MAGGIO 2021: NOVITÀ

01 | TENUTA DI LIBRI E REGISTRI CONTABILI CON SISTEMI INFORMATICI – ASSOL­VIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le mo­dalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sui registri contabili tenuti con si­stemi informatici.

NORMA DI RIFERIMENTO

In base all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

La norma deroga al precedente co. 4-ter che prescrive, per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, l’obbligo di stampa entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la dichiarazione dei redditi. Lo stesso termine è previsto per porre i registri in con­ser­­vazione elettronica.

DEROGA ALL’OBBLIGO DI STAMPA

L’Agenzia delle Entrate precisa che la predetta norma ha introdotto una novità in mate­ria di registri contabili, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archi­via­zione sostitutiva degli stessi.

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Per i registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’im­posta di bollo è:

Per i registri tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è:

02 | DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA PIÙ DI 6 MESI

Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. 342, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di imputazione temporale delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi.

REQUISITI DI DEDUCIBILITÀ

L’art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).
A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non su­pe­riore a:

5.000,00 euro, per le imprese che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro;

2.500,00 euro, per le altre imprese. La perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a ti­­tolo di svalutazione. In pratica, la svalutazione dei “mini crediti” può essere inte­ra­men­te dedotta (ex art. 101 co. 5 del TUIR), senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 co. 1 del­lo stesso TUIR (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bi­lancio).

ESERCIZIO DI DEDUCIBILITÀ

Per effetto dell’art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, una volta soddisfatti i requisiti di de­du­cibilità fiscale, compete all’impresa creditrice la scelta circa:

l’esercizio in cui portare in deduzione la perdita relativa ai crediti di modesto im­porto scaduti da più di 6 mesi;

la determinazione del rispettivo ammontare. In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è ri­messa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’im­­­posta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

INCASSO DI “MINI-CREDITI” PRECEDENTEMENTE SVALUTATI

Se prima della cancellazione dal bilancio, i “mini-crediti”, la cui svalutazione è stata de­dot­ta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.

03 | REGIME FORFETARIO OD ORDINARIO – ESERCIZIO DELLE OPZIONI ME­DIAN­TE COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2021 n. 378, è stata esclusa l’applicabilità del regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) a seguito della mani­fe­sta­zio­ne, mediante comportamenti concludenti, dell’opzione per il regime ordinario.

CASO OGGETTO DI INTERPELLO

Il caso specifico riguardava un professionista che non aveva mai applicato il regime forfetario e che aveva emesso nel 2020 (e in parte nel 2021) fatture con IVA. Risultava altresì la presentazione delle liquidazioni periodiche IVA. Possedendo i requisiti per il regime agevolato, il soggetto intendeva applicarlo per il 2020, procedendo alla correzione delle fatture emesse mediante emissione di note di credito per lo storno dell’IVA e di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’IVA stornata.

IMPOSSIBILITÀ DI APPLICARE IL REGIME FORFETARIO

A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico, è stato integrato il comporta­men­to concludente per il regime ordinario, richiesto ai fini della manifestazione delle opzioni e delle revoche dall’art. 1 del DPR 442/97. Tale scelta, una volta perfezionatasi mediante comportamenti concludenti di carattere fiscale, non può essere oggetto di ri­pensamento, né semplicemente corretta mediante l’emissione di note di variazione.

04 | TRACCIABILITÀ DI INCASSI E PAGAMENTI – RIDUZIONE DEI TERMINI DI AC­CER­TAMENTO – OPERAZIONI RIENTRANTI NEL COMMERCIO AL MINUTO

Con la risposta a interpello 11.5.2021 n. 331, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiari­menti in merito alle condizioni per fruire della riduzione di 2 anni dei termini di de­cadenza dell’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi da parte di un sog­getto passivo IVA che effettua anche operazioni al dettaglio.

CONDIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

Viene chiarito che la riduzione di 2 anni dei termini per l’accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 può applicarsi a condizione che il soggetto passivo:

Soggetti esclusi Restano esclusi dal beneficio i soggetti che, essendo esonerati dalle suddette forme di documentazione, non vi ricorrono volontariamente.

SERVIZI DI MENSA AZIENDALE

Il caso oggetto della risposta 331/2021 riguarda una società che eroga servizi di men­sa ai dipendenti trattenendo il relativo corrispettivo in busta paga.

Pagamento tracciabile

L’Agenzia chiarisce che l’addebito in busta paga consente di rispettare il requisito della tracciabilità a patto che il pagamento della retribuzione al dipendente (e la corri­spon­dente decurtazione) avvengano con uno dei mezzi individuati dal DM 4.8.2016.

Modalità di documentazione

Viene altresì chiarito che, nonostante i servizi di mensa aziendale siano esonerati dagli obblighi di certificazione ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. i) del DPR 696/96, ai fini della ri­duzione dei termini di accertamento gli stessi servizi devono essere certificati mediante documento commerciale o, in alternativa, mediante fattura “immediata” o differita.

