Novità di Maggio 2022

MAGGIO 2022

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1 Novità in materia di detrazioni “edilizie” – Chiarimenti 3

2 Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 4

3 Aggiornamento della classificazione ATECO 4

4 Utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate per conto di altri- Modalità di abilitazione 5

5 Controlli preventivi sui modelli 730/2022 con rimborsi – Approvazione dei criteri
per individuare gli elementi di incoerenza 6

6 Violazioni relative all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso 8

7 Acquisto di veicoli non inquinanti – Nuovi incentivi 9

8 Autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19 –
Chiarimenti   11

9 Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica – Chiarimenti 12

10 Credito d’imposta alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante – Utilizzo
in compensazione nel modello F24 12

11 Crediti d’imposta della legge di bilancio 2022 – Chiarimenti 13

12 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Adempimenti documentali – Indicazione del riferimento normativo 13

13 Credito d’imposta per la costituzione o trasformazione in “società benefit”- Modalità e termini di presentazione delle istanze 14

14 Credito d’imposta per le reti di imprese agricole – Disposizioni attuative 14

15 Credito d’imposta per l’acquisto nel 2020 di monopattini con rottamazione di veicoli- Ammontare spettante 15

16 Società cooperative – Ritenuta alla fonte del 12,50% sui ristorni – Applicazione a ristorni imputati a capitale prima del 2021 15

17 Distruzione volontaria di beni – Esclusione dal super-ammortamento 16

18 Regime dei c.d. “impatriati”- Mancata fruizione dei benefici fiscali- Recupero delle maggiori imposte versate 16

19 Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori- Estensione- Chiarimenti – Versamento dell’ “onere di ingresso” 17

20 Riduzione a metà dell’aliquota IRES per enti “non profit” – Chiarimenti 18

21 Ravvedimento operoso – Condotte fraudolente 18

22 Corrispettivi telematici – Guasto del “server RT”- Procedure di emergenza 19

23 Restituzione dell’IVA in assenza della nota di varazione in diminuzione 20

24 “Bike sharing” – Obbligo di certificazione dei corrispettivi – Chiarimenti 20

25 Gruppo IVA – Processo di riorganizzazione – Prosecuzione del regime in sub-gruppo 21

26 Prezzi di trasferimento (c.d. “transfer pricing”)- Intervallo di libera concorrenza – Istruzioni operative 21

27 Comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari- Modifica dei termini di trasmissione  22

28 Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – Estensione degli Stati partecipanti 22

GIUGNO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 23

1NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI “EDILIZIE” – CHIARIMENTI
Con la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.Di seguito si segnalano i principali chiarimenti.
1.1OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO E PER IL C.D. “SCONTO SUL CORRISPETTIVO” – VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESEAi sensi dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, dal 12.11.2021, per poter esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, è necessario che:il contribuente richieda il visto di conformità;i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.
Fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del c.d. “bonus facciate” e del “superbonus 110%”, sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:gli interventi classificati come attività di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo;gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000,00 euro, la circ. 19/2022 ha precisato che:occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo;deve essere considerato l’intervento complessivo, a nulla rilevando che sia stato realizzato in diversi periodi d’imposta;qualora siano stati effettuati interventi sulle parti comuni dell’edificio deve essere considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condòmino.
1.2

















segue
INDICAZIONE DEL CCNL NELLE FATTURE DEI LAVORI EDILIL’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni anche sulla disposizione contenuta nel co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021.Al riguardo, premesso che l’obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), di cui al co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, si applica sui lavori edili di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, avviati successivamente al 27.5.2022, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, la circ. 19/2022 (§ 8) chiarisce che:in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purché l’indicazione del CCNL sia presente nell’atto di affidamento dei lavori (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell’impresa che attesti il CCNL utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce);con riguardo al “bonus mobili”, l’indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR;rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili;l’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.L’obbligo non sussiste, invece, se non vengono impiegati lavoratori dipendenti (e quindi nemmeno nel caso dell’imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari, o di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti), fermo restando, però, anche in tali casi, l’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del DM 25.6.2021 n. 143 (il committente, pubblico o privato, deve richiedere all’impresa affidataria l’atte-stazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori), nonché in materia di verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.
Dalla circ. 19/2022 (§ 8) sembrerebbe evincersi, inoltre, che, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, anche per i bonus edilizi richiamati non già in modo diretto, bensì indirettamente, per il tramite del rinvio al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, l’obbligo di indicazione del CCNL sussisterebbe ai fini del riconoscimento del bonus non solo nel caso di sua fruizione mediante le opzioni di cui al co. 1 del medesimo art. 121, ma anche nel caso di sua fruizione mediante scomputo della detrazione dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi.
2APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2021
La circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2022 n. 18 illustra le principali novità che interessano gli ISA per il periodo d’imposta 2021, senza fornire indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità.
2.1INTERVENTI DI NATURA EMERGENZIALE Per far fronte agli effetti negativi determinatisi a causa dell’emergenza COVID-19, limitatamente al periodo d’imposta 2021, è contemplata:l’operatività di specifiche cause di esclusione;l’approvazione di correttivi agli indicatori di affidabilità e di anomalia che operano in sede di applicazione dell’ISA tramite l’apposito software.
Le cause di esclusione di natura emergenziale riguardano i soggetti che:hanno subìto una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;hanno aperto la partita IVA a partire dall’1.1.2019;esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (indicati nella Tabella n. 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA – Parte generale).
Ricorrendo una di tali cause di esclusione, permane comunque l’obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI. Inoltre, il soggetto è escluso dal regime premiale ISA.
2.2COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI E SOFTWARE APPLICATIVOLa modulistica ed il software applicativo risultano sostanzialmente invariati rispetto all’anno scorso. La circolare segnala l’integrazione del modello CG61U che interessa gli intermediari del commercio, in cui è stato inserito il rigo C55 per l’indicazione specifica delle deduzioni forfettarie di cui all’art. 66 co. 4 del TUIR.
3aggiornamento della classificazione ATECO




