul proprio sito internet e su quello di Invitalia. Disponibilità di ulteriori risorse finanziarieNel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità.Domande presentate nelle more della chiusura dello sportelloLe domande presentate nelle more della chiusura dello sportello, prive di copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Le istanze che rimangono prive di copertura finanziaria anche a seguito di tale accertamento si considerano decadute. Invitalia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
9.5







Modalità di compilazione delle istanzePena l’improcedibilità delle stesse, le domande di incentivo, redatte in lingua italiana e complete della proposta progettuale di cui all’art. 10 co. 4 del DM 30.12.2021, devono:essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”;essere formulate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sul predetto sito internet;essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale;contenere, tra l’altro, i dati anagrafici dell’impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente e del titolare effettivo, i dati principali del piano d’impresa proposto e il programma di spesa oggetto dell’iniziativa, con l’indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili.
Alle stesse devono essere allegati:la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, in merito ai requisiti di ammissibilità e alla determinazione della dimensione d’impresa;i documenti previsti dall’art. 6 co. 8 del DM 6.9.2022.
9.6Modalità e termini di presentazione delle istanzeL’iter di presentazione delle domande si articola in due fasi, la compilazione e l’invio.Fase di compilazioneLa fase di compilazione sarà attiva dalle ore 10:00 dell’8.11.2022 e durante la stessa si potrà:accedere alla piattaforma informatica da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, come risultante dal certificato camerale;immettere le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda e caricare i relativi allegati;generare il modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile e apporre la firma digitale;caricare la domanda firmata digitalmente, con conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa.Fase di invioLa fase di invio, attiva dalle ore 10:00 del 15.11.2022, prevede le seguenti attività:accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto che ha compilato la domanda;inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del suddetto “codice di predisposizione domanda”;rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della domanda.
Solo a seguito di tale rilascio, le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse.
9.7Valutazione istruttoria delle istanzeLe domande di accesso alle agevolazioni sono valutate da Invitalia sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione, considerando pervenute nello stesso istante le domande presentate nello stesso giorno.Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, queste ultime sono ammesse all’istruttoria, fino a esaurimento della dotazione finanziaria residua, in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito, redatta secondo i criteri previsti dal DM 6.9.2022.In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell’ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma presentato dall’impresa iscritta da maggior tempo al Registro delle imprese.All’esito positivo delle verifiche istruttorie, il soggetto gestore procede alla registrazione dell’incentivo nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del DM 31.5.2017 n. 115, e, ove nulla osti, adotta il relativo provvedimento di concessione.Per le domande ritenute non ammissibili, Invitalia comunica i motivi ostativi all’accoglimento delle medesime.
9.8


Istanze di erogazione degli incentiviLe richieste di erogazione dell’incentivo spettante, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria” del sito internet www.invitalia.it.È prevista la possibilità di richiedere l’erogazione delle agevolazioni in due o in unica soluzione.Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
10INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA IN SOSTITUZIONE DEL MOTORE TERMICO
Con il DM 19.7.2022, pubblicato sulla G.U. 14.9.2022 n. 215, sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo destinato ai proprietari dei veicoli per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico, ai sensi dell’art. 1 co. 1031 lett. b-bis) della L. 145/2018.
10.1requisiti per l’accesso ai contributiIl contributo spetta ai proprietari (persone fisiche o giuridiche) di veicoli per il trasporto di persone e merci che installano in Italia un sistema di riqualificazione elettrica sui propri veicoli originariamente immatricolati con motore termico qualora: i veicoli siano di categoria M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G;l’installazione del sistema di riqualificazione elettrica avvenga in Italia, ai sensi del DM 1.12.2015 n. 219 o, dall’1.10.2022, del DM 26.7.2022 n. 141, e venga effettuata tra il 10.11.2021 e il 31.12.2022;i correlati pagamenti siano effettuati tra il 10.11.2021 e il 31.12.2022, con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità alla relativa fattura; l’installazione del sistema di trazione elettrica sia effettuata da un’impresa esercente l’attività di autoriparazione di cui alla L. 122/92, cui si riferisca (anche come attività secondaria) almeno uno dei codici ATECO 45.20.3 e 45.20.1. 