Documento commerciale

In caso di memorizzazione e invio dei corrispettivi, la società dovrà emettere un do­cu­mento commerciale al momento della fornitura del pasto, con indicazione del corri­spet­tivo non riscosso, e poi un documento commerciale, che richiami il primo, all’atto del pagamento (addebito in busta paga).

Fattura immediata o differita

In alternativa, la società può ricorrere alla fatturazione. Ad esempio, potrà emettere:

Non è ammessa, invece, l’emissione di una fattura “immediata” entro 12 giorni dall’ad­de­bito mensile del corrispettivo in quanto, alla luce del nuovo art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015, è necessario che la fattura accompagni la fruizione del pasto (ossia l’ese­cu­zione dell’operazione).

05 | CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2021 CON RIMBORSI – APPROVA­ZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

Con il provv. 24.5.2021 n. 125708, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per in­di­­vi­duare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2021 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019 e 730/2020.

IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730

Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può ef­fet­tuare controlli preventivi nel caso di pre­sentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fi­sca­le, con modifiche rispetto alla dichiara­zione precompilata che incidono sulla deter­mi­na­zione del reddito o dell’imposta e che:

CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

Con il provv. 24.5.2021 n. 125708, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i cri­te­ri cui fare riferimento per identifi­care i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi mo­del­lo 730/2021 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in ba­se alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o me­dian­te verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine pre­visto per la tra­smissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se que­sta è suc­ces­siva a tale termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rim­borso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è suc­cessiva a detto termine.

MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI

Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di con­trolli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:

Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta

A partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale so­stituto d’imposta. In precedenza, infatti, poiché l’INPS riceveva i risultati contabili per l’effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l’assistenza fi­scale, era previsto che l’attività di controllo preventiva venisse effettuata dall’Agenzia del­le Entrate in cooperazione con lo stesso INPS.

EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI

Se il modello 730/2021 è stato incluso nei controlli preventivi:

06 | LAVORATORI DIPENDENTI IN “SMART WORKING” – RIMBORSI DELLE SPESE SO­STENUTE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE – REGIME FISCALE

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 11.5.2021 n. 328 e 24.5.2021 n. 371, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese riconosciuti ai lavoratori dipendenti in “smart working”.

IMPONIBILITÀ COME REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.5.2021 n. 328, ha chiarito che rien­trano tra i redditi di lavoro dipendente imponibili le somme erogate in favore dei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in mo­­­dalità agile (c.d. “smart working”), a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per ra­gioni lavorative pres­­so la propria abitazione, pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al lavoratore nelle fatture periodiche emesse a suo nome o del coniuge convivente, in relazione ai costi della connessione a Internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria con­di­zionata o del riscaldamento. Si tratta infatti di un rimborso sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, che, in assenza di una precisa disposizione di legge al ri­guardo, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipen­den­te, stante il principio di “onnicomprensività” dello stesso ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR. In termini analoghi si è espressa la successiva risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 24.5.2021 n. 371, in relazione al rimborso ai lavoratori dipendenti in smart working di tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di ab­bonamento al servizio di connessione dati Internet (attraverso un device mobile op­pure un impianto fisso domiciliare). Anche tale rimborso è stato ritenuto imponibile quale red­dito di lavoro dipendente, poiché non è relativo al solo costo riferibile all’esclu­­sivo interesse del datore di lavoro, supportato da elementi e parametri oggettivi e do­cu­mentati.

CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITÀ

Al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente è infatti necessario adottare un criterio analitico che permetta di deter­mi­na­re, per ciascuna tipologia di spesa (es. energia elettrica, connessione ad Internet, ecc.), la quota di costi risparmiati dalla società datore di lavoro e che, invece, sono stati so­stenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’in­teres­se esclusivo del datore di lavoro (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.5.2021 n. 328).

Non concorrono infatti alla formazione della base imponibile le somme rimborsate che non co­sti­tuiscono un arricchimento per il lavoratore dipendente, effettuate per un esclu­sivo interesse del datore di lavoro, sulla base di elementi oggettivi, documen­tal­men­te accer­ta­bili (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 9.9.2003 n. 178, 7.12.2007 n. 357 e 20.6.2017 n. 74). In tal senso si veda la precedente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2021 n. 314.

DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESA

Con la risposta a interpello 24.5.2021 n. 371, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso spese accordato al dipendente in smart working per l’attivazione e per i ca­noni di abbonamento al servizio di connessione dati Internet è deducibile dal reddito d’impresa della società datore di lavoro, ai sensi dell’art. 95 co. 1 del TUIR, qualora l’at­tivazione della connessione Internet rappresenti un obbligo implicito della pre­sta­zione pattuita, finalizzata a permettere al dipendente di poter effettuare la prestazione lavorativa in smart working.

07 | LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO PRESTAZIONE EFFETTUATA IN “SMART WORKING” IN ITALIA – INAPPLICABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 345, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiari­menti in relazione alla possibilità di applicare le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR, con riguardo ad un lavoratore dipendente distaccato in un Paese estero ma rientrato in Italia a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dove svol­­­ge la prestazione lavorativa in modalità smart working presso la propria abitazione, ma sempre a beneficio della società estera distaccataria e senza che il rapporto la­vo­ra­tivo abbia subìto interruzioni o variazioni.

APPLICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L’art. 51 co. 8-bis del TUIR prevede che, in deroga alle disposizioni dei commi pre­ce­denti, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come og­get­to esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retri­buzioni convenzionali, definite annualmente con apposito decreto ministeriale. Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello in esame, tale regime fisca­le trova applicazione se:

È inoltre necessario che il lavoratore mantenga la residenza fiscale in Italia (C.M. 207/2000).

REQUISITO DELLA PRESENZA FISICA

Poiché per l’applicazione delle norme interne che disciplinano la tassazione del reddito di lavoro dipendente, il criterio adottato dal legislatore è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa (cfr. C.M. 207/2000 e circ. Agenzia delle Entrate 17/2017), al lavoratore distaccato all’estero, ma che effettua la prestazione lavorativa in Italia in modalità smart working a seguito del rientro causato dall’emergenza COVID-19, non è quindi possibile applicare il regime delle retribuzioni convenzionali.

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

A seguito del rientro in Italia del lavoratore, il datore di lavoro sostituto d’imposta è quindi tenuto a:

08 | CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA “SISMABONUS” O “ECOBONUS” – TRAT­TA­MENTO AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Con la risposta a interpello 24.5.2021 n. 369, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trat­tamento IVA da riservare alla cessione dei crediti d’imposta riferiti alle detrazioni fi­sca­li nel settore dell’edilizia (c.d. “ecobonus” e “sismabonus”, di cui rispettivamente agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013).

REGIME DI ESENZIONE IVA

Ai fini IVA, nella fattispecie esaminata, l’operazione è stata qualificata come presta­zio­ne di servizi, dietro corrispettivo, rilevante ai fini del tributo (art. 3 del DPR 633/72). L’operazione riveste però carattere finanziario, con conseguente applicazione del regi­me di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72).

IMPOSTA DI REGISTRO

Per quanto concerne l’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate ribadisce (cfr. ris. 5.12.2018 n. 84) che la cessione del credito d’imposta è esclusa dall’obbligo di regi­stra­­zione a norma dell’art. 5 della Tabella, allegata al DPR 131/86, in base al quale non sono soggetti all’obbligo di registrazione tutti gli “atti e documenti formati per l’applica­zione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute”. L’esonero dall’obbligo di registrazione non riguarda solo le scritture private non auten­ti­cate, ma opera, a norma del combinato disposto dell’art. 7 del DPR 131/86 e dell’art. 5 della Tabella allegata al medesimo DPR, anche ove la cessione del credito d’imposta fosse stipulata in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. In caso di re­gi­strazione volontaria, l’imposta è dovuta in misura fissa.

09 | CREDITO D’IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IM­PRE­SE DI MEDIE DIMENSIONI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO

La ris. Agenzia delle Entrate 13.5.2021 n. 33 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta spettante agli investi­to­ri, in relazione al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni ai sensi dell’art. 26 del DL 34/2020 e del DM 10.8.2020. L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cas­setto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d’imposta è utilizzabile:

CODICE TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta in esa­me, è stato istituito il codice tributo “6942”, denominato “Credito d’imposta per il raffor­za­mento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020”.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta in esame deve es­se­re presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agen­zia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

10 | CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – DECORRENZA DELLE NUOVE ALIQUOTE E DEI LIMITI MAGGIORATI

Con la risposta a interpello 10.5.2021 n. 323, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la de­correnza delle modifiche apportate dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) al cre­di­to d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex L. 160/2019 (legge di bi­lan­cio 2020).

DECORRENZA DALL’1.1.2021

Le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti dall’art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione si applicano alle spese sostenute, se­condo il principio di competenza, dall’1.1.2021. Le modifiche non si applicano retroattivamente, quindi per le spese sostenute nel 2020 trovano applicazione le aliquote previste dalla L. 160/2019.

PROGETTI GIÀ AVVIATI

La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche ap­por­tate con la legge di bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.

11 | PRODUTTORI AGRICOLI “SOTTO-SOGLIA” – PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021 E DEL QUADRO RS DEL MODELLO REDDITI PF 2021

Con la ris. 27.5.2021 n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA, ai sensi dell’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (c.d. “agricoltori sotto-soglia”), che nel corso del 2020 hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, possono presentare il modello 730/2021 e il quadro RS del modello REDDITI PF 2021, al fine di compilare il prospetto degli “Aiuti di Stato”.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

Gli agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti IVA possono infatti presentare il modello 730:

INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI PF DEL CONTRIBUTO A FONDO PER­DUTO

Nelle istruzioni del modello 730/2021 è stato però chiarito che tutti i percettori di age­vo­lazioni qualificate come “aiuti di Stato”, tra le quali rientra il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, devono utilizzare il modello REDDITI PF 2021 per adem­piere agli obblighi dichiarativi, al fine di compilare il prospetto degli “Aiuti di Stato” contenuto nel quadro RS.

