NOVEMBRE 2021: NOVITÀ
01 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “START UP ” – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Con il provv. 8.11.2021 n. 305784, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le “start up”, di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021, approvando altresì il modello e le relative istruzioni. Tale provvedimento dà attuazione al DM 10.9.2021, che aveva stabilito la necessità di presentare apposita istanza per accedere al contributo.
1.1 SOGGETTI INTERESSATI
Il contributo in esame riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa:
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2018 ma la cui attività economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell’anno 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese;
- con ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta 2019 (per i soggetti “solari”) non superiore a 10 milioni di euro;
- ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
- a condizione che la partita IVA non sia cessata alla data del 23.3.2021 (entrata in vigore del DL 41/2021).
Nel rispetto delle suddette condizioni possono beneficiare del contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
1.2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:
- dal 9.11.2021 al 9.12.2021;
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente o tramite intermediari abilitati a Entratel;
- utilizzando l’apposito modello approvato.
Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.
1.3 CONTENUTO DELL’ISTANZA
L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene:
- la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione;
- le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato;
- l’indicazione della modalità scelta per l’erogazione del contributo (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).
1.4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato nella misura massima di 1.000,00 euro per tutti i soggetti aventi i requisiti, tenuto conto del limite di spesa stabilito (20 milioni di euro). Il valore effettivo del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto è pari a 1.000,00 euro moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi stanziati.
02 | ANOMALIE NEI DATI DICHIARATI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE E DEGLI ISA PER IL TRIENNIO 2016-2018
Il provv. Agenzia delle Entrate 15.11.2021 n. 314145 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016-2018. Si tratta di anomalie simili a quelle già approvate per il triennio 2017-2019.
2.1 TIPOLOGIE DI ANOMALIA
Tra le anomalie più rilevanti, si segnalano:
- le incongruenze gravi e ripetute nella gestione del magazzino;
- le incongruenze per importi superiori a 2.000,00 euro tra i dati indicati nei modelli REDDITI 2019 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA;
- l’utilizzo per il triennio 2016-2018 della causa di esclusione “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”;
- le incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili compilato;
- l’omessa iscrizione nell’apposito Albo per i contribuenti che hanno dichiarato di operare in forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente;
- le incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, il numero degli incarichi per i professionisti).
2.2 TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via e-mail e/o SMS ai recapiti indicati.
2.3 SOFTWARE DI COMPILAZIONE ANOMALIE
A fronte della comunicazione, è possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia. Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
03 | PROSPETTO AIUTI DI STATO DEL MODELLO IRAP 2019 – ANOMALIE – ADEGUAMENTO SPONTANEO
Con il provv. 22.11.2021 n. 324659, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di messa a disposizione del contribuente delle informazioni (finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo) relative alla mancata registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti “de minimis” indicati nella sezione “aiuti di Stato” del quadro IS del modello IRAP 2019.
3.1 DATI CONTENUTI NELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA
Le comunicazioni contengono le seguenti informazioni:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IRAP 2019;
- aiuti di Stato de minimis relativi al periodo d’imposta 2018, indicati nella dichiarazione IRAP 2019, per i quali non è stato possibile procedere alla registrazione nel Registro;
- dati relativi all’impresa unica, dichiarati nel rigo IS202 della dichiarazione IRAP;
- visura degli aiuti de minimis rilasciata dal Registro.
3.2 MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di anomalia, con le informazioni elencate nel precedente § 3.1, sono inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria. La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
3.3 MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
Con le modalità indicate nella comunicazione di anomalia, il contribuente, anche mediante gli intermediari abilitati ad Entratel (es. Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.), può:
- richiedere informazioni;
- segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
3.4 MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELL’ANOMALIA
Qualora il superamento dell’importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente:
- sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti;
- non sia imputabile a errori di compilazione della suddetta sezione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
In ordine alle violazioni in oggetto, sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso (ex art. 13 del Dlgs. 472/97).
04 | CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2021 – RICONOSCIMENTO INTEGRALE
Con il provv. 10.11.2021 n. 309145, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la percentuale effettiva di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione di cui all’art. 32 del DL 73/2021, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti risulta inferiore rispetto alle risorse stanziate.
4.1 AMMONTARE FRUIBILE
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
4.2 MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- in compensazione, tramite il modello F24, con il codice tributo “6951” (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2021 n. 64), presentando il modello F24. esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel modello REDDITI 2022, dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta (2021).
05 | CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI – PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE PER IL 2020
Con il provv. 26.11.2021 n. 334506, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale effettivamente fruibile del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell’art. 48-bis del DL 34/2020), con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”).
5.1 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE FRUIBILE
La suddetta percentuale è pari al 64,2944%, risultante dal rapporto tra:
- le risorse disponibili (con riferimento al suddetto periodo d’imposta), pari a 95 milioni di euro;
- l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 29.10.2021 al 22.11.2021 (con riferimento al medesimo periodo d’imposta), pari a 147.757.765,00 euro.