10.2misura del contributoIn presenza dei requisiti, e fino alla disponibilità dei fondi, spettano:un contributo, nella misura del 60% del costo di riqualificazione, fino ad un massimo di 3.500,00 euro; un contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione. 
10.3modalità di presentazione delle domandePer presentare l’istanza è necessario registrarsi all’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la cui data di messa in esercizio verrà comunicata con avviso pubblicato sul relativo sito (www.mit.gov.it).L’istanza, da presentare entro il 31.12.2022, deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente attesta:il numero di targa del veicolo oggetto dell’installazione del sistema di riqualificazione elettrica e la proprietà dello stesso;la data dell’avvenuta installazione, con allegazione di copia della fattura, della quietanza di pagamento della stessa (ove non già presente nella fattura) e del documento di circolazione aggiornato;il codice IBAN per l’accredito del contributo, ed il nominativo dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il nome o la denominazione sociale del soggetto richiedente;l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del contributo.
10.4modalità di fruizione del contributoI contributi, assegnati secondo l’ordine temporale di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili (pari a 14 milioni di euro), verranno accreditati sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono indicate nell’istanza. 
11DISCIPLINA IRPEF DEI RIMBORSI DELLE SPESE INERENTI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Con la risposta a interpello 28.9.2022 n. 482, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina applicabile, ai fini IRPEF, alle somme percepite da un professionista a titolo di parziale rimborso, in esito a un accordo di mediazione, dei canoni da questi pagati a fronte della locazione dello studio professionale.
11.1FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLONel caso oggetto di interpello, il professionista comunicava alla locatrice la disdetta del contratto, a seguito della quale, ritenendo di aver pagato canoni in eccesso, richiedeva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto nel periodo di vigenza del contratto. Trattandosi di immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività, i canoni sono stati interamente dedotti dal reddito di lavoro autonomo.A fronte del rifiuto della parte locatrice e alla conseguente mediazione, il professionista otteneva un parziale rimborso.
11.2IMPONIBILITÀ DEL RIMBORSOSecondo l’Agenzia delle Entrate, le somme percepite dal professionista in esito alla procedura di mediazione concorrono, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nell’anno di percezione (ex art. 54 del TUIR), in quanto “rimborso” di spese inerenti l’esercizio dell’attività e, come tali, dedotte dal reddito di lavoro autonomo.
12FRUIZIONE DEL REGIME FORFETTARIO NEL PERIODO DI RIENTRO IN ITALIA – SUCCESSIVO ACCESSO AL REGIME DEGLI IMPATRIATI – ESCLUSIONE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.9.2022 n. 460, è intervenuta, per la prima volta, in merito all’ipotesi di accesso al regime degli impatriati in periodi d’imposta successivi a quello del rientro in Italia, ove in quest’ultimo periodo si sia deciso di fruire del regime forfettario.
12.1RIENTRO IN ITALIA E ACCESSO AL REGIME FORFETTARIOIl caso di specie riguarda un cittadino italiano che, dopo essere stato residente nel Regno Unito per quattro anni, nel mese di aprile 2022 è rientrato in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo; per il primo anno di attività i compensi derivanti da tale attività sono stimati di importo inferiore a 65.000,00 euro, soglia limite per beneficiare del regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 della L. 190/2014.Nel presupposto che siano verificati sia i requisiti di legge per accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, sia quelli per accedere al richiamato regime forfetario, la questione riguarda la possibilità di fruire dei due regimi agevolati in periodi d’imposta differenti.
12.2SUCCESSIVA FRUIZIONE DEL REGIME DEGLI IMPATRIATI – ESCLUSIONEIn merito al rapporto tra i due regimi, la risposta n. 460/2022 richiama il chiarimento contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 33 (§ 7.11), in base al quale il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non può avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.Il citato passaggio interpretativo evidenzierebbe, ad avviso dell’Agenzia, come l’opzione per il regime forfettario al momento del rientro in Italia, pur in presenza dei requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati, comporti “l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati”.Ciò premesso, secondo l’Agenzia, il soggetto che, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, dovesse optare, in relazione al periodo d’imposta in corso, per il regime forfetario, non potrà, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (dal 2023 al 2026), fruire del regime degli impatriati.
