Novità di Aprile 2022

APRILE 2022

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1 Credito d’imposta locazioni – Applicazione dei massimali degli aiuti di Stato 2

2 Crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – Modalità di utilizzo in compensazione 3

3 Credito d’imposta per le imprese editrici – Utilizzo in compensazione 3

4 Credito d’imposta sui canoni di locazione – Ulteriori chiarimenti 4

5 Dichiarazioni trasmesse dall’intermediario – Termine e modalità di conservazione 5

6 Applicabilità del regime forfetario con aliquota al 5% – Chiarimenti 6

7 Istruttorie e controlli nelle procedure di iscrizione al RUNTS – Chiarimenti 7

8 Imprese sociali – Attività di vigilanza – Versamento del contributo di vigilanza 8

9 Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – Incentivi per il rinnovo del parco veicolare – Presentazione delle domande 9

10 Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a elevata sostenibilità ecologica – Presentazione delle domande 11

11 Investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese – Presentazione delle domande 13

12 Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e ZES – Nuovo modello di
comunicazione 15

13 Contributo a fondo perduto e credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistiche – Tempistiche di presentazione della documentazione e modalità di rendicontazione 15

14 Credito d’imposta per sponsorizzazione sportive – Presentazione delle domande 16

15 Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike – Disposizioni attuative – Presentazione
delle domande 16

16 Compensi corrisposti da enti sportivi – Inquadramento fiscale – Chiarimenti 17

17 Cessazione dell’attività professionale e chiusura della partita IVA 18

18 Servizi di mensa aziendale – Pagamento in contanti e mediante buoni pasto – Regime IVA 18

19 Nota di variazione IVA – Consecuzione tra procedure concorsuali – Conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento 19

20 Nota di variazione IVA – Procedure concorsuali – Omessa insinuazione al passivo – Prescrizione del credito 20

21 Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica 21

22 Somme versate in attuazione di accordi transattivi – Trattamento IVA 21

23 Vendite presunte verso interfacce elettroniche – Cessioni ad “aliquota zero” – Requisito della c.d. “aliquota media” per il rimborso IVA 22

24 Liquidazione IVA di gruppo – Requisito del controllo – Elemento temporale 23

25 Liquidazione IVA di gruppo – Crediti IVA riportati dagli anni precedenti – Obblighi di garanzia 23

26 Programmi residenziali di “abitare supportato” relativi a portatori di handicap psichici – Esenzione IVA 24

MAGGIO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 25

1CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI – APPLICAZIONE DEI MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO
Con la risposta a interpello 29.4.2022 n. 237, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione dei massimali del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui agli artt. 28 del DL 34/2020 e 8 e 8-bis del DL 137/2020.
1.1LIMITI AGLI AIUTI DI STATO APPLICABILI AL CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONISi ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).
1.2PROROGA AL 30.6.2022L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, sebbene, per effetto della “sesta modifica” del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” oggi preveda che, “in qualsiasi momento”, l’importo complessivo dell’aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro, tale massimale non trova applicazione con riferimento al credito d’imposta locazioni.Infatti, con la decisione della Commissione europea 11.1.2022 n. C (2022) 171 final, è stata autorizzata solo l’estensione al 30.6.2022 del termine precedentemente fissato al 31.12.2021 per l’individuazione della data di concessione, ma sono rimasti inalterati i massimali previsti.Di conseguenza, gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti:fino al limite complessivo di 800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021;fino al limite complessivo di 1.800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 28.1.2021 al 30.6.2022 (e non più fino al 31.12.2021).
1.3SCELTA DEL CONTRIBUENTE SULLA DATA DI RIFERIMENTOL’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella precedente risposta 153/2021, secondo cui, ai fini dell’individuazione della “data di concessione” dell’aiuto, dalla quale dipende l’applicazione dei diversi massimali, il contribuente può liberamente scegliere se dare rilievo alla:data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.6.2022;data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:- data della maturazione;- data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte del-l’Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;- data di presentazione del modello F24.In tal senso si esprimono anche le istruzioni al modello di autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato richiesta dal DM 11.12.2021, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438.
1.4CASO DI SPECIENel caso di specie, avendo la società (con esercizio non coincidente con l’anno solare, che chiude il 30 novembre di ogni anno) indicato il credito locazioni, spettante per alcune mensilità 2020, nel modello REDDITI presentato il 2.11.2021 (relativo al periodo d’imposta 1.12.2019 – 30.11.2020), essa soggiace al limite di 1,8 milioni di euro (in quanto si tratta di un aiuto ricevuto tra il 28.1.2021 e il 30.6.2022).Lo stesso massimale si applicherà al credito locazioni relativo ai successivi canoni del 2020 (pagati dopo il 30.11.2020), purché l’aiuto possa considerarsi concesso entro il 30.6.2022.Non troverà quindi applicazione il massimale di 2,3 milioni di euro.
2CREDITI D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 
Con la risposta 11.4.2022 e la ris. 14.4.2022 n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione all’utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore di:imprese energivore (artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022); imprese gasivore (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022); imprese diverse da quelle precedenti (artt. 3 e 4 del DL 21/2022). Si ricorda che tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione dai beneficiari (compresi i cessionari): entro il 31.12.2022;esclusivamente tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni, di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000. 
2.1MOMENTO DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTACon la risposta dell’Agenzia delle Entrate 11.4.2022 è stato chiarito che i suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumato siano: sostenute nel trimestre di riferimento ai sensi dell’art. 109 del TUIR;documentate con il possesso della fattura d’acquisto.
2.2CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta in esame, la ris. Agenzia delle Entrate 14.4.2022 n. 18 ha istituito i seguenti codici tributo: “6961”, per il credito d’imposta per le imprese energivore (secondo trimestre del 2022); “6962”, per il credito d’imposta per le imprese gasivore (secondo trimestre del 2022); “6963”, per il credito d’imposta per le imprese non energivore (secondo trimestre del 2022); “6964”, per il credito d’imposta per le imprese non gasivore (secondo trimestre 2022). Si ricorda che, con la precedente ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 13, era già stato istituito il codice tributo “6960”, riferito al credito d’imposta per le imprese energivore per il primo trimestre del 2022.Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24: i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa (nel formato “AAAA”).
3CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE EDITRICI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 
Con la ris. 22.4.2022 n. 19, l’Agenzia delle Entrate: ha istituito l’apposito codice tributo, da indicare nel modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all’art. 188 del DL 34/2020; ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 
3.1

