Novità di Agosto 2022

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Agosto 2022

1 Fatturazione elettronica ed esterometro – Aggiornamento delle specifiche tecniche dall’ 01.10.2022 2

2 Addebito dell’imposta di bollo in fattura per i soggetti in regime forfetario 2

3 Riduzione dei termini di accertamento – Condizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e alla documentazione delle operazioni 2

4 Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia – Disposizioni attuative – Presentazione delle domande 3

5 Credito d’imposta per la distribuzione di testate edite dalle imprese editrici – Proroga
dei termini di presentazione delle domande 5

6 Scissione con beneficiaria pre-esistente – Limitazione al riporto delle perdite – Chiarimenti… 5

7 Riallineamento dei valori delle c.d. “liste clienti” 6

8 Soggetti che hanno aderito al regime Patent box in autoliquidazione “oneri documentali” – Esclusione dalla “super-deduzione” 6

9 Contributi previdenziali relativi ad annualità precedenti oggetto di recupero – Contributi
a carico dei dipendenti non oggetto di rivalsa – Deducibilità – Esclusione 7

10 Detrazioni edilizie – Crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito – Utilizzo in compensazione – Chiarimenti 7

11 Detrazioni edilizie – Trasferimento dei crediti nell’ambito del consolidato fiscale – Chiarimenti 7

12 Somministrazione di pasti ai dipendenti presso esercizi convenzionati – Pagamento tramite app – Aliquota IVA del 10% 8

13 Importazioni – Nuovo prospetto contabile – Detrazione IVA 9

14 Istanza di restituzione dell’IVA in eccesso – Cessione d’azienda 9

15 Esecuzione di lavori edilizi da parte del conduttore – Canone ridotto – Modalità di fatturazione 10

16 Cessione di omaggi floreali – Vendite per corrispondenza – Esonero dalla certificazione fiscale…………………………………………………………………………………….10

17 Corsi di formazione online – Territorialità ai fini IVA 10

18 Acquisti intracomunitari presso soggetti in regime delle “piccole imprese” 11

19 Contributi per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali – Versamento 11

20 Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente
dedotte dal reddito IRES – Individuazione dei soggetti beneficiari – Aggiornamento 11

21 Ritardi nei pagamenti – Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo
semestre 2022 12

SETTEMBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI……………………………………… 13

1FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO – AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE DALL’1.10.2022
In data 1.8.2022 è stata rilasciata la versione aggiornata delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica e l’esterometro (versione 1.7.1), da utilizzare a partire dall’1.10.2022.In particolare, nella versione aggiornata:sono stati modificati i criteri di controllo per alcuni tipi di errori sulle fatture elettroniche;è stato previsto lo scarto, con codice errore “00476”, delle fatture che riportano contemporaneamente, nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un valore diverso da “IT”;sono state introdotte nuove codifiche nel blocco “Altri dati gestionali”, riguardanti la regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite il modello F24, nonché il periodo d’imposta da indicare in caso di estrazioni di beni da deposito IVA;è stato introdotto il codice documento “TD28” per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali siano state ricevute fatture cartacee con addebito dell’IVA (da parte di soggetti sanmarinesi esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica);è stata aggiornata la descrizione del codice natura “N7”, che fa ora riferimento alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici di cui all’art. 7-octies co. 1 lett. a) e b) e all’art. 74-sexies del DPR 633/72, con IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea.
2ADDEBITO DELL’IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO
Con riguardo ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nella risposta a interpello 12.8.2022 n. 428, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei casi in cui l’emittente chieda al cliente il rimborso dell’imposta di bollo applicata in fattura, l’importo riaddebitato assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.A fondamento di tale assunto viene rilevato che, nonostante l’art. 22 del DPR 642/72 preveda la solidarietà nel debito al pagamento dell’imposta di bollo tra l’emittente la fattura e il committente, l’obbligo di apporre il bollo è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento in quanto, per tale tipo di atti, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della sua formazione (in questo senso, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 67).Inoltre, con la circ. 14.5.2021 n. 5, l’Agenzia aveva esteso ai soggetti in regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, era stato chiarito che assumono rilevanza “ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo”. 
3RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – CONDIZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E ALLA DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI








Con le risposte a interpello 2.8.2022 n. 404 e 29.8.2022 n. 438, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015.Si ricorda che, tra i requisiti essenziali per fruire dell’agevolazione, vi è la circostanza che il soggetto passivo:garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro, mediante uno degli strumenti tracciabili individuati dall’art. 3 del DM 4.8.2016 (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità);documenti le operazioni mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
A tali requisiti si aggiungono quelli previsti dal suddetto DM 4.8.2016, tra cui la comunicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza di tali presupposti.Pagamento tramite RIBA e MAVCon la risposta 404/2022, l’Agenzia delle Entrate, pur confermando la tassatività dell’elenco degli strumenti di pagamento recato dall’art. 3 del DM 4.8.2016, ha ammesso che la tracciabilità può essere garantita anche mediante RIBA e MAV, benché non contemplati dalla norma, in quanto comunque assimilabili agli strumenti ivi indicati.Irrilevanza delle modalità di documentazione degli acquistiCon la risposta 438/2022, l’Agenzia delle Entrate, da un lato, ha ribadito che ai fini dell’agevolazione non rileva la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto (che possono quindi essere certificate anche in modalità cartacea), dall’altro, ha confermato che le operazioni attive devono essere documentate con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o documento commerciale, e che ciò vale anche per i soggetti che beneficino eventualmente dell’esonero dagli obblighi certificativi, come nel caso delle c.d. “vendite per corrispondenza” (si veda al riguardo anche la risposta a interpello 11.5.2021 n. 331).
4Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia – Disposizioni attuative – Presentazione delle domande
Con il DM 4.8.2022, pubblicato sulla G.U. 22.8.2022 n. 195, sono state stabilite le disposizioni attuative del buono relativo al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. “Aiuti”) conv. L. 15.7.2022 n. 91.
4.1Soggetti interessatiIl buono, del valore di 10.000,00 euro, può essere rilasciato alle imprese:aventi sede operativa in Italia;che, dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022) e fino al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/).
4.2










Spese ammissibiliSono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:spese per l’affitto degli spazi espositivi, comprese le quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.Spese sostenute prima del 16.7.2022Sono ammissibili all’agevolazione anche le spese sostenute prima del 16.7.2022, purché riferite a fiere che si tengono nel periodo dal 16.7.2022 al 31.12.2022.Imposte e tasseNon sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
4.3Presentazione delle domande di concessione del buonoIl buono deve essere richiesto mediante un’apposita procedura informatica:resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”;dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9.9.2022;utilizzando il modello di istanza reso disponibile sul suddetto sito.
L’accesso alla procedura informatica deve avvenire da parte del legale rappresentante dell’impresa, utilizzando la Carta nazionale dei servizi (CNS).
Nella richiesta occorre fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, con cui attestare la sussistenza dei requisiti richiesti.Il buono fiere può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
4.4Concessione del buonoIl buono fiere è assegnato dal Ministero dello sviluppo economico:sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande;fino ad esaurimento delle risorse disponibili (pari a 34 milioni di euro).
Il buono è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall’impresa nella domanda.
4.5