segue
Con la ris. 4.5.2022 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito dell’aggiornamento 2022 della classificazione ATECO, i contribuenti sono tenuti a valutare se il codice ATECO comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.L’adozione della nuova classificazione ATECO non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72. In ogni caso, qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati:se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (AA7/10, AA9/12 o AA5/6).
4utilizzo dei servizi online DELL’Agenzia delle Entrate per conto di altri – modalità di abilitazione
Il provv. Agenzia delle Entrate 19.5.2022 n. 173217 ha stabilito la procedura da seguire per richiedere l’abilitazione all’utilizzo dei propri servizi online da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e dei soggetti che agiscono in nome e per conto di altri sulla base del conferimento di una procura.Con la successiva Guida pubblicata il 30.5.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità operative della procedura.
4.1SOGGETTI interessatiLa procedura per essere abilitati ad operare in nome e per conto di altri interessa:i tutori e gli amministratori di sostegno nominati dall’autorità giudiziaria al fine di operare a tutela o a sostegno di persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;i curatori speciali nominati dall’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di persone minorenni;le persone di fiducia (familiari o meno), in possesso di una procura conferita ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73 (ogni contribuente può designare un solo rappresentante).
4.2modalità di richiesta dell’abilitazioneAl fine di ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita richiesta utilizzando i moduli allegati al provv. 19.5.2022 n. 173217, in particolare:l’Allegato 1, da parte dei tutori, degli amministratori di sostegno e dei curatori speciali;l’Allegato 2, da parte dei genitori;l’Allegato 3, da parte dei soggetti che intendono conferire una procura speciale ad una persona di fiducia.
Ciascun modulo può essere presentato, dal rappresentante o, nel caso di abilitazione di una persona di fiducia, dal rappresentato:come documento informatico sottoscritto con la firma digitale, oppure come copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma autografa, unitamente alla documentazione attestante la propria condizione, tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;mediante trasmissione tramite PEC ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico (ad esempio una scansione) unitamente alla copia del documento d’identità del rappresentante (nonché del rappresentato in caso di procura a persona di fiducia);direttamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, esibendo il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la condizione del rappresentante, unitamente alla copia di un documento di identità del minore (in caso di genitore), nonché del rappresentante e del rappresentato in caso di procura a persona di fiducia.
4.3IMPOSSIBILITà DEL RAPPRESENTATO di presentare la richiestaNel caso di abilitazione di una persona di fiducia, la richiesta è presentata dal rappresentato, a meno che quest’ultimo sia impossibilitato, a causa di patologie, a presentarla direttamente.In tal caso il modulo è presentato dalla persona di fiducia, che deve necessariamente recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Al modulo devono essere allegati una copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia).
4.4esito della richiestaL’esito della valutazione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate è comunicato all’utente, entro 30 giorni dalla sua ricezione.L’esito è comunicato:con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo indicato dall’utente nel servizio “Consegna documenti e istanze” o all’indirizzo PEC del mittente;con le modalità concordate con il rappresentante (o il rappresentato che designa una persona di fiducia) nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, qualora la pratica non sia trattata in tempo reale. 
4.5UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE dell’agenzia delle entrateI suddetti soggetti, dopo aver ottenuto l’abilitazione, possono utilizzare i servizi online disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrale in nome e per conto di altri, accedendo con le proprie credenziali, vale a dire, per i cittadini, tramite il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).La procedura è utilizzabile per:la dichiarazione precompilata;le attività di consultazione e ricerca di documenti, quali il cassetto fiscale, la fatturazione elettronica e la stampa dei modelli F24;la trasmissione dell’istanza per il duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale;la ricezione di comunicazioni (es. avvisi di irregolarità);i servizi di utility e verifica.
4.6VALIDITà DELL’ABILITAZIONE E MODALITà DI RINNOVOLe abilitazioni del rappresentante e della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate sono valide fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono attivate, salvo richiesta di disabilitazione che può essere presentata da chiunque abbia interesse.Per i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori è necessario allegare la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.
La richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice e-mail, fornendo gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta unitamente alla copia del documento di identità del rappresentante.
5Controlli preventivi sui modelli 730/2022 con rimborsi – approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
Con il provv. 30.5.2022 n. 184653, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2022 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020 e 730/2021.
5.1ipotesi che comportano Controlli preventivi sui modelli 730Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
5.2CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZACon il provv. 30.5.2022 n. 184653, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente; oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche. 
È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
5.3svolgimento dell’attività di ControlloLa suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
5.4erogazione del rimborso al contribuenteAl termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
5.5modelli 730 presentati mediante CAF e professionistiPer effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati: tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale; a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie. Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’impostaA partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta.In precedenza, infatti, poiché l’INPS riceveva i risultati contabili per l’effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l’assistenza fiscale, era previsto che l’attività di controllo preventiva venisse effettuata dall’Agenzia delle Entrate in cooperazione con lo stesso INPS.
5.6effetti ai fini dei conguagliSe il modello 730/2022 è stato incluso nei controlli preventivi:l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2022, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).
6violazioni relative all’invio dei dati AL SISTEMA Tessera Sanitaria – regime sanzionatorio e ravvedimento operoso
La ris. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 22 ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio da applicare in caso di inadempimenti in relazione agli obblighi di comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria e all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso. 
6.1TERMINi DI TRASMISSIONE DEI DATIGli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari sono tenuti, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014, a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti dei contribuenti. Da ultimo, l’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, come modificato dal DM 2.2.2022, ha stabilito le seguenti scadenze:30.9.2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;31.1.2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;fine del mese successivo, per le spese sostenute dall’1.1.2023. 
6.2regime sanzionatorioAi sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000,00 euro.La sanzione non si applica se la comunicazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ed è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro, se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.
La ris. 22/2022 chiarisce che:il termine “comunicazione” utilizzato nella norma si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria;non rileva pertanto il mezzo di trasmissione (unico o plurimi file), né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.
6.3 applicabilità del ravvedimento operosoL’Agenzia delle Entrate precisa che la sanzione è definibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.Qualora, ad esempio, la comunicazione sia trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione su cui si applicare la riduzione da ravvedimento è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000,00 euro.L’Agenzia specifica che il codice tributo da utilizzare ai fini del versamento della sanzione ridotta è l’“8912”, denominato “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.Applicabilità del ravvedimento operoso anche per la trasmissione delle Certificazioni UnicheIn base alla ris. 22/2022 sembrerebbe superata l’interpretazione precedentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), la quale ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.Dal momento che anche la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria è funzionale ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso sembrerebbe applicabile anche alle violazioni per la trasmissione delle Certificazioni Uniche.
7ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI – NUOVI INCENTIVI
Con il DPCM 6.4.2022, pubblicato sulla G.U. 16.5.2022 n. 113, sono stati previsti ulteriori contributi (nei limiti delle risorse stanziate per ciascuna annualità) per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di determinate tipologie di veicoli non inquinanti: dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31.12.2022;nelle annualità 2023 e 2024. Applicazione temporale della misura per il 2022A stretto rigore di legge, in assenza di disposizioni derogatorie ad hoc, il DPCM 6.4.2022 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U., ossia il 31.5.2022. Tuttavia, secondo le indicazioni riportate sul sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE), i contributi per il 2022 spettano per gli acquisti dal 16.5.2022 al 31.12.2022.
7.1



















