Novità di Luglio 2022

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Luglio 2022

1 Nuova disciplina dell’“esterometro” – Chiarimenti 3

2 Credito d’imposta per i canoni di locazione 2022 – Termine di pagamento dei canoni –
Codice tributo per l’utilizzo in compensazione 4

3 “Bonus carburante” ai dipendenti – Chiarimenti 5

4 Deduzione IRAP del costo dei dipendenti a tempo indeterminato – Indicazione nel modello IRAP 2022 6

5 Regime IVA per cassa e documenti IVA precompilati – Chiarimenti 7

6 Dati derivanti dalle fatture elettroniche di acquisto e dalle bollette doganali di importazione – Anomalie con la detrazione IVA indicata in dichiarazione – Comunicazioni ai contribuenti 8

7 Autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19 – Chiarimenti e istituzione dei codici tributo
per il riversamento 9

8 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica – Ulteriori chiarimenti 10

9 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante – Codici tributo per l’utilizzo da parte dei cessionari 10

10 Agevolazioni per i c.d. “vecchi impatriati” – Proroga – Preclusione in caso di omesso
o carente versamento dell’onere una tantum 11

11 Regime delle controlled foreign companies (CFC) – Fuoriuscita dal regime – Efficacia 12

12 Contributi a fondo perduto per gli enti non profit del settore socio-sanitario 13

13 “Social bonus” – Disposizioni attuative 13

14 Credito d’imposta per le “società benefit” – Utilizzo in compensazione – Istituzione
del codice tributo 14

15 Credito d’imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico – Utilizzo in compensazione – Istituzione del codice tributo 15

16 Credito d’imposta per imprese che sostengono iniziative formative su competenze
manageriali – Utilizzo in compensazione – Istituzione del codice tributo 15

17 Contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, HO.RE.CA., ristorazione collettiva, discoteche e sale da ballo – Restituzione del contributo non spettante – Modalità 16

18 Commercio al minuto – Fattura elettronica emessa su base volontaria – Obbligo
di indicazione del codice fiscale del cliente 17

19 Inesattezze di fatturazione – Nota di variazione in diminuzione 17

20 Risoluzione del contratto – Nota di variazione in diminuzione 18

21 Corsi di nuoto svolti da un’associazione sportiva dilettantistica – Inapplicabilità del
regime di esenzione IVA 18

22 Apparecchi meccanici ed elettromeccanici – Istituzione dell’elenco degli apparecchi
esentati (AMEE) 18

23 Gruppo IVA – Prestazione della garanzia sui rimborsi – Assunzione diretta dell’obbligazione
da parte del rappresentante di gruppo – Inammissibilità 19