Presentazione dell’istanza di rimborso delle speseAi fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, mediante la suddetta procedura informatica, un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico.All’istanza di rimborso deve essere allegata:la copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio, e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse;un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.Termini di presentazioneLe istanze di rimborso devono essere presentate entro i termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, comunque ricompresi entro il 30.11.2022. Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell’agevolazione.
4.6Erogazione del rimborsoIl Ministero dello sviluppo economico verifica la completezza e la regolarità delle richieste di rimborso ricevute e determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall’impresa beneficiaria, fermo restando che il rimborso è erogabile nella misura massima del 50% delle spese ed entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
Il rimborso è effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda, entro il 31.12.2022.
4.7Regime “de minimisL’agevolazione in esame opera nei limiti e alle condizioni del regime “de minimis”.
4.8Divieto di cumuloL’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato.
5CREDITO D’IMPOSTA PER LA DISTRIBUZIONE DI TESTATE EDITE DaLLE IMPRESE EDITRICI – proroga dei TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Con il DPCM 2.8.2022 sono stati modificati i termini di presentazione delle domande di ammissione al credito d’imposta relativo alla distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 67 co. 1 del DL 73/2021).Le domande devono essere presentate dal 14.10.2022 al 14.11.2022, in luogo dei termini inizialmente fissati dal 20.10.2021 al 20.11.2021 dall’art. 4 co. 3 del DPCM 26.10.2021.
I termini sono stati così differiti in esito all’intervenuta autorizzazione della Commissione europea sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
6SCISSIONE CON BENEFICIARIA PRE-ESISTENTE – LIMITAZIONE AL RIPORTO DELLE PERDITE – chiarimenti
Con la circ. 1.8.2022 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova impostazione sulla disapplicazione della disciplina antielusiva sul riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR) e delle eccedenze ACE ai sensi dell’art. 173 co. 10 del TUIR.
6.1LIMITAZIONE AL RIPORTO DELLE PERDITE, DEGLI INTERESSI INDEDUCIBILI E DELLE ECCEDENZE ACEL’art. 173 co. 10 del TUIR prevede l’applicazione della normativa antielusiva della fusione (art. 172 co. 7 del TUIR) per le società beneficiarie della scissione che presentano perdite pregresse, interessi indeducibili ed eccedenze ACE. Pertanto:non possono essere riportate tali eccedenze maturate ante scissione in capo a società che, nel Conto economico del bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui la scissione viene deliberata, evidenziano un ammontare di ricavi e proventi caratteristici e spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei rispettivi importi calcolata sui Conti economici dei due esercizi precedenti a quello di riferimento;le eccedenze ante scissione delle società che superano il “test di vitalità” sono riportabili nel limite dell’ammontare del patrimonio netto della società che le ha prodotte.
6.2