5.2 INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 2022
Il provv. 334506/2021 stabilisce che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito d’imposta in oggetto va indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso al 26.11.2021 (data di pubblicazione del provvedimento stesso), vale a dire nel modello REDDITI 2022 per i soggetti “solari”.
5.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con la ris. 30.11.2021 n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6953”, da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di riconoscimento dell’incentivo, nel formato “AAAA”. In assenza di una specifica data iniziale di utilizzo, tenuto conto dell’intervenuta autorizzazione della misura con la decisione della Commissione europea 10.11.2021 C(2021) 8205 final, il credito d’imposta sembrerebbe compensabile dal 30.11.2021 (data di pubblicazione della risoluzione).
06 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO – PERCENTUALE DI FRUIZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE
Con il provv. 26.11.2021 n. 334497, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 4,1881% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo (art. 36-bis del DL 41/2021). L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata (in assenza di rinuncia), moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
6.1 UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
Il credito d’imposta fruibile è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97:
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- senza applicazione dei limiti annui di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- utilizzando il codice tributo “6952”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2021 n. 67.
6.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
- Il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
- Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
07 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI DA 10 A 15 MILIONI DI EURO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO
Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.11.2021 n. 63, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro, di cui all’art. 1 co. 30-bis del DL 73/2021.
7.1 CODICI TRIBUTO
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei contributi a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “6948”, relativo al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 30-bis lett. a) del DL 73/2021;
- “6949”, relativo al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 30-bis lett. b) del DL 73/2021;
- “6950”, relativo al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 30-bis lett. c) del DL 73/2021.
7.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
- i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”;
- il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
08 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ SVOLTE IN COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI – PERCENTUALE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO EROGABILE
Con il provv. 17.11.2021 n. 317675, l’Agenzia delle Entrate ha determinato in misura pari al 51,6050% la percentuale per il calcolo del contributo da erogare in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, disciplinato dall’art. 59 del DL 104/2020. L’importo del contributo erogabile dall’Agenzia delle Entrate a ciascun beneficiario è quindi pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 51,6050%, troncando il risultato all’unità di euro.
09 | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DEI LORO DUPLICATI – RIAPERTURA DEL TERMINE PER L’ADESIONE
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 3.11.2021 n. 298662, ha riaperto al 31.12.2021 il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
9.1 EFFETTI DELLA RIAPERTURA
Il 30.9.2021 era infatti scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall’Agenzia delle Entrate, grazie al quale è possibile accedere ai file XML transitati tramite il Sistema di Interscambio a decorrere dall’1.1.2019. Coloro che non avessero manifestato la scelta entro tale termine, avrebbero, comunque, avuto la facoltà di aderire in un momento successivo, potendo, tuttavia, consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo all’adesione. Per effetto della riapertura del termine al 31.12.2021, i soggetti passivi IVA e i consumatori finali possono quindi ancora accedere alle fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio dall’1.1.2019, data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’adesione al servizio entro il nuovo termine del 31.12.2021 permette, quindi, di “recuperare” le fatture “pregresse”.
9.2 MOTIVAZIONI DELLA RIAPERTURA
La motivazione della riapertura va quindi ascritta non già a questioni inerenti alla tutela della privacy dei dati contenuti nei documenti (come avvenuto in occasione delle precedenti proroghe), quanto piuttosto alle richieste degli operatori che “non hanno colto la differenza” tra l’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche “e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio comportasse automaticamente anche la possibilità di consultazione delle fatture elettroniche”. È stato, inoltre, tenuto in considerazione il fatto che la scadenza del 30.9.2021 coincidesse “con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia”.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all’Amministrazione finanziaria che l’indisponibilità delle fatture pregresse avrebbe reso “più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”.
10 | CREDITO D’IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELLA MUSICA E DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
Con il DM 13.8.2021, pubblicato sulla G.U. 2.11.2021 n. 261, sono state emanate le disposizioni attuative del credito d’imposta per la promozione della musica e degli spettacoli dal vivo, di cui all’art. 7 del DL 8.8.2013 n. 91, a seguito delle modifiche apportate dal DL 14.8.2020 n. 104 e dal DL 28.10.2020 n. 137.
10.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta:
- le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all’art. 78 della L. 633/41;
- le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
Le suddette imprese devono:
- essere esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso all’agevolazione;
- avere nell’oggetto sociale la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, di cui all’art. 78 della L. 633/41, avendo tra i propri codici ATECO il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
10.2 CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi:
- per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali;
- sostenuti dall’1.1.2021.