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE EDITRICIL’art. 188 del DL 34/2020 ha riconosciuto un credito d’imposta:alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione;per l’anno 2020;pari al 10% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. 
Il credito d’imposta è stato esteso: per l’anno 2021, sempre nella misura del 10% delle spese di acquisto della carta sostenute nell’anno 2020;per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese di acquisto della carta sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022.
3.2MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta in esame è utilizzabile: in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento;nel limite dell’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena lo scarto del modello F24; con applicazione del limite massimo annuale di fruibilità, di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007; con l’applicazione dell’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018 circa la cedibilità del credito tra imprese dello stesso gruppo. 
Il modello di pagamento F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo: alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari;ovvero alla comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione, per i soggetti cui viene riconosciuto un credito d’imposta superiore a 150.000,00 euro.
3.3CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il codice tributo “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Compilazione del modello F24In sede di compilazione del modello F24: il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
4CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI
Con la risposta a interpello 20.4.2022 n. 195, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (e successive modifiche) può trovare applicazione ai contratti di concessione stipulati con enti pubblici, solo ove abbiano ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
4.1


CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE – ELEMENTO OGGETTIVOSi ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione riguarda, dal punto di vista oggettivo, i canoni:di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
4.2CASO DI SPECIEIl caso di specie riguardava due contratti di concessione stipulati da una società con enti pubblici, “per la gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico”, consistenti nella gestione di biglietterie e di punti di ristoro presso aree museali ed archeologiche. Entrambi i contratti di concessione includevano l’utilizzo di un immobile (uno ad uso biglietteria e, l’altro, ad uso caffetteria bar).
4.3UTILIZZO MARGINALE DEGLI IMMOBILIL’Agenzia delle Entrate nega l’applicabilità del credito d’imposta nel caso di specie, in quanto i contratti di concessione stipulati non sono assimilabili:“né alla locazione tipizzata nel codice civile”, in quanto la messa a disposizione degli immobili necessari per lo svolgimento dell’attività appare “del tutto marginale”;“né ad un provvedimento amministrativo di concessione di godimento degli immobili”, in assenza della previsione dell’uso esclusivo dei siti.
In assenza di una specifica pattuizione avente ad oggetto il godimento degli immobili, il credito non può spettare, in quanto l’oggetto dei contratti di concessione nel caso di specie è costituito dalla gestione dei servizi, rispetto ai quali gli immobili hanno rilevanza meramente strumentale.
5dichiarazioni trasmesse dall’intermediario – TERMINE E modalità di conservazione
Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli adempimenti che devono essere effettuati dall’intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
5.1TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLA COPIA DELLE DICHIARAZIONI TRASMESSEL’art. 3 co. 9-bis del DPR 322/98 stabilisce che gli intermediari abilitati devono conservare, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, una copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione.L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il suddetto periodo non può essere inteso in maniera statica, ossia fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (come previsto a partire dal periodo d’imposta 2016), ma come termine per l’accertamento del periodo d’imposta di riferimento, comprensivo quindi di eventuali differimenti previsti da speciali disposizioni.Pertanto, occorre fare riferimento all’intero arco temporale necessario per l’accertamento, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragione di peculiari previsioni normative, quali:il raddoppio previsto in relazione agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale (art. 12 del DL 78/2009);le sospensioni o proroghe previste dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come terremoti, alluvioni o altri eventi eccezionali (ad esempio l’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Tale impostazione vale anche per le dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, tipicamente la dichiarazione IVA (stante il combinato disposto degli artt. 57 del DPR 633/72 e 8 del DPR 322/98).
5.2TERMINE DI CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTEAnche se non precisato nella risposta in esame, quanto sopra si applica altresì alla conservazione della dichiarazione (originale) da parte del contribuente (o sostituto d’imposta), poiché il co. 9 dell’art. 3 del DPR 322/98 effettua un analogo rinvio al periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73.
5.3MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE RILEVANTIPer quanto riguarda le modalità di conservazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto indicato in precedenti risposte a interpello (12.12.2019 n. 518 e 23.12.2020 n. 619), se-condo cui le dichiarazioni fiscali (e le relative copie) sono documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.Qualora si tratti di documenti informatici (in quanto originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), bisogna quindi fare riferimento, in particolare, al:DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD);DM 17.6.2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”.Estensione ai documenti tributari diversi dalle dichiarazioniL’Agenzia delle Entrate evidenzia che il rispetto delle disposizioni del suddetto DM 17.6.2014 non riguarda solo le dichiarazioni fiscali, ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono alla stessa Agenzia e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione, quali:le comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020;le comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”);le dichiarazioni d’intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA;i modelli di variazione dei dati IVA;le richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RLI);i modelli F24.
5.4SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL’INTERMEDIARIOL’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che non vi è “un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie”.Pertanto, deve ritenersi che la firma dell’intermediario non sia necessaria né sulla copia della dichiarazione che deve conservare l’intermediario stesso, né sull’originale che deve essere conservato dal cliente.
6APPLICABILITÀ DEL REGIME FORFETARIO CON ALIQUOTA AL 5% – CHIARIMENTI
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.4.2022 n. 197 ha chiarito che, ai fini dell’utilizzo dell’aliquota al 5% nel regime forfetario, assumono rilevanza anche le attività svolte all’estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
6.1CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’ALIQUOTA RIDOTTAIl regime forfetario può essere applicato se la persona possiede i requisiti di cui all’art. 1 co. 54 della L. 190/2014 e non si verificano le cause di esclusione previste dal successivo co. 57. Nel rispetto di tali presupposti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva (ordinariamente pari al 15%) è ridotta al 5% per i primi 5 anni di una nuova attività se: il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività per cui intende applicare il regime agevolato, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;l’attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non supera il limite di 65.000,00 euro (art. 1 co. 65 della L. 190/2014).
6.2CASO OGGETTO DI INTERPELLOIl caso trattato nella risposta a interpello 197/2022 riguarda una persona, fiscalmente residente all’estero, che svolge un’attività professionale con utilizzo di partita IVA estera. Lo stesso sarebbe intenzionato a chiudere la posizione fiscale estera e trasferire la propria residenza in Italia per ivi continuare l’esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri, applicando il regime forfetario.Tenuto conto che la riduzione dell’aliquota d’imposta è finalizzata ad incentivare la nascita di nuove iniziative, secondo l’Agenzia delle Entrate, non può essere assimilata ad una “nuova iniziativa” l’attività che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.Resta comunque possibile l’adesione al regime agevolato con l’aliquota “ordinaria” del 15%, in presenza di tutti i requisiti di legge. 
7ISTRUTTORIE E CONTROLLI NELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL RUNTS – CHIARIMENTI
Con la circ. 21.4.2022 n. 9, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
7.1ESCLUSIONE DEI TRUST DAL TERZO SETTORETrattandosi di entità dotate di soggettività tributaria, ma non giuridica, i trust non rientrano tra i soggetti iscrivibili al RUNTS. Non si tratta infatti di un soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale.
7.2verifica del patrimonio minimoCon riferimento all’iscrizione al RUNTS degli enti esistenti già dotati di personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000, la circolare ribadisce che l’iscrizione al RUNTS, in attuazione dell’art. 22 del DLgs. 117/2017, è effettuata dal notaio a seguito delle verifiche in ordine alla conformità dello statuto alla nuova disciplina e alla sussistenza del patrimonio minimo (15.000,00 euro per le associazioni e 30.000,00 euro per le fondazioni).La verifica dell’adeguatezza patrimoniale deve essere effettuata dal notaio sulla base di apposita documentazione contabile, anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere i predetti limiti, non potendosi escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. L’attestazione del patrimonio minimo redatta dal notaio dovrà basarsi su documenti contabili-patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS. 
7.3
Verifica delle posizioni di ODV e aps oggetto di trasmigrazioneNel procedimento di verifica post trasmigrazione dei dati delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) dai registri di settore al RUNTS, sono possibili interlocuzioni con gli uffici del RUNTS titolari dei procedimenti, anche su autonoma iniziativa degli enti, le quali non avvengono tramite la piattaforma, ma esclusivamente “extra-sistema”, ad esempio attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio ha l’obbligo di rendere disponibile. Sempre nel rispetto dell’art. 22 del codice del Terzo settore, per le ODV e le APS già in possesso della personalità giuridica o che intendano acquisirla tramite l’iscrizione al RUNTS, nel procedimento post trasmigrazione è necessario l’intervento del notaioil quale, su richiesta degli uffici o anche di propria iniziativa, provvede alla trasmissione della documentazione integrativa (statuto modificato conformemente al codice del Terzo settore e attestazione del patrimonio minimo) con le modalità “extra-sistema” sopra indicate.
8imprese sociali – Attività di vigilanza – versamento del contributo di vigilanza
Con il DM 29.3.2022 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito il sistema di vigilanza per gli enti dotati della qualifica di “impresa sociale”.La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al Ministero dello Sviluppo economico.
8.1Controlli ordinari e ispezioni straordinariePer verificare il rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. 112/2017, le imprese sociali possono essere sottoposte a:controlli ordinari effettuati almeno una volta l’anno;ispezioni straordinarie.
I controlli ordinari possono essere svolti per il tramite di enti associativi riconosciuti cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque Regioni o Province autonome e delle associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo. Il decreto regola la procedura tramite la quale i predetti enti associativi possono essere autorizzati all’esercizio dell’attività di controllo sugli enti aderenti.Le ispezioni, invece, sono demandate all’Ispettorato nazionale del lavoro (o alle Amministrazioni individuate tramite apposite convenzioni per la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano).
8.2contributo per l’attività di vigilanza Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese sociali sono tenute a versare il contributo per le spese relative al sistema di vigilanza.Il contributo è determinato tenendo conto del fatturato relativo all’anno precedente il sorgere dell’obbligo, da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro. Imprese sociali aderenti ad un’associazioneLe imprese sociali aderenti alle associazioni autorizzate all’esecuzione dei controlli corrispondono il contributo a queste ultime, secondo le modalità dalle stesse stabilite. Imprese sociali non aderenti ad un’associazioneI contributi a carico delle imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione sono di pertinenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità individuate con un successivo provvedimento della stessa.In sede di prima applicazione, il contributo è versato entro 90 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.Successivamente, le imprese sociali versano il contributo entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente a quello in cui il contributo è dovuto.Enti che acquisiscono la qualifica di impresa socialeGli enti che acquisiscono la qualifica di impresa sociale versano il contributo entro 90 giorni dall’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese.Imprese sociali costituite in forma di cooperativaPer le imprese sociali costituite in forma di cooperativa e per le società di mutuo soccorso, resta fermo quanto previsto in materia di contributo per l’attività di vigilanza dovuto dagli enti cooperativi.
9IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI – INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con il DM 12.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100) sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, eliminando i veicoli più obsoleti, di cui al precedente DM 18.11.2021 n. 459 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2021 n. 297).
9.1SOGGETTI BENEFICIARIPossono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:attive sul territorio italiano;iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
9.2
INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTIIn caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.
In caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di:9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa sopra indicato, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuta una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 per ogni veicolo rottamato.I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente alla data del 15.12.2021.
In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determi-nato in:7.000,00 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate;15.000,00 euro per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.
In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro VI, il contributo è determinato in 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.Riconversione in veicoli elettriciIn caso di acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo pari a 2.000,00 euro.Acquisizione di rimorchi e semirimorchiSono inoltre agevolabili le acquisizioni, sostituzioni o rottamazioni di specifiche tipologie di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici.Maggiorazione per piccole e medie impreseI contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, anche aderenti ad una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.Limite massimoIn ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00 euro per singola impresa.Periodo di effettuazione degli investimentiGli investimenti in esame sono agevolabili esclusivamente se:avviati in data successiva al 15.12.2021 (data di entrata in vigore del DM 18.11.2021 n. 459);ultimati entro il termine per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.Mantenimento della disponibilità dei beniI beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.
9.3PRESENTAZIONE DELLE DOMANDESono previsti i seguenti due periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie:primo periodo, dal 2.5.2022 al 10.6.2022;secondo periodo, dal 3.10.2022 al 16.11.2022.All’interno di ciascun periodo, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di accesso all’incentivo, anche riferita a più investimenti, fermo restando l’importo massimo ammissibile per singola impresa.Modalità di presentazioneLe domande devono essere presentate:al soggetto gestore dell’agevolazione, società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti spa;esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it;compilando il modello informatico di tipo “pdf editabile” disponibile all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione e allegando la prevista documentazione.Termini di presentazioneLa presentazione delle domande deve avvenire sulla base dei seguenti termini:primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 2.5.2022 ed entro le ore 16.00 del 10.6.2022;secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 3.10.2022 ed entro le ore 16.00 del 16.11.2022.
Le domande sono finalizzate a prenotare l’importo dell’incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell’ora di invio della domanda tramite PEC.
9.4PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTOI soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione devono rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, utilizzando l’apposita piattaforma informatica del soggetto gestore.
L’attività di rendicontazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 4.7.2022 ed entro le ore 16.00 dell’1.4.2023;secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell’1.12.2022 ed entro le ore 16.00 dell’1.9.2023.
Le domande rendicontate saranno poi oggetto di verifica, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.
10IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI – INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE CON VEICOLI A ELEVATA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con il DM 7.4.2022 n. 148 (pubblicato sulla G.U. 16.4.2022 n. 90) sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa, di cui al precedente DM 18.11.2021 n. 461 (pubblicato sulla G.U. 22.1.2022 n. 17).
10.1SOGGETTI BENEFICIARIPossono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:attive sul territorio italiano;iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
10.2INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTISono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.
Il contributo è determinato in:4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.
Sono inoltre agevolabili gli investimenti relativi all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate.
In tal caso, il contributo è determinato in:9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate;24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
I suddetti investimenti sono agevolabili esclusivamente se:avviati in data successiva al 22.1.2022 (data di entrata in vigore del DM 18.11.2021 n. 461);ultimati entro il termine per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.MaggiorazioniAlle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità sopra indicato, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto un aumento del contributo di 1.000,00 euro per ogni veicolo ad alimentazione diesel radiato per rottamazione.I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 22.1.2022.
I contributi sono invece maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.Limite massimoIn ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 700.000,00 euro per singola impresa.
10.3PRESENTAZIONE DELLE DOMANDESono previsti i seguenti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie:primo periodo, dall’1.7.2022 al 16.8.2022;secondo periodo, dal 15.3.2023 al 28.4.2023;terzo periodo, dall’1.12.2023 al 15.1.2024;quarto periodo, dal 26.8.2024 all’11.10.2024;quinto periodo, dal 5.5.2025 al 20.6.2025;sesto periodo, dal 12.1.2026 al 20.2.2026.All’interno di ciascun periodo, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di accesso all’incentivo, anche riferita a più investimenti, fermo restando l’importo massimo ammissibile per singola impresa.Modalità di presentazioneLe domande devono essere presentate:al soggetto gestore dell’agevolazione, società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti spa;esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it;compilando il modello informatico di tipo “pdf editabile” disponibile all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita e allegando la prevista documentazione.Termini di presentazioneLa presentazione delle domande deve avvenire sulla base dei seguenti termini:primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell’1.7.2022 ed entro le ore 16.00 del 16.8.2022;secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 15.3.2023 ed entro le ore 16.00 del 28.4.2023;terzo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell’1.12.2023 ed entro le ore 16.00 del 15.1.2024;quarto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 26.8.2024 ed entro le ore 16.00 dell’11.10.2024;quinto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 5.5.2025 ed entro le ore 16.00 del 20.6.2025;sesto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 12.1.2026 ed entro le ore 16.00 del 20.2.2026.Le domande sono finalizzate a prenotare l’importo dell’incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell’ora di invio della domanda tramite PEC.
10.4PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTOI soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione devono rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, utilizzando l’apposita piattaforma informatica del soggetto gestore.
L’attività di rendicontazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell’1.9.2022 ed entro le ore 16.00 dell’1.7.2023;secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 15.5.2023 ed entro le ore 16.00 del 30.12.2023;terzo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell’1.2.2024 ed entro le ore 16.00 del 15.7.2024;quarto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 28.10.2024 ed entro le ore 16.00 dell’11.4.2025;quinto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 7.7.2025 ed entro le ore 16.00 del 19.12.2025;sesto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 9.3.2026 ed entro le ore 16.00 del 28.8.2026.Le domande rendicontate saranno poi oggetto di verifica, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.
11INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con il DM 12.4.2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano nazionale Transizione 4.0, di cui al precedente DM 10.2.2022 (pubblicato sulla G.U. 2.4.2022 n. 78).
11.1SOGGETTI BENEFICIARIPer beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;non essere già in difficoltà al 31.12.2019, secondo il regolamento comunitario 17.6.2014 n. 651; la condizione in esame non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato il punto precedente e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico;non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Soggetti esclusiSono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le PMI:nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda;che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al DLgs. 159/2011;che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
11.2INVESTIMENTI AMMISSIBILISono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di tecnologie in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente, in particolare i programmi volti:alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa.
I programmi di investimento devono:essere finalizzati allo svolgimento di attività manifatturiere e di servizi alle imprese, salvo le previste esclusioni;essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;rispettare le previste soglie (minime e massime) di importo delle spese ammissibili;prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
11.3SPESE AMMISSIBILISono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei suddetti programmi di investimento, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali.Spese escluseNon sono ammesse le spese:sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;connesse a commesse interne; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili, salve le previste eccezioni;relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;imputabili a imposte e tasse;inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma;correlate all’acquisto di mezzi targati;ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
11.4AGEVOLAZIONI CONCEDIBILILe agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie (da un minimo del 25% a un massimo del 60%).
11.5PRESENTAZIONE DELLE DOMANDELe domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate:esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it);utilizzando gli schemi disponibili sul suddetto sito e allegando la prevista documentazione;dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18.5.2022.
Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria; l’esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello informatico per la presentazione delle domande.
12CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO E ZES – NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE
Con il provv. 6.4.2022 n. 107620, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (ZES) secondo il nuovo quadro normativo, introducendo la possibilità di indicare gli investimenti effettuati nel 2022.La nuova versione del modello potrà essere utilizzata, in sostituzione della precedente, dal 7.6.2022.
12.1CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNOAlla luce delle modifiche apportate dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), con riferi-mento al Molise, il credito d’imposta è pari:per i beni acquisiti entro il 31.12.2021, al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese;per i beni acquisiti nel 2022, al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese e al 25% per le grandi imprese.
12.2CREDITO D’IMPOSTA ZESPossono essere indicati anche gli investimenti 2022 ai fini del credito d’imposta ZES.
12.3CREDITO D’IMPOSTA SISMA DEL CENTRO ITALIADal 7.6.2022 non sarà più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti al 2021.
13CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE – TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE



Con l’avviso del Ministero del Turismo 8.4.2022 n. 4986, relativo al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta per le imprese turistico-alberghiere di cui all’art. 1 del DL 152/2021, sono stati indicati:le modalità e le tempistiche per la trasmissione della documentazione richiesta per il riconoscimento delle agevolazioni e di quella da allegare alle successive richieste di erogazione del contributo e di fruizione del credito d’imposta;
seguele modalità di rendicontazione;i criteri di riparto delle risorse. 
In particolare, l’avviso precisa che, a pena di decadenza dalle agevolazioni, la suindicata documentazione deve essere trasmessa: utilizzando la piattaforma on line di Invitalia (www.invitalia.it); nei termini e con le modalità indicate nel relativo allegato; dotata di firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.
14credito d’imposta per sponsorizzazione sportive – presentazione delle domande
Con il comunicato 11.4.2022, il Dipartimento per lo sport ha annunciato che è operativa la piattaforma on line per l’invio delle domande con riferimento al credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell’anno 2021 (art. 81 del DL 104/2020 e art. 10 del DL 73/2021).
14.1Termine di presentazione delle domande per il 2021Le domande relative al 2021 devono essere presentate entro il 5.6.2022.Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
14.2Domande per il 2022La procedura di richiesta in merito alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta per il primo trimestre 2022 (art. 9 co. 1 del DL 4/2022) verrà avviata al termine di quella prevista per il 2021.
15credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike – DISPOSIZIONI ATTUATIVE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con il DM 9.3.2022 (pubblicato sulla G.U. 28.4.2022 n. 98), sono state emanate le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, di cui all’art. 1 co. 698 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021).
15.1SOGGETTI BENEFICIARIPossono beneficiare del credito d’imposta in esame:le microimprese e le piccole imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361;che effettuano trasporto merci urbano “di ultimo miglio”, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.
15.2VEICOLI AGEVOLABILISono agevolabili le cargo bike e le cargo bike a pedalata assistita:conformi alle previsioni di cui all’art. 50 del DLgs. 30.4.92 n. 285 (Codice della strada);adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a:250 kg nel caso di veicolo isolato;300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;con un volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:200 dm3, nel caso di uno o più vani di carico chiusi o a cassone;25 dm2, nel caso di una o più superfici di carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate;equipaggiate con uno o più vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili, per l’effettuazione di trasporto merci urbano “di ultimo miglio”.
15.3AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2021 e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:fino a un importo massimo annuale di 2.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;nel limite delle risorse stanziate, pari a 2 milioni di euro;nel rispetto dei regolamenti comunitari sugli aiuti “de minimis”.Attestazione del sostenimento delle speseL’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rila-sciata:dal presidente del collegio sindacale;ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.Divieto di cumuloL’incentivo non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.
15.4PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEAi fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame, le imprese interessate devono presentare un’apposita istanza al Ministero della Transizione ecologica:esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul relativo sito Internet (www.mite.gov.it);allegando la prevista documentazione;entro il 30.6.2022.
Il Ministero della Transizione ecologica:riconosce il credito d’imposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse disponibili;comunica al beneficiario l’ammontare del credito d’imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
14.5UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTAIl credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/91:a decorrere dalla data comunicata dal Ministero della Transizione ecologica;presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
16COMPENSI CORRISPOSTI DA ENTI SPORTIVI – INQUADRAMENTO FISCALE – CHIARIMENTI
Con le risposte a interpello 12.4.2022 n. 189 e 13.4.2022 n. 190, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’applicabilità dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR ai compensi corrisposti da enti sportivi dilettantistici in alcune casistiche specifiche.
16.1INQUADRAMENTO COME REDDITI DIVERSIL’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR inquadra tra i redditi diversi, sempre che non sussista vincolo di subordinazione e sia assente il carattere di professionalità della prestazione, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, tra gli altri, dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.Tali emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000,00 euro (art. 69 co. 2 del TUIR).
16.2Prestazioni rese da custodi, giardinieri e addetti alle pulizieCon la risposta a interpello 12.4.2022 n. 189, è stato chiarito che le prestazioni rese da custodi, giardinieri e addetti alle pulizie del palazzetto dello sport gestito da una associazione sportiva dilettantistica (ASD), riconosciuta dal CONI e affiliata ad una Federazione sportiva, non sono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ente, risultando piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo. Ciò esclude che i compensi erogati possano essere qualificati in capo al percettore come redditi diversi.
16.3Prestazioni rese da collaboratori sportiviCon la risposta a interpello 13.4.2022 n. 190, è stata riconosciuta l’applicabilità degli artt. 67 e 69 del TUIR alle somme corrisposte da una società sportiva dilettantistica (SSD), affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) e regolarmente iscritta al Registro tenuto dal CONI, ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, a condizione che le mansioni svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione di appartenenza.A parere dell’istante tale trattamento fiscale non pare influenzato dal possesso di titoli, diplomi e qualifiche sportive in capo al collaboratore in quanto sarebbe sufficiente che le mansioni siano svolte nell’esercizio diretto di attività sportive. Sul punto, tuttavia, l’Agenzia non si è espressa in quanto la verifica di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla Federazione sportiva per lo svolgimento delle mansioni, in termini di caratteristiche soggettive, attiene ad aspetti che non possono essere valutati nell’ambito dell’istituto dell’interpello.
17CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE e chiusura della partita IVA
Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 218, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di consentire la cessazione dell’attività e la chiusura della partita IVA, i compensi fatturati prima dell’effettivo incasso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo dell’ultimo anno di attività professionale, senza attendere la relativa manifestazione finanziaria.
17.1DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PENDENTISecondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, prima di chiudere la partita IVA, il professionista che intenda cessare l’attività deve provvedere alla definizione dei rapporti giuridici pendenti (circ. 16.2.2007 n. 11, § 7.1). In presenza di crediti professionali ancora da riscuotere alla data di cessazione dell’attività, il lavoratore autonomo può alternativamente:
attendere fino all’incasso del credito e solo dopo chiudere la partita IVA, così da poter emettere fattura e dichiarare i redditi nell’anno d’imposta in cui si è realizzato l’incasso in applicazione del principio di cassa;chiudere la partita IVA prima dell’incasso del credito avendo cura, però, di emettere fattura ed assolvere la relativa IVA (ris. 20.8.2009 n. 232).
In tale ultima ipotesi – secondo quanto sembrerebbe emergere dalla risposta 218/2022 – i compensi che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA sono imputati tra i redditi relativi all’ultimo anno di attività professionale.
17.2CASO OGGETTO DI INTERPELLOIl caso oggetto di interpello riguarda un avvocato che, a seguito del trasferimento all’estero, ha provveduto alla chiusura della partita IVA a fine 2021. Nel 2022 gli viene comunicato il deposito di un decreto di liquidazione dei compensi relativo ad una prestazione professionale. Atteso che l’istante non ha provveduto ad imputare all’ultimo anno di attività i crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall’esercizio della professione, l’Agenzia ritiene impropria la chiusura della partita IVA in quanto realizzata prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse. Conseguentemente, il professionista è tenuto a riattivare la propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, emettere fattura e dichiarare i compensi come reddito professionale nel modello REDDITI PF.
18SERVIZI DI MENSA AZIENDALE – PAGAMENTO IN CONTANTI E MEDIANTE BUONI PASTO – REGIME IVA