TEST DI VITALITÀ SUL COMPENDIO OGGETTO DI SCISSIONESecondo quanto era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.3.2010 n. 9, la società beneficiaria della scissione, che non fosse una neocostituita, doveva applicare le limitazioni in materia di perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE:alle proprie eccedenze;alle eccedenze trasferite dalla società scissa nei limiti di quanto previsto dall’art. 173 co. 4 del TUIR “in ogni caso rispettando il test di «vitalità» economica in capo alla società scissa”.
In altri termini, per la riportabilità delle eccedenze “ereditate” si considerava sufficiente che fosse risultata “vitale” la società scissa.Con la circ. 1.8.2022 n. 31, ora si afferma che:se per effetto della scissione si trasferisce alla beneficiaria non neocostituita un ramo d’azienda, il test di vitalità deve essere calcolato avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso;qualora per effetto della scissione vengano trasferiti alla beneficiaria non neocostituita beni non integranti un ramo d’azienda, “considerata l’oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal comma 7 dell’art. 172 del TUIR relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti)”.
Questi ultimi devono essere “rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 173, comma 4, del TUIR”.In sintesi, secondo la nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate, l’assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva delle perdite risulta condizionata dalla “vitalità economica” del compendio trasferito alla beneficiaria.Si considerano quindi superati i chiarimenti sul tema che erano stati previsti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2010.
6.3TUTELA PER I COMPORTAMENTI PRECEDENTILa circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2022 n. 31 afferma infine che, in virtù del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede ex art. 10 della L. 212/2000, gli Uffici devono valutare la sussistenza delle condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nei confronti dei contribuenti che si siano conformati all’impostazione precedente che era stata indicata dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2010.
7RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELLE C.D. “LISTE CLIENTI”
La ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2022 n. 46 ha chiarito che i maggiori valori delle c.d. “liste clienti” oggetto di riallineamento con imposta sostitutiva del 3% a norma dell’art. 110 del DL 104/2020 sono ammortizzati ai fini fiscali nei modi ordinari (di fatto, in base alla quota imputata in ciascun anno a Conto economico).Non operano, quindi, per le “liste clienti” le penalizzazioni previste per i marchi e l’avviamento: per tali beni, infatti, i maggiori valori iscritti con le operazioni (rivalutazione o riallineamento) disciplinate dall’art. 110 del DL 104/2020 sono ammortizzati ai fini fiscali in 50 anni, indipendentemente dalla quota imputata a Conto economico.
È stato così superato l’orientamento della precedente risposta a interpello 14.3.2022 n. 108, nella quale veniva evidenziato che l’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale avrebbe dovuto riguardare, a certe condizioni, anche il portafoglio contratti e clienti.
8SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL REGIME PATENT BOX IN AUTOLIQUIDAZIONE “ONERI DOCUMENTALI” – ESCLUSIONE DALLA “SUPER-DEDUZIONE”
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2022 n. 413, è stato chiarito che i soggetti che abbiano optato per il regime di autoliquidazione “oneri documentali” (OD) ai sensi dell’art. 4 del DL 34/2019 non possono beneficiare della super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo di cui all’art. 6 del DL 146/2021.
8.1OPZIONE NEL MODELLO REDDITI 2021Nel caso di specie, posto che l’opzione per il regime di autoliquidazione “OD” è stata espressa dalla società con la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 (modello REDDITI SC 2021), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la medesima società non potrà scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al “nuovo” regime agevolativo, in considerazione dell’espressa preclusione prevista dal co. 10 dell’art. 6 del DL 146/2021.La società, tuttavia, potrà continuare a fruire del vecchio Patent box in autoliquidazione “OD” fino alla sua naturale scadenza quinquennale, vale a dire fino al 2024, senza l’obbligo di esercitare anno per anno l’opzione “OD”.
8.2SUPER DEDUZIONE PER I NUOVI BENILa società potrà invece esercitare l’opzione per il nuovo regime, in presenza dei requisiti richiesti, soltanto per i nuovi beni immateriali acquisiti a partire dall’anno d’imposta 2021. 
9Contributi previdenziali relativi ad annualità precedenti oggetto di recupero – Contributi a carico dei dipendenti non oggetto di rivalsa – Deducibilità – Esclusione
Con la risposta a interpello 4.8.2022 n. 412, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi previdenziali relativi ad annualità precedenti, oggetto di recupero da parte dell’INPS, rappresentano un onere indeducibile ai fini IRES e IRAP per la parte a carico dei dipendenti che non può costituire oggetto di rivalsa ai sensi dell’art. 23 co. 1 della L. 218/52, in considerazione della natura in senso lato sanzionatoria delle somme in esame.I contributi sono, invece, deducibili per la parte riferibile al datore di lavoro.Ove, come nel caso di specie, nell’esercizio della notifica delle diffide da parte dell’INPS, la società abbia rilevato contabilmente, in ragione dei ricorsi presentati e in applicazione dello IAS 37, un accantonamento per le passività notificate (indeducibile secondo l’art. 107 co. 4 del TUIR), la deduzione è consentita nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e, conseguentemente, il fondo è utilizzato a copertura delle passività a fronte delle quali è stato stanziato.
10detrazioni edilizie – Crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito – Utilizzo in compensazione – chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.8.2022 n. 435, ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite “cessione del credito” di cui all’art. 121 del DL 34/2020, in compensazione con tutti gli importi a debito il cui versamento tramite il modello F24 è:incluso nell’elenco di cui all’art. 17 co. 2 del DLgs. 241/97;oppure è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 17 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 241/97;oppure è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiami l’applicazione dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
I debiti che possono essere esposti nel modello F24 possono infatti essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), salvo che sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.
11DETRAZIONI EDILIZIE – TRASFERIMENTO DEI CREDITI NELL’AMBITO DEL CONSOLIDATO FISCALE – CHIARIMENTI
Con la ris. 2.8.2022 n. 45 e la risposta a interpello 3.8.2022 n. 406, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le indicazioni già rese con la precedente risposta a interpello 2.3.2021 n. 133 in relazione al trasferimento, nell’ambito di un consolidato fiscale, dei crediti d’imposta relativi all’ecobonus e al sismabonus ai sensi degli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, estendendo le conclusioni ivi recate anche ai crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi “optabili” ex art. 121 co. 2 del DL 34/2020.
11.1ASSENZA DI LIMITI AL TRASFERIMENTO NEL CONSOLIDATO DEI CREDITI DERIVANTI DA BONUS EDILIZII citati documenti di prassi sottolineano che il trasferimento dei crediti d’imposta da parte di ciascuna società partecipante al consolidato (sia questa consolidata o consolidante) alla fiscal unit, ai fini della compensazione con l’IRES di gruppo: non costituisce un’ipotesi di cessione dei crediti d’imposta tra un creditore ed un soggetto terzo; ma configura, al contrario, il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’IRES dovuta dalla consolidante. 
Di conseguenza, il trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni edilizie alla fiscal unit:non è soggetto ai limiti di cedibilità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020; non concorre al raggiungimento del numero massimo di cessioni effettuabili ex art. 121 del DL 34/2020.
11.2NON APPLICABILITÀ DEI LIMITI ALL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTAL’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che l’utilizzo dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie per cui è stata esercitata l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020, trasferiti nell’ambito della fiscal unit, in compensazione con l’IRES di gruppo, non soggiace ai limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.
12SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI presso esercizi convenzionati – PAGAMENTO TRAMITE APP – ALIQUOTA IVA DEL 10%