L’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, è pari a 800.000,00 euro nei 3 anni. Il credito d’imposta spetta comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Cumulabilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame:
- non è cumulabile con altre forme di agevolazione fiscale previste per i videogrammi musicali ai sensi della L. 14.11.2016 n. 220;
- è cumulabile con altri aiuti pubblici entro il limite massimo del 70% dei costi ammissibili, ai sensi del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651.
10.3 SPESE ELEGGIBILI
Sono eleggibili ai fini della determinazione del credito d’imposta:
- i compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonché le spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;
- le spese relative all’utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
- le spese di post produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, nonché le spese di progettazione e realizzazione grafica;
- le spese di promozione e pubblicità dell’opera.
L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000,00 euro per ciascuna opera.
Definizione di “opera”
Ai fini in esame, per “opera” si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati (“cover”), in una misura non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell’opera.
Attestazione del sostenimento delle spese
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
- dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o in quello dei Consulenti del lavoro;
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
10.4 ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Le imprese interessate al riconoscimento del credito d’imposta devono presentare un’apposita istanza:
- al Ministero della Cultura, secondo le modalità telematiche definite con un provvedimento del Direttore generale cinema e audiovisivo;
- dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale.
All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.
10.5 RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il Ministero della Cultura riconosce il credito d’imposta, dandone comunicazione all’impresa richiedente:
- previa verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti;
- nei limiti delle risorse disponibili.
Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
Produzione associata
In caso di produzione associata, il credito d’imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.
10.6 REGIME FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
10.7 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
- a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all’impresa, da parte del Ministero della Cultura, del riconoscimento dell’agevolazione;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia dell’Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero della Cultura, pena lo scarto dell’operazione di versamento. A tali fini, il Ministero della Cultura, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
10.8 DECADENZA, REVOCA E RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame:
- decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili, oppure non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti;
- è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
In tali casi si provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.
11 | ENTI DEL TERZO SETTORE – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
In attuazione dell’art. 13-quaterdecies del DL 28.10.2020 n. 137, conv. L. 18.12.2020 n. 176, il DM 30.10.2021 ha individuato i criteri di riparto delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. Con il decreto direttoriale 26.11.2021 n. 614 è stato quindi adottato l’Avviso 2/2021, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze per ricevere il previsto contributo.
11.1 REQUISITO SOGGETTIVO
Possono presentare istanza di contributo:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali e delle Province autonome;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionale, regionali e delle Province autonome;
- gli enti con qualifica di ONLUS iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
L’iscrizione nei citati registri deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25.12.2020.
11.2 REQUISITO OGGETTIVO
Il contributo è riconosciuto a condizione che nel corso del 2020, in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia cessato o si sia ridotto l’esercizio delle attività statutarie di interesse generale individuate con i codici ATECO riportati in allegato al DM 30.10.2021.
11.3 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse. Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato superiore a 100.000,00 euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del 30%. In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare 5.000,00 euro.
11.4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), previo accesso con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell’ente. La piattaforma è attiva a partire dalle ore 8.00 di lunedì 29.11.2021 e fino alle ore 23.59.59 di sabato 11.12.2021. Ciascun ente può presentare una sola istanza di contributo, indipendentemente dall’iscrizione in diversi registri.
12 | CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI – CONTRATTO STIPULATO CON IL CONDOMINIO – AMMISSIBILITÀ
Nella risposta a interpello 24.11.2021 n. 790, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di esprimere l’opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative, di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011, con riferimento a contratti di locazione stipulati con un condominio.
12.1 IL CASO DI SPECIE
Il caso di specie riguardava un contribuente che aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile abitativo già locato. Per effetto della stipula del contratto definitivo, l’acquirente subentrerà nel contratto di locazione e, pertanto, domanda all’Agenzia delle Entrate se potrà esercitare l’opzione per la cedolare secca, tenendo conto che l’immobile, catastalmente classificato A/2, è locato al condominio e destinato ad abitazione principale del custode e della sua famiglia.
12.2 CEDOLARE SECCA E NATURA DEL CONDUTTORE
Va rammentato che, ai sensi dell’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, la cedolare secca non si applica “alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni”. L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 1.6.2011 n. 26, ha interpretato tale norma in senso restrittivo, affermando che l’opzione per la cedolare secca sia preclusa non solo quando il locatore sia un soggetto che agisce nell’esercizio di un’attività di impresa, arti o professioni, ma anche quando il conduttore agisca nell’esercizio di imprese, arti o professioni (come, ad esempio, nel caso di conduttori imprenditori che lochino immobili abitativi da usare a scopo di foresteria). Tale interpretazione (che non è condivisa dalla giurisprudenza di merito, cfr. C.T. Reg. Emilia Romagna 20.6.2019 n. 1236/7/19) ha probabilmente indotto il contribuente a dubitare della possibilità di applicare l’opzione con riferimento ad un contratto stipulato con un condominio.
