NOVEMBRE 2021: NOVITÀ

01 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “START UP ” – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Con il provv. 8.11.2021 n. 305784, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le “start up”, di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021, approvando altresì il modello e le relative istruzioni. Tale provvedimento dà attuazione al DM 10.9.2021, che aveva stabilito la necessità di presentare apposita istanza per accedere al contributo.

1.1 SOGGETTI INTERESSATI

Il contributo in esame riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa:

Nel rispetto delle suddette condizioni possono beneficiare del contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

1.2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.

1.3 CONTENUTO DELL’ISTANZA

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene:

1.4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato nella misura massima di 1.000,00 euro per tutti i soggetti aventi i requisiti, tenuto conto del limite di spesa stabilito (20 milioni di euro). Il valore effettivo del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto è pari a 1.000,00 euro moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi stanziati.

02 | ANOMALIE NEI DATI DICHIARATI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE E DEGLI ISA PER IL TRIENNIO 2016-2018

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.11.2021 n. 314145 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016-2018. Si tratta di anomalie simili a quelle già approvate per il triennio 2017-2019.

2.1 TIPOLOGIE DI ANOMALIA

Tra le anomalie più rilevanti, si segnalano:

2.2 TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via e-mail e/o SMS ai recapiti indicati.

2.3 SOFTWARE DI COMPILAZIONE ANOMALIE

A fronte della comunicazione, è possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia. Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

03 | PROSPETTO AIUTI DI STATO DEL MODELLO IRAP 2019 – ANOMALIE – ADEGUAMENTO SPONTANEO

Con il provv. 22.11.2021 n. 324659, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di messa a disposizione del contribuente delle informazioni (finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo) relative alla mancata registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, per il superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi finanziari di riferimento, degli aiuti “de minimis” indicati nella sezione “aiuti di Stato” del quadro IS del modello IRAP 2019.

3.1 DATI CONTENUTI NELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA

Le comunicazioni contengono le seguenti informazioni:

3.2 MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di anomalia, con le informazioni elencate nel precedente § 3.1, sono inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei singoli contribuenti. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria. La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

3.3 MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Con le modalità indicate nella comunicazione di anomalia, il contribuente, anche mediante gli intermediari abilitati ad Entratel (es. Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.), può:

3.4 MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELL’ANOMALIA

Qualora il superamento dell’importo complessivo concedibile, in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente:

In ordine alle violazioni in oggetto, sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso (ex art. 13 del Dlgs. 472/97).

04 | CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2021 – RICONOSCIMENTO INTEGRALE

Con il provv. 10.11.2021 n. 309145, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la percentuale effettiva di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione di cui all’art. 32 del DL 73/2021, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti risulta inferiore rispetto alle risorse stanziate.

4.1 AMMONTARE FRUIBILE

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

4.2 MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

05 | CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI – PERCENTUALE EFFETTIVAMENTE FRUIBILE PER IL 2020

Con il provv. 26.11.2021 n. 334506, l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale effettivamente fruibile del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell’art. 48-bis del DL 34/2020), con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”).

5.1 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE FRUIBILE

La suddetta percentuale è pari al 64,2944%, risultante dal rapporto tra:

5.2 INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 2022

Il provv. 334506/2021 stabilisce che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito d’imposta in oggetto va indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso al 26.11.2021 (data di pubblicazione del provvedimento stesso), vale a dire nel modello REDDITI 2022 per i soggetti “solari”.

5.3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con la ris. 30.11.2021 n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6953”, da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di riconoscimento dell’incentivo, nel formato “AAAA”. In assenza di una specifica data iniziale di utilizzo, tenuto conto dell’intervenuta autorizzazione della misura con la decisione della Commissione europea 10.11.2021 C(2021) 8205 final, il credito d’imposta sembrerebbe compensabile dal 30.11.2021 (data di pubblicazione della risoluzione).

06 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO – PERCENTUALE DI FRUIZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE

Con il provv. 26.11.2021 n. 334497, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 4,1881% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo (art. 36-bis del DL 41/2021). L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata (in assenza di rinuncia), moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

6.1 UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Il credito d’imposta fruibile è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97:

6.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

07 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI DA 10 A 15 MILIONI DI EURO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO

Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.11.2021 n. 63, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro, di cui all’art. 1 co. 30-bis del DL 73/2021.

7.1 CODICI TRIBUTO

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei contributi a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

7.2 COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

08 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ SVOLTE IN COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI – PERCENTUALE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO EROGABILE

Con il provv. 17.11.2021 n. 317675, l’Agenzia delle Entrate ha determinato in misura pari al 51,6050% la percentuale per il calcolo del contributo da erogare in favore delle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, disciplinato dall’art. 59 del DL 104/2020. L’importo del contributo erogabile dall’Agenzia delle Entrate a ciascun beneficiario è quindi pari al contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 51,6050%, troncando il risultato all’unità di euro.

09 | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DEI LORO DUPLICATI – RIAPERTURA DEL TERMINE PER L’ADESIONE

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 3.11.2021 n. 298662, ha riaperto al 31.12.2021 il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

9.1 EFFETTI DELLA RIAPERTURA

Il 30.9.2021 era infatti scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall’Agenzia delle Entrate, grazie al quale è possibile accedere ai file XML transitati tramite il Sistema di Interscambio a decorrere dall’1.1.2019. Coloro che non avessero manifestato la scelta entro tale termine, avrebbero, comunque, avuto la facoltà di aderire in un momento successivo, potendo, tuttavia, consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo all’adesione. Per effetto della riapertura del termine al 31.12.2021, i soggetti passivi IVA e i consumatori finali possono quindi ancora accedere alle fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio dall’1.1.2019, data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’adesione al servizio entro il nuovo termine del 31.12.2021 permette, quindi, di “recuperare” le fatture “pregresse”.