Con la risposta a interpello 22.8.2022 n. 430, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere assoggettate ad aliquota IVA del 10% (e non a quella del 4%) le somministrazioni di pasti a favore dei dipendenti di una società che siano erogate secondo il seguente schema:il dipendente ottiene il pasto presso il ristorante convenzionato con il datore di lavoro esibendo una app che consente di registrarne il costo;il corrispettivo registrato sulla app viene pagato ai ristoranti da una società terza che opera per conto dell’azienda datrice di lavoro;i ristoranti versano una commissione alla suddetta società terza, ma emettono fattura per la somministrazione direttamente al datore di lavoro.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, tali somministrazioni non possono qualificarsi né come servizi sostitutivi di mensa aziendale, né come servizi di “mensa diffusa”, per cui devono essere assoggettate ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (non potendo applicarsi l’aliquota ridotta del 4% prevista per i servizi di mensa aziendale).Per verificare se una prestazione sia riconducibile tra i servizi sostitutivi di mensa o di “mensa diffusa”, occorre aver riguardo:sia alle modalità attraverso le quali essa viene resa;sia alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione.
La fattispecie esaminata, invece, pur essendo caratterizzata dalla presenza di due convenzioni sottoscritte dal datore di lavoro (una con la società terza e l’altra con i singoli ristoranti), non presenta le altre peculiari modalità di erogazione che caratterizzano detti servizi.Viene evidenziato, al riguardo, che:i dipendenti utilizzano il credito incorporato nella app per fruire dei pasti nel giorno e nell’orario che preferiscono;i ristoranti emettono fattura direttamente nei confronti del datore di lavoro;la app funge da strumento di pagamento e non dà alcun diritto autonomo a ottenere la somministrazione.
13importazioni – nuovo prospetto contabile – detrazione iva
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.8.2022 n. 417 ha confermato che l’annotazione nel registro degli acquisti del nuovo “prospetto contabile” rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell’acquisizione della dichiarazione doganale di importazione, consente ai soggetti passivi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione. 
13.1nuovo prospetto di riepilogo ai fini ivaIn linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, anche a livello nazionale non è più previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo, né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.Nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, è stato aggiornato a decorrere dal 9.6.2022 il sistema nazionale di importazione.Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione dei documenti di importazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.6.2022 n. 22). Il prospetto contiene, in particolare, i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.
13.2idoneità dei datiAnche l’Agenzia delle Entrate conferma che il prospetto di riepilogo contabile della dichiarazione doganale di importazione permette l’assolvimento degli obblighi di annotazione sul registro degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72, propedeutici all’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA all’importazione.
Detto prospetto contiene, infatti, le informazioni essenziali dell’operazione d’importazione realizzata, tra cui il Master reference number (MRN) che identifica in modo univoco la dichiarazione, l’elenco delle fatture abbinate e il totale dell’IVA relativa. Non è stata, invece, confermata l’idoneità, ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, del “documento di cortesia”, emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
14istanza di restituzione dell’iva in eccesso – cessione d’azienda
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.8.2022 n. 432 ha chiarito che, a seguito di una cessione d’azienda, la società cessionaria ha il diritto di presentare la domanda di restituzione dell’IVA non dovuta ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.
14.1effetti sulle posizioni iva delle operazioni straordinarieIl documento di prassi ribadisce il principio per cui, nelle operazioni straordinarie e nelle altre trasformazioni sostanziali soggettive, ai fini IVA sussiste una continuità tra la posizione del soggetto dante causa e quella del soggetto avente causa.Si applica, in via estensiva, il contenuto dell’art. 16 co. 11 lett. a) della L. 537/93, che sarebbe riferito alle sole operazioni di scissione.Sulla base di quanto esposto, a seguito di una cessione d’azienda, ai fini IVA si realizza, quindi, una completa successione delle posizioni giuridiche attive e passive del soggetto dante causa in favore dell’avente causa.
14.2


