MAGGIO 2021: NOVITÀ
01 | TENUTA DI LIBRI E REGISTRI CONTABILI CON SISTEMI INFORMATICI – ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sui registri contabili tenuti con sistemi informatici.
NORMA DI RIFERIMENTO
In base all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:
- risulti aggiornato sui supporti elettronici;
- sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La norma deroga al precedente co. 4-ter che prescrive, per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, l’obbligo di stampa entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo stesso termine è previsto per porre i registri in conservazione elettronica.
DEROGA ALL’OBBLIGO DI STAMPA
L’Agenzia delle Entrate precisa che la predetta norma ha introdotto una novità in materia di registri contabili, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Per i registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è:
- dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti;
- assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine;
- versata mediante contrassegno telematico o tramite il modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Per i registri tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è:
- dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno;
- versata con il modello F24, utilizzando il codice tributo “2501”, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
02 | DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA PIÙ DI 6 MESI
Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. 342, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di imputazione temporale delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi.
REQUISITI DI DEDUCIBILITÀ
L’art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).
A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:
5.000,00 euro, per le imprese che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro;
2.500,00 euro, per le altre imprese. La perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione. In pratica, la svalutazione dei “mini crediti” può essere interamente dedotta (ex art. 101 co. 5 del TUIR), senza sottostare ai limiti di cui all’art. 106 co. 1 dello stesso TUIR (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).
ESERCIZIO DI DEDUCIBILITÀ
Per effetto dell’art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, una volta soddisfatti i requisiti di deducibilità fiscale, compete all’impresa creditrice la scelta circa:
l’esercizio in cui portare in deduzione la perdita relativa ai crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi;
la determinazione del rispettivo ammontare. In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie”, la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.
INCASSO DI “MINI-CREDITI” PRECEDENTEMENTE SVALUTATI
Se prima della cancellazione dal bilancio, i “mini-crediti”, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.
03 | REGIME FORFETARIO OD ORDINARIO – ESERCIZIO DELLE OPZIONI MEDIANTE COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2021 n. 378, è stata esclusa l’applicabilità del regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) a seguito della manifestazione, mediante comportamenti concludenti, dell’opzione per il regime ordinario.
CASO OGGETTO DI INTERPELLO
Il caso specifico riguardava un professionista che non aveva mai applicato il regime forfetario e che aveva emesso nel 2020 (e in parte nel 2021) fatture con IVA. Risultava altresì la presentazione delle liquidazioni periodiche IVA. Possedendo i requisiti per il regime agevolato, il soggetto intendeva applicarlo per il 2020, procedendo alla correzione delle fatture emesse mediante emissione di note di credito per lo storno dell’IVA e di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’IVA stornata.
IMPOSSIBILITÀ DI APPLICARE IL REGIME FORFETARIO
A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico, è stato integrato il comportamento concludente per il regime ordinario, richiesto ai fini della manifestazione delle opzioni e delle revoche dall’art. 1 del DPR 442/97. Tale scelta, una volta perfezionatasi mediante comportamenti concludenti di carattere fiscale, non può essere oggetto di ripensamento, né semplicemente corretta mediante l’emissione di note di variazione.
04 | TRACCIABILITÀ DI INCASSI E PAGAMENTI – RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – OPERAZIONI RIENTRANTI NEL COMMERCIO AL MINUTO
Con la risposta a interpello 11.5.2021 n. 331, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per fruire della riduzione di 2 anni dei termini di decadenza dell’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi da parte di un soggetto passivo IVA che effettua anche operazioni al dettaglio.
CONDIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO
Viene chiarito che la riduzione di 2 anni dei termini per l’accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 può applicarsi a condizione che il soggetto passivo:
- garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati;
- documenti le operazioni mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio e/o mediante memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi;
- rispetti gli altri requisiti previsti dal DM 4.8.2016 (utilizzo dei mezzi di pagamento ivi individuati, indicazione nella dichiarazione dei redditi dei requisiti per l’agevolazione).
Soggetti esclusi Restano esclusi dal beneficio i soggetti che, essendo esonerati dalle suddette forme di documentazione, non vi ricorrono volontariamente.
SERVIZI DI MENSA AZIENDALE
Il caso oggetto della risposta 331/2021 riguarda una società che eroga servizi di mensa ai dipendenti trattenendo il relativo corrispettivo in busta paga.