Con la risposta a interpello 28.4.2022 n. 231, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al trattamento, ai fini IVA, dei servizi di mensa aziendale, nel caso in cui il pagamento avvenga in parte per contanti e in parte mediante utilizzo di buoni pasto (c.d. “ticket restaurant”).
18.1ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATEIn base a quanto previsto dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR 633/72, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali sono soggette ad aliquota del 4%. L’agevolazione permane anche nell’ipotesi in cui tali prestazioni siano eseguite in forza di contratti “aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa, sempreché siano commesse da datori di lavoro” (art. 75 co. 3 della L. 413/91).Tuttavia, qualora il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia reso a mezzo dei buoni pasto, nel rapporto fra la società che gestisce la mensa e la società emittente si rende applicabile l’aliquota IVA del 10% (n. 121 della tabella A, parte III, del DPR 633/72).
In virtù di quanto sopra indicato, nel caso in cui il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti (o con moneta elettronica) e in parte con ticket restaurant:sulla quota pagata in contanti o con moneta elettronica si applica l’aliquota IVA del 4%, che va scorporata dal prezzo;sulla parte pagata con buoni pasto si applica l’aliquota IVA del 10%, determinando la base imponibile mediante applicazione delle percentuali di scorporo di cui all’art. 27 co. 4 del DPR 633/72.
18.2CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI E LIQUIDAZIONE DELL’IVAL’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal DM 10.5.2019, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica i corrispettivi percepiti per la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali.Le somme che il soggetto che gestisce la mensa percepisce dalla società che ha emesso i buoni pasto devono, invece, essere documentate mediante fattura elettronica.
Per quanto concerne la liquidazione dell’imposta, l’Amministrazione finanziaria segnala che è necessario annotare separatamente, nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72, le somme riscosse in contanti o con mezzi di pagamento equivalenti, la cui imposta è divenuta esigibile e quelle non ancora riscosse, la cui imposta diverrà esigibile nel momento in cui verrà emessa la fattura con applicazione dell’IVA del 10%.
19NOTA DI VARIAZIONE IVA – consecuzione tra PROCEDURE concorsuali – conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento
Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 216, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che
la conversione di una procedura di amministrazione straordinaria – aperta prima del 26.5.2021 (ante DL 73/2021) – in successivo fallimento (dichiarato post DL 73/2021) non determina l’avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente, pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 26 del DPR 633/72 vigente all’epoca di apertura della prima procedura e la nota di variazione IVA potrà essere emessa a decorrere dalla definitività del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, nell’ipotesi di esito infruttuoso della stessa.
19.1