segue
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1 L’art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate per ciascuna annualità, degli incentivi:a favore delle persone fisiche (e, in presenza di determinati requisiti, delle persone giuridiche) che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nel corso del 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6;se il prezzo del veicolo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice risulta pari o inferiore a 35.000,00 euro o 45.000,00 euro, IVA esclusa (a seconda della tipologia di incentivo).Misura del contributoNel caso in cui, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo M1, si consegni per la rottamazione un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5, il contributo sarà pari a:5.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa;4.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 21 a 60 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa;2.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 61 a 135 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa.
In assenza di contestuale rottamazione, il contributo sarà pari a:3.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa;2.000,00 euro, se le emissioni di anidride carbonica del veicolo nuovo M1 variano da 21 a 60 grammi per chilometro, e il prezzo risultante dal listino ufficiale è pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa.
7.2







CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALIL’art. 2 co. 1 lett. f) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate, un contributo:a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica;con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4.Misura del contributoIl contributo è riconosciuto in misura pari a: 4.000,00 euro, per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate;6.000,00 euro, per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; 12.000,00 euro, per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;14.000,00 euro, per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. 
7.3CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO ELETTRICHE NUOVE DI FABBRICAL’art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate per ciascuna annualità, un contributo:a favore delle sole persone fisiche;che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli elettrici nuovi di fabbrica di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e. Misura del contributoIl contributo spetta in misura pari: al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene contestualmente rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi, ovvero di cui sia proprietario o intestatario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente; al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, in assenza di contestuale rottamazione.
7.4







segue
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO NUOVE DI FABBRICAL’art. 2 co. 1 lett. d) del DPCM 6.4.2022 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate per ciascuna annualità, un contributo:a favore delle sole persone fisiche;che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 16.5.2022 (secondo le indicazioni del MISE) al 31.12.2022, nonché nelle annualità 2023 e 2024, e immatricolano in Italia veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 6.4.2022 (relativo ai veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle medesime categorie), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5;a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto;se viene contestualmente rottamato un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ex DM 2.2.2011.Misura del contributoIl contributo spetta in misura pari al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.500,00 euro.
7.5







REQUISITI COMUNI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTIPer il riconoscimento dei contributi a favore delle persone fisiche viene richiesto che il veicolo acquistato, anche in locazione finanziaria: sia intestato al soggetto beneficiario del contributo; la proprietà del veicolo sia mantenuta per almeno 12 mesi. 
I contributi di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DPCM 6.4.2022 spettano anche alle persone giuridiche se al contempo:i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali;tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno 24 mesi.
Per le persone fisiche o le persone giuridiche che impiegano i veicoli in car sharing di cui sopra, in caso di rottamazione viene richiesto che il veicolo consegnato: sia intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. 
Secondo le indicazioni del MISE, anche per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 il veicolo da rottamare deve risultare intestato al soggetto intestatario del nuovo veicolo da almeno 12 mesi. 
7.6modalità di fruizione del contributoPer le modalità di attuazione dei contributi in esame rimangono valide, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 20.3.2019 (emanato in relazione ad analoghi incentivi pregressi). Con la circolare 16.5.2022, il MISE ha inoltre fornito ulteriori informazioni operative e i moduli per l’accesso agli incentivi. Per la fruizione del contributo: il concessionario/rivenditore procede (dal 25.5.2022 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità) alla prenotazione del contributo sulla piattaforma del sito https://ecobonus.mise.gov.it; il contributo viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal concessionario/rivenditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l’acquirente di uno sconto sul prezzo); il concessionario/rivenditore dei veicoli viene rimborsato, dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi, dello sconto applicato;queste ultime possono recuperare detti importi come credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante il modello F24. 
I concessionari/rivenditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni. 
8AUTODICHIARAZIONE per i massimali degli AIUTI DI STATO per l’emergenza COVID-19 – CHIARIMENTI
Con le risposte a interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08011 e 11.5.2022 n. 5-08035 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’autodichiarazione sul rispetto dei massimali degli aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19, prevista dal DM 11.12.2021.
8.1SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE L’AUTODICHIARAZIONEL’autodichiarazione riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021, non essendo previsto alcun esonero dall’adempimento (ad esempio, per le PMI).
8.2CONTENUTO DELL’AUTODICHIARAZIONENell’autodichiarazione vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica;l’allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Quadro temporaneo (il beneficiario, infatti, può scegliere nell’autodichiarazione se allocare l’aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti);in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
8.3
TERMINE DEL 30.6.2022Considerando che la fornitura dei dati contenuti nell’autodichiarazione è funzionale anche all’iscrizione degli aiuti stessi nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA), il differimento della data del 30.6.2022 per la presentazione della stessa pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31.12.2022 per l’assolvimento di tale obbligo di registrazione.
9crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica – chiarimenti
Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 sono stati forniti chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore e di quelle diverse dalle precedenti (artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022, 3 e 9 del DL 21/2022).
9.1IMPRESE ENERGIVOREPer accedere alle agevolazioni, le imprese energivore devono:possedere i requisiti di cui all’art. 3 del DM 21.12.2017;risultare iscritte nell’elenco CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), di cui all’art. 6 del DM 21.12.2017, relativo all’anno 2022. 
Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, anche se presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.
9.2







segue
COSTI AGEVOLABILIAi fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:l’energia elettrica (incluse le perdite di rete); il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);la commercializzazione.
Si tratta della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Sono invece escluse le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.
9.3modalità di utilizzoL’utilizzo parziale in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta impedisce la cessione della quota di credito non utilizzata.
10credito d’imposta alle imprese agricole e della pesca per l’ac-quisto di carburante – utilizzo in compensazione nel modello F24
L’art. 18 del DL 21.3.2022 n. 21, conv. L. 20.5.2022 n. 51, ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività.Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2022 n. 23 sono state stabilite le modalità di utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in esame.
10.1determinazione del credito d’impostaIl credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
10.2