24 Gruppo IVA – Ingresso anticipato di società in assenza dei requisiti – Recupero del
vantaggio fiscale effettivo 19

25 Trasporti internazionali di beni – Operazioni “a catena” – Regime di non imponibilità IVA 20

AGOSTO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI… 21

1NUOVA DISCIPLINA DELL’“ESTEROMETRO” – CHIARIMENTI
La circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26 ha fornito chiarimenti in merito alle regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), applicabili alle operazioni effettuate dall’1.7.2022.
1.1AMBITO APPLICATIVONel documento di prassi viene chiarito che la trasmissione dei dati, ai sensi dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi comprese quelle nei confronti di “privati consumatori” (in quest’ultimo caso, però, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento).Ai fini della comunicazione, non è rilevante il fatto che l’operazione sia territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.Per effetto dell’art. 12 del DL 73/2022, sono però esclusi gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia qualora di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione (importo comprensivo dell’eventuale IVA).
1.2REGIMI FORFETARIA decorrere dall’1.7.2022, sono inclusi nell’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, anche i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014, i cui ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, siano superiori a 25.000,00 euro.Di conseguenza, a partire dall’1.7.2022, i predetti soggetti sono tenuti anche alla presentazione del c.d. “esterometro”, vale a dire all’invio tramite SdI dei dati riferiti ad operazioni con controparti non stabilite in Italia.Enti non commercialiFerma la soglia di 25.000,00 euro dei proventi conseguiti, l’obbligo si estende anche agli enti non commerciali che applicano il regime di cui alla L. 398/91, per le operazioni transfrontaliere poste in essere. Per gli enti non commerciali, tuttavia, l’obbligo comunicativo è limitato alle sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.
1.3MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FILE XMLCon riferimento alla compilazione del file XML, da trasmettere tramite SdI, viene evidenziato che il documento, da inviare ai fini dell’esterometro, deve risultare coincidente a quello della fatturazione elettronica via SdI, per i campi obbligatori.In relazione al campo relativo alla descrizione dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di valorizzare detto campo con la parola “beni” e/o “servizi” qualora nella fattura elettronica già emessa tramite SdI vi sia la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati.Inoltre, l’Agenzia chiarisce che la trasmissione dei dati delle operazioni passive nell’ambito dell’esterometro consente di assolvere agli obblighi di applicazione del reverse charge previsti dall’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.In caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive, in termini generali non è configurabile anche il tardivo assolvimento dell’IVA mediante integrazione del documento ricevuto o emissione di autofattura.
1.4CONSERVAZIONE DEI DATICon riferimento alla conservazione dei documenti, viene precisato che, nel caso di emissione di una fattura in formato XML, trasmessa tramite SdI, tale fattura deve essere conservata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 39 co. 3 del DPR 633/72.Il file XML, creato per adempiere all’obbligo di presentazione dell’esterometro, deve essere conservato elettronicamente in quanto documento fiscalmente rilevante ai sensi del DM 17.6.2014. Tuttavia, la conservazione del file XML trasmesso al SdI non può ritenersi sostitutiva della conservazione elettronica della fattura emessa in formato cartaceo (o, comunque, al di fuori del SdI).È possibile ritenere soddisfatto l’obbligo di conservazione sostitutiva qualora, per le operazioni passive, al file XML con codice TD17, TD18 o TD19, sia allegata la fattura del fornitore estero.
2CREDITO D’IMPOSTA per i CANONI DI LOCAZIONE 2022 – termine di pagamento dei canoni – codice tributo per l’utilizzo in compensazione
Con una FAQ dell’11.7.2022, pubblicata nella sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dedicata al “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sebbene il provv. 30.6.2022 n. 253466 richieda che il pagamento dei canoni sia effettuato entro il 30.6.2022, al fine della spettanza del credito locazioni 2022, saranno considerati “validi […] anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022”, in applicazione dell’art. 3 co. 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Con la ris. 11.7.2022 n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha istituito l’apposito codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta nel modello F24.
2.1CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI 2022Si ricorda che l’art. 5 del DL 4/2022 ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, con riferimento ai canoni di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente:alle imprese del “settore turismo” e alle imprese operanti con codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”;che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell’anno 2022, pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Per accedere al credito d’imposta, inoltre, è necessario che gli aventi diritto presentino un’autodichiarazione (approvata con il suddetto provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253466), attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, in materia di aiuti di Stato, dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo. Il citato provvedimento aveva specificato che “il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022”, ma tale limite poteva mettere in difficoltà alcuni contribuenti, tenendo conto che: non era enunciato nella norma interna (ma deriva dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato);il provvedimento è stato pubblicato il 30.6.2022 stesso.
Per questi motivi, nella FAQ dell’11.7.2022, è stato chiarito che, in ottemperanza dell’art. 3 co. 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), saranno ammessi al credito d’imposta i canoni pagati entro il 29.8.2022 (sessantesimo giorno successivo all’emanazione del suddetto provvedimento).
2.2CODICE TRIBUTO PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA NEL MODELLO F24Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 37, è stato istituito il codice tributo “6978”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.Decorrenza dell’utilizzo in compensazioneLa compensazione nel modello F24 è possibile, ai sensi del punto 3.1 del provv. 30.6.2022 n. 253466, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della ricevuta attestante il riconoscimento del credito d’imposta, a seguito della presentazione dell’autodichiarazione.
3BONUS CARBURANTE” AI DIPENDENTI – CHIARIMENTI
Con la circ. 14.7.2022 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, conv. L. 20.5.2022 n. 51, il quale riconosce, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR per un ammontare massimo di 200,00 euro per lavoratore (c.d. “bonus carburante ai dipendenti”).
3.1DATORI DI LAVORO INTERESSATIIn merito alla locuzione “datori di lavoro privati”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione si riferisce ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28.Rientrano quindi nell’ambito applicativo della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.
3.2LAVORATORI DIPENDENTI INTERESSATIConsiderato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia delle Entrate rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.Inoltre, viene precisato che i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché non siano erogati in sostituzione di premi di risultato.
3.3AMBITO OGGETTIVOI buoni carburante in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).Secondo l’Agenzia delle Entrate rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.
3.4PERIODO DI RIFERIMENTOL’Agenzia delle Entrate precisa che l’esenzione in esame si applica ai buoni o ai titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
3.5RAPPORTO CON LA SOGLIA “ORDINARIA” DEI FRINGE BENEFITCon riferimento al profilo della tassazione in capo al dipendente, la norma riconduce i buoni carburante nell’ambito di applicazione dell’art. 51 co. 3 ultimo periodo del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.Al riguardo, è stato precisato che il “bonus carburante” di 200,00 euro rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200,00 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).Ad esempio, se il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri benefit è pari a 200,00 euro, l’intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR.
3.6

EROGAZIONE DEI BUONI IN SOSTITUZIONE DEI PREMI DI RISULTATOQualora i buoni carburante siano erogati in sostituzione dei premi di risultato (possibilità ammessa per effetto dell’eliminazione, in sede di conversione del DL 21/2022, della locuzione “a titolo gratuito”), l’erogazione degli stessi deve invece avvenire:in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 15.6.2015 n. 81;nell’anno 2022.
In tal caso il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di 258,23 euro, sia per i predetti buoni carburante per un valore di 200,00 euro. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.
3.7DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESAViene chiarito che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
4deduzione irap DEL COSTO DEI dipendenti a tempo indeterminato – iNDICAZIONE NEL MODELLO irap 2022
La ris. Agenzia delle Entrate 15.7.2022 n. 40 ha chiarito le modalità di indicazione, nella sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022, del costo dei dipendenti a tempo indeterminato.
4.1RIORDINO DELLE DEDUZIONI PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATOSenza comportare modifiche alle regole di calcolo della base imponibile, l’art. 10 del DL 73/2022 (DL “Semplificazioni fiscali”) ha disposto:da un lato, la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato);dall’altro, il mantenimento in vigore delle ulteriori deduzioni relative al costo del lavoro soltanto con riferimento ai soggetti assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
In base alla disciplina vigente ante modifiche, invece, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP era riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”.In pratica, il contribuente doveva:innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
4.2DECORRENZALe novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”.
4.3