Pagamento tracciabile
L’Agenzia chiarisce che l’addebito in busta paga consente di rispettare il requisito della tracciabilità a patto che il pagamento della retribuzione al dipendente (e la corrispondente decurtazione) avvengano con uno dei mezzi individuati dal DM 4.8.2016.
Modalità di documentazione
Viene altresì chiarito che, nonostante i servizi di mensa aziendale siano esonerati dagli obblighi di certificazione ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. i) del DPR 696/96, ai fini della riduzione dei termini di accertamento gli stessi servizi devono essere certificati mediante documento commerciale o, in alternativa, mediante fattura “immediata” o differita.
Documento commerciale
In caso di memorizzazione e invio dei corrispettivi, la società dovrà emettere un documento commerciale al momento della fornitura del pasto, con indicazione del corrispettivo non riscosso, e poi un documento commerciale, che richiami il primo, all’atto del pagamento (addebito in busta paga).
Fattura immediata o differita
In alternativa, la società può ricorrere alla fatturazione. Ad esempio, potrà emettere:
- una fattura anticipata, riepilogativa per i pasti che verranno forniti nel successivo trimestre, anche se addebitati mensilmente (senza necessità di accompagnare la fornitura dei pasti con un documento commerciale);
- una fattura differita “trimestrale”, entro il giorno 15 del mese successivo all’addebito trimestrale, purché all’atto della fornitura di ciascun pasto sia emesso un documento commerciale.
Non è ammessa, invece, l’emissione di una fattura “immediata” entro 12 giorni dall’addebito mensile del corrispettivo in quanto, alla luce del nuovo art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015, è necessario che la fattura accompagni la fruizione del pasto (ossia l’esecuzione dell’operazione).
05 | CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2021 CON RIMBORSI – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
Con il provv. 24.5.2021 n. 125708, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2021 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019 e 730/2020.
IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730
Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
Con il provv. 24.5.2021 n. 125708, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE
Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI
Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:
- tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
- a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.
Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta
A partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta. In precedenza, infatti, poiché l’INPS riceveva i risultati contabili per l’effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l’assistenza fiscale, era previsto che l’attività di controllo preventiva venisse effettuata dall’Agenzia delle Entrate in cooperazione con lo stesso INPS.
EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI
Se il modello 730/2021 è stato incluso nei controlli preventivi:
- l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2021, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).
06 | LAVORATORI DIPENDENTI IN “SMART WORKING” – RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE – REGIME FISCALE
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 11.5.2021 n. 328 e 24.5.2021 n. 371, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese riconosciuti ai lavoratori dipendenti in “smart working”.
IMPONIBILITÀ COME REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.5.2021 n. 328, ha chiarito che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente imponibili le somme erogate in favore dei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile (c.d. “smart working”), a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per ragioni lavorative presso la propria abitazione, pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al lavoratore nelle fatture periodiche emesse a suo nome o del coniuge convivente, in relazione ai costi della connessione a Internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento. Si tratta infatti di un rimborso sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, che, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, stante il principio di “onnicomprensività” dello stesso ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR. In termini analoghi si è espressa la successiva risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 24.5.2021 n. 371, in relazione al rimborso ai lavoratori dipendenti in smart working di tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati Internet (attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare). Anche tale rimborso è stato ritenuto imponibile quale reddito di lavoro dipendente, poiché non è relativo al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro, supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati.
CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITÀ
Al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente è infatti necessario adottare un criterio analitico che permetta di determinare, per ciascuna tipologia di spesa (es. energia elettrica, connessione ad Internet, ecc.), la quota di costi risparmiati dalla società datore di lavoro e che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.5.2021 n. 328).
Non concorrono infatti alla formazione della base imponibile le somme rimborsate che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore dipendente, effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro, sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 9.9.2003 n. 178, 7.12.2007 n. 357 e 20.6.2017 n. 74). In tal senso si veda la precedente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2021 n. 314.
DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESA
Con la risposta a interpello 24.5.2021 n. 371, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso spese accordato al dipendente in smart working per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati Internet è deducibile dal reddito d’impresa della società datore di lavoro, ai sensi dell’art. 95 co. 1 del TUIR, qualora l’attivazione della connessione Internet rappresenti un obbligo implicito della prestazione pattuita, finalizzata a permettere al dipendente di poter effettuare la prestazione lavorativa in smart working.