utilizzo IN COMPENSAZIONE nel modello f24Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile: in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.Codice tributoPer consentire l’utilizzo in compensazione nel modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2022 n. 23 ha istituto il codice tributo “6965”.Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24:il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.Presentazione del modello F24Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
10.3CESSIONE Del credito d’impostaIn alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (es. banche).Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le medesime modalità del cedente, sempre entro il 31.12.2022.
11crediti d’imposta della legge di bilancio 2022 – chiarimenti
Con la circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 14, sono state analizzate le modifiche previste dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in materia di crediti d’imposta.
11.1AGEVOLAZIONI ANALIZZATELa circolare si occupa delle modifiche normative apportate ai crediti d’imposta relativi:agli investimenti in beni strumentali;alla ricerca e sviluppo e all’innovazione;alla quotazione delle PMI;ad altre misure agevolative, quali il credito d’imposta librerie e il bonus acqua potabile.
11.2BONUS INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0 – PLAFONDCon particolare riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, è stato chiarito che il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all’intero periodo 2023-2025 (come sembrava emergere dalla lettera della norma).
12credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – adempimenti documentali – indicazione del riferimento normativo
Con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’art. 1 co. 1062 della L. 178/2020, in base al quale le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 co. 1054 – 1058-ter della L. 178/2020.
12.1DOCUMENTO DI TRASPORTOLa dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene.
12.2VERBALE DI COLLAUDO O INTERCONNESSIONELa dicitura non deve invece essere riportata nel “verbale di collaudo o di interconnessione”, nel presupposto che riguardi univocamente i beni oggetto dell’investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati), essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.
13credito d’imposta per la costituzione o trasformazione in “società benefit” – modalità e termini di presentazione delle istanze
Con il DM 4.5.2022 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze relative al credito d’imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit (art. 38-ter del DL 34/2020 e DM 12.11.2021).Per approfondimenti al riguardo si veda la Circolare Mensile di gennaio 2022.
13.1MODALITÀ DI PRESENTAZIONELe istanze vanno presentate:al Ministero dello Sviluppo economico;esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica accessibile al link http://agevolazionidgiai.invitalia.it/.
13.2TERMINI DI PRESENTAZIONELe istanze vanno presentate dalle ore 12.00 del 19.5.2022 alle ore 12.00 del 15.6.2022.L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
14credito d’imposta per le reti di imprese agricole – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Con il provv. 20.5.2022 n. 174713, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari (art. 1 co. 131 della L. 178/2020), approvando anche il relativo modello di comunicazione.
14.1SOGGETTI BENEFICIARIIl credito d’imposta è riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”.
14.2 INVESTIMENTI AGEVOLABILISono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:dotazioni tecnologiche;software;progettazione e implementazione;sviluppo database e sistemi di sicurezza.
14.3MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONEI soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.La comunicazione delle spese ammissibili deve essere presentata:in linea generale, dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti; per gli investimenti realizzati nel 2021, dal 20.9.2022 al 20.10.2022.
Tale comunicazione deve essere inviata:direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati;esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
14.4DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTEDopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito “teorico”, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
14.5MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta è utilizzabile:esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241;dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito effettivamente spettante.

15CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO NEL 2020 DI MONOPATTINI CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLI – AMMONTARE SPETTANTE
Con il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176217, è stata definita la misura di spettanza del credito d’imposta per l’acquisto nel 2020 di monopattini con rottamazione di veicoli.
15.1CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI MONOPATTINISi ricorda che l’art. 44 co. 1-septies del DL 34/2020 ha previsto un credito d’imposta massimo di 750,00 euro, nei limiti di 5 milioni complessivi di spesa, per le persone fisiche che, dall’1.8.2020 al 31.12.2020:contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di anidride carbonica comprese tra 0 e 110 grammi per chilometro;hanno consegnato per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall’art. 1 co. 1032 della L. 145/2018.
Il DM 21.9.2021 ha individuato le modalità attuative dell’agevolazione, chiarendo che il credito d’imposta è riconosciuto, nei limiti suddetti, sulle spese sostenute dall’1.8.2020 al 31.12.2020 per l’acquisto di:monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari;abbonamenti al trasporto pubblico;servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Per maturare il credito era necessario inoltrare, tra il 13.4.2022 e il 13.5.2022, esclusivamente in modalità telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato dal provv. 28.1.2022 n. 28363.
15.2MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTACon il suddetto provv. 23.5.2022 n. 176217, è stata definita la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.Posto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate è risultato inferiore al limite complessivo di spesa viene previsto che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata (purché non vi sia stata rinuncia).
15.3utilizzo del Credito d’impostaIl credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
16Società cooperative – Ritenuta alla fonte del 12,50% sui ristorni – Applicazione a ristorni imputati a capitale prima del 2021
Con la risposta a interpello 5.5.2022 n. 245, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la norma introdotta dalla L. 178/2020 che prevede la riduzione dell’aliquota della ritenuta al 12,50%, rispetto all’aliquota ordinaria del 26%, per i dividendi distribuiti da una società cooperativa e derivanti da ristorni imputati a capitale.
16.1