Tuttavia, al fine di non penalizzare i produttori agricoli “sotto-soglia” aventi i requisiti per presentare il modello 730, che vedrebbero procrastinata la data di percezione di even­tuali rimborsi d’imposta, l’Agenzia delle Entrate consente a tali soggetti di presentare, in aggiunta al modello 730/2021, anche il frontespizio del modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS, in cui deve essere compilato il solo prospetto “Aiuti di Stato” con i dati relativi al contributo in esame. Il modello REDDITI PF 2021 contenente il quadro RS deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello REDDITI, uti­liz­zando anche i prodotti software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

12 | ALIQUOTA IVA AL 4% SUI SUSSIDI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ – CER­TIFICAZIONE DELL’INVALIDITÀ

Con il DM 7.4.2021, pubblicato sulla G.U. 4.5.2021 n. 105, sono state modificate le di­sposizioni contenute nell’art. 2 co. 2 del DM 14.3.98 in ordine alle modalità di certifi­ca­zione dell’invalidità necessaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei sog­getti portatori di handicap. Presentazione del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente.

Le cessioni dei sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’inte­gra­zio­ne dei soggetti portatori di handicap possono essere assoggettate ad aliquota IVA del 4%, a condizione che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’a­zien­­da sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.

Tuttavia, qualora non si evinca il collegamento funzionale fra la menomazione e il sus­si­dio tecnico-informatico, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del DL 5/2012, così come modificato dall’art. 29-bis del DL 76/2020, è necessario che detto certificato sia integrato con un’ul­teriore certificazione, rilasciata dal medico curante, da esibire in copia al momento dell’acquisto, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. Le modifiche apportate dal DM 7.4.2021 all’art. 2 co. 2 del DM 14.3.98 si sono rese ne­cessarie in considerazione del fatto che, in base a quanto previsto dal citato art. 29-bis del DL 76/2020, i verbali delle commissioni mediche integrate devono riportare anche “la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità”. Nella precedente formulazione, l’art. 2 co. 2 del citato DM 14.3.98 ri­chie­deva infatti che, ai fini del beneficio, fosse necessario “il certificato attestante l’inva­lidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la spe­cifi­ca prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza” dalla quale risultasse il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione.

13 | IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DI “CASHBACK PRIVATO” – TRATTAMENTO FISCALE

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 12.5.2021 n. 338, ha chiarito che non è imponibile ai fini IRPEF la somma percepita da persone fisiche a titolo di rim­bor­so di una quota della spesa sostenuta (c.d. “cashback”) per l’acquisto su siti di com­mer­cio elettronico, nella misura in cui la vendita si sia conclusa grazie all’“in­ter­me­dia­zione” di un portale digitale che svolge l’attività di raccolta di inserzioni di terzi e di pro­mozione dei beni posti in vendita.

A tal fine, è irrilevante che la somma sia erogata successivamente all’acquisto e da un soggetto diverso dal fornitore del bene o servizio.

Imponibilità come reddito diverso

Diversamente dal rimborso di una quota della spesa sostenuta, assume rilevanza red­dituale la somma riconosciuta agli iscritti al portale digitale per incentivare l’utilizzo del medesimo da parte di altri utenti (ad esempio, con la formula “porta un amico”), sul­la base degli acquisti dagli stessi effettuati. In tal caso, tale somma costituisce un reddito diverso.

14 | IVA – NOTE DI VARIAZIONE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. 340, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a fronte della nota di variazione in diminuzione emessa dal cedente/prestatore, il cessionario/committente è tenuto al ver­samento dell’IVA all’Erario.

OBBLIGHI DI VERSAMENTO DELL’IVA PER IL DEBITORE

Diversamente da quanto previsto per il fallimento e il concordato preventivo, ove sorge per il cessionario solo l’obbligo di registrare le fatture di acquisto senza assolvere l’IVA, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore è tenuto anche al riversamento dell’imposta (circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12).

NATURA DELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

A sostegno di tale soluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che l’accordo di ristrut­tu­razione dei debiti (così come il piano attestato di risanamento) non rientra tra le proce­dure concorsuali.

Vi è da dire, tuttavia, che, guardando agli accordi di ristrutturazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l’accordo partecipi alla natura “concorsuale” al pari del concordato preventivo (Cass. 12064/2019, 10106/2019, 9087/2018, 1182/2018 e 16347/2018). Accogliendo tale orientamento, quindi, dovrebbe giungersi a ritenere che, al pari del concordato, anche nell’accordo di ristrutturazione il cessionario non sia tenuto a ver­sare l’IVA a debito per le note di variazione ricevute.

TERMINE DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

Il termine iniziale per l’emissione della nota da parte del fornitore non può coincidere con la data in cui il credito è integralmente saldato, ma è anticipato alla data di omo­logazione dell’accordo. Il cessionario o committente resta esonerato dall’obbligo di registrazione delle note di variazione, nel caso in cui tali documenti siano stati emessi “antecedentemente” al ter­mine iniziale per la loro emissione o, viceversa, “successivamente” al termine per l’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19 co. 1 del DPR 633/72.