07 | LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO – PRESTAZIONE EFFETTUATA IN “SMART WORKING” IN ITALIA – INAPPLICABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 345, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di applicare le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR, con riguardo ad un lavoratore dipendente distaccato in un Paese estero ma rientrato in Italia a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dove svolge la prestazione lavorativa in modalità smart working presso la propria abitazione, ma sempre a beneficio della società estera distaccataria e senza che il rapporto lavorativo abbia subìto interruzioni o variazioni.
APPLICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
L’art. 51 co. 8-bis del TUIR prevede che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, definite annualmente con apposito decreto ministeriale. Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello in esame, tale regime fiscale trova applicazione se:
- l’attività lavorativa sia svolta all’estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
- l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
- il lavoratore nell’arco di 12 mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
È inoltre necessario che il lavoratore mantenga la residenza fiscale in Italia (C.M. 207/2000).
REQUISITO DELLA PRESENZA FISICA
Poiché per l’applicazione delle norme interne che disciplinano la tassazione del reddito di lavoro dipendente, il criterio adottato dal legislatore è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa (cfr. C.M. 207/2000 e circ. Agenzia delle Entrate 17/2017), al lavoratore distaccato all’estero, ma che effettua la prestazione lavorativa in Italia in modalità smart working a seguito del rientro causato dall’emergenza COVID-19, non è quindi possibile applicare il regime delle retribuzioni convenzionali.
ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
A seguito del rientro in Italia del lavoratore, il datore di lavoro sostituto d’imposta è quindi tenuto a:
- non applicare più il regime delle retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51
co. 8-bis del TUIR, a partire dalla data di rientro, determinando il reddito di lavoro dipendente sulla base della disciplina ordinaria; - rideterminare la retribuzione convenzionale del mese in cui è avvenuto il rientro in Italia, tenendo conto dei giorni di permanenza all’estero.
08 | CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA “SISMABONUS” O “ECOBONUS” – TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
Con la risposta a interpello 24.5.2021 n. 369, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA da riservare alla cessione dei crediti d’imposta riferiti alle detrazioni fiscali nel settore dell’edilizia (c.d. “ecobonus” e “sismabonus”, di cui rispettivamente agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013).
REGIME DI ESENZIONE IVA
Ai fini IVA, nella fattispecie esaminata, l’operazione è stata qualificata come prestazione di servizi, dietro corrispettivo, rilevante ai fini del tributo (art. 3 del DPR 633/72). L’operazione riveste però carattere finanziario, con conseguente applicazione del regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72).
IMPOSTA DI REGISTRO
Per quanto concerne l’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate ribadisce (cfr. ris. 5.12.2018 n. 84) che la cessione del credito d’imposta è esclusa dall’obbligo di registrazione a norma dell’art. 5 della Tabella, allegata al DPR 131/86, in base al quale non sono soggetti all’obbligo di registrazione tutti gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute”. L’esonero dall’obbligo di registrazione non riguarda solo le scritture private non autenticate, ma opera, a norma del combinato disposto dell’art. 7 del DPR 131/86 e dell’art. 5 della Tabella allegata al medesimo DPR, anche ove la cessione del credito d’imposta fosse stipulata in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. In caso di registrazione volontaria, l’imposta è dovuta in misura fissa.
09 | CREDITO D’IMPOSTA PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
La ris. Agenzia delle Entrate 13.5.2021 n. 33 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta spettante agli investitori, in relazione al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni ai sensi dell’art. 26 del DL 34/2020 e del DM 10.8.2020. L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
- oppure, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, per l’importo non fruito nella dichiarazione dei redditi, in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “6942”, denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020”.
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
- il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
Il modello F24 contenente la compensazione del credito d’imposta in esame deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
10 | CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – DECORRENZA DELLE NUOVE ALIQUOTE E DEI LIMITI MAGGIORATI
Con la risposta a interpello 10.5.2021 n. 323, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza delle modifiche apportate dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) al credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
DECORRENZA DALL’1.1.2021
Le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti dall’art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione si applicano alle spese sostenute, secondo il principio di competenza, dall’1.1.2021. Le modifiche non si applicano retroattivamente, quindi per le spese sostenute nel 2020 trovano applicazione le aliquote previste dalla L. 160/2019.
PROGETTI GIÀ AVVIATI
La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.