segue
DISCIPLINA DEI RISTORNI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVESecondo l’art. 6 co. 2 del DL 63/2002 (conv. L. 112/2002), ai fini fiscali:i ristorni imputati ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci e del valore della produzione netta dei soci;le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono invece soggette a imposta a carico dei soci nel periodo d’imposta in cui il rimborso viene effettuato, fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni (art. 7 co. 3 della L. 59/92).Questo regime è caratterizzato dalla “sospensione di imposta dei ristorni” per i soci delle cooperative, in quanto la tassazione è rinviata al momento della restituzione del capitale precedentemente aumentato.La restituzione di tali somme si considera assimilata alla distribuzione di utili, che prevede l’applicazione della ritenuta del 26% ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/73. 
16.2APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 12,50%Per i ristorni destinati ad aumento del capitale sociale, l’art. 1 co. 42 – 43 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha disposto la riduzione dell’aliquota della ritenuta al 12,50% a partire dalle somme distribuite dall’1.1.2021.Per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata, con le medesime modalità e termini, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.Inoltre la cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale. Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.
16.3ristorni imputati a capitale con delibera anteriore all’1.1.2021Ai fini della corretta applicazione della ritenuta del 12,50%, l’Agenzia delle Entrate osserva che le norme introdotte dalla legge di bilancio 2021 si pongono l’obiettivo di anticipare la tassazione dei ristorni al momento della loro attribuzione ad aumento del capitale sociale applicando un’aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria.L’Agenzia, quindi, ritiene che si tratti di una disposizione transitoria che prevede l’applicazione del regime fiscale più favorevole anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.Per questo motivo, la risposta 245/2022 conclude che l’opzione per l’applicazione della ritenuta del 12,50% debba essere esercitata, previa delibera assembleare, con riferimento alla totalità dei “ristorni” imputati ad aumento del capitale sociale deliberati prima dell’1.1.2021 di pertinenza dei soci persone fisiche non titolari di partecipazioni qualificate al di fuori dell’attività d’impresa.
17Distruzione volontaria di beni – Esclusione dal super-ammortamento
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2022 n. 317 ha precisato che, in caso di eliminazione di beni dal processo produttivo tramite distruzione volontaria realizzata dalla società per una precisa strategia imprenditoriale (nel caso di specie, la volontà di operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi), la società non può continuare a fruire della maggiorazione relativa al super-ammortamento dopo la distruzione dei beni stessi.Tale conclusione è coerente con quanto precisato in riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9 (§ 7.2), secondo cui il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione (prevista dall’art. 1 co. 1060 della L. 178/2020 nell’ipotesi in cui “i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero” nel c.d. “periodo di sorveglianza”), dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.
18Regime dei c.d. “impatriati” – Mancata fruizione dei benefici fiscali – Recupero delle maggiori imposte versate


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 275, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di recupero delle maggiori imposte assolte da lavoratori dipendenti in relazione agli anni 2019, 2020 e 2021, in conseguenza della mancata applicazione del regime degli “impatriati”, di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, per una problematica nell’impostazione del software utilizzato per l’elaborazione delle buste paga.
18.1imposte versate nel 2019 e nel 2020Nel rispetto delle altre condizioni di applicazione dell’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria ammette il ricalcolo del reddito imponibile (per la parte derivante da piani di azionariato) per gli anni 2019 e 2020, con conseguente rimborso delle maggiori ritenute operate; il datore di lavoro è altresì tenuto a presentare il modello 770 integrativo, entro i termini per l’accertamento, nonché a rettificare le Certificazioni Uniche per i periodi 2019 e 2020, in modo da consentire ai lavoratori di integrare la loro dichiarazione con le rettifiche operate.
18.2imposte versate nel 2021Per quanto riguarda il 2021, nell’impossibilità di procedere al riconoscimento del beneficio nell’ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno, l’Agenzia ritiene ammissibile esporre nella Certificazione Unica 2022, nelle annotazioni, la corretta quantificazione del reddito imponibile agevolato, per consentire ai beneficiari di recuperare le maggiori ritenute subite direttamente nella dichiarazione dei redditi.
19Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori – estensione – Chiarimenti – versamento dell’“onere di ingresso”
Con la circ. 25.5.2022 n. 17, l’Agenzia delle Entrate da fornito chiarimenti in merito all’opzione relativa al prolungamento del regime agevolato per docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia, di cui all’art. 44 del DL 78/2010 e all’art. 5 co. 5-ter del DL 34/2019 (inserito dall’art. 1 co. 763 della L. 234/2021).Con la successiva ris. 31.5.2022 n. 24 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del relativo “onere di ingresso”.
19.1Momento di verifica delle condizioniL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i requisiti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi devono essere posseduti “al momento dell’esercizio dell’opzione”.In altre parole, ad avviso dell’Agenzia:il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo deve sussistere nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento del c.d. “onere di ingresso” (la circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita dei benefici fiscali);nel caso di acquisto dell’unità immobiliare il termine di 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione (per divenire proprietario dell’immobile senza decadere dal beneficio) va calcolato dal giorno del versamento del suddetto onere e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento; non integra, invece, il presupposto per l’estensione del regime agevolato la sottoscrizione di un preliminare di compravendita.
19.2





segue
Facoltà di proroga per i soggetti rientrati nel 2016 e nel 2017La circolare ammette l’esercizio dell’opzione anche per i soggetti rientrati nel 2016 e nel 2017 in ragione del fatto che gli stessi beneficiavano del regime di favore alla data del 31.12.2019, requisito richiesto, tra gli altri, dall’art. 1 co. 763 della L. 234/2021, a condizione, tuttavia, che gli stessi soddisfino, all’atto dell’opzione (ovvero all’atto del versamento dell’“onere di ingresso”) i requisiti di legge previsti per il prolungamento in esame.Al riguardo, l’Agenzia precisa altresì che, tenuto conto dell’entrata in vigore della norma relativa alla facoltà di estensione, il predetto regime opera “solo a decorrere dall’anno di imposta 2022”, computando però gli ulteriori periodi dal periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia.Pertanto, un soggetto rientrato nel 2016 (che ha fruito del beneficio fino al 2019) può esercitare l’opzione nel 2022, in presenza dei requisiti di legge, al fine di “riattivare” il beneficio dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2023, ove lo stesso spetti per otto periodi d’imposta.
19.3determinazione e versamento dell’“onere di ingresso”L’onere del 5% o del 10% da versare una tantum (c.d. “onere di ingresso”) va calcolato sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, ancorché non agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti per i quali tale periodo si è concluso entro il 31.12.2021 effettuano il versamento entro il 27.9.2022.Codici tributoLa ris. 24/2022 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. modello F24 ELIDE), dei suddetti importi:“1880”, denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;“1881”, denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.Compilazione del modello F24 ELIDENella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono essere indicati:nel campo “tipo”, la lettera “R”;nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’art. 44 co. 3-ter del DL 78/2010, nel formato “AAAA”;nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
20RIDUZIONE A METÀ DELL’ALIQUOTA IRES PER ENTI “NON PROFIT”- chiarimenti
La circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 15 analizza l’art. 6 del DPR 601/73, che prevede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES per gli enti che svolgono attività caratterizzate da una marcata utilità sociale.
20.1RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTALa misura agevolativa è fruibile dalle categorie di enti individuate (es. enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza), se possiedono la personalità giuridica. Il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto l’agevolazione è legata ad un giudizio di “meritevolezza” (utilità sociale) sull’attività svolta, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi. L’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale sul fine dichiarato.
20.2REDDITI DERIVANTI DAL GODIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIAREPer gli enti religiosi, la disposizione agevolativa si applica ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di “religione o di culto”.
21ravvedimento operoso – condotte fraudolente