9.2 MOTIVAZIONI DELLA RIAPERTURA

La motivazione della riapertura va quindi ascritta non già a questioni inerenti alla tutela della privacy dei dati contenuti nei documenti (come avvenuto in occasione delle precedenti proroghe), quanto piuttosto alle richieste degli operatori che “non hanno colto la differenza” tra l’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche “e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio comportasse automaticamente anche la possibilità di consultazione delle fatture elettroniche”. È stato, inoltre, tenuto in considerazione il fatto che la scadenza del 30.9.2021 coincidesse “con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia”.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all’Amministrazione finanziaria che l’indisponibilità delle fatture pregresse avrebbe reso “più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”.

10 | CREDITO D’IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELLA MUSICA E DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Con il DM 13.8.2021, pubblicato sulla G.U. 2.11.2021 n. 261, sono state emanate le disposizioni attuative del credito d’imposta per la promozione della musica e degli spettacoli dal vivo, di cui all’art. 7 del DL 8.8.2013 n. 91, a seguito delle modifiche apportate dal DL 14.8.2020 n. 104 e dal DL 28.10.2020 n. 137.

10.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta:

Le suddette imprese devono:

10.2 CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi:

L’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, è pari a 800.000,00 euro nei 3 anni. Il credito d’imposta spetta comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.

Cumulabilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame:

10.3 SPESE ELEGGIBILI

Sono eleggibili ai fini della determinazione del credito d’imposta:

L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000,00 euro per ciascuna opera.

Definizione di “opera”

Ai fini in esame, per “opera” si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati (“cover”), in una misura non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell’opera.

Attestazione del sostenimento delle spese

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

10.4 ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Le imprese interessate al riconoscimento del credito d’imposta devono presentare un’apposita istanza:

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.

10.5 RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il Ministero della Cultura riconosce il credito d’imposta, dandone comunicazione all’impresa richiedente:

Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.

Produzione associata

In caso di produzione associata, il credito d’imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.

10.6 REGIME FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame:

10.7 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero della Cultura, pena lo scarto dell’operazione di versamento. A tali fini, il Ministero della Cultura, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

10.8 DECADENZA, REVOCA E RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame:

In tali casi si provvede al recupero del beneficio eventualmente già fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.

11 | ENTI DEL TERZO SETTORE – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

In attuazione dell’art. 13-quaterdecies del DL 28.10.2020 n. 137, conv. L. 18.12.2020 n. 176, il DM 30.10.2021 ha individuato i criteri di riparto delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. Con il decreto direttoriale 26.11.2021 n. 614 è stato quindi adottato l’Avviso 2/2021, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze per ricevere il previsto contributo.

11.1 REQUISITO SOGGETTIVO

Possono presentare istanza di contributo:

L’iscrizione nei citati registri deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25.12.2020.

11.2 REQUISITO OGGETTIVO

Il contributo è riconosciuto a condizione che nel corso del 2020, in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia cessato o si sia ridotto l’esercizio delle attività statutarie di interesse generale individuate con i codici ATECO riportati in allegato al DM 30.10.2021.

11.3 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse. Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato superiore a 100.000,00 euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del 30%. In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare 5.000,00 euro.

11.4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), previo accesso con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell’ente. La piattaforma è attiva a partire dalle ore 8.00 di lunedì 29.11.2021 e fino alle ore 23.59.59 di sabato 11.12.2021. Ciascun ente può presentare una sola istanza di contributo, indipendentemente dall’iscrizione in diversi registri.

12 | CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI – CONTRATTO STIPULATO CON IL CONDOMINIO – AMMISSIBILITÀ

Nella risposta a interpello 24.11.2021 n. 790, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità di esprimere l’opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative, di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011, con riferimento a contratti di locazione stipulati con un condominio.

12.1 IL CASO DI SPECIE

Il caso di specie riguardava un contribuente che aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile abitativo già locato. Per effetto della stipula del contratto definitivo, l’acquirente subentrerà nel contratto di locazione e, pertanto, domanda all’Agenzia delle Entrate se potrà esercitare l’opzione per la cedolare secca, tenendo conto che l’immobile, catastalmente classificato A/2, è locato al condominio e destinato ad abitazione principale del custode e della sua famiglia.

12.2 CEDOLARE SECCA E NATURA DEL CONDUTTORE

Va rammentato che, ai sensi dell’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, la cedolare secca non si applica “alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni”. L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 1.6.2011 n. 26, ha interpretato tale norma in senso restrittivo, affermando che l’opzione per la cedolare secca sia preclusa non solo quando il locatore sia un soggetto che agisce nell’esercizio di un’attività di impresa, arti o professioni, ma anche quando il conduttore agisca nell’esercizio di imprese, arti o professioni (come, ad esempio, nel caso di conduttori imprenditori che lochino immobili abitativi da usare a scopo di foresteria). Tale interpretazione (che non è condivisa dalla giurisprudenza di merito, cfr. C.T. Reg. Emilia Romagna 20.6.2019 n. 1236/7/19) ha probabilmente indotto il contribuente a dubitare della possibilità di applicare l’opzione con riferimento ad un contratto stipulato con un condominio.