15 | SOMME PATTUITE NELL’AMBITO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO – RINUNCIA DEL RICEVENTE A ULTERIORI PRETESE – TRATTAMENTO AI FINI IVA

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.5.2021 n. 356, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA della somma di denaro che una so­cietà italiana deve ricevere da una società dell’Unione europea, in forza di un accordo transattivo, per rinunciare all’esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti della controparte.

QUALIFICA DELL’OPERAZIONE

La somma di denaro in esame costituisce il corrispettivo per l’assunzione di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della società italiana. Si tratta, pertanto, di un’ope­razione da qualificare come prestazione di servizi ai fini IVA (art. 3 co. 1 del DPR 633/72).

ASSENZA DEL REQUISITO DI TERRITORIALITÀ

Il predetto obbligo è inquadrabile fra i “servizi generici” resi nei confronti di un soggetto pas­sivo residente in un altro Stato membro dell’Unione europea. Di conseguenza, l’ope­razione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72).

16 | GRUPPO IVA – INGRESSO NEL GRUPPO DI NUOVI PARTECIPANTI – CONDIZIONI

Con la ris. 7.5.2021 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni di ingresso nel Gruppo IVA di una società già esistente alla data di costi­tu­zione del Gruppo, ma per la quale i vincoli finanziario, economico e organizzativo si sono instaurati successivamente.

RILEVANZA DEL REQUISITO TEMPORALE

Il vincolo finanziario richiesto per l’ingresso nel Gruppo IVA si considera instaurato a con­dizione che, in capo al soggetto interessato, il controllo di diritto ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. sussista dal 1° luglio dell’anno precedente l’ingresso nel Gruppo (requisito temporale).

Ne deriva, ad esempio, che se il controllo viene conseguito in data successiva al 1° luglio dell’anno X, il vincolo si considera instaurato nell’anno X+1 e il nuovo soggetto, in base al disposto dell’art. 70-quater co. 5 del DPR 633/72, aderisce al Gruppo IVA dall’an­no X+2.

Il termine del 1° luglio, seppure ispirato a ragioni di cautela fiscale, costituisce un ter­mine “tipizzato”, che quindi non ammette prova contraria. Per quanto concerne la dichiarazione di inclusione del nuovo partecipante, questa de­ve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dal 1° luglio dell’anno solare nel corso del quale si instaura il vincolo finanziario.

DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Poiché alcuni dei chiarimenti contenuti nella ris. 30/2021 hanno carattere innovativo, l’Agenzia ha escluso l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui, anteriormente alla pubblicazione del documento di prassi (7.5.2021), si siano verificate ipotesi di ingresso di “nuovi” soggetti in un Gruppo IVA già costituito non in linea con i suddetti chiarimenti.

17 | SERVIZI RELATIVI AI PORTI TURISTICI – REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA – ESCLUSIONE

Con la risposta a interpello 31.5.2021 n. 379, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’ap­pli­cazione del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72 per i servizi consistenti nella progettazione di pontili destinati al diportismo nautico.

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell’art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72, costituiscono servizi internazionali o con­nessi agli scambi internazionali non imponibili i “servizi prestati nei porti, autoporti, aero­porti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ RISERVATO AI PORTI COMMERCIALI

Ai fini della disposizione citata, assume rilevanza il concetto di “area portuale”, da in­ten­­dersi, ai fini fiscali, come “complesso di opere e attrezzature funzionalmente de­sti­nate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esem­pio il movimento di mezzi di trasporto” (cfr. C.M. 23.11.88 n. 66).

L’Agenzia precisa che da tale nozione restano esclusi i c.d. “porti turistici” che pre­sen­tano i caratteri propri dei c.d. “marina” (parcheggi nautici). Si tratta di impianti de­stinati prevalentemente all’ormeggio di imbarcazioni da diporto e quasi esclusi­va­men­te ad uten­ti che hanno l’esclusiva del posto fisso.

In sostanza, l’agevolazione deve considerarsi riservata ai servizi prestati nei porti in quan­to luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali. Ne deriva che le prestazioni di servizi relative ai porti turistici, ossia ad impianti che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzati per attività commerciali, non rien­trano nel regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72. Ne restano esclusi anche i servizi aventi ad oggetto i contratti preliminari di ormeggio, le locazioni o la concessione del posto barca.

18 | SERVIZI RESI NEI “MARINA RESORT” – ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Con la risposta a interpello 20.5.2021 n. 360, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’am­bito di applicazione dell’aliquota IVA del 10% per i servizi resi dai c.d. “marina resort”, os­sia le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di soggetti all’in­ter­no delle proprie imbarcazioni da diporto ormeggiate nel relativo specchio acqueo attrezzato.

QUADRO NORMATIVO

Si ricorda che l’art. 32 co. 1 del DL 133/2014 ha equiparato i marina resort alle strut­ture ricettive all’aria aperta, con la conseguenza che le prestazioni rese ai clienti ivi al­log­giati possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 120, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.

PRESTAZIONI SOGGETTE AD ALIQUOTA IVA DEL 10%

Con la risposta 360/2021 viene chiarito che sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% non solo i servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche i servizi strettamente accessori (es. pulizia, assistenza all’ormeggio, preno­ta­zione). Inoltre, il regime di favore si applica indipendentemente dal tipo di contratto di or­meg­gio (stagionale, annuale o pluriennale).

PRESTAZIONI ESCLUSE DALL’AGEVOLAZIONE

Resta soggetta all’aliquota IVA del 22% la mera locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.

Sono altresì esclusi dall’agevolazione:

L’agevolazione, infatti, è da intendersi applicabile ai servizi strettamente resi per l’al­loggio dei diportisti nelle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo ap­positamente attrezzato.

19 | SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI A FINI FISCALI – ESTENSIONE degli Stati partecipanti

Il DM 26.4.2021, pubblicato sulla G.U. 12.5.2021 n. 112, ha esteso le procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.

I nuovi Stati a cui l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i dati dei conti intrat­te­nuti presso le banche e gli altri intermediari finanziari italiani dai rispettivi residenti (Alle­gato C) sono Curaçao e il Perù (in entrambi i casi con decorrenza dai dati riferiti all’anno 2020). I nuovi Stati dai quali l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati dei conti intrattenuti da soggetti residenti in Italia presso le banche e gli altri intermediari finanziari ivi localizzati (Allegato D) sono invece Brunei, Dominica, Ecuador, Kazakistan, Liberia, Marocco, Nuova Caledonia, Oman e Perù.

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

10.6.2021

Conservazione
informatica dei
documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’an­­­no solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in for­ma in­formatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­serva­zio­ne informatica dei docu­menti:

·       relativi all’anno 2019;

·       mediante l’apposizione, sul pacchetto di archi­via­­zio­­ne, di un riferimento temporale op­poni­bile ai terzi.

10.6.2021

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dal 10.8.2020 al 10.12.2020:

·       devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto;

·       possono regolarizzare mediante il ravvedimento ope­­­­­­roso, in relazione all’operato del defunto, l’in­­fe­­dele presentazione delle dichiarazioni re­la­ti­ve al 2018 e agli anni precedenti e gli omessi, insuf­fi­cien­­ti o tardivi versa­men­ti del 2019 e degli anni pre­­ce­­denti.

15.6.2021

Adempimenti
modelli 730/2021 presentati ad un professionista
o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­la­zione ai modelli 730/2021 presentati dai con­tri­buen­ti en­tro il 31.5.2021:

·       consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);

·       trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­tra­te i modelli 730/2021 e le schede per la de­sti­­na­­zione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);

·       comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2021 ela­bo­­rati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

15.6.2021

Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai con­tri­buen­ti entro il 31.5.2021:

·       consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­da­zione (modello 730-3);

·       trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato;

·       comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2021 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un in­­­termediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un inter­me­dia­rio abi­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

16.6.2021

Acconto IMU 2021

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diver­si da­gli enti non commerciali, de­vo­no provvedere al ver­­sa­mento della prima rata dell’IMU dovu­ta per l’anno 2021, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2020.

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

·       i Comuni possono differire il versamento della pri­ma rata dell’IMU 2021;

·       la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta in re­la­zione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, dell’art. 1 co. 599 – 600 della L. 30.12.2020 n. 178 e dell’art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41.

16.6.2021

Saldo IMU 2020 e acconto IMU 2021
enti non commerciali

Gli enti non commerciali de­vo­no provvedere al versa­men­to:

·       del conguaglio dell’IMU complessivamente do­vu­ta per l’anno 2020;

·       della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2021, pari al 50% dell’imposta complessivamente corri­sposta per l’anno 2020.

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

·       i Comuni possono differire il versamento della pri­ma rata dell’IMU 2021;

·       la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta in re­la­zione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, dell’art. 1 co. 599 – 600 della L. 30.12.2020 n. 178 e dell’art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41.

16.6.2021

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

·       le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di maggio 2021;

·       le addizionali IRPEF trattenute nel mese di mag­gio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­te­­nute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mi­ne in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te o­pe­rate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, feb­bra­io, mar­­­zo, apri­le e maggio 2021 non è di almeno 500,00 euro.

16.6.2021

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

·       liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2021;

·       versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA di­venuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da

con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

16.6.2021

Versamento rata
saldo IVA 2020

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell’imposta de­ri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021), devono ver­­sa­re la quarta rata, con appli­ca­zio­ne dei previsti interessi.

16.6.2021

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da di­vertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

·       sulla base degli imponibili forfettari medi annui, sta­biliti per le singole categorie di apparecchi;

·       in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2021.

21.6.2021

Domande contributi
autotrasportatori per rinnovo parco veicolare

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi devono presentare, entro le ore 8.00, le do­man­­de per la prenotazione della conces­sio­ne di con­tributi, in relazio­ne al secondo periodo di incentivazione:

·       per il rinnovo del parco veicolare, mediante rotta­mazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 335 e del DM 21.10.2020 n. 187;

·       mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di pre­sentazione.

25.6.2021

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

·       relativi al mese di maggio 2021, in via obbliga­toria o facoltativa;

·       mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2021, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

·       i modelli relativi ai mesi di apri­­le e maggio 2021, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;

·       mediante trasmissione telematica.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 so­no state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la pre­sen­tazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

29.6.2021

Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF

I pro­fes­sionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in re­lazione ai modelli 730/2021 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2021:

·       consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­dazione (modello 730-3);

·       trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2021 e le schede per la de­sti­­nazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);

·       comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2021 ela­borati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

 

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zione deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

29.6.2021

Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fi­scale diret­ta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai con­tri­buen­ti dal 1° al 20.6.2021:

·       consegnare al contribuente la copia della di­chia­ra­zione elaborata e del relativo prospetto di liqui­­dazione (modello 730-3);

·       trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En­trate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato;

·       comunicare in via telematica all’Agenzia delle En­trate i risultati contabili dei modelli 730/2021 ela­bo­rati (modelli 730-4), direttamente o tramite un inter­mediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con­guagli in capo al contribuente.

 

La consegna al contribuente della copia della dichia­ra­zio­ne deve comunque avvenire prima della sua tra­­smis­sione telematica all’Agen­zia del­le Entrate.

 

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’ot­to, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (mo­del­li 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abi­­­litato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

30.6.2021

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2021

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2021 devono effettuare il versamento, senza la mag­giorazione dello 0,4%:

·       del saldo per l’anno 2020 e dell’even­tuale primo ac­­­­­­conto per l’anno 2021 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;

·       del saldo per l’anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2021 dell’addizionale comunale;

·       del saldo per l’anno 2020 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2021 relativo all’imposta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;

·       del saldo per l’anno 2020 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2021 relativo all’imposta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;

·       delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

 

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2021

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2021

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del:

·       saldo dei contributi per l’anno 2020;

·       primo acconto dei contributi per l’anno 2021.

 

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2021

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2021

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fet­tuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2021

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2021

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avrebbero do­vu­­to approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, devono ef­fet­tua­re il versamento, senza la mag­gio­ra­zione dello 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2021

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, devo­no effettuare il ver­samento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

·       del saldo IRAP per l’anno 2020;

·       dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2021.

 

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2021

Versamento saldo IVA 2020

I soggetti con partita IVA devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se non ancora effet­tuato, con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021.

Tale versamento può essere rateizzato.

30.6.2021

Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coinci­dente con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approvare) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

 

Tale versamento può essere rateizzato.

   

30.6.2021

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che hanno approvato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, op­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione del­lo 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

30.6.2021

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento del totale o della prima rata delle im­po­ste sostitutive dovute per:

·       la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2019;

·       l’eventuale affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;

·       l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affran­ca­mento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

30.6.2021

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’im­posta co­in­cidente con l’anno solare, devono effet­tua­re il versamento della seconda di tre rate, ovvero della terza di sei rate, di pari importo, delle imposte sostitutive dovute per:

·       la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bi­lan­cio al 31.12.2018;

·       l’eventuale affrancamento del saldo attivo di riva­lutazione;

·       l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Il versamento in un massimo di sei rate è applicabile per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.

30.6.2021

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il ver­sa­men­to della seconda e ultima rata, pari al 40%, del­l’imposta so­stitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, do­­­vuta per l’estromissione agevolata dall’ambito im­pren­­ditoriale:

·       dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2019, effettuata entro il 31.5.2020;

·       con effetto dall’1.1.2020.

30.6.2021

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2021 versano il saldo relativo all’ul­timo periodo d’imposta di residenza in Italia devono pre­­sen­tare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territo­rial­mente com­petente la comunicazione:

·       relativa all’opzione per la sospensione o la ra­teiz­­zazione dell’imposta dovuta a seguito del tra­sfe­ri­mento (c.d. “exit tax”);

·       unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.6.2021

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota inte­gra­tiva devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le in­for­mazioni relative:

·       a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiu­ti, in denaro o in natura, non aventi carattere ge­ne­rale e privi di natura corrispettiva, retributiva o ri­sar­citoria, effettivamente erogati da Pub­bli­che Am­­ministrazioni nell’anno precedente;

·       di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

 

L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre asso­ciazioni e fondazioni.

30.6.2021

Dichiarazione IMU 2020

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la di­chia­ra­zio­ne relativa all’anno 2020, qualora obbliga­toria.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiara­zione relativa all’anno 2020:

·       esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;

·       utilizzando lo specifico modello.

30.6.2021

Ravvedimento IMU 2020

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’o­messo, insufficiente o tardivo versamento dell’impo­sta do­­­vuta per il 2020, con applicazione della sanzione ri­dotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

30.6.2021

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2021

Le persone fisiche non ob­bligate alla trasmis­sione tele­matica possono presentare il modello REDDITI PF 2021 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

·       direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­litati;

·       entro il 30.11.2021.

30.6.2021

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello
REDDITI PF 2021

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2021 possono presentare presso un ufficio postale alcuni qua­dri del mo­dello REDDITI PF 2021 (RT, RM e RW), per in­­di­care redditi o dati che non sono previsti dal mo­dello 730/2021.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2021 deve es­sere presentato se non viene compilato il quadro K del mo­dello 730/2021.

In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:

·       direttamente o avvalendosi degli intermediari abi­­­­litati;

·       entro il 30.11.2021.