12.3Incoerenza del divieto di transito tra i regimiLa rigida posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 460/2022 suscita alcune perplessità, non trovando nella richiamata circ. n. 33/2020 un valido riscontro argomentativo, posto che tale ultimo documento non pare riferirsi all’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di transito dal regime forfetario al regime degli impatriati, senza cumulo tra i medesimi ma, al contrario, si limita ad escludere la contestuale fruizione dei due regimi agevolati con riferimento al medesimo periodo d’imposta.
13CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI in beni strumentali – INTERCONNESSIONE “TARDIVA” – COMPILAZIONE DEL MODELLO redditi 2022
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di alcune FAQ, ha fornito indicazioni in merito alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI 2022 in caso di interconnessione “tardiva” con utilizzo in misura “ridotta” del credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex art. 1 co. 1059 della L. 178/2020.
13.1COMPILAZIONE DEL QUADRO RUIn caso di bene 4.0 entrato in funzione nel 2021 con interconnessione nel 2022, occorre indicare nel quadro RU del modello REDDITI 2022:nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili “Transizione 4.0”;nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per tali beni (il credito è comunque utilizzabile in misura non superiore al 10%, per la quota annuale pari a un terzo);nel rigo RU12 il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023;nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto.
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili “Transizione 4.0”, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
13.2CODICE TRIBUTO DA UTILIZZAREPer la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936”, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo “6935”, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione di irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di sanzioni.
14CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – APPLICAZIONE PER IL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Con la circ. Agenzia delle Entrate 21.9.2022 n. 32 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 1 co. 98 della L. 208/2015, in relazione al settore della nautica da diporto.
14.1IMPRESE BENEFICIARIELe imprese nel settore del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito d’imposta Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili, non essendo assimilabili alle attività del settore “trasporti”.
14.2INVESTIMENTI AGEVOLABILILe imbarcazioni, in possesso dei requisiti di strumentalità e novità, devono costituire parte integrante di un’organizzazione d’impresa che rappresenti un punto di riferimento per l’attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio.
14.3CLASSIFICAZIONE IN BILANCIOLe imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci B.II.2 e B.II.3 dello Stato patrimoniale, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto, con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta 
15credito d’imposta per cuochi professionisti (c.d. “bonus chef”) – disposizioni attuative
Con il DM 1.7.2022, pubblicato sulla G.U. 15.9.2022 n. 216, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d’imposta per cuochi professionisti di cui all’art. 1 co. 117 – 123 della L. 178/2020 (c.d. “bonus chef”). 
15.1SOGGETTI INTERESSATIPossono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, una o più delle spese ammissibili.In particolare, tali soggetti devono essere:residenti o stabiliti del territorio dello Stato;alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dall’1.1.2021;nel pieno godimento dei diritti civili. 
15.2SPESE AMMISSIBILISono ammissibili all’agevolazione le spese relative:all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;all’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Tali spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.Imposte e tasseNon sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.L’IVA è ammissibile solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. 
15.3DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta è riconosciuto:nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022; nell’importo massimo di 6.000,00 euro;nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e del regime “de minimis”. 
15.4MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONEPer fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese, un’apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso la specifica procedura informatica.
Le modalità e i termini di presentazione dell’istanza saranno definiti con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
16credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Momento di effettuazione degli investimenti – Irrilevanza del nomen iuris del contratto 
Con la risposta a interpello 27.9.2022 n. 473, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, non rileva il nomen iuris utilizzato dalle parti (es. contratti di “appalto”).Nel caso di specie, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, non rilevano i corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori, ma il momento della consegna del bene posto che dall’analisi dei contratti emerge che le parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente (installazione, collaudo e avvio del macchinario).
17Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini – codice tributo per l’utilizzo in compensazione
Con la ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2022 n. 52, è stato istituito il codice tributo “6981” per l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, tramite il modello F24, del credito d’imposta del 20% previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo di farmaci, inclusi i vaccini, in relazione ai costi sostenuti dall’1.6.2021 al 31.12.2030, ai sensi dell’art. 31 del DL 73/2021.Il credito d’imposta:spetta fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario;è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.Modalità di compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
18strumenti di pagamento elettronico – comunicazione dei dati da parte degli operatori finanziari – proroghe
Il provv. Agenzia delle Entrate 2.9.2022 n. 340401 ha prorogato i termini entro i quali gli operatori finanziari devono comunicare:i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti;l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi.
L’obbligo comunicativo è stabilito dall’art. 22 co. 5 ultimo periodo del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157 e, con il precedente provv. 30.6.2022 n. 253155, l’Agenzia delle Entrate aveva definito il relativo ambito applicativo, il dettaglio dei dati da comunicare, le modalità di comunicazione e i relativi termini (sia a regime che in via transitoria).
18.1







Soggetti interessatiL’obbligo comunicativo riguarda i prestatori di servizi di pagamento autorizzati, di cui all’art. 1 co. 1 lett. g) del DLgs. 27.1.2010 n. 11 (es. banche, Poste, istituti di moneta elettronica, ecc.), che:svolgono la propria attività nel territorio nazionale;mettono a disposizione degli esercenti, mediante un contratto di convenzionamento, sistemi di pagamento elettronico.
Ai fini in esame:per “esercente” si intende il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali;per “contratto di convenzionamento” si intende il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo per la cessione di beni e la prestazione di servizi.
18.2Dati da comunicareI suddetti operatori finanziari devono comunicare:il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;la data contabile delle operazioni;l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
18.3Modalità di comunicazioneI soggetti obbligati alla comunicazione trasmettono le suddette informazioni alla società PagoPA spa:direttamente;ovvero tramite la società Bancomat spa, in relazione ai pagamenti effettuati con carte sui circuiti PagoBancomat e BancomatPay. 
L’invio dei dati deve essere effettuato sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite mediante apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
PagoPA provvede poi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo modalità definite con apposito accordo tra i due enti.
18.4nuovi termini di comunicazioneCon il provv. 2.9.2022 n. 340401, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle criticità evidenziate dagli operatori, ha prorogato i termini di trasmissione dei dati fissati dal precedente provv. 30.6.2022 n. 253155.Proroga dei termini transitori di comunicazione dei datiLa prima trasmissione delle informazioni, riferita alle transazioni contabilizzate dal-l’1.9.2022, deve essere effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 15.10.2022 (scadenza precedentemente stabilita al 5.9.2022).Per le transazioni contabilizzate nel periodo dall’1.1.2022 al 31.8.2022, invece, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30.11.2022 (scadenza precedentemente stabilita al 31.10.2022).Differimento del termine a regime di comunicazione dei datiA regime l’invio dei dati deve essere effettuato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, invece del secondo giorno lavorativo precedentemente previsto.
19comunicazione relativa ai Rimborsi intestati ad un contribuente deceduto – provvedimento attuativo
Con il provv. Agenzia delle Entrate 1.9.2022 n. 339178 è stato approvato il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità”, in attuazione dell’art. 5 del DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”), conv. L. 4.8.2022 n. 122, definendo le modalità di trasmissione di detta comunicazione.
19.1rimborsi agli eredi del defuntoAl fine di semplificare e velocizzare il pagamento di rimborsi fiscali spettanti ad un contribuente deceduto, l’art. 5 del DL 73/2022 convertito (modificando l’art. 28 del DLgs. 346/90) ha previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La disposizione prevede, inoltre, la possibilità, per i chiamati all’eredità, di comunicare all’Agenzia delle Entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto; il provv. 339178/2022 ha quindi approvato il modello di comunicazione da utilizzare a tale scopo (“Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità”).
19.2soggetti interessatiLa comunicazione approvata dal provv. 339178/2022 può essere utilizzata dai chiamati all’eredità che non intendono ricevere i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al defunto, purché:abbiano già presentato la dichiarazione di successione;non abbiano manifestato espressa accettazione dell’eredità.
La comunicazione non ha efficacia se inviata successivamente al pagamento dei rimborsi.