12.3 OPZIONE POSSIBILE SE IL CONDOMINIO È CONDUTTORE

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di accedere alla cedolare secca, per l’immobile locato al condominio. Infatti il condominio “costituisce una particolare forma di comunione”, che non esercita attività di impresa, di arti o professioni e l’immobile oggetto di locazione è destinato al custode del condominio, che lo utilizza come abitazione principale propria e del suo nucleo familiare. In questo contesto, secondo l’Agenzia, l’opzione per la cedolare secca è possibile da parte del locatore persona fisica che sia in possesso delle altre condizioni richieste (cioè non agisca nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni).

12.4 SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, posto che il nuovo proprietario subentrerà nel contratto di locazione per effetto del perfezionamento del contratto di acquisto dell’immobile locato, non è necessario stipulare un nuovo contratto di locazione, ma il nuovo locatore/acquirente potrà optare per la cedolare secca presentando il modello RLI entro l’ordinario termine di 30 giorni dalla data del subentro.

13 | TRANSFER PRICING – DOCUMENTAZIONE IDONEA PER IL REGIME PREMIALE – CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 26.11.2021 n. 15, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a garantire l’accesso al regime premiale della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in materia di prezzi di trasferimento (c.d. “transfer pricing”).

13.1 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE

A questo riguardo:

In entrambi i casi, la struttura prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n. 360494 nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste e che siano strettamente necessarie.

13.2 FORMA DEL MASTERFILE E DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

Al fine di conferire data certa, tali documenti devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa.

13.3 TERMINI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

In assenza di consegna immediata, il contribuente deve consegnare la documentazione all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta, pena l’esclusione dal beneficio della penalty protection. Informazioni supplementari o integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, salvo termine più ampio fissato in considerazione della complessità delle operazioni.

13.4 ESTENSIONE E CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA

La documentazione è redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate non è vincolata alla disapplicazione delle sanzioni ove, pur rispettando la struttura formale, la documentazione non presenti nel complesso contenuti informativi completi, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale, oltre che nei casi in cui le informazioni fornite non corrispondano in tutto o in parte al vero.

13.5 COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA

L’esimente sanzionatoria si applica solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dà apposita comunicazione nella dichiarazione dei redditi. Risulta valida la comunicazione effettuata con le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine ordinario, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste e del ravvedimento operoso; conseguentemente, il Masterfile e la Documentazione nazionale devono essere firmati mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione tardiva, sostitutiva o integrativa. Scaduti i 90 giorni, la comunicazione può essere effettuata in base alla disciplina della remissione in bonis, se è stata predisposta la documentazione idonea con marca temporale al più tardi entro 90 giorni dal termine ordinario; in tal caso, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Nel caso di dichiarazione integrativa, la documentazione può essere integrata o modificata se la dichiarazione originaria recava l’indicazione del possesso della documentazione; diversamente, laddove la comunicazione non sia stata effettua al più tardi con la remissione in bonis, la stessa non potrebbe essere effettuata in sede di dichiarazione integrativa.

13.6 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA

Si tratta di una valutazione di carattere sostanziale, volta a valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi attinenti l’accurata delineazione delle transazioni e l’analisi di comparabilità, indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi prescelto risulti diverso da quello adottato dall’Amministrazione finanziaria.

14 | IVA – ERRORI DI FATTURAZIONE – NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Con la risposta a interpello 4.11.2021 n. 762, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA rappresenta lo strumento principale e generale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.

14.1 NOTA DI VARIAZIONE

Nella fattispecie, è applicabile l’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, il quale estende la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione previste dal precedente co. 2 ai casi di accordo tra le parti, nonché di indicazione in fattura di corrispettivi o relative imposte in misura superiore a quella reale. Tuttavia, nei casi di errata fatturazione, la portata temporale della nota variazione è limitata al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

14.2 RESTITUZIONE DELL’IMPOSTA

Qualora si riscontri un’impossibilità oggettiva di emettere nei termini l’anzidetta nota di variazione, è comunque possibile, a determinate condizioni, per il soggetto passivo fare ricorso, in via eccezionale, all’istituto della restituzione dell’IVA da parte dell’Erario di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72. La restituzione dell’IVA è possibile solamente laddove vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente, come nel caso di specie, in cui il cessionario o committente non ha registrato la fattura (erronea) ricevuta né esercitato il diritto alla detrazione.

15 | EREDI DEL PROFESSIONISTA – OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.11.2021 n. 785 ha affermato che gli eredi di un professionista sono obbligati ad emettere fattura per le prestazioni effettuate dal de cuius, qualora l’operazione non sia stata certificata ai fini IVA da quest’ultimo soggetto. Viene precisato che l’emissione della fattura, da parte degli eredi, è necessaria sia per le prestazioni nei confronti di soggetti passivi IVA sia per le prestazioni nei confronti di “privati consumatori”. La fattura, per la prestazione resa dal professionista defunto, è emessa dagli eredi non in nome proprio bensì in nome di tale soggetto. A tal fine, dovrà eventualmente essere richiesta la riapertura della partita IVA del de cuius.

16 | COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO – VENDITE ON LINE TRAMITE INCARICATI – ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE

Con la risposta a interpello 25.11.2021 n. 793, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di beni effettuate tramite portale on line, con spedizione dei beni al cliente finale, possono ricondursi alla categoria del commercio elettronico indiretto e beneficiare, perciò, dell’esonero dagli obblighi certificativi, anche se la raccolta e l’invio degli ordini avvengono con l’intervento di incaricati alla vendita che, nel rispetto della L. 17.8.2005 n. 173, operano per conto della società venditrice.