12.3 OPZIONE POSSIBILE SE IL CONDOMINIO È CONDUTTORE
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di accedere alla cedolare secca, per l’immobile locato al condominio. Infatti il condominio “costituisce una particolare forma di comunione”, che non esercita attività di impresa, di arti o professioni e l’immobile oggetto di locazione è destinato al custode del condominio, che lo utilizza come abitazione principale propria e del suo nucleo familiare. In questo contesto, secondo l’Agenzia, l’opzione per la cedolare secca è possibile da parte del locatore persona fisica che sia in possesso delle altre condizioni richieste (cioè non agisca nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni).
12.4 SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, posto che il nuovo proprietario subentrerà nel contratto di locazione per effetto del perfezionamento del contratto di acquisto dell’immobile locato, non è necessario stipulare un nuovo contratto di locazione, ma il nuovo locatore/acquirente potrà optare per la cedolare secca presentando il modello RLI entro l’ordinario termine di 30 giorni dalla data del subentro.
13 | TRANSFER PRICING – DOCUMENTAZIONE IDONEA PER IL REGIME PREMIALE – CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 26.11.2021 n. 15, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a garantire l’accesso al regime premiale della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in materia di prezzi di trasferimento (c.d. “transfer pricing”).
13.1 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE
A questo riguardo:
- il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale;
- la documentazione nazionale contiene informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all’entità locale.
In entrambi i casi, la struttura prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n. 360494 nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste e che siano strettamente necessarie.
13.2 FORMA DEL MASTERFILE E DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
Al fine di conferire data certa, tali documenti devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa.
13.3 TERMINI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
In assenza di consegna immediata, il contribuente deve consegnare la documentazione all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dal beneficio della penalty protection. Informazioni supplementari o integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, salvo termine più ampio fissato in considerazione della complessità delle operazioni.
13.4 ESTENSIONE E CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA
La documentazione è redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate non è vincolata alla disapplicazione delle sanzioni ove, pur rispettando la struttura formale, la documentazione non presenti nel complesso contenuti informativi completi, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale, oltre che nei casi in cui le informazioni fornite non corrispondano in tutto o in parte al vero.
13.5 COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA
L’esimente sanzionatoria si applica solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dà apposita comunicazione nella dichiarazione dei redditi. Risulta valida la comunicazione effettuata con le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine ordinario, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste e del ravvedimento operoso; conseguentemente, il Masterfile e la Documentazione nazionale devono essere firmati mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione tardiva, sostitutiva o integrativa. Scaduti i 90 giorni, la comunicazione può essere effettuata in base alla disciplina della remissione in bonis, se è stata predisposta la documentazione idonea con marca temporale al più tardi entro 90 giorni dal termine ordinario; in tal caso, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Nel caso di dichiarazione integrativa, la documentazione può essere integrata o modificata se la dichiarazione originaria recava l’indicazione del possesso della documentazione; diversamente, laddove la comunicazione non sia stata effettua al più tardi con la remissione in bonis, la stessa non potrebbe essere effettuata in sede di dichiarazione integrativa.
13.6 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA
Si tratta di una valutazione di carattere sostanziale, volta a valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi attinenti l’accurata delineazione delle transazioni e l’analisi di comparabilità, indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi prescelto risulti diverso da quello adottato dall’Amministrazione finanziaria.
14 | IVA – ERRORI DI FATTURAZIONE – NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Con la risposta a interpello 4.11.2021 n. 762, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA rappresenta lo strumento principale e generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.
14.1 NOTA DI VARIAZIONE
Nella fattispecie, è applicabile l’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, il quale estende la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione previste dal precedente co. 2 ai casi di accordo tra le parti, nonché di indicazione in fattura di corrispettivi o relative imposte in misura superiore a quella reale. Tuttavia, nei casi di errata fatturazione, la portata temporale della nota variazione è limitata al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
14.2 RESTITUZIONE DELL’IMPOSTA
Qualora si riscontri un’impossibilità oggettiva di emettere nei termini l’anzidetta nota di variazione, è comunque possibile, a determinate condizioni, per il soggetto passivo fare ricorso, in via eccezionale, all’istituto della restituzione dell’IVA da parte dell’Erario di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72. La restituzione dell’IVA è possibile solamente laddove vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente, come nel caso di specie, in cui il cessionario o committente non ha registrato la fattura (erronea) ricevuta né esercitato il diritto alla detrazione.
15 | EREDI DEL PROFESSIONISTA – OBBLIGHI DI FATTURAZIONE
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.11.2021 n. 785 ha affermato che gli eredi di un professionista sono obbligati ad emettere fattura per le prestazioni effettuate dal de cuius, qualora l’operazione non sia stata certificata ai fini IVA da quest’ultimo soggetto. Viene precisato che l’emissione della fattura, da parte degli eredi, è necessaria sia per le prestazioni nei confronti di soggetti passivi IVA sia per le prestazioni nei confronti di “privati consumatori”. La fattura, per la prestazione resa dal professionista defunto, è emessa dagli eredi non in nome proprio bensì in nome di tale soggetto. A tal fine, dovrà eventualmente essere richiesta la riapertura della partita IVA del de cuius.