EFFETTI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2022Data la sua natura retroattiva, la disposizione consente già di semplificare la compilazione della dichiarazione IRAP 2022, non costringendo più i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.In proposito, la ris. 40/2022 chiarisce che:nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (compresa quella per lavoratori stagionali);nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai co. 1 e 4-bis.1 del citato art. 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
In ogni caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, è comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione della medesima dichiarazione e, quindi, continuando a ripartire le varie deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato nei diversi righi deputati alla loro indicazione.Tale chiarimento è stato recepito normativamente tramite una modifica inserita all’art. 10 co. 2 del DL 73/2022 in sede di conversione in legge.
5regime iva per cassa e documenti iva precompilati – chiarimenti
Nella sezione “Assistenza on line” del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune nuove FAQ relative alla gestione dei documenti IVA precompilati da parte dei soggetti che applicano il regime IVA per cassa (art. 32-bis del DL 83/2012), i quali, a decorrere dall’1.1.2022, hanno avuto accesso al programma di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate (che prevede la compilazione delle bozze dei registri IVA, delle LIPE e della dichiarazione IVA annuale), qualora in possesso dei requisiti per esercitare l’opzione per la liquidazione periodica trimestrale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 8.7.2021 n. 183994).
5.1INDICAZIONE DELLA DATA DI PAGAMENTO DELLE FATTUREI soggetti passivi in regime IVA per cassa possono modificare il campo “Data di pagamento” presente in entrambi i registri IVA (fatture emesse e acquisti). La procedura propone l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione, nel presupposto che il pagamento sia stato eseguito in tale momento. I soggetti in regime di cassa hanno tuttavia la possibilità di riportare la data in cui detto pagamento è effettivamente avvenuto.Qualora alcune fatture inserite nei registri non siano ancora state incassate o pagate, il soggetto passivo in regime IVA per cassa dovrà cancellare la data proposta (entro il termine di validazione dei registri), reinserendola nel momento in cui riceve o effettua il pagamento.Le fatture prive di valorizzazione del campo “data di pagamento”, pur rimanendo inserite, verranno riepilogate nell’elenco di quelle con IVA sospesa e il relativo imponibile sarà riportato nei righi VP2 e VP3 della LIPE relativa al trimestre in cui sono state annotate; l’imposta sarà, invece, conteggiata nella LIPE del trimestre in cui si è verificato il pagamento del corrispettivo.
È, inoltre, possibile sanare la mancata indicazione dell’incasso delle fatture emesse e del pagamento dei documenti di acquisto. In particolare, per quanto concerne le fatture emesse:qualora ci si accorga dell’errore dopo che la LIPE è già stata inviata, sarà necessario procedere alla trasmissione di una comunicazione sostitutiva;se, invece, la LIPE è stata solo predisposta, ma non ancora trasmessa, l’operatore potrà modificare i dati precompilati prima dell’invio.
Con riguardo alle fatture di acquisto, invece, l’imposta da detrarre sarà indicata nella comunicazione riferita al trimestre in lavorazione, laddove la LIPE del periodo in cui è avvenuto il pagamento sia stata già predisposta o risulti già trasmessa.
5.2


FUORIUSCITA DAL REGIME IVA PER CASSAIl passaggio dal regime IVA per cassa al regime ordinario può avvenire:in corso d’anno, qualora il volume d’affari del soggetto passivo abbia superato il limite di 2 milioni di euro;all’inizio dell’anno, in caso di revoca.Nella scheda “Profilo soggetto IVA” l’operatore deve indicare la data di variazione del regime fiscale.Qualora la fuoriuscita avvenga in corso d’anno, il soggetto passivo dovrà indicare nella sezione “Profilo soggetto IVA” della sezione “Documenti IVA precompilati”, la data in cui è stato superato il limite di 2 milioni.Conseguentemente, la procedura includerà automaticamente le fatture presenti nell’elenco di quelle con “IVA sospesa” nella liquidazione periodica riferita al trimestre in cui ricade la data indicata dall’operatore e nella relativa bozza della LIPE.L’IVA verrà applicata con le regole del regime ordinario a partire dalla liquidazione periodica successiva alla fuoriuscita dal regime.
5.3PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME DI CASSAIl soggetto passivo che sia in possesso dei requisiti per accedere al regime IVA per cassa indicherà l’anno di applicazione dello stesso nella sezione “Profilo soggetto IVA”.Le bozze dei registri IVA saranno predisposte utilizzando la nuova disciplina a partire dal periodo d’imposta in cui la modifica è stata effettuata.
Va, tuttavia, sottolineato che l’elaborazione dei documenti IVA precompilati secondo il regime IVA per cassa è applicata a partire dal 2022 anche nel caso in cui detto regime sia adottato già in anni precedenti, dal momento che i soggetti che adottano tale disciplina sono inclusi nel perimetro del programma di assistenza on line solo dall’1.1.2022.
6Dati derivanti dalle fatture elettroniche di acquisto e dalle bollette doganali di importazione – Anomalie con la detrazione IVA indicata in dichiarazione – Comunicazioni ai contribuenti
Con il provv. 7.7.2022 n. 268755, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni da cui risulterebbero anomalie con l’importo dell’IVA portata in detrazione nella dichiarazione annuale.Tali informazioni derivano dal confronto tra:i dati delle fatture elettroniche di acquisto, trasmesse ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, e delle bollette doganali di importazione;l’importo dell’IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA, dal quale emerge che, in relazione al periodo d’imposta di riferimento (a partire dal 2019), l’importo dell’IVA detratta è superiore all’importo ricostruito sulla base delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione.
6.1















CONTENUTO DELLE ComunicazioniLe comunicazioni relative al confronto tra i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle bollette doganali di importazione rispetto all’IVA detratta nella dichiarazione annuale contengono:il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate;l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.Informazioni di dettaglioAll’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento; dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo fattura; tipo documento; numero fattura/documento; data di emissione; identificativo cliente/fornitore; imponibile/importo; aliquota IVA e imposta; natura operazione; esigibilità IVA;dati relativi al flusso di trasmissione: identificativo SdI/file; data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file; data di consegna della fattura.
6.2Modalità di effettuazione delle comunicazioniLe suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) comunicato dagli stessi.
Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
6.3Segnalazione di chiarimenti e precisazioniIl contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:richiedere informazioni;ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
6.4Regolarizzazione delle violazioni commesseI contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.Cause ostative al ravvedimentoSi ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72;un atto di accertamento.
7AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19 – CHIARIMENTI E ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER IL RIVERSAMENTO
Nella risposta a interrogazione parlamentare 5.7.2022 n. 3-03381 sono stati forniti chiarimenti in merito alla rilevanza della garanzia sui finanziamenti ai fini dell’autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19 ai sensi del DM 11.12.2021.Con la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2022 n. 35 sono stati istituiti i codici tributo per il riversamento degli aiuti eccedenti i massimali. 
7.1GARANZIE SUI FINANZIAMENTIAi fini della compilazione della sezione II del quadro A dell’autodichiarazione (“Altri aiuti”), è stato chiarito che:la garanzia integrale disciplinata dall’art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020, concessa nella misura del 100% che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese e ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia, rappresenta per tutto il suo importo nominale (pari quindi all’importo del finanziamento garantito) un aiuto inquadrabile nella Sezione 3.1;la garanzia concessa dal Fondo fino al 90% dell’importo del finanziamento, disciplinata principalmente dall’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020, rappresenta invece un aiuto inquadrato nella Sezione 3.2 del Quadro temporaneo e limitatamente all’abbuono di premio di garanzia nella Sezione 3.1.
7.2