nota di variazione post dl 73/2021 e consecuzione tra procedureL’art. 18 del DL 73/2021 (c.d. DL “Sostegni-bis”), conv. L. 106/2021, ha modificato l’art. 26 del DPR 633/72, riconoscendo, per le procedure avviate dal 26.5.2021, la possibilità di operare la variazione IVA dal momento in cui il debitore resta assoggettato alla procedura (senza attenderne la chiusura e l’infruttuosità): tale momento coincide, ai sensi del co. 10-bis del suddetto art. 26, con la data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero, tra le altre, con la data “del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.Appare incerta l’individuazione del momento in cui operare la variazione nell’ipotesi di consecuzione tra procedure e in particolare quando l’originaria procedura, aperta ante DL 73/2021, venga convertita, dopo il 26.5.2021, in una nuova procedura soggetta alla disciplina di cui al DL 73/2021.Con la risposta a interpello 26.4.2022 n. 216, l’Agenzia delle Entrate, sul presupposto della continuità tra le procedure ha ritenuto operante la disciplina previgente il DL 73/2021. Non potrebbe configurarsi, per effetto della conversione, l’avvio di una nuova procedura, pertanto trova applicazione la disciplina vigente al momento di apertura della prima procedura.La soluzione sembra in contrasto con la circ. Assonime 15.3.2022 n. 10, che, per un’ipotesi di conversione del concordato in fallimento, quest’ultimo aperto post 26.5.2021, pro-pende per applicare la disciplina post DL 73/2021.
19.2continuità tra procedure ai fini della variazione IvaL’Agenzia delle Entrate ritiene superata la posizione espressa nella circ. 17.4.2000 n. 77, che escludeva la variazione IVA nelle ipotesi di amministrazione straordinaria. L’evoluzione legislativa dell’art. 26 del DPR 633/72 (fino al DL 73/2021), infatti, ha esteso l’ambito applicativo della norma anche agli accordi volti al risanamento dell’azienda, consentendone l’applicazione, in via interpretativa, anche all’amministrazione straordinaria (diretta a conservare il patrimonio produttivo dell’impresa anche se insolvente). Con il DL 73/2021, infine, è stata espressamente richiamata tale procedura ai fini della variazione IVA.In secondo luogo, guardando al dato normativo sulle procedure concorsuali, emerge che la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento si realizza in sostanziale continuità, pertanto il diritto alla variazione sarà esercitabile alla chiusura della procedura fallimentare, nell’ipotesi di esito infruttuoso della stessa. 
20NOTA DI VARIAZIONE IVA – PROCEDURE CONCORSUALI – omessa insinuazione al passivo – PRESCRIZIONE del credito
Con la risposta a interpello 7.4.2022 n. 181, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021, il diritto alla variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.
20.1OMESSA INSINUAZIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE E INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURASecondo la risposta a interpello 7.4.2022 n. 181, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021 (disciplina ante DL 73/2021), l’omessa insinuazione al passivo fallimentare della pretesa creditoria non è ostativa all’esercizio della variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura per mancanza di attivo da liquidare.Tale soluzione recepisce l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE 11.6.2020 causa C-146/19 e supera il precedente orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. 17.4.2000 n. 77 e ris. 16.5.2008 n. 195; si veda anche Cass. 27.1.2014 n. 1541).
20.2PRESCRIZIONE DEL CREDITO IMPEDITIVA ALLA VARIAZIONEIl diritto alla variazione è esercitabile alla chiusura della procedura anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito.Il creditore che ometta di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo “antieconomica” la partecipazione al concorso non beneficia, tuttavia, dell’interruzione della prescrizione di cui all’art. 2945 co. 2 c.c., spettante, invece, ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la pretesa creditoria nelle more della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito.Il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente la procedura fallimentare: tale evento, infatti, preclude la sua ammissione al passivo.Tale soluzione è conforme alla risposta a interpello 10.3.2022 n. 102, ove l’Agenzia delle Entrate aveva fornito due rilevanti chiarimenti, osservando che:per le procedure aperte prima del 26.5.2021 (ante DL 73/2021), non ricorre il requisito dell’infruttuosità della procedura ai fini dell’emissione della nota di variazione IVA quando la pretesa creditoria risulti insoddisfatta non per l’accertata incapienza del patrimonio del debitore, ma per l’intervenuta prescrizione del credito, che ha precluso l’ammissione al passivo del creditore;la prescrizione del credito non può essere ricondotta tra le figure “simili” all’estin-zione per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, che legittimano la variazione, in quanto, pur determinando l’estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell’operazione resa, così alterando il rapporto tra le parti, consegue – diversamente dalla risoluzione o dal recesso – all’inerzia ingiustificata del creditore (cfr. Corte di Giustizia UE 11.6.2020, causa C-146/19).
21IMPOSTA DI BOLLO SU COPIE RILASCIATE PER VIA TELEMATICA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6.4.2022 n. 170, ha chiarito il trattamento tributario da riservare alle copie conformi dei documenti contenuti nei fascicoli digitali del processo che vengono trasmesse in formato digitale via PEC o per mezzo di e-mail a chi ne faccia richiesta.
21.1TRATTAMENTO PER LE COPIE RILASCIATE DALLA PAL’alternativa si pone tra l’applicazione dell’imposta nella misura di 16,00 euro per foglio (art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) e di 16,00 euro in misura forfettaria (art. 4 co. 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).La prima norma prevede che l’imposta di bollo sia dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, per gli “atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, […], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.Ai sensi dell’art. 4 co. 1-quater della stessa Tariffa, invece, l’imposta di bollo sugli “atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, […], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” è dovuta “nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.
21.2DOCUMENTI INFORMATICI RILASCIATI PER VIA TELEMATICAAffinché possa applicarsi l’importo forfetario di 16,00 euro è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati “per via telematica”.L’art. 23-bis del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale, CAD) subordina il riconoscimento alle copie del medesimo valore giuridico dell’originale alla conformità della copia alle linee guida adottate in attuazione dell’art. 71 del CAD.Dette linee guida sono dettate dal DPCM 13.11.2014, ove si richiede, tra l’altro, che le copie siano prodotte in formati idonei, che siano in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia, con attestazione di conformità seguita dalla sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale autorizzato.
21.3SOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATESe le copie possono qualificarsi come documenti informatici rilasciati per via telematica, secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel DPCM 13.11.2014, si applica l’imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.In caso contrario, l’imposta si applica nella misura di 16,00 euro per foglio ex art. 4 co. 1 della Tariffa allegata al DPR 642/72.Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi un documento informatico conforme al CAD e alle linee guida.
22Somme versate in attuazione di accordi transattivi – trattamento IVA
Con la risposta a interpello 22.4.2022 n. 212, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA di una somma percepita da una società in attuazione di un accordo transattivo, volto a definire una serie di controversie instaurate da tale società per ottenere il risarcimento dei danni da essa subiti.
22.1contenuto dell’accordo transattivoNel caso di specie, la società aveva instaurato le suddette controversie nei confronti di alcuni ex dipendenti, contestando la violazione del patto di non concorrenza e della clausola di riservatezza a tutela del know-how aziendale.Il successivo accordo di natura transattiva prevedeva, fra l’altro, il pagamento, a carico della controparte, di una somma onnicomprensiva a titolo di risarcimento forfettario dei danni subiti dalla società. Nell’accordo era altresì precisato che tale somma era versata a fronte dell’abbandono di tutte le domande e pretese, espresse o potenziali, relative ai fatti contestati nei confronti degli ex dipendenti.
22.2Rilevanza ai fini IVAL’Agenzia afferma che, per determinare il trattamento IVA della somma in parola, occorre in primo luogo stabilirne la “funzione economica”, come risultante dalle pattuizioni contenute nell’accordo e, in particolare, verificare se detta somma costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.A tal fine, andrà appurato se tra la somma versata e la prestazione resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, sussista un nesso diretto.Nel caso specifico, secondo l’Amministrazione finanziaria, dall’esame delle pattuizioni contenute nell’accordo transattivo, emerge che la somma posta a carico della controparte costituisce il controvalore dell’impegno assunto dalla società di rinunciare a proseguire il contenzioso.Essendo dunque riscontrabile un nesso sinallagmatico tra l’obbligo di non fare posto a carico dalla società (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla controparte, l’Agenzia ritiene integrato il presupposto oggetto di applicazione dell’IVA ex art. 3 co. 1 del DPR 633/72, per cui la somma in parola viene considerata soggetta ad imposta con aliquota ordinaria.
23vendite presunte verso interfacce elettroniche – Cessioni ad “aliquota zero” – requisito della c.d. “aliquota media” per il rimborso IVA
Con la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 21.4.2022 n. 205, è stato chiarito che le cessioni di beni che si considerano effettuate verso interfacce elettroniche e che costituiscono operazioni esenti con diritto alla detrazione IVA ai sensi degli artt. 10 co. 3 e 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72 vanno computate nel calcolo della c.d. “aliquota media” ai fini della richiesta di rimborso IVA annuale o trimestrale.
23.1