16 | COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO – VENDITE ON LINE TRAMITE INCARICATI – ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE
Con la risposta a interpello 25.11.2021 n. 793, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di beni effettuate tramite portale on line, con spedizione dei beni al cliente finale, possono ricondursi alla categoria del commercio elettronico indiretto e beneficiare, perciò, dell’esonero dagli obblighi certificativi, anche se la raccolta e l’invio degli ordini avvengono con l’intervento di incaricati alla vendita che, nel rispetto della L. 17.8.2005 n. 173, operano per conto della società venditrice.
16.1 FATTISPECIE
Nel caso specifico, una società stabilita in Italia vende prodotti cosmetici, alimentari, ecc. a consumatori finali per il tramite di incaricati alla vendita i quali:
- operando per conto della società cedente, raccolgono gli ordini di acquisto presso i clienti e ricevono il pagamento anticipato;
- accedono all’area riservata sul portale della società venditrice e inoltrano l’ordine ricevuto, “in nome e per conto” del consumatore finale, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili.
I beni vengono spediti con modalità tradizionali dalla società cedente, la quale emette scontrino elettronico e un documento di trasporto.
16.2 RICONDUCIBILITÀ AL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
L’Agenzia delle Entrate osserva che, nel caso specifico, anche se i clienti devono avvalersi dell’ausilio degli incaricati alla vendita per l’acquisto dei prodotti:
- il rapporto contrattuale si svolge esclusivamente tra la società venditrice e il consumatore finale;
- l’acquisto avviene tramite il sito Internet della venditrice, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente presso l’acquirente, di regola tramite vettore.
Il contratto può quindi dirsi perfezionato on line, mentre la consegna fisica della merce a domicilio avviene mediante i canali tradizionali. Sussistono perciò i requisiti per ricondurre tali operazioni al commercio elettronico indiretto (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 133/2004, 312/2008 e 274/2009).
16.3 ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE
Stante l’inquadramento delle operazioni nel commercio elettronico indiretto, la società cedente non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi:
- né tramite fattura (salvo eventuale richiesta del cessionario);
- né mediante documento commerciale.
Resta comunque ferma, per il cedente, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015 o di emettere fattura su base volontaria.
17 | IVA DI GRUPPO – COMPENSAZIONI INTERNE – ESONERO DALLA GARANZIA ENTRO LA FRANCHIGIA
Con la risposta a interpello 25.11.2021 n. 792, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dalla prestazione della garanzia previsto dall’art. 21 del DM 28.12.93 n. 567, entro la franchigia prevista dalla norma, si applica anche per le eccedenze di credito IVA oggetto di compensazione nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72, e ciò anche nel caso in cui l’ente che presta la garanzia sia una società stabilita in altro Stato membro, identificata in Italia ai fini IVA, che opera in veste di controllante nella procedura di gruppo.
17.1 AMBITO APPLICATIVO DELLA FRANCHIGIA
Si ricorda che l’art. 21 del DM 567/93 dispone l’esonero dalla prestazione di specifiche garanzie per l’erogazione di rimborsi il cui ammontare risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale (esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati). Già con precedenti documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esonero si applica anche alle ipotesi in cui la garanzia sia dovuta per le compensazioni interne effettuate nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo (circ. 27.10.2015 n. 35 e circ. 22.7.2016 n. 33). Di conseguenza, nelle ipotesi in cui la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all’importo eccedente la franchigia. Ora, con riferimento alla fattispecie oggetto della risposta 792/2021, viene precisato che l’esonero in parola può trovare applicazione:
- sia laddove la garanzia sia rilasciata dalla capogruppo ai fini civilistici (società di diritto irlandese) mediante assunzione diretta dell’obbligazione di pagamento;
- sia laddove la garanzia sia prestata dalla controllante IVA (società con sede in Irlanda direttamente identificata in Italia ai fini IVA) mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione (art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72).
17.2 ASSENZA DI OBBLIGO COMUNICATIVO
Si precisa altresì che, per invocare l’applicazione della franchigia, non occorre:
- né inviare una comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria;
- né barrare alcuna specifica casella nell’ambito della dichiarazione IVA annuale.
Resta fermo che, in caso di controllo, la spettanza dell’agevolazione andrà comunque dimostrata.
17.3 RESTITUZIONE DELLE GARANZIE GIÀ PRESTATE
Nel caso specifico, l’istante ipotizza di richiedere all’Amministrazione finanziaria la restituzione delle garanzie rese in precedenza per importi inferiori alla franchigia. Tuttavia, l’Agenzia afferma che tale possibilità, pur non essendo esclusa a priori, non può essere confermata in sede di interpello, necessitando di una verifica di fatto.