RESTITUZIONE DEGLI AIUTI ECCEDENTIPer consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali, ai sensi dell’art. 4 del DM 11.12.2021, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. “F24 ELIDE”), la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2022 n. 35 ha istituito i seguenti codici tributo:“8174”, relativo al capitale;“8175”, riferito agli interessi.Compilazione del modello “F24 ELIDE”In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti nel campo “codice” della sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “tipo”, la lettera “R”;nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione;nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare, nel formato “AAAA”;nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.
8CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA – ULTERIORI CHIARIMENTI
Con la circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25, sono state fornite ulteriori indicazioni, in forma di risposta a quesiti, in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese energivore e non.
8.1IMPRESE ENERGIVORE ISCRITTE CON LA SESSIONE “SUPPLETIVA”Rientrano nell’agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell’elenco, di cui all’art. 6 del DM 21.12.2017, per l’anno 2022 con la “sessione suppletiva” e, di conseguenza, il credito d’imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022.
8.2REQUISITI OGGETTIVIIn relazione ai requisiti oggettivi, viene chiarito che:il costo delle garanzie di origine, per la fornitura di energia da fonti rinnovabili, deve essere conteggiato sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito, sia nel calcolo dell’effettivo credito spettante;nel caso di clienti “multisito”, il confronto medio della “componente energia elettrica” dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente, non invece tra singole utenze;non si tiene conto dell’IVA, atteso che occorre considerare il costo della sola “componente energetica”;l’agevolazione c.d. “Asos” non è da ritenersi inclusa tra i sussidi che rilevano ai fini del calcolo del costo medio.
8.3DOCUMENTAZIONE CERTIFICATIVAPer “documentazione certificativa” s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante. Si tratta, nello specifico:delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata;in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine;delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale. 
9CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE – CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO DA PARTE DEI CESSIONARI
Con la ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 38, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta relativi a energia elettrica, gas naturale e carburante, acquistati dai cessionari.
9.1
CODICI TRIBUTOPer consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “7720”, relativo alla cessione del credito d’imposta spettante alle imprese energivore, primo trimestre 2022;“7721”, relativo alla cessione del credito d’imposta spettante alle imprese energivore, secondo trimestre 2022; “7722”, relativo alla cessione del credito d’imposta spettante alle imprese gasivore, primo trimestre 2022; “7723”, relativo alla cessione del credito d’imposta spettante alle imprese gasivore, secondo trimestre 2022; “7724”, relativo alla cessione del credito d’imposta spettante alle imprese non energivore, secondo trimestre 2022;“7725”, relativo alla cessione del credito d’imposta spettante alle imprese non gasivore, secondo trimestre 2022; “7726”, relativo alla cessione del credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022.
9.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24:i suddetti codici tributo vanno esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
I modelli F24 contenenti le compensazioni in esame devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
10agevolazioni per i c.d. “vecchi impatriati” – Proroga – preclusione in caso di omesso o carente versamento dell’onere una tantum
Le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 371 e 372 hanno evidenziato la natura perentoria del termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione per estendere la durata del regime dei c.d. “vecchi impatriati”, prevista dall’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019.In base alla risposta Agenzia delle Entrate 18.7.2022 n. 383, inoltre, l’opzione non è valida anche nel caso in cui il versamento, pur effettuato nei termini di legge, risulti carente.
10.1PERFEZIONAMENTO DELL’OPZIONEL’Agenzia delle Entrate evidenzia come, in base al proprio provv. 3.3.2021 n. 60353, l’opzione di cui al richiamato art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019 è esercitata mediante versamento dell’onere del 10% o del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia “oggetto dell’agevolazione” e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione; nel caso di lavoratori subordinati, è altresì prevista la presentazione al datore di lavoro di un’apposita richiesta scritta.Entrambi gli adempimenti devono essere effettuati, a regime, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione; i soggetti per i quali tale periodo si è concluso il 31.12.2020 erano tenuti a effettuare il versamento entro il 30.8.2021.
10.2