16.1 FATTISPECIE

Nel caso specifico, una società stabilita in Italia vende prodotti cosmetici, alimentari, ecc. a consumatori finali per il tramite di incaricati alla vendita i quali:

I beni vengono spediti con modalità tradizionali dalla società cedente, la quale emette scontrino elettronico e un documento di trasporto.

16.2 RICONDUCIBILITÀ AL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

L’Agenzia delle Entrate osserva che, nel caso specifico, anche se i clienti devono avvalersi dell’ausilio degli incaricati alla vendita per l’acquisto dei prodotti:

Il contratto può quindi dirsi perfezionato on line, mentre la consegna fisica della merce a domicilio avviene mediante i canali tradizionali. Sussistono perciò i requisiti per ricondurre tali operazioni al commercio elettronico indiretto (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 133/2004, 312/2008 e 274/2009).

16.3 ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE

Stante l’inquadramento delle operazioni nel commercio elettronico indiretto, la società cedente non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi:

Resta comunque ferma, per il cedente, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015 o di emettere fattura su base volontaria.

17 | IVA DI GRUPPO – COMPENSAZIONI INTERNE – ESONERO DALLA GARANZIA ENTRO LA FRANCHIGIA

Con la risposta a interpello 25.11.2021 n. 792, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dalla prestazione della garanzia previsto dall’art. 21 del DM 28.12.93 n. 567, entro la franchigia prevista dalla norma, si applica anche per le eccedenze di credito IVA oggetto di compensazione nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72, e ciò anche nel caso in cui l’ente che presta la garanzia sia una società stabilita in altro Stato membro, identificata in Italia ai fini IVA, che opera in veste di controllante nella procedura di gruppo.

17.1 AMBITO APPLICATIVO DELLA FRANCHIGIA

Si ricorda che l’art. 21 del DM 567/93 dispone l’esonero dalla prestazione di specifiche garanzie per l’erogazione di rimborsi il cui ammontare risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale (esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati). Già con precedenti documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esonero si applica anche alle ipotesi in cui la garanzia sia dovuta per le compensazioni interne effettuate nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo (circ. 27.10.2015 n. 35 e circ. 22.7.2016 n. 33). Di conseguenza, nelle ipotesi in cui la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all’importo eccedente la franchigia. Ora, con riferimento alla fattispecie oggetto della risposta 792/2021, viene precisato che l’esonero in parola può trovare applicazione:

17.2 ASSENZA DI OBBLIGO COMUNICATIVO

Si precisa altresì che, per invocare l’applicazione della franchigia, non occorre:

Resta fermo che, in caso di controllo, la spettanza dell’agevolazione andrà comunque dimostrata.

17.3 RESTITUZIONE DELLE GARANZIE GIÀ PRESTATE

Nel caso specifico, l’istante ipotizza di richiedere all’Amministrazione finanziaria la restituzione delle garanzie rese in precedenza per importi inferiori alla franchigia. Tuttavia, l’Agenzia afferma che tale possibilità, pur non essendo esclusa a priori, non può essere confermata in sede di interpello, necessitando di una verifica di fatto.

18 | IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE – VERSAMENTO DELL’IVA – ADEMPIMENTI

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.11.2021 n. 778, è stato chiarito che, per l’immatricolazione di veicoli importati da territori extra-UE, il concessionario è tenuto a versare l’IVA sul prezzo di vendita del veicolo ovvero sul relativo valore di mercato. A tal fine, occorre anche la presentazione alla Motorizzazione Civile dei documenti doganali idonei alla univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di importazione (bolletta doganale e certificato doganale in bollo).

18.1 IVA PER L’IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI EXTRA-UE

Al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la richiesta deve essere corredata da copia del modello F24 ELIDE, che, per ogni mezzo di trasporto, riporta il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna (art. 1 co. 9 del DL 262/2006). Se il concessionario italiano, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo prima di metterlo in vendita sul mercato nazionale, lo stesso sarebbe comunque tenuto a versare l’IVA sul prezzo di vendita del veicolo, determinato ai sensi dell’art. 14 co. 3 del DPR 633/72, ovvero sul valore di mercato. Allo scopo, è preordinata anche la presentazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile della documentazione doganale idonea a consentire l’univoca identificazione del veicolo e dell’IVA assolta in sede di importazione dello stesso. In particolare, si tratta dei documenti consistenti “nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risultano essere stati corrisposti i diritti di confine e ove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo”. Tale disciplina è applicabile, inoltre, con riferimento alle immatricolazioni di veicoli di provenienza da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo ma non all’Unione europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

18.2 ESTRAZIONE DEL VEICOLO DAL DEPOSITO IVA

Nell’ipotesi in cui il veicolo sia introdotto in un deposito IVA, per l’immatricolazione successiva all’estrazione dal deposito, occorre attestare l’avvenuto versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE e, dunque, oltre all’autofattura, deve essere allegata la documentazione relativa all’estrazione ed alla garanzia prestata ai fini dell’inversione contabile di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

19 | GRUPPO IVA – RAPPORTI TRA CASA MADRE INGLESE E STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA – INGRESSO DI NUOVI PARTECIPANTI AL GRUPPO

Con le risposte a interpello 3.11.2021 n. 756 e 757, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del Gruppo IVA, con particolare riguardo:

19.1 RAPPORTI CON LA CASA MADRE ADERENTE A UN GRUPPO IVA INGLESE

Con la risposta a interpello 756/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da una stabile organizzazione italiana nei confronti della casa madre aderente a un Gruppo IVA inglese restano rilevanti ai fini IVA anche a seguito della Brexit. Ciò nel presupposto che l’istituto inglese continui a integrare la nozione di Gruppo IVA ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2006/112/CE. Infatti, i principi statuiti nella sentenza Skandia (Corte di Giustizia UE 17.9.2014, causa C-7/13) – recepiti dall’art. 70-quinquies del DPR 633/72 – secondo cui l’appartenenza della casa madre o della branch a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro spezza il nesso d’identità soggettiva tra le due entità, si applicano indipendentemente dal fatto che le transazioni avvengano tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo. Nel caso specifico, perciò, le prestazioni rese dalla branch italiana alla casa madre inglese sono soggette ad IVA. Tuttavia, essendo le stesse territorialmente rilevanti nel Regno Unito e non effettuando la branch operazioni rilevanti in Italia, l’Agenzia ha riconosciuto che la branch può chiedere il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti in base al presupposto di cui all’art. 30 co. 2 lett. d) del DPR 633/72.

19.2 INGRESSO NEL GRUPPO IVA DI SOCIETÀ NEOCOSTITUITE

Con la successiva risposta a interpello 757/2021 è stato chiarito che l’inclusione in un Gruppo IVA già esistente di due società di nuova costituzione, integralmente controllate da uno dei partecipanti al Gruppo, non può avvenire sin dal momento del perfezionamento del vincolo finanziario in capo alle stesse, ma soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui il vincolo si considera instaurato.

Quadro normativo

Ai sensi dell’art. 70-ter del DPR 633/72 e dell’art. 1 co. 1 del DM 6.4.2018, il vincolo finanziario si considera instaurato se il rapporto di controllo in capo al soggetto passivo sussiste almeno dal 1° luglio dell’anno precedente l’efficacia dell’opzione. L’art. 70-quater co. 5, primo periodo, del DPR 633/72 prevede, poi, che se il vincolo finanziario si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto dell’esercizio dell’opzione, i predetti soggetti partecipano al Gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello in cui il vincolo si è instaurato, sicché si determina una cesura temporale tra il momento in cui si instaura il vincolo e il momento in cui il nuovo soggetto partecipa al regime di Gruppo.

Fattispecie

Nel caso specifico, a seguito della costituzione del Gruppo IVA, il vincolo finanziario si è realizzato in capo a due società di nuova costituzione, entrambe controllate al 100% da una società inclusa nel Gruppo fin dall’origine. Tali società esercitano attività che non possono essere esercitate direttamente dagli altri membri del Gruppo.

Rispetto della condizione temporale

A parere dell’istante, le società in parola dovevano considerarsi incluse nel Gruppo IVA sin dal momento del perfezionamento del vincolo finanziario, in quanto controllate da un soggetto già partecipante al Gruppo IVA. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, invece, l’inclusione nel Gruppo IVA di tali società può avvenire soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui si è instaurato il vincolo finanziario, nel rispetto, quindi, delle condizioni temporali di cui agli artt. 70-ter e 70-quater co. 5 del DPR 633/72. Nel caso specifico, l’ingresso delle newco non solo modifica il perimetro dei soggetti coinvolti nel Gruppo, ma determina anche un ampliamento delle attività svolte dal soggetto unitario. Pertanto, anche se i nuovi partecipanti al Gruppo IVA sono società di nuova costituzione interamente partecipate da un membro del Gruppo, le condizioni temporali citate devono essere rispettate (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 7.5.2021 n. 30). Nella fattispecie descritta, infatti, non si producono sul piano sostanziale i medesimi effetti di “continuità” riconosciuti dall’Agenzia nelle ipotesi di:

DICEMBRE 2021: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

9.12.2021

Domande contributo fondo perduto per le start up

Gli esercenti attività d’impresa, che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019, con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, devono presen­tare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L’istanza va presentata:

·      mediante il servizio web disponibile nell’area riserva­ta del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

·      direttamente o tramite un intermediario abilitato.

11.12.2021

Domande contributo per enti non commerciali

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di pro­mozione sociale, iscritte negli appositi registri, e le ONLUS iscritte nell’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, devono pre­­sen­tare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la domanda per un apposito contributo:

·      qualora nel corso del 2020, in conseguenza della pandemia da COVID-19, abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle attività statutarie di interesse gene­rale, individuate con i codici ATECO riportati in alle­gato al DM 30.10.2021;

·      in via telematica, mediante l’apposita piattaforma “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it.

13.12.2021

Domande contributo fondo perduto per soggetti di maggiori dimensioni

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di conces­sio­ne del previsto contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza delle condizioni di diminuzione del fatturato e dei corrispettivi.

 

L’istanza va presentata:

·      mediante i canali telematici dell’Agenzia delle En­trate;

·      direttamente o tramite un intermediario abilitato.

14.12.2021

Versamento rate sospese
per l’emergenza
COVID-19 della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scossio­ne tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla de­fi­ni­zione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli ac­cer­tamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi ver­sa­menti di im­poste e contributi, devono effettuare il ver­sa­men­to delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, che erano state sospese a seguito dell’emer­genza epidemiologica da COVID-19.