18 | IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE – VERSAMENTO DELL’IVA – ADEMPIMENTI
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 778, è stato chiarito che, per l’immatricolazione di veicoli importati da territori extra-UE, il concessionario è tenuto a versare l’IVA sul prezzo di vendita del veicolo ovvero sul relativo valore di mercato. A tal fine, occorre anche la presentazione alla Motorizzazione Civile dei documenti doganali idonei alla univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di importazione (bolletta doganale e certificato doganale in bollo).
18.1 IVA PER L’IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE
Al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la richiesta deve essere corredata da copia del modello F24 ELIDE, che, per ogni mezzo di trasporto, riporta il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna (art. 1 co. 9 del DL 262/2006). Se il concessionario italiano, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo prima di metterlo in vendita sul mercato nazionale, lo stesso sarebbe comunque tenuto a versare l’IVA sul prezzo di vendita del veicolo, determinato ai sensi dell’art. 14 co. 3 del DPR 633/72, ovvero sul valore di mercato. Allo scopo, è preordinata anche la presentazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile della documentazione doganale idonea a consentire l’univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di importazione dello stesso. In particolare, si tratta dei documenti consistenti “nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risultano essere stati corrisposti i diritti di confine e ove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo”. Tale disciplina è applicabile, inoltre, con riferimento alle immatricolazioni di veicoli di provenienza da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo ma non all’Unione europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
18.2 ESTRAZIONE DEL VEICOLO DAL DEPOSITO IVA
Nell’ipotesi in cui il veicolo sia introdotto in un deposito IVA, per l’immatricolazione successiva all’estrazione dal deposito, occorre attestare l’avvenuto versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE e, dunque, oltre all’autofattura, deve essere allegata la documentazione relativa all’estrazione ed alla garanzia prestata ai fini dell’inversione contabile di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.
19 | GRUPPO IVA – RAPPORTI TRA CASA MADRE INGLESE E STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA – INGRESSO DI NUOVI PARTECIPANTI AL GRUPPO
Con le risposte a interpello 3.11.2021 n. 756 e 757, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del Gruppo IVA, con particolare riguardo:
- ai rapporti tra stabile organizzazione italiana e casa madre appartenente a un Gruppo IVA inglese;
- ai requisiti per l’ingresso in un Gruppo IVA già costituito di due newco interamente partecipate da un membro del Gruppo.
19.1 RAPPORTI CON LA CASA MADRE ADERENTE A UN GRUPPO IVA INGLESE
Con la risposta a interpello 756/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da una stabile organizzazione italiana nei confronti della casa madre aderente a un Gruppo IVA inglese restano rilevanti ai fini IVA anche a seguito della Brexit. Ciò nel presupposto che l’istituto inglese continui a integrare la nozione di Gruppo IVA ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2006/112/CE. Infatti, i principi statuiti nella sentenza Skandia (Corte di Giustizia UE 17.9.2014, causa C-7/13) – recepiti dall’art. 70-quinquies del DPR 633/72 – secondo cui l’appartenenza della casa madre o della branch a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro spezza il nesso d’identità soggettiva tra le due entità, si applicano indipendentemente dal fatto che le transazioni avvengano tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo. Nel caso specifico, perciò, le prestazioni rese dalla branch italiana alla casa madre inglese sono soggette ad IVA. Tuttavia, essendo le stesse territorialmente rilevanti nel Regno Unito e non effettuando la branch operazioni rilevanti in Italia, l’Agenzia ha riconosciuto che la branch può chiedere il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti in base al presupposto di cui all’art. 30 co. 2 lett. d) del DPR 633/72.
19.2 INGRESSO NEL GRUPPO IVA DI SOCIETÀ NEOCOSTITUITE
Con la successiva risposta a interpello 757/2021 è stato chiarito che l’inclusione in un Gruppo IVA già esistente di due società di nuova costituzione, integralmente controllate da uno dei partecipanti al Gruppo, non può avvenire sin dal momento del perfezionamento del vincolo finanziario in capo alle stesse, ma soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui il vincolo si considera instaurato.
Quadro normativo
Ai sensi dell’art. 70-ter del DPR 633/72 e dell’art. 1 co. 1 del DM 6.4.2018, il vincolo finanziario si considera instaurato se il rapporto di controllo in capo al soggetto passivo sussiste almeno dal 1° luglio dell’anno precedente l’efficacia dell’opzione. L’art. 70-quater co. 5, primo periodo, del DPR 633/72 prevede, poi, che se il vincolo finanziario si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto dell’esercizio dell’opzione, i predetti soggetti partecipano al Gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello in cui il vincolo si è instaurato, sicché si determina una cesura temporale tra il momento in cui si instaura il vincolo e il momento in cui il nuovo soggetto partecipa al regime di Gruppo.