istanza di restituzione dell’IVANel caso esaminato nella risposta a interpello, la successione negli obblighi (e nei diritti) del cedente rileva anche ai fini della domanda di restituzione dell’IVA disciplinata dall’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72.A seguito della cessione d’azienda, il soggetto avente causa intende presentare istanza di rimborso dell’IVA addebitata per errore in operazioni intercorse tra la società dante causa e una cliente di quest’ultima. Era stata infatti applicata indebitamente l’imposta su operazioni non imponibili IVA.La società cliente era destinataria di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con il quale veniva contestata l’indebita detrazione e il conseguente recupero dell’imposta. Dopo diversi anni, l’IVA indebitamente detratta veniva versata all’Erario, includendo sanzioni e interessi.Nel frattempo, era intervenuta la cessione d’azienda. L’Agenzia delle Entrate si esprime in favore della possibilità per la società avente causa di recuperare l’imposta addebitata per errore (restituita all’Erario dalla società cliente a seguito dell’indebita detrazione), avvalendosi dell’istituto della restituzione dell’IVA di cui all’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72.Al riguardo, viene, tra l’altro, precisato che il termine biennale per presentare la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta, accertata definitivamente, decorre dal momento in cui avviene la restituzione al cliente della medesima somma da quest’ultimo versata.
15esecuzione di lavori edilizi da parte del conduttore – canone ridotto – modalità di fatturazione
Con la risposta a interpello 12.8.2022 n. 424, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di locazioni immobiliari commerciali in cui il canone pagato dal conduttore sia rideterminato in ragione dei lavori realizzati dal conduttore medesimo sull’immobile, si configura una permuta ai fini IVA ex art. 11 del DPR 633/72.
Ne deriva quindi che:il locatore deve emettere fattura nei confronti del conduttore per l’intero importo del canone mensile originariamente pattuito (e non per l’importo del canone determinato al netto delle riduzioni previste per i lavori eseguiti);il conduttore, entro il momento di ricezione della fattura della controparte, deve fatturare al locatore un importo corrispondente al vantaggio recato mediante i lavori eseguiti, con applicazione del regime IVA previsto per i lavori medesimi.
16cessione di omaggi floreali – vendite per corrispondenza – esonero dalla certificazione fiscale
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.8.2022 n. 416, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla cessione di omaggi floreali tramite un sito internet, canali mobile, app o numero verde, cui segue la consegna fisica dei beni al destinatario da parte del soggetto incaricato dal venditore.
16.1commercio elettronico indiretto La cessione dei beni in esame rientra nel commercio elettronico indiretto, il quale comprende quelle operazioni in cui la transazione commerciale avviene per via telematica, ma il bene è consegnato al domicilio del cliente tramite i canali tradizionali (es. vettore).
16.2esonero dalla certificazione fiscaleAi fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette:all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente;né a quello di certificazione fiscale e dei corrispettivi telematici.
17corsi di formazione online – territorialità ai fini iva