14.12.2021

 

 

 

 

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera in­suf­fi­ciente i versa­men­ti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del ter­mi­ne era il 15.9.2021 per effetto della proroga di cui all’art. 9-ter del DL 73/2021, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

·       va effettuato entro il 30.11.2022;

·       comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

15.12.2021

Documentazione contributi investimenti
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma infor­ma­­tica:

·       la documentazione comprovante l’av­ve­nu­to perfe­zionamento degli investimen­ti per il rinnovo e l’ade­guamento tecnologico del parco veicolare e per l’ac­qui­sizione di beni strumentali per il trasporto inter­modale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020;

·       al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 14.5.2021 al 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione).

16.12.2021

Saldo IMU 2021

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, di­ver­­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no prov­ve­dere al versa­mento del saldo dell’imposta mu­ni­cipale pro­pria (IMU) do­vu­ta per l’anno 2021:

·       sulla base delle aliquote e delle detrazioni re­lative al 2021;

·       con eventuale conguaglio rispetto a quanto ver­­sato come prima rata;

·       salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamen­to dell’IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a se­guito dell’emergenza epide­mio­lo­gica da COVID-19.

16.12.2021

Seconda rata IMU 2021 enti non commerciali

 

 

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al ver­sa­mento della seconda rata dell’imposta muni­cipale pro­­­pria (IMU) dovuta per l’anno 2021:

·       pari al 50% dell’imposta complessivamente cor­rispo­sta per l’anno 2020;

·       salvo poter beneficiare dell’esonero dal pagamen­to dell’IMU dovuta per il 2021, o della sola prima rata, a seguito dell’emergenza epide­mio­lo­gica da COVID-19.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’an­no 2021 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2022.

16.12.2021

 

 

 

 

Effettuazione versamenti da
“avvisi bonari”, sospesi per l’emergenza COVID-19

I soggetti che, entro il 16.9.2020 o il 16.12.2020 (in caso di opzione per il versamento in 4 rate mensili) non hanno ef­fettuato i pagamenti deri­van­­ti da “avvisi bonari”, emessi a seguito di liquida­zio­ne automatica o controllo formale delle di­chiara­zio­ni, il cui termine di versamento scadeva dall’8.3.2020 al 31.5.2020 e che erano stati sospesi per effetto dell’e­mer­genza sanitaria da COVID-19, possono ef­fettuarli senza ap­plicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

16.12.2021

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

·       liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2021;

·       versare l’IVA a debito.

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­­le En­tra­te, nel liqui­dare e versare l’IVA posso­no far rife­ri­mento al­­­l’IVA di­venu­ta esigibile nel se­condo mese pre­ce­dente.

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la prestazione di servizi.

16.12.2021

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

·       le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di no­vem­bre 2021;

·       le addizionali IRPEF trattenute nel mese di no­vem­bre 2021 sui redditi di lavoro dipen­dente e as­si­milati.

 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­le ri­te­­nu­te operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre, ottobre e no­vembre 2021 non è di almeno 500,00 euro.

16.12.2021

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono ver­sare l’ac­conto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle riva­lutazioni del TFR che maturano nel 2021.

L’acconto è commisurato:

·       al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2020;

·       oppure, in alternativa, al 90% di quelle che ma­turano nel 2021.

 

È possibile utilizzare in compensazione della sud­det­ta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versa­men­to negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tas­sazione del TFR.

 

Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2022.

16.12.2021

Versamento acconti
da 730/2021

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2021, i sostituti d’imposta devono ver­sa­re:

·       il secondo o unico acconto, dovuto per il 2021, a titolo di IRPEF e/o di cedolare sec­ca sulle lo­ca­zioni;

·       che sono stati trattenuti dagli emolumenti corri­­sposti a novembre.

16.12.2021

 

 

 

 

 

 

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromec­canici da di­vertimento e intrattenimento devono ver­­sare l’im­­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA do­vute:

·       sulla base degli imponibili forfettari medi an­­nui, sta­biliti per le singole categorie di appa­recchi;

·       in relazione agli apparecchi e congegni in­stal­lati a novembre 2021.

20.12.2021

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­to ap­provare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in se­con­­da con­­voca­zio­ne, che svol­gono attività senza indici di affida­bi­lità fiscale (ISA) o dichiarano ri­cavi superiori a 5.164.569,00 euro, che hanno effettuato in­sufficienti versa­men­ti delle im­poste dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui sca­denza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, pos­sono regolarizzare le violazioni applicando la san­zione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravvedi­mento:

·       va effettuato entro il 30.11.2022;

·       comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

 

Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

·       con riferimento alla scadenza del 20.8.2021 (termine per il versamento senza la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4%);

·       entro il 30.11.2022;

·       con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.

20.12.2021

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di ope­re o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

·       operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, set­tem­bre, ottobre e novembre 2021, di am­mon­ta­re cu­mu­la­tivo inferiore a 500,00 euro;

·       se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

20.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2022

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vono pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­sere escluse dal pagamento del cano­ne RAI in bolletta per l’anno 2022, in caso di:

·       non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in al­cuna delle abitazioni per le quali il di­chia­­ran­te è tito­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;

·       non detenzione, da parte di alcun com­ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­­za di for­ni­tura di energia elet­trica, di un appa­rec­chio te­levisivo ulte­riore rispetto a quello per cui è sta­ta presentata una denunzia di cessa­zione del­l’ab­bona­mento ra­dio-te­le­visivo per “sug­gella­mento”.