MANCATO VERSAMENTO NEL TERMINE DEL 30.8.2021I casi esaminati dalle risposte hanno ad oggetto persone fisiche che, rientrate in Italia prima del 2020, hanno fruito del regime speciale dei c.d. “vecchi impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 fino al 31.12.2020, senza però effettuare il versamento in parola entro il termine transitorio del 30.8.2021 ovvero effettuando il versamento in misura insufficiente.L’Agenzia delle Entrate evidenzia come, stando alle richiamate disposizioni, l’opzione per la proroga del regime speciale è esercitata mediante versamento, in un’unica soluzione, dell’“onere di ingresso” nei termini previsti.Ciò premesso, con le risposte 371/2022 e 372/2022, l’Agenzia ritiene che tale mancato adempimento precluda l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, i soggetti che, avendo fruito del regime fino al 31.12.2020, non hanno provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro il termine del 30.8.2021 non possono accedere all’estensione temporale del regime per l’ulteriore quinquennio.La precisazione si presume estensibile al mancato rispetto del termine ordinario del 30 giugno.Versamento insufficienteCon la risposta 383/2022, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, negato il beneficio ad una persona che aveva effettuato, per errore, il versamento dell’onere in misura inferiore a quanto dovuto, seppur rispettando il termine del 30.8.2021.
11regime delle controlled foreign companies (CFC) – Fuoriuscita dal regime – Efficacia
Con la circ. 28.7.2022 n. 29, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcune tematiche relative al regime delle controlled foreign companies (CFC) di cui all’art. 167 del TUIR, al fine di integrare quanto indicato nella precedente circ. 27.12.2021 n. 18.All’interno del documento di prassi in commento vengono analizzati:l’applicazione della tassazione per trasparenza e l’eventuale fuoriuscita dal regime CFC;il trasferimento di sede e le operazioni straordinarie che comportano la confluenza del soggetto CFC nel soggetto residente.
11.1VERIFICA DELL’“ETR TEST” E/O DEL “PASSIVE INCOME TESTAi sensi dell’art. 167 del TUIR, l’imputazione del reddito per trasparenza previsto dalla disciplina CFC scatta qualora la controllata estera:applichi una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata assoggettata qualora fosse residente in Italia (c.d. “ETR test”);ritragga proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (c.d. “passive income test”).
Si può verificare che la controllata estera imputi per trasparenza il proprio reddito in uno o più esercizi (ad esempio il 2021 e il 2022) e in un esercizio successivo (quindi, il 2023) non siano integrate le condizioni dell’“ETR test” o del “passive income test”.Al riguardo, la precedente circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18 aveva assunto un’interpretazione problematica, affermando che la CFC soggetta ad imposizione per trasparenza avrebbe potuto fuoriuscire dal regime (oltre che nell’ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo nel caso in cui questa dimostrasse l’esercizio di una attività economica effettiva (ossia si applichi l’esimente di cui all’art. 167 co. 5 del TUIR).La circ. 29/2022 supera tale impostazione, chiarendo che, qualora in un determinato periodo d’imposta gli indicatori previsti per l’applicazione della tassazione per trasparenza non siano integrati, il socio residente può comunque scegliere di fuoriuscire dal regime CFC.Quindi, il soggetto controllante può decidere, anche alternativamente, di dimostrare l’esimente oppure di far valere il superamento delle condizioni dell’“ETR test” e/o del “passive income test”, ferma restando la facoltà di continuare ad applicare la disciplina CFC.
11.2



TRASFERIMENTO DELLA SEDE E CONFLUENZA DELLA CFC NEL SOGGETTO CONTROLLANTE ITALIANOSecondo quanto è stato chiarito dalla precedente circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18, nel caso in cui una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).In merito, la circ. 29/2022 precisa che, in relazione all’ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime CFC in un periodo d’imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia, resta fermo quanto chiarito dalla precedente circ. 18/2021.In particolare, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini del regime ex art. 166-bis del TUIR, qualora, nel predetto periodo d’imposta precedente al trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente ex art. 167 co. 5 del TUIR.L’Agenzia delle Entrate osserva al riguardo che, laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica in argomento.
12CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI ENTI NON PROFIT DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
Con l’avviso n. 2/2022 allegato al DM 12.7.2022 n. 134, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 1-quater del DL 73/2021, in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili.
12.1REQUISITI SOGGETTIVIPossono beneficiare dei contributi i soggetti sopra citati che:sono titolari di partita IVA e fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;hanno svolto la prestazione dei predetti servizi nel periodo ricompreso tra il 31.1.2020 e il 31.12.2021 (in considerazione dello stato emergenziale causato dalla pandemia da COVID-19);sono titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
12.2MODALITÀ E TERMINILe istanze per il contributo possono essere presentate:a partire dalle 10.00 di lunedì 18.7.2022 e fino alle 18.00 di mercoledì 24.8.2022;esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori ETS 20 MILIONI”, disponibile all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it.
12.3CONTROLLO DELLE ISTANZE E RIPARTO DEI FONDIConclusa la fase di presentazione delle istanze, gli elenchi dei potenziali beneficiari saranno inviati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per i controlli in ordine al possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività. Controlli a campione saranno effettuati anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province autonome e verranno suddivisi tra i beneficiari aventi sede legale nel corrispondente territorio regionale-provinciale sulla base della seguente formula: totale delle risorse assegnate / numero di domande ammesse. Entro il 20.10.2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà alla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, cui seguirà il trasferimento delle risorse a livello regionale/provinciale per l’effettiva erogazione delle somme.
13social bonus” – disposizioni attuative