11 | PRODUTTORI AGRICOLI “SOTTO-SOGLIA” – PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021 E DEL QUADRO RS DEL MODELLO REDDITI PF 2021
Con la ris. 27.5.2021 n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA, ai sensi dell’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 (c.d. “agricoltori sotto-soglia”), che nel corso del 2020 hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, possono presentare il modello 730/2021 e il quadro RS del modello REDDITI PF 2021, al fine di compilare il prospetto degli “Aiuti di Stato”.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730
Gli agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti IVA possono infatti presentare il modello 730:
- in quanto non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA;
- in assenza di altri obblighi dichiarativi (IRAP e 770);
- a condizione che non siano titolari di reddito d’impresa (i relativi redditi devono quindi essere compresi nei limiti previsti dall’art. 32 del TUIR).
INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI PF DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Nelle istruzioni del modello 730/2021 è stato però chiarito che tutti i percettori di agevolazioni qualificate come “aiuti di Stato”, tra le quali rientra il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, devono utilizzare il modello REDDITI PF 2021 per adempiere agli obblighi dichiarativi, al fine di compilare il prospetto degli “Aiuti di Stato” contenuto nel quadro RS.
Tuttavia, al fine di non penalizzare i produttori agricoli “sotto-soglia” aventi i requisiti per presentare il modello 730, che vedrebbero procrastinata la data di percezione di eventuali rimborsi d’imposta, l’Agenzia delle Entrate consente a tali soggetti di presentare, in aggiunta al modello 730/2021, anche il frontespizio del modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS, in cui deve essere compilato il solo prospetto “Aiuti di Stato” con i dati relativi al contributo in esame. Il modello REDDITI PF 2021 contenente il quadro RS deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello REDDITI, utilizzando anche i prodotti software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
12 | ALIQUOTA IVA AL 4% SUI SUSSIDI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ – CERTIFICAZIONE DELL’INVALIDITÀ
Con il DM 7.4.2021, pubblicato sulla G.U. 4.5.2021 n. 105, sono state modificate le disposizioni contenute nell’art. 2 co. 2 del DM 14.3.98 in ordine alle modalità di certificazione dell’invalidità necessaria ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. Presentazione del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente.
Le cessioni dei sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap possono essere assoggettate ad aliquota IVA del 4%, a condizione che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
Tuttavia, qualora non si evinca il collegamento funzionale fra la menomazione e il sussidio tecnico-informatico, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del DL 5/2012, così come modificato dall’art. 29-bis del DL 76/2020, è necessario che detto certificato sia integrato con un’ulteriore certificazione, rilasciata dal medico curante, da esibire in copia al momento dell’acquisto, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. Le modifiche apportate dal DM 7.4.2021 all’art. 2 co. 2 del DM 14.3.98 si sono rese necessarie in considerazione del fatto che, in base a quanto previsto dal citato art. 29-bis del DL 76/2020, i verbali delle commissioni mediche integrate devono riportare anche “la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità”. Nella precedente formulazione, l’art. 2 co. 2 del citato DM 14.3.98 richiedeva infatti che, ai fini del beneficio, fosse necessario “il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza” dalla quale risultasse il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione.
13 | IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DI “CASHBACK PRIVATO” – TRATTAMENTO FISCALE
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 12.5.2021 n. 338, ha chiarito che non è imponibile ai fini IRPEF la somma percepita da persone fisiche a titolo di rimborso di una quota della spesa sostenuta (c.d. “cashback”) per l’acquisto su siti di commercio elettronico, nella misura in cui la vendita si sia conclusa grazie all’“intermediazione” di un portale digitale che svolge l’attività di raccolta di inserzioni di terzi e di promozione dei beni posti in vendita.
A tal fine, è irrilevante che la somma sia erogata successivamente all’acquisto e da un soggetto diverso dal fornitore del bene o servizio.
Imponibilità come reddito diverso
Diversamente dal rimborso di una quota della spesa sostenuta, assume rilevanza reddituale la somma riconosciuta agli iscritti al portale digitale per incentivare l’utilizzo del medesimo da parte di altri utenti (ad esempio, con la formula “porta un amico”), sulla base degli acquisti dagli stessi effettuati. In tal caso, tale somma costituisce un reddito diverso.
14 | IVA – NOTE DI VARIAZIONE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. 340, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a fronte della nota di variazione in diminuzione emessa dal cedente/prestatore, il cessionario/committente è tenuto al versamento dell’IVA all’Erario.