 

L’autocertificazione va presentata:

·       compilando l’apposito modello approvato dal­­l’A­­gen­­zia delle Entrate;

·       mediante spedizione in plico raccomandato sen­­za bu­sta, all’Agenzia delle Entrate, Uffi­cio di Tori­no 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino.

 

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

·       mediante trasmissione in via tele­ma­ti­ca, diret­ta­men­te o tramite un interme­diario abi­li­tato, o me­dian­te po­sta elettro­nica certificata (PEC);

·       entro il 31.12.2021.

 

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2022, sia mediante il servizio postale che in via tele­matica, può avve­nire entro il 31.1.2022, ma potrebbe compor­tare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del ca­none.

21.12.2021

Domande contributo fondo perduto per le attività chiuse

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes­sio­ne, che svolgono attività per le quali è stata disposta la chiu­sura per almeno 100 giorni nel periodo dall’1.1.2021 al 25.7.2021, a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione dell’appo­sito contributo a fondo perduto:

·       mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;

·       direttamente o tramite un intermediario abilitato.

27.12.2021

Versamento
acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che tri­me­stra­li, devono versare l’acconto IVA relativo al 2021.

27.12.2021

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

·       relativi al mese di novembre 2021, in via ob­bli­ga­­toria o facoltativa;

·       mediante trasmissione telematica.

 

I soggetti che, nel mese di novembre 2021, hanno su­­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

·       i modelli relativi ai mesi di ot­to­­bre e novembre 2021, apposi­tamente contrassegnati, in via ob­bli­ga­­toria o fa­col­tativa;

·       mediante trasmissione telematica.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la pre­sen­tazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

28.12.2021

 

 

segue

 

 

 

Domande contributo fondo perduto “perequativo”

Gli esercenti attività d’im­presa, arte o professio­ne o titolari di reddito agrario, con ricavi o com­­­pensi 2019 non su­­­periori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di conces­sione del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”:

·       per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epide­miologica da COVID-19, in presenza di un peggio­ramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno del 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;

·       mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entra­te, oppure il servizio web disponibile nell’area riser­va­ta del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

·       direttamente o tramite un intermediario abilitato.

29.12.2021

Versamento contributi INPS eccedenti l’esonero riconosciuto

Gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione se­pa­rata devono versare i contributi previdenziali INPS:

·       dovuti per l’anno 2021, che scadono entro il 31.12.2021;

·       che eccedono la misura dell’esonero parziale ricono­sciuto dall’INPS;

·       senza sanzioni e interessi.

30.12.2021

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2021

I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2021, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2021, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta dell’1,5%, oltre agli in­teressi legali.

30.12.2021

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2021 de­­vono provvedere al versamento:

·       dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addi­zio­­na­li, del­le imposte sostitutive, delle im­po­ste pa­tri­mo­­niali e delle altre somme liqui­date nella di­chia­ra­zione dei redditi;

·       dovute dal defunto in relazione all’anno 2020.

30.12.2021

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2021 al 30.6.2021:

·       devono presentare presso un ufficio po­stale il mo­dello REDDITI 2021 cui era obbli­gato il de­funto;

·       possono regolarizzare mediante il ravvedi­men­to ope­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­dele presentazione della dichia­­ra­zione re­la­tiva al 2019 e gli omessi, insufficienti o tardivi ver­sa­menti del 2020, con riduzione delle san­zio­ni ad un ottavo del minimo.

 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­messe:

·       nell’anno 2019, con riduzione delle sanzio­ni ad un settimo del minimo;

·       nelle annualità antecedenti, con riduzione delle san­zioni ad un sesto del minimo.

 

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

·       il versamento degli importi non versati, degli in­te­res­si legali e delle sanzioni ridotte previste per le di­ver­se violazioni;

·       la presentazione delle eventuali dichiara­zioni in­te­grative.

         

30.12.2021

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

·      alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di di­cem­bre 2021 e al pagamento della relativa im­­posta di re­gistro;

·      al versamento dell’imposta di registro anche per i rin­novi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di dicembre 2021.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019
n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’A­gen­zia delle Entrate.

31.12.2021

Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione

I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione.

Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla data di pre­sentazione della richiesta.

31.12.2021

Definizione agevolata degli “avvisi bonari”

I soggetti titolari di partita IVA attiva al 23.3.2021, che han­no subito nel 2020 una riduzione del volume di affari (o dei ricavi) superiore del 30% rispetto al 2019, devono pre­sen­tare all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione:

·      relativa al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­gen­za del COVID-19”;

·      ai fini della definizione agevolata delle somme do­vu­te a seguito del controllo automatizzato delle di­chia­ra­zioni dei redditi e IVA relative ai periodi d’im­posta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018 (c.d. “avvisi bonari”).

Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non ven­ga ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il termine in esame, l’autodichiarazione deve essere pre­sentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento degli importi dovuti per la defini­zione o della prima rata.

31.12.2021

Comunicazione cessione crediti d’imposta per
i canoni di locazione

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta per bot­te­ghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) e/o per i canoni di lo­cazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azien­da (art. 28 del DL 34/2020), devono comunicare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate la cessione, anche par­zia­le, dei suddetti crediti d’imposta, se non ancora effettuata:

·      utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riser­va­ta del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

·      compilando l’apposito modello;

·      direttamente, o avvalendosi di un intermediario abili­tato.