Con il DM 23.2.2022, pubblicato sulla G.U. 14.7.2022 n. 143, sono state definite le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta di cui all’art. 81 del DLgs. 117/2017 in relazione alle erogazioni liberali nei confronti di enti del Terzo settore per il recupero di immobili pubblici e di beni confiscati alla criminalità organizzata (c.d. “Social bonus”). 
13.1MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALILe erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.La causale del pagamento deve contenere il riferimento:al Social bonus;all’ente del Terzo settore beneficiario;all’oggetto dell’erogazione.
13.2MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONEIl credito d’imposta, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile con modalità differenti in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali:le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale;per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi.
13.3PROGETTI AMMISSIBILIL’individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti (cfr. artt. 6 – 9 del DM 23.2.2022).
14cREDITO D’IMPOSTA PER le “società benefit” – utilizzo in compensazione – istituzione deL codicE tributo
Con la ris. 27.7.2022 n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo e stabilito le modalità di compilazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante per la costituzione o trasformazione in società benefit, ai sensi dell’art. 38-ter del DL 34/2020 e del DM 12.11.2021.
L’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione è consultabile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
14.1UTILIZZO IN COMPENSAZIONEPer l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in esame è stato istituito il codice tributo “6976”, denominato “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
14.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
15credito d’imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico – utilizzo in compensazione – istituzione deL codicE tributo
Con la ris. 27.7.2022 n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo e stabilito le modalità di compilazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante alle persone fisiche per le spese sostenute per interventi volti alla manutenzione, protezione o restauro di immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela di cui al DLgs. 42/2004, non utilizzati nell’esercizio di impresa, ai sensi dell’art. 65-bis del DL 73/2021 e del DM 6.10.2021 n. 346.
L’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione è consultabile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal decimo giorno successivo al riconoscimento dell’agevolazione.
15.1UTILIZZO IN COMPENSAZIONEPer l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in esame è stato istituito il codice tributo “6979”, denominato “credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Il modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
15.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
16credito d’imposta per IMPRESE CHE SOSTENGONO INIZIATIVE FORMATIVE SU COMPETENZE MANAGERIALI – utilizzo in compensazione – istituzione deL codicE tributo
Con la ris. 27.7.2022 n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo e stabilito le modalità di compilazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante alle imprese che sostengono finanziariamente iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, ai sensi dell’art. 1 co. 536 – 539 della L. 178/2020 e del DM 19.11.2021.
L’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione è consultabile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di riconoscimento dell’agevolazione da parte del Ministero dell’università e della ricerca.
16.1UTILIZZO IN COMPENSAZIONEPer l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in esame è stato istituito il codice tributo “6980”, denominato “credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Il modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
16.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
17CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SETTORI WEDDING, INTRATTENIMENTO, HO.RE.CA., RISTORAZIONE COLLETTIVA, DISCOTECHE E SALE DA BALLO – RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE – MODALITÀ
Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 36, sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, mediante il modello “F24 ELIDE”, dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.), per la ristorazione collettiva e per le discoteche e sale da ballo.I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 8.6.2022 n. 197396, 3.5.2022 n. 151077 e 18.5.2022 n. 171638, che hanno definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in esame, hanno stabilito, infatti, che il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo con i relativi interessi, mediante le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97 esclusa la compensazione, e versando le relative sanzioni con applicazione delle riduzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento operoso).
17.1CODICI TRIBUTOPer consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e delle sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (modello “F24 ELIDE”), sono stati istituiti:per il contributo per i settori wedding, intrattenimento e HO.RE.CA. (art. 1-ter del DL 73/2021, conv. L. 106/2021), i codici tributo “8146”, “8147” e “8148”, relativi rispettivamente a capitale, interessi e sanzioni;per il contributo per la ristorazione collettiva (art. 43-bis del DL 73/2021, conv. L. 106/2021), i codici tributo “8149”, “8150” e “8151”, relativi rispettivamente a capitale, interessi e sanzioni;per il contributo per discoteche e sale da ballo (art. 1 co. 1 del DL 4/2022, conv. L. 25/2022), i codici tributo “8152”, “8153” e “8154”, relativi rispettivamente a capitale, interessi e sanzioni.
17.2COMPILAZIONE DEL MODELLO “F24 ELIDE”In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”:nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, sono indicati:nel campo “tipo”, la lettera “R”;nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;nel campo “codice”, uno dei suddetti codici tributo;nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
18Commercio al minuto – Fattura elettronica emessa su base volontaria – obbligo di indicazione del codice fiscale del cliente
Con la risposta a interpello 14.7.2022 n. 378, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può sostituire lo “scontrino elettronico” con l’emissione volontaria di una fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Tuttavia, dovrà indicare nel documento il codice fiscale del cessionario o committente, in quanto tale dato è tutt’ora richiesto dalle regole tecniche in materia di fatturazione elettronica (cfr. specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).Nella fattura elettronica emessa tramite il Sistema di Interscambio, infatti, è obbligatorio indicare almeno uno tra il codice fiscale e la partita IVA del cliente, in quanto tali informazioni sono funzionali, tra l’altro, a:individuare correttamente l’acquirente;rendergli disponibile la fattura tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’omessa indicazione comporta lo scarto della fattura con codice errore “00417”, non rilevando il fatto che il documento sia emesso su base volontaria.
Nel caso oggetto della risposta a interpello, l’istante intendeva sostituire lo scontrino elettronico con l’emissione volontaria della fattura elettronica, ma, avendo difficoltà ad acquisire il codice fiscale dei clienti per ragioni di tutela della privacy, ipotizzava di emettere il documento anche in assenza del codice fiscale, indicando al suo posto il codice “0000000”. L’Agenzia, però, per le ragioni illustrate, ha negato tale soluzione.
19inesattezze di fatturazione – nota di variazione in diminuzione
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 388 ha esaminato il caso di un fornitore che ha applicato una più elevata IVA ad una cessione di ecotomografi (beni “anti COVID-19”) e relativi beni accessori, esaminando le modalità e i termini per il recupero dell’imposta assolta.
19.1cessione di ecotomografi – nesso di accessorietàIl caso esaminato riguarda l’applicazione dell’IVA per la cessione di ecotomografi unitamente ad alcuni beni qualificabili come “accessori” (es. pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche).Secondo l’Agenzia delle Entrate, sia la cessione del bene principale che dei prodotti “accessori” poteva fruire del regime c.d. di “aliquota zero” (esenzione da IVA con diritto alla detrazione “a monte”), all’epoca previsto dall’art. 124 del DL 34/2020. Nella fattispecie, è soddisfatto il nesso di accessorietà tra le due operazioni, con conseguente applicabilità del medesimo regime IVA.Secondo le pronunce della Corte di Giustizia UE, richiamate dall’Agenzia, un’operazione è considerata accessoria a un’operazione principale “quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. Nel caso di specie, i beni accessori venivano usati per operare a distanza nell’ottica di evitare il contatto con l’ecografo e minimizzare il rischio di infezioni da COVID-19.
19.2condizioni per la restituzione dell’IVANel caso di specie, in seguito all’inesatta fatturazione da parte del cedente (il quale aveva applicato il regime di imponibilità, in luogo del regime di “aliquota zero” anche alla cessione dei beni accessori all’ecotomografo), era decorso il termine annuale per emettere la nota di variazione in diminuzione per errori di fatturazione, ai sensi dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72.L’Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto il ricorso all’istituto della restituzione dell’IVA ex art. 30-ter del DPR 633/72, fruibile solo qualora l’impossibilità di ricorrere alla nota di variazione non sia dipesa da una “colpevole inerzia” del fornitore.Più in generale, il predetto istituto della restituzione dell’imposta è applicabile laddove sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale, ossia l’emissione della nota di variazione.
20risoluzione del contratto – nota di variazione in diminuzione
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2022 n. 386 ha esaminato le condizioni e i termini per l’emissione della nota di variazione in diminuzione, da parte del cedente o prestatore, riferita a un’operazione per la quale è stata emessa fattura ed è intervenuta una risoluzione del contratto.
20.1risoluzione contrattualeL’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 legittima l’emissione di una nota di variazione in diminuzione allorché un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di (…) risoluzione” del contratto.Secondo l’Agenzia delle Entrate, la nota di variazione è riconosciuta in presenza di una qualsiasi fattispecie di risoluzione contrattuale e non è necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) della causa di risoluzione.Il presupposto per l’emissione della nota di variazione è rinvenibile anche nell’attivazione di una clausola risolutiva espressa, previo verificarsi della condizione ivi prevista.
20.2prestazioni periodicheViene, inoltre, chiarito che, nell’ipotesi in cui le prestazioni abbiano carattere periodico o continuativo (ad esempio vi sia un contratto di somministrazione periodica di beni), il mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente può integrare la condizione prevista dalla clausola risolutiva espressa.In tal caso, la risoluzione del contratto assume effetti ex tunc e la nota di variazione può essere emessa, ai sensi dell’art. 26 co. 9 del DPR 633/72, a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta.L’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi, specifica anche che la risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) e l’avvio di una procedura esecutiva sono da considerarsi come due percorsi alternativi al fine dell’emissione della nota di variazione.
21corsi di nuoto svolti da un’associazione sportiva dilettantistica – inapplicabilità del regime di esenzione IVA
Con la risposta a interpello 27.7.2022 n. 393, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corsi di nuoto svolti da un’associazione sportiva dilettantistica, prevalentemente a favore di bambini, non possono beneficiare del regime di esenzione IVA e devono essere assoggettati all’aliquota del 22%.L’Agenzia, con tale risposta, si pone in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con la sentenza 21.10.2021 causa C-373/19, ha negato l’esenzione IVA per i corsi di nuoto impartiti da una scuola di nuoto principalmente a favore di bambini, osservando che tale insegnamento non poteva ricondursi alla nozione di “insegnamento scolastico o universitario” previsto dall’art. 132 lett. i) della direttiva 2006/112/CE.Tale nozione, secondo la Corte, fa riferimento a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, mentre i corsi in parola, pur perseguendo un obiettivo di interesse pubblico, costituiscono comunque un insegnamento specialistico impartito ad hoc.
22Apparecchi Meccanici ed Elettromeccanici – istituzione dell’elenco degli apparecchi Esentati (AMEE)
L’art. 18-ter co. 2 del DL 30.4.2022 n. 36 conv. L. 29.6.2022 n. 79, modificando l’art. 110 del TULPS, ha stabilito che, con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici senza vincita in denaro, che non necessitano della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori, nonché ai loro gestori.In attuazione di tale disciplina, con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 5.7.2022 n. 314538, è stato istituito l’elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici esentati (elenco AMEE).
22.1AMBITO DI APPLICAZIONELa determinazione si applica solo agli apparecchi appartenenti alle tipologie inserite nel predetto elenco e messi in esercizio:in luoghi aperti al pubblico;in circoli e associazioni di qualunque specie;nelle attività di spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 del TULPS.Gli apparecchi installati in luoghi privati esulano dalla normativa in esame.
22.2AGGIORNAMENTO DELL’ELENCOL’elenco è aggiornato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 15 novembre di ogni anno.
22.3VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTIPer gli apparecchi inseriti nell’elenco AMEE resta fermo l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti.A tale fine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabiliti specifici obblighi dichiarativi.
23GRUPPO IVA – PRESTAZIONE DELLA GARANZIA SUI RIMBORSI – ASSUNZIONE DIRETTA DELL’OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE DI GRUPPO – INAMMISSIBILITÀ
Con la risposta a interpello 15.7.2022 n. 381, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rappresentante del Gruppo IVA, individuato ai sensi dell’art. 70-septies del DPR 633/72, non può prestare garanzia per il credito IVA chiesto a rimborso dal Gruppo mediante la procedura di assunzione diretta dell’obbligazione prevista dall’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72.Tale forma di garanzia costituisce una semplificazione riservata ai gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro e implica che la società capogruppo o controllante ex art. 2359 c.c. assuma, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente rimborsate, divenendo, in un certo senso, “fideiussore” della controllata.Tuttavia, il rappresentante del Gruppo IVA, essendo parte stessa del soggetto passivo unico, nonché responsabile con tutti gli altri partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al Gruppo, non può essere equiparato alla società capogruppo nel senso inteso dall’art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, mancando l’alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la particolare forma di garanzia sopra illustrata.
24GRUPPO IVA – INGRESSO ANTICIPATO DI SOCIETÀ IN ASSENZA DEI REQUISITI – RECUPERO DEL VANTAGGIO FISCALE EFFETTIVO
Con la risposta a interpello 25.7.2022 n. 387, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come debba essere quantificato l’effettivo vantaggio fiscale conseguito da un Gruppo IVA in caso di indebita inclusione nel Gruppo di società che avrebbero potuto partecipavi soltanto a partire dall’anno successivo.
24.1FATTISPECIENel caso specifico, un Gruppo IVA costituito nel 2019 era stato ampliato prima nel 2020 e poi nel 2021 ad altre società, ritenendo che in capo alle stesse sussistesse il vincolo finanziario. Tuttavia, tale valutazione si era rivelata errata in base all’interpretazione fornita in seguito con la ris. Agenzia delle Entrate 7.5.2021 n. 30 relativamente al c.d. “requisito temporale”. In base ai chiarimenti di tale documento di prassi, i nuovi soggetti avrebbero potuto legittimamente aderire al Gruppo IVA soltanto a partire dall’anno successivo.
24.2