L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 12.5.2022 n. 11, ha specificato che il ravvedimento operoso è possibile anche per sanare le condotte di tipo fraudolento.Il chiarimento si è reso necessario al fine di superare il precedente orientamento contenuto nella C.M. 10.7.98 n. 180 sub art. 13, in cui era stata sostenuta la tesi negativa, che traeva fondamento dal fatto che una condotta fraudolenta non può essere espressione di un “errore” da sanare.Trattasi di interpretazione normativamente desueta, considerato che, come sancisce espressamente l’art. 13 del DLgs. 74/2000, a livello penale tributario il ravvedimento operoso rappresenta addirittura una causa di non punibilità dei reati di dichiarazione infedele, fraudolenta oppure omessa.Omessa dichiarazionePer quanto riguarda l’omessa dichiarazione, viene specificato che se, ai fini della non punibilità penale, il pagamento avviene dopo i 90 giorni (decorsi i 90 giorni il ravvedimento per la tardiva dichiarazione è inibito) occorre versare le sanzioni in misura piena, senza dunque alcuna riduzione.
22CORRISPETTIVI TELEMATICI – GUASTO DEL “SERVER RT” – PROCEDURE DI EMERGENZA
Con la risposta a interpello 6.5.2022 n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono gli adempimenti che un esercente attività di commercio al minuto deve porre in essere a fronte del malfunzionamento del “Server RT”, onde evitare di incorrere nelle sanzioni relative all’omessa o errata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi.
22.1UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZAL’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di guasto del “Server RT”, l’annotazione sull’apposito “registro di emergenza” dei corrispettivi rilevati durante il periodo di malfunzionamento consente di escludere l’obbligo di:trasmettere i corrispettivi mediante la procedura web di emergenza delle Entrate;certificare gli stessi corrispettivi con modalità alternative (es. fatture).
Restano fermi, però, gli altri adempimenti di legge (quali la tempestiva richiesta di intervento del tecnico, la variazione di stato dell’apparecchio in “fuori servizio” e la corretta liquidazione dell’imposta). In presenza di tali condizioni, dunque, non trovano applicazione le sanzioni previste per l’omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (artt. 6 co. 2-bis, 11 co. 2-quinquies e 12 co. 2 del DLgs. 471/97), anche in assenza dell’invio dei corrispettivi tramite la procedura di emergenza. L’invio dei dati via web può comunque avvenire su base volontaria.
22.2







segue
STATO DELL’APPARECCHIO DA VARIARE IN “FUORI SERVIZIO”I suddetti adempimenti, precisa l’Agenzia delle Entrate, devono essere posti in essere a fronte di qualsiasi anomalia tecnica che abbia l’effetto di impedire la memorizzazione o l’invio di dati completi e corretti (comprese le anomalie relative al singolo punto cassa). Anche in questi casi, pertanto, il “Server RT” va posto “fuori servizio”, al fine di segnalare all’Agenzia la presenza di un problema e di motivare eventuali inadempimenti.Pertanto, se l’esercente, in presenza di un malfunzionamento:non ha variato lo stato dell’apparecchio in “fuori servizio”,e ha proceduto con l’invio di dati incompleti o non veritieri,pur avendo liquidato correttamente l’imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza è soggetto alla sanzione pari a 100,00 euro per ciascuna trasmissione errata (art. 11 co. 2-quinquies del DLgs. 471/97).
22.3COMPORTAMENTI ANTECEDENTI AL 6.5.2022L’Agenzia delle Entrate precisa che, per i comportamenti tenuti anteriormente ai chiarimenti resi con la risposta a interpello in esame, gli uffici competenti possono valutare, caso per caso, l’eventuale presenza di cause di non punibilità.
23restituzione dell’IVA in assenza della nota di variazione in diminuzione
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 309 ha individuato le condizioni per il recupero dell’IVA assolta dal cedente o prestatore che aveva effettuato operazioni nei confronti di un cessionario o committente assoggettato a una procedura fallimentare e, successivamente a tale evento, chiuso la propria partita IVA.
23.1termine per l’emissione della nota di variazioneNel caso di specie, trattandosi di fallimento aperto anteriormente al 26.5.2021 (data di entrata in vigore della nuova disciplina sulle note di variazione, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 18 del DL 73/2021), l’emissione della nota di variazione da parte del cedente o prestatore è ancora subordinata all’infruttuosità della procedura concorsuale in capo al cessionario o committente.Nel caso specifico del fallimento, quindi, per le note di variazione emesse secondo la vecchia disciplina ex art. 26 del DPR 633/72, tornano validi i chiarimenti di prassi (C.M. 77/2000, ris. Agenzia delle Entrate 155/2001 e 195/2008) secondo cui, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 110 del RD 267/42), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (art. 119 del RD 267/42).
23.2condizioni per la restituzione dell’IVAUna volta verificatosi il presupposto per operare la variazione in diminuzione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA resta subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 co. 1 del DPR 633/72. Come chiarito anche nella circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20, il diritto alla detrazione può, quindi, essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti dell’esigibilità e del possesso della fattura d’acquisto e con riferimento al medesimo anno.Nel caso esaminato, tuttavia, al momento in cui erano sorte le condizioni per l’emissione della nota di variazione, il cedente o prestatore aveva cessato la propria attività e chiuso la partita IVA.Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella circostanza in esame, decorso il termine per l’emissione della nota di credito, sarebbe comunque possibile per il cedente fare ricorso all’istituto della restituzione dell’IVA di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72. La fattispecie, infatti, configura un’ipotesi residuale per la quale sussistono “condizioni oggettive”, non imputabili ad una colpevole inerzia del contribuente, che consentono l’istanza di rimborso di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72, essendo decorso il termine per il rimedio di carattere generale costituito dalla nota di variazione. 
24BIKE SHARING” – OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI – chia-rimenti 
Con la consulenza giuridica 13.5.2022 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di “bike sharing”, fruibile tramite una app o una tessera, non può beneficiare di alcun esonero dalla certificazione dei relativi corrispettivi.
24.1SERVIZIO COMPLESSOIl “bike sharing”, così come le altre forme di condivisione di veicoli, rappresenta un “servizio complesso”, che comprende non soltanto la locazione onerosa delle biciclette, ma anche, ad esempio, la manutenzione, i collegamenti telematici, la gestione del parco mezzi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2019 n. 396 e ris. Agenzia delle Entrate 16.12.2008 n. 478). Non si tratta, quindi, di una fattispecie equiparabile ai servizi elettronici resi a committenti privati, né di altra fattispecie rientrante nei casi di esonero individuati dal DM 10.5.2019.Conseguentemente, viene confermato l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi o, in alternativa, di emissione della fattura elettronica.
24.2SOLUZIONI PROPOSTE DALL’AGENZIAIn alternativa all’emissione del documento commerciale e alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di semplificazione, suggerisce di avvalersi della fatturazione differita (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72), a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nello stesso mese, al raggiungimento di determinate soglie.Una ulteriore soluzione potrebbe consistere nell’utilizzo di abbonamenti “precaricati con somme cui attingere per l’addebito dei vari importi”. In tal caso, qualora sia usufruibile solo il servizio di “bike sharing”, il momento rilevante ai fini IVA sarà quello della ricarica.
25gruppo IVA – processo di riorganizzazione – Prosecuzione del regime in un sub-gruppo
Con la risposta a interpello 26.5.2022 n. 300, l’Agenzia delle Entrate ha valutato la possibilità di prosecuzione del regime del Gruppo IVA a seguito di un processo di riorganizzazione.
25.1FATTISPECIENel caso specifico, la riorganizzazione interessa un Gruppo IVA il cui vincolo finanziario è instaurato in capo a Gamma, società non residente (e perciò non partecipante al Gruppo) che controlla interamente le società Alfa1 e Beta.Il processo di riorganizzazione è volto fra l’altro alla separazione di due rami di business nell’ambito del gruppo:il ramo X, le cui società sono detenute da Alfa 1;il ramo Y, le cui società sono assegnate a Beta.
È poi prevista la cessione di entrambi i rami da parte di Gamma entro la fine del 2022.
25.2PROSECUZIONE DEL GRUPPOSecondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, poiché nel caso specifico il Gruppo si consolida attraverso Gamma, la dismissione da parte di quest’ultima della partecipazione in Alfa1 e in Beta, ove avvenisse in modo contestuale, determinerebbe il venir meno del vincolo finanziario in capo a Gamma, e comporterebbe la cessazione del Gruppo IVA a partire dalla data in cui viene perfezionata la vendita della partecipazione detenuta in Alfa1 e Beta.Invece, secondo quanto affermato dall’Agenzia, qualora la dismissione delle partecipazioni nei due rami di business non fosse contestuale, il Gruppo IVA potrebbe continuare, in linea di principio, in capo al sub-gruppo che viene ceduto per ultimo, pur nel rispetto dei relativi presupposti.
26prezzi di trasferimento (c.d. “transfer pricing”) – Intervallo di libera concorrenza – Istruzioni operative