Operazioni tramite interfacce elettronicheAi sensi dell’art. 2-bis del DPR 633/72, le seguenti cessioni di beni facilitate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (o mezzi analoghi) si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l’interfaccia:vendite a distanza intra UE e cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio del medesimo Stato membro, a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’UE (lett. a);vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, in spedizione di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal luogo di stabilimento del fornitore (lett. b).
Per tali operazioni opera, in sostanza, una finzione giuridica per effetto della quale la cessione B2C dal fornitore effettivo al privato acquirente viene scissa, ai fini IVA, in due operazioni distinte:una cessione B2B presunta, dal fornitore “indiretto” verso la piattaforma;una cessione B2C presunta, dalla piattaforma al privato acquirente.Operazioni ad “aliquota zero”Ai sensi dell’art. 10 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni che si considerano effettuate verso l’interfaccia elettronica ai sensi dell’art. 2-bis co. 1 lett. a) del medesimo decreto sono esenti da IVA ma consentono al “fornitore indiretto” di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti (art. 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72). Esse si annoverano, pertanto, tra le operazioni ad “aliquota zero”.
23.2requisiti per il rimborso IVARichiamando quanto già indicato nella C.M. 5.3.90 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni ad “aliquota zero” per le quali opera la fictio iuris ai sensi dell’art.
2-bis lett. a) del DPR 633/72 devono essere computate tra le operazioni attive per la verifica del requisito della c.d. “aliquota media” (applicazione di un’aliquota media relativa alle operazioni attive inferiore a quella applicata sulle operazioni passive) ai fini del rimborso IVA annuale o trimestrale (art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72).
23.3operazioni di e-commerce non comprese nella fictio iurisIl caso esaminato dall’Agenzia riguardava la stabile organizzazione italiana di una società inglese che acquistava beni in Italia per rivenderli, tramite interfacce elettroniche, a privati consumatori italiani o in altri Stati dell’Unione europea. L’Agenzia ha escluso, però, che la fattispecie descritta potesse essere ricondotta tra le cessioni facilitate da martketplace in quanto i beni non erano ceduti da un fornitore non stabilito nell’UE, né risultavano importati da Paesi terzi.
24LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO – REQUISITO DEL CONTROLLO – ELEMENTO TEMPORALE 
Con la risposta a interpello 29.4.2022 n. 241, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione della data a partire dalla quale si considera sussistente il requisito del controllo ai fini dell’adesione alla procedura IVA di gruppo di cui all’art. 73 co. 3 del DPR 633/72.
24.1CONDIZIONE TEMPORALE PER L’OPZIONESi ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del DM 13.12.79 e dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, possono partecipare alla liquidazione IVA di gruppo le società di capitali e le società di persone le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale dall’ente o società controllante (o da altra società controllata da questi) almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione. Nel caso specifico, la società istante rappresentava di aver acquisito, nel 2021, il 100% delle quote di altre due società. I relativi atti di trasferimento risultavano depositati al Registro delle imprese in data antecedente all’1.7.2021, mentre la data di iscrizione al Registro risultava successiva. L’istante chiedeva perciò a quale delle due date si dovesse fare riferimento per considerare sussistente il requisito del controllo, se a quella del deposito o a quella di iscrizione.
24.2RILEVANZA DELLA DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESEL’Agenza, richiamando gli artt. 2193 e 2470 c.c., ha specificato che la data cui occorre fare riferimento per la verifica del requisito del controllo nell’IVA di gruppo è quella dell’iscrizione dell’atto di trasferimento delle quote nel Registro delle imprese. Infatti, con l’iscrizione nel Registro:l’acquirente è tutelato in caso di cessioni plurime;l’atto risulta opponibile a terzi.
In particolare, poiché l’Amministrazione finanziaria è un soggetto terzo rispetto alla società controllante e alle controllate, in assenza dell’iscrizione dell’atto di trasferimento delle quote di controllo al Registro delle imprese, essa non sarebbe in grado di conoscere l’esatta identità del soggetto che riveste lo status di socio, informazione imprescindibile ai fini della verifica dell’esistenza dei presupposti per il corretto esercizio dell’opzione per l’IVA di gruppo.
25LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO – CREDITI IVA RIPORTATI DAGLI ANNI PRECEDENTI – OBBLIGHI DI GARANZIA
Con la risposta a interpello 14.4.2022 n. 191, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il credito IVA che residua dall’anno 2020, riportato dalla controllante della procedura IVA di gruppo nel rigo VS30 del modello IVA 2022, si applicano le semplificazioni in materia di certificazione dei crediti previste dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
25.1Obblighi di garanzia dei crediti IVA nella liquidazione di gruppoL’art. 6 co. 3 del DM 13.12.79, nel definire gli obblighi di certificazione delle eccedenze di credito IVA risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante o delle controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate da altre società controllate o dall’ente o società controllante, fa rinvio all’art. 38-bis co. 3, 4, 5 e 6 del DPR 633/72.Proprio in virtù di tale rinvio normativo, dunque, come già chiarito con la circ. 27.10.2015 n. 35, le semplificazioni previste dall’art. 38-bis del DPR 633/72 trovano applicazione anche nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.Ne deriva che, al di fuori delle eccezioni previste dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate utilizzate per compensare i reciproci debiti IVA non necessitano di garanzia ove sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito e sia allegata alla stessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di cui al co. 3 del citato art. 38-bis.
25.2Crediti IVA riportati dagli anni precedentiA parere della società istante, dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del rigo VS30 del modello IVA 2022, potrebbero sorgere dubbi circa la sussistenza dell’obbligo di prestare garanzia in relazione al credito che residua dall’anno precedente e che verrà utilizzato in detrazione o in compensazione dalla controllante negli anni successivi.Con la risposta a interpello 191/2022, viene dunque precisato che le richiamate semplificazioni (e dunque l’esonero dalla prestazione della garanzia), in presenza delle condizioni di cui all’art. 38-bis del DPR 633/72, operano anche con riferimento al credito evidenziato nel suddetto rigo VS30.
26PROGRAMMI RESIDENZIALI DI “ABITARE SUPPORTATO” relativi a PORTATORI DI HANDICAP PSICHICI – ESENZIONE IVA
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 221, sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicabilità del regime di esenzione IVA a determinati servizi resi da una società a portatori di handicap psichici.
26.1CASO ESAMINATOIl caso esaminato riguarda un’impresa sociale senza scopo di lucro che, attualmente, fornisce assistenza non domiciliare a soggetti con disturbi psichiatrici. Tale società intende avviare delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di “abitare supportato”, i quali non prevedono l’assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell’appartamento assegnato all’utente.
26.2ESENZIONE IVAI servizi descritti possono beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72 relativo alle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili […]”.Tale fattispecie di esenzione IVA ha carattere oggettivo, in quanto per la sua applicazione rileva solo la riconducibilità dei servizi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del prestatore.