OBBLIGHI DI VERSAMENTO DELL’IVA PER IL DEBITORE
Diversamente da quanto previsto per il fallimento e il concordato preventivo, ove sorge per il cessionario solo l’obbligo di registrare le fatture di acquisto senza assolvere l’IVA, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore è tenuto anche al riversamento dell’imposta (circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12).
NATURA DELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
A sostegno di tale soluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che l’accordo di ristrutturazione dei debiti (così come il piano attestato di risanamento) non rientra tra le procedure concorsuali.
Vi è da dire, tuttavia, che, guardando agli accordi di ristrutturazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l’accordo partecipi alla natura “concorsuale” al pari del concordato preventivo (Cass. 12064/2019, 10106/2019, 9087/2018, 1182/2018 e 16347/2018). Accogliendo tale orientamento, quindi, dovrebbe giungersi a ritenere che, al pari del concordato, anche nell’accordo di ristrutturazione il cessionario non sia tenuto a versare l’IVA a debito per le note di variazione ricevute.
TERMINE DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE
Il termine iniziale per l’emissione della nota da parte del fornitore non può coincidere con la data in cui il credito è integralmente saldato, ma è anticipato alla data di omologazione dell’accordo. Il cessionario o committente resta esonerato dall’obbligo di registrazione delle note di variazione, nel caso in cui tali documenti siano stati emessi “antecedentemente” al termine iniziale per la loro emissione o, viceversa, “successivamente” al termine per l’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19 co. 1 del DPR 633/72.
15 | SOMME PATTUITE NELL’AMBITO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO – RINUNCIA DEL RICEVENTE A ULTERIORI PRETESE – TRATTAMENTO AI FINI IVA
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.5.2021 n. 356, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA della somma di denaro che una società italiana deve ricevere da una società dell’Unione europea, in forza di un accordo transattivo, per rinunciare all’esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti della controparte.
QUALIFICA DELL’OPERAZIONE
La somma di denaro in esame costituisce il corrispettivo per l’assunzione di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della società italiana. Si tratta, pertanto, di un’operazione da qualificare come prestazione di servizi ai fini IVA (art. 3 co. 1 del DPR 633/72).
ASSENZA DEL REQUISITO DI TERRITORIALITÀ
Il predetto obbligo è inquadrabile fra i “servizi generici” resi nei confronti di un soggetto passivo residente in un altro Stato membro dell’Unione europea. Di conseguenza, l’operazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72).
16 | GRUPPO IVA – INGRESSO NEL GRUPPO DI NUOVI PARTECIPANTI – CONDIZIONI
Con la ris. 7.5.2021 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni di ingresso nel Gruppo IVA di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo, ma per la quale i vincoli finanziario, economico e organizzativo si sono instaurati successivamente.
RILEVANZA DEL REQUISITO TEMPORALE
Il vincolo finanziario richiesto per l’ingresso nel Gruppo IVA si considera instaurato a condizione che, in capo al soggetto interessato, il controllo di diritto ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. sussista dal 1° luglio dell’anno precedente l’ingresso nel Gruppo (requisito temporale).
Ne deriva, ad esempio, che se il controllo viene conseguito in data successiva al 1° luglio dell’anno X, il vincolo si considera instaurato nell’anno X+1 e il nuovo soggetto, in base al disposto dell’art. 70-quater co. 5 del DPR 633/72, aderisce al Gruppo IVA dall’anno X+2.
Il termine del 1° luglio, seppure ispirato a ragioni di cautela fiscale, costituisce un termine “tipizzato”, che quindi non ammette prova contraria. Per quanto concerne la dichiarazione di inclusione del nuovo partecipante, questa deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dal 1° luglio dell’anno solare nel corso del quale si instaura il vincolo finanziario.
DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Poiché alcuni dei chiarimenti contenuti nella ris. 30/2021 hanno carattere innovativo, l’Agenzia ha escluso l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui, anteriormente alla pubblicazione del documento di prassi (7.5.2021), si siano verificate ipotesi di ingresso di “nuovi” soggetti in un Gruppo IVA già costituito non in linea con i suddetti chiarimenti.
17 | SERVIZI RELATIVI AI PORTI TURISTICI – REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA – ESCLUSIONE
Con la risposta a interpello 31.5.2021 n. 379, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72 per i servizi consistenti nella progettazione di pontili destinati al diportismo nautico.