Con la risposta a interpello 4.8.2022 n. 409, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i criteri di territorialità IVA applicabili ai corsi di formazione, resi a distanza in modalità online.Per le prestazioni nei confronti di soggetti passivi (B2B), secondo il documento di prassi, l’IVA si applica nello Stato del committente, ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72.Per le prestazioni nei confronti di consumatori finali (B2C), l’IVA si applica nel luogo di materiale svolgimento del servizio.Al riguardo, in assenza di un luogo “fisicamente individuabile” di svolgimento dei corsi di formazione online, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il luogo di svolgimento delle predette attività coincida con il luogo dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio.A tal riguardo, vengono richiamate le linee guida del Comitato IVA (working paper n. 1023/2021), secondo cui il luogo di effettiva esecuzione di un evento formativo virtuale risulta essere quello in cui il cliente (committente) è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente.
18acquisti intracomunitari presso soggetti in regime delle “piccole imprese”
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.8.2022 n. 431 ha esaminato il trattamento IVA da applicare ad acquisti effettuati da operatori italiani presso soggetti passivi di un altro Stato dell’Unione europea che adottano il regime di franchigia previsto per le “piccole imprese” dalla direttiva 2006/112/CE.I suddetti acquisti, da parte di un qualsiasi operatore italiano, non configurano acquisti intracomunitari soggetti ad IVA in Italia.L’art. 38 co. 5 lett. d) del DL 331/93, infatti, stabilisce che “non costituiscono acquisti intracomunitari (…) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”.Ribadendo quanto indicato nella precedente circ. 21.6.2010 n. 36, l’Agenzia delle Entrate rende noto che un soggetto passivo d’imposta italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. Ciò vale anche quando l’acquirente nazionale è un soggetto che opera in base al regime forfetario.
19Contributi per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali – versamento
Il sistema ispettivo relativo agli enti, diversi dalle cooperative, dotati della qualifica di impresa sociale è stato definito dal DM 29.3.2022. Tale decreto ha anche definito la misura del contributo che detti enti devono versare per il finanziamento del sistema ispettivo e specificato che, per le imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione autorizzata dal Ministero del Lavoro all’esecuzione dei controlli, detti contributi sono di pertinenza del Ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.Con il successivo DM 20.7.2022 (pubblicato sulla G.U. 1.8.2022 n. 178) è stato disposto che il versamento è effettuato secondo le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, ossia avvalendosi del modello F24. Il codice tributo non risulta ancora istituito dall’Agenzia delle Entrate.L’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del Lavoro, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, il flusso informativo relativo ai versamenti.
20Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES – Individuazione dei soggetti beneficiari – aggiornamento








L’art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l’integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 7.7.2022 (pubblicato sulla G.U. 27.8.2022 n. 200) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:sostituisce quello approvato dal DPCM 8.7.2019 (pubblicato sulla G.U. 14.9.2019 n. 216);contiene 18 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 285 a 303);può essere soggetto a revisione annuale.
21RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2022
La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 21.7.2022, ha innalzato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 27.7.2022.Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui all’art. 5 del DLgs. 9.10.2002 n. 231 per il secondo semestre 2022, il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 24.8.2022 n. 197 ha confermato che si continua ad applicare il tasso BCE dello 0%, in quanto il suddetto art. 5 fa riferimento al tasso in vigore al 1° luglio.
In relazione al periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2022, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono quindi stabiliti nella misura:del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;dell’8%, per le altre transazioni commerciali.Estensione a tutti i lavoratori autonomiPer effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:lavoratori autonomi e imprese;lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;lavoratori autonomi.
In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.Deroghe contrattualiLe parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
Tuttavia, occorre considerare che:nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

SETTEMBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
9.9.2022Presentazione
domande per il
“Buono Fiere”
Le imprese con sede operativa in Italia possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, ad inviare in via telematica le domande:di concessione del “Buono fiere”, in relazione alle spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia;tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
14.9.2022Ravvedimento
acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:va effettuato entro il 30.6.2023;comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
15.9.2022Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta locazioni 2022Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine, che intendono beneficiare del credito d’imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, possono iniziare a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, in caso di:cessione del credito d’imposta al locatore;soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius;soggetti che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato una trasformazione aziendale.
Il termine finale scade il 28.2.2023; l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione nel modello F24 può però avvenire solo a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d’imposta, a seguito della presentazione dell’autodichiarazione.
15.9.2022




Adempimenti modelli 730/2022 presentati
ad un professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
15.9.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 16.7.2022 al 31.8.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
15.9.2022Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2022Versamento rate
imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
16.9.2022Versamento rata
saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
16.9.2022Versamento IVA
mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2022;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
16.9.2022







Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
16.9.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2022.
21.9.2022Versamenti imposte
da modello REDDITI
SC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).Tali versamenti possono essere rateizzati.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
21.9.2022Versamenti IRAPI soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
21.9.2022




Versamenti per
rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
21.9.2022Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.Tale versamento può essere rateizzato.
21.9.2022Versamento
diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
21.9.2022Dichiarazione
e versamento “exit tax
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 21.9.2022 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
21.9.2022









Regolarizzazione
versamento imposte
da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:se effettuato entro il 20.11.2022, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali;se effettuato dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2022, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 28.9.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali.
22.9.2022Domande
agevolazioni imprese settore creativo
Le imprese del settore creativo possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande:di concessione di un contributo a fondo perduto per interventi di promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori;utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Fondo imprese creative”.
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
25.9.2022Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di agosto 2022, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di agosto 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.Con l’art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
27.9.2022Proroga regime
agevolato per docenti
e ricercatori
I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia, già beneficiari al 31.12.2019 del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2010, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta 2021, per esercitare la facoltà di prolungare la durata del regime agevolato che si è concluso entro il 31.12.2021, in presenza delle previste condizioni.Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.
28.9.2022Regolarizzazione
versamento imposte
da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:va effettuato entro il 30.11.2023;comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.9.2022Presentazione
domanda di
regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo
Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione;direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Il riversamento dei crediti dovrà avvenire:entro il 16.12.2022, in unica soluzione;oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli interessi legali.
30.9.2022









Trasmissione dati
liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2022;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Con l’art. 3 co. 1 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122, il termine di presentazione è stato così differito, a regime, rispetto alla precedente scadenza del 16 settembre.
30.9.2022Dichiarazione imposta di soggiorno e
contributo di soggiorno
I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:con riferimento agli anni 2020 e 2021;in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.
Il precedente termine del 30.6.2022 è stato così differito per effetto dell’art. 3 co. 6 del DL 21.6.2022 n. 73, conv. L. 4.8.2022 n. 122.
30.9.2022Versamento rate
imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
30.9.2022Presentazione
domande credito d’imposta per le librerie
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2021:alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura;da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ sportello-domande/.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
30.9.2022








Presentazione
domande credito d’imposta per le edicole
Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2021:al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;da redigersi sui modelli predisposti dal medesimo Dipartimento e corredata dalla documentazione richiesta;mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
30.9.2022Comunicazione
spese sanitarie
I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2022;ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2022 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
30.9.2022Comunicazione spese veterinarieGli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2022;riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
30.9.2022Presentazione
modelli 730/2022
ad un professionista
o CAF
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022:ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” (eventualmente già compilato);unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
Il modello 730/2022 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
È possibile utilizzare il modello 730/2022 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2022




Presentazione
modelli 730/2022
al sostituto d’imposta
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022:al sostituto d’imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2022, l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato;unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
30.9.2022Presentazione diretta modelli 730/2022I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2022 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:avvalendosi della dichiarazione precompilata;unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Il modello 730/2022 può essere presentato direttamente anche:in forma congiunta;in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
È inoltre possibile:presentare il modello 730/2022 avvalendosi di una persona di fiducia;utilizzare il modello 730/2022 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
ad un professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dall’1.9.2022 al 30.9.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
30.9.2022






Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dall’1.9.2022 al 30.9.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.9.2022Dichiarazione
per la costituzione
del Gruppo IVA
Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2023.Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2024.
30.9.2022Rimborso IVA
assolta all’estero
I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2021;in via telematica.
30.9.2022Rimborsi IVA
ai soggetti
non residenti
I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2021:se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2022Rimborsi IVA ai
soggetti non residenti aderenti a regimi
speciali
I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia;relativa all’anno 2021.
30.9.2022





“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEFI soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2021 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi;con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), se non incluse nell’elenco permanente dei beneficiari, possono presentare la domanda di accreditamento, tramite il portale del RUNTS:entro il 31.10.2022;senza applicazione di sanzioni.
30.9.2022Registrazione contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
30.9.2022Versamento
imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2022.L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2022 non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2022.
30.9.2022Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.