EFFETTIVO VANTAGGIO FISCALEAi sensi dell’art. 70-undecies co. 3 del DPR 633/72, in caso di disconoscimento della validità dell’opzione per il Gruppo IVA, il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per calcolare tale vantaggio in capo al Gruppo, occorre:riliquidare le imposte a debito e a credito del Gruppo, escludendo il soggetto erroneamente incluso;riliquidare le imposte del soggetto indebitamente incluso, singolarmente considerato;comparare la sommatoria delle imposte così ricalcolate con quelle risultanti dalla dichiarazione del Gruppo.
Il recupero avverrà nei limiti della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato, oltre a sanzioni e interessi.
24.3ADEMPIMENTIPer quanto concerne gli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso specifico la situazione possa considerarsi “cristallizzata”, poiché il vincolo finanziario si è comunque realizzato successivamente in capo alle nuove società partecipanti, per cui il Gruppo IVA non è tenuto a rettificare gli adempimenti già posti in essere.
25TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI – OPERAZIONI “A CATENA” – REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2022 n. 392, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare al servizio di trasporto di beni effettuato nell’ambito di operazioni “a catena”.
25.1caso esaminatoIl caso esaminato riguarda questa complessa fattispecie:l’esportatore Beta ha conferito il mandato allo spedizioniere Gamma di effettuare le operazioni doganali di esportazione e il trasporto di merce da Alcamo a Mombasa (Kenya), con imbarco dal porto di Palermo;Gamma, a sua volta, ha incaricato Alfa di effettuare le operazioni doganali di esportazione e il trasporto della merce da Alcamo al porto di Palermo;Alfa ha affidato il trasporto a Epsilon, autotrasportatore per conto terzi, mentre provvederà direttamente alle operazioni doganali di esportazione.
25.2trattamento ivaIn merito alla situazione descritta, è stato precisato quanto segue:il regime di non imponibilità IVA, di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, non si applica alla prestazione resa dall’autotrasportatore nei confronti di Alfa che agisce come “subappaltatore” avendo ricevuto l’incarico di effettuare il trasporto da Gamma alla quale, a sua volta, è stato conferito il mandato dall’esportatore Beta;il predetto regime si applica, invece, alla prestazione resa da Alfa a favore di Gamma che fornisce il servizio di trasporto direttamente nei confronti dell’esportatore, oltre a rientrare fra i soggetti indicati nell’art. 9 co. 3 del DPR 633/72.