31.12.2021

Comunicazione rinegoziazione canone di locazione per abitazione principale

Il locatore di immobili ad uso abitativo deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “RLI”, la ri­ne­goziazione del canone di locazione, per tutto o parte del-l’anno 2021, se non ancora effettuata:

·      in relazione all’immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l’abitazione prin­cipale del locatario, in relazione ai contratti di lo­ca­zione in essere al 29.10.2020;

·      al fine di beneficiare del previsto contributo a fondo perduto, le cui domande dovevano essere pre­sen­ta­te entro il 6.10.2021.

31.12.2021

Comunicazione dei dati relativi ad alcuni crediti d’imposta

Le imprese devono comunicare al Ministero dello Svi­luppo economico, al fine di valutare l’andamento e l’effi­ca­cia delle misure agevolative, i dati riguardanti l’appli­caz­ione dei cre­diti d’imposta per:

·      gli investimenti in beni strumentali funzionali alla tra­sformazione tecnologica e digitale delle imprese, rica­denti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 co. 189 – 190 della L. 160/2019;

·      gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e idea­zione estetica, di cui all’art. 1 co. 200 – 202 della
L. 160/2019, effettuati nell’anno 2020;

·      le spese di formazione del personale dipendente fi­nalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasfor­mazione tecnologica e digitale previste dal Piano na­zionale Impresa 4.0, di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 205/2017, sostenute nell’anno 2020.

La comunicazione, che non costituisce presupposto per l’ap­plicazione dell’agevolazione, deve avvenire:

·      utilizzando l’apposito modello approvato per ciascun credito d’imposta;

·      tramite PEC all’indirizzo, rispettivamente, beni­stru­men­tali4.0@pec.mise.gov.it, cirsid@pec.mise.gov.it e formazione4.0@pec.mise.gov.it.

31.12.2021

Rimborsi
modelli 730/2021 integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei con­fron­ti dei di­pendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assi­mi­la­ti al la­voro dipendente, che hanno presentato il mo­dello 730/2021 integrativo, i rela­tivi rimborsi.

31.12.2021

Opzione per
il regime ex
L. 398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le as­so­ciazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le ban­de mu­si­cali, i cori amatoriali, le associa­zio­ni filodram­ma­­tiche, di mu­sica e danza popolare, devono comu­ni­care l’op­zio­ne per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

·      alla SIAE competente, in ragione del pro­prio domi­­cilio fiscale;

·      a decorrere dal 2022.

 

L’opzione è vincolante per 5 anni.

31.12.2021

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, me­­diatori, rappresentanti di commercio) che si avval­gono del-l’opera continuativa di dipen­denti o di terzi, ai fini dell’ap­plicazione della rite­nu­ta d’acconto sul 20% (in­vece che sul 50%) del­le provvigioni corri­sposte, de­­vo­no spe­dire ai com­mittenti, preponenti o man­danti:

·      l’apposita dichiarazione per gli anni 2022 e se­guenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);

·      mediante raccomandata con avviso di rice­vi­­men­­­to o tramite posta elettronica certifi­cata (PEC).

31.12.2021

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2020, hanno versato con­­tri­buti o premi di previdenza complementare, devo­no co­­mu­­nicare al fondo pensione o all’im­presa assi­cu­ra­tri­­ce l’im­porto dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella rela­tiva di­chia­razio­ne dei redditi (730/2021 o REDDITI PF 2021).

Le prestazioni previdenziali complementari riferi­bili ai con­tri­buti e ai premi non dedotti, infatti, non concor­ro­no alla formazione della base imponibile della presta­zione erogata dalla forma pensioni­sti­ca comple­men­tare.

31.12.2021

Opzione per il regime del risparmio ammini-strato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al ca­pital gain possono esercitare o revocare l’op­zione:

·      per il regime del “risparmio amministrato” o del “ri­sparmio gestito”;

·      in relazione ai rapporti di custodia e am­mi­ni­­stra­zione titoli presso intermediari abili­tati.

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2022.

31.12.2021

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’A­gen­zia del­le Entrate la conferma dell’opzione trien­nale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fu­sio­ne o scissione della società parteci­pata.

In generale, la conferma dell’opzione deve esse­re co­mu­ni­cata entro la fine del periodo d’imposta da cui decor­rono gli effetti fiscali dell’operazione.

31.12.2021

Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ

Le società per azioni “solari” o le stabili organiz­za­zio­ni, che svolgono in via prevalente attività di lo­cazione im­mobiliare, devono presentare alla com­petente Direzio­ne Re­gionale dell’Agenzia del­le Entrate la comuni­ca­zione:

·      dell’opzione per il regime delle Società di Inve­sti­mento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle So­­cietà di Investimento Immobiliare Non Quo­ta­­te (SIINQ), a de­­correre dal pe­rio­do d’impo­sta 2022;

·      redatta sull’apposito modello;

·      mediante consegna diretta o spedizione a mez­­zo raccomandata con avviso di ricevi­mento.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere co­mu­­­ni­cata entro il termine del periodo d’imposta ante­rio­re a quel­lo di decorrenza.

31.12.2021

Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

·      non soggetti ad accisa;

·      spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;

·      destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.12.2021

Contributo Albo autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2021, esercitano l’attività di autotrasporto di co­se per conto di terzi, iscritte all’apposito Al­bo, devono ver­sare la quota, re­lativa all’anno 2022:

·      per la copertura degli oneri per la tenuta del­l’Al­bo degli autotrasportatori e il funzio­namen­­to dei rela­tivi Comitati;

·      con le previste modalità telematiche, tra­mite il sito www.alboautotrasporto.it, o mediante bol­let­tino po­stale generato dalla funzione dispo­nibile sul sud­detto sito.