segue
In merito alla nozione di “intervallo di libera concorrenza” di cui all’art. 6 del DM 14.5.2018, di applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’art. 110 co. 7 del TUIR (c.d. “transfer pricing”), l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 24.5.2022 n. 16, ha chiarito che:se le operazioni hanno il medesimo grado di comparabilità con l’operazione controllata va considerato l’intero intervallo di valori risultante dall’applicazione dell’indicatore finanziario selezionato (c.d. “full range”);se, invece, le transazioni non hanno lo stesso grado di comparabilità, è necessario riferirsi agli “strumenti statistici” individuati dalle Linee Guida OCSE per restringere l’intervallo.
In entrambi i casi sopra riportati, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo sono considerati conformi al principio di libera concorrenza.Se l’indicatore finanziario ricade al di fuori dell’intervallo di libera concorrenza, la società deve fornire idonea documentazione al fine di evitare la ripresa fiscale; se questa prova non viene fornita, o è fornita in modo non soddisfacente, la ripresa è effettuata individuando il “punto” che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.Ove si debba fare riferimento al più complesso sistema degli strumenti statistici, la collocazione dell’indicatore finanziario avverrebbe all’interno di un intervallo “ristretto”, come ad esempio quello basato sui percentili.
27COMUNICAZIONI ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI – MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE
Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227 ha modificato i termini di invio e alcuni aspetti operativi delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria.
27.1DECORRENZALe modifiche previste dal provvedimento in esame si applicheranno dall’1.1.2023.
27.2MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONELe comunicazioni relative a ciascun mese sono attualmente effettuate entro il mese successivo, mentre, dal 2023, dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo (il sabato è considerato giorno non lavorativo).
Il termine per la comunicazione integrativa annuale è stabilito entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Dal 2023 il termine è differito all’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo).
In ogni caso, non saranno considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
28SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – ESTENSIONE degli Stati partecipanti
Il DM 4.5.2022, pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110, ha esteso le procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.
I nuovi Stati a cui l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i dati dei conti intrattenuti presso le banche e gli altri intermediari finanziari italiani dai rispettivi residenti (Allegato C) sono l’Albania, l’Ecuador, il Kenya e la Nigeria (con decorrenza dai dati riferiti all’anno 2021): il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 83.
I nuovi Stati dai quali l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati dei conti intrattenuti da soggetti residenti in Italia presso le banche e gli altri intermediari finanziari ivi localizzati (Allegato D) sono invece la Giamaica, il Kenya, la Moldavia (Moldova) e l’Uganda: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 116.