Fattispecie
Nel caso specifico, a seguito della costituzione del Gruppo IVA, il vincolo finanziario si è realizzato in capo a due società di nuova costituzione, entrambe controllate al 100% da una società inclusa nel Gruppo fin dall’origine. Tali società esercitano attività che non possono essere esercitate direttamente dagli altri membri del Gruppo.
Rispetto della condizione temporale
A parere dell’istante, le società in parola dovevano considerarsi incluse nel Gruppo IVA sin dal momento del perfezionamento del vincolo finanziario, in quanto controllate da un soggetto già partecipante al Gruppo IVA. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, invece, l’inclusione nel Gruppo IVA di tali società può avvenire soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui si è instaurato il vincolo finanziario, nel rispetto, quindi, delle condizioni temporali di cui agli artt. 70-ter e 70-quater co. 5 del DPR 633/72. Nel caso specifico, l’ingresso delle newco non solo modifica il perimetro dei soggetti coinvolti nel Gruppo, ma determina anche un ampliamento delle attività svolte dal soggetto unitario. Pertanto, anche se i nuovi partecipanti al Gruppo IVA sono società di nuova costituzione interamente partecipate da un membro del Gruppo, le condizioni temporali citate devono essere rispettate (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 7.5.2021 n. 30). Nella fattispecie descritta, infatti, non si producono sul piano sostanziale i medesimi effetti di “continuità” riconosciuti dall’Agenzia nelle ipotesi di:
- ingresso nel Gruppo IVA di una newco che abbia ricevuto in conferimento un ramo di azienda da parte di un soggetto già appartenente al Gruppo e sia da questo interamente partecipata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.10.2018 n. 19);
- scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo (principio di diritto Agenzia delle Entrate 14.9.2020 n. 16).
DICEMBRE 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
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9.12.2021 |
Domande contributo fondo perduto per le start up |
Gli esercenti attività d’impresa, che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019, con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’istanza va presentata: · mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; · direttamente o tramite un intermediario abilitato. |
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11.12.2021 |
Domande contributo per enti non commerciali |
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri, e le ONLUS iscritte nell’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la domanda per un apposito contributo: · qualora nel corso del 2020, in conseguenza della pandemia da COVID-19, abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle attività statutarie di interesse generale, individuate con i codici ATECO riportati in allegato al DM 30.10.2021; · in via telematica, mediante l’apposita piattaforma “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it. |
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13.12.2021 |
Domande contributo fondo perduto per soggetti di maggiori dimensioni |
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza delle condizioni di diminuzione del fatturato e dei corrispettivi.
L’istanza va presentata: · mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; · direttamente o tramite un intermediario abilitato. |
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14.12.2021 |
Versamento rate sospese |
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
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14.12.2021
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Regolarizzazione versamento imposte |
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine era il 15.9.2021 per effetto della proroga di cui all’art. 9-ter del DL 73/2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: · va effettuato entro il 30.11.2022; · comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. |
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15.12.2021 |
Documentazione contributi investimenti |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica: · la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020; · al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 14.5.2021 al 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione). |
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16.12.2021 |
Saldo IMU 2021 |
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021: · sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021; · con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata; · salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamento dell’IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
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16.12.2021 |
Seconda rata IMU 2021 enti non commerciali
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Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021: · pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2020; · salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamento dell’IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2021 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2022. |
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16.12.2021
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Effettuazione versamenti da |
I soggetti che, entro il 16.9.2020 o il 16.12.2020 (in caso di opzione per il versamento in 4 rate mensili) non hanno effettuato i pagamenti derivanti da “avvisi bonari”, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall’8.3.2020 al 31.5.2020 e che erano stati sospesi per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, possono effettuarli senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. |
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16.12.2021 |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: · liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2021; · versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
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16.12.2021 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare: · le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2021; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
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16.12.2021 |
Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR |
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2021. L’acconto è commisurato: · al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2020; · oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2021.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2022. |
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16.12.2021 |
Versamento acconti |
In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021, i sostituti d’imposta devono versare: · il secondo o unico acconto, dovuto per il 2021, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; · che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre. |
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16.12.2021
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Tributi apparecchi |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: · sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; · in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2021. |
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20.12.2021 |
Regolarizzazione versamento imposte |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: · va effettuato entro il 30.11.2022; · comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: · con riferimento alla scadenza del 20.8.2021 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); · entro il 30.11.2022; · con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. |
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20.12.2021 |
Versamento cumulativo ritenute condominio |
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73: · operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; · se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza. |
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20.12.2021
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Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2022 |
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2022, in caso di: · non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; · non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.
L’autocertificazione va presentata: · compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate; · mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121, Torino.
L’autocertificazione può inoltre essere presentata: · mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC); · entro il 31.12.2021.