AGOSTO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
8.8.2022Versamento rate
della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell’anno 2021, qualora non ancora effettuato.
16.8.2022Domande
contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione:per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
22.8.2022Versamento
saldo IVA 2021
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2022 – 30.7.2022.
Tale versamento può essere rateizzato.
22.8.2022Versamenti imposte
da modello
REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale;del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
22.8.2022Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:saldo dei contributi per l’anno 2021;primo acconto dei contributi per l’anno 2022.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
22.8.2022Versamenti imposte
da modello
REDDITI SP 2022
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).Tali versamenti possono essere rateizzati.
22.8.2022Versamenti imposte
da modello REDDITI SC ed ENC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).Tali versamenti possono essere rateizzati.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
22.8.2022Versamenti IRAPLe persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
22.8.2022



Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
22.8.2022Versamento
diritto camerale
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
22.8.2022Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
22.8.2022Versamenti
imposte da modello REDDITI SC 2022
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).Tali versamenti possono essere rateizzati. 
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
22.8.2022

Versamenti IRAPI soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
22.8.2022Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
22.8.2022Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
22.8.2022Versamento
diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
22.8.2022Dichiarazione e
versamento “exit tax
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 22.8.2022 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
22.8.2022Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
22.8.2022Versamento rata
saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022):la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
22.8.2022Versamento rate
imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022:la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022, con applicazione dei previsti interessi;la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022, senza applicazione di interessi.
22.8.2022Versamento rate
da modelli
REDDITI 2022
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
22.8.2022Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:relativo al trimestre aprile-giugno 2022;utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito IVA trimestrale può essere:chiesto a rimborso;oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).La presentazione del modello deve avvenire:in via telematica;direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.8.2022Trasmissione dati operazioni con l’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
La comunicazione non riguarda le operazioni:per le quali è stata emessa una bolletta doganale;per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione, effettuate dal 22.6.2022.
22.8.2022Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di luglio 2022 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2022.La comunicazione non riguarda:le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
22.8.2022










Dichiarazione
e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2022 riguardante:le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
22.8.2022Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
22.8.2022Registrazione
contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
22.8.2022











Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
22.8.2022Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2022;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
22.8.2022Versamento IVA
secondo trimestre 2022
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2022;versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
22.8.2022
Versamento IVA
secondo trimestre 2022
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2022;versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
22.8.2022Contributi INPS
artigiani
e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2022.Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
22.8.2022Rata premi INAILI datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;con applicazione dei previsti interessi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato:in un’unica soluzione entro il 16.12.2022;senza interessi e sanzioni (art. 39 co. 1-bis del DL 17.5.2022 n. 50 conv. L. 15.7.2022 n. 91).
22.8.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2022.
25.8.2022














Presentazione
modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di luglio 2022, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di luglio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi al mese di luglio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; in sede di conversione in legge del DL 73/2022 è stato però ripristinato il precedente termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
30.8.2022Registrazione
contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
31.8.2022Versamento rate
imposte e contributi
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022:la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022;la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022.
31.8.2022Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.