30.6.2021

Regolarizzazione modello
REDDITI PF 2020

Le persone fisiche che pre­sentano in Posta il modello REDDITI PF 2021 possono regolarizzare, mediante il rav­­­­­ve­dimento operoso, con la riduzione delle san­zioni ad un ottavo del minimo:

·       l’infedele presentazione della dichia­ra­zione RED­DITI PF 2020 relativa al 2019;

·       gli omessi, insufficienti o tardivi versa­menti del 2020.

 

Possono es­se­re regolarizzate anche le violazioni com­mes­­se:

·       nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;

·       nelle annualità antecedenti, con riduzione del­­le san­zioni ad un sesto del minimo.

 

La regolarizzazione si perfeziona me­diante:

·       il versamento degli importi non ver­sati, degli in­teres­si legali e delle san­zioni ridotte previste per le diver­se violazioni;

·       la presentazione delle eventuali dichia­ra­zioni inte­gra­tive.

30.6.2021

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2021 pos­­­­sono:

·       presentare presso un ufficio postale il modello RED­DITI PF 2021 cui era obbligato il defunto;

·       regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’in­fe­­dele pre­­­­­­sen­­tazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versa­men­ti del 2020 e degli anni precedenti.

 

In alternativa, la presentazione della dichiarazione de­ve avvenire in via telematica entro il 30.11.2021.

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

30.6.2021

Rivalutazione partecipazioni
non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono partecipazioni non quo­ta­te al­l’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

·       facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abilitato;

·       versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11% sia per le parte­ci­pa­zio­ni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

30.6.2021

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

·       facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abili­tato;

·       versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

30.6.2021

Rivalutazione all’1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2020, con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva dell’11%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2020.

30.6.2021

Rivalutazione all’1.1.2019 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2019, con versamento ra­teale dell’im­posta sostitutiva dell’11% (per le parte­ci­pa­zio­ni “quali­fi­cate”) ovvero del 10% (per le parte­ci­pa­zio­ni “non qua­li­fi­cate” e i terreni), devono versare la terza e ultima rata dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2019.

30.6.2021

Domande contributi
investimenti
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi de­vono presentare, entro le ore 8.00, le do­man­­de per la pre­notazione della conces­sio­ne di con­tributi, in rela­zio­ne al secondo periodo di incentivazione:

·       per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del par­­co veicolare e l’acquisizione di beni stru­men­ta­li per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020;

·       mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.

 

Rileva l’ordine cronologico di pre­sentazione.

30.6.2021

Credito
d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro

Gli esercenti attività d’im­presa, arte o professione in luo­ghi aperti al pubblico e le associazioni, fondazioni e al­tri enti privati devono concludere l’utilizzo in compen­sa­zio­ne nel modello F24 del credito d’imposta spettante per le spe­­se sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli am­bienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il termine in esame può essere esercitata l’opzione per la cessione del cre­di­to.

30.6.2021

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2021

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di ener­­gia elettrica per uso domestico residenziale de­vo­no pre­sen­tare un’apposita autocertificazione, al fi­ne di es­se­re escluse dal pagamento del canone RAI in bol­letta, con effetto per il secondo semestre 2021, in caso di:

·       non detenzione di un apparecchio televisivo da par­­te di alcun componente della famiglia ana­gra­fi­­ca, in alcuna delle abitazioni per le quali il di­chia­­­ran­­te è ti­to­­lare di utenza di fornitura di ener­gia elet­trica;

·       non detenzione, da parte di alcun componente del­la famiglia anagrafica in alcuna delle abita­zio­ni per le quali il dichiarante è titolare di uten­za di for­nitura di energia elettrica, di un appa­rec­chio te­le­vi­sivo ulteriore rispetto a quello per cui è sta­ta pre­­sentata una denunzia di cessazione del­l’ab­bo­namento ra­dio-te­le­visivo per “suggella­men­­­to”.

 

L’autocertificazione va presentata:

·       compilando l’apposito modello approvato dal­l’A­­gen­­­zia delle Entrate;

· mediante spedizione, in plico raccomandato sen­­­­za busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Tori­no 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Ca­sella Po­stale 22, 10121, Torino;

·       oppure mediante trasmissione in via telema­ti­ca, di­ret­ta­mente o tramite un intermediario abi­li­tato, o tramite po­sta elettronica certificata (PEC).

30.6.2021

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento del­le rite­nu­te di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

·       operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, feb­­bra­io, marzo, aprile e maggio 2021, di am­mon­tare cumula­tivo inferiore a 500,00 euro;

·       se il relativo versamento non è già stato effet­tuato in prece­denza.

30.6.2021

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica al­l’A­gen­zia delle Entrate i dati:

·       dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2020 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di atti­vità d’impresa, comprese le sublocazioni e le con­cessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;

·       per i quali non siano state operate ritenute.

 

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può es­sere effettuata in forma aggregata.

30.6.2021

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

·       alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di im­mobili con decorrenza inizio mese di giugno 2021 e al pagamento della relativa imposta di re­gistro;

·       al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2021.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.