La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2022, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2022, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone. |
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21.12.2021 |
Domande contributo fondo perduto per le attività chiuse |
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che svolgono attività per le quali è stata disposta la chiusura per almeno 100 giorni nel periodo dall’1.1.2021 al 25.7.2021, a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione dell’apposito contributo a fondo perduto: · mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; · direttamente o tramite un intermediario abilitato. |
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27.12.2021 |
Versamento |
I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2021. |
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27.12.2021 |
Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: · relativi al mese di novembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di novembre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica. Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
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28.12.2021
segue
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Domande contributo fondo perduto “perequativo” |
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”: · per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno del 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019; · mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; · direttamente o tramite un intermediario abilitato. |
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29.12.2021 |
Versamento contributi INPS eccedenti l’esonero riconosciuto |
Gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata devono versare i contributi previdenziali INPS: · dovuti per l’anno 2021, che scadono entro il 31.12.2021; · che eccedono la misura dell’esonero parziale riconosciuto dall’INPS; · senza sanzioni e interessi. |
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30.12.2021 |
Regolarizzazione secondo o unico acconto 2021 |
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2021, la cui scadenza del termine era il 30.11.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. |
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30.12.2021 |
Adempimenti persone decedute |
Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2021 devono provvedere al versamento: · dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; · dovute dal defunto in relazione all’anno 2020. |
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30.12.2021 |
Adempimenti |
Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2021 al 30.6.2021: · devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2021 cui era obbligato il defunto; · possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
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30.12.2021 |
Registrazione contratti di locazione |
Le parti contraenti devono provvedere: · alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2021. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
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31.12.2021 |
Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione |
I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione. Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta. |
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31.12.2021 |
Definizione agevolata degli “avvisi bonari” |
I soggetti titolari di partita IVA attiva al 23.3.2021, che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume di affari (o dei ricavi) superiore del 30% rispetto al 2019, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione: · relativa al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; · ai fini della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e IVA relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018 (c.d. “avvisi bonari”). Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non venga ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il termine in esame, l’autodichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento degli importi dovuti per la definizione o della prima rata. |
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31.12.2021 |
Comunicazione cessione crediti d’imposta per |
I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) e/o per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del DL 34/2020), devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la cessione, anche parziale, dei suddetti crediti d’imposta, se non ancora effettuata: · utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; · compilando l’apposito modello; · direttamente, o avvalendosi di un intermediario abilitato. |
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31.12.2021 |
Comunicazione rinegoziazione canone di locazione per abitazione principale |
Il locatore di immobili ad uso abitativo deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “RLI”, la rinegoziazione del canone di locazione, per tutto o parte del-l’anno 2021, se non ancora effettuata: · in relazione all’immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l’abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020; · al fine di beneficiare del previsto contributo a fondo perduto, le cui domande dovevano essere presentate entro il 6.10.2021. |
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31.12.2021 |
Comunicazione dei dati relativi ad alcuni crediti d’imposta |
Le imprese devono comunicare al Ministero dello Sviluppo economico, al fine di valutare l’andamento e l’efficacia delle misure agevolative, i dati riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta per: · gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 co. 189 – 190 della L. 160/2019; · gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200 – 202 della · le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 205/2017, sostenute nell’anno 2020. La comunicazione, che non costituisce presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, deve avvenire: · utilizzando l’apposito modello approvato per ciascun credito d’imposta; · tramite PEC all’indirizzo, rispettivamente, benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, cirsid@pec.mise.gov.it e formazione4.0@pec.mise.gov.it. |
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31.12.2021 |
Rimborsi |
I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2021 integrativo, i relativi rimborsi. |
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31.12.2021 |
Opzione per |
Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398: · alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; · a decorrere dal 2022.
L’opzione è vincolante per 5 anni. |
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31.12.2021 |
Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni |
I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono del-l’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti: · l’apposita dichiarazione per gli anni 2022 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); · mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC). |
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31.12.2021 |
Contributi previdenza complementare |
Le persone fisiche che, nel 2020, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2021 o REDDITI PF 2021). Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare. |
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31.12.2021 |
Opzione per il regime del risparmio ammini-strato o gestito |
Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzione: · per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”; · in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2022. |
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31.12.2021 |
Trasparenza fiscale |
I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata. In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione. |
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31.12.2021 |
Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ |
Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione: · dell’opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d’imposta 2022; · redatta sull’apposito modello; · mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza. |
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31.12.2021 |
Dichiarazione e versamento IVA |
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati: · non soggetti ad accisa; · spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; · destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
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31.12.2021 |
Contributo Albo autotrasportatori |
Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2021, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2022: · per la copertura degli oneri per la tenuta dell’Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; · con le previste modalità telematiche, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, o mediante bollettino postale generato dalla funzione disponibile sul suddetto sito. |