QUADRO NORMATIVO
Ai sensi dell’art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72, costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili i “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.
REGIME DI NON IMPONIBILITÀ RISERVATO AI PORTI COMMERCIALI
Ai fini della disposizione citata, assume rilevanza il concetto di “area portuale”, da intendersi, ai fini fiscali, come “complesso di opere e attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento di mezzi di trasporto” (cfr. C.M. 23.11.88 n. 66).
L’Agenzia precisa che da tale nozione restano esclusi i c.d. “porti turistici” che presentano i caratteri propri dei c.d. “marina” (parcheggi nautici). Si tratta di impianti destinati prevalentemente all’ormeggio di imbarcazioni da diporto e quasi esclusivamente ad utenti che hanno l’esclusiva del posto fisso.
In sostanza, l’agevolazione deve considerarsi riservata ai servizi prestati nei porti in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali. Ne deriva che le prestazioni di servizi relative ai porti turistici, ossia ad impianti che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzati per attività commerciali, non rientrano nel regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 6 del DPR 633/72. Ne restano esclusi anche i servizi aventi ad oggetto i contratti preliminari di ormeggio, le locazioni o la concessione del posto barca.
18 | SERVIZI RESI NEI “MARINA RESORT” – ALIQUOTA IVA APPLICABILE
Con la risposta a interpello 20.5.2021 n. 360, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA del 10% per i servizi resi dai c.d. “marina resort”, ossia le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di soggetti all’interno delle proprie imbarcazioni da diporto ormeggiate nel relativo specchio acqueo attrezzato.
QUADRO NORMATIVO
Si ricorda che l’art. 32 co. 1 del DL 133/2014 ha equiparato i marina resort alle strutture ricettive all’aria aperta, con la conseguenza che le prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 120, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
PRESTAZIONI SOGGETTE AD ALIQUOTA IVA DEL 10%
Con la risposta 360/2021 viene chiarito che sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% non solo i servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche i servizi strettamente accessori (es. pulizia, assistenza all’ormeggio, prenotazione). Inoltre, il regime di favore si applica indipendentemente dal tipo di contratto di ormeggio (stagionale, annuale o pluriennale).
PRESTAZIONI ESCLUSE DALL’AGEVOLAZIONE
Resta soggetta all’aliquota IVA del 22% la mera locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.
Sono altresì esclusi dall’agevolazione:
- i servizi resi sull’imbarcazione nell’ambito di contratti di stazionamento in porto che implicano lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa (come l’alaggio ed il varo);
- i servizi resi nell’ambito dei contratti di stazionamento a terra (c.d. “porto secco”).
L’agevolazione, infatti, è da intendersi applicabile ai servizi strettamente resi per l’alloggio dei diportisti nelle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.
19 | SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI A FINI FISCALI – ESTENSIONE degli Stati partecipanti
Il DM 26.4.2021, pubblicato sulla G.U. 12.5.2021 n. 112, ha esteso le procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.
I nuovi Stati a cui l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i dati dei conti intrattenuti presso le banche e gli altri intermediari finanziari italiani dai rispettivi residenti (Allegato C) sono Curaçao e il Perù (in entrambi i casi con decorrenza dai dati riferiti all’anno 2020). I nuovi Stati dai quali l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati dei conti intrattenuti da soggetti residenti in Italia presso le banche e gli altri intermediari finanziari ivi localizzati (Allegato D) sono invece Brunei, Dominica, Ecuador, Kazakistan, Liberia, Marocco, Nuova Caledonia, Oman e Perù.