In assenza della comunicazione, i rimborsi verranno disposti automaticamente sulla base della dichiarazione di successione (in caso di successione per legge).
19.3modalità di presentazione della comunicazioneLa comunicazione è predisposta in modalità elettronica e inviata esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 17.10.2022. Soggetti abilitatiLa comunicazione può essere inviata:direttamente dal richiedente (chiamato all’eredità);dall’eventuale rappresentante legale del richiedente (chiamato all’eredità);o tramite un incaricato autorizzato ad accedere all’area riservata del chiamato all’eredità.RicevutaA seguito della presentazione della comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta che ne attesta l’acquisizione.
19.4termini di presentazione della comunicazioneLa comunicazione può essere inviata in qualsiasi momento, purché dopo la presentazione della dichiarazione di successione.RevocaIl medesimo modello può essere utilizzato per revocare la precedente comunicazione, dai chiamati che abbiano mutato intenzione e vogliano ricevere i rimborsi fiscali, purché essi non abbiano già rinunciato all’eredità.La revoca della precedente comunicazione può essere inviata in qualsiasi momento, dopo la prima comunicazione, ma non produce effetti se presentata dopo la rinuncia espressa all’eredità.
19.5CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONENel modello di comunicazione devono essere indicati:il codice fiscale del contribuente deceduto, a cui sono intestati i rimborsi;il codice fiscale del chiamato all’eredità che non intende ricevere i rimborsi;il codice fiscale del rappresentante legale del chiamato (ad esempio, ove minorenne o interdetto).
Il dichiarante, quindi, deve:barrare la casella “Comunicazione” per comunicare che NON vuole ricevere i rimborsi;barrare la casella “Revoca”, nel caso in cui abbia già presentato una precedente comunicazione, per comunicare che intende ora revocarla chiedendo il pagamento dei rimborsi.
Nel caso in cui l’istanza sia trasmessa, per conto del chiamato all’eredità o del rappresentante firmatario, da parte di un incaricato, va riportato il relativo codice fiscale nell’apposito campo (“Incaricato alla presentazione telematica”). In caso di revoca, gli incaricati possono trasmettere la revoca anche se non hanno precedentemente inviato la comunicazione.Infine, è necessario indicare la data e sottoscrivere la comunicazione.
20SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE GIOCATE – TRATTAMENTO IVA
Con le risposte a interpello 27.9.2022 n. 477 e 480, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata circa l’applicazione del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 co. 1 n. 6, 7 e 9 del DPR 633/72 per alcuni servizi forniti da terzi a un concessionario abilitato all’esercizio e alla raccolta di giochi e scommesse.
20.1FATTISPECIENel caso oggetto della risposta n. 477/2022, i fornitori offrivano al concessionario, tramite piattaforme, una serie di dati che consentivano a quest’ultimo di definire sulla propria piattaforma gli eventi su cui scommettere, le tipologie di scommesse, le quote da offrire e la refertazione degli esiti.Invece, nel caso esaminato con la risposta n. 480/2022, il concessionario affidava a soggetti terzi, procacciatori, l’individuazione di punti vendita per la commercializzazione dei giochi, impegnandosi a versare a questi ultimi:un importo (denominato “corrispettivo rinnovi”) per l’eventuale sottoscrizione di nuovi contratti da parte di una sottorete di negozi;un ulteriore importo (denominato “corrispettivo performance”), a fronte dell’eventuale raggiungimento di un “profitto target” annuale da parte delle sottoreti di negozi che avevano sottoscritto il contratto.
20.2SERVIZI ESENTI DA IVACon riferimento ad entrambi i casi esaminati, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, analogamente a quanto chiarito per le operazioni relative all’esercizio dei giochi a distanza (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 583 e nota Agenzia Dogane e Monopoli 31.3.2014 n. 27604), le prestazioni rese dai fornitori/procacciatori nei confronti del concessionario possono beneficiare dell’esenzione IVA a patto che costituiscano attività “necessarie e indispensabili” per la raccolta delle giocate. Tale valutazione, però, presuppone un riscontro fattuale non esperibile dall’Amministrazione finanziaria in sede di interpello. Spetterà quindi all’istante operare tale valutazione sulla base del quadro normativo vigente e della prassi esistente in materia (si vedano, in particolare, le risposte a interpello Agenzia delle Entrate n. 583/2020 e 760/2021).
20.3

somme a titolo di penale e di indennità per risoluzione anticipata del contrattoCon la risposta a interpello n. 480/2022, viene altresì esaminato il trattamento IVA degli importi previsti dagli accordi tra concessionario e procacciatori di affari a titolo di:penale (in caso di recesso dei punti vendita dal contratto di commercializzazione);indennità (per il verificarsi di una causa di risoluzione anticipata del contratto).
L’Agenzia delle Entrate afferma che tali somme hanno natura risarcitoria, non essendo connesse alle prestazioni rese dai procacciatori, e sono perciò escluse da IVA per mancanza del presupposto oggettivo dell’imposta.
21ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTRA-UE E PRESTAZIONI ORGANIZZATIVE – TERRITORIALITÀ – ESENZIONE IVA
Nella risposta a interpello 23.9.2022 n. 469, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’attività formativa svolta in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è soggetta al regime di esenzione IVA, ex art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, a condizione che le prestazioni siano territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. 7-ter co. 1 e 7-quinquies co. 1 lett. a) del DPR 633/72, fermo restando che, laddove eseguite all’estero, esse devono essere assimilabili a quelle per le quali “è stato ottenuto il riconoscimento in Italia”.Per le prestazioni di carattere organizzativo volte alla realizzazione di attività formative, il suddetto regime si riferisce al rapporto tra “l’ente di formazione, in possesso dei necessari requisiti, e i propri discenti, e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori nei confronti dello stesso ente”. Pertanto, tali servizi, ove territorialmente rilevanti in Italia, sono soggetti al regime ordinario di tassazione IVA.
21.1CONDIZIONI PER L’ESENZIONE IVA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONEL’applicabilità del regime di esenzione IVA all’attività di formazione resa in Italia o in un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, è subordinata alla circostanza che le prestazioni siano territorialmente rilevanti in Italia in virtù del combinato disposto degli artt. 7-ter co. 1 e 7-quinquies co. 1 lett. a) del DPR 633/72. Inoltre, per beneficiare di tale regime, le prestazioni eseguite all’estero devono essere del tutto assimilabili a quelle per le quali “è stato ottenuto il riconoscimento in Italia”.Ne discende che le prestazioni didattiche effettuate da una società in uno Stato estero non sono territorialmente rilevanti in Italia quando rese a favore di un committente privato consumatore. Se, invece, il committente è un soggetto passivo, rilevano territorialmente in Italia ove quest’ultimo sia ivi stabilito ai fini IVA, con conseguente possibilità di fruire dell’esenzione dall’imposta, sussistendone i presupposti.
21.2
















CONDIZIONI PER L’ESENZIONE IVA DELLE PRESTAZIONI ORGANIZZATIVECon riferimento alle prestazioni di carattere gestionale e organizzativo finalizzate alla realizzazione di attività formative (es. iscrizione dei partecipanti ai corsi, gestione dei dati personali, organizzazione di attività socio-culturali all’estero, ecc.), l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che l’esenzione di cui al citato art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 riguarda il rapporto tra “l’ente di formazione, in possesso dei necessari requisiti, e i propri discenti, e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori nei confronti dello stesso ente” (cfr. consulenza giuridica 18.5.2021 n. 6).In tale contesto, spetta agli Stati membri la disciplina del c.d. riconoscimento, per cui tale requisito soggettivo non può ritenersi “mutuato in automatico” dal committente estero, dovendo l’esenzione IVA accordarsi ai soli soggetti che lo Stato “riconosce” perché “in grado di offrire prestazioni didattiche aventi caratteristiche simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 26.9.2005 n. 134, richiamata dalla risposta a interpello 27.10.2021 n. 750).D’altro canto, l’art. 132 par. 1 lett. i) della direttiva n. 112/2006/CE non prevede alcun meccanismo di “mutuo riconoscimento” concesso da uno Stato membro nei confronti dei restanti Stati membri; inoltre, nelle Linee Guida del 97° Comitato IVA del 7.9.2021 si legge che “lo Stato membro che stabilisce le condizioni per l’applicazione dell’esen-zione di cui all’articolo 132 della Direttiva IVA è lo Stato membro in cui la prestazione di formazione o insegnamento è territorialmente rilevante ai sensi degli articoli 44, 53 o 54 della Direttiva IVA”.Alla luce di ciò, i servizi in argomento, quando territorialmente rilevanti in Italia, sono soggetti al regime ordinario di tassazione IVA. Resta inteso che occorrerà valutare il singolo caso concreto per definire se si tratti, o meno, di un’operazione complessa.

OTTOBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.10.2022Modifica acconti
da 730/2022
Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2022.
14.10.2022Presentazione domande credito d’imposta per distribuzione quotidiani e periodiciLe imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta del 30% sulle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite:in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;mediante la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
La domanda va presentata entro il 14.11.2022; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
15.10.2022Trasmissione
dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi
I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, o i loro intermediari, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:recupero del patrimonio edilizio;efficientamento energetico;adozione di misure antisismiche;recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;installazione di impianti solari fotovoltaici;installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
15.10.2022












Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
17.10.2022Versamento rate imposte e contributiI soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022;la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.9.2022.
17.10.2022Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
17.10.2022Versamento ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2022;corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2022.
17.10.2022Versamento rata
saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
17.10.2022Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2022;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
17.10.2022Effettuazione versamenti sospesi per l’emergenza COVIDI soggetti che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati devono effettuare:i versamenti a titolo di ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e di IVA, che scadevano nel mese di gennaio 2022 e che sono stati sospesi:in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
17.10.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2022.
20.10.2022






Presentazione domande credito d’imposta per le reti
di imprese agricole
Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di fruire del previsto credito d’imposta;in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
20.10.2022Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editriciLe imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisizione di servizi digitali:in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
La domanda va presentata entro il 20.11.2022; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
20.10.2022Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscaliI fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2022.La comunicazione deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
21.10.2022Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 21.9.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:se effettuato entro il 20.12.2022, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali;se effettuato dopo il 20.12.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%);applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 20.11.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali.
25.10.2022Presentazione modelli 730/2022 integrativiI dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022 integrativo:per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”;ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2022 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ai modelli 730/2022 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.Tuttavia, il modello 730/2022 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
25.10.2022Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di settembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;ovvero al trimestre luglio-settembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di settembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
27.10.2022Versamento utili
destinati ai Fondi
mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;tramite il modello F24.
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
28.10.2022Presentazione domande credito d’imposta per le librerieGli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12:00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2021:alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ sportello-domande/.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
31.10.2022Trasmissione telematica Certificazioni UnicheI sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2022”, relative al 2021, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;le provvigioni;i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;i redditi esenti.
31.10.2022Presentazione
modelli 770/2022
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:il modello 770/2022;in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Ai fini dell’invio, il modello 770/2022 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
31.10.2022


Regolarizzazione
modelli 770/2021
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:l’infedele presentazione dei modelli 770/2021, relativi al 2020;le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2021;gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2021.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.La regolarizzazione si perfeziona mediante:il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2022Presentazione
domanda di
regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione;direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:entro il 16.12.2022, in unica soluzione;oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli interessi legali.
31.10.2022Versamento rate imposte e contributiI soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
31.10.2022Registrazione contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2022.Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
31.10.2022Credito d’imposta
gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;con riferimento al trimestre luglio-settembre 2022.
Il credito d’imposta può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.10.2022Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:relativo al trimestre luglio-settembre 2022;utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2022











Dichiarazione e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2022 riguardante:le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
31.10.2022Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.10.2022Comunicazioni
“monitoraggio fiscale esterno”
Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2021 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento:eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dall’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.
31.10.2022Presentazione domanda
di accreditamento
per il cinque per mille IRPEF
Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), se non incluse nell’elenco permanente dei beneficiari, possono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:tramite il portale del RUNTS:senza applicazione di sanzioni.