MAGGIO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.5.2022Presentazione comunicazioni credito d’imposta per le rimanenze nel settore tessile e modaI soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, possono iniziare ad inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un intermediario abilitato, l’apposita comunicazione:relativa alla concessione del credito d’imposta sull’incremento delle rimanenze finali di magazzino;in relazione all’anno 2021.La comunicazione deve essere effettuata entro il 10.6.2022; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
13.5.2022Presentazione istanza per il credito d’imposta per i monopattiniLe persone fisiche devono inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita dell’istanza:per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute dall’1.8.2020 al 31.12.2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;direttamente o mediante un intermediario abilitato.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
16.5.2022


















segue
Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2022;versare l’IVA a debito.I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.
A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
16.5.2022Versamento IVA
primo trimestre 2022
I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2022;versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
16.5.2022Versamento IVA
primo trimestre 2022
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2022;versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.5.2022Versamento rata
saldo IVA 2021
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.5.2022






segue
Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2022;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 non è di almeno 500,00 euro.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:in un’unica soluzione entro il 31.8.2022;oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.A causa dell’emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-quater del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
16.5.2022Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2022.
16.5.2022Contributi
INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2022.Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
16.5.2022Rata premi INAILI datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022;con applicazione dei previsti interessi.
17.5.2022





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Domande contributi
formazione
autotrasportatori
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi:al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”;utilizzando l’apposito modello;mediante posta elettronica certificata agli indirizzi ram.formazione2022@pec.it e dg.ss.@pec.mit.gov.it.Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
18.5.2022


Domande agevolazioni investimenti PMILe piccole e medie imprese possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande per la concessione di un contributo in conto impianti per la realizzazione di programmi di investimento conformi con il piano nazionale Transizione 4.0:all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Investimenti sostenibili 4.0”.
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
19.5.2022Domande agevolazioni investimenti imprese femminiliLe imprese a prevalente partecipazione femminile possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande per la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa:all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa femminile”.
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
24.5.2022Domande contributo fondo perduto commercio al dettaglioLe imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio identificata mediante specifici codici ATECO, che hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019, devono presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico, entro le ore 12.00, l’istanza per richiedere l’apposito contributo a fondo perduto.
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
25.5.2022Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:relativi al mese di aprile 2022, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.I soggetti che, nel mese di aprile 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-STAT presentano:i modelli relativi al mese di aprile 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;mediante trasmissione telematica.Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
30.5.2022Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere:alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2022.Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
31.5.2022Adempimenti
persone decedute
Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2021 al 30.11.2021:devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021 cui era obbligato il defunto;possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020 e degli anni precedenti.
31.5.2022Adeguamento statuti degli enti del Terzo settoreLe ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore);oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
31.5.2022





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Versamento
imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2022.L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2022.
31.5.2022





Trasmissione
dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2022;in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
31.5.2022Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:non soggetti ad accisa;spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.