GIUGNO 2022: I PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
9.6.2022Presentazione domande credito d’imposta per riqualificazione alberghi e strutture ricettiveLe strutture alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti all’1.1.2012, possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 12.00, le domande di concessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione:in relazione ai costi sostenuti dall’1.1.2020 al 6.11.2021;mediante l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it). 
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.6.2022; rileva l’ordine cronologico di presentazione.
10.6.2022Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e modaI soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, devono inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione:relativa alla concessione del credito d’imposta sull’incremento delle rimanenze finali di magazzino;in relazione all’anno 2021.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
10.6.2022Domande
contributi
investimenti
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione:per il rinnovo del parco veicolare con eliminazione dei veicoli più obsoleti, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022;mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:  ram.investimenti2022@legalmail.it.Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
13.6.2022Presentazione domande credito d’imposta per riqualificazione alberghi e strutture ricettiveLe strutture alberghiere, gli agriturismi, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti all’1.1.2012, devono presentare, entro le ore 17.00, le domande di concessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione:in relazione ai costi sostenuti dall’1.1.2020 al 6.11.2021;mediante l’apposita procedura informatica disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it). 
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
15.6.2022Domande
credito d’imposta società benefit
Le imprese devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 12.00, le istanze per la concessione del credito d’imposta per la costituzione o la trasformazione in “società benefit”:tramite l’apposita procedura informatica disponibile sul relativo sito Internet (www.mise.gov.it);utilizzando il modello approvato e allegando la prevista documentazione.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
15.6.2022Adempimenti
modelli 730/2022 presentati
ad un professionista
o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
15.6.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
16.6.2022Acconto IMU 2022I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2022, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021.
Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2022;la prima rata dell’IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104.
Dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.
16.6.2022Saldo IMU 2021 e acconto IMU 2022
enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2021;della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2022, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2021.
Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2022;la prima rata dell’IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104.
16.6.2022



























segue
Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16.11.2022, senza interessi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022).
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022); i versa-menti oggetto di proroga sono effettuati:in un’unica soluzione entro il 16.9.2022;oppure in 4 rate mensili di pari importo da versare entro il 16.9.2022, il 16.10.2022, il 16.11.2022 e il 16.12.2022.
16.6.2022




























segue

Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2022;versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16.11.2022, senza interessi e sanzioni (art. 22-bis del DL 21/2022).
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022); i versamenti oggetto di proroga sono effettuati:in un’unica soluzione entro il 16.9.2022;oppure in 4 rate mensili di pari importo da versare entro il 16.9.2022, il 16.10.2022, il 16.11.2022 e il 16.12.2022.
16.6.2022Versamento rata
saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2022.
20.6.2022








segue
Domande contributo fondo perduto ristorazione collettivaLe imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva (mense e catering), che hanno subìto una riduzione di almeno il 15% dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.L’istanza va presentata:mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del relativo sito Internet;direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
20.6.2022 Domande contributo fondo perduto discoteche e sale da ballo I soggetti che esercitano attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.L’istanza va presentata:mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
23.6.2022Domande contributo investimenti imprese agricoleLe imprese agricole, attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 17.00, le istanze per la concessione di un contributo destinato a favorire la realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività:mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it;utilizzando l’apposito modulo.
27.6.2022






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Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di maggio 2022, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di maggio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
29.6.2022Adempimenti modelli 730/2022 presentati
ad un professionista o CAF
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell’otto,  del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
29.6.2022












segue
Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2022:consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
29.6.2022Comunicazione dati all’ENEAI contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;ultimati dall’1.1.2022 al 31.3.2022.
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.
Per gli interventi conclusi dall’1.4.2022, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
30.6.2022










segue
Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l’emergenza COVID-19 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.L’autodichiarazione va presentata:mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;direttamente o tramite un intermediario abilitato.
In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.6.2022, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
30.6.2022Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni;senza applicazione di sanzioni e interessi.
30.6.2022Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale;del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022



segue
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:saldo dei contributi per l’anno 2021;primo acconto dei contributi per l’anno 2022.
Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022 I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).Tali versamenti possono essere rateizzati.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
30.6.2022










segue
Versamenti IRAPLe persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:del saldo IRAP per l’anno 2021;dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022Versamento saldo IVA 2021I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022.Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2022Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2022Versamento diritto cameraleLe imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.6.2022











Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresaI soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
30.6.2022Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresaI soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il ver-samento della rata delle imposte sostitutive dovute per:la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.6.2022Dichiarazione e versamento “exit tax”Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2022 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);unitamente alla relativa documentazione.
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
30.6.2022Versamento prelievo straordinario per il settore energeticoI soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento del 40%, a titolo di acconto, del prelievo straordinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021.Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:pari o superiore al 10%;superiore a 5.000.000,00 di euro.
30.6.2022Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati”I lavoratori dipendenti o autonomi “impatriati”, già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta 2021, per prorogare di ulteriori cinque periodi d’imposta l’applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.
30.6.2022Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati”Gli sportivi professionisti “impatriati” devono:effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta precedente;comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2022Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche AmministrazioniLe imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.
L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.
30.6.2022Dichiarazione IMU 2021I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2021, qualora obbligatoria.Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2021:esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;utilizzando lo specifico modello.
30.6.2022Ravvedimento IMU 2021I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta dovuta per il 2021, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.6.2022Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale.In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;entro il 30.11.2022.
30.6.2022Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello
REDDITI PF 2022
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2022 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2022.Il quadro AC del modello REDDITI PF 2022 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2022.In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;entro il 30.11.2022.
30.6.2022Regolarizzazione modello
REDDITI PF 2021
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2022 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:l’infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2021 relativa al 2020;gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2022Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 possono:presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2022 cui era obbligato il defunto;regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021 e degli anni precedenti.
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2022.In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.
30.6.2022Rivalutazione all’1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreniLe persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la terza e ultima rata dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2020.
30.6.2022Versamento cumulativo ritenute condominioIl condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73: operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
30.6.2022




Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2022.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
30.6.2022Comunicazione contratti di locazione breveGli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2021 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;per i quali non siano state operate ritenute.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.
30.6.2022




segue
Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiornoI gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:con riferimento agli anni 2020 e 2021;in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.
30.6.2022Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
30.6.2022

























segue
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2022Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2022, in caso di:non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.
L’autocertificazione va presentata:compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2022Presentazione domande “sport bonus”I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2022, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;inviando l’apposito modello a mezzo posta elettronica agli indirizzi ufficiosport@pec.governo.it e servizioprimo. sport@governo.it.
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.Dal 15.10.2022 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.
30.6.2022Presentazione istanze credito d’imposta
cargo bike
Le micro e piccole imprese devono presentare al Ministero della transizione ecologica le istanze per il riconoscimento di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, utilizzate in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.Le istanze devono essere presentate:esclusivamente in via telematica, mediante l’apposita piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero (www.mite.gov.it);allegando la prevista documentazione.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.