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
10.6.2021 |
Conservazione |
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: · relativi all’anno 2019; · mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. |
10.6.2021 |
Adempimenti |
Gli eredi delle persone decedute dal 10.8.2020 al 10.12.2020: · devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto; · possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2018 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019 e degli anni precedenti. |
15.6.2021 |
Adempimenti |
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2021: · consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); · trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); · comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
15.6.2021 |
Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d’imposta |
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2021: · consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); · trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato; · comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
16.6.2021 |
Acconto IMU 2021 |
I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2021, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2020. Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: · i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2021; · la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, dell’art. 1 co. 599 – 600 della L. 30.12.2020 n. 178 e dell’art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41. |
16.6.2021 |
Saldo IMU 2020 e acconto IMU 2021 |
Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: · del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2020; · della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2021, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2020. Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: · i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2021; · la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, dell’art. 1 co. 599 – 600 della L. 30.12.2020 n. 178 e dell’art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41. |
16.6.2021 |
Versamento ritenute |
I sostituti d’imposta devono versare: · le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2021; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 non è di almeno 500,00 euro. |
16.6.2021 |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: · liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2021; · versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.6.2021 |
Versamento rata |
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi. |
16.6.2021 |
Tributi apparecchi |
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: · sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; · in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2021. |
21.6.2021 |
Domande contributi |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare, entro le ore 8.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione: · per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 335 e del DM 21.10.2020 n. 187; · mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it. Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
25.6.2021 |
Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: · relativi al mese di maggio 2021, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di maggio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica. Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018. |
29.6.2021 |
Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF |
I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2021: · consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); · trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); · comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
29.6.2021 |
Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d’imposta |
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2021: · consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); · trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato; · comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
30.6.2021 |
Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2021 |
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2021 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE; · del saldo per l’anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2021 dell’addizionale comunale; · del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”; · del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; · delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2021 |
Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2021 |
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno 2020; · primo acconto dei contributi per l’anno 2021.
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2021 |
Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2021 |
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2021 |
Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2021 |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2021 |
Versamenti IRAP |
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRAP per l’anno 2020; · dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2021.
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.6.2021 |
Versamento saldo IVA 2020 |
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021. Tale versamento può essere rateizzato. |
30.6.2021 |
Versamento IVA |
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato. |
30.6.2021 |
Versamento diritto camerale |
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
30.6.2021 |
Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: · la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; · l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita. |
30.6.2021 |
Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della seconda di tre rate, ovvero della terza di sei rate, di pari importo, delle imposte sostitutive dovute per: · la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; · l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Il versamento in un massimo di sei rate è applicabile per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro. |
30.6.2021 |
Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali |
Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale: · dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2019, effettuata entro il 31.5.2020; · con effetto dall’1.1.2020. |
30.6.2021 |
Dichiarazione e versamento “exit tax” |
Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2021 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: · relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”); · unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
30.6.2021 |
Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni |
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative: · a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente; · di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.
L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni. |
30.6.2021 |
Dichiarazione IMU 2020 |
I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2020, qualora obbligatoria. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2020: · esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; · utilizzando lo specifico modello. |
30.6.2021 |
Ravvedimento IMU 2020 |
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta dovuta per il 2020, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. |
30.6.2021 |
Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2021 |
Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2021 presso un ufficio postale. In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica: · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; · entro il 30.11.2021. |
30.6.2021 |
Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello |
Le persone fisiche che presentano il modello 730/2021 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2021 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2021. Il quadro AC del modello REDDITI PF 2021 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2021. In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica: · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; · entro il 30.11.2021. |
30.6.2021 |
Regolarizzazione modello |
Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2021 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: · l’infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2020 relativa al 2019; · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
30.6.2021 |
Adempimenti |
Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2021 possono: · presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2021 cui era obbligato il defunto; · regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020 e degli anni precedenti.
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2021. In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso. |
30.6.2021 |
Rivalutazione partecipazioni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: · facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; · versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
30.6.2021 |
Rivalutazione terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: · facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; · versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
30.6.2021 |
Rivalutazione all’1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2020. |
30.6.2021 |
Rivalutazione all’1.1.2019 delle partecipazioni non quotate o dei terreni |
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2019, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11% (per le partecipazioni “qualificate”) ovvero del 10% (per le partecipazioni “non qualificate” e i terreni), devono versare la terza e ultima rata dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2019. |
30.6.2021 |
Domande contributi |
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare, entro le ore 8.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione: · per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020; · mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.
Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
30.6.2021 |
Credito |
Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e le associazioni, fondazioni e altri enti privati devono concludere l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. In alternativa all’utilizzo diretto, entro il termine in esame può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito. |
30.6.2021 |
Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2021 |
Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2021, in caso di: · non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; · non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.
L’autocertificazione va presentata: · compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate; · mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino; · oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC). |
30.6.2021 |
Versamento cumulativo ritenute condominio |
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73: · operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; · se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza. |
30.6.2021 |
Comunicazione contratti di locazione breve |
Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati: · dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2020 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; · per i quali non siano state operate ritenute.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata. |
30.6.2021 |
Registrazione contratti di locazione |
Le parti contraenti devono provvedere: · alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2021.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |